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mercoledì 29 agosto 2012

Reato di falso per chi parcheggia l'auto esponendo sul parabrezza la fotocopia di un permesso per invalidi

Commette reato di falso chi parcheggia l'auto esponendo sul parabrezza la fotocopia di un permesso per invalidi. Solo il falso grossolano non è punibile nel caso in cui non sia immediatamente riconoscibile

 

Tempi duri per i "furbetti" dei parcheggi. L'odiosa prassi di chi falsifica o fotocopia il permesso per la sosta dei disabili per parcheggiare la propria auto negli spazi a pagamento è stata infatti censurata dalla quinta sezione penale della Suprema Corte.

A sottolinearlo è Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" che porta in evidenza la recentissima sentenza 33214 del 23 agosto 2012 che ha stabilito rientra nell'ipotesi del reato di "falso in autorizzazione amministrativa" chi falsifica a regola d'arte il tagliando di parcheggio invalidi stabilendo che ai fini della prova è rilevante l'accertamento del falso da parte di una persona qualificata.

Sulla scia di altri precedenti, la Cassazione ha ribadito che integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazione amministrativa di cui agli articoli 477 e 482 del codice penale la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio, a nulla rilevando l'assenza dell'attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del falso se il documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale; a tal proposito dev'essere considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di eseguire copie fedeli all'originale, come tali idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede.

I giudici del Palazzaccio hanno inoltre rilevato che «il falso grossolano non punibile è soltanto quello facilmente riconoscibile "ictu oculi" anche da persone del tutto sprovvedute, mentre non è tale quello che richieda una certa attenzione per il riconoscimento della falsificazione».

Nel caso di specie, i giudici di piazza Cavour hanno rigettato il ricorso di un automobilista per il quale la falsità del permesso era stata accertata da persona qualificata dopo un attento esame che aveva evidenziato la non rifrangenza di un bollino apposto sull'atto, elemento certamente rilevante ma non immediatamente percepibile da chiunque.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


lunedì 27 agosto 2012

Nessun risarcimento al ferito che è trasportato su di un veicolo non indicato nel Cid

Innovativa sentenza in tema di risarcimento da incidenti stradali.

 

In tema di sinistri stradali, i terzi trasportati che riportano lesioni in seguito a un incidente stradale non hanno diritto al risarcimento dei danni se il Cid, sottoscritto dalla parti al momento del sinistro, non indica i nomi di tutti i passeggeri.

Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Perugina che, con una sentenza del 6 giugno 2012, ha rigettato la richiesta risarcitoria avanzata dai parenti in qualità di terzi trasportati di un uomo tamponato su una strada provinciale.

Il Giudice di Pace adito nel motivare la sentenza ha  evidenziato come " il secondo comma dell'art. 143 del D.lgs n. 209 del 2005 prevede che quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso, compresi i danni riportati dai veicoli e dalle persone coinvolte ".

Nella circostanza il conducente dell'altro veicolo aveva sottoscritto il Cid, assumendosi la responsabilità del sinistro, ma nel modello non erano stati indicate le lesioni e la presenza al momento del fatto storico dei passeggeri. Nelle more del giudizio inoltre  non erano state acquisti valide testimonianze.

Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" invita gli  automobilisti ed i danneggiati a  prestare la massima attenzione nella compilazione del modello di  constatazione amichevole anche  se vi è da  dire che molto spesso la conciliazione fra le  parti sul luogo del sinistro avviene in maniera concitata.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


domenica 26 agosto 2012

Ubriaco in motorino? Ritiro della patente!

Anche per chi guida da ubriaco il motorino ritiro della patente esclusi i ciclisti  

 

Non la fa franca chi viene sorpreso alla guida di un ciclomotore in stato di ebrezza tant'è anche per costui è previsto il ritiro della patente nei  casi contemplati nel CdS. A nulla vale la circostanza della guida di quel tipo di motoveicolo il Codice della Strada non preveda la patente. A stabilirlo è la sentenza del 13 agosto 2012, n. 32439  della Suprema Corte di Cassazione, che ha ribadito il principio stabilito dalle Sezioni Unite della stessa Corte in base al quale le sanzioni accessorie non si applicano alle infrazioni commesse quando si è alla guida di mezzo che non richiede la patente, non si applica quando si guida un veicolo che richiede una "abilitazione" come nel caso del motorino. Alla luce di tanto quanto statuito dalle sezioni unite resta valido per altri tipi di veicoli come le biciclette. Nel caso in questione la suprema corte, ha ha respinto il ricorso del conducente di un ciclomotore sorpreso alla guida mentre era un pò "alticcio". Nel ricorso aveva contestato la sospensione della patente, decisa dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, sulla base del rilievo che il reato era stato commesso alla guida di un veicolo per il quale non è prevista la patente. Nel motivare la decisione gli ermellini evidenziamo "Nel caso di guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza da parte di un soggetto munito di patente di guida, tale titolo abilitativo ha un'idoneità assorbente rispetto al certificato di idoneità, con l'ulteriore conseguenza che la sanzione amministrativa accessoria alla sospensione della patente di guida, prevista quale sanzione amministrativa obbligatoria anche in caso di sentenza di patteggiamento, deve necessariamente avere ad oggetto la patente di guida, in quanto titolo che abilita il soggetto anche alla guida del ciclomotore" . Inoltre i Giudici di Piazza Cavour tra le altre cose hanno sottolineato anche che "i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale". Se ne desume quindi che il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è un vero e proprio titolo di abilitazione alla guida, del tutto assimilabile alla patente di guida.

Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti",  invita quindi i motociclisti e conducenti di motorini ad evitare di mettersi alla  guida dopo avere assunto bevande alcoliche per evitare le pesanti sanzioni che sono previste nella generalità dei casi, non confidando furbescamente che la guida di un mezzo a due ruote possa esentarli dalle pesanti conseguenze previste per legislazione vigente. 

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


Il Comune deve risarcire l'automobilista per i danni causati alla macchina in caso di allagamento della strada se l'amministrazione non ha provveduto al sistema di deflusso dell'acqua

 

Il Comune deve risarcire l'automobilista per i danni causati alla macchina in caso di allagamento della strada se l'amministrazione non ha provveduto al sistema di deflusso dell'acqua

 

Quante auto sono rimaste impantanate a causa dell'acqua piovana cadute nelle vie della propria città? Tante, certamente tante, quelle che hanno riportato danni rilevanti ed in alcuni casi la morte dei trasportati a bordo? Ma a seguito della sentenza Corte d'Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto del 4 giugno 2012, i comuni dovranno stare molto più attenti e provvedere ad installare sistemi adeguati per il deflusso e l'aspirazione delle acque se non vorranno riportare condanne pesanti come quella a carico del Comune di Castellaneta nel caso in questione.

Secondo quanto deciso dalla corte collegiale che ha riformato la sentenza di primo grado che aveva visto soccombente una società proprietaria di un furgone che si era letteralmente impantanato sotto un cavalcavia a seguito di un forte temporale che aveva allagato la sede stradale, il comune deve risarcire i danni subiti dal proprietario dell'autovettura che a causa dell'allagamento della strada s'impantana con il mezzo. Sostengono i giudici sulla scia della più recente giurisprudenza di legittimità, che l'ente locale risponde dei tratti dove sussiste una concreta possibilità di esercitare controllo e vigilanza in quanto la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia che trova fondamento nell'art. 2051 del codice civile é applicabile anche ai beni demaniali; a ciò discende che, affinché la P.A. possa essere considerata esente da responsabilità per i danni causati da tali beni, occorre avere riguardo non tanto alla loro estensione, quanto alla concreta possibilità di esercitare un potere di controllo e di vigilanza su di essi, da valutarsi caso per caso.

Nel caso in questione la Corte di Appello di Taranto, ha stabilito che la società proprietaria del furgone ha diritto al risarcimento dei danni meccanici subiti dallo stesso a seguito dell'allagamento del sottopassaggio ferroviario di pertinenza comunale, osservando che la limitata estensione del piano sottostante al cavalcavia e la ubicazione dello stesso, collocato nelle vicinanze del centro cittadino del comune del tarantino, avrebbe dovuto prevedere un sistema di deflusso e di aspirazione dell'acqua sempre funzionante, in modo da evitare situazioni di pericolo per gli utenti della strada. Ne è conseguita anche la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.

Casi simili sono affrontati da anni dallo "Sportello dei Diritti" di cui Giovanni D'Agata è fondatore, che invita gli automobilisti a provvedere ad effettuare le richieste risarcitorie del caso ricordano che il termine di prescrizione per le azioni conseguenti è di cinque anni dal momento dell'evento.




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Redazione del CorrieredelWeb.it


venerdì 24 agosto 2012

Spiare e perquisire il dipendente si può

 

Spiare e perquisire il dipendente si può. E' lecita anche la perquisizione corporale del lavoratore sospetto infedele ma non invece quella sulla sua auto o nella sua abitazione

 

Lo ha stabilito la corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n° 14197/12, depositata il 7 agosto, decidendo sulla legittimità dell'utilizzo di investigatori privati per accertare fatti illeciti del dipendente, ribadendo nella decisione i confini leciti della "curiosità" del datore di lavoro sospettoso o giustamente insospettito. Nel caso in questione la suprema corte, confermando il verdetto della Corte d'appello, ha dichiarato legittimo un licenziamento disciplinare disposto da un'azienda decidendo sul ricorso respinto di un dipendente d'albergo siciliano con il vizio della mano lesta.

Secondo gli ermellini, evidenzia Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", al riguardo il dipendente può essere fatto seguire e controllare a distanza da un investigatore privato, ma solo se c'è il sospetto che stia commettendo reati. Il poliziotto privato invece non può spingersi o essere spinto a verificare l'esatto adempimento dell'obbligazione lavorativa, cioè a fare l'esame a distanza di come il dipendente svolge le sue mansioni. Non solo. La perquisizione personale cioè corporale del lavoratore sospetto infedele è lecita, ma non invece quella sulla sua auto o nella sua abitazione. Richiamando una precedente decisione della stessa corte (la sentenza n. 9167/2003) la Cassazione ha ricordato che "le disposizioni (artt. 2 e 3, L. n. 300/70) che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3), ma  non precludono il potere del datore di lavoro di ricorrere a personale esterno ma non guardie giurate per verificare l'onestà del dipendente rispetto all'utilizzo dei beni aziendali, ma senza approfittare del monitoraggio per quantificare o valutare la prestazione di lavoro. E anche nell'ambito dei controlli leciti, il lavoratore "mano lesta" può essere perquisito, ma la legittima curiosità non può arrivare nemmeno all'auto utilizzata dal dipendente. Che, dal canto suo, esce comunque da questo processo soccombente: la Cassazione ha stabilito che il licenziamento, nel caso specifico, era più che giustificato.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


martedì 21 agosto 2012

Quando compi gli anni scade la patente. Il rinnovo nel giorno della ricorrenza del compleanno

Anche per le patenti come i documenti d'identità e di riconoscimento il rinnovo alla scadenza nel giorno del compleanno(novella introdotta dall'art. 7, d.l. n. 5 del 2012). Pertanto a questo documento si applica l'allineamento della scadenza al compleanno dell'interessato introdotto dal dl 5/2012. Lo ha chiarito, dichiara Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione con la circolare del 20 luglio 2012 n° 7 
Il  legge n. 5/2012 ha disposto che i documenti di identità e di riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), d) ed e), del decreto del dpr n. 445/2000 sono rilasciati o rinnovati con validità prolungata fino alla data del compleanno del titolare immediatamente successiva alla loro scadenza naturale. In pratica si tratta dei documenti rilasciati o rinnovati dopo il 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto. Circa l'applicabilità della riforma anche alle patenti di guida il tenore letterale dell'art. 7 del dl n. 5/2012 in un primo momento in realtà lasciava spazio a forti dubbi e perplessità Oggi con la circolare il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione lo chiarisce definitivamente. Infatti, secondo la definizione che viene data dal dpr 445/2000 è documento di riconoscimento «ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati, che consenta l'identificazione personale del titolare», compresa la patente, come peraltro evidenziato dal Ministero dell'interno con il parere del 13 dicembre 2004. Però, l'eventuale allungamento fino alla data del compleanno della scadenza di validità farebbe sorgere importanti criticità, in considerazione delle norme speciali nazionali e delle disposizioni comunitarie attualmente vigenti in materia di rilascio e conferma di validità delle licenze di guida. Questi dubbi sono oggi stati superati con la circolare che ha incluso l'applicazione dell'art. 7 del dl 5/2012 alle patenti di guida. Giovanni D'Agata ricorda inoltre agli automobilisti che l'art. 126 del codice della strada fissa in modo preciso la durata di validità delle varie categorie di patente, prevedendo sanzioni pecuniarie e accessorie per chi circola con il documento di guida scaduto. 

 




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domenica 19 agosto 2012

Alcol test obbligatori in tutte le auto

 

Se ne era sentito parlare in Francia l'anno passato, quando era in discussione un disegno di legge che aggravava le sanzioni per gli automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebrezza. La novità che aveva fatto accendere il dibattito nel paese transalpino non riguardava solo la stretta decisa dal governo per tentare di ridurre le continue stragi sulle strade determinate dall'assunzione di alcol, ma l'obbligo di portare in ogni autovettura un etilometro pena una sanzione di 10 euro per tutti gli automobilisti anche sobri, che non dimostrassero di averne uno in macchina.

Tale proposta, a dire il vero, non costituisce una novità assoluta, perché già dal gennaio 2010, tutti i nuovi autobus d'oltralpe sono stati dotati di apparecchi che misurano il tasso alcolemico e che impediscono ai piloti l'accensione del mezzo fino a quando la prova viene effettuata con esito negativo, nel senso che non vengono trovate tracce di alcol.

I veri e propri bollettini da guerra che ogni settimana si registrano sulle nostre strade, nonostante l'inasprimento delle pene e delle sanzioni accessorie susseguitesi nel corso degli anni a seguito di provvedimenti sempre più restrittivi ci fanno ritenere, spiega Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", che a tali misure non sia seguito un aumento della consapevolezza da parte degli automobilisti italiani, specie tra i più giovani e i neopatentati che c'induce a rilanciare la proposta di obbligare a possedere all'interno di ogni autovettura che percorre le strade italiane un etilometro usa e getta in grado di farci accertare strumentalmente l'eventuale stato di ebrezza e di evitare di metterci alla guida in caso affermativo. Essere coscienti di non stare sobri può ragionevolmente indurci a non guidare se non altro per evitare le pesanti e giuste sanzioni cui soggiace chi viene sorpreso in stato di ebrezza.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


lunedì 13 agosto 2012

Alcol e guida: pesante condanna per chi non riesce a soffiare nell'etilometro

Mano pesante della Giustizia per l'automobilista ubriaco che non riesce a soffiare per la seconda volta nell'etilometro dopo essere stato sottoposto al primo esame che aveva verificato un'alta presenza di alcol. A sottolinearlo è Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" in un momento,  quale quello delle ferie di ferragosto, in cui s'intensificano i controlli sulle strade italiane e quotidianamente vengono sorpresi dagli agenti di polizia stradale migliaia di cittadini alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti specie nelle vie contigue a locali e discoteche.

Nel caso in questione, la IV sezione penale della Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 27940 del 12 luglio 2012 ha confermato la condanna per la sanzione più grave prevista dall'articolo 186 lettera c) del codice della strada che attualmente prevede l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la confisca del veicolo se lo stesso appartiene all'automobilista sorpreso in tale stato.

Sulle strade nostrane accade, infatti, soventemente che colui che si trova alla guida accetti di sottoporsi al controllo dell'etilometro salvo poi pentirsi quando viene sorpreso in stato di ebbrezza all'esito del primo soffio nell'alcol test, con conseguente comportamento inadeguato per l'effettuazione del secondo esame obbligatorio che dev'essere praticato a distanza temporale di almeno cinque minuti dal primo.

Nella fattispecie, in particolare, l'automobilista fermato dalla polizia in pesante stato di ebbrezza alla prima prova con l'etilometro, ma che non era riuscito a ripetere il controllo, era stato condannato  in sede d'appello per la violazione del citato articolo 186 lettera c) ed aveva proposto ricorso per Cassazione avverso tale decisione.

Il collegio di piazza Cavour ha confermato la condanna inflitta in secondo grado.

"La guida sotto l'influenza dell'alcool", infatti, così recita il titolo dell'articolo in questione, attualmente prevede tre diverse ipotesi sanzionatorie proporzionali alla quantità di alcol assunto. Com'è noto, però è ancora possibile che gli agenti di polstrada accertino lo stato di alterazione in base ai sintomi rilevati. E questo non determina necessariamente l'individuazione della fattispecie sanzionatoria più leggera, peraltro attualmente depenalizzata.

La decisione in commento, spiega Giovanni D'Agata, è un'ulteriore conferma che mettersi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è un pericolo per gli altri e per se stessi anche quando si è fortunati a non provocare incidenti.

Non resta che consigliare a quei gruppi di giovani che comunque non ne vogliono fare a meno, di procedere ad una turnazione nel mettersi alla guida individuando preventivamente chi dovrà essere il conducente per la serata che dovrà mantenersi completamente sobrio.

 




lunedì 6 agosto 2012

Crisi da sovraindebitamento. Manca ancora il regolamento attuativo del ministro della Giustizia. Avrebbe dovuto essere emanato entro il maggio scorso


Crisi da sovraindebitamento. Manca ancora il regolamento attuativo del ministro della Giustizia. Avrebbe dovuto essere emanato entro il maggio scorso

Firenze, 6 agosto 2012. Con la legge n. 3/2012, i consumatori ed altri soggetti generalmente esclusi dalle procedure fallimentari, avrebbero dovuto avere a disposizione una nuova procedura per agevolare il risanamento dei propri debiti.(1) Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette infatti di rivolgersi ad un organismo apposito e poi al proprio tribunale con un piano di rientro che, se accolto, diventa vincolante per i creditori. Il giudice può anche determinare una sospensione di ogni azione esecutiva dei creditori nei confronti del debitore.
Un procedimento che potrebbe aiutare molte famiglie in tempi di crisi, compresi quei cittadini che a fronte di un peggioramento dell'economia -o addirittura della perdita del posto di lavoro- hanno difficoltà a far fronte al pagamento delle rate di finanziamenti e mutui.
Ebbene, questa procedura rimane ad oggi sulla carta in quanto il Ministero della Giustizia non ha emanato il regolamento per individuare gli organismi cui i cittadini devono rivolgersi per attivare la procedura. Cosa che avrebbe dovuto fare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, ovvero entro la fine del maggio scorso. Di questo regolamento non troviamo traccia, mentre molti consumatori ci scrivono denunciando l'inesistenza di questi appositi organismi.
Paradossalmente, lo stesso ministro della Giustizia aveva dato il proprio consenso a questa procedura quando era stata dapprima introdotta col decreto legge n. 212/2011.
Al ministro rivolgiamo quindi un invito a non violare oltremodo la norma da lei stessa voluta, rimediando con urgenza a questo inadempimento di legge.

(1) http://sosonline.aduc.it/scheda/sovraindebitamento+nuovo+procedimento_20038.php

Pietro Yates Moretti, vicepresidente Aduc
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori

venerdì 3 agosto 2012

Disabilita': Tar Lazio annulla mancata promozione dello studente disabile bocciato a causa del drastico taglio alle ore di sostegno

Il  Tar Lazio annulla la mancata promozione dello studente disabile bocciato a causa del drastico taglio alle ore di sostegno

L'alunno sarebbe stato valutato con gli stessi criteri degli altri compagni, senza prendere in considerazione l'inadeguatezza degli aiuti messi a disposizione dall'amministrazione scolastica

 

I tagli alla scuola pubblica portano i loro effetti anche in termini di sentenze a sfavore di questa. I giudici del Tar del Lazio con la sentenza 6087/12, emessa dalla sezione terza bis, hanno infatti censurato il comportamento della scuola tenuto in sede di valutazione dello studente disabile, bocciato perché valutato con gli stessi parametri valutativi dei suoi colleghi nonostante la riduzione degli aiuti predisposti dall'ente.

Hanno rilevato i giudici del Tribunale Amministrativo, infatti, che l'istituto tecnico frequentato dal giovane alla stregua della generalità delle scuole italiane, causa tagli indiscriminati - aggiunge Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" - aveva ridotto da sedici a quattro le ore di sostegno in favore dello studente portatore di handicap.

Tale circostanze hanno indotto i giudici all'annullamento del provvedimento afferente la mancata ammissione dell'alunno alla classe superiore: se è giusto valutare il giovane con gli stessi parametri utilizzati per i suoi compagni, non si può certo ignorare l'assoluta inadeguatezza dell'aiuto messo a disposizione dalle istituzioni all'allievo che ha problemi.

In sede di accoglimento del ricorso presentato dai genitori del ragazzo con condanna alle spese dell'amministrazione scolastica, il collegio ha rilevato che le insufficienze riportate nelle prove di verifica, sanzionate dal consiglio di classe con la bocciatura, sono riconducibili alla drastica riduzione delle ore di sostegno a favore del giovane.

La domanda a tal proposito nasce spontanea: in tali casi i magistrati possono sostituirsi ai docenti? La risposta è affermativa nel caso in cui l'insufficienza dei mezzi di aiuto apprestati dall'istituzione scolastica risulta del tutto evidente.

La corte ha rilevato, infatti, come l'inadeguatezza risulta certamente sindacabile dalla giurisdizione amministrativa: l'effettiva consistenza della attività di sostegno deve essere ritenuta di indispensabile e precipua rilevanza nel piano educativo.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


Privacy e sanita'. Non vale in ambito lavorativo. Cassazione

Firenze, 3 agosto 2012. È quanto emerge dalla sentenza 13914/12, pubblicata il 2 agosto dalla prima sezione civile della Cassazione.
Non sarà risarcito per la privacy violata il lavoratore che lamenta un trattamento illecito dei suoi dati sensibili nell'ambito di una causa che lo opponeva al datore.
Appare di estremo interesse parlare di questa sentenza in quanto molto importante anche per il mondo digitale. Pensiamo alle pubbliche amministrazioni e alla massa di dati anche sanitari archiviati ogni giorno in relazione ai propri dipendenti.

Il lavoratore, protagonista della pronunzia, aveva depositato nel fascicolo d'ufficio del tribunale dei documenti afferenti al proprio stato di salute e poi era stata eseguita la CTU.
Il datore per opporsi alle conclusioni del perito del tribunale aveva dato incarico a un famoso psichiatra di esprimere una valutazione della CTU. Per far questo l'esperto si era basato anche sui dati sanitari depositati dal lavoratore che paradossalmente da documenti a difesa finiscono per essere documenti utilizzati da parte avversaria.
Così facendo il datore riesce a rovesciare la CTU. Tuttavia il lavoratore non si da' per vinto e presenta ricorso per violazione del dato sensibile della salute trattato dall'illustre psichiatra di controparte.
Il contenzioso finisce in Cassazione che respinge la tesi del lavoratore e accoglie le argomentazioni avversarie secondo cui la difesa di un proprio diritto in giudizio ex art. 24 Cost. certe volte prevale sul diritto alla tutela della riservatezza anche sul dato sensibile qual è quello della salute.

Ovviamente il tutto in ipotesi assolutamente circostanziate. In questo caso infatti il dato sanitario era già nel fascicolo di ufficio in quanto prodotto dallo stesso lavoratore e con il divieto assoluto di comunicazione a terzi estranei al procedimento giudiziario. Ciò significa che questo trattamento è valido purchè le informazioni sanitarie rimangano fra le parti, i difensori, il giudice, gli ausiliari e i consulenti tecnici.


Deborah Bianchi, legale Aduc, Associazione per i diritti degli utenti e consumatori

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