Con la sentenza in questione gli ermellini hanno ritenuto valide le determinazione dei giudici di merito che avevano condannato il Comune al risarcimento dei danni causati a un bambino che era caduto a causa di una profonda buca determinata dalla pessima manutenzione della piazza, durante i festeggiamenti per il Capodanno.
I giudici della terza sezione civile hanno precisato in tal senso che «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (articolo 2051 Cc) prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode (in questo caso il Comune, nda) e presenta una natura oggettiva, necessitando del mero rapporto eziologico tra la cosa e l'evento verificatosi».
In tal senso, i giudici del Palazzaccio hanno ribadito che la verifica di tale responsabilità prescinde anche dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni cagionati, eccettuato il caso di evento fortuito. «Evento che si verifica nei seguenti casi: quando il dissesto si manifesta in modo del tutto improvviso e imprevedibile, per cui l'attività di controllo e la diligenza dell'ente non garantiscono un tempestivo intervento oppure quando il danneggiato sia stato particolarmente disattento e imprudente».
Per tali ragioni, in tutti gli altri casi, sussiste sempre la responsabilità dell'ente proprietario o concessionario del bene demaniale che, in quanto "custode", è obbligato a sorvegliarlo, modificarne le condizioni di fruibilità ed evitare che altri possano apportare cambiamenti.
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