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domenica 18 dicembre 2011

Multe: quando Autovelox sbaglia.

 

Multe: quando l'Autovelox sbaglia. Contestato erroneamente il superamento del limite di velocità ad un'autovettura berlina scambiata per autoveicolo con rimorchio ed il cittadino costretto comunque a fare ricorso

 

Sono anni che continuiamo a sostenere che gli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità sono tutt'altro che affidabili e sempre da anni rivolgiamo appelli alla P.A., ai Prefetti ed ai Giudici di Pace affinché verifichino puntualmente ogni passaggio dell'iter procedimentale per la contestazione delle infrazioni a mezzo autovelox o comunque affidate a dispositivi elettronici di controllo.

Così Giovanni D'Agata, Componente del Dipartimento Tematico Nazionale Tutela del Consumatore di "Italia dei Valori" e fondatore dello "Sportello dei Diritti" sull'ultima, ma non la più risibile, segnalazione in merito ad una multa per superamento del limite di velocità elevata sull'autostrada con il famigerato Autovelox.

Questa volta, la Polstrada ha sanzionato un'autovettura berlina scambiandola per un autoveicolo con rimorchio, raddoppiando così la sanzione ivi prevista dall'art. 142 comma 11 del Codice della Strada che prevede per l'appunto il raddoppio automatico della multa quando a superare il limite di velocità è un veicolo con rimorchio.

Me v'è di più, nel verbale citato che avrebbe comportato peraltro la decurtazione dei punti dalla patente di guida, il proprietario dell'autoveicolo avrebbe superato un limite che non viene neanche riportato in alcun punto dell'atto di contestazione.

È evidente, dunque, che il verbale de quo risulti palesemente viziato da gravi errori che ne inficiano il contenuto e che lo rendono invalido e perciò nullo, ma il problema è che a pagare sempre per i non rari refusi della P.A. è il cittadino - automobilista il quale preoccupato per le conseguenze di un'infrazione a lui non imputabile, è stato costretto ad inoltrare per il tramite dello "Sportello dei Diritti" un ricorso amministrativo ex art. 203 del Codice della Strada, predisposto a titolo gratuito dal sottoscritto, confidando nell'inevitabile ravvedimento dell'organo amministrativo superiore, in questo caso il Prefetto di Vibo Valentia.

Lecce, 18 dicembre 2011                            

                                                      Giovanni D'AGATA

 




mercoledì 14 dicembre 2011

Consumatori: dal Parlamento europeo nuove regole nell'etichettatura alimentare dei succhi di frutta

 

Consumatori: dal Parlamento europeo nuove regole nell'etichettatura alimentare dei succhi di frutta

 

Una nuova serie di regole più attente ai consumatori nell'etichettatura di succhi di frutta e nettari è stata approvata mercoledì dal Parlamento europeo. Le nuove regole mirano a prevenire nomi potenzialmente fuorvianti per succhi misti e diciture varie, quali "senza zucchero aggiunto".

Il Parlamento, riporta Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", ha approvato alcune modifiche a una normativa del 2001 con 585 voti a favore, 33 contrari e un'astensione. Il relatore Andrés Perelló Rodriguez (S&D, ES), ha dichiarato: "La nostra priorità era di offrire ai consumatori informazioni accurate, in modo che sappiano cosa stanno comprando. Il Parlamento ha svolto un ruolo fondamentale nella messa al bando dell'aggiunta di zucchero in prodotti venduti come succhi di frutta e per chiarire la presenza di zuccheri o dolcificanti in bevande simili".

Un mix di due succhi di frutta in futuro dovrà avere un nome che ne rifletta il contenuto, sostengono i deputati nel testo approvato. Per esempio, una miscela con il 90% di mela e il 10% di succo di fragola dovrà essere chiamata "mela e succo di fragola", mentre attualmente può essere etichettata semplicemente "succo di fragola". Un nome generico come "succo misto" potrà essere utilizzato se ci sono tre o più fonti di frutta.

I deputati sanno che i consumatori - in particolare i diabetici, i genitori e le persone a dieta - vogliono indicazioni chiare sulla differenza tra 'succo' e 'nettare' e sulla presenza di edulcoranti.

In futuro, i succhi di frutta non dovranno contenere zuccheri o edulcoranti per definizione. I 'nettari', invece, che sono a base di purea di frutta con aggiunta d'acqua, potranno averne. Le etichette "senza aggiunta di zucchero" non saranno consentite a nettari che contengano dolcificanti artificiali, come ad esempio la saccarina, per evitare la potenziale confusione.

Molti prodotti venduti come "succo d'arancia" contengono fino al 10% succo di mandarino, che contribuisce al colore e al gusto. Questa pratica è comune in Brasile e negli Stati Uniti, che detengono una grossa quota del mercato europeo. Per mantenere condizioni di parità, tutti i succhi d'arancia importati, cosi come quelli fabbricati nell'UE, dovranno essere puri per essere venduti come tali, o dovranno includere il mandarino nel nome del prodotto.

Le regole sono state già concordate, in colloqui informali, tra Parlamento e Consiglio, il quale dovrà formalmente adottarle perché entrino in vigore. Tutti i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore potranno ancora essere venduti per 3 anni. Gli Stati membri avranno 18 mesi per aggiornare la loro legislazione nazionale.

Lecce, 14 dicembre 2011                            

                                                      Giovanni D'AGATA




domenica 11 dicembre 2011

Anche gli sputi finiscono in tribunale

La Cassazione penale ci ricorda le buone maniere: anche gli sputi finiscono in tribunale. Il reato sussiste "allorche', per la particolare densita', o perche' reiterati, risultino idonei

 

Proprio così anche gli sputi finiscono in cassazione.

A volte la Cassazione penale ci fa sorridere ma svolge una funzione che potremmo definire preventiva ed educativa  con decisioni che riguardano vicende che ci possono capitare tutti i giorni, tipo quella che commenta Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", che nella specie riguarda un uomo di Avellino reo di aver lanciato degli sputi contro l'auto di un anziano. In primo grado il caso era stato deciso dal giudice di pace di Castel Baronia (Av) che lo aveva condannato. La condanna era stata poi annullata dal Tribunale con la motivazione che "il semplice sputo non e' idoneo a produrre un'alterazione quantomeno temporanea e superficiale della res, necessaria ai fini della configurazione del reato". Il caso finiva quindi in Cassazione dove la Seconda sezione penale (Sentenza 45924/2011) ha accolto i ricorsi della parte civile e del Pubblico Ministero. Secondo i Supremi Giudici il tribunale che "non ha considerato che nella fattispecie trattavasi di diversi sputi" ed e' stato "confuso l'elemento soggettivo del reato con quello oggettivo della idoneita' della condotta".

Gli ermellini hanno chiarito nei dettagli quando gli sputi sono leciti e quando invece integrano il reato di deturpamento. Secondo i giudici di piazza Cavour il reato sussiste "allorche', per la particolare densita', o perche' reiterati, risultino idonei ad imbrattare il bene, sporcandolo e insudiciandolo".

Lecce, 11 dicembre 2011                            

                                                      Giovanni D'AGATA

 





sabato 10 dicembre 2011

Adozione maggiorenne bielorussa. Terzo recepimento di sentenza italiana



Adozione maggiorenne bielorussa. Terzo recepimento di sentenza italiana

Anche il terzo recepimento di una sentenza italiana di adozione maggiorenne in Bielorussia ha ottenuto pieno successo.
 Shymanskaya Volha Valiantsinauna  nata a Bobriusk (Bielorussia) il 5 marzo 1992 ed adottata in data 22 giugno 2010 con sentenza del Tribunale di Bari n. 593/2010 da parte dei coniugi italiani Giacomo Vino e  Angela Gilda Antonaci  si chiama ora  Olga Vino ed ha come unici genitori i coniugi Vino.
 Abbiamo già parlato in altre occasioni dell'effetto legittimante che ha il recepimento da parte Bielorussa di una sentenza di adozione maggiorenne.
In virtù dell'effetto determinato dalla cooperazione di legislazioni appartenenti a Stati diversi, con l'integrazione che si realizza e si bilancia in ogni livello di operatività (di diritto privato e pubblico) è possibile trasformare una adozione di minor pregio giuridico (come quella relativa ai maggiorenni) in una adozione legittimante ed in grado di integrare l'adottato nel nuovo contesto sociale ed umano.
Bisogna anche aggiungere a tutto questo lo speciale privilegio di cui gode la disciplina delle adozioni per cui, un recepimento da parte di un altro Stato, trasforma anche una adozione di minor pregio giuridico in una legittimazione con ogni conseguenza  per entrambi gli ordinamenti degli  Stati coinvolti.
Per questo verrà registrato a breve a Minsk il Centro giuridico di diritto italiano, già comunque operante in via di fatto, e a cui si può già fare riferimento:
http://www.facebook.com/pages/Centro-giuridico-di-diritto-italiano-Minsk/175649519177345?sk=wall

Qui il nuovo documento di Olga Vino:
http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/20111210-Bielorussia-recepimento-Vino.pdf

Qui i passaggi precedenti della vicenda:
http://immigrazione.aduc.it/articolo/adozione+maggiorenne+bielorussa+nuovo_19713.php

Isabella Cusanno, legale Aduc

COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
Ufficio stampa: Tel.055290606




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