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sabato 30 luglio 2011

Cassazione e privacy: stop a penne spia e microcamere nascoste se chi registra vuol diffondere i dati senza il consenso dell'interessato

Cassazione e privacy: stop a penne spia e microcamere nascoste se chi registra vuol diffondere i dati senza il consenso dell'interessato 

Spioni attenti a quello che fate perché con la privacy non si scherza.

Lo dice la terza sezione della Cassazione penale con la con la sentenza n. 18908 del 13.05.2011 che conferma lo stop alle registrazioni delle conversazioni senza il consenso dell'interessato e che Giovanni  D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" porta all'attenzione.

Secondo la Suprema Corte, che nel caso di specie ha rigettato il ricorso di un  investigatore privato avverso l'ordinanza di convalida del sequestro di una microcamera utilizzata per effettuare la registrazione di una conversazione, sussiste il reato di cui all'articolo 167 del d. lgs del 30 giugno 2003 n. 196 se si registra una conversazione con l'intento di diffonderne il contenuto.

Gli ermellini con la decisione in questione, hanno ripercorso la puntuale normativa in materia di "Trattamento illecito di dati" di cui al citato articolo 167 del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali, ritenendo legittimo il sequestro dello strumento di registrazione anche se hanno specificato che "non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante  registrazione, ma è violata la privacy se diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui".

  Lecce,  30 luglio 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA   
 

sabato 23 luglio 2011

Garante privacy: vietato al datore di lavoro di fare indagini ai fini dell'assunzione sulle opinioni religiose, politiche e sindacali del lavoratore

 

Garante privacy: vietato al datore di lavoro di fare indagini ai fini dell'assunzione sulle opinioni religiose, politiche e sindacali del lavoratore.

Illecito il questionario Aler per la selezione del personale.Il Garante vieta l'uso dei dati raccolti

 

Prosegue l'azione del Garante privacy contro l'uso illecito del trattamento dei dati.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dichiara Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" ha ritenuto illecito il trattamento di dati effettuato dall'Aler (Azienda lombarda per l'edilizia residenziale) di Brescia con il questionario somministrato, nei mesi scorsi, ai candidati che partecipavano alla selezione per il reclutamento di un dirigente tecnico. Parimenti illecito è stato definito il trattamento dei dati operato dalla Cispel Lombardia Services Srl, che ha curato la selezione, e dalla psicologa incaricata della raccolta dei profili. Il provvedimento dell'Autorità (relatore Mauro Paissan) ha vietato con effetto immediato l'uso dei dati personali ricavati dalla somministrazione dei test.

Nel corso dell'istruttoria, avviata nel maggio scorso sulla base di notizie di stampa, il Garante ha accertato che numerose domande contenute nel questionario riguardavano aspetti anche intimi  della sfera personale dei candidati, relativi ai rapporti affettivi, al grado di stabilità degli stessi, alla vita sessuale (con richieste su eventuali problemi o disturbi), condizioni di salute psico-fisica, eventuali interruzioni di gravidanza, tentativi di suicidio etc.

Tale trattamento dei dati è illecito innanzitutto perché in contrasto con l'art.8 dello Statuto dei lavoratori, che vieta al datore di lavoro di fare indagini ai fini dell'assunzione sulle opinioni religiose, politiche e sindacali del lavoratore nonché su fatti non rilevanti per la valutazione dell'attitudine professionale, sia con l'art.10 del decreto legislativo n.276 del 2003 che vieta alle agenzie di lavoro o ai soggetti che si occupano di preselezione di lavoratori di effettuare indagini relative alle convinzioni personali, al credo religioso, all'orientamento sessuale, allo stato di gravidanza, allo stato di salute etc.

La raccolta di questi dati personali risulta inoltre illecita perché effettuata in violazione dei principi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza fissati dal Codice privacy. Il trattamento di questo tipo di dati, infine, non è tra quelli contemplati nell'autorizzazione generale del Garante sull'uso dei dati sensibili e giudiziari.

Il Garante ha disposto la trasmissione del provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza, riservandosi anche di valutare l'apertura di un procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative.

Lecce, 23 luglio 2011                                                                                              


Giovanni D'AGATA 

 



mercoledì 13 luglio 2011

Cyberstalking: reato ingiuriare e minacciare tramite i social network come facebook

Cyberstalking: è reato ingiuriare e minacciare tramite i social network come facebook  

Quando la condotta descritta dalla norma è realizzata attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, quali internet, posta elettronica, chat, sms e messaggistica istantanea, si parla di cyberstalking.

Il panorama legislativo in materia appare abbastanza scarno, in quanto la normativa di riferimento prende in considerazione non è tanto la condotta in quanto tale, quindi il comportamento oggettivo, quanto piuttosto il danno psicologico causato nella vittima, dunque un elemento puramente soggettivo. Lo stato d'ansia permanente e il fondato timore cui la norma in questione fa riferimento perché si possa contestare il reato di stalking sono infatti situazioni prettamente psicologiche, difficili da accertare data l'essenza puramente soggettiva.

Se però  la legge pecca nell'indicazione di criteri oggettivi, ai fini di una corretta analisi, la giurisprudenza non ignora la problematica.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, V sez. penale con sentenza n. 24 giugno 2011, n. 25488 che ha ribadito la rilevanza del reato di stalking confermando, nei confronti di un giovane, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex ragazza convivente, vittima di atti persecutori.

Nel caso in esame, l'imputato, dopo che la vittima aveva interrotto la convivenza, si era reso responsabile di continui messaggi inviati tramite il social network Facebook contenenti minacce ed ingiurie e non contento aveva violato il domicilio della vittima e percosso la stessa cagionandole lesioni.

Secondo i giudici di piazza Cavour, nel caso specifico, i messaggi inviati tramite Facebook possono integrare il reato di stalking. Inoltre la parte offesa è da ritenere attendibile non solo per l'esistenza di più certificati medici diversi da quello di cui il ricorrente lamenta l'irrilevanza, ma anche per gli apporti provenienti dalle dichiarazioni della madre della vittima sui messaggi telefonici ricevuti dalla figlia e sulla manifestata paura della stessa di uscire dall'abitazione, oltre che dalla constatazione delle effettive lesioni prodotte ai danni della ragazza.

La sentenza assume rilevanza per la puntuale configurazione del reato di stalking da parte della S.C. che viene definito dall'art. 612-bis del c.p. come quel reato commesso da "chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Tale importante decisione, secondo Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti", la previsione di questo reato assume una particolare delicatezza anche alla luce dell'attuale era tecnologica. Difatti, come nel caso di specie, i temuti atti persecutori possono essere realizzati non solo con il telefono o lettere anonime, ma utilizzando le nuove tecnologie e quindi tramite i social network, per posta elettronica, con la messaggistica istantanea e strumenti affini. Inoltre la vittima può essere perseguitata controllandone i movimenti tramite la rete (si pensi a chi fa parte di un social network o ha un proprio blog o è iscritto a newsgroup, mailing list, ecc.).

Purtroppo gli strumenti del web 2.0 proprio perché dotati di una maggiore interattività che consente uno scambio di informazioni più dinamico tra gli utenti, nascondono delle insidie che possono essere sfruttate da malintenzionati ai danni di vittime del tutto inconsapevoli.

Lecce, 13 luglio 2011                                                                                 Giovanni D'AGATA

giovedì 7 luglio 2011

Ecolamp: riciclo lampade fluorescenti




video


Servizio del Tg1 serale di martedì 5 luglio 2011 con intervista a Fabrizio D'Amico, Direttore Generale di Ecolamp, il Consorzio che - senza fini di lucro - in Italia assicura la raccolta e il riciclo delle lampade a basso consumo e dei tubi fluorescenti esausti.

Per fare la raccolta differenziata delle lampade fluorescenti a fine vita i cittadini hanno due possibilità:

1) restituire le lampade non più funzionanti al negoziante, quando se ne acquistano di nuove;
2) portare le vecchie lampade nell'isola ecologica più vicina (clicca qui per trovarla).


A differenza delle vecchie lampadine a incandescnza (prossime alla pensione) le lampade a risparmio energetico sono riciclabili al 95%.
E riciclandole evitiamo la dispersione di sostanze tossiche, come il mercurio e polveri fluorescenti.

Per questo la raccolta differenziata delle lampade fluorescenti esauste è importante per l'ambiente e per la salute di tutti noi.

Approfondimenti sul sito www.ecolamp.it





mercoledì 6 luglio 2011

CorrieredelWeb: nuovo regolamento per pubblicare comunicati e news


COME PUBBLICARE LE NOTIZIE SUL NEWS-BLOG NETWORK DI
WWW.CORRIEREDELWEB.IT


(ANCHE CON L'INVIO DI UNA SEMPLICE EMAIL!)

(Aggiornamento al 6 luglio 2011)

1) scegli il news-blog tematico che meglio corrisponde all'argomento della tua notizia (se non lo trovi puoi inviarcelo via email a corrieredelweb -at- gmail.com e/o suggerirci la realizzazione di un nuovo newsblog sul tema di tuo interese).

2) inviaci una richiesta di accredito stampa indicando il blog in cui desideri avere libero accesso
3) Quando riceverai un email dal titolo "sei stato invitato ... dalla Redazione del CorrieredelWeb.it" (in caso di mancato recapito, avvisaci!), sarai pronto per entrare nella nostra community.
Per accettare l'invito clicca sull'url presente nel messaggio di accredito.
Se hai già un Account di Google vai su Blogger.com, inserisci il tuo indirizzo email con tua password, e decidi il tuo nome visualizzato.
Se non hai un Account di Google troverai nell'invito/accredito le semplici spiegazioni per crearlo. Attenzione: un errore comune è di andare subito a riempire i campi di "crea un nuovo blog": non ti serve alcun blog per pubblicare sul newsblog network del CorrieredelWeb.it!

News network del CorrieredelWeb.it





Per migliorare sempre più le digital relations ed il web article marketing, oltre a realizzare il Nuovo CorrieredelWeb, la strada che abbiamo intrapreso è quella di segmentare le notizie in news-blog dedicati a specifici argomenti.

E così abbiamo da tempo abbiamo lanciato e si sono affermati diversi blog tematici.

TuttoFiere Tutto sul mondo delle manifestazioni fieristiche con focus su quelle italiane. Esposizioni, convegni, presentazioni, nuove iniziative, mostre, eventi.

TuttoMostre Tutto sul mondo delle mostre culturali e artistiche, vernissage, esposizioni. L'arte e la cultura in tutte le loro manifestazioni: pittura contemporanea e storica, scultura, fotografia, ecc

TuttoFormazione Formazione per trovare occupazione, sviluppare la propria professionalità e trovare nuove opportunità di lavoro. Master, corsi proposti da università, scuole di alta specializzazione. Segnalazioni di stage e borse di studio.

TuttoTeatro Tutto sulllo mondo del teatro: spettacoli, musical, eventi, corsi di recitazione, laboratori teatrali, inviti alle prime per la stampa

TuttoDisco Tutto sul mondo della musica nei suoi diversi generi. Locali, tendenze, nuove produzioni, dj, eventi.

TuttoPoesia Tutto sul mondo della poesia e della letteratura. Libere composizioni, concorsi nazionali e locali. Presentazioni ed eventi culturali

TuttoICT Tutto sul mondo dell'Information & Communication Technology. Telecomunicazioni fisse e mobili, hi-tech, new media, Internet, web 2.0

TuttoFotografie La Comunicazione e l'informazione attraverso l'uso di immagini e fotografie. Inoltre tutte le presentazioni di mostre e corsi fotografici.

TuttoTurismo Tutto sul mondo del turismo: località, itinerari, alberghi, hotel, agriturismi, camping, bed & breakfast, villaggi turistici, tour operator. Offerte promozioni, proposte per le vacanze ed il tempo libero. ATTENZIONE: vista l'enorme richiesta, solo per questo blog il servizio attualmente non può più essere a titolo gratuito. Possiamo dare visibilità solo ad eventuali sponsor.
  • E' possibile chiedere un accredito stampa sino al 31/12/2011 facendo una donazione di 200,00 euro tramite paypal.
  • Si può avere la pubblicazione di un comunicato stampa con un'immagine e un link, previa donazione via paypal di 25,00 euro.
  • E' possibile pubblicare un banner sino al 31/12/2011 con donazione tramite paypal pari a 300,00 euro.

TuttoArredamento Tutto sul mondo del design e della progettazione degli arredi da interno ed esterno

OggiArte L'arte e la cultura in tutte le loro manifestazioni: pittura contemporanea e storica, scultura, ecc

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Eco-Sostenibile La sostenibilità declinata a 360° gradi: ambiente, energia, mobilità, turismo, bioedilizia e urbanistica, innovazione e sviluppo, produzione e consumi. Iniziative, progetti, studi, rapporti, convegni, mostre, fiere, eventi. Per un mondo a misura del pianeta Terra.

TuttoDonna L'informazione al femminile.

TuttoNormativa Aggiornamenti normativi, consulenze, pareri, commenti sulle nuove Leggi nazionali ed Europee.

Il Comunicato Stampa per ogni tipo di cs da inviare con il semplice invio di un'email senza necessità di accrediti.

ATTENZIONE E' ASSOLUTAMENTE
VIETATO:
  • POSTARE UNA NOTIZIA IN UN BLOG CHE NON TRATTA L'ARGOMENTO DEL COMUNICATO STESSO (DIVIETO TASSATIVO PER OGNI TIPO DI NOTIZIA A CARATTERE ESCLUSIVAMENTE PROMO-PUBBLICITARIO E NON INFORMATIVO)
  • POSTARE LA STESSA NEWS SU PIU' BLOG DEL NETWORK DEL CORRIEREDELWEB.IT.
NON SONO AMMESSE VIOLAZIONI. L'ACCREDITO SARA' REVOCATO E OGNI COMUNICATO PUBBLICATO SARA' RIMOSSO .


_________________________________________________________


Per chi è più esperto!

COME PUBBLICARE CON L'INVIO DI UNA SEMPLICE EMAIL!

Solo la prima volta devi impostare "Mail-to-Blogger", ossia l'indirizzo personale di ricezione (il tuo esclusivo e personale indirizzo cui spedire via email le tue notizie).
NB puoi spedire sempre da qualsiasi casella di posta all'indirizzo di ricezione che stai per creare. Segui, passo passo, queste istruzioni:
1) Vai sul blog e clicca su "entra" (nell'angolo in alto a destra della schermata) inserendo il tuo account Google
2) Vai su "Impostazioni": comparirà l'indirizzo Mail-to-send dove inserire la tua email (così vieni avvisato quando la tua news è on line) e l'indirizzo Mail-to-Blogger da completare nello spazio bianco (per es.: con la password) "il nome della tua email".[_______]@ blogger.com
Per esempio: Mario Rossi con email mario.rossi@hotmail.com troverà mario.rossi.[_____]@blogger.com e se sceglie come password "corrieredelweb" scriverà come indirizzo Mail-to-Blogger: mario.rossi.corrieredelweb@blogger.com e questo è l'indirizzo cui Mario spedirà le sue news;
3) Dài il visto sul quadratino di "pubblica" (altrimenti viene salvata una bozza quando spedisci la news);
4) clicca sul tasto arancione "salva impostazioni"
5) scriviti a parte e/o salva nella tua rubrica il tuo indirizzo Mail-to-Blogger;
6) invia il cs al suddetto indirizzo con la posta elettronica, scrivendo il testo nel corpo dell'email e il titolo nell'oggetto. Le immagini non possono essere inserite nell'email ma possono essere allegate. Niente .pdf però!
7) Attendi fiducioso (senza rimandare cs doppioni): a volte il nostri blog sono così intasati di comunicati inviati che si formano delle "code di pubblicazione" che durano anche diverse ore (un po' come avviene quando in ufficio si usano stampanti condivise).
8) A pubblicazione avvenuta se vuoi fare correzioni, riformattare il testo, aggiungere (poche, essenziali) tag, inserire o cambiare posizione a immagini o foto, basta che rientri nel blog, vai su "post" (non più a impostazioni): troverai gli ultimi 300 articoli inviati e ognuno può modificare solo i propri.
Un ultimo consiglio: Metti nell'oggetto il titolo senza parole accentate, (evita anche apostrofo tondo e virgolette tonde o simboli particolari; nel dubbio copia il testo word sul blocco-notes e poi ricopia prima di incollarlo nella casella dell'oggetto) vedi il demo .



Se il nostro servizio ti è utile e vuoi aumentare la visibilità delle tue news pubblicate sui nostri news-blog, ci sarà utile e ti saremo grati se potrai fare un link a www.corrieredelweb.it

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Infine con un piccolo contributo (anche solo 5 euro) puoi supportare il ns. servizio.

Nei Paesi anglosassoni, questa sorta di riconoscimento è ritenuta una prassi non disdicevole nè per chi l'effettua, nè per chi lo riceve.

Con piccolissimi contributi oltre ad un bel feed-back, ci aiutate a migliorare.

Grazie!


lunedì 4 luglio 2011

Fondo per le vittime della strada


Nel 1969 è stata istituita una legge che prevedeva la creazione di un fondo di garanzia vittime della strada, attiva ancora oggi e modificata con un d.lgs nel 2005 e uno nel 2007.
In pratica tutti coloro che fanno un incidente con un veicolo che non è assicurato, e oggi capita sempre più spesso, forse anche per i costi sempre maggiori delle assicurazioni, oppure se il veicolo è rubato o ancora se succede un incidente con pirata della strada quindi il veicolo non viene identificato, non avrebbero diritto a ricevere un risarcimento dato che mancano gli estremi per l'assicurazione di controparte.
Con il fondo vittime della strada questo non accade, infatti serve proprio a risarcire coloro che altrimenti non avrebbero modo di ottenere un risarcimento per danni da incidente stradale lieve o anche incidente mortale, anche con natante negli stessi casi sopra citati.
E' positivo perchè invece così si ottiene un risarcimento, che va in base a massimali predisposti per legge fino a 2.500.000 euro per i danni alle persone e 500.000 euro per i danni a cose.

venerdì 1 luglio 2011

Nuova direttiva giocattoli: giro di vite anche della Cassazione sulle disposizioni rilevanti per il settore penale

Con la nuova direttiva giocattoli che entrerà in vigore in data 20 luglio 2011 giro di vite anche della Cassazione sulle disposizioni rilevanti per il settore penale

La Corte di Cassazione ha pubblicato una relazione sulle disposizioni rilevanti per il settore penale derivanti dal d.lgs. 54/2011, che ha dato attuazione alla direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

Secondo Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" le differenze tra il nuovo decreto e il precedente (decreto leg.vo n. 313 del 27 settembre 1991, che recepiva la direttiva 88/378/CEE) sono ampie e numerose. Ma non si tratta solo di differenze "quantitative". Basti pensare che la parte che il nuovo decreto dedica ai giochi "gustativi" ed "olfattivi" è totalmente assente nel vecchio testo.

Il D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, reca l' "Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli" (G.U. n. 96 del 27 aprile 2011).

Il testo, composto di trentacinque articoli e di cinque allegati, non entrerà in vigore dopo il consueto periodo di vacatio legis, ma quasi del tutto in data 20 luglio 2011, in base alla previsione dell'art. 33.1

Il nuovo decreto legislativo reca, infatti, norme di attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli che, a decorrere dal 20 luglio 2011, andrà ad abrogare la direttiva 88/378/CE, recepita con il vigente D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 che, per espressa previsione dell'art. 33 del D.Lgs. n. 54 del 2011, e' abrogato a decorrere dal 20 luglio 2011.

La direttiva 2009/48/CE presenta numerosi aspetti innovativi.

Tra le principali novità relative all'aggiornamento e al completamento dei requisiti di sicurezza per fronteggiare nuove problematiche connesse al progresso tecnologico, si segnala la particolare attenzione all'impiego delle sostanze chimiche presenti nei giocattoli, che devono essere conformi alla normativa comunitaria sui prodotti chimici (compreso il Reg. n. 1907/2006 - REACH) e l'introduzione di norme specifiche per le sostanze pericolose, in particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), nonché per le sostanze allergeniche e taluni metalli, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati dalla presenza di tali sostanze nei giocattoli.

Le proprietà chimiche che debbono possedere i giocattoli venduti nell'Unione europea sono descritte nell'allegato II della direttiva.

La revisione concerne anche le proprietà elettriche e fisico–meccaniche dei giocattoli, che per poter essere posti in commercio dovranno essere realizzati in modo di prevenire il rischio di asfissia che dovrà essere scongiurato indistintamente per tutti i piccoli utilizzatori.

Sarà  infatti vietata la vendita di giocattoli che potenzialmente possano causare soffocamento indipendentemente dall'età.

Inoltre la direttiva integra gli attuali obblighi di chiarezza e leggibilità  nelle indicazioni da apporre sui giocattoli con ulteriori precisazioni che evidenzino restrizioni relative agli utilizzatori.

Infine nella nuova direttiva sono contenute disposizioni relative ai giocattoli contenuti in prodotti alimentari, per i quali si introduce il nuovo requisito della separazione dall'alimento mediante opportuno imballaggio, nonché il divieto di commercializzazione di giocattoli legati indissolubilmente all'alimento tanto da richiederne il consumo per accedere al giocattolo stesso.

Per quanto concerne il campo di applicazione della direttiva, le novità consistono in un completamento dell'elenco dei prodotti esclusi (tra i quali rientrano in particolare videogiochi e periferiche) e nell'introduzione di nuove definizioni specifiche.

Inoltre viene chiarito il rapporto tra la direttiva "giocattoli" e quella relativa alla sicurezza generale dei prodotti (dir. 2001/95/CE, recepita nel nostro ordinamento con il Codice del consumo), che viene considerata complementare rispetto alle legislazioni di settore e che si applica anche ai giocattoli nei casi in cui la direttiva 2009/48 non contenga disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo.

Lecce, 1 luglio 2011                                                                                 Giovanni D'AGATA

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