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mercoledì 30 giugno 2010

Cassazione: non e' reato la molestia via email. "Non e' invasiva come il telefono"

Cassazione: non è reato la molestia via e-mail. "Non è invasiva come il telefono"  

 

    Una sentenza della Cassazione la n. 24510/10 della I sezione penale in materia di molestie via email ha fatto il già il giro dei media e sicuramente farà discutere secondo Giovanni D'AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.

    Per la Suprema Corte, non è configurabile quale reato la semplice molestia via e-mail.

    Tale principio è stato stabilito nella suddetta decisione che ha annullato senza rinvio, "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", la condanna al pagamento di un'ammenda di 200 euro. Il 41enne era stato condannato dal tribunale di Cassino per il reato di molestie per aver inviato a una donna mezzo della posta elettronica, un messaggio contenente "apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e dell'integrità personale e professionale" del convivente della destinataria.

    Il giudice di merito aveva considerato applicabile al caso de quo l'articolo 660 del codice penale, relativo al reato di molestie o disturbo alle persone ritenendo che la molestia via e-mail poteva essere associata a quella telefonica, poiché sarebbe ricompresa nella categoria di tutti gli "altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza".

    I Giudici di legittimità hanno quindi ribaltato quest'ultima interpretazione in quanto la posta elettronica "utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, né costituisce applicazione della telefonia, che consiste, invece, nella teletrasmissione in modalità sincrona, di voci o di suoni".

    Ciò  che però rileva in maniera evidente, secondo la Cassazione è  l'altra essenziale differenza con la comunicazione telefonica consistente nell'asincronia di quella via mail. Spiegano, infatti, i giudici di piazza Cavour che "l'invio di un messaggio di posta elettronica, come una lettera spedita tramite il servizio postale, non comporta, a differenza della telefonata, nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo".

    Il telefono, rispetto alla posta elettronica, assume "rilievo proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita". Analogo discorso andrebbe fatto anche per gli sms, poiché il destinatario è costretto a "percepirli prima di poterne individuare il mittente".

    Per la Suprema Corte, dunque, il "turbamento del soggetto passivo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente". "Per integrare la contravvenzione prevista e punita dall'articolo 660…" - argomentano gli ermellini – "…devono concorrere alternativamente gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, tipizzati dalla norma incriminatrice: la pubblicità (o l'apertura al pubblico) del teatro dell'azione ovvero l'utilizzazione del telefono come mezzo del reato".

    Lecce, 30 giugno 2010


Giovanni D'Agata Componente del dipartimento Nazionale " TUTELA DEL CONSUMATORE " di Italia Dei Valori. 


Cartella esattoriale notificata in ritardo? Debito fiscale cancellato

  Cartella esattoriale notificata in ritardo? Debito fiscale cancellato 
 
    L'intimazione al versamento delle tasse non pagate deve avvenire entro termini certi.

    Se l'amministrazione ne richiede il pagamento in ritardo, è destinata incontrovertibilmente a perdere il diritto all'esazione.

    Secondo i giudici tributari della commissione tributaria provinciale di Catania con la sentenza 252/06/10, che ha accolto il ricorso del contribuente, la notifica di una cartella, verificatasi nel 2008, relativa ad imposte del 1997, è tardiva.

    La sentenza in materia tributaria, infatti, parte dal presupposto che il principio guida in materia di notifica è segnato inderogabilmente dal D.L. n. 106/2005 che obbliga uffici amministrativi e agenti della riscossione a seguirne le norme ivi dettate.

    In conformità a queste norme, le cartelle devono essere notificate entro termini certi, a pena di decadenza.

    Inoltre i termini per la notifica valgono anche per il passato. Regola stabilita dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 26104/2005, dove è statuito che la fissazione di specifici termini di notifica della cartella comportano l'applicazione di quegli stessi termini e di quelli dettati in via transitoria ai rapporti ancora pendenti.

    In altre parole, poiché la norma introdotta nell'agosto del 2005 vale per il passato, nel 2008 non si sarebbe dovuta emettere alcuna cartella, per somme concernenti il 1997, che, in base alle predette norme, doveva poi essere annullata per decadenza dei termini.

    Secondo il componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, Giovanni D'AGATA,  ancora un'importante decisione dei Giudici tributari che dovrebbe indurre maggiore attenzione sia nei confronti degli agenti della riscossione che della P.A. che dovranno verificare tassativamente la tempestività della notifica delle cartelle onde evitare in primo luogo la lesione dei diritti dei cittadini che saranno soggetti a termini certi anche per esercitare puntualmente il proprio diritto alla difesa in merito al recupero delle somme pretese e quindi a limitare il sovraccarico degli uffici giudiziari.

    Lecce, 30 giugno 2010 

 
Giovanni D'Agata Componente del dipartimento Nazionale " TUTELA DEL CONSUMATORE " di Italia Dei Valori.

martedì 29 giugno 2010

VIAGGIATORI E OVERBOOKING

LA TUTELA DEI VIAGGIATORI ED IL FENOMENO DELL'OVERBOOKING

Più volte è accaduto a coloro che viaggiano in aereo, pur muniti di biglietto aereo regolarmente pagato e a prenotazione confermata di dover scontare a proprio danno il fenomeno dell'"overbooking". Tale termine di matrice anglosassone (trad. lett. "sovraprenotazione") connota l'uso, da parte delle compagnie aeree, di vendere un numero di posti superiore a quello disponibile al fine di riempire gli aereomobili, confidando nelle cancellazioni improvvise di alcuni passeggeri o nella possibilità di allocare quelli in esubero su altri successivi voli per la medesima destinazione.

Tale prassi, è stata disciplinata, congiuntamente ai casi di cancellazione o di ritardo prolungato del volo, dal Regolamento CE n. 261 dell'11 febbraio 2004, entrato in vigore il 17 febbraio 2005, che ha rinnovato la disciplina del c.d. "overbooking", ed abrogato il precedente Regolamento CEE n. 295 del 1991.

Il Regolamento 2004/261/CE rafforza in modo sostanziale la tutela del viaggiatore a cui venga negato l'imbarco su un aereo a causa di un eccesso di prenotazioni rispetto ai posti disponibili, di cancellazione o di ritardo prolungato del volo, sia in termini di risarcimento pecuniario che in termini di assistenza da parte del "vettore", cioè della compagnia aerea che organizza il volo.

Infatti, esso si applica sia ai voli di linea che ai voli charter (precedentemente non inclusi), da soli od inseriti in un pacchetto turistico "tutto compreso" (quelli che comprendono servizi di: alloggio, trasporto ed altri servizi turistici non accessori ai primi due).

I voli devono partire da od almeno avere come destinazione un aeroporto di uno Stato membro dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda o Svizzera. In quest'ultima ipotesi, però, le tutele spettano solo se il vettore è europeo e salvo che la legge del Paese di partenza non abbia già previsto erogato analoghi benefici.

I passeggeri che hanno diritto alla tutela sono quelli che dispongono di una prenotazione confermata sul volo in cui viene negato l'imbarco e che si sono presentati all'accettazione all'ora indicata per iscritto od, in mancanza di questa, almeno 45 minuti prima dell'ora di partenza (articolo 3).

La novità del Regolamento n. 261 rispetto alle normative precedenti è rappresentata dall'obbligo per la compagnia aerea, prima di negare l'imbarco al viaggiatore per eccesso di prenotazioni, di interpellare i passeggeri per trovare eventuali volontari disposti a rinunciare al volo in cambio di un risarcimento e a negare l'imbarco a passeggeri non consenzienti solo qualora il numero dei volontari non sia sufficiente a consentire l'imbarco a tutti quelli muniti di prenotazione (art. 4).

Il passeggero ha diritto ad un'indennità di risarcimento per negato imbarco (art. 7) che ammonta a:

- € 250 per i voli inferiori o pari a 1500 Km (di rotta ortodromica);

- € 400 per i voli intracomunitari di più di 1500 Km e per gli altri voli compresi tra 1500 e 3500 Km;

- € 600 per tutti gli altri voli.

In aggiunta al risarcimento, il passeggero a cui sia stato negato l'imbarco per overbooking ha inoltre diritto alle seguenti forme di assistenza (artt. 8 e 9):

a) la scelta tra il rimborso del biglietto entro sette giorni ed un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva di gradimento del passeggero. Il volo alternativo può essere anche per un aeroporto vicino a quello di destinazione ed in questo caso le spese di trasporto per arrivare a quest'ultimo sono a carico del vettore;

b) pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;

c) sistemazione alberghiera, qualora siano necessari uno o più pernottamenti, ed ai trasporti necessari da e per l'aeroporto;

d) due telefonate gratuite (o fax, telex, e-mail).

Il tutto con particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori ed a quelli dei bambini non accompagnati, che hanno diritto alla precedenza nell'imbarco (art. 11).

Se il volo sostitutivo è in una classe superiore, il vettore non ha diritto alla differenza di prezzo col biglietto del volo sostituito, se è inferiore il passeggero ha invece diritto al rimborso, ai sensi dell'articolo 10, entro sette giorni:

- del 30% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 Km;

- del 50% del prezzo del biglietto per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500 Km e per tutte le altre comprese fra i 1500 ed i 3500 Km;

- del 75% del prezzo del biglietto per tutte le altre tratte aeree, cioè per le tratte da un aeroporto dell'Unione ad uno esterno ad essa o viceversa, superiori ai 3500 Km.

Nel caso in cui la compagnia aerea o il tour operator che ha affittato il volo charter cancellino il volo per loro responsabilità (art. 5), i passeggeri avranno diritto ai risarcimenti sopra indicati a meno che:

- siano stati informati della cancellazione del volo con un anticipo di due settimane, oppure

- siano informati con congruo anticipo e riprotetti (cioè riprenotati) con una partenza fissata ad un orario molto vicino (una o due ore) a quello originario.

L'onere della prova sul se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo incombe al vettore aereo. Se la cancellazione del volo avviene per "circostanze eccezionali" (cioè per cause di forza maggiore) non è dovuta la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7.

Nel caso di ritardo del volo (art. 6) oltre le due ore per le tratte pari o inferiori a 1500 Km, oltre le tre ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 Km e per le altre comprese tra i 1500 ed i 3500 Km, oltre le 4 ore per tutte le altre tratte, il vettore aereo presta in ogni caso ai passeggeri l'assistenza in forma di pasti e bevande e di due telefonate (o fax, ecc.) gratuite, il soggiorno in albergo ed il relativo trasporto se l'orario di partenza è rinviato di almeno un giorno (cioè di 24 ore) rispetto all'orario di partenza previsto, la scelta fra il rimborso del biglietto entro sette giorni ed un altro volo verso la stessa destinazione nel caso di ritardo di oltre 5 ore.

I diritti dei passeggeri stabiliti dal Regolamento n. 261 del 2004 sono irrinunciabili, anche nel caso di clausole derogatorie presenti nel contratto di trasporto (art. 15) e lasciano impregiudicati gli eventuali risarcimenti supplementari previsti dai diritti nazionali, da cui però può essere detratto, per decisione del Giudice, quello ottenuto in base a questo Regolamento (art. 12).

Sono salvi anche i diritti e le azioni di regresso del vettore o del tour operator fra di loro (art. 13). Infine il vettore aereo ha l'obbligo di informare per iscritto i passeggeri in merito ai loro diritti in tutti i casi di negato imbarco, cancellazione o ritardo del volo di almeno due ore (art. 14).

Ogni Stato membro dell'Unione Europea deve, infine, designare un "organismo responsabile" (pubblico, preferibilmente, per assicurare meglio la sua terzietà, od anche privato) dell'applicazione del Regolamento CE n. 261 del 2004 per i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio e per i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti e presso cui i passeggeri possano presentare reclami per le presunte violazioni dei diritti loro riconosciuti da questo atto normativo. Detto organismo adotta tutte le misure necessarie, comprese quelle sanzionatorie di tipo amministrativo stabilite dagli Stati membri per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri (art. 16).

Per lo stato italiano l'organismo individuato è l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), individuato con d.lgs. n. 69/2006, cui è conferito il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti delle compagnie aeree inadempienti.

Avv. Giulia Aiudi

Studio Legale Di Lembo

avv.aiudi (chiocciola) pdlstudio.it


lunedì 28 giugno 2010

Cassazione, minorenni e droga. Condanne pesanti per chi fa 'assaggiare' la cocaina ai minorenni.

Cassazione, minorenni e droga. Condanne pesanti per chi fa 'assaggiare' la cocaina ai minorenni. 

    Condanne pesanti per chi fa 'assaggiare' la cocaina ai minorenni. Non puó  invocare, infatti, l'attenuante dell' uso di gruppo chi fornisce la droga per 'iniziare' all'utilizzo di stupefacenti persone che non sono consumatori abituali, anche se la situazione nella quale avviene il consuma è di tipo collettivo. Lo sottolinea la Cassazione.

    Il caso riguarda due uomini adulti che per diverso tempo avevano fornito e consumato droga con tre ragazze minorenni. Condannati dalla Corte d'Appello di Roma per cessione di droga a sei anni e 30mila euro di multa l'uno, e tre anni e 12mila euro di multa l'altro, gli imputati hanno fatto ricorso in Cassazione sostenendo che si trattava di "uso di gruppo" della sostanza.

    Lo ha deciso la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione con l'innovativa sentenza 24432 che dopo un'approfondita disamina della materia, mai compiutamente presa in esame dalla rara precedente giurisprudenza di legittimità, ha statuito che è perché ci sia 'uso di gruppo l'acquisto e la detenzione destinata all' uso personale deve avvenire fin dall' inizio per conto e nell' interesse anche di altri soggetti dei quali sia certa l' identità e la manifesta volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo, verificandosi cosí una situazione di codetenzione e non di cessione'. Non è cosí quando 'si utilizza la sostanza stupefacente per iniziare all' uso di essa non consumatori' solo per il 'piacere' degli imputati 'di estendere l'uso dello stupefacente'.

    Secondo il componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, Giovanni D'AGATA 'ill 'no' della Cassazione all'uso di gruppo come attenuante per la fornitura di droga ai minori è un'ottima notizia, perché pone uno sbarramento posto che da circa un anno a questa parte sono aumentati i sequestri di quantitativi di droga. Gli spacciatori sono spesso giovanissimi, di nemmeno vent'anni e sono sempre più spesso coinvolti minori. E parallelamente aumenta anche la diffusione delle cosidette "nuove droghe". Nuove tendenze, nuove mode nelle sette o comunità religiose. Si tratta di pericolosi infusi a base di sostanze di derivazione vegetale ed apparentemente innocue ma con potenti proprietà allucinogene e psicoattive  che pare circolino senza troppi controlli ma purtroppo di difficile catalogazione tra le sostanze stupefacenti note ed individuate da apposite norme di legge. Di recente, infatti, pare che il Ministero della Salute, sia stato informato del ricovero di alcuni soggetti per gravi turbe psicomotorie, in seguito al consumo di una bevanda denominata "AYAHUASCA" utilizzata all'interno di comunità religiose o sette per raggiungere l'estasi, la trance ecc.,. Tale infuso deriva da un estratto vegetale di alcune erbe di piante locali: GIACUBE (liana della foresta amazzonica) e RAINHA (foglie) utilizzato dai popoli amazzonici per lo svolgimento di particolari riti propiziatori.

    Le analisi di laboratorio hanno identificato tracce di potenti sostanze stupefacenti quali la dimetiltriptamina ed attualmente risultano ancora in corso ulteriori accertamenti.

     

      Lecce, 28 giugno 2010   

Giovanni D'Agata Componente del dipartimento Nazionale " TUTELA DEL CONSUMATORE " di Italia Dei Valori.

 




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Movida e misure contro il Littering

Movida e misure contro il Littering: il fenomeno dell'abbandono di rifiuti gettati o lasciati a terra senza pensare. Le nostre città sono invase dai rifiuti nei luoghi pubblici. Servono campagne di sensibilizzazione e di educazione specie nei confronti dei giovani 

    Littering, una parola di origine anglosassone che a Noi italiani forse non dice molto, ma che nel suo significato quale fenomeno dell'abbandono di rifiuti gettati o lasciati a terra senza pensare, ci porta ad un'immediata riflessione sullo stato di educazione civica nazionale alla luce della condizione di gran parte dei luoghi pubblici, troppo spesso invasi da imballaggi di bevande, confezioni per cibo da asporto e altri rifiuti che anziché posti nei bidoni e nei cestini dell'immondizia vengono gettati a terra nella più estrema noncuranza.

    Tra le cause principali della costante crescita del fenomeno vi è lo smisurato aumento dei prodotti usa e getta, quali le bottiglie in PET, le lattine d'alluminio, le confezioni tetrapak, ecc. oltrechè l'abbandono di prassi volte al risparmio economico ma che avevano un effetto antinquinamento e tra queste la cauzione sui contenitori. 

    Inoltre, le città sono da sempre teatro di feste e manifestazioni, mentre i centri storici sono diventati il luogo della movida dove si soffermano per lungo tempo gruppi di cittadini in luoghi di ritrovo aperti anche la notte ove si consumano prodotti da asporto, che generano per forza di cose numerosi rifiuti.

     Indipendentemente dai comportamenti quasi patologici di alcuni soggetti si assiste, quindi, ad una riduzione del senso civico e del rispetto per l'ambiente urbano. E', infatti, possibile constatare che nei luoghi già interessati dal littering, la gente ha meno scrupoli a gettare rifiuti.

    Gli effetti di questa vera e propria piaga ambientale si ripercuotono inevitabilmente sui costi della pulizia urbana e disturbano il decoro e lo stato dei luoghi, mentre la difficoltà di adottare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti che si rendono colpevoli, specie durante le pubbliche manifestazioni o nella movida urbana ci pone di fronte a poche soluzioni che guardino al lungo periodo per cercare di arginare il problema incentivando una cultura ambientale specie a partire dai giovani e giovanissimi attraverso continue campagne di sensibilizzazione.

    Lo "Sportello dei Diritti" della Provincia di Lecce si era occupato durante la scorsa legislatura provinciale di incentivare l'avvio di campagne di sensibilizzazione provinciali, ma ci si è resi conto che il problema ricorrente per i comuni italiani, i quali sono costretti a spendere cospicue somme dei loro bilanci per pulire le strade e per prevenire tali abusi, purtroppo è una questione globale che dovrebbe essere affrontata a partire dall'UE ed a cascata dallo Stato centrale alle regioni.

    A questo punto secondo il parere di Giovanni D'AGATA, componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, per arginare questo diffusissimo fenomeno di mal costume non resta altro - oltre che introdurre misure d'immediata soluzione quali il pagamento della cauzione dei vuoti – giocare, come detto, l'unica carta possibile affinché s'insinui nella cittadinanza una coscienza ambientale nuova attraverso misure di educazione e di comunicazione utilizzando i canali più incisivi: tra questi l'introduzione generalizzata di cartelli educativi e di apposita segnaletica nei luoghi pubblici ed il rilancio di questo importante aspetto dell'educazione civica nelle scuole di tutti i livelli di ordine e grado.

    Lecce, 28 giugno 2010                        

Giovanni D'Agata Componente del dipartimento Nazionale " TUTELA DEL CONSUMATORE " di Italia Dei Valori.



sabato 26 giugno 2010

Allarme aumento istanze fallimento pmi commerciali

Allarme per l'aumento delle istanze di fallimento che colpisce soprattutto le piccole e medie imprese commerciali.

    Prima salvare le imprese esistenti e poi pensare alle de - burocratizzazione per la nascita di nuove 

    L'allarme arriva da ogni parte d'Italia: solo a Roma capitale si registra un + 25 % delle istanze di fallimento che colpirebbero soprattutto le piccole e medie imprese commerciali con pesanti ricadute sul mercato del lavoro ma anche sulla concorrenza al dettaglio e quindi sui consumatori finali.

    La crisi per i cittadini comuni e quindi per i lavoratori – consumatori medi sembra purtroppo essere arrivata al suo picco, mentre la crescita del P.I.L. segna un timidissimo segnale di miglioramento con un risicato + 0,5 % che ancora non fa vedere il bel tempo all'orizzonte.

    La risposta del Governo a sostegno delle sofferenze delle P.M.I che non si è vista neanche con "il binocolo" in finanziaria sembra quella di favorire con una normativa ad hoc la nascita di nuove imprese piuttosto che il contemporaneo salvataggio di quelle esistenti che attualmente sono colpite dalla crisi.

    Come dire la tradizione e la cultura dell'economia italiana sostenuta da sempre dall'impresa artigiana e commerciale che ne è ossatura portante, viene messa temporaneamente da parte nel nome di una fantomatica nuova era di liberalizzazioni e della nascita di nuove piccole e medie imprese.

    Sembrerebbe questo il ticket Berlusconi – Tremonti per far uscire dalla crisi le nostre P.M.I.: farle chiudere per far posto a nuove attività. Di aiuti e sostegni neanche l'ombra.

    Ed allora, nel più tipico esempio d'illusionismo berlusconiano, in nome del principio delle deregulation, pur sempre utili per favorire la nascita di nuove attività, delle nuove liberalizzazioni, si arriva a pensare alla modifica dell'art. 41 della Costituzione che fa salvo un principio sacrosanto frutto di un compromesso fra le forze socialiste e liberiste del '48: quello della libera iniziativa economica privata ma non in contrasto con l'utilità sociale della stessa.

    Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del consumatore" di Italia dei Valori Giovanni D'AGATA pur dichiarandosi assolutamente favorevole ad una normativa che liberi artigiani e commercianti dalla selva di leggi, leggine ed incombenti per l'apertura di nuove imprese ritiene utile dei correttivi urgenti alla finanziaria che guardino alla sopravvivenza delle P.M.I. di quelle esistenti.

    Lecce, 26 giugno 2010                 

Giovanni D'Agata Componente del dipartimento Nazionale " TUTELA DEL CONSUMATORE " di Italia Dei Valori.

 




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Cassazione: mantenimento ridotto per coniuge che paga mutuo



Cassazione – Mantenimento ridotto per il coniuge che paga il mutuo.


Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del consumatore" di Italia dei Valori
Giovanni D'AGATA, ritiene opportuno riportare l'attenzione sulla sentenza della prima sezione civile
Corte di Cassazione n. 15333 depositata oggi 25/06/2010, che innovando la materia sull'assegno di
mantenimento ha stabilito che può essere ridotto se il coniuge obbligato paga da solo la rata del mutuo della
casa coniugale assegnata all'ex.
La decisione in esame parte da un'approfondita disamina della materia, mai compiutamente presa
in esame dalla rara precedente giurisprudenza di legittimità, ed ha statuito che è legittima la riduzione
dell'assegno di mantenimento alla moglie separata se l'ex marito continua a pagare l'intero mutuo della
casa coniugale a lei assegnata. che aveva ridotto a duecento euro l'assegno di originari quattrocento
euro concesso dal tribunale.
Secondo la Cassazione la decurtazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal marito separato
è perfettamente giustificata quando l'uomo si accolla l'intera rata del mutuo gravante sulla casa
coniugale assegnata alla donna.
Lecce, 25 giugno 2010


Giovanni D'Agata Componente del dipartimento Nazionale " TUTELA DEL CONSUMATORE " di Italia Dei Valori.

mercoledì 23 giugno 2010

Ingiuria, dire drogato ad un ragazzo: si offende l'onore ed il decoro del genitore

  Dare del " drogato " ad un ragazzo è ingiuria perché offende l'onore ed il decoro del genitore. 

    Chi esprime giudizi offensivi sui figli oppure si rivolge ad un padre dicendogli "stai attento all'educazione di tuo figlio" commete reato di ingiuria.

    Secondo la Cassazione, (sentenza n. 23979/2010 della quinta sezione penale) mai mettere in dubbio il ruolo dei genitori.

    In particolare, non vi è dubbio "che l'autorevolezza nell'espletamento del ruolo genitoriale faccia parte di quel bagaglio di qualita' che, nell'apprezzamento dei consociati, contribuisce all'onore e al decoro di una persona: sicche' la denigrazione di tale aspetto della personalita' costituisce un'offesa penalmente rilevante".

    Una simile offesa va punita in base all'art. 594 del codice penale. Con questa motivazione la Corte ha confermato una condanna inflitta dai giudici di merito ad una coppia che aveva espresso giudizi negativi sul figlio di un vicino di casa. La coppia gli aveva dato del drogato ed aveva scriditato l'autorevolezza del padre nell'educazione del proprio figlio. Condannati dai giudici di merito i due imputati si sono rivolti alla suprema Corte affermando che nel caso poteva solo ravvisarsi solo un'offesa al figlio e non certo al padre. La Corte ha respinto il ricorso sottolineando che "la menzione fatta da entrambi gli imputati a uno stato di tossicodipendenza del figlio" ha avuto "efficacia lesiva dell'autorevolezza" nel suo ruolo genitoriale, "nonche' dell'onore e del decoro suo e della sua famiglia recante in se una situazione spregievole quanto meno dal punto di vista sociale".

    Secondo il parere di Giovanni D'AGATA non vi è dubbio che l'autorevolezza nell'espletamento del ruolo genitoriale faccia parte di quel bagaglio di qualità che, nell'apprezzamento dei consociati, contribuisce all'onore e al decoro di una persona: sicché la denigrazione di tale aspetto della personalità costituisce un'offesa penalmente rilevante sotto il profilo di cui all'articolo 594 c.p

    Lecce, 23 giugno 2010                        

Giovanni D'Agata Componente del dipartimento Nazionale " TUTELA DEL CONSUMATORE " di Italia Dei Valori.

 



Cassazione-Sez. Lavoro: imprenditore può rifiutarsi di assumere un disabile

 Cassazione – Sez. Lavoro: l'imprenditore può rifiutarsi di assumere un disabile con qualifica non in linea al profilo richiesto dall'azienda. Una sentenza che farà discutere. 

    Una sentenza che farà discutere la n. 6017/2010 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, secondo il parere di Giovanni D'AGATA - componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori - che se da una parte pone dei punti fermi sulla necessità di evitare lavori mortificanti per i diversamente abili, dall'altra introduce la possibilità di una limitazione del diritto al lavoro degli stessi.

    I giudici di piazza Cavour, infatti, con la decisione in oggetto riguardo al collocamento obbligatorio, delineano il principio secondo cui l'imprenditore può rifiutare l'assunzione del disabile se il profilo richiesto non è in linea con la qualifica del lavoratore.

    Secondo la Cassazione, in particolare, la norma, la cui ratio parte dal presupposto di considerare l'invalido una «risorsa» per l'azienda al pari degli altri lavoratori e non un «peso», è tesa a fare sì che la collocazione di un diversamente abile nell'organizzazione aziendale «sia utile all'impresa e che nello stesso tempo, per consentire l'espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità».

    Pertanto, «il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l'assunzione non soltanto di un lavoratore» disabile «con qualifica diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica "simile" a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge 68 del 1999» norma regolatoria della materia del diritto al lavoro dei disabili.

    Gli ermellini hanno definito, quindi, il ruolo dei datori di lavoro nei confronti dei diversamente abili accogliendo il ricorso di una società di costruzioni romana alla quale nei giudizi di merito era stato imposto l'obbligo di assumere un lavoratore disabile inserito dalla Provincia nella lista dei lavoratori diversamente abili che la società avrebbe dovuto assumere come "manovale".

    Qualifica non richiesta dall'azienda, alla quale occorrevano "operai specializzati", e che per questo aveva rifiutato l'assunzione dell'invalido.

    Un comportamento che sei nei primi due gradi di giudizio era stato ritenuto illegittimo è stato poi sconfessato dai giudici di legittimità che interpretando la ratio della legge del '99 hanno ritenuto che con la stessa «il legislatore con la legge ha inteso trovare un nuovo e più giusto equilibrio tra le aspirazioni dell'invalido ad un posto di lavoro, che sia più confacente alle proprie professionalità, e l'interesse dell'impresa ad un inserimento realmente proficuo dei lavoratori nella compagine aziendale».

    Secondo la Cassazione la nuova disciplina sul collocamento degli invalidi ha introdotto «un sistema che non vede nel disabile un soggetto avente diritto ad un posto in virtù di un intervento meramente assistenziale dello Stato, che sia volto ad addossare alle imprese la responsabilità finale della doverosa tutela di alcuni cittadini, ma che in un'ottica diversa individui nel disabile una risorsa per la stessa impresa assicurandogli nello stesso tempo una giusta collocazione in azienda funzionalizzata, nel pieno rispetto della sua personalità, ad attestarne le sue capacità professionali e la effettiva utilità delle sue prestazioni lavorative».

    La Cassazione ha puntualizzato che la nuova normativa ha posto un «radicale cambiamento» rispetto alle precedenti leggi in tema di collocazione dei diversamente abili ed ha introdotto nelle sue "linee guida" la «specificazione delle capacità tecnico-professionali di cui deve essere provvisto il disabile assumendo» perchè così si pone riparo alla «frequente insoddisfazione dei disabili per una collocazione mortificante perchè non di rado avvertiva come un peso da sopportare per non essere di alcuna effettiva utilità».

    Lecce, 23 giugno 2010   

Giovanni D'Agata Componente del dipartimento Nazionale " TUTELA DEL CONSUMATORE " di Italia Dei Valori.




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martedì 22 giugno 2010

Autovelox, dal 2007 multa nulla se l'apparecchiatura usata dagli agenti non è segnalata

Dal 2007 multa nulla se l'autovelox usato dagli agenti non è segnalato 
    Nulle le multe per eccesso di velocità elevate dopo il 2007 se l'autovelox, gestito dagli agenti, non è stato segnalato preventivamente; l'onere della prova incombe sull'amministrazione che deve dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'infrazione per irrogare la sanzione.

    Prima di quell'anno, dunque, i verbali restano validi.

    Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza 15105 di oggi 22/06/2010 che afferma come la presenza sulle strade di dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve essere segnalata agli automobilisti.

    Questa Corte ha chiarito che l'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. Nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, menzionati nell'art. 201, comma 1-bis, lett. F, del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. Nella l. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò si ricomprendono ora anche gli apparecchi elettronici gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia (CASS. 656/2010)..

    Secondo il componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di "Italia dei Valori", Giovanni D'AGATA, tale ennesima pronuncia in materia contribuisce a condannare l'odiosa prassi di alcuni comuni che usano a proprio piacimento gli autovelox e simili strumenti allo scopo di "fare cassa" e a discapito dell'effettiva necessità di sicurezza stradale.   

    Lecce, 22 giugno 2010         

Giovanni D'Agata Componente del dipartimento Nazionale " TUTELA DEL CONSUMATORE " di Italia Dei Valori.

 



lunedì 21 giugno 2010

PREMI DI PRODUTTIVITA'


Nel decreto legge 78/2010 è stata disposta una revisione sui contratti di produttività con effetto dal 1/1/2011 al 31/12/2011. In questo periodo le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato, nel rispetto di contratti collettivi nazionali, e legate ad incrementi di produttività, qualità ovvero collegate ai risultati riferiti all'andamento economico saranno assoggettate a imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali.

REQUISITI

Tutto ciò sarà possibile per le retribuzione di lavoratori dipendenti non superiori ad euro 40.000 lordi ed entro il limite di premi di euro 6.000 lordi.
Inoltre il decreto stabilisce anche che saranno applicati degli sgravi per il datore di lavoro nei limiti delle risorse che verranno stanziate. Per determinare i dettagli di questa nuova operazione si attenderà un intervento del Governo che dovrà avvenire entro il 31/12/2010.

L'obiettivo di questa norma è ovviamente quello di stimolare la competitività delle imprese cercando di rendere maggiormente partecipi i dipendenti alla vita aziendale in modo da poter recuperare quelle quote di mercato che le nostre aziende stanno perdendo a favore delle imprese straniere.



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Postato da Salvatore Salvato su CorrieredelWeb.it L'informazione fuori e dentro la Rete.

Mobbing, non perde il posto chi si assenta oltre il periodo di comporto per malattia

 Mobbing, non perde il posto chi si assenta oltre il periodo di comporto per malattia

    È illegittimo il licenziamento per il superamento del periodo di comporto se la malattia, in questo caso, ansia e attacchi di panico, è derivata da mobbing.

    Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte Di Appello Di Firenze che con la sentenza nella causa n. 106/2009 ha confermato la sentenza n. 1507/2008 del Tribunale di Pistoia che accogliendo la domanda dell'attrice aveva dichiarato illegittimo il licenziamento.

    Con sentenza 1507/08 il tribunale di Pistoia, accogliendo la domanda della signora ***,dichiarava illegittimo il licenziamento ad essa intimato in data 24. 03. 04 per superamento del periodo di comporto, e metteva a suo favore e provvedimenti di cui all'art. 18 L. n. 300/1970 e condannava la datrice di lavoro a pagarle € 15. 000 a titolo di risarcimento del danno alla persona, oltre spese di causa e di CPU.

    La società *** appellava tale sentenza davanti a questa corte chiedendone la totale riforma, con rigetto del ricorso introduttivo di primo grado e condanna della cocca alla restituzione di tutte le somme a suo favore versate in esecuzione della sentenza impugnata, maggiorata degli interessi legali;

in subordine, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridurre la quantificazione delle somme dovute nei confronti della ricorrente in relazione all'attività lavorativa da essa prestata successivamente al 24. 03. 2004; riconosciuta altresì la natura professionale della patologia lamentata dalla lavoratrice, limitare l'eventuale condanna risarcimento del danno al solo danno sprovvisto di copertura assicurativa Inail, ovvero al danno c. d. differenziale e/o complementare, con vittoria di spese per entrambi gradi.

    La *** si costituiva resistendo all'appello e chiedendone il rigetto; con appello incidentale, in parziale riforma della sentenza appellata, la parte appellante a risarcire tutti danni (da di mansione mento, alla salute, alla vita di relazione, all'esistenza e/o immagine professionale, al diritto alla serenità sul luogo di lavoro, danno morale ex articolo 2059 c. c., biologico) in misura maggiore rispetto a quella riconosciuta, in via equitativa, dal giudice di primo grado (€ 15. 000) da determinarsi con apposita CTU (come già richiesto in primo grado), oltre alle spese (sia mediche che non) sostenute per i fatti per cui è causa; con vittoria di spese.

    Per i Giudici Della Corte Di Appello di Firenze c'è stato mobbing e demansionamento e non vi è stato illegittimo superamento del periodo di comporto perché tale superamento è stato determinato dalla malattia causata dalla stessa datrice di lavoro.

    Pertanto, il componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, Giovanni D'AGATA, impegnato in prima persona da anni nella lotta contro il mobbing sui luoghi di lavoro, esprime sincera soddisfazione per il riconoscimento da parte dei Giudici, di un principio importante che rafforza le tutele e le garanzie dei lavoratori contro le ingiustizie ed i soprusi sui luoghi di lavoro..

   

    Lecce, 21 giugno 2010

Giovanni D'Agata Componente del dipartimento Nazionale " TUTELA DEL CONSUMATORE " di Italia Dei Valori.




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Redazione del CorrieredelWeb.it
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domenica 20 giugno 2010

Rondo': pochi a norma e molti diventano pure discariche di rifiuti

   Rondò: già pochi sono "a norma" e diventano pure discariche di rifiuti. 

    A chi non è capitato chiedersi quante rotatorie sulle Nostre siano a norma?

    Se il parametro è dato dal numero di incidenti che si verificano ove sono poste rispetto al dato dei sinistri delle intersezioni stradali che normalmente sostituiscono o che dovevano sostituire allora, almeno empiricamente, ciò che emerge è sufficientemente inquietante da destare preoccupazione per invitare gli amministratori ed i progettisti ad adeguarsi alla puntuale normativa tecnica in materia che impone rigorosi criteri esecutivi ed evitare forzature dove i parametri tecnici ne impediscano la realizzazione.

    Ma la trascuratezza e inerzia dei Nostri amministratori è ancor più  evidente ove si guardino le foto che alleghiamo che dimostrano che i rondò possano essere utilizzati comodamente come mini -discariche di rifiuti solidi urbani o di materiali "di risulta",  abbandonati per tempi indeterminabili e senza che nessuno "batta ciglio".

    Secondo il componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, Giovanni D'AGATA, non si tratta solamente di una questione di decoro della viabilità ma soprattutto di sicurezza stradale e per queste ragioni nell'invitare le amministrazioni competenti proprietarie o concessionarie delle strade a pulizie costanti ed efficaci dei rondò, reitera la richiesta d'introduzione di una specifica norma del Codice della Strada che sanzioni con una pena pecuniaria non inferiore ad € 250,00 gli automobilisti che abbandonano o che consentano agli occupanti del veicolo di cui hanno la responsabilità l'abbandono di rifiuti in strada, poiché pare che la coscienza sociale non sia ancora matura per la generalità della cittadinanza.

    Lecce, 21 giugno 2010
 

Giovanni D'Agata Componente del dipartimento Nazionale " TUTELA DEL CONSUMATORE " di Italia Dei Valori.


sabato 19 giugno 2010

Veicolo confiscato a chi rifiuta di sottoporsi al test alcolemico


Veicolo confiscato a chi rifiuta di sottoporsi al test alcolemico


Scatta la confisca dell'auto nel caso in cui il cittadino rifiuta di sottoporsi al test alcolemico. Si tratta, infatti, di una sanzione penale accessoria.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Penali della suprema Corte, che con la sentenza 23428 hanno risposto al quesito formulato dal Tribunale di Pordenone in merito alla confisca di un veicolo

Secondo il componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, Giovanni D'AGATA, l'importante decisione della Suprema Corte è un giro di vite in caso di rifiuto dell'automobilista di sottoporsi al test previsto per accertare la guida in stato di ebbrezza. Infatti, la confisca del veicolo ha natura di sanzione penale accessoria e non solo di sanzione amministrativa.

Lecce, 19 giugno 2010

Giovanni D'Agata Componente del dipartimento Nazionale " TUTELA DEL CONSUMATORE " di Italia Dei Valori.




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Postato su IL COMUNICATO STAMPA by
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Cassazione: assegni familiari per i figli anche alle coppie di fatto

Assegni familiari per i figli anche alle coppie di fatto

La Cassazione pareggia i diritti dei figli legittimi e di quelli nati da una convivenza more uxorio. Anche le coppie di fatto hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza di oggi.

Infatti l'art.29 della Costituzione stabilisce che l'ordinamento italiano riconosce la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio.

Questa affermazione aveva determinato con sé numerose conseguenze, in quanto essendo la Costituzione quella codificazione che determina i principi fondamentali del nostro ordinamento, la preminenza espressa nei confronti della famiglia fondata sul matrimonio determinava innanzitutto un favore per quest'ultima.

Secondo il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, in Italia la convivenza non è, al momento, disciplinata da nessuna legge specifica. Ciò vuol dire che la situazione delle coppie di fatto spesso è vaga e confusa e i due partner rischiano di vedersi negati alcuni diritti fondamentali.

Oggi con l’importante e innovativa decisione della Suprema Corte le coppie di fatto potranno inevitabilmente ricevere più tutele mentre i giudici di Corso Cavour si sono dimostrati particolarmente sensibili all’esigenza di maggiori garanzie per la famiglia in genere a cui si accompagnano effetti sia d'ordine patrimoniale che d'ordine personale, che vedono le coppie di fatto senz'altro in situazione non più di inferiorità rispetto alle coppie legate da vincolo matrimoniale.


Lecce, 19 giugno 2010

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