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sabato 26 novembre 2011

Responsabilita' civile dei magistrati: la Corte Europea di giustizia ha condannato l'Italia.

 

Responsabilità civile dei magistrati: la Corte Europea di giustizia ha condannato l'Italia.

 

Secondo la sentenza n° C-379/10 del 24.11.2011 nella causa Commissione / Italia emessa dalla Corte Europea Di Giustizia, che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" ritiene utile riportare per favorirne la divulgazione, la Corte europea ha condannato l'Italia perché la responsabilità civile dei magistrati non dovrebbe limitarsi solo ai casi di "dolo o colpa grave". È contraria al diritto dell'Unione la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati per i danni arrecati ai singoli a seguito di violazione del diritto medesimo.

L'esclusione ovvero la limitazione della responsabilità dello Stato ai casi di dolo o di colpa grave è contraria al principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado.

Il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di risarcire i danni arrecati ai singoli a seguito di violazioni del diritto dell'Unione ad essi imputabili, a prescindere dall'organo da cui tale danno sia scaturito – principio che trova parimenti applicazione nel caso in cui la violazione sia commessa dal potere giudiziario.

La necessità di garantire ai singoli una protezione giurisdizionale effettiva dei diritti che il diritto dell'Unione conferisce loro implica che la responsabilità dello Stato possa sorgere per violazione del diritto dell'Unione risultante dall'interpretazione di norme di diritto da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado.

Nella specie, la Commissione sostiene che la legge italiana sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati 1 è incompatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado.

L'istituzione contesta all'Italia, da un lato, di avere escluso qualsiasi responsabilità dello Stato per i danni causati a singoli qualora la violazione del diritto dell'Unione derivi da un'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove effettuata da un siffatto organo e, dall'altro, di aver limitato, in casi diversi dall'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove, la possibilità di invocare tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave.

Sull'esclusione della responsabilità dello Stato

La Corte rileva anzitutto che la legge italiana esclude in via generale la responsabilità dello Stato nei settori dell'interpretazione del diritto e della valutazione di fatti e di prove.

Orbene, come la Corte ha già avuto modo di affermare 2, il diritto dell'Unione osta ad una siffatta esclusione generale della responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado qualora tale violazione risulti dall'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove operata dall'organo medesimo.

Inoltre e in particolare, la Corte rileva che l'Italia non ha dimostrato che la normativa italiana venga interpretata dai giudici nazionali nel senso di porre un semplice limite alla responsabilità dello Stato e non nel senso di escluderla.

La Corte rammenta che uno Stato membro è tenuto al risarcimento dei danni arrecati ai singoli per violazione del diritto dell'Unione da parte dei propri organi in presenza di tre condizioni: la norma giuridica violata dev'essere preordinata a conferire diritti ai singoli, la violazione dev'essere sufficientemente caratterizzata e tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subìto dal soggetto leso deve sussistere un nesso causale diretto.

La responsabilità dello Stato per i danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado è disciplinata dalle stesse condizioni. In tal senso, una «violazione sufficientemente caratterizzata della norma di diritto» si realizza quando il giudice nazionale ha violato il diritto vigente in maniera manifesta 3. Il diritto nazionale può precisare la natura o il grado di una violazione che implichi la responsabilità dello Stato ma non può, in nessun caso, imporre requisiti più rigorosi.

Orbene, la Corte di giustizia rileva che la Commissione ha fornito sufficienti elementi volti a provare che la condizione della «colpa grave», prevista dalla legge italiana, come interpretata dalla Corte di Cassazione italiana, si risolve nell'imporre requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di «violazione manifesta del diritto vigente». Per contro, l'Italia non è stata in grado di provare che l'interpretazione di tale legge ad opera dei giudici italiani sia conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

In conclusione, la Corte rileva che la normativa italiana, laddove esclude qualsiasi responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado, qualora tale violazione derivi dall'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo, e laddove limita tale responsabilità ai casi di dolo o di colpa grave, è in contrasto con il principio generale di responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto dell'Unione.

Lecce, 26 novembre 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it
www.CorrieredelWeb.it

giovedì 17 novembre 2011

Gli incidenti stradali nel nuovo millennio

L'incidente mortale è uno dei peggiori incidenti che possa avvenire sulla strada. Purtroppo nel mondo di oggi è molto comune nella notte tra il sabato sera e la domenica mattina, dovuto più che altro all'alcool, alla droga e alla stanchezza di chi è alla guida.

In questi casi, come in qualsiasi altro caso di incidente stradale con danni alle persone, deve essere effettuato un risarcimento danno biologico ad opera dell'assicurazione del colpevole.

Ma quando il veicolo non è assicurato oppure è rubato? Si deve chiedere il giusto risarcimento danni al fondo per le vittime delle strada, specificando che è avvenuto un incidente con veicolo non assicurato.

Per essere sicuri che tutto l'iter burocratico segua il percorso giusto, è meglio sempre chiedere l'aiuto di professionisti del settore come Zeta Infortunistica.

Autovelox, distanza e privacy: al via nuove regole.

Autovelox, distanza e privacy: al via nuove regole.

Nuove regole sulla distanza  degli Autovelox, sulle apparecchiature bidirezionali e privacy. La distanza della segnaletica della velocità rispetto agli autovelox fuori il centro abitato: per il Ministero è un chilometro. Mentre per il Garante della privacy stop alle immagini troppo larghe sui sistemi autovelox bidirezionali.

 

Giovanni D'Agata Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti"segnala il recentissimo parere del 24.10.2011 del Ministero dei trasporti avente numero di protocollo 5234 che ha fornito, non solo agli operatori del settore, ma anche agli automobilisti che potranno avere maggiori garanzie del diritto di difesa, alcune delucidazioni sulla distanza al di fuori dei centri abitati del segnale di velocità massima consentita rispetto alla postazione di controllo della stessa a mezzo autovelox.

Con la nota ministeriale in commento, infatti, viene chiarito che fuori dal centro abitato la distanza minima di un chilometro dal segnale di velocità deve essere assicurata a tutti gli utenti che si approssimano al controllo autovelox a prescindere dal tratto di strada percorso. Peraltro, la disciplina semplificata dei segnali a validità zonale che permetterebbero di limitare l'uso della segnaletica verticale non può essere applicata, fuori dal centro urbano.

Come è noto, va specificato, che con l'entrata in vigore della legge 120/2010 i controlli della velocità effettuati in sede automatica, fuori dal centro abitato, devono essere segnalati e ben visibili ma anche distanti almeno un chilometro dall'inizio del limite di velocità.

Tale norma è contenuta nell'articolo 25 della citata disposizione legislativa che nella fattispecie attribuisce ad apposito decreto ministeriale la definizione delle «modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore a un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».

Il chiarimento da parte del ministero è scaturito a seguito della richiesta del comune di Prato di tentare di semplificare l'apposizione della necessaria segnaletica stradale di limite di velocità anche su tutte le strade laterali di avvicinamento al controllo autovelox fisso, proponendo l'istituzione, fuori centro abitato, di un limite zonale senza cartelli ripetuti.

Il Ministero ed in particolare il Dipartimento per i trasporti terrestri ha respinto l'ipotesi avanzata dall'amministrazione comunale del comune toscano specificando che i segnali a validità zonale sono previsti dalla normativa solo in relazione al limite di velocità urbano e per le zone a traffico limitato.

L'amministrazione centrale ha, comunque, specificato che «se la richiesta si riferisce alla possibilità di utilizzo dei dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni, si precisa che l'obbligo della distanza di almeno un chilometro dal segnale posto dopo l'intersezione non sussiste qualora la velocità massima consentita sia la stessa su tutti i rami dell'intersezione».

Giovanni D'Agata si augura che tutte le amministrazioni comunali si adeguino a tali precise disposizioni regolamentari e invita le prefetture a vigilare sul corretto adempimento delle stesse anche perchè l'eventuale elusione di tali norme aprirebbe la possibilità di ricorsi amministrativi o innanzi al giudice di pace quand'anche le rilevazioni delle infrazioni per il superamento della velocità dovessero essere effettuate non in conformità delle disposizioni regolamentari o sulla scia del pare commentato.

Inoltre con il parere n. 24016 del 08.11.2011 il Garante della privacy ha fornito chiarimenti sui sistemi autovelox bidirezionali che fotografano i trasgressori su entrambe le corsi di marcia. Fuori gioco le immagini troppo larghe.

Lecce,  17 novembre 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA

 



mercoledì 16 novembre 2011

Tutor: multe annullate. Innovativa sentenza della Cassazione per le infrazioni multiple al Cds.

Tutor: multe annullate. Innovativa sentenza della Cassazione per le infrazioni multiple al Cds.  E' possibile il ricorso a un unico Giudice di Pace anche   se le violazioni contestate all'automobilista siano state commesse in luoghi diversi.

 

L'importante decisione che si riporta per la validità del procedimento logico argomentativo seguito, costituisce un prezioso precedente per quanti vorranno ricorrere a questo tipo di sanzioni amministrative che in effetti non denotano una particolare trasparenza nella loro emissione.

L'automobilista proprietario del veicolo che sia stato sanzionato su un lungo tragitto autostradale accertate con il sistema di controllo della velocità "server-tutor", può ricorrere davanti a un unico giudice di pace anche se ha violato più volte le disposizioni in materia di limiti di velocità contenute nel codice della strada. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 23881 del 15 novembre 2011, nonostante le trasgressioni siano astrattamente di competenza dei giudici di pace diversi perché commessi in luoghi diversi.

La Suprema Corte, ha ritenuto errata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del giudice di pace di Pistoia, in opposizione avverso diversi verbali della Polizia stradale per violazioni commesse durante il percorso autostradale Milano-Roma e Bologna Bari Taranto, rivelate con il sistema di controllo di velocità "server-tutor".

Tant'è che nel merito sottolineando la legge applicabile afferma  che "In effetti il giudice di pace col suo provvedimento d'inammissibilità ai sensi dell'articolo 23 della legge 689, ha adottato un provvedimento non previsto da tale norma, nel quale sostanzialmente si afferma che in ipotesi di violazioni multiple, di competenza dei giudici di pace diversi perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici del giudice di pace, il giudice di pace investito dell'opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, può adottare la statuizione di inammissibilità prevista dal primo comma dell'articolo 23 della legge 689/81 soltanto per l'ipotesi di tardività dell'impugnazione".

Proprio in data 01/10/2011 Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", aveva segnalato l'importante sentenza del Giudice di Pace di Casarano, Avvocato Franco Giustizieri, il quale aveva già argomentato in materia anticipando anche gli assunti  dell'autorevole decisione della cassazione.

Lecce,  16 novembre 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA

 




venerdì 11 novembre 2011

I “piloti” della domenica e la loro pericolosità

Con il termine piloti della domenica si è soliti indicare quella categoria di guidatori, in particolar modo motociclisti, che utilizzano il loro mezzo nel week end per cercare emozioni forti sulle strade senza avere la piena capacità di conduzione del mezzo, non rispettando le regole del codice della strada e senza una conoscenza precisa delle condizioni di traffico e del manto stradale: essi sono una delle cause di incidenti stradali nel fine settimana, come riportato dalle statistiche sui motivi di risarcimento per incidente.
Le moto supersportive in commercio in questi ultimi anni sono sempre più potenti e specialistiche e necessitano di essere guidate da mani esperti in situazioni di strada libera e con condizioni ottimali per essere sicure e divertenti. Purtroppo molti si credono di essere Valentino Rossi ed esagerano causando danni a se stessi e molto spesso anche agli altri. Le polizze per le assicurazioni delle moto sono sempre le più care viste le richieste di risarcimento danni assicurazione che avvengono ogni anno.
Inoltre è doveroso sottolineare il fatto che gli incidenti causati da questi incoscienti causano quasi sempre danni fisici in quanto pur provvisti di casco e abbigliamento tecnico, si è sempre esposti agli urti con altri veicoli od ostacoli sulla carreggiata, come i tanto temuti guard rail. Se siete vittime di questi incidenti vi conviene rivolgervi a professionisti del calibro di Zetainfortunistica per ottenere un risarcimento danno biologico consono alle sofferenze che vi ha procurato l'incidente.

giovedì 10 novembre 2011

Reato estinto per il minore che ruba il telefonino ma poi si mette a fare volonatriato

 

Se il minore ruba il telefonino, ma poi si mette a studiare e fare volontariato il reato può essere estinto se la messa alla prova dello stesso risulta positiva

 

Importante decisione del Tribunale per i minorenni di Cagliari quella resa l'11 luglio scorso in materia di messa alla prova dei minorenni che abbaino commesso un reato e che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", ritiene opportuno portare all'attenzione per sottolinearne gli effetti positivi sulla possibilità di reinserimento dei minori autori di reati che dimostrino con dedizione e impegno di non voler più commettere reati.

Secondo il collegio sardo, infatti, al minorenne risultato autore di un furto e trovato in possesso di un telefonino rubato, il giudizio è sospeso per quattro mesi per la messa alla prova ai sensi dell'articolo  32 del D.P.R. 448/1988, al fine di valutarne la personalità e il rischio di reiterazione.

Se a seguito di tale periodo, la messa alla prova è superata positivamente, il reato è estinto.

I giudici cagliaritani che avevano comunque riconosciuto la colpevolezza del ragazzino per come emersa dagli atti contenuti nel fascicolo delle indagini e dalle dichiarazioni del giovane nonché la capacità di intendere e volere del minore, hanno sospeso il giudizio per i  quattro mesi necessari per la messa alla prova, per monitorare la personalità e determinare l'esistenza del rischio di reiterazione. Alla fine del periodo si è potuto appurare che il minore "ha completamente rispettato la totalità degli impegni assunti nel programma di messa alla prova formulato nel suo interesse, svolgendo con impegno e serietà le attività ivi previste di volontariato, religiose, di studio (anche del codice della strada). Egli, inoltre, ha prestato piena collaborazione rispetto agli interventi del servizio sociale dimostrando notevoli progressi ed un costante impegno".

I giudici hanno quindi dichiarato il non doversi procedere per l'estinzione del reato proprio "per esito positivo della messa alla prova".

Lecce,  10 novembre 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA

 


martedì 8 novembre 2011

Cassazione educatrice. Fare pipi' in strada integra il reato di atti contrari alla pubblica decenza

 

La Cassazione penale ci ricorda le buone maniere: risponde del reato di "atti contrari alla pubblica decenza" chi fa pipì per strada anche se si trovava in penombra, né conta se i genitali fossero in vista o meno.  È sufficiente a tal proposito la possibilità della percezione dell'atto

 

A volte la Cassazione penale ci fa sorridere ma svolge una funzione che potremmo definire preventiva ed educativa  con decisioni che riguardano vicende che ci possono capitare tutti i giorni, tipo quella che commenta Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", che nella specie riguarda un uomo che aveva fatto pipì in pubblico nei pressi dell'ingresso di una discoteca e che con una vicenda giudiziaria che è arrivata sino all'attenzione della Suprema Corte, dovrà ritornare innanzi al giudice di pace in sede penale dopo che era stato assolto in primo grado.

Nel caso in questione un giovane aveva orinato proprio nei pressi della biglietteria di un locale pubblico mentre si trovava in coda con altri coetanei. Pur trovandosi di spalle rispetto alla discoteca si era messo comunque di profilo rispetto agli altri clienti in fila in attesa di entrare ed aveva espletato il "bisognino".

I gestori del locale lo avevano così denunciato e portato innanzi al giudice di pace di Pontremoli (MS) che lo aveva assolto per insussistenza del fatto sostenendo come dall'istruttoria fosse emerso che il giovane si era allontanato dall'ingresso e la zona poco illuminata.

Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova aveva così deciso di proporre ricorso in cassazione sostenendo che il giudice di pace aveva errato nel confondere il reato di cui all'articolo 527 del codice penale noto come "atti osceni" con quello "atti contrari alla pubblica decenza" previsto dall'articolo 726 dello stesso codice per cui è accusato lo straniero.

Secondo gli ermellini che sulla scia di altri precedenti in materia, hanno dato ragione al procuratore generale con una sentenza della terza sezione depositata il 04 novembre scorso, il criterio di distinzione tra le due fattispecie è che i primi "atti" offendono in modo intenso e grave il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione; nella condotta di chi orina in luogo pubblico o esposto al pubblico, risultando, quindi, irrilevante ai fini della configurazione del reato che i genitali siano visibili oppure no.

A tal fine, per integrare il reato di cui all'articolo 726 del codice penale, è sufficiente che si configuri la mera condizione di luogo, vale a dire che qualcuno possa percepire la condotta anti-giuridica, mentre non risulta necessario che l'atto abbia concretamente offeso in qualcuno il sentimento della decenza né che esso sia stato in concreto percepito da qualcuno.

Peraltro, il giovanotto non ha dimostrato che il bisogno fisiologico fosse impellente né che esso non potesse essere soddisfatto altrove.

Una decisione esemplare, quindi, per cui si rischia una condanna con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 10 a 206 euro.

Lecce,  8 novembre 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA

 



Cellulare, sms durante la guida: nuove restrizioni per gli autisti.

 

Cellulare, sms durante la guida: nuove restrizioni per gli autisti. L'uso alla guida del telefono consentito solo per le Forze armate e di polizia.

 

Parlare al cellulare o mandare SMS mentre si guida è diventato un luogo comune, ma ecco un nuovo giro di vite per i più di dieci milioni di automobilisti che in Italia utilizzando regolarmente i telefoni cellulari durante la guida.

In risposta alle preoccupazioni di sicurezza, la IX commissione trasporti della Camera, in sede referente, ha ripreso l'esame del disegno di legge recante "Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida".

La Commissione Lavori pubblici aveva già approvato in sede deliberante il ddl in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida.

Il testo, intende introdurre una modifica all'articolo 173 del Nuovo codice della strada al fine di prevedere l'estensione del divieto di utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche durante la guida "ai conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade e al trasporto di persone in conto terzi".

Gli studi sino ad oggi effettuati, hanno dimostrato il fatto che usare il cellulare mentre si sta guidando comporta un rischio elevato di provocare un incidente: è appurato che una distrazione di soli due secondi a 100 km/h fa percorrere alla nostra macchina 56 metri prima di percepire un ostacolo, poi fra tempo di reazione (un secondo) e frenata in condizioni ottimali ne servono altri 71. Totale 127 metri prima di riuscire a fermare il veicolo.

Secondo l'Istat, l'utilizzo del cellulare alla guida è stato paragonato alla guida in stato di ebbrezza. La conferma arriva anche da uno studio dell'ISS - Istituto Superiore di Sanità evidenzia, che sottolinea come il rischio relativo per chi utilizza il cellulare è pari a 4. Cioè chi guida utilizzando il telefonino (anche con l'auricolare o il viva voce), ha 4 volte più probabilità di rimanere coinvolto in un incidente rispetto a chi non lo utilizza.

Lo studio, informa quindi che il degrado della capacità di guida determinato dall'uso del cellulare è simile a quello indotto da un'alcolemia del conducente intorno a 80mg/100ml (il limite legale in Italia è pari a 50mg/100ml).

È noto, inoltre, che usare il cellulare mentre si è alla guida provoca un 'invecchiamento' delle capacità di reazione: in sostanza, se un ragazzo di 20 anni si mette al volante parlando al cellulare, i suoi tempi di reazione sono gli stessi di un guidatore di 70 anni senza cellulare. È come subire un invecchiamento immediato, dicono gli esperti. L'analisi delle circostanze accertate o presunte di incidente mette in luce che, nell'ambito dei comportamenti errati di guida, il mancato rispetto delle regole di precedenza, la guida distratta, la velocità troppo elevata sono le cause più diffuse di incidente e costituiscono da sole il 44 per cento dei casi. Nell'ambito della guida distratta, l'utilizzo del telefonino durante la guida rappresenta uno dei fattori di più alta incidentalità.

A fronte di tali dati, la previsione normativa che consente l'utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche durante la guida ai conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade e al trasporto di persone in conto terzi appare, oggi, del tutto ingiustificata e contraria all'obiettivo generale della sicurezza stradale".

Secondo Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti",l'estensione del divieto, ha quindi "il solo scopo di aumentare il livello di sicurezza sulle strade e sulle autostrade del Paese e di eliminare una delle possibili cause di distrazione alla guida che possono recare pregiudizio non solo a chi le utilizza in modo improprio, ma anche a terzi".

Lecce,  8 novembre 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA




sabato 5 novembre 2011

ALTROCONSUMO PUGLIA. Un taglio alle tariffe telefoniche: firma la petizione


In Italia paghiamo 5,3 centesimi di euro per ogni minuto di chiamata da fisso o cellulare verso un operatore telefonico diverso dal nostro. In Francia il costo è di 2 centesimi; quello pagato in Italia è superiore del 50% rispetto alla media europea. Le tariffe che scattano quando si chiama fra operatori diversi (dette "di terminazione mobile") alla fine le paghiamo noi.

Firma la petizione
Altroconsumo e gli utenti chiedono un taglio netto delle tariffe di terminazione mobile con la petizione su www.abbassalatariffa.it. Le firme raccolte saranno inviate all'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), sollecitata più volte anche dalla Commissione europea a tagliare costi così alti. Costi non più necessari perché superati dall'evoluzione tecnologica del mercato.
Gli utenti di telefonia italiani vogliono poter avere accesso ai servizi a costi in linea con i concittadini del resto d'Europa.

MATTEO FUMAROLA

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