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venerdì 22 aprile 2011

Fondo per le vittime della strada

Il Fondo per le vittime della strada, istituito con legge n. 990 del 1969 e ai sensi dell'art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05, serve per risarcire i danni da incidente causato da veicoli o natanti non identificati, veicoli o natanti non assicurati, veicoli o natanti assicurati con assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa,veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, perciò rubati.
Oggi è stato integrato e a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, e provvede al risarcimento del danno biologico e per cose e veicoli in incidenti causati da veicoli inviati nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo e incidenti causati da veicoli esteri con targa non corrispondente allo stesso veicolo.
Ovviamente per ottenere il dovuto risarcimento si deve previamente presentare alla propria assicurazione la denuncia di incidente stradale con il modulo blu compilato almeno per quanto riguarda la propria parte.

mercoledì 20 aprile 2011

Elettricisti e lampade fluorescenti esauste: come disfarsene?


Sei un installatore elettricista o distributore grossista?

Da Ecolamp i servizi su misura per te.

Ecco le soluzioni più semplici e gratis per liberarti delle lampade fluorescenti esauste.

Ecolamp, consorzio senza fini di lucro per la raccolta e lo smaltimento di apparecchiature di illuminazione, ha attivato tre servizi straordinari e gratuiti rivolti agli installatori di impianti elettrici di illuminazione e ai grossisti rivenditori di materiale illuminotecnico, per agevolare la raccolta differenziata delle lampade fluorescenti esauste.

Ecolamp offre, a tutti gli installatori illuminotecnici, ExtraLamp, il servizio di ritiro e di trattamento delle sorgenti luminose esauste pensato appositamente per venire incontro alle esigenze di questa categoria di professionisti.
Se sei un installatore e hai più di 100 kg di sorgenti luminose esauste, Ecolamp ritira le tue sorgenti luminose direttamente presso il tuo magazzino e si occupa del loro corretto trattamento. ExtraLamp è un servizio totalmente gratuito!
Inoltre per tutto il 2011 Ecolamp fornirà gratuitamente gli imballi per confezionare e spedire tutte le tipologie di sorgenti luminose: lampade compatte e tubi fluorescenti, fino ad un massimo di 2,30 m di altezza.
Raggiunti i 100 kg di sorgenti luminose esauste, puoi effettuare una richiesta di ritiro attraverso l’area riservata. Il consorzio Ecolamp inoltrerà la richiesta all’operatore locale, che entro 20 giorni lavorativi effettuerà il ritiro dei bancali di sorgenti luminose esauste, da te opportunamente confezionati.
I rifiuti ritirati saranno di norma stoccati presso un deposito autorizzato e successivamente destinati all’impianto di trattamento. Richiedere il ritiro gratuito delle lampade esauste è semplice: basta registrarsi gratuitamente al servizio sul sito www.ecolamp.it/extralamp.

Ecolamp ha attivato un canale di raccolta per venire incontro alle esigenze dei professionisti, delle aziende e degli installatori di tutta Italia, che desiderano conferire direttamente le sorgenti luminose esauste.

Grazie al servizio Collection Point puoi consegnare gratuitamente qualsiasi quantitativo di lampade esauste presso i nostri centri di raccolta convenzionati in tutta Italia.

Il servizio è completamente gratuito, perché già pagato dall’ecocontributo versato all’acquisto delle lampade.

I punti di raccolta sono aperti tutta la settimana nei giorni feriali: concorda l’orario di consegna delle lampade con i Collection Point. Qualora non si disponga di un’autorizzazione al trasporto, Ecolamp potrà metterti in contatto con il partner logistico di zona per usufruire di tariffe agevolate. Scopri il punto di raccolta più vicino a te sul sito: www.ecolamp.it/collectionpoint

Ecopoint è il nuovo servizio proposto e promosso da Ecolamp in accordo con FME, Federazione Nazionale Grossisti e Distributori di Materiale Elettrico, dedicato ai grossisti di materiale elettrico.

Ecopoint prevede, per i grossisti che aderiranno all’iniziativa, la fornitura di un KIT DI COMUNICAZIONE composto da appositi contenitori per accogliere in totale sicurezza le lampadine esauste che i cittadini porteranno presso il punto vendita all’acquisto di quelle nuove, ma anche da materiali di comunicazione per sensibilizzare il consumatore.

Il servizio Ecopoint è la risposta di Ecolamp ai grossisti e distributori a seguito dell’introduzione del decreto “uno contro uno”, il quale impone dal 18 giugno 2010 a tutti i distributori-rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche l'obbligo di:

  • assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata proveniente da nuclei domestici e consegnata dal cliente al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica equivalente;
  • provvedere al trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) domestici ritirati presso i centri di raccolta comunali.

Tutti i rivenditori e i negozianti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche devono quindi attrezzarsi per consentire la consegna gratuita di questi rifiuti da parte dei propri clienti a fronte dell'acquisto di un nuovo prodotto.

Per conoscere gli oneri previsti dalla normativa, non incorrere in sanzioni e aderire al servizio vedi il sito www.ecolamp.it/ecopoint

Per maggiori informazioni:
www.ecolamp.it/extralamp
extralamp@ecolamp.it
oppure chiama il numero dedicato 199.804.544*

* Per chiamate da rete fissa, il costo è di 9,91 centesimi al minuto. Per chiamate da rete mobile, il costo varia in funzione del gestore da cui viene effettuata la chiamata, per un massimo di 48 centesimi al minuto, con uno scatto alla risposta di 15,49 centesimi. I costi sono da intendersi IVA esclusa.

mercoledì 13 aprile 2011

Il modulo blu

Uno strumento utilissimo da utilizzare in caso di incidenti stradali è il cosiddetto modulo blu o modulo di Constatazione Amichevole. E' un modulo standard con cui poter fare la denuncia di incidente stradale in modo veloce e pratico da consegnare poi alla nostra assicurazione.
E' molto utile soprattutto se entrambi i conducenti sono d'accordo nel compilarlo, così da velocizzare le tempistiche di risarcimento danni dall'assicurazione.
Deve essere ben compilato, bisogna specificare bene i dati dei due autisti coinvolti, dei due veicoli e del luogo dell'incidente, disegnare anche la dinamica dell'incidente; infine servono le firme degli autisti in calce al modulo. Si può utilizzare un qualsiasi modulo, anche con loghi di imprese assicuratrici diverse; esso è formato da quattro copie: di queste una va consegnata alla nostra assicurazione e l'altra rimane a noi, le altre due vanno all'altro conducente che farà la stessa cosa con la sua assicurazione.

martedì 12 aprile 2011

Incidente con veicolo non assicurato

Chiunque fa un incidente auto o un tamponamento sa che tramite assicurazione si devono sistemano le cose e avere un risarcimento. Bisogna per questo necessariamente assicurarsi, anche se le stime statistiche di oggi dicono che aumentano anche in Italia le persone che non sono assicurate.
Quando si subisce un incidente bisogna sempre compilare il modulo blu che verrà poi consegnato come denuncia di incidente stradale alla propria assicurazione in base al quale e al controllo dei danni subiti essa provvede al risarcimento.
Succede però che ci sia a volte incidente con veicolo non assicurato, nel qual caso l'assicurazione non può attuare il risarcimento e quindi si ricorre a un speciale fondo istituito proprio per venire incontro alle persone vittime di questi incidenti.

lunedì 4 aprile 2011

Risarcimento diretto

A decorrere dal 1° febbraio 2007, nel caso di incidente d'auto dove vi siano stati danni alle cose, e/o danni non gravi alle persone, se non si è responsabili o lo si è solo in parte, e se l’incidente ha coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia, esiste la formula del risarcimento diretto assicurazione.
In pratica l'assicurazione è obbligata a fare un' offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla richiesta per i danni alle cose ed entro 90 giorni per i danni alla persona.Per i danni alla persona esiste un calcolo in base alle tabelle di risarcimento danno biologico.
Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se è stato sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole.
In caso di offerta dell'assicuratore e di accettazione da parte dell'assicurato, l'assicurazione è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.
Se non si raggiunge un accordo con l'assicurazione si potrà agire in giudizio legale per il risarcimento verso di essa.

domenica 3 aprile 2011

Danno da stress risarcibile? Sì, secondo recente giurisprudenza della Cassazione.

 Danno da stress e recente giurisprudenza della Cassazione.

    Ansia e stress nuove voci di danno risarcibile?  

    Si sa che gli italiani sono sempre più un popolo di "stressati" e che se la causa dello stato d'ansia o stress dipende da fattori esterni sono pronti a ricorrere alla Giustizia per tentare di vedersi rimborsato il danno subito.

    E così alcune recentissime decisioni della Corte di Cassazione sembra abbiano aperto una nuova frontiera per il risarcimento del danno da stress o da ansia.

    Solo qualche giorno fa segnalavamo la sentenza della Suprema Corte che aveva confermato la condanna inflitta ad un comune dal Giudice di Pace di Palermo al pagamento di 200 euro per lo stress patito da una donna incinta che si era vista rimuovere l'autovettura illegittimamente a causa di un ausiliario del traffico.

    Un'altra in materia lavoristica riguarda un dirigente condannato a pagare il danno per gli stati di ansia causati ai danni di una cancelliera sua sottoposta.

    Altre decisioni analoghe si sono avute da parte delle Corti di merito che riguardano il cosiddetto "danno da vacanza rovinata" spesso fonte di lesioni economicamente valutate dai giudici, diverse dalle classiche categorie di danno.

    Insomma, poiché si continuano ad evidenziare innumerevoli disparità di trattamento anche per casi analoghi relativamente alle categorie dei danni risarcibili e ritenendo pacifico che anche gli stati di ansia e stress siano possibili fonti di danno per chi li subisce, per Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale del "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori nonché fondatore dello "Sportello dei Diritti" è giunta l'ora che il legislatore faccia finalmente ordine in materia poiché anche la famosa sentenza delle Sezioni Unite della  Cassazione a Sezioni Unite 26972/2008 più che far chiarezza, ha rinnovato tutta una serie di interrogativi che continuano ad essere risolti caso per caso dalle singole corti di merito e persino dalla stessa Cassazione come evidenziano le decisioni successive.

    Lecce, 3 aprile 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA   
 
 

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