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lunedì 18 giugno 2012

Norme a difesa degli animali. Guida pratica dell'Aduc

Firenze, 18 Giugno 2012. Gia' dal 2004 il codice penale prevede delle pene e sanzioni pecuniarie per chi uccide o maltratta gli animali.
La legge 201/2010 ha poi finalmente reso esecutiva la Convenzione di Strasburgo del 13/11/1987 inerente le norme di protezione degli animali domestici. La convenzione e' entrata in vigore in Italia il 1/11/2011, dopo vari iter burocratici di ratifica.
Questo il punto di partenza della scheda pratica dell'Aduc, redatta da Rita Sabelli, responsabile per l'associazione dell'aggiornamento normativo
Sostanzialmente un riassunto delle norme attualmente vigenti in Italia a difesa degli animali, norme a nostro parere ancora insufficienti, discriminanti ed eccessivamente derogabili e che speriamo presto vengano riconsiderate tenendo conto, tra l'altro, dei principi sanciti dall'Unione Europea che riportiamo:
"Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in  quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale." (art.13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea" modificato dal Trattato di Lisbona del 13/12/2007 in vigore dal 1/12/2009).
Su questo fronte stanno lottando molte associazioni animaliste, le cui iniziative possono essere seguite, e partecipate, informandosi (in primo luogo) e contattandole.

Qui il link alla scheda completa:
http://sosonline.aduc.it/scheda/norme+difesa+animali_7556.php

A seguire i titoli dei vari capitoli:
- PRIMO CHIARIMENTO: il concetto di animale "da compagnia" e di animale "domestico"
- TENUTA DEGLI ANIMALI DOMESTICI
- UCCISIONE O MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
- ABBANDONO DI ANIMALI
- UTILIZZO DI ANIMALI DOMESTICI AI FINI COMMERCIALI DI PELLI E PELLICCE
- SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI
- TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DOMESTICI
- INTRODUZIONE ILLECITA DI ANIMALI DOMESTICI
- INTERVENTI CHIRURGICI su animali domestici
- COSA PUO' FARE IL CITTADINO CHE RILEVA UNA VIOLAZIONE?
- RIFERIMENTI NORMATIVI
- Normative europee ratificate
- LINK UTILI
- Scheda collegata "Convivere con un cane in citta'. Diritti, doveri e piaceri":
http://sosonline.aduc.it/scheda/convivere+cane+citta+diritti+doveri+piaceri_8810.php



Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
URL: http://www.aduc.it

martedì 12 giugno 2012

Tribunale condanna ospedale a pagare gli straordinari. La politica dei tagli riduce i servizi e le prestazioni ai cittadini obbligando i medici a turni massacranti

In alcuni casi il lavoro straordinario ha superato anche le duemilaquattrocento ore. Nelle regioni sottoposte a piani di rientro come la Puglia la situazione è perfino più drammatica

 

Il caso è stato  sollevato da ex dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate in provincia di Bergamo dopo il rifiuto alla corresponsione economica delle ore di lavoro straordinario da parte della direzione aziendale. 

Le procedure di ricorso erano iniziate nel marzo 2009 dopo che per anni i medici avevano prestato servizio presso i reparti di Pediatria e Patologia Neonatale accumulando ore di lavoro straordinario al di là di quanto contrattualmente previsto. In alcuni casi superando anche le duemilaquattrocento ore di lavoro straordinario ricevendo poi il diniego alla corresponsione economica da parte della direzione aziendale.

Per tali motivi i dipendenti avevano adito  il Giudice del Lavoro del Tribunale Civile  di Bergamo. In fase di conciliazione l'azienda aveva risposto per iscritto "di non accogliere le pretese dei lavoratori in quanto destituite di ogni e qualsiasi fondamento in fatto e in diritto".

Il ricorso è partito di conseguenza. Ora, però, è intervenuta la sentenza favorevole di primo.

Nella sentenza si legge " Lo straordinario effettuato dal dirigente medico per coprire le carenze di organico, e non legato al raggiungimento degli obiettivi concordati è sanzionato con il riconoscimento del compenso orario "

In buona sostanza la eccessiva quantità di ore utilizzate è verosimilmente servita all'azienda per sopperire a carenze di organico e non per raggiungere gli obiettivi concordati con i medici per aumentare qualitativamente i servizi, come il contratto nazionale prescrive.Tuttavia è stato riconosciuto il diritto al pagamento solo delle ore maturate negli ultimi 5 anni di incarico, decadendo dopo tale periodo il diritto alla retribuzione.

Per tali ragioni, Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti"mette in luce la situazione insostenibile di molti operatori della sanità italiana che, per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie ai cittadini, sono costretti a lavorare ben oltre l'orario di lavoro contrattuale. Come non mai questa sentenza mette a nudo i veri problemi del Paese proprio mentre si parla di ulteriori tagli alla sanità. Tale politica riduce i servizi e le prestazioni ai cittadini, obbligando i medici ad operare aumentando i rischi clinici. Il caso di Bergamo purtroppo non è isolato. Nelle regioni sottoposte a piani di rientro la situazione è perfino più drammatica".Anche per questo l'ufficio legale dello  "Sportello dei Diritti "suggerisce di aprire i contenziosi tempestivamente.

Lecce, 12 giugno 2012                                                                                                                                                                                            

Giovanni D'AGATA



mercoledì 6 giugno 2012

Riforma Costituzione. Come ricreare un collegamento tra cittadini e parlamentari: il fato. Dalla democrazia elettiva al sorteggio.

Intervento dei senatori Radicali Donatella Poretti e Marco Perduca

Alla vigilia della discussione al Senato della Riforma della Costituzione e della forma di Governo c'e' il rischio che tutto si riduca ad una mera riduzione del numero dei parlamentari in nome del risparmio, di un efficientismo burocratico e dell'inseguire una piazza che non verra' mai raggiunta tanto e' ormai insuperabile lo spazio che divide la partitocrazia dai cittadini. Il risultato non potra' che essere quello di rendere ancora piu' granitico il potere oligarchico delle segreterie di partito dove si scelgono i parlamentari, sempre piu' fedeli e sempre meno indipendenti.
Come Radicali siamo disponibili ad entrare nel merito di qualsiasi proposta a partire sopratutto dalla necessita' di restituire ai cittadini elettori il controllo sui propri eletti, la possibilita' di sceglierli e di poterli poi premiare o sanzionare alle elezioni successive. Il numero e' un problema secondario e funzionale solo a rendere effettivo quel rapporto eletto-elettore.
Se non si vuol entrare nel merito di come smantellare apparati burocratici e oligarchie di potere per restituire ai partiti la funzione assegnata dalla Costituzione, ma mai realizzata appieno proprio per la mancanza di democrazia inattuata all'interno degli stessi partiti, come suggeriva l'articolo 49, tanto varrebbe prevedere un meccanismo che induca in maniera volutamente provocatoria il collegamento diretto, casuale e fatalistico tra cittadini e istituzioni, ossia il sorteggio.
Dai tempi dell'antica Grecia, fino a forme piu' elaborate e pensate di demarchia, passando per le giurie popolari tipiche del sistema giudiziario statunitense, la possibilita' di prevedere  che i cittadini possano essere sorteggiati per ricoprire incarichi e' una modalita' di partecipazione diretta al controllo e al governo dello Stato.
Depositeremo un emendamento che prevede e codifica in Costituzione come in  entrambe, o almeno una in delle due Camere, con funzione di controllo rispetto all'altra, i membri non siano eletti ma sorteggiati all'interno di albi a loro volta ottenuti sorteggiando i cittadini a livello comunale.

Sen. Donatella Poretti - Parlamentare Radicali -Partito Democratico

venerdì 1 giugno 2012

Etilometro e guida in stato di ebbrezza: non punibile l'automobilista fermato per controlli che si rifiuta di seguire gli agenti per l'alcoltest

Etilometro e guida in stato di ebbrezza: non punibile l'automobilista fermato per controlli che si rifiuta di seguire gli agenti per l'alcoltest. Illecita la limitazione della libertà del cittadino se la pattuglia non ha con sé l'etilometro

 

La guida in stato di ebbrezza è un reato sanzionato dall'art. 186 del Codice della Strada. Il tasso alcolemico consentito per legge a chi si mette alla guida di un qualsiasi mezzo motorizzato è pari a 0,5 grammi di alcol per litro di sangue.

Ora è esclusa la contravvenzione ex articolo 186, settimo comma, Cds a carico dell'automobilista che si rifiuta di seguire gli operatori di polizia per sottoporsi all'alcoltest laddove non si è verificato alcun incidente stradale. Lo ha stabilito la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza 21192/12 del primo giugno, che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" riporta, respingendo il ricorso del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Belluno.

Il caso riguardava il conducente di un'autovettura che era stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri sprovvista dell'etilometro per effettuare l'alcoltest.

Nella  fattispecie avevano richiesto al soggetto a seguirli per sottoporsi all'accertamento presso un comando della Polizia Stradale sito a circa trenta chilometri di distanza. All' invito il conducente si era rifiutato. Nella motivazione della sentenza gli ermellini, confermando la decisione della Corte di merito, hanno fissato che l'accertamento richiesto non era riconducibile al quinto comma dell'articolo 186, perché non si era verificato alcun incidente stradale; né al terzo comma, perché i Carabinieri non avevano al seguito l'etilometro; né al quarto comma, in quanto tale disposizione consente di accompagnare la persona da sottoporre ad esame «presso il più vicino ufficio o comando», circostanza non ricorrente nel caso di specie, in quanto l'esame doveva essere svolto presso altro corpo di polizia, a una distanza notevole dal luogo dei fatti, in tal modo comprimendo la libertà individuale al di fuori della previsione normativa.

Inoltre nella decisione la Suprema Corte ha affermato che «trattandosi di materia penale, perché possa dirsi integrata la contravvenzione contestata, è necessario che il conducente rifiuti l'accertamento così come tassativamente previsto dai commi richiamati nella norma che descrive la condotta tipica». Avendo pertanto i componenti della pattuglia dei Carabinieri richiesto al conducente, di seguirli presso un distaccamento della Polizia Stradale sito a una rilevante distanza dei luogo del fatto ne consegue una sensibile limitazione della libertà dello stesso. Pertanto «Il rifiuto all'adempimento di un obbligo non dettato dall'invocato combinato disposto dei commi settimo e terzo dell'articolo 186, non integra la contravvenzione prevista da dette disposizioni». Sulla scorta di tali argomentazioni, i giudici  del palazzaccio hanno rigettato il ricorso perché il fatto non sussiste.

Lecce, 1 giugno 2012                                                                                                                                                                                            

Giovanni D'AGATA



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