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martedì 29 maggio 2012

Nulle le multe dei divieti di sosta con le sole riprese televisive.

 

Nulle le multe dei divieti di sosta con le sole riprese televisive. Lo chiarisce il Ministero dei Trasporti con il parere n. 2291 del 3 maggio 2012

 

Per giustificare la mancata contestazione immediata dei divieti di sosta, occorre che la pattuglia dei vigili urbani verifichi personalmente anche la mancanza del trasgressore e del proprietario del veicolo in prossimità del mezzo. Alcuni comuni per ovviare a tale lacuna, hanno adottato da qualche tempo un geniale sistema seriale per accertare i divieti di sosta e di fermata. La pattuglia della polizia municipale viene infatti dotata di una telecamera portatile in grado di immortalare i trasgressori con un semplice passaggio in una strada trafficata. In ufficio vengono ricercati i dati dei trasgressori e le multe vengono spedite per posta evidenziando la causa di mancata contestazione contenuta nell'art. 201/1-bis, lett d) del codice della strada, ovvero la mancanza di qualunque persona a bordo del mezzo. Ma secondo il Ministero dei trasporti questa pratica, molto funzionale per fare cassa, non è rispettosa della norma. Infatti con il parere n. 2291 del 3 maggio 2012 che  Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" riporta, il Ministero ha chiarito mettendole al bando che le sole riprese televisive per accertare i divieti di sosta non bastano. Il codice stradale infatti ammette la notifica postale anche del semplice verbale per divieto di sosta, ma solo in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. Questa condizione non è verificabile da una semplice registrazione video. In pratica solo la presenza degli agenti sul posto permette di accertare se effettivamente il veicolo sia senza conducente o senza intestatario della carta di circolazione. Da ora non bastano le sole telecamere per accertare le violazioni della sosta in modalità seriale. Da ora in poi gli operatori  della polizia municipale saranno obbligati a verificare, veicolo per veicolo, l'assenza del trasgressore.

Lecce, 29 maggio 2012                                                                                                                                                                                            

Giovanni D'AGATA



giovedì 17 maggio 2012

Avvocati dei minori o avvocati minori?


Incontro al Senato. Avvocati dei minori o avvocati minori?

Roma - Venerdì 18 maggio 2012  alle ore 15,30 presso la  Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini"


ROMA - "Avvocati dei minori o avvocati minori? La tutela/difesa del minore tra norme e prassi giudiziarie" è il tema del convegno che l'Unione Nazionale Camere Minorili organizza a Roma, presso la Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini", venerdì 18 maggio 2012 alle ore 15,30, con il patrocinio della Scuola Superiore dell'Avvocatura,  Fondazione del Consiglio Nazionale Forense.

Un incontro-dibattito su una tematica fortemente attuale, che offrirà l'occasione per divulgare le linee-guida dell'U.N.C.M. e le "ricerche sulle prassi giudiziarie" in materia civile (ascolto dei minori nei procedimenti di famiglia e minorili) e penale (istituti del processo penale minorile e del processo penale ordinario). Si parlerà, altresì, di linee guida per il curatore/difensore del minore e di deontologia dell'avvocato minorile e di famiglia (in sede civile e penale). Sul fronte psicosociale, infine, si affronteranno argomenti quali: la sindrome da alienazione genitoriale (P.A.S.), le finalità educative del processo minorile, gli interventi multi-disciplinari nelle scuole, l'educazione alla legalità e la prevenzione della devianza in ambito minorile.

L'evento, introdotto dal Presidente dell'Unione Nazionale Camere Minorili, Luca Muglia, registrerà le relazioni dei responsabili scientifici dei settori interessati nella ricerca, Grazia Cesaro per il civile, Tiziana Petrachi per il penale, Katia Di Cagno per quello psico-sociale.
Sono previsti gli interventi programmati di Lucia La Corte (consigliere nazionale Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia), Gianfranco Dosi (presidente Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia), Isabella Mastropasqua (dirigente Dipartimento Giustizia Minorile, Ufficio studi, ricerche e attività internazionali), Frida Simona Giuffrida (consigliere nazionale AIGA, responsabile Osservatorio sul Diritto di famiglia e del minore), Ester Di Rienzo, (consigliere nazionale CISMAI, psicologa e psicoterapeuta), Francesca Arancio (coordinatrice progetti giustizia minorile Save The Children Italia) e Fabio Grimaldi (presidente AIPSI, psicologo e psicoterapeuta).

All'incontro, moderato dalla giornalista Giulia Fresca, responsabile dell'ufficio-stampa UNCM, sono stati invitati il Ministro della Giustizia, Paola Severino, la presidente della Commissione Bicamerale per l'Infanzia e l'Adolescenza, Alessandra Mussolini, il Capo-Dipartimento della Giustizia Minorile, Emanuele Caldarera, il Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, Vincenzo Spadafora, il presidente f.f. del Consiglio Nazionale Forense, Ubaldo Perfetti, il presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, Maurizio De Tilla, nonché i referenti di diverse associazioni e numerosi esponenti politici.


Considerata l'importanza dell'argomento e la rilevanza dei dati che saranno presentati nell'occasione, è gradita la presenza della Stampa.
Per contatti con l'Ufficio Stampa scrivere a   press@camereminorili.it


LA LOCANDINA DELL'EVENTO



Eccesso di velocita': nulla la multa per l'infrazione rilevata a mezzo autovelox sulla superstrada dalla Polizia Municipale

 

Eccesso di velocità: nulla la multa per l'infrazione rilevata a mezzo autovelox sulla superstrada dalla Polizia Municipale che non riesce a provare la potestà sul tratto di strada indicato nel verbale

 

Lo "Sportello dei Diritti" conduce una campagna da anni contro gli strumenti di rilevazione delle infrazioni utilizzati solo per "far cassa" dalle amministrazioni comunali e non per le finalità di sicurezza cui dovrebbero essere demandati.

Una battaglia che tra alti e bassi dimostra però che molto spesso sono i comuni ad essere in difetto perché non applicano alla lettera leggi e regolamenti causando spesso abnormità e sanzioni illegittime che alcune volte hanno rasentato il ridicolo, con automobilisti sanzionati da due diversi comandi di polizia municipale alla stessa data, ora e luogo per errori probabilmente determinati dalla società appaltatrice del servizio autovelox, o tra gli altri il famigerato Fiat "Doblò", "sorpreso" ad oltre la velocità del suono. Ma da raccontarne di episodi altrettanto risibili ce ne sono centinaia e centinaia.

Questa volta Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", segnala un'importante sentenza del Giudice di Pace di Camerino, la n. 842/12 della sezione civile, che ha bacchettato una prassi in voga tra molte amministrazioni comunali: quella di rilevare le infrazioni anche sulle strade che non sono sotto la loro competenza ma che ricadono nell'agro del comune.

Secondo il Giudice onorario, infatti, i vigili urbani non avendo competenza su tutto il territorio nazionale come gli agenti della polizia di Stato, non risultano essere legittimati a svolgere il servizio di polizia stradale sulle strade extraurbane principali, che risultano equiparate alle autostrade. E ciò anche se il tratto di strada su cui viene rilevata la violazione del codice della strada ricade entro il "feudo" di competenza del Comune cui appartengono gli agenti della polizia municipale che ha provveduto all'accertamento.

Al contempo, per evitare l'annullamento del verbale, l'ente avrebbe dovuto provare la propria potestà giuridica nel tratto in questione.

Il giudice di pace ha, quindi, accolto le doglianze presentate nel ricorso ed ha annullato il verbale elevato per la violazione dell'articolo 142 comma 8 del codice della strada.

Nel caso di specie, se è pur vero, che la velocità rilevata di 110 chilometri l'ora contro i 90 consentiti, è anche fondamentale che la stessa fosse stata accertata su una superstrada che è gestita dall'Anas anche se il tratto in cui transita l'automobilista all'atto della condotta multata rientra nel territorio del Comune cui appartiene la polizia locale che eleva la contravvenzione.

Lo stesso giudice di merito ha rilevato che nel caso in questione trattasi di una zona extraurbana ed ha osservato in punto di diritto riportandosi alla giurisprudenza di legittimità che i vigili urbani hanno competenza sul territorio del Comune ex articolo 65/1986 ma non sulle autostrade e, dunque, neanche sulle strade extraurbane principali che in base agli articoli 175 e 176 Cds risultano equipollenti alle prime (Cassazione 23813/09).

È persuasiva, per Giovanni D'Agata, la considerazione secondo cui l'amministrazione locale che non è né ente proprietario né gestore della superstrada non soltanto non ha titolo per svolgervi servizio di polizia stradale, né installare strumenti di rilevazione elettronica o segnaletica.

Lecce, 17 maggio 2012                                                                                                                                                                                            

Giovanni D'AGATA





lunedì 7 maggio 2012

Multe e Codice Strada: con divieto sosta estemporaneo, verbale nullo per informazione inadeguata. Esemplare sentenza del Giudice di Pace di Lodi

Multe e Codice della Strada: se la segnaletica del divieto di sosta è estemporanea  il verbale è nullo per informazione inadeguata. Esemplare sentenza del Giudice di Pace di Lodi

 

Capita assai spesso di vedersi rimossa o multata la propria autovettura lasciata precedentemente in sosta senza averne compreso la ragione perché la segnaletica di divieto era posta su segnali amovibili e poco comprensibili, con conseguente ed inevitabile grande arrabbiatura.

È su un principio logico alquanto condivisibile che si è basato il giudice di pace di Lodi che con la sentenza n. 1186/11 del 02-12-2012 segnalata da Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", ha stabilito che in casi del genere è da ritenersi inadeguata la segnalazione del divieto di sosta posto estemporaneamente per consentire il servizio di pulizia strade, se la stessa sia effettuata su cartelli amovibili posti a ridosso del marciapiede, privi di frecce in grado di indicare ove detto divieto vige, e non collocati di fronte alla strada oggetto dell'attività di pulizia ad opera del Comune.

Nella fattispecie, la conseguenza è che il verbale relativo alla sanzione amministrativa per presunta violazione dell'articolo 7 del Codice della strada è da considerarsi nullo.

Nel caso in questione il giudice onorario ha accolto il ricorso di un automobilista, che peraltro è solito trasportare nella zona una persona disabile avverso un verbale per violazione dell'articolo 7 che come è noto disciplina la sosta dei veicoli, in quanto la polizia municipale del Comune lombardo non ha dimostrato che il divieto sia stato adeguatamente segnalato.

La circostanza che nella zona individuata il servizio di pulizia delle strade avviene una volta al mese induce inevitabilmente che gli automobilisti abbiano difficoltà a comprendere quando possono o non possono parcheggiare la propria auto: a comprova di tanto vi è la documentazione fotografica depositata dal ricorrente che prova come il divieto di sosta sia segnalato su un cartello amovibile posto sul marciapiede privo di qualsiasi tipo di ancoraggio; inoltre i segnali non sono stati posti di fronte alla via dove dovrebbe eseguirsi l'attività di pulizia.

Tali ragioni fanno sì che la cartellonistica segnaletica risulti inadeguata perché l'automobilista che percorre la strada in questione rischia di non vedere il cartello, posto a ridosso del marciapiede e privo di frecce indicative del divieto. Non va neanche tralasciato che il segnale può essere abbattuto per svariate ragioni. Tutti motivi che rendono nullo il verbale di contestazione.

Lecce, 7 maggio 2012                                                                                                                                                                                            

Giovanni D'AGATA




mercoledì 2 maggio 2012

Autovelox. Piu' trasparenza nelle rilevazioni. Il Ministero dei Trasporti chiarisce: le postazioni fisse devono essere ben visibili e muniti di apposita segnaletica




La battaglia dello “Sportello dei Diritti”, per una maggiore trasparenza nelle rilevazione delle infrazioni al codice della strada a mezzo di strumentazioni elettroniche segna un altro punto a favore con il parere del 30 marzo scorso del Ministero dei Trasporti.
Secondo la circolare, infatti, gli armadietti posti sui margini delle carreggiate che nei quali risultano alloggiati autovelox in postazione fissa devono essere ben visibili e muniti di apposita segnaletica sulla parte superiore del box.
Per Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, che da anni ripete come tali strumenti siano troppo spesso utilizzati per “far cassa” piuttosto che per esclusive finalità di sicurezza stradale, tale indicazione fornita dal Ministero dovrebbe aprire gli occhi a tutte quelle pubbliche amministrazioni che si ostinano a perseverare nell’effettuare rilevazioni illegittime che ricadono sugli automobilisti e proprietari di autovetture, ma soprattutto le Prefetture, che nonostante le raccomandazioni in tal senso, proseguono col rigetto dei ricorsi amministrativi quand’anche le verbalizzazioni delle infrazioni risultassero palesemente invalide, come nei casi individuati dalla circolare in questione.
Lecce, 2 maggio 2012                                                                                                                                                                                            
Giovanni D’AGATA


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