CorrieredelWeb.it Arredo&Design Arte&Cultura Cinema&Teatro Eco-Sostenibilità Editoria Fiere&Sagre Formazione&Lavoro Fotografia


IltuoComunicatoStampa ICTechnology Marketing&Comunicazione MilanoNotizie Mostre Musica Normativa TuttoDonna Salute Turismo




Ultime news sulla Normativa

Cerca nel blog

lunedì 26 marzo 2012

Responsabilita' civile degli Enti. Il Comune risponde dei danni per l'incidente durante la festa in piazza

Responsabilità civile degli Enti. Il Comune risponde dei danni per
l'incidente durante la festa in piazza

Ancora più cautele per i comuni. Per Giovanni D'Agata, componente del
Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei
Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti
<http://www.sportellodeidiritti.org/> ", sono molteplici, infatti, le
sentenze che attribuiscono un sempre più stringente dovere di vigilanza in
capo alle singole realtà municipali sulla sicurezza dei cittadini e quindi
il diritto al risarcimento dei danni per tutti i soggetti lesi dal mancato
rispetto degli obblighi stabiliti.

Da segnalare in tal senso la recente sentenza n. 3951 del 13.03.2012, della
terza sezione civile della Corte di Cassazione, secondo cui non costituisce
una scriminante per l'amministrazione comunale l'aver affidato
l'organizzazione di una festa in piazza ad un'associazione e comunque non
direttamente dal comune.

In capo all'ente, permane, infatti, l'obbligo di vigilanza sulla sicurezza
degli spettatori e può essere condannato in caso di danni subiti da terzi.
Né una semplice ordinanza di limitazione del traffico può limitare questa
responsabilità.

Secondo i giudici di legittimità, il municipio è sempre responsabile della
sicurezza in occasione di eventi culturali che si svolgono in piazza.

Per tali ragioni, spetta al giudice accertare se il comune ha ottemperato
all'osservanza di tutte le norme sulla sicurezza nel caso di crollo di un
palco per concerti e del ferimento di qualcuno tra gli spettatori.

Lecce, 26 marzo 2012


Giovanni D'AGATA

domenica 25 marzo 2012

Lavoro: secondo la Cassazione i precari dei call center vanno assunti

Lavoro: secondo la Cassazione i precari dei call center vanno assunti

 

Buone notizie per i lavoratori, esasperati dalle condizioni di lavoro alienanti e dai continui soprusi cui sono sottoposti.

I precari che lavorano nei call center devono essere assunti. Ad evidenziarlo è Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", a seguito della lettura della sentenza n. 4476 del 21 marzo 2012 da parte della sezione Lavoro della Suprema Corte.

I giudici di piazza Cavour nel respingere il ricorso di un azienda della società di call center hanno, infatti, confermato la sentenza della Corte d'Appello. La società non voleva riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato con una dipendente. Secondo gli ermellini "Requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.". In sostanza, "una volta accertato nel concreto atteggiarsi del rapporto il vincolo di soggezione del lavoratore con inserimento nell'organizzazione aziendale, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che non poteva assumere rilevanza contraria la non continuita' della prestazione e neppure la mancata osservanza di un preciso orario".

I giudici d'Appello avevano ritenuto che, nonostante il nomen juris attribuito dalle parti al rapporto con dapprima contratti di collaborazione coordinata e continuativa e poi contratti a progetto, succedutisi senza soluzione di continuità per oltre sei anni, in base alle risultanze istruttorie sussistevano i requisiti essenziali della subordinazione, con la conseguenza che, essendo comunque nulli i termini apposti ai contratti perché privi della indicazione del motivo che giustificasse l'assunzione, doveva ritenersi costituito un unico rapporto a tempo indeterminato sin dall'origine. Peraltro, rilevano i giudici del Palazzaccio che corretto è il ragionamento logico giuridico seguito dai giudici di merito che avevano altresì evidenziato che la lavoratrice doveva coordinarsi con le esigenze organizzative aziendali e quindi era pienamente inserita nell'organizzazione aziendale, utilizzando strumenti e mezzi di quest'ultima; che esisteva un controllo particolarmente accentuato ed invasivo, non usuale neppure per la maggior parte dei rapporti subordinati esistenti e quindi inconciliabile con il rapporto autonomo. La lavoratrice, inoltre, era sottoposta "non tanto a generiche direttive, ma a istruzioni specifiche, sia nell'ambito di briefing finalizzati a fornire informazioni e specifiche in merito alle prestazioni contrattuali, sia con puntuali ordini di servizio, o a seguito di interventi dell'assistente di sala". I giudici di piazza Cavour sottolineano altresì che non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione neanche il "nomen juris" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti, il quale pur costituendo un elemento dal quale non si può prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità del rapporto medesimo. Il giudice di merito, cui compete di dare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto, deve attribuire valore prevalente rispetto al nomen juris adoperato in sede di conclusione del contratto al comportamento delle parti nell'attuazione del rapporto stesso.

Lecce, 25 marzo 2012                                                                                                                                                                                                   

Giovanni D'AGATA

 



sabato 24 marzo 2012

Art 18. Illegittimo licenziamento del lavoratore che rifiuta di lavorare a seguito di trasferimento dequalificante

 

Il lavoratore si rifiuta di andare al lavoro a causa del trasferimento che lo dequalifica e viene licenziato? Deve essere reintegrato! Menomale che c'è (questo) articolo 18

 

Mentre il governo sta tentando di compiere un vero e proprio attentato ai diritti dei lavoratori ed il mondo del lavoro, ma per la verità tutta la società civile ed il mondo politico che tiene alla tutela dei diritti raggiunti a seguito di battaglie epocali, si sta mobilitando, ecco una significativa decisione della Corte di Cassazione che arriva proprio in data di ieri e qualifica in maniera inequivocabile l'importanza dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori nella forma in cui è in vigore attualmente.

Ad evidenziarlo è Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", a seguito della lettura della sentenza del 23 marzo 2012 rubricata al numero 4709 da parte della sezione Lavoro della Suprema Corte.

I giudici di piazza Cavour nel respingere il ricorso di un azienda hanno, infatti, confermato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente che aveva rifiutato di eseguire la prestazione a seguito di un trasferimento in altra sede che era constato in un'autentica dequalificazione ai suoi danni.

L'azienda è stata così condannata alla reintegra del lavoratore che si era messo comunque a disposizione dell'impresa restando nella propria abitazione in attesa che la stessa procedesse a trovargli un posto adeguato rispetto alle mansioni che aveva espletato prima del trasferimento.

Secondo gli ermellini, sono due le ipotesi principali da considerarsi in caso di trasferimento e mutamento di mansioni. Ed infatti, se dopo il trasferimento intimato dall'azienda le mansioni del dipendente non cambiano radicalmente, allora il dipendente è tenuto a non rifiutare del tutto l'esecuzione della prestazione ma può limitarsi ad evitare di porre in essere quella parte di attività che ritiene non del tutto rispondente alla sua qualifica. Nel caso in cui, invece, la dequalificazione è totale perché il dipendente sarebbe costretto ad effettuare mansioni inferiori che con le incombenze precedenti hanno poco o nulla a che fare, allora lo stesso può rifiutarsi di eseguirle in attesa che il datore gli offra prestazioni adeguate alle precedenti. Nel caso in cui dovesse essere licenziato per tale motivo, tale recesso è da considerarsi illegittimo con la conseguenza, ovvia a norma dell'articolo 18 dello     Statuto dei Lavoratori della condanna alla reintegra e come nel caso di specie anche alle spese processuali.

In base ad un orientamento costante, sostiene la Corte, infatti, che è da escludersi la configurabilità di una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali che, in effetti, non devono per forza essere ottemperati in ogni caso fino al contrario accertamento in giudizio. Peraltro, rilevano i giudici del Palazzaccio che non conta che l'azienda abbia dedotto a sua discolpa l'esigenza organizzativa determinata dall'introduzione delle «nuove tecnologie». Nella circostanza giova alla difesa del lavoratore aver addotto che, dopo il licenziamento, lo stesso era stato sostituito solo a distanza di ben diciotto mesi da un altro dipendente assunto secondo un contratto part-time.

Lecce, 24 marzo 2012                                                                                                                                                                                                   

 

Giovanni D'AGATA


giovedì 22 marzo 2012

TFR: illegittima la trattenuta del 2,5% dal 1 gennaio 2011

TFR: illegittima la trattenuta del 2,5% dal 1 gennaio 2011

Si potrebbe chiedere anche subito un decreto ingiuntivo per interrompere il prelievo forzato sullo stipendio del lavoratore, recuperare le somme spettanti e intimare al Miur il pagamento dell'intera quota del 6,91%, previa specifica diffida. Inutile aspettare. L'art. 12, c. 10 della legge 122/2010 riconduce la materia all'art. 2120 del C.P.C.. Chiedi il modello e ricorri con Anief.

Il Trattamento di Fine Rapporto, a seguito del recente intervento del legislatore che disciplina ex novo la materia con un chiaro effetto novativo dell'istituto, per i lavoratori pubblici, è soggetto - dal 1 gennaio 2011 - alla stessa modalità di finanziamento previsto, per i lavoratori privati dallo specifico articolo 2120 del Codice Civile (Disciplina di trattamento di fine rapporto).

Il TFR è una retribuzione differita a totale carico del datore di lavoro, che prevede un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno), divisa per 13,5. Per i lavoratori pubblici l'aliquota di computo è del 6,91%, e deve essere totalmente a carico dell'amministrazione. L'interpretazione fornita dall'INPDAP con la circolare 17/2010 secondo cui la normativa avrebbe mutato unicamente le regole sulla modalità di calcolo e non la natura, rimanendo confermate le voci retributive utili e le modalità di finanziamento, è di fatto scorretta, perché in costanza di rapporto d'impiego ha la sola conseguenza di sottrarre al lavoratore pubblico parte della stessa retribuzione, a differenza del lavoratore privato, e di diminuire contestualmente la quantità di TFR che lo stesso lavoratore andrà maturando nel tempo, al solo scopo di alleggerire il peso dell'accantonamento della quota TFR a carico del datore di lavoro – amministrazione (4,91%). A questa conclusione sono giunti i giudici del Tar Calabria che con sentenza n. 53/2012 hanno denunciato l'illegittimità del perdurare del prelievo del 2,5% sull'80% della retribuzione (sin qui operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento sull'indennità di buona uscita) sullo stipendio dei magistrati, a far fede dal 1 gennaio 2011, e hanno condannato l'amministrazione intimata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dalla suddetta data, con rivalutazione monetaria ed interessi legali. La remissione alla Corte costituzionale disposta dai giudici con l'ordinanza successiva n. 89/12, invece, riguarda altri articoli della suddetta legge (blocco degli scatti, riduzione di una percentuale determinata dei trattamenti retributivi superiori a certe soglie, riduzione indennità giudiziaria), non certo la questione del TFR, chiaramente innovata dal legislatore.

Anief, pertanto, a differenza di altri sindacati, ritiene che a seguito del mancato accoglimento della diffida notificata all'amministrazione dal lavoratore o della mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, si debba procedere subito, eventualmente anche con un decreto ingiuntivo, all'interruzione della trattenuta del 2,5% illegittima, al recupero delle somme spettanti, al versamento da parte del Miur – datore di lavoro dell'intera quota del 6,91% del finanziamento spettante per la costituzione del TFR, senza aspettare alcuna pronuncia della Consulta. S'invitano docenti e ata a scaricare il modello di diffida da inviare per raccomandata a/r alle amministrazioni competenti, a conservare copia dello stesso, a inviarne copia alla mail tfr@anief.net insieme a eventuali risposte dell'amministrazione, al fine di ricevere, entro il 30 aprile 2012, le istruzioni operative per ottenere il maltolto.

Il modello di diffida da inviare

Disclaimer

Protected by Copyscape


Il CorrieredelWeb.it è un periodico telematico nato sul finire dell’Anno Duemila su iniziativa di Andrea Pietrarota, sociologo della comunicazione, public reporter e giornalista pubblicista, insignito dell’onorificenza del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Il magazine non ha fini di lucro e i contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali Industrie dell'Editoria o dell'Intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Società dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che così divengono contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete.

Da qui l’ambizione ad essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.

Il CorrieredelWeb.it oggi è un allegato della Testata Registrata AlternativaSostenibile.it iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 (Direttore Responsabile: Andrea Pietrarota).

Tuttavia, non avendo una periodicità predefinita non è da considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 07/03/2001.

L’autore non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da terze persone, ma si riserva la facoltà di rimuovere prontamente contenuti protetti da copyright o ritenuti offensivi, lesivi o contrari al buon costume.

Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle istituzioni o imprese di cui si scrive.

Alcune fotografie possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di pubblico dominio.

Eventuali detentori di diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla redazione, che provvederà all'immediata rimozione oppure alla citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.

Per contattare la redazione basta scrivere un messaggio nell'apposito modulo di contatto, posizionato in fondo a questa pagina.

Modulo di contatto

Nome

Email *

Messaggio *