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venerdì 27 aprile 2012

Consumatori. Cassazione: le banche debbono rimborsare risparmiatori per investimenti a rischio in caso di mancanza di adeguate informazioni alla clientela



Duro colpo alle banche da parte della Corte di Cassazione che con la recente sentenza numero 61242 del 2012 ha bacchettato gli istituti di credito stabilendo che i risparmiatori devono essere risarciti nel caso in cui siano stati venduti titoli ad alto rischio se non sono stati rispettati gli obblighi d’informazione stabiliti dalla legge.
Nella fattispecie la Suprema Corte ha preso in esame una causa, tra le tante, relativa ai bond emessi in Argentina, che aveva già visto soccombente in entrambi i giudizi di merito una banca che era stata, quindi, costretta a risarcire due risparmiatori che avevano investito l’ingente importo di 169.000 euro in titoli argentini.
I giudici del Palazzaccio hanno rilevato come il default della nazione sudamericana fosse ampiamente prevedibile, tanto che per le banche vi era il dovere d’informare i propri clienti dell’elevato rischio dell'investimento.
Nel caso in questione, l’istituto di credito non aveva adeguatamente informato i clienti della rischiosità dell'operazione pur avendo la consapevolezza dell'imminenza del crack in Argentina, mentre avrebbero dovuto indicare che i titoli argentini avevano delle caratteristiche di rischio non adeguate al loro profilo di investitori.
Nel ricorrere al giudice di legittimità avverso la condanna subita, la banca tra l’altro aveva motivato il proprio ricorso evidenziando che i clienti avevano sottoscritto un documento accettando le condizioni di investimento. Ma secondo gli ermellini il modulo in questione, non è causa di esclusione della responsabilità della banca perché la sottoscrizione di un modulo  per quanto testualmente affermato nella decisione, "in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo di investitore, non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo".
Significativa è anche l’entità della condanna inflitta nei confronti della banca: la Suprema Corte ha confermato anche la sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui aumentava il risarcimento in riferimento all’entità degli interessi maturati. Se, infatti, il giudice di prima istanza aveva condannato l’istituto di credito a pagare i soli interessi a partire dalla data della domanda giudiziale sino a quella dell'effettivo rimborso, in Appello gli interessi venivano fatti decorrere dalla data dell'investimento.
Alla luce di tale importante decisione, Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, nel commentare l’importante decisione che fa giustizia alle migliaia di risparmiatori che avevano affidato i loro risparmi utilizzati per l’acquisto di titoli cosiddetti “spazzatura”, invita tutti coloro che hanno investito in prodotti ad alto rischio quali fra le altre azioni e obbligazioni Parmalat, Cirio, Lehman Brothers, bond Argentina, titoli Greci e simili ad avvalersi del supporto degli esperti dello  “Sportello dei Diritti”, per avviare tutte le azioni a propria tutela al fine di riprendersi il maltolto.
Lecce, 26 aprile 2012                                                                                                                                                                                            
Giovanni D’AGATA



Lavoro: licenziabile il lavoratore che fuma gli spinelli



Lavoro: licenziabile  il lavoratore che fuma gli spinelli. La Cassazione sul caso di un impiegato di banca trovato in possesso di ingenti quantità di hashish

Giro di vite della Cassazione sull’uso di sostanze stupefacenti anche leggere da parte  del lavoratore che rischia di essere licenziato. Secondo la Suprema Corte viene meno il vincolo fiduciario tra datore e dipendente che fuma gli spinelli. Ad evidenziarlo è Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, a seguito della lettura della sentenza numero 6498 del 26 aprile 2012 della Corte di Cassazione sezione lavoro, che ha accolto il ricorso di un noto istituto di credito presentato contro la decisione della Corte d’Appello di reintegra nel posto di lavoro di un impiegato trovato in possesso di ingenti quantità di hashish e marijuana.

In particolare, nel caso di specie, analizzando la posizioni del lavoratore la Cassazione, ha ritenuto di respingere le motivazioni di merito che aveva previsto la reintegra, secondo cui la maxi inchiesta nella quale era finito l’uomo era solo affar suo, dato, anche se non si trattava di detenzioni di droghe pesanti.

Peraltro, i giudici del Palazzaccio hanno applicato a questo caso i principi generali sul rapporto fiduciario che deve sussistere fra lavoratori e azienda. Nella sentenza si legge «per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare».

Lecce, 27 aprile 2012                                                                                                                                                                                            
Giovanni D’AGATA





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sabato 14 aprile 2012

Corte Europea dei diritti dell'Uomo: l'incesto resta un reato.


La Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha respinto il ricorso di un 36enne di Lipsia che ha dovuto espiare tre anni e un mese di carcere per una relazione con la sorella, con la quale ha avuto quattro figli. I dati epidemiologici sulla percentuale di casi d'incesto potrebbero essere allarmanti a causa della copertura messa in atto dall'intera famiglia

La Corte Europea dei diritti umani ha confermato la sentenza della Corte costituzionale tedesca, che ritiene l'incesto lesivo del diritto fondamentale alla protezione della famiglia. Un divieto di incesto che la corte costituzionale tedesca aveva già confermato nel febbraio del 2008 e riguardava la storia d'amore tra Patrick e Susan che aveva suscitato scalpore in tutta la Germania.

Il 36enne originario di Lipsia era stato punito dalla legge per avere avuto una relazione incestuosa con la sorella. E l'incesto in Germania è punito per legge. Tanto che Patrick S. si è già fatto oltre tre anni di prigione.

La storia di Patrick è quella di un uomo che a tre anni viene consegnato in un istituto per minorenni, dopo essere stato abusato sessualmente da suo padre. A sette anni il piccolo Patrick viene adottato da una famiglia. A 24 anni il primo contatto con la sua famiglia naturale, in Sassonia. E' in quel momento che il giovane conosce sua sorella, di 8 anni più giovane di lui.

Dopo la morte della madre, i due fratelli cominciano a frequentarsi a tal punto che i loro incontri si fanno via via sempre più intimi, fino a diventare una vera e propria relazione amorosa. Nel 2001 la coppia ha il loro primo figlio e nel giro di quattro anni, i figli diventano quattro. Due di essi soffrono di una leggera disabilità.

La prima condanna arriva nel febbraio del 2002.Patrick S. è condannato a un anno di carcere con la condizionale a seguito di una denuncia presentata da suo nonno. Nel corso degli anni successivi si susseguono altre sentenze penali nei confronti di Patrick sulla base del paragrafo 173, comma 2 del codice penale tedesco che vieta le relazioni sessuali tra consanguinei. Nelle relazioni tra fratelli il codice penale prevede una pena fino a due anni di detenzione.

Patrick S. ha dovuto così espiare la sua condanna passando in prigione tre anni e un mese. Il procedimento penale contro la sorella, che soffre di un leggero ritardo mentale, è stato abbandonato.

In Italia i dati epidemiologici esatti sull'incidenza dell'incesto sono difficili da ottenere anche a causa dei tentativi di copertura messi in atto dall'intera famiglia. L'incesto si verifica più comunemente fra padri, patrigni, zii e fratelli più anziani e figlie o figliastre, nipoti e sorelle. L'incidenza più alta della scoperta di comportamenti incestuosi nelle famiglie con basso livello socioeconomico può essere spiegata con la maggiore possibilità di contatto di tali famiglie con assistenti sociali e personale sanitario: sono invece le famiglie economicamente più stabili che tengono nascosto il problema. Il comportamento incestuoso è stato associato ad alcolismo, sovraffollamento, maggiore promiscuità fisica e isolamento rurale.

Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", sottolinea come anche il Codice penale italiano, prevede per l'incesto la reclusione da 1 a 5 anni. La pena è la reclusione da 2 a 8 anni nel caso di relazione incestuosa". Il "pubblico scandalo" che è richiesto per la punibilità dell'incesto "va ravvisato nella reazione morale della coscienza pubblica, accompagnata da senso di disgusto e sdegno contro il turpe fatto". Il "pubblico scandalo" può essere desunto dalla notorietà, dalla gravidanza e dalla filiazione incestuosa, ma anche dagli effetti materiali o da confessione. La pena prevista per tale reato con la Legge 15 febbraio 1996, n. 66 CP sulle norme contro la violenza sessuale è stata aumentata da 5 a 10 anni: costituiscono, infatti, nell'ambito di tale legge, circostanze aggravanti, fra le altre, la violenza compiuta nei confronti di una persona che non ha compiuto i 14 anni o nei confronti di una persona che non ha compiuto i 16 anni, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore (pena aumentata da 6 a 12 anni di reclusione). Il senso innovativo, importante di tale modifica legislativa è, tuttavia, riconoscere l'incesto come un reato contro la persona e non contro la morale, come nella precedente legislazione.la punizione con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Lecce, 14 aprile 2012

Giovanni D'AGATA



mercoledì 4 aprile 2012

Cassazione: immigrati in regola con il permesso di soggiorno hanno il diritto alla pensione di invalidità

Cassazione: immigrati in regola con il permesso di soggiorno hanno il diritto alla pensione di invalidità

 

Buone notizie per gli immigrati in regola con il permesso di soggiorno, crescono i loro diritti.

Agli immigrati in regola con il permesso di soggiorno soggiornanti in Italia spetta, come ai cittadini italiani, il diritto a ricevere la pensione di invalidità civile nel caso in cui abbiano subito una elevata riduzione della capacità lavorativa e versino in disagiate condizioni di reddito, senza che per ottenere il beneficio sia richiesta la permanenza nel nostro Paese da almeno cinque anni. Ad evidenziarlo è Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", a seguito della lettura della sentenza numero 4110/2012 dando ragione a una immigrata contro l'Inps che non voleva darle l'assegno.

L'importo gli era stato riconosciuto ma solo per il periodo successivo alla data in cui gli era stata riconosciuta la cittadinanza italiana. Per il periodo precedente, i giudici di merito le avevano negato avevano ogni diritto. La donna che, prima del 2009 era comunque in possesso di regolare permesso di soggiorno si è rivolta così alla Suprema Corte che le ha dato ragione rinviando il caso la corte d'appello di Genova e facendo notare che già nel 2008 la stessa Corte di Cassazione aveva affermato che "al legislatore e' consentito subordinare non irragionevolmente l'erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata". Se quindi gli immigrati sono regolari spiega Piazza Cavour, non si possono discriminare "stabilendo nei loro confronti particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona riconosciuti invece ai cittadini". Bocciata anche la tesi dell'Inps è secondo cui per ottenere diritto all'invalidità sarebbe stata necessaria una permanenza in Italia dell'immigrato per almeno cinque anni.

Lecce, 4 aprile 2012                                                                                                                                                                                                   

Giovanni D'AGATA



domenica 1 aprile 2012

Baristi senza scrupoli fanno ubriacare minori? Multa e rischio chiusura per la Cassazione

 

Baristi senza scrupoli fanno ubriacare minori? Multa e rischio chiusura per la Cassazione

 

Commercianti senza scrupoli, pur di fare cassa non esitano a vendere alcol a ragazzi di 14 anni? Ora sono a rischio chiusura, per sospensione dell'esercizio, i locali pubblici che, nonostante i divieti, vendono bevande alcoliche ai minori. Ad evidenziarlo è Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", a seguito della lettura della sentenza n. 11214 da parte della quinta sezione penale della Suprema Corte.

I giudici di piazza Cavour sottolineano che oltre alla multa, che puo' arrivare fino alla condanna alla reclusione per un anno, il gestore che infrange la legge deve essere sempre condannato alla pena accessoria della chiusura per un determinato periodo di tempo, a seconda della gravita' del fatto. E la condanna accessoria, rileva la Cassazione, scatta anche nei casi meno gravi.

Per questi motivi la Suprema Corte – con la sentenza  – ha respinto il ricorso della proprietaria di un bar di Villafranca (Piemonte). La donna, Giovanna L., aveva venduto il 15 giugno del 2009  bevande alcoliche a due ragazzini minori di sedici anni. Cosi' il Giudice di Pace di Pinerolo l'aveva condannata, il quattro marzo del 2011, a 600 euro di ammenda e alla pena accessoria della sospensione dell'esercizio per tre mesi.

Proprio contro questo aspetto della condanna, Giovanna L., ha protestato in Cassazione sostenendo che la sospensione non scatta se la pena è inferiore all'arresto per un anno, come recita l'art. 35 del codice penale. Ma i supremi giudici hanno spiegato che nel caso di vendita di alcol ai minori quella previsione non vale e, anzi, si "impone l'irrogazione della sanzione per il reato contravvenzionale in esame".

La norma richiamata dalla Corte dispone in particolare che "L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermita', e' punito con l'arresto fino a un anno.

Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e' aumentata. La condanna importa la sospensione dall'esercizio".

E' notizia di oggi che il titolare di un supermercato di Tuglie in  provincia di Lecce è finito nei guai, perché ritenuto responsabile di somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni.

Tutto è cominciato nella serata dello scorso 17 marzo, quando una pattuglia dei militari dell'Arma era stata allertata, intorno alle 22,30, da una telefonata che segnalava lo stato di ebbrezza di un 14enne, cin preda ad un malore dopo aver abusato di birre, acquistate nell'esercizio dell'uomo. In quell'occasione, i carabinieri avevano eseguito alcune verifiche per risalire al responsabile giungendo, senza esitazioni, al nome del titolare dell'esercizio, ora deferito in stato di libertà.

                                                                                                                                                                                            

Giovanni D'AGATA

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