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domenica 29 maggio 2011

Rumori e musica molesta: scatta il risarcimento per danni morali da movida

Rumori e musica molesta: scatta il risarcimento per danni morali da movida. Disco-pub di Soleto (LE) deve risarcire vicini anche se non si conoscono i decibel raggiunti 

    La Cassazione dice STOP contro i locali notturni che turbano la tranquillità e il riposo delle persone. Secondo i giudici di piazza Cavour quei locali che a causa di rumori molesti e di schiamazzi disturbano il riposo dei loro vicini devono risarcire il danno morale. La Suprema Corte ha convalidato un risarcimento per danni morali pari a 5.000 euro nei confronti di un uomo e del suo nucleo familiare a causa dei disturbi provocati da un disco-pub di Soleto in provincia di Lecce. Nella sentenza n° 69/11 della prima sezione penale del 25/05/2011 la Suprema Corte chiarisce che l'articolo 659 del codice penale, che considera reato il disturbo alla quiete dei cittadini, non riguarda tanto il superamento di determinati decibel ma si basa su "criteri di normale sensibilita' e tollerabilita' in un determinato contesto socio-ambientale". Sotto questo profilo gli accertamenti acustici operati dai tecnici dell'Arpa "in quanto accertamento di carattere amministrativo trasfuso in atto pubblico, non ha valore peritale ed e' come tale liberamente valutabile dal giudice che puo' basarsi su altri elementi probatori acquisiti agli atti per ritenere i rumori non connaturati al normale esercizio dell'attivita' lavorativa e al normale uso dei suoi mezzi tipici e causa di disturbo della quiete, a prescidere dalla conoscenza dei decibel raggiunti". Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" sottolinea che nella motivazione la Cassazione ricorda che per far scattare la multa «è necessario che le emissioni sonore rumorose siano potenzialmente idonee a disturbare il riposo o le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se non tutte siano state poi in concreto disturbate e una sola di esse si sia in concreto lamentata».

      Lecce,  29 maggio 2011

mercoledì 25 maggio 2011

Stalking condominiale se molesta tutte le vicine di casa anche se la vittima è una sola.

E' Stalking condominiale se molesta tutte le vicine di casa anche se la vittima è una sola.

Le minacce e gli atti persecutori rivolti a ogni residente solo in quanto donna turbano inevitabilmente anche le altre 

I rapporti tra vicini, talvolta, possono diventare davvero difficili. Dal rumore di notte alla pulizia delle scale, dall'aspirapolvere in funzione all'alba fino al parcheggio molesto davanti ai garage… Le occasioni per litigare non mancano. Ma quando le antipatie reciproche sconfinano nei dispetti continui e nella persecuzione, in una lotta all'ultima vendetta, il caso non può che finire in tribunale, con un accusa ben precisa: stalking.

Il reato di cui all'articolo 612 bis Cp introdotto di recente può ben configurarsi anche quando le parti offese sono varie, come nel caso dell'energumeno che molesta tutte le signore del palazzo. Insomma: esiste anche lo stalking condominiale.

Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" porta in evidenza quello che emerge da una sentenza depositata il 25 maggio 2011 dalla quinta sezione penale della Cassazione.

I problemi sono iniziati quando nella palazzina il molestatore ha  iniziato a terrorizzare le vicine di casa, al punto da bloccare sistematicamente l'ascensore dove le sue vittime si rifugiano. Sotto accusa è palese che in questo caso il persecutore molesta le residenti solo in quanto donne. E questo è decisivo ai fini della configurabilità dell'articolo 612 bis Cp: l'offesa arrecata a una persona per la sua appartenenza al genere femminile turba di per sé ogni altra signora che risiede nello stesso luogo di privata dimora. Può essere fondamentale ai fini della configurabilità del reato la circostanza che in una determinata occasione una persona, già molestata dal persecutore, sia oggetto diretto di nuove minacce da parte dell'agente. Inoltre la norma incriminatrice di cui all'articolo 612 bis è speciale rispetto a quelle che prevedono i reati di minaccia o molestia, ma non rispetto all'articolo 610 Cp: la violenza privata, infatti, può anzitutto essere commessa con atti per sé violenti ed è poi soprattutto finalizzata a costringere la persona offesa a fare, non fare, tollerare o omettere qualche cosa, cioè ad obbligarla a uno specifico comportamento; dunque, la previsione dell'articolo 610 Cp non genera soltanto il turbamento emotivo occasionale dell'offeso per il riferimento a un male futuro, ma esclude la sua stessa volontà in atto di determinarsi nella propria attività: ecco spiegato, allora, il quid pluris di cui all'articolo 610 Cp.

 Lecce,  25 maggio 2011

martedì 24 maggio 2011

Il comune deve risarcire i danni se la buca era piena d'acqua ed il pedone cade e si infortuna

Il comune deve risarcire se la buca era piena d'acqua ed il pedone cade e si infortuna

La pozzanghera sul marciapiede non costituisce "caso fortuito" e la responsabilità del comune è aggravata  

    Le strade ed i marciapiedi sono spesso groviere, tant'è che tra i programmi elettorali delle recenti amministrative, dal comune più piccolo a quello più grande è possibile leggere che quasi tutti gli aspiranti candidati si sono impegnati a chiudere le buche in caso di elezione. Con i recenti provvedimenti della cassazione la necessità di prodigarsi per eliminare le buche pare sia ormai indifferibile perché al di là degli aspetti estetici e di decoro urbano è la sicurezza stradale e la possibilità di pagare risarcimenti milionari nei confronti degli infortunati che vi incappano a preoccupare maggiormente le amministrazioni locali.

    Con l'ordinanza del 24 maggio 2011 che Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti"  riporta, la cassazione ha precisato che nel caso in cui le buche sul marciapiede colme d'acqua e perciò non visibili ai pedoni, siano causa d'infortunio, il comune non può invocare il caso fortuito ed essere dispensato dalla responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 del codice civile.

    Risulta, quindi, contraddittoria la sentenza di merito che non accoglie la domanda di risarcimento motivando su di una circostanza di fatto che invece aggrava la posizione dell'amministrazione per l'omessa manutenzione.

    I giudici della terza sezione civile della Cassazione hanno dunque accolto il ricorso dell'infortunata dopo che le due corti di merito avevano rigettato le sue richieste e rinviato la causa in corte d'appello.

    Secondo gli ermellini, infatti, è illogica in particolare la motivazione adottata dalla corte d'appello che da una parte aveva accertato l'esistenza del nesso eziologico fra l'incidente accaduto alla signora, caduta su di un marciapiede accidentato addebitando così all'ente locale la responsabilità per l'omessa manutenzione, dall'altra, il giudice di secondo grado aveva ritenuto configurabile il caso fortuito che costituisce secondo il citato articolo 2051 del codice civile motivo di esclusione della responsabilità sulla circostanza che la pioggia costituirebbe un evento estemporaneo che ha impedito all'amministrazione di intervenire in modo tempestivo.

Rilevano i giudici di piazza Cavour, che la precipitazione atmosferica costituisce un evento largamente prevedibile e non interrompe affatto la relazione causale fra la cosa posta sotto la custodia del Comune, cioè il marciapiede sconnesso, e il danno, vale a dire il sinistro del pedone. Al contrario, la pioggia occulta «le asperità del suolo» e le rende ancora più insidiose e quindi in assenza di acqua sulla buca si sarebbe potuto configurare un concorso di colpa dell'infortunato che non aveva guardato dove metteva il piede e non si era accorto delle insidie presenti.

Lecce,  24 maggio 2011

domenica 22 maggio 2011

Sicurezza stradale e risarcimento danni. Autostrade SpA risponde dei danni causati da un animale


Sussiste la responsabilità della società  che gestisce l'autostrada (Autostrade Spa) in caso di danno causato dalla presenza di un animale sulla carreggiata

Non importa se sia cane o volpe. Solo la prova del caso fortuito solleva dalla responsabilità il custode

Quanti incidenti stradali, accadono per la presenza di animali sulla carreggiata? Le statistiche parlano di centinaia per non dire migliaia, con conseguenze a volte gravissime per gli automobilisti che in gran parte dei casi sono incolpevoli per essersi trovati all'improvviso la strada ostacolata da cani o altri animali. E per gli enti proprietari o gestori delle strade sono guai. Almeno è così per la Corte di Cassazione che con la sentenza numero 11016 del 19 maggio 2011 che riporta Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale del "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori nonché fondatore dello "Sportello dei Diritti", ha stabilito il diritto al risarcimento del danno per l'automobilista danneggiato per la presenza di un animale sulla carreggiata a meno che le autostrade Spa non riescano a dimostrare il caso fortuito e cioè che non era prevedibile immaginare la presenza di quella specie.

Nulla cambia se si trattava di cane o volpe e per estensione potremmo dire di qualsiasi altro animale.

Con l'importante decisione in commento, infatti, i giudici della terza sezione civile hanno accolto il ricorso di un automobilista che era finito contro il guard rail per evitare un animale sulla carreggiata anche se non era stato in grado di stabilire se si trattasse di un cane o di una volpe.

Proprio perché  per tale ultima ragione entrambi i giudici di merito avevano escluso ogni responsabilità delle Autostrade Spa, l'uomo aveva deciso di ricorrere in Cassazione.

La Suprema Corte ha però ribaltato le due precedenti decisioni, stabilendo che comunque sussisteva la responsabilità del gestore, salvo che questi non riesca a provare che la presenza di quella specie sulla strada era assolutamente imprevedibile, ossia il cosiddetto "caso fortuito".

In particolare, gli ermellini hanno sottolineato che "la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode".

Ma v'è di più: "Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene, l'ente proprietario risponde dei danni subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 cod. civ. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, mentre spetterà al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia". Peraltro, "allegata e dimostrata la presenza sulla corsia di marcia di un'autostrada di un animale di dimensioni tali da intralciare la circolazione, non spetta all'attore in responsabilità, sia nell'ambito della tutela offerta dall'art. 2051 cod. civ., sia alla stregua del principio generale del neminem laedérem, di cui all'art. 2043 cod. civ., provarne anche la specie, la quale potrà semmai essere dedotta e dimostrata dal convenuto quale indice della ricorrenza di un caso fortuito".

Lecce,  22 maggio 2011


sabato 21 maggio 2011

Patente a punti. Cassazione: se la multa e' contestata oltre i 90 giorni deve essere esclusa la sanzione prevista se chi era alla guida è rimasto ignoto


Patente a punti. Per la Cassazione se la multa è contestata oltre il termine di 90 giorni deve essere esclusa la sanzione prevista se chi era alla guida è rimasto ignoto

Se la sanzione principale viene notificata in ritardo è illegittima la multa per l'omessa comunicazione dei dati del conducente 

    Importante ordinanza della Cassazione in tema di patente a punti ed omessa comunicazione dei dati del conducente, quella emessa il 20 maggio 2011, che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale del "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori nonché fondatore dello "Sportello dei Diritti" riporta.

    Secondo la seconda sezione civile della Suprema Corte, infatti, se la notifica del verbale per la contestazione principale avviene oltre il termine massimo previsto dalla data della infrazione, che come è noto è stato ridotto a 90 giorni, l'amministrazione procedente non può poi pretendere che il pagamento della sanzione successiva in caso di omessa comunicazione dei dati del conducente del veicolo individuato nella prima rilevazione. Questo anche se l'infrazione relativa all'omessa comunicazione è sempre oggetto di verbale diverso da quello riguardante la violazione principale.

    Come è noto, infatti, il Codice della Strada prevede un termine perentorio per la contestazione delle violazioni del codice della strada che è individuato dall'articolo 201 Cds e stabilito in novanta giorni e quindi la notifica tardiva del verbale rende tardiva la contestazione. Peraltro, per alcune sanzioni specifiche è previsto l'obbligo per il proprietario del veicolo di comunicare entro sessanta giorni dalla notifica, il soggetto che si trovava materialmente alla guida. In caso di omessa comunicazione è stabilita un'altra multa.

    Gli ermellini, hanno però sottolineato che la pretesa dell'ente accertatore, non può estendersi indeterminatamente: nel caso in cui la notifica della violazione principale sia avvenuta fuori oltre il termine indicato, il verbale per la mancata indicazione dei dati del trasgressore deve essere dichiarata illegittima.

    In virtù di un principio logico, oltreché giuridico, infatti, non si può pretendere che il proprietario del veicolo a distanza di molto tempo dall'infrazione contestata conservi il ricordo preciso di chi fosse alla guida dell'auto multata.

    Ma la Suprema Corte si spinge oltre è stabilisce che non è  necessario che il primo verbale, pure notificato tardivamente, non sia stato poi opposto. Può, quindi, essere impugnato autonomamente il verbale della sanzione successiva di cui all'articolo 126 Cds bis.

    Secondo i giudici di piazza Cavour, infatti, le due violazioni sono vincolate l'una all'altra e la notifica in ritardo del primo verbale rende illegittima la seconda sanzione.

    Lecce,  21 maggio 2011


venerdì 20 maggio 2011

Diritti civili e Corte di Giustizia UE. Unioni omosessuali: no a discriminazioni sul trattamento pensionistico.

Diritti civili e Corte di Giustizia UE. Unioni omosessuali: no a discriminazioni sul trattamento pensionistico. Così la sentenza del 10.05.2011 n° C-147/08 

Da tempo Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale del "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori nonché fondatore dello "Sportello dei Diritti" evidenzia come le istituzioni europee siano in molti casi più avanti per quanto riguarda la tutela dei diritti civili e come invece gli stati membri ed in particolare quello italiano si dimostrino arretrati ed in non rare volte discriminatori.

Un'altra decisione della Corte di Giustizia, la sentenza 10.05.2011 n° C-147/08, dimostra questa tendenza. Questa volta la Corte si occupa di parità di trattamento tra coppie ed in particolare, sulla base del principio di parità di trattamento e sul divieto di discriminazione fondato sulle tendenze sessuali in materia di occupazione e lavoro, ha stabilito un'equiparazione tra la pensione complementare di vecchiaia percepita da un soggetto coniugato e quella di colui che ha contratto un'unione civile, nel caso in cui lo Stato membro abbia legittimato, mediante registrazione, l'unione per coppie dello stesso sesso.

Peraltro, secondo la sentenza che riportiamo, il cittadino ha facoltà di invocare la disciplina contenuta in una direttiva UE, in virtù del primato del diritto comunitario su quello nazionale, senza dover aspettare il recepimento da parte del legislatore interno abbia e sia scaduto il termine impartito allo Stato membro per la trasposizione.

Una decisione non applicabile in Italia, in quanto, come a tutti è noto, in Italia si dibatte da anni sui diritti tra coppie di fatto e coppie dello stesso sesso senza però arrivare ad una conclusione mentre migliaia di famiglie di questo tipo sono ad aspettare e subiscono una serie di evidenti discriminazioni che dovrebbero essere bandite in uno stato che ritiene di essere civile.

Nel caso di specie, il signor Romer era stato dipendente di un ente pubblico territoriale tedesco dal 1950 sino a quando nel 1990 era stato costretto a pensionarsi in conseguenza di uno stato di incapacità lavorativa. Quando nel 2001 aveva contratto un'unione civile registrata col proprio compagno e aveva comunicato il nuovo status civile all'ex datore di lavoro, aveva anche richiesto che la pensione complementare di vecchiaia fosse rimodulata tenendo conto della deduzione più vantaggiosa per il soggetto d'imposta. Il datore di lavoro aveva obiettato sull'istanza di ricalcolo prospettato in quanto riteneva che fosse riservato dalla legislazione ai soggetti sposati e non stabilmente separati. Quindi nel 2008 l'ex lavoratore aveva ritenuto di proporre ricorso innanzi al Tribunale del lavoro di Amburgo ritenendo che il principio contenuto nella suddetta normativa non fosse riservato solo al "beneficiario coniugato e non stabilmente separato" ma anche applicabile a coloro che avessero contratto unioni civili registrate, in conformità alla normativa interna vigente, sulla scia del principio di parità di trattamento sotteso alla direttiva 2000/78. La corte adita sospendeva il procedimento rimettendo la vicenda alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e formulando ben sette questioni pregiudiziali.

Nel motivare la decisione, la Corte di Giustizia ha ricordato che la legislazione in materia di stato civile è di competenza dei singoli Stati membri ed ha sottolineato che l'obiettivo della direttiva 2000/78 è quello di contrastare, in materia di occupazione e di lavoro, anche le discriminazioni fondate su tendenze sessuali, per rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento. In particolare, ai sensi della citata direttiva, la parità di trattamento consiste nell'assenza di ogni discriminazione diretta o indiretta, ricorrendo la fattispecie relativa alla discriminazione "diretta" quando un soggetto viene tratto con minor favore, rispetto ad un altro, in una situazione non uguale bensì "paragonabile". La Corte ha rammentato che dal 2001 la Repubblica federale tedesca ha istituito l'unione civile registrata per i partner dello stesso sesso e solo tre anni dopo è stata varata una legge che, anche sotto il profilo del diritto alla pensione di reversibilità, ha uniformato l'unione civile al matrimonio. Il dovere reciproco dei partner dell'unione civile a contribuire, anche col proprio lavoro, alla comunità partenariale, sussiste anche in capo ai coniugi all'interno della famiglia. Peraltro, i giudici europei hanno rilevato che se l'ex lavoratore fosse stato coniugato, anziché partner in un'unione civile registrata, gli sarebbe stata calcolata la pensione complementare di vecchiaia in modo più favorevole, subendo pertanto un trattamento meno favorevole basato sul dato concernente la propria tendenza sessuale. In ordine al diritto del singolo di chiedere l'applicazione del principio alla parità di trattamento contenuto nella direttiva 2000/78, la Corte ha stabilito che questo risultava attivabile a decorrere dal 3 dicembre 2003, termine per la trasposizione della direttiva nel diritto interno, senza aspettare che il legislatore interno avesse reso la legislazione conforme al diritto comunitario.

Secondo la Corte, la direttiva n. 2000/78 sulla parità di trattamento in ambito di occupazione e condizioni di lavoro deve essere interpretata nel senso che non sono escluse dalla propria applicazione le pensioni complementari di vecchiaia oggetto del ricorso principale: siffatta direttiva si rende quale ostacolo di un'eventuale normativa interna degli Stati membri, come quella tedesca citata nel giudizio principale, dove un beneficiario partner di una unione civile registrata percepisce una pensione complementare di vecchiaia inferiore rispetto a quella percepita da un soggetto sposato. Chiaramente tutto ciò è condizionato dalla circostanza che che nello Stato membro il matrimonio sia riservato a soggetti di sesso diverso e coesista ad un'unione civile, come quella prevista in Germania, nonché sussista una discriminazione diretta basata sulle tendenze sessuali poiché, per quanto concerne la pensione di vecchiaia, il partner si trova in una condizione di fatto e di diritto paragonabile a quella di un soggetto sposato.

In ultimo i giudici hanno precisato che il giudizio sulla "paragonabilità" compete al giudice del rinvio e che in ogni caso deve essere compiuto sui diritti e obblighi dei coniugi e delle persone che hanno contratto un'unione civile.

Lecce,  20 maggio 2011

giovedì 12 maggio 2011

Canone RAI non tutti devono pagare

Canone  RAI non tutti sono tenuti a pagare  

La Finanziaria statale del 2008 – dichiara Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" – ha abolito il pagamento del canone Rai per gli over 75 anni con un reddito non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità: una platea di persone più ampia di quello che si potrebbe immaginare ma poca pubblicità è stata data dai media e dagli uffici competenti alla circolare che stabilisce i requisiti per l'esenzione.

Di fatto, hanno diritto alla esenzione del pagamento del Canone Rai tutti coloro i quali, avendo compiuto 75 anni di età prima della scadenza del pagamento del canone stesso,vivano da soli o con il coniuge, e abbiamo un reddito complessivo non superiore a € 6713,98. Il documento a cui fare riferimento per ottenere l'esenzione è il CUD dell'anno precedente.

- La domanda di esenzione deve riferirsi al canone Rai dell'apparecchio televisivo presente nell'abitazione in cui si ha la residenza "entro il 30.04.2011″ per gli abbonamenti annuali ed "entro il 31.07.2011″ per quelli semestrali. Con allegata copia di documento d'identità e precise indicazioni dell'Abbonamento in essere, deve essere inoltrata a: AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – 10121 – Torino.

– Gli over 75 possono ottenere "entro il 30.04.2011″ anche il rimborso del canone versato nel triennio 2008-2010 (sempre che ci siano gli stessi presupposti), compilando l'apposito modulo messo a disposizione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

– Per i pensionati che non hanno ancora raggiunto l'età e non abbiano un reddito che superi i 18.000,00 €, il Canone si può pagare anche a rate con una detrazione dalle tasse, in massimo 11 rate. La richiesta va presentata entro il 15/11 dell'anno precedente a quello cui si riferisce il canone Rai all'ente che eroga la pensione. L'ente comunica poi al pensionato l'accettazione della domanda entro il 15 del successivo mese di gennaio. L'addebito avviene come trattenuta sulla pensione, in 11 rate mensili a partire dal mese di gennaio dell'anno a cui si riferisce il canone Rai.

E' facile immaginare che in molti, pur avendone diritto, non hanno fruito materialmente dell'esonero dal canone a causa le lungaggini burocratiche che ledono soprattutto i diritti di tutti quegli anziani con difficoltà motorie e problemi di salute, che trovano oggettive difficoltà negli spostamenti.

Pertanto lo Sportello Dei Diritti chiede ai mezzi di informazione di dare un'ampia informazione a tutti gli italiani che sono nelle condizioni di accedere a questo esonero per evitare che i cittadini siano costretti prima a pagare e poi a chiedere un improbabile rimborso.

Lecce,  11 maggio 2011

mercoledì 11 maggio 2011

Sentenza modifica condizioni divorzio. Riduzione dell’assegno in caso di seconde nozze

La sentenza di modifica delle condizioni di divorzio non è immediatamente esecutiva

Riduzione dell'assegno in caso di seconde nozze 

 

È inutile sperare di recuperare immediatamente gli alimenti arretrati dopo l'emissione della sentenza che modifica le condizioni di divorzio. Così tanti coniugi sono e saranno costretti ad attendere a lungo anche dopo la decisione per vedersi attribuito quanto gli spetta se non interverrà il Parlamento a colmare questa grave lacuna normativa.

Secondo la prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 9373 del 2011 che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" riporta, infatti, dev'essere esclusa l'esecutività immediata della sentenza modificativa delle condizioni di divorzio.

Gli ermellini evidenziando il vuoto normativo che secondo la Corte dev'essere colmato dal legislatore in quanto "di fronte alla generalizzata esecutorietà delle sentenze di primo grado, tale carattere appare una sorta di residuo affatto eccezionale, in una materia come quella familiare che richiede tempestività e snellezza operativa" ha stabilito, quindi, la non immediata esecutività delle sentenze con le quali vengono modificate dal giudice le condizioni economiche del divorzio o della separazione. Secondo i giudici di legittimità occorre che nel provvedimento sia indicata un'apposita clausola di esecutorietà.

Nella stessa decisione, i giudici di piazza Cavour hanno precisato come non necessaria la questione di legittimità costituzionale sulla norma procedurale che statuisce che le modifiche delle condizioni economiche fossero adottate in camera di consiglio, poiché "i Giudici della Consulta non potrebbero che richiamare la scelta discrezionale del legislatore di attribuire ai procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, le forme di quelli in camera di consiglio". Spetterebbe, quindi, "al legislatore intervenire, secondo i voti di gran parte della dottrina".

La vicenda portata all'attenzione dalla Suprema Corte riguarda, in particolare una coppia di La Spezia che già nel 2003 si era separata con decisione omologata dal Tribunale.

Successivamente lo stesso Tribunale aveva stabilito un assegno a carico del marito, in favore di figli e moglie che era stato ridotto in seguito all'esito di apposito ricorso di questi.

Nonostante la modifica, il marito però era stato per lo più moroso e la ex aveva deciso d'impugnare la sentenza di modifica delle condizioni avviando il pignoramento dello stipendio di lui che nei due gradi di giudizio di merito non veniva accordato.

I giudici del Palazzaccio respingevano anche l'ultimo ricorso della donna stabilendo che il provvedimento, in assenza di una clausola espressa, non era immediatamente esecutivo.

L'epilogo della vicenda obbligherà, quindi, la moglie a riavviare un giudizio esecutivo nei confronti dell'ex per cercare di ottenere l'assegno e gli arretrati.

Lecce,  11 maggio 2011

Rc Auto e cartello anticoncorrenziale fra assicurazioni: vietato lo scambio di dati sensibili fra imprese che fa aumentare il premio


o e cartello anticoncorrenziale fra assicurazioni: vietato lo scambio di dati sensibili fra imprese che fa aumentare il premio. I consumatori hanno diritto al risarcimento del danno 

La Cassazione respingendo il ricorso ha severamente condannato una primaria compagnia d'assicurazioni che aveva partecipato a un cosiddetto cartello, scambiando dati sensibili con le concorrente ed ottenendo così un aumento del premio. La sentenza è chiarissima, è vietato scambiarsi dati sensibili dei consumatori che, se danneggiati, per un illecito aumento del premio hanno diritto al risarcimento e la società di assicurazione può provare il contrario ma non mediante generiche valutazioni di andamento del marcato.

Durissimo colpo, insomma, per le compagnie assicurative che pensavano di "farla franca" dopo l'altrettanto nota sentenza delle Sezioni Unite n. 2207/05. La terza sezione civile ha ricordato che "l'AGCM ha motivato il giudizio di illiceità con il fatto che lo scambio di informazioni è andato ben oltre le finalità, lecite e fisiologiche per le imprese del settore di comunicarsi i dati rilevanti per la determinazione del c.d. premio puro (cioè di quella parte del premio che è commisurata alla natura e all'entità dei rischi), e si è esteso a comprendere i c.d. dati sensibili, che concorrono a determinare l'importo del premio commerciale, che è quello concretamente convenuto in polizza e che include, oltre al premio puro, le imposte, i caricamenti corrispondenti ai costi ed alle spese generali e soprattutto l'utile di impresa". Secondo Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", la sentenza della Cassazione che bacchetta le compagnie d'assicurazione dice STOP ai cartelli fra compagnie di assicurazione, ponendo fine ad un fenomeno vergognoso tutto italiano quale quello assicurativo.

Lecce,  11 maggio 2011


lunedì 9 maggio 2011

La giurisprudenza attenua effetti della Bossi-Fini a colpi di sentenze


La giurisprudenza attenua gli effetti della Bossi-Fini a colpi di sentenze. Per la Cassazione civile, non occorre che il minore stia male perché il genitore extracomunitario possa soggiornare in Italia

    Tra i «gravi motivi» richiesti per la permanenza temporanea rientra la necessità di evitare l'effetto-sradicamento  

    La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità continua nell'opera incessante di  attenuazione degli effetti negativi della Bossi-Fini a colpi di sentenze. Per la Cassazione civile, infatti, con la recentissima sentenza della prima sezione civile del 6 maggio, è sufficiente che l'allontanamento del genitore crei un serio problema al figlio affinché ricorrano i «gravi motivi» richiesti dal testo unico sull'immigrazione per consentire la permanenza temporanea in Italia del familiare del minore e quindi non è necessaria per la sussistenza del suddetto requisito l'esistenza di una situazione di emergenza o di un problema di salute del piccolo.

    Secondo Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale del "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori nonché fondatore dello "Sportello dei Diritti" con le decisioni che si stanno susseguendo e che sovente riportiamo all'attenzione dell'opinione pubblica in materia di immigrazione, è evidente che la Suprema Corte abbia mutato in un certo senso atteggiamento e si sia orientata verso interpretazioni meno restrittive delle norme relative alla Bossi – Fini. Nel caso di specie ciò è avvenuto con l'articolo 31, comma 2, del 286/98, per come modificato dalla legge 189/02 meglio nota come  Bossi-Fini.

    Secondo i giudici di piazza Cavour, infatti, affinché sia accordato il permesso temporaneo al genitore, non è necessario che l'allontanamento del familiare abbia in qualche modo effetti negativi sulle condizioni di salute del minore: risulta invece sufficiente che l'assenza del genitore possa causare un danno effettivo al complessivo equilibrio psicofisico del bambino. Nella fattispecie presa in esame dagli ermellini è stato accolto con rinvio al giudice di merito, il ricorso della madre extracomunitaria chiamata ad accudire tre figli minori d'età.

    Spetterà così ad altro giudice verificare se l'eventuale allontanamento della donna dall'Italia possa determinare il cosiddetto "effetto-sradicamento" nei bambini al punto da rendere ineludibile la vicinanza della mamma.

    Lecce,  09 maggio 2011

                         

Risarcimenti da sinistri stradali e cessione del credito. L'autocarrozzeria non può agire per il recupero del credito se lo stesso non è accertato né riconosciuto.

Risarcimenti da sinistri stradali e cessione del credito. L'autocarrozzeria non può agire per il recupero del credito se lo stesso non è accertato né riconosciuto. Né vale la dichiarazione di cessione con la sola firma autografa. Importante sentenza del Giudice di Pace di Galatina

    È prassi consolidata delle autocarrozzerie e degli autoriparatori in genere farsi cedere il credito relativo al risarcimento danni all'autoveicolo in caso di sinistro stradale mediante la sola sottoscrizione autografa del cedente - danneggiato di un apposito modulo o contratto, senza che la stessa sia stata autenticata e prima che il credito vantato sia concretamente accertato.

    Non pochi i dubbi nascenti da questa consuetudine commerciale, secondo Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale del "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori nonché fondatore dello "Sportello dei Diritti".

      L'"usanza", infatti, da una parte non consente di conoscere con certezza la provenienza dell'atto di cessione del credito dal vero cedente - danneggiato perché la richiesta avviene semplicemente esibendo un atto di questi con firma autografa non autenticata da pubblico ufficiale, ed invero, soprattutto, è relativa quasi sempre ad un credito ancora incerto, e quindi né liquido o esigibile, poiché in caso di citazione in giudizio della compagnia assicurativa e del responsabile da parte del cessionario, non risulta ancora accertato il diritto al risarcimento del danno da parte del cedente, con conseguente difetto di legittimazione attiva da parte dell'autocarrozzeria che agisce per il recupero della somma che dovrebbe essere liquidata a titolo di risarcimento.

    E così il Giudice di Pace di Galatina dott. Ermanno Vergari con la sentenza n. 320/2011 ha accolto l'eccezione preliminare sul difetto di legittimazione passiva del procuratore di una primaria compagnia di assicurazioni che aveva rappresentato proprio l'inesistenza del credito e la nullità dell'atto di cessione.

    Secondo il Giudice di Pace, "il documento esibito mediante deposito nel proprio fascicolo di parte … consiste in una dichiarazione unilaterale intitolata "Contratto di cessione del credito pro solvendo e autorizzazione al trattamento dei dati personali" con cui … dichiara di cedere il credito sorto nei confronti della compagnia … per il sinistro avvenuto … " con sottoscrizione di … non autentica né comunicata al debitore ceduto (artt. 1260 e seguenti c.c.). Ma soprattutto occorre rilevare oltre alla assenza di sottoscrizione resa autentica, la inesistenza, al tempo della dichiarazione di cessione, di un credito da poter cedere non essendo stato accertato né riconosciuto il diritto di … ottenere in qualche misura un risarcimento del danno né essendo … titolare di un diritto di agire contro gli odierni convenuti".

    Lecce,  09 maggio 2011

domenica 8 maggio 2011

Lavoro nero: oltre al danno la beffa. Obbligo del lavoratore di dichiarare al fisco i pagamenti


Lavoro nero: oltre al danno la beffa. Obbligo del lavoratore di dichiarare al fisco i pagamenti. L'omissione dell'azienda non libera il contribuente dagli oneri tributari 

    Ora anche chi subisce il ricatto del "lavoro nero", ossia l'incolpevole lavoratore, dovrà comunque pagare le imposte non versate dal datore di lavoro e quindi dichiarare quanto percepito.

    Forse si è trovato un nuovo modo per far emergere il lavoro nero, o un invito ai lavoratori a denunciarlo? Non crediamo data l'estensione del fenomeno, una vera e propria piaga in particolare nel Mezzogiorno, ma diffuso in ogni ambito lavorativo del Paese e di difficile soluzione se non si adotteranno con urgenza misure strutturali in materia di occupazione. Così Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", commentando la sentenza n. 9867/2011 della Corte di Cassazione.

    Secondo la sezione tributaria della Suprema Corte, infatti, con la decisione in questione, il lavoratore che percepisce lo stipendio in nero, ha l'onere comunque di dichiarare al fisco il reddito ricevuto, e quindi il comportamento illegittimo del datore di lavoro/sostituto d'imposta non assorbe e annulla gli obblighi del lavoratore.

    Il caso di cui si occupa la cassazione era stato avviato a seguito di un avviso di accertamento Irpef dell'Agenzia delle Entrate, attraverso la quale l'ente statale aveva richiesto il pagamento delle tasse relative ai redditi erogati e non dichiarati da una società. In particolare, gli stipendi in nero erano stati provati a seguito del reperimento in occasione di una verifica fiscale nei confronti della società datrice di lavoro delle ricevute rilasciate dal lavoratore.

    Le commissioni tributarie provinciali e regionali avevano accolto i ricorsi del contribuente - lavoratore, che si era opposto al prelievo, poiché non risultava un accordo per non dichiarare il reddito ed in virtù della manifesta buona fede con cui aveva agito il contribuente ritenendo di non dover presentare la dichiarazione per redditi derivanti dall'unico rapporto di lavoro.

    I giudici del Palazzaccio, al contrario, hanno accolto la linea difensiva  dell'Agenzia della Entrate, secondo cui in presenza di pagamenti in nero, sussiste comunque l'obbligo del lavoratore di dichiarare al fisco i pagamenti.

    Uniformandosi all'orientamento generale di legittimità, gli ermellini hanno ritenuto comunque che in caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il lavoratore contribuente ed hanno espresso il principio secondo cui "in presenza dell'obbligo di effettuare la ritenuta di acconto (diretta in sé ad agevolare non solo la riscossione, ma anche l'accertamento degli obblighi del percettore del reddito), l'intervento del "sostituto" lascia inalterata la posizione del "sostituito", il quale è specificamente gravato dall'obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l'imposta dovuta, detraendosi da essa la ritenuta subita come anticipazione di prelievo".

    Lecce,  08 maggio 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AG

mercoledì 4 maggio 2011

Ubriaco al volante: anche se l' autovettura è in sosta scatta il sequestro

Ubriaco al volante: anche se l'autovettura è in sosta scatta il sequestro

La postura da guida giustifica la misura restrittiva 

Scatta il sequestro della macchina in sosta se al volante c'è un automobilista in stato di ebbrezza alcolica.

È il principio stabilito nella sentenza di oggi 4 maggio 2011, emessa dalla quarta sezione penale della Suprema Corte che riporta Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti"

Con la decisione in commento gli ermellini hanno, infatti, confermato il sequestro preventivo di una Porsche Cayman ferma su ciglio della strada e con al posto di guida il proprietario che aveva indossato la cintura di sicurezza e acceso i fari.

L'uomo era stato colto all'improvviso in evidente stato di alterazione alcolica sostenendo che il sequestro era illegittimo perché al momento dell'accertamento non era ancora partito dalla posizione di sosta.

Tale giustificazione è stata ritenuta insufficiente dal Riesame e anche secondo la Cassazione.

Nella motivazione è possibile, infatti, leggere che "il giudice del merito ha legittimamente ritenuto che la condotta dell'indagato fosse idonea ad integrare la fattispecie contravvenzionale ipotizzata posto che, il porsi alla guida di un'auto, in evidenti condizioni di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, nell'atto di muovere il veicolo, già con il motore avviato ed i fari accesi, avendo anche provveduto ad allacciare la cintura di sicurezza, valeva già a rappresentare una condotta idonea ad integrare la fattispecie ipotizzata.

E poi, la circostanza secondo cui, al momento del controllo, l'auto non si era ancora mossa, non si presenta, allo stato, significativa nei termini ritenuti dal ricorrente, posto che il concetto di circolazione di un veicolo non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo ma deve intendersi riferibile anche alle fasi della sosta che egualmente ineriscono alla circolazione.

Tanto più  che la sosta di un'auto su area di pubblico transito, che presuppone un arrivo sul posto ed una ripartenza del veicolo, non è circostanza irrilevante nella sede cautelare, "posto che ad essa possono certamente inerire condotte riconducibili alla fattispecie allo stato ipotizzata, specie se, come nel caso che oggi interessa, l'atteggiamento dell'automobilista, come sopra descritto, non lascia dubbi non solo circa il sopraggiungere dello stesso a bordo della sua auto sul luogo della sosta, ma anche in ordine all'intenzione, una volta avviato il motore e postosi ai comandi del veicolo in assetto di guida, di ripartire. Intento non portato a compimento solo per l'intervento dei carabinieri, pronti a bloccare l'auto perché consapevoli delle alterate condizioni dell'indagato e dei rischi che potevano conseguire dalla circolazione del veicolo".

    Lecce,  04 maggio 2011

martedì 3 maggio 2011

Fondo per le vittime della strada

Il fondo di garanzia per le vittime della strada è uno speciale fondo creato con una legge del 1969 e successivamente aggiornata, che provvede a risarcire tutti coloro che fanno un incidente con veicolo non assicurato o non identificato, o anche rubato, cioè guidato senza il permesso del proprietario.

Questo vale anche per i natanti oltre che per i veicoli, e si viene risarciti fino a un massimale, previsto per legge, di 2.500.000 euro per danni a persone e di 500.000 euro per danni a cose.

Per quanto riguarda il risarcimento di ogni tipi di danno, sia risarcimento del danno biologico che del danno al veicolo quindi non ci si riferisce alla propria assicurazione, poichè essa non può rispondere a fronte di una controparte che non si sa chi sia, senza estremi assicurativi cui riferirsi.
Essa si appella giustamente a questo speciale fondo che garantisce una copertura assicurativa a chi subisce un incidente di questo tipo, e che altrimenti non avrebbe potuto avere un adeguato risarcimento.

Al bando strisce pedonali colorate

Ministero delle infrastrutture e dei trasposti: al bando le strisce pedonali colorate. Lo dice il parere n. 1379 dell'11.03.2011. No agli attraversamenti pedonali stile Lega Nord 

    Siamo abituati ormai a vederne di tutti i colori sulle nostre strade. Questa volta però, non parleremo di furgoni alla velocità del suono o di altri casi stravaganti, ma Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" si riferisce, in senso letterale, al curioso modo di tingere gli attraversamenti pedonali o "zebre" che dir si voglia, dei più disparati colori fino ad arrivare al verde che si è iniziato a vedere sulle strade di alcuni comuni governati dalla Lega.

    Oggi il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il parere n. 1379/2011 ha messo un chiaro e risolutivo freno a questa nuova tendenza sottolineando che gli attraversamenti pedonali possono essere individuati da strisce alternate solo bianche o gialle poiché qualsiasi altro colore striderebbe con le normative vigenti sia nazionale per quanto riguarda il codice della strada ed il regolamento d'attuazione che a livello europeo.

    Nel caso in questione il Ministero ha risposto al quesito posto dal sindaco di Trebaseleghe (Pd).

    Secondo il dicastero la normativa di riferimento anche per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali, è rintracciabile nel codice della strada (in particolare agli artt. 137 e 145 del regolamento di attuazione) in relazione della segnaletica orizzontale che prescrive chiaramente che possano essere utilizzate solo vernici colorate di bianco e giallo, escludendo così, con un divieto implicito ex lege, altri tipi di colori. Sulla stessa strada, è proprio il caso di dirlo, è anche il legislatore europeo che sempre in materia di segnaletica orizzontale prevede la possibilità di utilizzo del solo bianco e del giallo senza riferirsi a nessun altro tipo di colorazione.

    A conforto di tale tesi, e sulla scorta della direttiva del 2006 sulla corretta applicazione delle norme del Codice della Strada, il Ministero ha evidenziato che non esistono studi che abbiano dimostrato l'efficienza e l'efficacia di iniziative volte a colorare diversamente le strisce, né in termini di migliorata sicurezza che di maggior aderenza di tali vernici al fondo stradale. A tal fine il Ministero ha invitato le amministrazioni "ad utilizzare materiali di più elevate prestazioni e che richiedono una minore manutenzione, piuttosto che modificare il fondo".

    Infine, anche da parte dell'Autorità amministrativa giunge un'implicita stoccata alla Lega sulla necessità di uniformità della segnaletica stradale nel Nostro Paese: "Non è inutile rammentare che gli utenti della strada devono riconoscere e rispettare la segnaletica formalmente prevista dal codice della strada che deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale".

    Lecce,  03 maggio 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA

lunedì 2 maggio 2011

Incidente stradale e normativa

Ogni anno in Italia un purtroppo le statistiche dicono che un veicolo ogni dieci rimane coinvolto in un incidente stradale e spesso capita sia un incidente mortale.

In caso di incidente si fa sempre la denuncia di incidente stradale, in caso di incidente grave anche alle forze dell'ordine e alla assicurazione che dovrà risarcire il danno.

Per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o decesso l’assicuratore è tenuto ad inviare la comunicazione entro 90 giorni dalla ricezione del certificato medico comprovante o l’avvenuta guarigione e della dichiarazione attestante che il danneggiato ha (o non ha) diritto ad alcuna prestazione da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie in caso di lesioni,e dello stato di famiglia della vittima in caso di morte (art. 148, comma 2, c.a.).

Infatti rispetto ai danni alla persona, sono tante le voci che concorrono alla loro quantificazione, anche in relazione alla gravità delle lesioni compreso il danno morale se il fatto costituisce reato (per es. lesione personale, morte). Il risarcimento del danno in denaro dipende da una serie di elementi, che vanno dalla gravità del danno all'età del danneggiato, al tipo di attività esercitato e così via secondo una casistica estremamente articolata.

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