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domenica 18 dicembre 2011

Multe: quando Autovelox sbaglia.

 

Multe: quando l'Autovelox sbaglia. Contestato erroneamente il superamento del limite di velocità ad un'autovettura berlina scambiata per autoveicolo con rimorchio ed il cittadino costretto comunque a fare ricorso

 

Sono anni che continuiamo a sostenere che gli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità sono tutt'altro che affidabili e sempre da anni rivolgiamo appelli alla P.A., ai Prefetti ed ai Giudici di Pace affinché verifichino puntualmente ogni passaggio dell'iter procedimentale per la contestazione delle infrazioni a mezzo autovelox o comunque affidate a dispositivi elettronici di controllo.

Così Giovanni D'Agata, Componente del Dipartimento Tematico Nazionale Tutela del Consumatore di "Italia dei Valori" e fondatore dello "Sportello dei Diritti" sull'ultima, ma non la più risibile, segnalazione in merito ad una multa per superamento del limite di velocità elevata sull'autostrada con il famigerato Autovelox.

Questa volta, la Polstrada ha sanzionato un'autovettura berlina scambiandola per un autoveicolo con rimorchio, raddoppiando così la sanzione ivi prevista dall'art. 142 comma 11 del Codice della Strada che prevede per l'appunto il raddoppio automatico della multa quando a superare il limite di velocità è un veicolo con rimorchio.

Me v'è di più, nel verbale citato che avrebbe comportato peraltro la decurtazione dei punti dalla patente di guida, il proprietario dell'autoveicolo avrebbe superato un limite che non viene neanche riportato in alcun punto dell'atto di contestazione.

È evidente, dunque, che il verbale de quo risulti palesemente viziato da gravi errori che ne inficiano il contenuto e che lo rendono invalido e perciò nullo, ma il problema è che a pagare sempre per i non rari refusi della P.A. è il cittadino - automobilista il quale preoccupato per le conseguenze di un'infrazione a lui non imputabile, è stato costretto ad inoltrare per il tramite dello "Sportello dei Diritti" un ricorso amministrativo ex art. 203 del Codice della Strada, predisposto a titolo gratuito dal sottoscritto, confidando nell'inevitabile ravvedimento dell'organo amministrativo superiore, in questo caso il Prefetto di Vibo Valentia.

Lecce, 18 dicembre 2011                            

                                                      Giovanni D'AGATA

 




mercoledì 14 dicembre 2011

Consumatori: dal Parlamento europeo nuove regole nell'etichettatura alimentare dei succhi di frutta

 

Consumatori: dal Parlamento europeo nuove regole nell'etichettatura alimentare dei succhi di frutta

 

Una nuova serie di regole più attente ai consumatori nell'etichettatura di succhi di frutta e nettari è stata approvata mercoledì dal Parlamento europeo. Le nuove regole mirano a prevenire nomi potenzialmente fuorvianti per succhi misti e diciture varie, quali "senza zucchero aggiunto".

Il Parlamento, riporta Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", ha approvato alcune modifiche a una normativa del 2001 con 585 voti a favore, 33 contrari e un'astensione. Il relatore Andrés Perelló Rodriguez (S&D, ES), ha dichiarato: "La nostra priorità era di offrire ai consumatori informazioni accurate, in modo che sappiano cosa stanno comprando. Il Parlamento ha svolto un ruolo fondamentale nella messa al bando dell'aggiunta di zucchero in prodotti venduti come succhi di frutta e per chiarire la presenza di zuccheri o dolcificanti in bevande simili".

Un mix di due succhi di frutta in futuro dovrà avere un nome che ne rifletta il contenuto, sostengono i deputati nel testo approvato. Per esempio, una miscela con il 90% di mela e il 10% di succo di fragola dovrà essere chiamata "mela e succo di fragola", mentre attualmente può essere etichettata semplicemente "succo di fragola". Un nome generico come "succo misto" potrà essere utilizzato se ci sono tre o più fonti di frutta.

I deputati sanno che i consumatori - in particolare i diabetici, i genitori e le persone a dieta - vogliono indicazioni chiare sulla differenza tra 'succo' e 'nettare' e sulla presenza di edulcoranti.

In futuro, i succhi di frutta non dovranno contenere zuccheri o edulcoranti per definizione. I 'nettari', invece, che sono a base di purea di frutta con aggiunta d'acqua, potranno averne. Le etichette "senza aggiunta di zucchero" non saranno consentite a nettari che contengano dolcificanti artificiali, come ad esempio la saccarina, per evitare la potenziale confusione.

Molti prodotti venduti come "succo d'arancia" contengono fino al 10% succo di mandarino, che contribuisce al colore e al gusto. Questa pratica è comune in Brasile e negli Stati Uniti, che detengono una grossa quota del mercato europeo. Per mantenere condizioni di parità, tutti i succhi d'arancia importati, cosi come quelli fabbricati nell'UE, dovranno essere puri per essere venduti come tali, o dovranno includere il mandarino nel nome del prodotto.

Le regole sono state già concordate, in colloqui informali, tra Parlamento e Consiglio, il quale dovrà formalmente adottarle perché entrino in vigore. Tutti i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore potranno ancora essere venduti per 3 anni. Gli Stati membri avranno 18 mesi per aggiornare la loro legislazione nazionale.

Lecce, 14 dicembre 2011                            

                                                      Giovanni D'AGATA




domenica 11 dicembre 2011

Anche gli sputi finiscono in tribunale

La Cassazione penale ci ricorda le buone maniere: anche gli sputi finiscono in tribunale. Il reato sussiste "allorche', per la particolare densita', o perche' reiterati, risultino idonei

 

Proprio così anche gli sputi finiscono in cassazione.

A volte la Cassazione penale ci fa sorridere ma svolge una funzione che potremmo definire preventiva ed educativa  con decisioni che riguardano vicende che ci possono capitare tutti i giorni, tipo quella che commenta Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", che nella specie riguarda un uomo di Avellino reo di aver lanciato degli sputi contro l'auto di un anziano. In primo grado il caso era stato deciso dal giudice di pace di Castel Baronia (Av) che lo aveva condannato. La condanna era stata poi annullata dal Tribunale con la motivazione che "il semplice sputo non e' idoneo a produrre un'alterazione quantomeno temporanea e superficiale della res, necessaria ai fini della configurazione del reato". Il caso finiva quindi in Cassazione dove la Seconda sezione penale (Sentenza 45924/2011) ha accolto i ricorsi della parte civile e del Pubblico Ministero. Secondo i Supremi Giudici il tribunale che "non ha considerato che nella fattispecie trattavasi di diversi sputi" ed e' stato "confuso l'elemento soggettivo del reato con quello oggettivo della idoneita' della condotta".

Gli ermellini hanno chiarito nei dettagli quando gli sputi sono leciti e quando invece integrano il reato di deturpamento. Secondo i giudici di piazza Cavour il reato sussiste "allorche', per la particolare densita', o perche' reiterati, risultino idonei ad imbrattare il bene, sporcandolo e insudiciandolo".

Lecce, 11 dicembre 2011                            

                                                      Giovanni D'AGATA

 





sabato 10 dicembre 2011

Adozione maggiorenne bielorussa. Terzo recepimento di sentenza italiana



Adozione maggiorenne bielorussa. Terzo recepimento di sentenza italiana

Anche il terzo recepimento di una sentenza italiana di adozione maggiorenne in Bielorussia ha ottenuto pieno successo.
 Shymanskaya Volha Valiantsinauna  nata a Bobriusk (Bielorussia) il 5 marzo 1992 ed adottata in data 22 giugno 2010 con sentenza del Tribunale di Bari n. 593/2010 da parte dei coniugi italiani Giacomo Vino e  Angela Gilda Antonaci  si chiama ora  Olga Vino ed ha come unici genitori i coniugi Vino.
 Abbiamo già parlato in altre occasioni dell'effetto legittimante che ha il recepimento da parte Bielorussa di una sentenza di adozione maggiorenne.
In virtù dell'effetto determinato dalla cooperazione di legislazioni appartenenti a Stati diversi, con l'integrazione che si realizza e si bilancia in ogni livello di operatività (di diritto privato e pubblico) è possibile trasformare una adozione di minor pregio giuridico (come quella relativa ai maggiorenni) in una adozione legittimante ed in grado di integrare l'adottato nel nuovo contesto sociale ed umano.
Bisogna anche aggiungere a tutto questo lo speciale privilegio di cui gode la disciplina delle adozioni per cui, un recepimento da parte di un altro Stato, trasforma anche una adozione di minor pregio giuridico in una legittimazione con ogni conseguenza  per entrambi gli ordinamenti degli  Stati coinvolti.
Per questo verrà registrato a breve a Minsk il Centro giuridico di diritto italiano, già comunque operante in via di fatto, e a cui si può già fare riferimento:
http://www.facebook.com/pages/Centro-giuridico-di-diritto-italiano-Minsk/175649519177345?sk=wall

Qui il nuovo documento di Olga Vino:
http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/20111210-Bielorussia-recepimento-Vino.pdf

Qui i passaggi precedenti della vicenda:
http://immigrazione.aduc.it/articolo/adozione+maggiorenne+bielorussa+nuovo_19713.php

Isabella Cusanno, legale Aduc

COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
Ufficio stampa: Tel.055290606




sabato 26 novembre 2011

Responsabilita' civile dei magistrati: la Corte Europea di giustizia ha condannato l'Italia.

 

Responsabilità civile dei magistrati: la Corte Europea di giustizia ha condannato l'Italia.

 

Secondo la sentenza n° C-379/10 del 24.11.2011 nella causa Commissione / Italia emessa dalla Corte Europea Di Giustizia, che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" ritiene utile riportare per favorirne la divulgazione, la Corte europea ha condannato l'Italia perché la responsabilità civile dei magistrati non dovrebbe limitarsi solo ai casi di "dolo o colpa grave". È contraria al diritto dell'Unione la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati per i danni arrecati ai singoli a seguito di violazione del diritto medesimo.

L'esclusione ovvero la limitazione della responsabilità dello Stato ai casi di dolo o di colpa grave è contraria al principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado.

Il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di risarcire i danni arrecati ai singoli a seguito di violazioni del diritto dell'Unione ad essi imputabili, a prescindere dall'organo da cui tale danno sia scaturito – principio che trova parimenti applicazione nel caso in cui la violazione sia commessa dal potere giudiziario.

La necessità di garantire ai singoli una protezione giurisdizionale effettiva dei diritti che il diritto dell'Unione conferisce loro implica che la responsabilità dello Stato possa sorgere per violazione del diritto dell'Unione risultante dall'interpretazione di norme di diritto da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado.

Nella specie, la Commissione sostiene che la legge italiana sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati 1 è incompatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado.

L'istituzione contesta all'Italia, da un lato, di avere escluso qualsiasi responsabilità dello Stato per i danni causati a singoli qualora la violazione del diritto dell'Unione derivi da un'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove effettuata da un siffatto organo e, dall'altro, di aver limitato, in casi diversi dall'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove, la possibilità di invocare tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave.

Sull'esclusione della responsabilità dello Stato

La Corte rileva anzitutto che la legge italiana esclude in via generale la responsabilità dello Stato nei settori dell'interpretazione del diritto e della valutazione di fatti e di prove.

Orbene, come la Corte ha già avuto modo di affermare 2, il diritto dell'Unione osta ad una siffatta esclusione generale della responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado qualora tale violazione risulti dall'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove operata dall'organo medesimo.

Inoltre e in particolare, la Corte rileva che l'Italia non ha dimostrato che la normativa italiana venga interpretata dai giudici nazionali nel senso di porre un semplice limite alla responsabilità dello Stato e non nel senso di escluderla.

La Corte rammenta che uno Stato membro è tenuto al risarcimento dei danni arrecati ai singoli per violazione del diritto dell'Unione da parte dei propri organi in presenza di tre condizioni: la norma giuridica violata dev'essere preordinata a conferire diritti ai singoli, la violazione dev'essere sufficientemente caratterizzata e tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subìto dal soggetto leso deve sussistere un nesso causale diretto.

La responsabilità dello Stato per i danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado è disciplinata dalle stesse condizioni. In tal senso, una «violazione sufficientemente caratterizzata della norma di diritto» si realizza quando il giudice nazionale ha violato il diritto vigente in maniera manifesta 3. Il diritto nazionale può precisare la natura o il grado di una violazione che implichi la responsabilità dello Stato ma non può, in nessun caso, imporre requisiti più rigorosi.

Orbene, la Corte di giustizia rileva che la Commissione ha fornito sufficienti elementi volti a provare che la condizione della «colpa grave», prevista dalla legge italiana, come interpretata dalla Corte di Cassazione italiana, si risolve nell'imporre requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di «violazione manifesta del diritto vigente». Per contro, l'Italia non è stata in grado di provare che l'interpretazione di tale legge ad opera dei giudici italiani sia conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

In conclusione, la Corte rileva che la normativa italiana, laddove esclude qualsiasi responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado, qualora tale violazione derivi dall'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo, e laddove limita tale responsabilità ai casi di dolo o di colpa grave, è in contrasto con il principio generale di responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto dell'Unione.

Lecce, 26 novembre 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it
www.CorrieredelWeb.it

giovedì 17 novembre 2011

Gli incidenti stradali nel nuovo millennio

L'incidente mortale è uno dei peggiori incidenti che possa avvenire sulla strada. Purtroppo nel mondo di oggi è molto comune nella notte tra il sabato sera e la domenica mattina, dovuto più che altro all'alcool, alla droga e alla stanchezza di chi è alla guida.

In questi casi, come in qualsiasi altro caso di incidente stradale con danni alle persone, deve essere effettuato un risarcimento danno biologico ad opera dell'assicurazione del colpevole.

Ma quando il veicolo non è assicurato oppure è rubato? Si deve chiedere il giusto risarcimento danni al fondo per le vittime delle strada, specificando che è avvenuto un incidente con veicolo non assicurato.

Per essere sicuri che tutto l'iter burocratico segua il percorso giusto, è meglio sempre chiedere l'aiuto di professionisti del settore come Zeta Infortunistica.

Autovelox, distanza e privacy: al via nuove regole.

Autovelox, distanza e privacy: al via nuove regole.

Nuove regole sulla distanza  degli Autovelox, sulle apparecchiature bidirezionali e privacy. La distanza della segnaletica della velocità rispetto agli autovelox fuori il centro abitato: per il Ministero è un chilometro. Mentre per il Garante della privacy stop alle immagini troppo larghe sui sistemi autovelox bidirezionali.

 

Giovanni D'Agata Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti"segnala il recentissimo parere del 24.10.2011 del Ministero dei trasporti avente numero di protocollo 5234 che ha fornito, non solo agli operatori del settore, ma anche agli automobilisti che potranno avere maggiori garanzie del diritto di difesa, alcune delucidazioni sulla distanza al di fuori dei centri abitati del segnale di velocità massima consentita rispetto alla postazione di controllo della stessa a mezzo autovelox.

Con la nota ministeriale in commento, infatti, viene chiarito che fuori dal centro abitato la distanza minima di un chilometro dal segnale di velocità deve essere assicurata a tutti gli utenti che si approssimano al controllo autovelox a prescindere dal tratto di strada percorso. Peraltro, la disciplina semplificata dei segnali a validità zonale che permetterebbero di limitare l'uso della segnaletica verticale non può essere applicata, fuori dal centro urbano.

Come è noto, va specificato, che con l'entrata in vigore della legge 120/2010 i controlli della velocità effettuati in sede automatica, fuori dal centro abitato, devono essere segnalati e ben visibili ma anche distanti almeno un chilometro dall'inizio del limite di velocità.

Tale norma è contenuta nell'articolo 25 della citata disposizione legislativa che nella fattispecie attribuisce ad apposito decreto ministeriale la definizione delle «modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore a un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».

Il chiarimento da parte del ministero è scaturito a seguito della richiesta del comune di Prato di tentare di semplificare l'apposizione della necessaria segnaletica stradale di limite di velocità anche su tutte le strade laterali di avvicinamento al controllo autovelox fisso, proponendo l'istituzione, fuori centro abitato, di un limite zonale senza cartelli ripetuti.

Il Ministero ed in particolare il Dipartimento per i trasporti terrestri ha respinto l'ipotesi avanzata dall'amministrazione comunale del comune toscano specificando che i segnali a validità zonale sono previsti dalla normativa solo in relazione al limite di velocità urbano e per le zone a traffico limitato.

L'amministrazione centrale ha, comunque, specificato che «se la richiesta si riferisce alla possibilità di utilizzo dei dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni, si precisa che l'obbligo della distanza di almeno un chilometro dal segnale posto dopo l'intersezione non sussiste qualora la velocità massima consentita sia la stessa su tutti i rami dell'intersezione».

Giovanni D'Agata si augura che tutte le amministrazioni comunali si adeguino a tali precise disposizioni regolamentari e invita le prefetture a vigilare sul corretto adempimento delle stesse anche perchè l'eventuale elusione di tali norme aprirebbe la possibilità di ricorsi amministrativi o innanzi al giudice di pace quand'anche le rilevazioni delle infrazioni per il superamento della velocità dovessero essere effettuate non in conformità delle disposizioni regolamentari o sulla scia del pare commentato.

Inoltre con il parere n. 24016 del 08.11.2011 il Garante della privacy ha fornito chiarimenti sui sistemi autovelox bidirezionali che fotografano i trasgressori su entrambe le corsi di marcia. Fuori gioco le immagini troppo larghe.

Lecce,  17 novembre 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA

 



mercoledì 16 novembre 2011

Tutor: multe annullate. Innovativa sentenza della Cassazione per le infrazioni multiple al Cds.

Tutor: multe annullate. Innovativa sentenza della Cassazione per le infrazioni multiple al Cds.  E' possibile il ricorso a un unico Giudice di Pace anche   se le violazioni contestate all'automobilista siano state commesse in luoghi diversi.

 

L'importante decisione che si riporta per la validità del procedimento logico argomentativo seguito, costituisce un prezioso precedente per quanti vorranno ricorrere a questo tipo di sanzioni amministrative che in effetti non denotano una particolare trasparenza nella loro emissione.

L'automobilista proprietario del veicolo che sia stato sanzionato su un lungo tragitto autostradale accertate con il sistema di controllo della velocità "server-tutor", può ricorrere davanti a un unico giudice di pace anche se ha violato più volte le disposizioni in materia di limiti di velocità contenute nel codice della strada. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 23881 del 15 novembre 2011, nonostante le trasgressioni siano astrattamente di competenza dei giudici di pace diversi perché commessi in luoghi diversi.

La Suprema Corte, ha ritenuto errata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del giudice di pace di Pistoia, in opposizione avverso diversi verbali della Polizia stradale per violazioni commesse durante il percorso autostradale Milano-Roma e Bologna Bari Taranto, rivelate con il sistema di controllo di velocità "server-tutor".

Tant'è che nel merito sottolineando la legge applicabile afferma  che "In effetti il giudice di pace col suo provvedimento d'inammissibilità ai sensi dell'articolo 23 della legge 689, ha adottato un provvedimento non previsto da tale norma, nel quale sostanzialmente si afferma che in ipotesi di violazioni multiple, di competenza dei giudici di pace diversi perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici del giudice di pace, il giudice di pace investito dell'opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, può adottare la statuizione di inammissibilità prevista dal primo comma dell'articolo 23 della legge 689/81 soltanto per l'ipotesi di tardività dell'impugnazione".

Proprio in data 01/10/2011 Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", aveva segnalato l'importante sentenza del Giudice di Pace di Casarano, Avvocato Franco Giustizieri, il quale aveva già argomentato in materia anticipando anche gli assunti  dell'autorevole decisione della cassazione.

Lecce,  16 novembre 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA

 




venerdì 11 novembre 2011

I “piloti” della domenica e la loro pericolosità

Con il termine piloti della domenica si è soliti indicare quella categoria di guidatori, in particolar modo motociclisti, che utilizzano il loro mezzo nel week end per cercare emozioni forti sulle strade senza avere la piena capacità di conduzione del mezzo, non rispettando le regole del codice della strada e senza una conoscenza precisa delle condizioni di traffico e del manto stradale: essi sono una delle cause di incidenti stradali nel fine settimana, come riportato dalle statistiche sui motivi di risarcimento per incidente.
Le moto supersportive in commercio in questi ultimi anni sono sempre più potenti e specialistiche e necessitano di essere guidate da mani esperti in situazioni di strada libera e con condizioni ottimali per essere sicure e divertenti. Purtroppo molti si credono di essere Valentino Rossi ed esagerano causando danni a se stessi e molto spesso anche agli altri. Le polizze per le assicurazioni delle moto sono sempre le più care viste le richieste di risarcimento danni assicurazione che avvengono ogni anno.
Inoltre è doveroso sottolineare il fatto che gli incidenti causati da questi incoscienti causano quasi sempre danni fisici in quanto pur provvisti di casco e abbigliamento tecnico, si è sempre esposti agli urti con altri veicoli od ostacoli sulla carreggiata, come i tanto temuti guard rail. Se siete vittime di questi incidenti vi conviene rivolgervi a professionisti del calibro di Zetainfortunistica per ottenere un risarcimento danno biologico consono alle sofferenze che vi ha procurato l'incidente.

giovedì 10 novembre 2011

Reato estinto per il minore che ruba il telefonino ma poi si mette a fare volonatriato

 

Se il minore ruba il telefonino, ma poi si mette a studiare e fare volontariato il reato può essere estinto se la messa alla prova dello stesso risulta positiva

 

Importante decisione del Tribunale per i minorenni di Cagliari quella resa l'11 luglio scorso in materia di messa alla prova dei minorenni che abbaino commesso un reato e che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", ritiene opportuno portare all'attenzione per sottolinearne gli effetti positivi sulla possibilità di reinserimento dei minori autori di reati che dimostrino con dedizione e impegno di non voler più commettere reati.

Secondo il collegio sardo, infatti, al minorenne risultato autore di un furto e trovato in possesso di un telefonino rubato, il giudizio è sospeso per quattro mesi per la messa alla prova ai sensi dell'articolo  32 del D.P.R. 448/1988, al fine di valutarne la personalità e il rischio di reiterazione.

Se a seguito di tale periodo, la messa alla prova è superata positivamente, il reato è estinto.

I giudici cagliaritani che avevano comunque riconosciuto la colpevolezza del ragazzino per come emersa dagli atti contenuti nel fascicolo delle indagini e dalle dichiarazioni del giovane nonché la capacità di intendere e volere del minore, hanno sospeso il giudizio per i  quattro mesi necessari per la messa alla prova, per monitorare la personalità e determinare l'esistenza del rischio di reiterazione. Alla fine del periodo si è potuto appurare che il minore "ha completamente rispettato la totalità degli impegni assunti nel programma di messa alla prova formulato nel suo interesse, svolgendo con impegno e serietà le attività ivi previste di volontariato, religiose, di studio (anche del codice della strada). Egli, inoltre, ha prestato piena collaborazione rispetto agli interventi del servizio sociale dimostrando notevoli progressi ed un costante impegno".

I giudici hanno quindi dichiarato il non doversi procedere per l'estinzione del reato proprio "per esito positivo della messa alla prova".

Lecce,  10 novembre 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA

 


martedì 8 novembre 2011

Cassazione educatrice. Fare pipi' in strada integra il reato di atti contrari alla pubblica decenza

 

La Cassazione penale ci ricorda le buone maniere: risponde del reato di "atti contrari alla pubblica decenza" chi fa pipì per strada anche se si trovava in penombra, né conta se i genitali fossero in vista o meno.  È sufficiente a tal proposito la possibilità della percezione dell'atto

 

A volte la Cassazione penale ci fa sorridere ma svolge una funzione che potremmo definire preventiva ed educativa  con decisioni che riguardano vicende che ci possono capitare tutti i giorni, tipo quella che commenta Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", che nella specie riguarda un uomo che aveva fatto pipì in pubblico nei pressi dell'ingresso di una discoteca e che con una vicenda giudiziaria che è arrivata sino all'attenzione della Suprema Corte, dovrà ritornare innanzi al giudice di pace in sede penale dopo che era stato assolto in primo grado.

Nel caso in questione un giovane aveva orinato proprio nei pressi della biglietteria di un locale pubblico mentre si trovava in coda con altri coetanei. Pur trovandosi di spalle rispetto alla discoteca si era messo comunque di profilo rispetto agli altri clienti in fila in attesa di entrare ed aveva espletato il "bisognino".

I gestori del locale lo avevano così denunciato e portato innanzi al giudice di pace di Pontremoli (MS) che lo aveva assolto per insussistenza del fatto sostenendo come dall'istruttoria fosse emerso che il giovane si era allontanato dall'ingresso e la zona poco illuminata.

Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova aveva così deciso di proporre ricorso in cassazione sostenendo che il giudice di pace aveva errato nel confondere il reato di cui all'articolo 527 del codice penale noto come "atti osceni" con quello "atti contrari alla pubblica decenza" previsto dall'articolo 726 dello stesso codice per cui è accusato lo straniero.

Secondo gli ermellini che sulla scia di altri precedenti in materia, hanno dato ragione al procuratore generale con una sentenza della terza sezione depositata il 04 novembre scorso, il criterio di distinzione tra le due fattispecie è che i primi "atti" offendono in modo intenso e grave il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione; nella condotta di chi orina in luogo pubblico o esposto al pubblico, risultando, quindi, irrilevante ai fini della configurazione del reato che i genitali siano visibili oppure no.

A tal fine, per integrare il reato di cui all'articolo 726 del codice penale, è sufficiente che si configuri la mera condizione di luogo, vale a dire che qualcuno possa percepire la condotta anti-giuridica, mentre non risulta necessario che l'atto abbia concretamente offeso in qualcuno il sentimento della decenza né che esso sia stato in concreto percepito da qualcuno.

Peraltro, il giovanotto non ha dimostrato che il bisogno fisiologico fosse impellente né che esso non potesse essere soddisfatto altrove.

Una decisione esemplare, quindi, per cui si rischia una condanna con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 10 a 206 euro.

Lecce,  8 novembre 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA

 



Cellulare, sms durante la guida: nuove restrizioni per gli autisti.

 

Cellulare, sms durante la guida: nuove restrizioni per gli autisti. L'uso alla guida del telefono consentito solo per le Forze armate e di polizia.

 

Parlare al cellulare o mandare SMS mentre si guida è diventato un luogo comune, ma ecco un nuovo giro di vite per i più di dieci milioni di automobilisti che in Italia utilizzando regolarmente i telefoni cellulari durante la guida.

In risposta alle preoccupazioni di sicurezza, la IX commissione trasporti della Camera, in sede referente, ha ripreso l'esame del disegno di legge recante "Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida".

La Commissione Lavori pubblici aveva già approvato in sede deliberante il ddl in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida.

Il testo, intende introdurre una modifica all'articolo 173 del Nuovo codice della strada al fine di prevedere l'estensione del divieto di utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche durante la guida "ai conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade e al trasporto di persone in conto terzi".

Gli studi sino ad oggi effettuati, hanno dimostrato il fatto che usare il cellulare mentre si sta guidando comporta un rischio elevato di provocare un incidente: è appurato che una distrazione di soli due secondi a 100 km/h fa percorrere alla nostra macchina 56 metri prima di percepire un ostacolo, poi fra tempo di reazione (un secondo) e frenata in condizioni ottimali ne servono altri 71. Totale 127 metri prima di riuscire a fermare il veicolo.

Secondo l'Istat, l'utilizzo del cellulare alla guida è stato paragonato alla guida in stato di ebbrezza. La conferma arriva anche da uno studio dell'ISS - Istituto Superiore di Sanità evidenzia, che sottolinea come il rischio relativo per chi utilizza il cellulare è pari a 4. Cioè chi guida utilizzando il telefonino (anche con l'auricolare o il viva voce), ha 4 volte più probabilità di rimanere coinvolto in un incidente rispetto a chi non lo utilizza.

Lo studio, informa quindi che il degrado della capacità di guida determinato dall'uso del cellulare è simile a quello indotto da un'alcolemia del conducente intorno a 80mg/100ml (il limite legale in Italia è pari a 50mg/100ml).

È noto, inoltre, che usare il cellulare mentre si è alla guida provoca un 'invecchiamento' delle capacità di reazione: in sostanza, se un ragazzo di 20 anni si mette al volante parlando al cellulare, i suoi tempi di reazione sono gli stessi di un guidatore di 70 anni senza cellulare. È come subire un invecchiamento immediato, dicono gli esperti. L'analisi delle circostanze accertate o presunte di incidente mette in luce che, nell'ambito dei comportamenti errati di guida, il mancato rispetto delle regole di precedenza, la guida distratta, la velocità troppo elevata sono le cause più diffuse di incidente e costituiscono da sole il 44 per cento dei casi. Nell'ambito della guida distratta, l'utilizzo del telefonino durante la guida rappresenta uno dei fattori di più alta incidentalità.

A fronte di tali dati, la previsione normativa che consente l'utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche durante la guida ai conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade e al trasporto di persone in conto terzi appare, oggi, del tutto ingiustificata e contraria all'obiettivo generale della sicurezza stradale".

Secondo Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti",l'estensione del divieto, ha quindi "il solo scopo di aumentare il livello di sicurezza sulle strade e sulle autostrade del Paese e di eliminare una delle possibili cause di distrazione alla guida che possono recare pregiudizio non solo a chi le utilizza in modo improprio, ma anche a terzi".

Lecce,  8 novembre 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA




sabato 5 novembre 2011

ALTROCONSUMO PUGLIA. Un taglio alle tariffe telefoniche: firma la petizione


In Italia paghiamo 5,3 centesimi di euro per ogni minuto di chiamata da fisso o cellulare verso un operatore telefonico diverso dal nostro. In Francia il costo è di 2 centesimi; quello pagato in Italia è superiore del 50% rispetto alla media europea. Le tariffe che scattano quando si chiama fra operatori diversi (dette "di terminazione mobile") alla fine le paghiamo noi.

Firma la petizione
Altroconsumo e gli utenti chiedono un taglio netto delle tariffe di terminazione mobile con la petizione su www.abbassalatariffa.it. Le firme raccolte saranno inviate all'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), sollecitata più volte anche dalla Commissione europea a tagliare costi così alti. Costi non più necessari perché superati dall'evoluzione tecnologica del mercato.
Gli utenti di telefonia italiani vogliono poter avere accesso ai servizi a costi in linea con i concittadini del resto d'Europa.

MATTEO FUMAROLA

martedì 27 settembre 2011

COMUNICATO STAMPA ALTROCONSUMO PUGLIA COSTI ILLECITI PER CORRENTISTI IN ROSSO


COSTI ILLECITI PER CORRENTISTI IN ROSSO
IL GUDICE DICE SI' A CLASS ACTION ALTROCONSUMO
CONTRO INTESA SANPAOLO
Via libera alla class action: la Corte d'appello di Torino ha dichiarato ammissibile l'azione collettiva risarcitoria presentata da Altroconsumo contro Intesa Sanpaolo s.p.a. per le commissioni di scoperto di conto applicate, dopo il 15 agosto 2009, ai correntisti in rosso; spese che Altroconsumo ritiene illegittime e quindi da restituire.
"E' un risultato senza precedenti per i correntisti bancari coinvolti e per i consumatori più in generale, in un momento di grave sofferenza finanziaria del Paese e dell'intera area Euro, e di discussione sulla credibilità del settore bancario", ha dichiarato Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo. "La trasparenza e il rispetto delle regole sono criteri da applicare irrinunciabilmente alla propria clientela e utenza. In mancanza, i diritti dei correntisti devono poter essere tutelati attraverso il nuovo strumento della class action, che per la prima volta in Italia viene ammesso nei confronti di un importante istituto bancario, per una vicenda che coinvolge migliaia di consumatori" - ha concluso Martinello.
Su ricorso di Altroconsumo – assistito dalla Studio Bin di Torino – la Corte d'appello di Torino ha ritenuto che l'associazione rappresenti adeguatamente gli interessi dei correntisti e che la class action non possa essere bloccata sul nascere, come richiesto da Intesa Sanpaolo.
Altroconsumo ottiene così il via libera alla prima delle tre class action in corso per ristabilire i diritti negati ai consumatori. Si attende ancora l'esito per le altre due richieste d'azione collettiva: quella sull'ipotesi di cartello nelle tariffe dei traghetti in viaggio per la Sardegna e quella sull'interruzione di servizio pubblico da parte della RAI nei confronti dei telespettatori paganti il canone di abbonamento.
Ora la palla torna al tribunale di Torino che dovrà decidere tempi e modalità di pubblicità dell'azione e di raccolta delle adesioni.
Nel frattempo, tutti i consumatori interessati, titolari di un conto corrente privo di fido presso Intesa Sanpaolo che passando in rosso abbiano subito l'applicazione di voci di spesa, come la "Commissione per scoperto di conto (CSC)", dopo il 15.08.2009, possono compilare il form di pre-adesione alla class action suwww.altroconsumo.it.

DOTT. MATTEO FUMAROLA

martedì 20 settembre 2011

Difficoltà burocratiche per aprire una lavanderia self service? Risolvile con Pulix srl!

Pulix srl da anni nel settore delle lavanderie self service, offre tutta la consulenza necessaria, sia tecnica che burocratica, per l'apertura di una lavanderia a gettoni.

In questo comunicato ci soffermeremo sugli aspetti burocratici, cercando di districarci tra gli uffici e le normative da seguire per raggiungere il tuo scopo: l'apertura di una lavanderia self service nella tua città!

Innanzitutto, è necessario conoscere gli enti e gli uffici tecnici da contattare durante l'iter burocratico:

SUAP: lo Sportello Unico delle Attività Produttive, da contattare per le pratiche necessarie ogni qual volta si vuole aprire una attività commerciale / produttiva e per conoscere le normative vigenti (possono variare da comune a comune)

Ente per la gestione dell'acqua e delle fognature, per lo scarico nella fognatura comunale (le normative cambiano da provincia a provincia)

Ufficio Tecnico del Comune: l'uffio al quale dovrà essere consegnata la DIA, "Denuncia di inizio di attività", che verrà gestita ed elaborata da un tecnico del comune (architetto o geometra iscritto all'albo)

Ufficio Pubblicità: per il tipo di impianto pubblicitario che si vorrà utilizzare nell'entrata della propria lavanderie self service (vetrofania, insegna, altro).

Cosa fondamentale è accertarsi che il locale scelto vada bene per essere adibito a lavanderia, ponendosi i seguenti quesiti:
- Il locale è dotato di canna fumaria?
- Il locale ha delle cantine o dei box al piano sottostante?
- Il locale è allacciato alla fognatura Comunale?
- C’è il contatore dell'acqua?
- C’è il contatore dell'Enel?
- C’è il contatore del gas?
...

Per le risposte a queste domande e/o per maggiori informazioni puoi contattarci:
telefonicamente al n° 0719194252 o via email scrivendo a: info@laundrybox.it

Ti invitiamo a visitare la pagina del ns. sito: http://aprire-una-lavanderia-self-service.laundrybox.it/ con ulteriori approfondimenti sulle questioni burocratiche necessarie all'apertura di una lavanderie self service.

Oppure se avete già affrontato l'iter burocratico e volete un supporto tecnico, visitate il sito: http://www.laundrybox.it


Pulix srl
LaundryBox.it Comunicati

sabato 3 settembre 2011

Multe: colpito diritto alla difesa dei cittadini. Ridotti a 30 gg il termine per proporre ricorso avverso le multe per violazione al CdS.


 Multe: colpito il diritto  alla difesa dei  cittadini. Ridotti a 30 gg  il termine per proporre ricorso avverso le multe per violazione al CdS.

  

 

Meno tempo per impugnare le multe: il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni, contro i sessanta previsti dal codice della strada (articolo 204-bis). È quanto prevede il decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, approvato ieri definitivamente dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento modifica, tra l'altro, anche l'art. 22 della legge 689/1981.

Secondo Giovanni  D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti"se fosse approvata lederebbe gravemente il  diritto alla difesa dei cittadini.

                                                                                     

                                                                                                               Giovanni D'AGATA

 



domenica 28 agosto 2011

Rotatoria nell' incrocio killer

 

Le autorità che custodiscono le strade hanno l'obbligo di attivarsi per metterle in sicurezza. Cominciamo con una rotatoria sull'incrocio "killer"

 

Ci sono delle strade, delle vie, degli incroci, dove le tragedie sono annunciate e dove la pubblica amministrazione che ha in custodia quei luoghi dovrebbe attivare tutte le misure possibili per evitare che accadano o si ripetano drammi della strada. Ma come al solito, la solita ragione o forse meglio la ricorrente scusa dell'aridezza dei bilanci, costringe a ritardare gli interventi di messa in sicurezza ed è spesso concausa di gravi sinistri, unitamente alle imprudenze, alla mancata osservanza delle norme prudenziali del codice della strada, degli stati d'ebbrezza che sono riscontrati troppo frequentemente, specie nei più giovani automobilisti.

Ed allora ben vengano le segnalazioni delle strade della morte da parte dei cittadini, dove qualche aggiustamento o modifica della carreggiata o dello stato dei luoghi a carico dell'ente responsabile, può ridurre notevolmente l'incidenza della sinistrosità con benefici per tutta la collettività e costi che sono senz'alcun dubbio inferiori ai benefici che se ne ricaverebbero.

Incominciamo da un luogo e diciamo basta a morti e feriti nell'assurdo incrocio sulla SP 364 Lecce- San Cataldo, all'imbocco della provinciale per Frigole con la via di San Ligorio. Oggi, a distanza di poco più di un anno dall'ultima tragedia, dove persero la vita due giovanissimi campeggia il mazzo di fiori che da allora è sistemato sul palo del semaforo.

Lo chiede con forza Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" perché anche in occasione dell'ultimo incidente si sono evidenziate le problematiche di quella che è una delle più pericolose intersezioni poste sulla strade della provincia di Lecce anche in relazione all'alto volume di traffico che la attraversa. La soluzione che sin da subito indichiamo, sarebbe la realizzazione di una rotatoria in sostituzione dell'attuale incrocio regolamentato da lanterne semaforiche troppo spesso non rispettate.

Insomma, riteniamo che bisogna correre al più presto ai ripari prima che succeda qualche altra tragedia e che, oltre ai feriti, un'altra croce si aggiunga in questo che è stato soprannominato, non a torto, «incrocio della morte».

La speranza è che questo appello non rimanga ancora una volta inascoltato perché le vite umane non hanno prezzo.

Al contempo, continueremo a raccogliere da parte degli automobilisti le segnalazioni delle strade più pericolose ed i suggerimenti per metterle in sicurezza che pubblicheremo sul nostro sito www.sportellodeidiritti.org.

Lecce, 28 agosto 2011                                                                                       Giovanni D'AGATA

 




martedì 9 agosto 2011

Malasanita': sentenza sulla responsabilita' del Pronto Soccorso e dell'ASL per i casi di routine o di scarsa difficoltà

 

Tribunale di civile Casarano. Importante e motivata sentenza in ordine alla responsabilità del Pronto Soccorso e dell'ASL per i casi di routine o di scarsa difficoltà.

 

Il fatto storico: una signora si rivolge al pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Casarano, importante centro del Basso Salento,  per ottenere le cure del caso in seguito al taglio sul volare del polso sinistro subito in occasione di un infortunio domestico.

In quella sede viene praticata una sutura ed un bendaggio al polso, risultate e dichiarate inadeguate dal Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Giudice in sede di giudizio.

Il Giudice, con una motivata sentenza, che di seguito Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", riporta anche in versione integrale, conferma la tesi della giurisprudenza pressoché totalitaria che nel caso come quello in esame, la struttura ospedaliera, che agisce attraverso i professionisti medici incaricati del servizio, assume una responsabilità contrattuale nei confronti del paziente.

Il Tribunale poi, per fondare il proprio convincimento, compie un interessante excursus sulla diligenza nella prestazione medica che, ovviamente, allorquando si tratta di casi clinici di routine o di scarsa difficoltà, deve essere valutata con maggiore severità anche per fondare la colpa del sanitario.

In ordine all'onus probandi, in casi come quello in esame, è sufficiente provare il rapporto contrattuale con la struttura sanitaria, la sussistenza del danno in conseguenza dell'insuccesso delle cure praticate nonché il nesso di causalità tra l'evento ed il danno. La struttura sanitaria, di contro, deve dimostrare, per andare esente da colpa, la difficoltà della prestazione richiesta e la massima diligenza. Nel caso di specie, se l'attrice ha provveduto ad assolvere al proprio onere, la convenuta non ha dato alcuna prova.

Pertanto, in virtù di tali principi la struttura ospedaliera è stata condannata al risarcimento del danno biologico, al risarcimento del danno da invalidità temporanea, totale e parziale, al risarcimento del danno morale (liquidato in funzione della personalizzazione del danno in seguito alle note sentenze della Suprema Corte) nonché il danno patrimoniale per gli esborsi effettuati oltre alle spese di giudizio in  favore dell'avvocato avv. Salvatore Bruno patrocinatore dell' infortunata.

Secondo Giovanni D'Agata, la sentenza in commento offre importanti spunti, e pertanto ne ritiene utile la diffusione nel mese di agosto, quando i Pronto Soccorsi, specie quelli delle località rivierasche o limitrofi alle zone di villeggiatura sono assaliti dai vacanzieri, per innalzare i livelli di guardia ed amplificare l'attenzione del personale medico e sanitario ed evitare in futuro che altri cittadini subiscano danni dovuti alla superficialità e ad una diffusa noncuranza, che a dispetto della circostanza del livello di qualifica, esperienza e spirito di sacrificio di gran parte dei medici e dell'infermieri, purtroppo assai di sovente, come se ne sente parlare sempre più nelle cronache nere, è causa di quella che non a torto viene definita come "malasanità".

Lecce, 9 agosto 2011

                                                                                                   Giovanni D'AGATA

 




Cassazione: no al licenziamento dei lavoratori per discriminazione, ritorsione o rappresaglia


Cassazione: no al licenziamento dei lavoratori per discriminazione, ritorsione o rappresaglia.

 

Maggiore tutela per i lavoratori che, a causa delle legittime rivendicazioni che portano avanti nei confronti del datore, finiscono per essere licenziati. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16925 del 3 agosto che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" riporta all'attenzione. Così i magistrati di Piazza Cavour hanno restituito il posto ad Andrea M., magazziniere di una ditta di Palermo che commercializzava detersivi e che lo aveva messo alla porta perchè voleva i soldi dello straordinario e dei permessi retribuiti. Senza successo l'azienda ha sostenuto che le norme sul licenziamento discriminatorio non sono "suscettibili di applicazione analogica" in caso di licenziamento ritorsivo. Il licenziamento discriminatorio, sancito dall'art. 4 della legge n. 604 del 1966, dall'art. 15 della legge n. 300 del 1970 e dall'art. 3 della legge n. 108 del 1990, è suscettibile di interpretazione estensiva sicché l'area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, attuati a seguito di comportamenti risultati sgraditi all'imprenditore, che costituisce cioè l'ingiusta ed arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essenzialmente quindi di natura vendicativa

La Suprema Corte, sottolineando che il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa ma che spetta al giudice il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, ha osservato che la Corte di merito rilevava la pretestuosità del dedotto riassetto organizzativo che si poneva in contrasto con l'assunzione di altro dipendente avvenuta pochi mesi prima del licenziamento. Correttamente, quindi, la Corte territoriale, ritenuta la natura ritorsiva del licenziamento intimato, ha provveduto all'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 sentenziando il diritto alla riassunzione di Andrea M. e la condanna del datore a risarcirgli tutti gli stipendi persi fino al reintegro, e a versargli 52 mila e 500 euro per straordinario e permessi non pagati.

Lecce, 9 agosto 2011

                                                                                                   Giovanni D'AGATA

 




domenica 7 agosto 2011

Viaggi pericolo multe, attenzione al contrassegno per disabili per chi viaggia nell'Ue

 

Viaggi pericolo multe, attenzione al contrassegno per disabili per chi viaggia nell'Ue.

 

 

Il problema del nostro paese si chiama "Parking Card for disabled people". E' il contrassegno "universale"valido in tutta l'Unione Europea per la sosta e la circolazione riservata ai portatori di handicap. Un documento che in Italia, purtroppo, anche se espressamente previsto da una raccomandazione UE del 1988 (n. 98/376/CE), è riconosciuta in tutti gli stati membri  non è stato ancora predisposto.

Anche quest'estate non mancano i casi di turisti con handicap che, parcheggiando in Europa la vettura negli spazi loro riservati ed esponendo il marchio rilasciato dal proprio comune, si sono ritrovati con la contravvenzione.

E' la sorte toccata ad un viaggiatore italiano con disabilità che, arrivato nel paese straniero, ha noleggiato un'automobile e ha iniziato a girare per il paese. Città dopo città, ha parcheggiato nelle soste destinate alle vetture delle persone con disabilità, esponendo il contrassegno handicap rilasciato dal proprio Comune di residenza. Tutto bene, fino alla visita di Malmoe, dove ha trovato la propria vettura multata per un importo pari a mille corone svedesi: circa 110 euro. Il motivo? Il contrassegno italiano non è conforme a quello predisposto dalle raccomandazioni europee.

Il viaggiatore si è sentito consigliare dalla ditta di noleggio dell'auto di pagare la multa e poi, eventualmente, di inviare in forma scritta le proprie osservazioni, facendo ricorso. Il ricorso, può essere presentato all'Ambasciata di Svezia in Italia, riferendosi agli accordi bilaterali intrapresi tra gli Stati europei che prevedono il legittimo riconoscimento e la validità dei documenti rilasciati tra uno Stato e l'altro. Un aiuto in tal senso può essere svolto anche dallo Sportello dei diritti, presente in varie sedi su tutto il territorio nazionale.

Per queste ragioni, Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", rivolge un appello al ministro dei Trasporti, per sapere: -se il Ministro non intenda adoperarsi per provvedere quanto prima all'emanazione di tale regolamento di attuazione, e quali siano i tempi e le modalità previste per l'emanazione del regolamento, ovvero per la consegna del Contrassegno Disabili Europeo ai legittimi titolari.

Lecce, 7 agosto 2011

                                                                                                   Giovanni D'AGATA

 



venerdì 5 agosto 2011

Privacy, aumentano segnalazioni al Garante da parte dei cittadini

Privacy, aumentano le segnalazioni da parte di cittadini al Garante.

Il marketing selvaggio nel mirino del Garante


Aumentano in Italia le segnalazioni al Garante della privacy da parte dei cittadini perché gli italiani hanno preso coscienza di quanto sia importante il proprio diritto alla riservatezza, secondo quanto sottolinea Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti".

Tali dati emergono dal piano ispettivo per il prossimo semestre 2011 varato dall'Autorità di vigilanza della protezione dei dati personali, mentre nella sola prima metà dell'anno in corso la stessa Autority ha già irrogato sanzioni amministrative per il cospicuo importo di 1 milione e 160 mila euro 

Nel mirino del garante ci saranno tra le tante attività svolte, le società di telemarketing, l'uso massivo di fax indesiderati, attività di customer care, società di recupero crediti, enti previdenziali.  L'attività del Garante si concentrerà quindi nei prossimi mesi su questi settori e sulle modalità con le quali vengono trattati i dati personali di milioni di cittadini italiani attraverso un'azione di controllo e  accertamento.

Per quanto è dato sapere il piano ispettivo prevederà specifici controlli, sia nel settore pubblico che in quello privato, anche riguardo alle informazioni da fornire ai cittadini sull'uso dei loro dati personali, all'adozione delle misure di sicurezza, ai tempi di conservazione dei dati, al consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge, all'obbligo di notificazione al Garante. Secondo il programma stilato saranno oltre 225 gli accertamenti ispettivi che verranno effettuati come già effettuato anche in collaborazione con le Unità Speciali della Guardia di Finanza - Nucleo Privacy. A questi accertamenti dovranno essere  aggiunti inevitabilmente  quelli che si renderanno necessari in ordine a segnalazioni e reclami presentati.

Un altro aspetto fondamentale dell'attività del Garante sarà la particolare attenzione annunciata per il contrasto del fenomeno della violazione del diritto di opposizione dei cittadini che si iscrivono al Registro che è stato da poco costituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Questo fenomeno, che nei primi mesi dell'anno ha visto un forte incremento di segnalazioni da parte di cittadini oggetto di chiamate indesiderate, sarà posto al centro dell'attività ispettiva e sanzionatoria dell'Autorità. Pertanto, dovranno stare attente tutte le società più segnalate che verranno ispezionate dal Nucleo privacy della Guardia di finanza per verificare la correttezza e la legittimità dei loro trattamenti e, in caso contrario, applicare le sanzioni previste dalla legge.

Nel frattempo, è da rilevare quello che è lo stesso Garante ha definito come un primo bilancio sull'attività ispettiva relativa al primo semestre 2011: risultano essere state già effettuate circa 230 le ispezioni effettuate e 181 i procedimenti sanzionatori, relativi in larga parte alla omessa informativa, al trattamento illecito dei dati, alla mancata adozione di misure di sicurezza, all'inosservanza dei provvedimenti del Garante. Le ispezioni hanno riguardato in particolare le agenzie investigative, il settore sanitario, l'attività di profilazione on line, il telemarketing, il commercio elettronico.

Peraltro, vi è da evidenziare che già nella prima  parte dell'anno le segnalazioni all'autorità giudiziaria per violazioni penali sono state 13, e hanno riguardato, tra l'altro, la mancata adozione misure di sicurezza, la falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni, il mancato adempimento ai provvedimenti del Garante.

Lecce, 5 agosto 2011

                                                                                                   Giovanni D'AGATA

 



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mercoledì 3 agosto 2011

Marito non si lava e pretende sesso. E' reato di stupro

 

Marito non si lava e  pretende sesso. E' reato di stupro. Condannato  pastore, moglie voleva che si lavasse.

 

Secondo la sentenza n° 30364 emessa oggi dalla sezione penale che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" ritiene utile riportare per favorirne la divulgazione commette violenza sessuale il marito 'puzzolente' che impone alla moglie i rapporti sessuali senza rispettare la richiesta della donna di farsi prima una bella doccia. Gli ermellini hanno chiesto il nuovo rinvio a giudizio nei confronti di un pastore siciliano restio all'uso del sapone e solito a fare sesso con la moglie appena rientrato dal pascolo delle pecore, senza provvedere a farsi almeno una rapida toeletta preliminare.

In un primo momento nel 2008 Mario C. di 51 anni, per tali motivi era stato denunciato,processato e successivamente prosciolto dall'accusa di stupro, dalla Corte di Appello di Catania in quanto "pur essendo la moglie Lucia G. contraria ai rapporti sessuali, perchè l'uomo era solito consumarli al rientro dalla propria attività di pastore, senza praticare alcuna igiene e pulizia del proprio corpo, finiva poi per accettare volontariamente i rapporti". Alla moglie, restia agli amplessi nauseabondi, il pastore immobilizzava le mani e procedeva nei suoi intenti "senza aderire affatto alle richieste del coniuge di effettuare la necessaria igiene corporale".

Nella motivazione è possibile, infatti, leggere che"La peculiarità dei motivi del dissenso non eliminava il dissenso medesimo, per cui i rapporti sessuali, laddove imposti con la forza dall'uomo, erano e restavano violenti".

Ora i giudici catanesi dovranno rivedere il loro verdetto senza fare sconti perchè la contrarietà all'adempimento del debito coniugale, anche se motivata solo dal mancato utilizzo del sapone, rimane pur sempre un bel 'no'. In primo grado il pastore era stato condannato a nove anni di reclusione, nel 2007, dal Tribunale di Caltagirone che aveva considerato stupro gli assalti sferrati alla povera moglie per lunghi anni, dal febbraio 1992 all'agosto del 2006. Ma poi la Corte di Appello aveva ridotto la condanna a Mario C. ad appena due anni, ritenendolo colpevole solo di maltrattamenti e comportamenti un po' violenti, facendo sparire la violenza sessuale. Il caso è approdato in Cassazione su ricorso della Procura della Corte di Appello di Catania.

Secondo Giovanni D'Agata "Una grande vittoria per le donne".

Lecce, 3 agosto 2011

                                                                                                   Giovanni D'AGATA 

 


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