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giovedì 30 giugno 2011

Gli incidenti stradali nel nuovo millennio

L'incidente mortale è uno dei peggiori incidenti che possa avvenire sulla strada. Purtroppo nel mondo di oggi è molto comune nella notte tra il sabato sera e la domenica mattina, dovuto più che altro all'alcool, alla droga e alla stanchezza di chi è alla guida.

In questi casi, come in qualsiasi altro caso di incidente stradale con danni alle persone, deve essere effettuato un risarcimento danno biologico ad opera dell'assicurazione del colpevole.

Ma quando il veicolo non è assicurato oppure è rubato? Si deve chiedere il giusto risarcimento danni al fondo per le vittime delle strada, specificando che è avvenuto un incidente con veicolo non assicurato.

Per essere sicuri che tutto l'iter burocratico segua il percorso giusto, è meglio sempre chiedere l'aiuto di professionisti del settore come Zeta Infortunistica.

mercoledì 29 giugno 2011

Risarcimento danni da incidente stradale: se il guard-rail non era posizionato correttamente l'Anas deve risarcire il motociclista dei danni subiti nell'incidente stradale anche se correva troppo

Se il guard-rail non era posizionato correttamente l'Anas deve risarcire il motociclista dei danni subiti nell'incidente stradale anche se correva troppo

Il gestore della strada è obbligato a garantire la sicurezza tanto che l'imprudenza del conducente non lo esime dalla responsabilità  

 

Importante sentenza della  terza sezione civile della Cassazione in materia di responsabilità dei custodi delle strade, quella pubblicata il 28 giugno 2011 e che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" riporta all'attenzione.

Secondo la Suprema Corte, infatti, i paletti del guard-rail che sporgevano sull'asfalto nel tratto gestito dall'Anas possono essere concausa di un incidente stradale nel quale il motociclista ha perso un braccio e quindi la colpa è anche del gestore della strada che in quanto tale è responsabile concorrente del sinistro e dovrà quindi risarcire il centauro anche se questi andava veloce.

Per i giudici del Palazzaccio anche se il giovane motociclista ha tenuto una guida impropria rispetto alla situazione di pericolo che gli prospettava la strada da percorrere la dolorosa, e del tutto particolare, mutilazione che il giovane ha dovuto subire prova il contributo causale offerto dal gestore dell'infrastruttura.

Con tutta probabilità  se i guard-rail fosse stato collocato in maniera corretta il ragazzo non sarebbe un invalido e quindi si evidenzia che la condotta di guida imprudente del conducente della moto non cancella la violazione posta in essere dall'ente responsabile della strada, in questo caso l'Anas, che è comunque tenuto a garantire la sicurezza e risponde del danno ingiusto ex articolo 2043 Cc. che viene condannata anche al pagamento delle spese di lite.

Lecce, 29 giugno 2011

                     

Incidenti stradali e danni a cose e/o persone

In Italia ogni anno succedono tanti incidenti stradali tra cui purtroppo capita anche l'incidente mortale.
Ma considerando qui solo gli incidenti più lievi, questi utlimi non si contano nemmeno.
Per rendere più agevole la pratica di richiesta risarcimento alla propria assicurazione in caso di incidente lieve, dal 2007 esiste la formula dell'indennizzo diretto.
In pratica quando succede un incidente lieve, dopo avere compilato con l'altro conducente la constatazione amichevole e averla fimata entrambi, la si consegna alla propria assicurazione.
Se ci sono danni fisici meglio fare prima una visita al pronto soccorso per avere una diagnosi certa.
L'assicurazione provvederà poi a far eseguire le verifiche al perito per i danni al veicolo e cose e una visita del medico legale alle persone.
Se tutto èconforme alle richieste e siamo d'accordo si può procedere con il risarcimento che verrà effettuato direttamente dall'assicurazione nel giro di pochi giorni.
Ci sono però casi in cui si può fare un incidente con veicolo non assicurato o rubato o non identificato.
Per questi casi interviene il fondo per le vittime della strada che risarcisce al posto dell'assicurazione.

martedì 28 giugno 2011

Fondo per le vittime della strada

Il fondo per le vittime della strada è uno speciale fondo istituito con legge n. 990 del 1969.

Questo fondo, successivamente modificato in seguito ai sensi dell'art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05, assolve allo scopo di risarcimento danni causati da incidente con veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona , incidente con veicolo non assicurato o natante non assicurato, per danni alla persona e per danni alle cose; incidenti con veicoli o natanti assicurati con assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose; con veicoli rubati, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Il calcolo del risarcimento del danno va fatto a seconda della gravità del danno, se c'è stato purtroppo un incidente mortale allora si deve calcolare tutta la sommatoria dei danni infatti rispetto ai danni alla persona, sono tante le voci che concorrono alla loro quantificazione, compreso il danno morale se il fatto costituisce reato (per es. lesione personale, morte). Anche in caso di incidenti con veicoli assicurati il risarcimento danni assicurazione segue in questi casi una casistica estremamente articolata.

venerdì 24 giugno 2011

Fondo vittime della strada


Il fondo per le vittime della strada è uno speciale fondo istituito con legge n. 990 del 1969.

Questo fondo, modificato in seguito ai sensi dell'art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05, assolve allo scopo di risarcimento danni causati da incidente con veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona , incidente con veicolo non assicurato o natante non assicurato, per danni alla persona e per danni alle cose; incidenti con veicoli o natanti assicurati con assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose; con veicoli rubati, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Il calcolo del risarcimento va fatto a seconda della gravità del danno, se c'è stato purtroppo un incidente mortale allora si deve calcolare tutta la sommatoria dei danni infatti rispetto ai danni alla persona, sono tante le voci che concorrono alla loro quantificazione, compreso il danno morale se il fatto costituisce reato (per es. lesione personale, morte). Anche in caso di incidenti con veicoli assicurati il risarcimento danni assicurazione segue in questi casi una casistica estremamente articolata.

giovedì 23 giugno 2011

Incidenti gravi e risarcimento


In Italia e in Europa ogni anno succedono tantissimi incidenti stradali e purtroppo alcuni di questi sono mortali, le cause sono sempre le stesse di solito, alta velocità e guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Per questo è bene sempre porre attenzione e mettersi alla guida lucidi e consci di ciò che si fa.
In caso di incidente stradale mortale per i danni alla persona sono molte le voci che concorrono alla loro quantificazione.
Quindi il risarcimento morte da incidente stradale dipende da una serie di elementi, che vanno fino all'età del danneggiato, al tipo di attività esercitato e così via secondo una casistica estremamente articolata, che tiene conto ovviamente anche del danno morale ai congiunti. Nei casi in cui non si possa risalire al conducente o con veicolo non assicurato è stata istituita una legge dal 1969 che ha decretato l'istituzione del fondo vittime della strada che assolve alla funzione di risarcire coloro che sono stati vittime di incidenti con veicoli o natanti non assicurati o rubati, oppure non identificati, o ancora con veicoli o natanti assicurati con assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alle persone che per i danni alle cose.Il risarcimento dato è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro, che ammonta a € 2.500.000,00 per danni a persona ed € 500.000,00 per danni a cose

mercoledì 22 giugno 2011

Ambiente, condannati inquinatori al risarcimento danni in favore delle associazioni Wwf Italia e Legambiente.


Ambiente, condannati gli inquinatori al risarcimento danni  in  favore delle associazioni Wwf Italia e Legambiente.

Gli enti e le associazioni di interessi lesi da reato ambientale hanno diritto al risarcimento danni. Legittima la costituzione di parte civile delle associazioni ecologiste: danni da liquidare in sede civile 

Secondo la giurisprudenza ormai largamente prevalente, gli enti e le associazioni di interessi lesi da reato ambientale possono costituirsi parte civile nell'ipotesi in cui gli interessi dell'ente trovino tutela immediata e diretta e siano immediatamente e direttamente offesi dal reato. La via intrapresa ha trovato, nelle sue espressioni più raffinate, il fondamento della legittimazione processuale di formazioni sociali portatrici di interessi super-individuali mediante il riconoscimento di un vero e proprio diritto dell'ente alla tutela del proprio patrimonio morale ovvero al perseguimento degli scopi statutari. Per tale via, il reato commesso, oltre a ledere l'interesse direttamente tutelato dalla norma penale ridonderebbe a danno della formazione sociale che della cura del medesimo interesse ha fatto il proprio scopo associativo, frustrandone l'operato. Ne deriverebbe una lesione dello stesso "diritto di personalità" dell'ente e quindi un danno morale legittimante la sua partecipazione al giudizio penale per ottenerne il risarcimento.

In poche parole chi è riconosciuto colpevole di un danno ambientale rischia di pagare due volte: l'ammenda e il risarcimento alle associazioni ecologiste che ben possono costituirsi parte civile nel procedimento contro gli inquinatori. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con una sentenza pubblicata il 22 giugno 2011 dalla terza sezione penale della Cassazione segnalata da Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti. consolidando un orientamento inaugurato da diversi anni

Nella fattispecie convalidata la condanna a carico di due imprenditori veneti per lo smaltimento illecito di rifiuti. Gli imputati non riescono a evitare il pagamento dei danni contestando la legittimazione delle sigle costituitesi nel processo, il Wwf Italia e la Legambiente regionale. Il fatto è che le associazioni ambientaliste possono sicuramente costituirsi iure proprio nel procedimento per reati ambientali anche dopo l'abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre azioni risarcitorie per danno all'ecosistema in caso di inerzia degli enti territoriali. Il fatto che il D.lgs 152/06 abbia riservato allo Stato la facoltà di costituirsi parte civile in materia di danno ambientale non esclude affatto l'applicabilità delle norme generali in materia. La condanna a carico degli imputati risulta correttamente correlata a un potenziale danno proprio alle sigle ecologiste da accertarsi in sede civile.

Lecce, 22 giugno 2011                                                                             Giovanni D'AGATA 


Autovelox e multe, multa nulla con telelaser se l'apparecchiatura non è segnalata da apposito cartello.

Autovelox e multe, nulla la multa con telelaser se   l'apparecchiatura non è segnalata da apposito  cartello.

L'obbligo si estende a tutti i dispositivi di rilevazione della velocità con o senza agenti 
 

Come a molti automobilisti è tristemente noto, molte amministrazioni comunali sono solite utilizzare apparecchiature autovelox imboscando le apparecchiature di rilevazione. La suindicata prassi a dir poco scorretta, se non illegale, è stata più volte segnalata anche in alcuni Comuni della Provincia di Lecce da Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti".

Finalmente la Sentenza di oggi della seconda sezione  civile della Cassazione pone fine agli autovelox imboscati con o senza agenti. " Qualunque dispositivo per la rilevazione dell'eccesso di velocità va segnalata con un apposito cartello, inclusi autovelox e tele laser  " .

Lo ha ribadito la Corte di cassazione consolidando un orientamento inaugurato un paio di anni fa, sottolineando che "l'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento, dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, menzionati nell'art. 201, comma l- bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella 1. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia".

Lecce, 22 giugno 2011                                                                             Giovanni D'AGATA   

martedì 21 giugno 2011

Indennizzo diretto da incidente stradale


Il sistema dell'indennizzo diretto da parte della vostra assicurazione in caso di incidente fa sì che il risarcimento danno biologico o a cose avvenga direttamente da parte della vostra compagnia e non da chi ha generato il danno
In questo modo però spesso il cittadino viene scoraggiato ad avvalersi di uno specialista. Affidatevi perciò se avete dei dubbi a aziende di professionisti come Zeta infortunistica che vi segue anche nelle pratiche di Indennizzo diretto,e la cui l'assistenza è gratuita in tutti i casi di superamento dei termini come per legge.

Ci sono anche quei casi in cui però dopo un incidente l'assicurazione non può rispondere, perchè il danno è causato da veicolo rubato o non assicurato o non identificato, interviene uno speciale fondo in questi casi, detto fondo per le vittime della strada.

sabato 18 giugno 2011

Marito risarcito se la moglie non può avere rapporti sessuali in conseguenza di un sinistro

 Il marito va risarcito in via equitativa se la moglie non può avere rapporti sessuali in conseguenza di un sinistro

    Non si tratta di "danno di riflesso" ma d'illecito che segue il principio di regolarità causale anche se non è subito direttamente dalla vittima 

      Se la moglie in conseguenza di un incidente stradale perché investita da un pirata della strada, non potrà avere più figli, e soprattutto se ha subito una lesione al bacino che non le consente di avere normali rapporti sessuali allora anche il marito dev'essere risarcito. Così la terza sezione civile della Cassazione in una sentenza le cui motivazioni sono state depositate in data 16 giugno 2011 che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", commenta.

    In tali casi, secondo la Suprema Corte anche il marito vede lesa la propria sfera più intima. Nella specie, peraltro, nei confronti del coniuge non deve considerarsi come categoria di danno il cosiddetto danno "di riflesso", così come si è ritenuto in passato, ma va affermata la risarcibilità del danno "poiché conseguenza normale dell'illecito secondo il principio della c.d. regolarità causale".

    Gli ermellini partono, infatti, dall'assunto che la vita sessuale è un aspetto fondamentale della persona umana e il fatto illecito che determina in tal senso una lesione ai danni della vittima del sinistro stradale comporta conseguenze pregiudizievoli che sono senz'alcun dubbio risarcibili in virtù dell'articolo 2059 del codice civile, ossia riferibili alla sfera della categoria del danno non patrimoniale.

    Ne discende che risulta violato anche il diritto del marito ad avere rapporti sessuali con la moglie tanto da comportare la risarcibilità del danno da liquidare in via equitativa secondo i canoni stabiliti dall'articolo 1223 del codice civile anche se "pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poiché conseguenza nomale dell'illecito secondo il criterio della c.d. regolarità causale". Ed inoltre, "trattandosi di danno non patrimoniale, la liquidazione non può che essere equitativa ex art. 1226 cod.civ."

      Nel caso di specie la Corte che ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 comma secondo cod. proc. civ. condividendo la valutazione del giudice di primo grado che, tenuto conto dell'età dei coniugi alla data del fatto, aveva liquidato la voce di danno in parola con l'importo di 20 milioni di vecchie lire.

giovedì 16 giugno 2011

Multe, nulla ordinanza del prefetto emessa dopo 180 giorni dal deposito del ricorso

Se l'ordinanza – ingiunzione del prefetto avverso il ricorso ad una multa al codice della strada è emessa dopo 180 giorni dal deposito del ricorso è invalida. Secondo la cassazione ai fini del computo del termine conta la data di emissione e non quella di notifica dell'ordinanza-ingiunzione

    In caso di richiesta di  audizione del trasgressore il termine però rimane sospeso sino alla data fissata per l'ascolto 

    Un'ordinanza della seconda sezione civile della Suprema corte pubblicata il 06 giugno scorso che viene commentata da Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", chiarisce quale sia il termine di validità dell'ordinanza – ingiunzione prefettizia avverso le multe al codice della strada, specificando che il tempo di 180 giorni, s'intende sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione. Peraltro, secondo la Cassazione ai fini del computo del suddetto termine non rileva la data di notifica ma quella di emissione dell'ordinanza-ingiunzione.

    Come è noto, infatti, gli articoli 203, comma 2, e 204 del codice della strada sono stati modificati dal decreto legge 151/03, convertito dalla legge 214/03 che hanno specificato come al termine di 120 giorni, previsto dall'articolo 204 del Codice della strada, debba essere aggiunto quello di 60 giorni, stabilito dall'articolo 203, per la trasmissione degli atti al prefetto da parte del comando dell'organo accertatore cui è depositato il ricorso.

    Secondo gli ermellini, però, i 180 giorni debbono intendersi sospesi quando è disposta l'audizione dell'interessato e posso dilatarsi sino a tale data o a quella di mancato espletamento. Nella fattispecie i giudici del Palazzaccio hanno accolto  il ricorso di un'automobilista sanzionata per l'accesso abusivo nella Ztl di Torino. Nonostante la richiesta d'audizione e  la conseguente sospensione del termine, il provvedimento del prefetto fu emesso oltre il termine massimo.

    Lecce,  16 giugno 2011

mercoledì 15 giugno 2011

Fondo per le vittime della strada


Il fondo per le vittime della strada è uno speciale fondo istituito con legge n. 990 del 1969.
Questo fondo interviene in caso di incidenti stradali ove non si possa individuare il conducente e gli estremi per farsi risarcire.Il fondo vittime della strada assolve infatti in caso di incidente con veicolo non assicurato o rubato, oppure non è stato possibile identificarlo, o ancora con veicoli o natanti assicurati con assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa, e vale sia per i danni alle persone che per i danni alle cose.
Il risarcimento che viene dato dal fondo è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro, che ammonta a € 2.500.000,00 per danni a persona ed € 500.000,00 per danni a cose.
In tutti gli altri casi invece il danno solitamente può intervenire direttamente l'Assicurazione che dopo attenta valutazione peritale e in caso di danni fisici, dopo visita medica legale, provvederà al risarcimento danni a cose e veicoli e al risarcimento danno biologico.
Zeta Infortunistica è una azienda con professionisti e periti legali e medici al vostro servizio che valuterà nel modo migliore il risarcimento che vi è dovuto quando non vi sentite abbastanza tutelati.
Le sue consulenze sono gratuite per legge quando previsto dalla vostra assicurazione, la trovate su internet, con tante informazioni e consigli in caso di incidente stradale e di altro genere.

martedì 14 giugno 2011

Verbali al codice della strada e multe. Per verificare se l'opposizione è nei termini fa fede il timbro postale sulla raccomandata

Verbali al codice della strada e multe. Per verificare se l'opposizione è nei termini fa fede il timbro postale sulla raccomandata

Il termine decorre dalla consegna alla posta del ricorso. A nulla rileva se il plico giunge in cancelleria oltre il termine 

 

    La seconda sezione civile con un'ordinanza pubblicata in data odierna 13 giugno 2011 conferma l'orientamento giurisprudenziale predominante in tema di termini del deposito dei ricorsi alle multe per infrazioni al codice della strada. Lo rileva Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti".

    Secondo la Suprema Corte è pertinente a tal fine, solo la data del timbro postale e non quella di arrivo dell'atto in cancelleria. Nel caso in cui il plico con il ricorso giunga presso il Giudice di Pace dopo la scadenza del termine di legge, l'impugnazione è da ritenersi comunque effettuata tempestivamente.

    Come è noto, infatti, la sentenza n. 98/2004 della Corte costituzionale era intervenuta sull'articolo 22 della legge 689/81 chiarendo, si riteneva definitivamente, il termine per l'impugnazione dei verbali. Secondo la nota decisione della Consulta, risulta che quando l'opposizione è notificata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno è rilevante ai fini del computo del termine, soltanto la data in cui il notificante ha consegnato il plico alla posta ciò in relazione al combinato disposto con l'articolo 149 Cpc e con l'articolo 4 della legge 890/82.

    Se la consegna materiale del plico è avvenuta entro il termine previsto dalla disposizione di cui all'articolo 22, non rileva che l'atto sia in seguito arrivato alla cancelleria del giudice oltre il termine previsto per il ricorso.

    Nel caso di specie gli ermellini hanno accolto con rinvio il ricorso del trasgressore.

    Lecce,  14 giugno 2011

giovedì 9 giugno 2011

Sinistro da circolazione stradale: concorso di colpa se l’automobilista che tiene una velocità troppo bassa intralciando il traffico viene tamponato.

    Sinistro da circolazione stradale: vi è concorso di colpa se  l'automobilista che tiene una velocità troppo bassa intralciando il traffico viene tamponato.

    Sei mesi di reclusione per la morte di un uomo. 

    Da ora in poi circolare a velocità ridotta può fare scattare un concorso di colpa nell'incidente per chi viene tamponato perché procede a velocità troppo ridotta intralciando il traffico.

    Lo ha stabilito la quarta sezione penale della Corte di Cassazione che, con una sentenza del 1 giugno 2011, ha confermato la condanna ridotta da concorso di colpa nei confronti di un automobilista che aveva tamponato e ucciso un motociclista che procedeva lungo l'autostrada troppo lentamente.

    La Corte d'Appello di Firenze, con rito abbreviato, aveva infatti ridotto la pena al proprietario dell'autocarro perché aveva dovuto superare il motociclista lentissimo.

    Secondo la Suprema corte che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" riporta, infatti,un'andatura così ridotta non fa altro che costituire un'insidia per il traffico. Gli ermellini hanno evidenziato che "del tutto corretta ed acuta sia sotto il profilo ricostruttivo che logico s'appalesa le sentenza impugnata che, pur riconoscendo il concorso colposo della vittima nella produzione dell'evento a causa dell'eccessiva lentezza, ha comunque escluso l'interruzione del nesso causale tra l'evento e la condotta di guida dell'imputato che non tenne in alcuna considerazione le peculiari condizioni della strada e non si avvide del ciclomotore, dal momento che la condotta del ciclomotorista non fu tale da ritenersi imprevedibile, improvvida ed imperita".  

    Lecce,  09 giugno 2011

martedì 7 giugno 2011

Sentenza choc Cassazione, criteri equi e nessuna disparità fra i cittadini

Sentenza epocale della Cassazione. Finalmente equità tra i cittadini di ogni parte d'Italia in tema di risarcimento del danno non patrimoniale: la Cassazione decide che le tabelle milanesi devono essere applicate su tutto il territorio nazionale.

I cittadini saranno considerati tutti uguali. 

    Finisce un'epoca di disuguaglianza tutta italiana.

    Fino a ieri, infatti, un cittadino che subiva un infortunio con danni biologici permanenti era costretto a ricevere una diversa liquidazione a seconda che il tribunale adito fosse quello di Roma, piuttosto che di Genova, Lecce, Cagliari, ecc. E così tantissimi cittadini sono stati sino ad oggi penalizzati.

    Con una decisione di straordinaria importanza, infatti, la Cassazione Civile pone le basi per mettere una pietra tombale ad un vulnus perdurante per l'uguaglianza dei cittadini che creava disparità di trattamento ed iniquità su tutto il territorio nazionale causando difformità tra i risarcimenti dei danni subiti dai cittadini in conseguenza della variegata presenza di tabelle per la determinazione del danno biologico che variavano da tribunale a tribunale. Lo afferma Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti" .

    La terza sezione civile della Suprema Corte con la sentenza n. 12408 depositata in di oggi 07 giugno 2011, ha stabilito le tabelle del Tribunale di Milano quale criterio per la determinazione del danno alla persona applicabili indistintamente su tutto il territorio nazionale, garantendo in questo modo l'equità dei risarcimenti a tutti i cittadini.

    I supremi giudici hanno voluto precisare che i criteri delle tabelle milanesi "costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità".

    Ma v'è di più. I giudici di piazza Cavour hanno infatti statuito che "l'avere assunto, con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, cod. civ. non comporterà la ricorribilità in cassazione, per violazione di legge, delle sentenze d'appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati".

    Lecce,  07 giugno 2011

lunedì 6 giugno 2011

Incidenti stradali e risarcimento


Spesso purtroppo succedono incidenti stradali di diversa gravità e entità, anche l'incidente stradale mortale.
Se succede un incidente con un veicolo non assicurato cosa si deve fare? l'importante è non farsi prendere dal panico, se possibile prendere sempre le generalità dell'altro conducente, e poi fare la denuncia di incidente stradale alle forze dell'ordine.
Se l'altro conducente non collabora, cercare di prendere il numero di targa e comunque denunciare sempre il fatto alle autorità competenti.
Se vi sono danni gravi a persone, si ottiene il risarcimento danno biologico su base di speciali tabelle del fondo vittime della strada, un fondo, ai sensi dell'art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05, che assolve allo scopo di risarcire i danni causati da incidente con veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona , incidente con veicolo non assicurato o natante non assicurato, per danni alla persona e per danni alle cose; incidenti con veicoli o natanti assicurati con assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose; con veicoli rubati, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

sabato 4 giugno 2011

Lavori usuranti, pensione prima. Una legge che va migliorata poichè rischia di creare disuguaglianze

Lavori usuranti, in pensione prima. Una legge che va migliorata poichè rischia di creare disuguaglianze anche tra chi opera in una medesima azienda 

    Lavori usuranti, dal 2011 scatta la possibilità di andare in pensione con tre anni d'anticipo. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'11 maggio scorso e chiarisce modalità e scadenze per poter ottenere la pensione con tre anni d'anticipo rispetto ai limite dell'età pensionabile.

    Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che consente il pensionamento anticipato per chi ha svolto attività usurante o lavoro notturno. Attenzione, però, per presentare le domande occorre attendere il provvedimento attuativo che deve essere emanato dai ministeri del Lavoro e dell'Economia.

    La novità interessa la pensione di anzianità dunque serve sempre avere maturato 35 anni di contributi, mentre non sarà indispensabile avere l'età prevista per gli altri lavoratori.

    La pensione anticipata potrà essere richiesta da:

    - lavoratori che svolgono attività definite "particolarmente usuranti" quali lavori in galleria, nelle cave, ad alte temperature, lavorazione del vetro;

    - addetti al lavoro notturno con almeno 64 notti l'anno, o con almeno tre ore di lavoro tra mezzanotte e le 5 del mattino per tutto l'arco dell'anno;

    - addetti alla catena di montaggio che, nell'ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;

    - conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

    Per godere dell'anticipo della pensione è necessario che le attività  usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento e che siano state svolte per almeno sette anni negli ultimi 10 di qui fino al 31 dicembre 2017. A partire dal 2018, invece, per il pensionamento anticipato bisognerà aver effettuato lavori usuranti per metà della vita lavorativa.

    Da quando si ha diritto alla pensione? Dal 2011 può lasciare chi ha 57 anni di età, a patto di avere almeno 37 anni di contributi. E' previsto, infatti, il diritto a lasciare con un'età inferiore di tre anni rispetto a quella richiesta per il resto dei lavoratori dipendenti (60 anni) e con una "quota", ossia con la somma di età anagrafica e contributi, ridotta di due punti, vale a dire pari a 94, contro quota 96 prevista per gli altrui dipendenti.

    Dal 2013, poi, l'accesso alla pensione è consentito con un'età  anagrafica di tre anni inferiore a quella prevista, vale a dire 58 anni, e tre punti in meno se si considera la quota tra età e anni di contribuzione, ossia 94 invece di 97.

    Le richieste potranno essere fatte appena sarà varato il decreto attuativo. Ma già ora ci sono delle indicazione, ovvero domande da inviare entro il 30 settembre al ente pensionistico, per chi matura i requisiti entro il 2011. Dal prossimo anno domande entro il 30 marzo.

    Secondo Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale del "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori nonché fondatore dello "Sportello dei Diritti" una legge che  rischia di creare disuguaglianze tra chi opera in una medesima azienda.

    Infatti in alcuni casi potremmo trovare, nella medesima azienda operai addetti a lavorazioni diverse ma che operano su tre turni che potrebbero ottenere i benefici dei lavori usuranti a differenza di loro colleghi ma che operano solo sui due turni classici e che per questo sarebbero esclusi dai benefici anche se operano, oggettivamente, in condizioni di lavoro più pesante.

    Lecce,  04 giugno 2011

giovedì 2 giugno 2011

Violazione Privacy. Cassazione reato pubblicare online il numero del cellulare altrui

COMUNICATO STAMPA  

Violazione della Privacy, per la Cassazione è reato pubblicare in Rete il numero del cellulare altrui.

Per dispetto diffonde il recapito del rivale in rete e viene condannato a quattro mesi con la condizionale 

Oggi, in base al dlgs 196/2003 sulla privacy (già legge 675/1996), è proibito rendere noto finanche il numero di utenza del cellulare. Nel concetto di dato personale rientra "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".

Configura allora il trattamento illecito sanzionato dal codice della privacy la condotta di chi per vendetta nei confronti del titolare dell'utenza, diffonde sul web il recapito del "rivale": inevitabile è  la sanzione penale.

È questa la severa sanzione comminata oggi dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 21839, pubblicata il primo giugno 2011 che ha confermato la condanna già inflitta dalla Corte di Appello di Milano l'11 maggio 2010.

Gli ermellini con la sentenza che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" riporta hanno confermato la condanna a quattro mesi con la sospensione condizionale ai danni del frequentatore di una chat line protagonista di un litigio con il gestore del "forum".

La vicenda portata all'attenzione dalla Suprema Corte riguarda, in particolare la diffida dell'utente dal ripetere indebite intrusioni pubblicitarie: dal web il diverbio si trasferisce sulla linea telefonica, insulti compresi. Per dispetto pubblica su altri canali di chat line il numero del cellulare del rivale, di cui è appunto entrato in possesso grazie alla concitata conversazione. L'autore della violazione della privacy si è salvato dal carcere soltanto perché incensurato, potendo così beneficiare della sospensione condizionale della pena. Del resto, nel caso di specie, l'acquisizione non è stata casuale mentre la diffusione "indebita" è stata certamente voluta al fine di provocare un danno poiché sicuramente pregiudizievole è la diffusione in un ambito generalizzato come Internet di una dato riservato come il recapito del cellulare, che è tanto privato da non figurare in alcun elenco (salvo eccezioni). Né conta quanto tempo il "post" con il recapito "incriminato" sia rimasto on line: ciò che rileva è la diffusione ad ampio raggio, tanto da consentire a chiunque di prenderne eventualmente nota del numero.

Lecce,  2 giugno 2011

mercoledì 1 giugno 2011

I “piloti” della domenica e la loro pericolosità


Con il termine piloti della domenica si è soliti indicare quella categoria di guidatori, in particolar modo motociclisti, che utilizzano il loro mezzo nel week end per cercare emozioni forti sulle strade senza avere la piena capacità di conduzione del mezzo, non rispettando le regole del codice della strada e senza una conoscenza precisa delle condizioni di traffico e del manto stradale: essi sono una delle cause di incidenti stradali nel fine settimana, come riportato dalle statistiche sui motivi di risarcimento per incidente.
Le moto supersportive in commercio in questi ultimi anni sono sempre più potenti e specialistiche e necessitano di essere guidate da mani esperti in situazioni di strada libera e con condizioni ottimali per essere sicure e divertenti. Purtroppo molti si credono di essere Valentino Rossi ed esagerano causando danni a se stessi e molto spesso anche agli altri. Le polizze per le assicurazioni delle moto sono sempre le più care viste le richieste di risarcimento danni assicurazione che avvengono ogni anno.
Inoltre è doveroso sottolineare il fatto che gli incidenti causati da questi incoscienti causano quasi sempre danni fisici in quanto pur provvisti di casco e abbigliamento tecnico, si è sempre esposti agli urti con altri veicoli od ostacoli sulla carreggiata, come i tanto temuti guard rail. Se siete vittime di questi incidenti vi conviene rivolgervi a professionisti del calibro di Zetainfortunistica per ottenere un risarcimento danno biologico consono alle sofferenze che vi ha procurato l'incidente.

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