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venerdì 1 giugno 2012

Etilometro e guida in stato di ebbrezza: non punibile l'automobilista fermato per controlli che si rifiuta di seguire gli agenti per l'alcoltest

Etilometro e guida in stato di ebbrezza: non punibile l'automobilista fermato per controlli che si rifiuta di seguire gli agenti per l'alcoltest. Illecita la limitazione della libertà del cittadino se la pattuglia non ha con sé l'etilometro

 

La guida in stato di ebbrezza è un reato sanzionato dall'art. 186 del Codice della Strada. Il tasso alcolemico consentito per legge a chi si mette alla guida di un qualsiasi mezzo motorizzato è pari a 0,5 grammi di alcol per litro di sangue.

Ora è esclusa la contravvenzione ex articolo 186, settimo comma, Cds a carico dell'automobilista che si rifiuta di seguire gli operatori di polizia per sottoporsi all'alcoltest laddove non si è verificato alcun incidente stradale. Lo ha stabilito la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza 21192/12 del primo giugno, che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" riporta, respingendo il ricorso del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Belluno.

Il caso riguardava il conducente di un'autovettura che era stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri sprovvista dell'etilometro per effettuare l'alcoltest.

Nella  fattispecie avevano richiesto al soggetto a seguirli per sottoporsi all'accertamento presso un comando della Polizia Stradale sito a circa trenta chilometri di distanza. All' invito il conducente si era rifiutato. Nella motivazione della sentenza gli ermellini, confermando la decisione della Corte di merito, hanno fissato che l'accertamento richiesto non era riconducibile al quinto comma dell'articolo 186, perché non si era verificato alcun incidente stradale; né al terzo comma, perché i Carabinieri non avevano al seguito l'etilometro; né al quarto comma, in quanto tale disposizione consente di accompagnare la persona da sottoporre ad esame «presso il più vicino ufficio o comando», circostanza non ricorrente nel caso di specie, in quanto l'esame doveva essere svolto presso altro corpo di polizia, a una distanza notevole dal luogo dei fatti, in tal modo comprimendo la libertà individuale al di fuori della previsione normativa.

Inoltre nella decisione la Suprema Corte ha affermato che «trattandosi di materia penale, perché possa dirsi integrata la contravvenzione contestata, è necessario che il conducente rifiuti l'accertamento così come tassativamente previsto dai commi richiamati nella norma che descrive la condotta tipica». Avendo pertanto i componenti della pattuglia dei Carabinieri richiesto al conducente, di seguirli presso un distaccamento della Polizia Stradale sito a una rilevante distanza dei luogo del fatto ne consegue una sensibile limitazione della libertà dello stesso. Pertanto «Il rifiuto all'adempimento di un obbligo non dettato dall'invocato combinato disposto dei commi settimo e terzo dell'articolo 186, non integra la contravvenzione prevista da dette disposizioni». Sulla scorta di tali argomentazioni, i giudici  del palazzaccio hanno rigettato il ricorso perché il fatto non sussiste.

Lecce, 1 giugno 2012                                                                                                                                                                                            

Giovanni D'AGATA



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