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martedì 7 dicembre 2010

Cassazione: licenziato in tronco chi si addormenta durante l'orario di lavoro

 Cassazione, è da licenziare in tronco chi si addormenta durante l'orario di lavoro 

    La sezione " Terza sezione penale " della Cassazione ha bocciato il ricorso del lavoratore e nella sentenza 43412 del 7 dicembre 2010 ha sottolineato che "l'essersi addormentato costituisce abbandono del posto di servizio".

    Il giudice di legittimità ha respinto il ricorso proposto da un agente della Polizia di Stato, che la Corte d'Appello di Milano aveva condannato per abbandono del posto di lavoro poichè, in servizio alla frontiera, si era allontanato per recarsi a riposare nel gabbiotto.

    In questo modo ha reso definitiva la condanna a quattro mesi di reclusione per abbandono di servizio nei confronti di Sabino G., 30enne agente di Polizia in servizio al valico di Zenna e addetto al controllo dei passaporti che, il 20 agosto del 2004, alle prime ore del mattino, era stato sorpreso addormentato nel gabbiotto di vigilanza.

    Per la Suprema Corte, "l'addormentamento, quando dipende da una libera scelta del soggetto e non da cause patologiche, è sempre un atto volontario" e, come tale, costituisce abbandono di servizio. Sabino G. era già stato condannato a quattro mesi di reclusione dalla Corte d'appello di Milano, nel novembre 2009, in violazione della legge 121 del 1981 poiché alle 6.50 del 20 agosto di sei anni fa "era stato sorpreso addormentato a bocca aperta nel proprio gabbiotto e non si era svegliato nonostante il rumore del passaggio dell'autovettura di servizio e nonostante che l'ispettore avesse aperto il vetro di separazione del gabbiotto".

    Invano il lavoratore ha rivendicato una sanzione minore sostenendo, tra l'altro, di non avere di non avere "abbandonato il posto di lavoro" cercando giustificare la propria condotta.

    La Suprema Cassazione ha infatti sancito che, non solo un tale comportamento indicava il venir meno al dovere generale legato alla tenuta della divisa, ma che "abbandona il servizio non solo colui che materialmente si allontana dal luogo dove il servizio deve essere prestato, ma anche colui che, pur presente nel luogo in realtà non lo presta. Colui che, peposto al controllo dei passaporti in una zona di frontiera, si addormenti nel relativo gabbiotto, certamente non presta il servizio che gli è affidato".

    Secondo Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" e fondatore dello "Sportello Dei Diritti", tale sentenza è certamente eccessiva anche perché mentre nelle grandi aziende americane si creano spazi perché i dipendenti possano schiacciare un pisolino pomeridiano, in Italia i dipendenti sorpresi a fare la siesta vengono licenziati ed addirittura è "Configurabile il reato d'abbandono del posto di servizio".

    Lecce, 7 dicembre 2010

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA                                                                                                          
 

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