CorrieredelWeb.it Arredo&Design Arte&Cultura Cinema&Teatro Eco-Sostenibilità Editoria Fiere&Sagre Formazione&Lavoro Fotografia


IltuoComunicatoStampa ICTechnology Marketing&Comunicazione MilanoNotizie Mostre Musica Normativa TuttoDonna Salute Turismo




Ultime news sulla Normativa

Cerca nel blog

lunedì 30 agosto 2010

Immediata espulsione per lo straniero accusato di maltrattamenti

   Immediata espulsione per lo straniero accusato di maltrattamenti 

    Una sentenza che farà discutere, secondo Giovanni D'AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale"Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, per il "pugno di ferro" con cui il Consiglio di Stato con la decisione 6002 del 27 agosto 2010 si è occupato del rapporto tra violenza sulle donne straniere ed espulsione dei cittadini extracomunitari indagati di tali reati, in particolare di quelli "contro la famiglia".

    Sinteticamente si potrebbe dire che secondo la suprema corte amministrativa è  soggetto ad espulsione immediata, e cioè senza obbligo per l'amministrazione di comunicare l'avvio del procedimento, l'extracomunitario indagato di reati contro la famiglia.

     Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso di un immigrato contro il provvedimento con il quale il questore della provincia di Cuneo aveva respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Per l'uomo, resosi colpevole di vari reati, tra i quali la detenzione di armi e maltrattamenti in famiglia, era scattata l'espulsione immediata. L'uomo si era rivolto al Consiglio di Stato affermando l'illegittimità del provvedimento per la mancata comunicazione di avvio dello stesso.

    Il giudice, respingendo le pretese dell'immigrato, ha invece affermato che "in tali situazioni, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1 della legge 1423 del 1956, data la gravità dell'azione commessa, l'amministrazione può legittimamente operare senza dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento a suo carico, potendosi giustificare un giudizio prognostico di possibile pericolosità sociale nei confronti del cittadino extracomunitario".

    Lecce, 30 agosto 2010            

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.                        


venerdì 27 agosto 2010

Sindrome dei Balcani: Ministero condannato a risarcire anche il danno biologico ai militari colpiti dal cancro per contaminazione da uranio impoverito.

Uranio impoverito, condannato il ministero a risarcire anche il danno biologico ai militari colpiti dal cancro per contaminazione. 

Il Tar della Campania con la sentenza 17232 depositata il 5 agosto scorso ha condannato il ministero della Difesa a risarcire anche il danno biologico ai militari colpiti dal cancro per contaminazione da uranio impoverito.

Il militare colpito da un tumore dopo essere stato esposto all'uranio impoverito durante missioni all'estero deve essere risarcito dalla pubblica amministrazione anche del danno biologico.

Il Giudice, ha accolto la domanda di risarcimento di un militare che aveva sviluppato un tumore alla tiroide dopo aver operato in Kosovo tra il 2000 e il 2002. L'uomo aveva presentato una fitta documentazione medico legale che provava la dipendenza della sua patologia dall'esposizione all'uranio impoverito durante la sua permanenza nei Balcani, una sostanza radioattiva contenuta negli armamenti utilizzati dalle forze NATO durante la guerra in Kosovo del 1999. Il soldato aveva ricevuto l'equo indennizzo per infermità da causa di servizio, ma non il risarcimento per il danno biologico patito. La decisione del Tar partenopeo si inserisce nella delicata vicenda della cosiddetta "sindrome dei Balcani", che ha visto decine di soldati impegnati nel conflitto NATO ammalarsi di patologie tumorali legate all'esposizione alle radiazioni. I giudici campani, dopo aver ribadito che la domanda di risarcimento rientrava pienamente nella giurisdizione amministrativa, in quanto la responsabilità dell'amministrazione era "correlata alla violazione dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori dipendenti", hanno condannato il Ministero della Difesa a risarcire il danno biologico sofferto dal militare.

Gli interessati ed i loro eredi potranno rivolgersi al sottoscritto Giovanni D'AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori che per il tramite di esperti provvederà a fornire tutte le delucidazioni in ordine alla documentazione che occorre approntare per introdurre eventuale giudizio davanti alle Sezioni Giurisdizionali preposte.

La stessa documentazione sarà esaminata e valutata in via assolutamente gratuita da un esperti e consulenti in materia.

    Lecce, 27 agosto 2010    

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori. Distinti saluti.



giovedì 26 agosto 2010

Tar Lazio: bocciatura illegittima se al Consiglio di classe non partecipano tutti i professori

Tar Lazio: illegittima la bocciatura se al Consiglio di classe non partecipano tutti i professori 

 Una sentenza del Tar del Lazio che sicuramente farà discutere secondo Giovanni D'AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.

Il Tar con la sentenza 31634 del 25 agosto ha decretato che la bocciatura di uno studente è illegittima e può essere annullata se uno o più professori non hanno partecipato agli scrutini.

Il Giudice di merito, ha accolto il ricorso del padre di un alunno del liceo classico, non ammesso al quinto ginnasio. Il genitore dello studente impugnava la decisione dei professori, in quanto risultava che, durante gli scrutini di fine anno, il professore di spagnolo e quello di informatica non avevano partecipato al Consiglio di classe. I giudici romani gli hanno dato ragione e hanno annullato la bocciatura del ragazzo, dal momento che "il Consiglio di classe, nell'attività valutativa degli alunni opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici, nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola".

Sicuramente una buona notizia per gli alunni con poca voglia di studiare.

    Lecce, 26 agosto 2010                                      

 

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori. Distinti saluti.

 

mercoledì 25 agosto 2010

Tar Lazio: nessuna revisione patente per chi transita nella corsia preferenziale

Tar Lazio: nessuna revisione della patente per chi transita nella corsia preferenziale

    Il transito nella corsia riservata agli autobus e ai taxi non giustifica la revisione della patente. Una semplice infrazione, anche se grave, non basta a prescrivere la misura.

    Lo ha affermato il Tar del Lazio che, con la sentenza 30636 del 11 agosto 2010, ha accolto il ricorso di un automobilista romano multato per aver transitato su una corsia preferenziale del centro. L'uomo avrebbe inoltre dovuto sottoporsi a un nuovo esame di idoneità presso la motorizzazione, per la revisione della patente. I giudici romani hanno accolto la sua tesi difensiva e annullato il provvedimento, dal momento che la revisione della patente può essere disposta solo qualora sorgano "dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti e della idoneità". Si tratta di un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale. "Una sola infrazione alle norme del Codice della strada, pur se di una certa rilevanza," si legge infatti in sentenza "non può costituire di per sé e indipendentemente da ogni valutazione dell'idoneità e capacità alla guida del conducente l'autovettura, il presupposto di un provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino che richiede, pertanto, una puntuale motivazione."

    Ancora una volta il componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, Giovanni D'AGATA,  chiede alle P.A. di dare seguito alla sentenza annullando in via di autotutela i verbali sino ad oggi elevati restituendo i punti decurtati e le patenti di guida.

    Va evidenziato, infatti, come l'aver conseguito la patente di guida costituisca una importante prerogativa dell'individuo e la perdita di tale qualità non può essere determinata da una previsione legislativa suscettibile di decurtare dei punti dalla patente di guida o determinare addirittura la sua revisione.

    Lecce, 25 agosto 2010 

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.

martedì 24 agosto 2010

Beni confiscati a criminali: confiscabili anche quando il reato è prescritto.

Beni confiscati ad organizzazioni criminali: confiscabili anche quando il reato è prescritto. 

Pugno di ferro della Cassazione sulla confisca obbligatoria dei proventi della criminalità organizzata.

" La misura può essere disposta anche in caso di prescrizione del reato, purchè il giudice accerti a monte la responsabilità penale dell'imputato ".

La sentenza n. 32273 del 24 agosto 2010 della seconda sezione penale della Cassazione  ha riaperto la possibilità di applicare la confisca obbligatoria anche se il reato si è già prescritto. I giudici hanno però fissato un importante paletto: è il Tribunale a dover accertare, prima di disporre il sequestro, che la responsabilità penale dell'imputato sia effettiva.

Secondo il componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, Giovanni D'AGATA,  l'importante decisione della Suprema Corte che fa dietrofront rispetto alla decisione delle Sezioni unite depositata soltanto due anni fa (8834), ha affermato il principio secondo cui "in caso di estinzione del reato, il giudice dispone di poteri di accertamento, al fine dell'applicazione della confisca, non solo sulle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240, comma 2, n. 2 c.p.), ma anche quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto reato" (art. 240, comma 2 n° I c.p. e art. 12 sexies L. n° 356/'92)".

    Lecce, 24 agosto 2010                

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori. Distinti saluti.

 

Tremonti-Ter: accedi agli sgravi fiscali

 La Tremonti-Ter è legge: come accedere agli sgravi fiscali



Non molto tempo fa vi abbiamo fatto sapere che è possibile ottenere sgravi fiscali per l'acquisto di toner e cartucce per stampanti. Ebbene il decreto è diventato legge e Eco Store vi spiega, ora, le procedure e i requisiti necessari per godere dell'agevolazione.

La "Detassazione sugli investimenti in macchinari" riguarda il 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 in macchinari e apparecchiature nuovi; inclusi nella lista, oltre a computer e stampanti, anche i toner e le cartucce per stampanti.

La circolare del 27 ottobre 2009 specifica che la detassazione sugli investimenti a seguito dell'acquisto di nuovi macchinari o nuove apparecchiature - quelli inclusi nella Tabella ATECO 2007, divisione 28 - opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto. Quindi lo sgravio sarà possibile anche se il bilancio annuale indicherà una perdita: una buona notizia soprattutto per le nuove attività imprenditoriali che devono ancora raggiungere il punto di pareggio.

Inoltre si ricorda che l'importo detraibile è pari al 50% del valore dell'investimento e non è prevista la "non cumulabilità" del beneficio con altre agevolazioni.
La circolare specifica poi la territorialità dell'accesso agli sgravi: l'agevolazione si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio italiano, indipendentemente dalla loro natura giuridica e dal settore produttivo di appartenenza.

Periodo di applicazione
La detassazione prende in considerazione gli investimenti successivi al 1° luglio 2009, che corrisponde alla data di entrata in vigore del DL, e compresi entro il 30 giugno 2010.
La detassazione potrà essere inclusa nel modello Unico 2011, che si riferisce ai redditi conseguiti nell'anno di bilancio 2010.

Calcolo dell'importo detraibile
Innanzitutto bisogna calcolare esattamente il costo dell'investimento, ossia quanto effettivamente l'impresa ha speso per acquistare o realizzare il bene strumentale (art. 110 del Tuir). Questa cifra include gli oneri accessori di diretta imputazione, come le spese di trasporto e di installazione.
Possono essere conteggiati anche gli interessi maturati sul costo dei beni strumentali alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 110, comma 1, del Tuir. Una volta calcolata la cifra, la metà della stessa sarà oggetto della detassazione.
Esempio:
Acquisto toner e cartucce per stampanti per il mio ufficio tra luglio 2009 e giugno 2010 per una cifra di 1.000 euro; la deduzione dell'imponibile verrà calcolata sulla metà della cifra, cioè 500 euro.

Decadenza del beneficio
Il beneficio ottenuto dalla detassazione decade nel caso in cui l'imprenditore ceda a terzi o destini i beni in oggetto a finalità estranee all'esercizio, prima del 1° gennaio 2011.

Per saperne di più, clicca qui!



--
Postato da Eco Store su Eco-Sostenibile by
www.CorrieredelWeb.it
 

Pubblicita' e minori: pratica commerciale scorretta la pubblicità di loghi e suonerie riservate ai maggiorenni ma rivolte ai teenager .

COMUNICATO STAMPA  

Pubblicità  e minori: è una pratica commerciale scorretta la pubblicità di loghi e suonerie riservate ai maggiorenni ma rivolte ai teenager . 

"Si intensifica la nostra attività contro la pubblicità ingannevole, anche grazie alle segnalazioni che ci vengono inoltrate dai cittadini, sempre più attenti a individuare quello che non quadra nelle promesse interessate dei produttori. Ci sono moltissimi casi in cui la pubblicità è assai più subdola e davvero capace di spingere all'acquisto di un prodotto, presentandolo con caratteristiche diverse da quelle reali. Se questo è il caso, è da considerare ingannevole e deve essere denunciata".

Esordisce così il componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, Giovanni D'AGATA, che ritiene opportuno riportare l'attenzione sulla sentenza che ha sanzionato per pratica commerciale scorretta l'azienda che pubblicizza il download di loghi e suonerie, formalmente riservato ai maggiorenni, ma il cui target di riferimento è in realtà quello degli adolescenti.

Tale principio lo ha stabilito il Tar del Lazio nella sentenza 29511 del 2 agosto 2010, respingendo il ricorso di una società contro la sanzione emessa nei suoi confronti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione di un associazione a difesa dei consumatori. L'azienda, in collaborazione con alcune compagnie di telefonia mobile, pubblicizzava su un sito internet la possibilità di scaricare suonerie e altri contenuti multimediali sul proprio cellulare, senza evidenziare in maniera adeguata che si trattava di un servizio a pagamento a tempo indeterminato. L'attivazione era poi formalmente riservata ai maggiori di 18 anni, ma di fatto la grafica usata nel messaggio e la tipologia dei servizi offerti si rivolgevano ai minorenni. Agli occhi dell'Autorità l'avvertenza che il servizio era limitato ai maggiorenni non bastava a eliminare la natura ingannevole, e quindi illecita, del messaggio. I giudici romani hanno dato ragione all'organo di vigilanza e confermato la sanzione, "non potendosi escludere l'ingannevolezza del messaggio dalla circostanza che il servizio si rivolga formalmente solo a soggetti maggiorenni, per cui anche i messaggi pubblicitari sarebbero indirizzati esclusivamente a questi ultimi, qualora la grafica utilizzata nel messaggio e la tipologia di servizi offerti si rivolgano ontologicamente ai minori, costituendo, inoltre, un dato di comune esperienza che i telefoni cellulari, sebbene acquistati da maggiorenni, possano poi essere dati in uso a minorenni".

Giovanni D'AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale"Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, invita a denunciare tutti i casi in cui ci si imbatte in una pubblicità con queste caratteristiche, rivolgendosi all'ente che ha il potere di condannare e bloccare le pubblicità ingannevoli: è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), o Antitrust.

    Lecce, 24 agosto 2010                                      


Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori. Distinti saluti.

Disclaimer

Protected by Copyscape


Il CorrieredelWeb.it è un periodico telematico nato sul finire dell’Anno Duemila su iniziativa di Andrea Pietrarota, sociologo della comunicazione, public reporter e giornalista pubblicista, insignito dell’onorificenza del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Il magazine non ha fini di lucro e i contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali Industrie dell'Editoria o dell'Intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Società dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che così divengono contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete.

Da qui l’ambizione ad essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.

Il CorrieredelWeb.it oggi è un allegato della Testata Registrata AlternativaSostenibile.it iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 (Direttore Responsabile: Andrea Pietrarota).

Tuttavia, non avendo una periodicità predefinita non è da considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 07/03/2001.

L’autore non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da terze persone, ma si riserva la facoltà di rimuovere prontamente contenuti protetti da copyright o ritenuti offensivi, lesivi o contrari al buon costume.

Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle istituzioni o imprese di cui si scrive.

Alcune fotografie possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di pubblico dominio.

Eventuali detentori di diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla redazione, che provvederà all'immediata rimozione oppure alla citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.

Per contattare la redazione basta scrivere un messaggio nell'apposito modulo di contatto, posizionato in fondo a questa pagina.

Modulo di contatto

Nome

Email *

Messaggio *