CorrieredelWeb.it Arredo&Design Arte&Cultura Cinema&Teatro Eco-Sostenibilità Editoria Fiere&Sagre Formazione&Lavoro Fotografia


IltuoComunicatoStampa ICTechnology Marketing&Comunicazione MilanoNotizie Mostre Musica Normativa TuttoDonna Salute Turismo




Ultime news sulla Normativa

Cerca nel blog

martedì 8 novembre 2011

Cassazione educatrice. Fare pipi' in strada integra il reato di atti contrari alla pubblica decenza

 

La Cassazione penale ci ricorda le buone maniere: risponde del reato di "atti contrari alla pubblica decenza" chi fa pipì per strada anche se si trovava in penombra, né conta se i genitali fossero in vista o meno.  È sufficiente a tal proposito la possibilità della percezione dell'atto

 

A volte la Cassazione penale ci fa sorridere ma svolge una funzione che potremmo definire preventiva ed educativa  con decisioni che riguardano vicende che ci possono capitare tutti i giorni, tipo quella che commenta Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", che nella specie riguarda un uomo che aveva fatto pipì in pubblico nei pressi dell'ingresso di una discoteca e che con una vicenda giudiziaria che è arrivata sino all'attenzione della Suprema Corte, dovrà ritornare innanzi al giudice di pace in sede penale dopo che era stato assolto in primo grado.

Nel caso in questione un giovane aveva orinato proprio nei pressi della biglietteria di un locale pubblico mentre si trovava in coda con altri coetanei. Pur trovandosi di spalle rispetto alla discoteca si era messo comunque di profilo rispetto agli altri clienti in fila in attesa di entrare ed aveva espletato il "bisognino".

I gestori del locale lo avevano così denunciato e portato innanzi al giudice di pace di Pontremoli (MS) che lo aveva assolto per insussistenza del fatto sostenendo come dall'istruttoria fosse emerso che il giovane si era allontanato dall'ingresso e la zona poco illuminata.

Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova aveva così deciso di proporre ricorso in cassazione sostenendo che il giudice di pace aveva errato nel confondere il reato di cui all'articolo 527 del codice penale noto come "atti osceni" con quello "atti contrari alla pubblica decenza" previsto dall'articolo 726 dello stesso codice per cui è accusato lo straniero.

Secondo gli ermellini che sulla scia di altri precedenti in materia, hanno dato ragione al procuratore generale con una sentenza della terza sezione depositata il 04 novembre scorso, il criterio di distinzione tra le due fattispecie è che i primi "atti" offendono in modo intenso e grave il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione; nella condotta di chi orina in luogo pubblico o esposto al pubblico, risultando, quindi, irrilevante ai fini della configurazione del reato che i genitali siano visibili oppure no.

A tal fine, per integrare il reato di cui all'articolo 726 del codice penale, è sufficiente che si configuri la mera condizione di luogo, vale a dire che qualcuno possa percepire la condotta anti-giuridica, mentre non risulta necessario che l'atto abbia concretamente offeso in qualcuno il sentimento della decenza né che esso sia stato in concreto percepito da qualcuno.

Peraltro, il giovanotto non ha dimostrato che il bisogno fisiologico fosse impellente né che esso non potesse essere soddisfatto altrove.

Una decisione esemplare, quindi, per cui si rischia una condanna con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 10 a 206 euro.

Lecce,  8 novembre 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA

 



Nessun commento:

Posta un commento

Disclaimer

Protected by Copyscape


Il CorrieredelWeb.it è un periodico telematico nato sul finire dell’Anno Duemila su iniziativa di Andrea Pietrarota, sociologo della comunicazione, public reporter e giornalista pubblicista, insignito dell’onorificenza del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Il magazine non ha fini di lucro e i contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali Industrie dell'Editoria o dell'Intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Società dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che così divengono contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete.

Da qui l’ambizione ad essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.

Il CorrieredelWeb.it oggi è un allegato della Testata Registrata AlternativaSostenibile.it iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 (Direttore Responsabile: Andrea Pietrarota).

Tuttavia, non avendo una periodicità predefinita non è da considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 07/03/2001.

L’autore non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da terze persone, ma si riserva la facoltà di rimuovere prontamente contenuti protetti da copyright o ritenuti offensivi, lesivi o contrari al buon costume.

Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle istituzioni o imprese di cui si scrive.

Alcune fotografie possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di pubblico dominio.

Eventuali detentori di diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla redazione, che provvederà all'immediata rimozione oppure alla citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.

Per contattare la redazione basta scrivere un messaggio nell'apposito modulo di contatto, posizionato in fondo a questa pagina.

Modulo di contatto

Nome

Email *

Messaggio *