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martedì 29 marzo 2011

Auto importate: truffa-evasione fiscale se non paghi l'Iva

E' reato di truffa ed evasione fiscale non pagare l'Iva sulle auto importate  

Chi importa auto dall'Estero senza pagare l'Iva oltre all'evasione fiscale commette una truffa ai danni dello Stato.

È il principio stabilito nella sentenza del 29 marzo 2011, emessa dalla seconda sezione penale della Suprema Corte che riporta Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti".

Con la decisione in commento gli ermellini hanno, infatti, confermato la condanna nei confronti della mamma di un indagato per truffa al quale erano state sequestrate delle automobili.

Nella motivazione è possibile, inoltre, leggere che il reato si consuma nel momento e nel luogo dove i mezzi arrivano e dove non sono state pagate le imposte. Il luogo della vendita non conta.

Nel caso di specie, la sezione penale ha rigettato il ricorso presentato dalla mamma di un giovane trentino che aveva importato dalla Germania una serie di automobili senza pagare l'Iva per cui era scattato il sequestro. La difesa ha allora proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Trento, sostenendo che comunque, prima di tutto, un'eccezione di incompetenza poiché sempre secondo i difensori gli atti avrebbero dovuto essere rimessi ai giudici di Brescia, luogo nel quale i veicoli erano stati venduti. Tale tesi però, non ha incontrato il favore della seconda sezione penale che hanno confermato la competenza di Trento secondo cui nessuna truffa poteva configurarsi a carico degli acquirenti.

Nella motivazione è possibile, infatti, leggere che "Nel caso di specie, secondo il capo d'imputazione, il profitto sarebbe consistito nella mancata assoluzione degli oneri fiscali ed esattamente nel mancato pagamento dell'IVA…...come correttamente rilevato dal Tribunale, che il reato si è consumato non nel momento in cui le auto furono rese commerciabili a seguito della truffa e, quindi, quando l'indagato riscosse il prezzo della compravendita (invero nessuna truffa è stata ipotizzata nei confronti degli acquirenti) ma nel momento in cui non fu assolta l'Iva, vantaggio che venne conseguito presso il luogo dove le imposte avrebbero dovuto essere pagate e quindi, pacificamente, nel circondano di Trento".

Lecce,  29 febbraio 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA   
 
 

lunedì 28 marzo 2011

Fondo di garanzia vittime della strada


Cos'è il fondo vittime della strada e a cosa serve? E' uno speciale fondo istituito dalle assicurazioni auto allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:
veicoli non identificati (solo per danni alla persona), veicoli non assicurati, per danni alla persona e per danni alle cose, veicoli rubati.
Quindi se per caso succede che facciate un incidente d'auto con un conducente che appartiene a una delle precedenti categorie non dovete perdervi d'animo, ma contattare subito la vostra assicurazione, che provvederà in ogni caso al risarcimento del danno subito, secondo questo nuovo fondo che è molto utile data la grande percentuali di incidenti che succedono oggigiorno e dove capitano sempre quelli di questo tipo.

mercoledì 23 marzo 2011

Fondo di garanzia vittime della strada


Il fondo di garanzia per le vittime della strada è uno speciale fondo di risarcimento danni che le assicurazioni mettono in pratica se c'è stata denuncia di incidente stradale con un veicolo che non è stato identificato, perchè magari il conducente è fuggito, o perchè era un veicolo rubato o anche se c'è stato incidente con veicolo non assicurato, e ce ne sono ancora tanti in giro purtroppo.
Quando l'incidentato si rivolge alla propria assicurazione questa in questi particolari casi risarcisce il malcapitato pescando da questo fondo, che viene alimentato con una quota che ogni assicurato versa attraverso la sua assicurazione. Infatti qui non vale l'indennizzo diretto poichè manca il modulo blu e non paga l'altra assicurazione. In questo modo quando non si sa a chi rivolgersi per farsi sistemare il danno perchè manca l'assicurazione di controparte, si ha questo fondo che ovvia a quella che altrimenti sarebbe una grave carenza e l'incidentato dovrebbe pagare di tasca sua.

lunedì 21 marzo 2011

Non licenziabile lavoratore malato che esce di casa se segue le prescrizioni del suo medico.

    Non è licenziabile il lavoratore che esce di casa mentre è in malattia se segue le prescrizioni del suo medico.  

    Il datore di lavoro si affida agli 007 e fa pedinare il dipendente senza chiedere la visita di controllo: è illegittimo il recesso nei confronti dell'infortunato che pure è andato a fare shopping a piedi e in auto durante il periodo della malattia.

    Così  Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti" segnala la sentenza 6375 del 21 marzo 2011, emessa dalla sezione lavoro della Cassazione con cui, ha respinto il ricorso di un un'azienda che aveva fatto pedinare e poi licenziato il dipendente che  si era solo attenuto alle prescrizioni del medico curante.

    La suprema corte chiarisce che riprendere la vita normale non ritarda la guarigione.

    Un conto è andare in giro per compere, un altro è lavorare tutta la giornata, specialmente se le mansioni impongono di passare molte ore in piedi: è evidente che la prima attività risulta meno faticosa della seconda né il datore può legittimamente sostenere che la condotta del dipendente abbia ritardato il recupero dell'integrità fisica laddove il lavoratore non ha fatto altro che attenersi alle indicazioni del suo medico.

    Il datore di lavoro avrebbe ben potuto chiedere una visita di controllo se dubitava sull'inabilità temporanea, tanto più che aveva provveduto a far "spiare" il lavoratore che era uscito di casa nonostante la distorsione alla caviglia.

    Nella motivazione è possibile, infatti, leggere che: il fatto che l'azienda non abbia fatto ricorso alla visita medica di cui all'articolo 5 dello statuto dei lavoratori non impedisce certo che l'insussistenza della malattia possa essere accertata per altre vie. Il punto è che il dipendente mentre era in malattia non è certo andato a lavorare per qualcun altro, ma ha semplicemente ripreso la sua vita normale dopo l'incidente.

    Tali circostanze emergono proprio dai rapporti dell'investigatore privato che ha tenuto d'occhio il lavoratore per conto del datore. Insomma, alla base dei certificati di malattia c'è una vera patologia confermata anche dall'Inail; mentre l'attività compiuta dal dipendente, che è soltanto andato un po' a zonzo, non impone al lavoratore l'onere di confermare la "bontà" dei certificati medici per confermare la perdurante inabilità temporanea al lavoro. Gli ermellini hanno respinto integralmente il gravame, sostenendo che il datore, dal canto suo, non ha provato la malafede della controparte condannandolo alle spese di giudizio.

    Lecce,  21 marzo 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA   
 

sabato 19 marzo 2011

Scandalo Autovelox taroccati, Sportello Dei Diritti pronto a costituirsi parte civile


Scandalo Autovelox taroccati,  lo Sportello Dei Diritti pronto a costituirsi parte civile al fianco delle decine di migliaia di automobilisti illegittimamente multati  

La maxi inchiesta  della Guardia di Finanza di Brescia che avrebbe smascherato una frode colossale a danno di migliaia di automobilisti che sarebbero stati illegittimamente multati  con autovelox  appositamente taroccati al fine di misurare velocità superiori del 15% ed oltre rispetto alla velocità effettiva dimostra quanto Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti" sostiene in  materia di autovelox ed apparecchiature elettroniche di rilevazione delle infrazioni in generale che hanno finalità di fare cassa, ma che ora sembra siano servite anche per le tasche di qualche privato.

Per queste  ragioni lo Sportello Dei Diritti affiancherà le migliaia di automobilisti che hanno pagato ingiustamente le multe  costituendosi parte civile per vedere restituito il maltolto a questi cittadini e si augura che anche l'inchiesta della GdF sulle spese di notifica partita da Lecce possa verificare se vi siano stati comportamenti illegittimi da parte delle società appaltatrici nel servizio di postalizzazione delle infrazioni.

    Lecce,  19 marzo 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA 


venerdì 18 marzo 2011

Il risarcimento dei danni biologici secondo le normative vigenti

Quando si fa un incidente stradale, se si è una delle vittime, si pensa subito al risarcimento danni assicurazione.

Il risarcimento tuttavia non è immediato, infatti secondo la normativa vigente, bisogna fare una serie di perizie tecniche e medico legali per scoprire la vera entità dei danni subiti.

Prendiamo per esempio un normale risarcimento per colpo di frusta dovuto ad un tamponamento o incidente simile.

In questo la visita medico legale ha l'obiettivo di determinare l'entità del danno subito e compararlo a delle precise tabelle che servono proprio al risarcimento per il danno biologico.

E' sempre bene chiedere la consulenza legale di professionisti del settore in questi casi. Anche perchè la parcella non viene pagata dalle vittime, ma bensì viene pagata direttamente dall'assicurazione del colpevole, secondo le norme del codice civile.

Zeta Infortunistica è un'insieme di professionisti del settore dell'infortunistica stradale che ha lo scopo di far valere i diritti delle vittime in ogni tipo di situazione.

giovedì 17 marzo 2011

Anatocismo, cantonata del "milleproroghe"

La cantonata del "milleproroghe" e "anatocismo" viene confermata anche dalla Corte d'Appello di Ancona che conferma l'inapplicabilità della sciagurata norma "salvabanche". 

    Riceviamo e diffondiamo l'ennesima decisione di una corte del Territorio nazionale, in particolare la Corte di Appello di Ancona, che conferma l'inapplicabilità della sciagurata norma "salva banche" di cui all'art. 2 comma 19  della legge 26/2/2011 n. 10 di conversione con modificazioni del decreto legge 29/12/2010 n. 225 inserita abusivamente dal governo nella legge di conversione del decreto "milleproroghe".

    Come ha più volte sostenuto Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti", sotto la paventata tutela della stabilità del sistema bancario nazionale, l'attuale governo ha tentato di scippare i cittadini del diritto di ripetere le somme indebitamente percepite dalle banche e quindi di vedersi restituito il maltolto.

    Dicevamo ha tentato perché tutte le decisioni successive all'entrata in vigore confermano la cantonata presa dal governo oltrechè per gli evidenti profili d'incostituzionalità della norma, addirittura anche per la sua totale inapplicabilità alle controversie nascenti ed in corso.

    Così  anche la Corte di Appello di Ancona con un'ordinanza del 03 marzo scorso ha statuito quanto già circolava tra gli operatori del diritto, ribadendo la confusione in cui è incappato il presentatore del famigerato emendamento forse troppo preso dalla fretta di chiudere la faccenda con il decreto in scadenza per salvare la lobby delle banche per l'ennesima volta.

    In particolare, la corte si sofferma sulla circostanza che secondo il legislatore con la novella di cui parliamo la prescrizione decorrerebbe dall'annotazione sul conto che è operazione meramente interna e non all'operazione di pagamento cui si riferiva la famosa sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.  24418 del 02 dicembre 2010 che aveva confermato il termine prescrizionale decennale decorrente proprio dal termine di pagamento e non dalla singola annotazione sul conto.

    Peraltro, il giudice del gravame riconoscendo portata innovativa alla norma incriminata, stante la natura sostanziale della stessa e quindi non meramente processuale l'ha ritenuta applicabile alla controversia già decisa in primo grado.

    Lecce,  17 marzo 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA  

lunedì 7 marzo 2011

Corso Fotografia Fano-Pesaro: camminata fotografica aperta a tutti.


 

Una camminata fotografica unisce Fano e Pesaro

 

A conclusione del fortunatissimo "Corso di Fotografia Fano-Pesaro, rileggere il paesaggio delle due città" a cura di Paolo Talevi e Marcello Sparaventi, sabato 12 marzo 2011 si terrà un evento culturale aperto a tutti: la prima camminata fotografica nella spiaggia da Fano a Pesaro (PU), in compagnia dei docenti e dei collaboratori tecnici del corso di fotografia.

Per la camminata in spiaggia si formeranno due gruppi di fotografi, camminatori e curiosi, che partiranno da due luoghi opposti: un gruppo partirà alle ore 14.30 da Fano dalla "Tenso-struttura" del Lido in via Cesare Simonetti, ed un altro gruppo da Pesaro sempre alle 14.30 in fondo al viale Trieste (direzione Fano).

I due gruppi dopo due ore circa di cammino e di fotografie, si incontreranno simbolicamente a Fosso Seiore, dove scorre il rigagnolo d'acqua che divide il confine delle due città, e dove ci sarà un momento conviviale ed il buffet offerto dal "Caffè Centrale" di Fano.

Un'iniziativa di rilevanza culturale nel territorio, che ha confermato la forza propositiva a largo raggio dell'associazione culturale "Centrale Fotografia", la quale ha organizzato l'evento nell'ambito del progetto "Scuola di Paesaggio", in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Fano, la Mediateca Montanari Memo, l'Assessorato alla Partecipazione del Comune di Pesaro, il Caffè Centrale, Omnia Comunicazione e la Stamperia Digitale Benelli.

Confrontare le due città, Fano e Pesaro, si è sicuramente rilevato un argomento molto attuale e sentito, specie quando si parla di ospedale unico e di una futura città metropolitana; originale l'idea di analizzare il rapporto geografico e urbano, senza campanilismi politici, ma esclusivamente dal punto di vista culturale e sociale, utilizzando le peculiarità narrative e concettuali della fotografia.

La sfida lanciata da "Centrale Fotografia", ha riscontrato un notevole successo, con circa ottanta iscritti che hanno partecipato attivamente, e altre sessanta persone circa che si sono messi in lista d'attesa per il prossimo corso di fotografia, che si svolgerà dopo l'estate.

Adolescenti, giovani e meno giovani, hanno partecipato con interesse agli otto incontri teorici presso la Mediateca Montanari di Fano e presso il Palazzo Gradari di Pesaro, e alle sei uscite fotografiche di gruppo, dove sono stati monitorati tutti i quartieri delle due città: dal mare alla periferia.

Hanno dato il loro contributo teorico a "Centrale Fotografia": gli architetti Francesca Micci, Gabriele Filippini, Giorgio Roberti e Francesco Tomassini, che si sono dedicati alla lettura della stratificazione urbana della città; la poetessa Franca Mancinelli, la quale ha letto brani di noti scrittori italiani dedicati al tema del "paesaggio interiore"; l'artista internazionale Fathi Hassan ha descritto il suo approccio estetico al "paesaggio pittorico"; Il critico d'arte Luca Panaro docente di fotografia all'Accademia di Brera ha descritto le ricerche artististiche internazionali più attuali ed efficaci; lo scrittore Nando Cecini e lo scultore Claudio Cesarini, hanno espresso l'importanza della poetica espressiva nella fotografia; i giornalisti Paolo Angeletti, Massimo Foghetti e Simonetta Marfoglia, hanno commentato alcune fotografie urbane pubblicate nella stampa locale e il loro rapporto con il testo.

Le Immagini fotografiche raccolte durante il corso saranno selezionate, e diventeranno protagoniste di una mostra significativa, in occasione della terza edizione della rassegna fotografica annuale di "Centrale Fotografia", dal 10 al 12 giugno 2011 nel centro storico di Fano, a cura di Luca Panaro e Marcello Sparaventi. www.centralefotografia.com

 

FANO PESARO rileggere il paesaggio nelle due città

 

Corso di fotografia EVENTO DI CHIUSURA 

 

CAMMINATA FOTOGRAFIA IN SPIAGGIA

"APERTA A TUTTI"

  

SABATO 12 MARZO 2011

 

Litorale tra Fano e Pesaro (PU)

 

Si possono scegliere due luoghi da cui iniziare la passeggiata fotografica in compagnia dei collaboratori tecnici del corso di fotografia:

 

- partenza da Fano alle ore 14.30, dalla "tenso struttura" del Lido, in via Cesare Simonetti;

- partenza da Pesaro alle ore 14.30, in fondo a viale Trieste (direzione Fano).

 

I due gruppi s'incontreranno a Fosso Seiore, confine tra Fano e Pesaro, dove verrà offerto un buffet

dal "Caffè Centrale" di Fano.

 

* In caso di maltempo, l'evento si svolgerà sabato 19 marzo 2011

 

Le fotografie della prima camminata fotografica "Fano-Pesaro", si potranno condividere su: scuoladipaesaggio.blogspot.com

e sul gruppo di facebook: scuola di paesaggio

 

per informazioni: www.centralefotografia.com

tel. 347 2974406

 

 

 


E' Stalking anche se danneggia porta di casa e l'auto della ex

E' Stalking anche se danneggia porta di casa e l'auto della ex

Con la sentenza n. 8832 del 7 marzo 2011 emessa dalla quinta
sezione penale la Cassazione interviene in merito al reato di stalking
ed interpretando estensivamente la norma di cui all'art. 612 bis del
codice penale non fa altro che aumentare le tutele nei confronti delle
vittime.

Così Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico
Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello
Dei Diritti" commenta l'importante decisione della Suprema Corte per
cui "danneggiare l'automobile, il sistema d'allarme, il campanello e
la porta dell'abitazione della propria ex sono comportamenti che
integrano il reato di stalking, per il quale si puo' essere sottoposti
alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi
frequentati dalla 'vittima'.

La differenza con il reato di lesioni è che basta l'atto
persecutorio senza l'accertamento di patologie, per integrarlo risulta
dunque sufficiente l'effetto destabilizzante ascrivibile alla condotta
incriminata anche senza l'accertamento di uno stato patologico
dell'offeso che invece risulta necessario per contestare l'illecito di
cui all'articolo 582 Cp..

Nel caso di specie l'uomo, dopo la fine della relazione, aveva
cominciato a perseguitare, prendendosela soprattutto con l'auto della
donna parcheggiata in strada: dallo specchietto alla carrozzeria, dai
fari al lunotto fino alle gomme, poco o nulla si salva dai
danneggiamenti in un crescendo che culmina nell'incendio finale della
vettura.

La misura interdittiva prevista dal giudice è ritenuta legittima
dal momento che la condotta dell'amante "scaricato" ha indotto nella
"sua" ex paura e nervosismo nonostante non risulti accertato uno stato
d'ansia da un medico specialista: in quel caso, infatti, sarebbe
scattato l'ulteriore reato di lesioni personali che può ben essere
integrato in caso di malattia psichica e mentale, oltre che fisica.

L'accanimento sul veicolo, e poi sulla porta di casa e contro il
sistema di allarme, denota da parte dell'indagato un atteggiamento
indubbiamente persecutorio: a legittimare l'ordinanza del giudice,
insomma, risulta sufficiente che la condotta dell'agente abbia avuto
un effetto destabilizzante sulla serenità della vittima.

Gli ermellini hanno quindi accolto il ricorso, affermando che "il
reato ex art. 612 bis cp è previsto quando il comportamento minaccioso
o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, sia tale
da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero,
in alternativa, da ingenerare nella vittima un fondato timore per la
propria incolumità ovvero, infine, tale da costringere la vittima
stessa ad alterare le proprie abitudini di vita".

Lecce, 07 marzo 2011


Giovanni D'AGATA

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