Contribuenti e vessati da Equitalia. Importante sentenza della Corte Costituzionale del 19 novembre 2012 sulla notifica delle cartelle esattoriali a soggetti risultati irreperibili. Il commento dell'avvocato Villani
Lo "Sportello dei Diritti", da sempre attento ai diritti dei contribuenti, ritiene opportuno riportare all'attenzione, una significativa e recentissima sentenza della Corte Costituzionale, la n. 258 del 19 novembre scorso, sfuggita ai più, sulla notificazione delle cartelle esattoriali ed in particolare nel non raro caso di notifica per irreperibilità del soggetto destinatario, attraverso un pregevole ed importante commento del tributarista avvocato Maurizio Villani che ripercorre, attraverso un ampio excursus, la materia della notificazione di tali atti in caso di irreperibilità del contribuente.
Di seguito, Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", che condivide pienamente l'assunto secondo cui l'intervento della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la procedura specifica per la notifica di cartelle esattoriali, prevista in casi di irreperibilità, che era estremamente penalizzante per il contribuente destinatario dell'atto è da apprezzare non solo perché parifica le modalità di notificazione sia per gli accertamenti che per le cartelle esattoriali ma, soprattutto, perché non limita il diritto di difesa del contribuente, consentendogli una maggiore possibilità di conoscenza degli atti, nel rispetto soprattutto dei principi dello Statuto del contribuente (art. 6, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212).
La diversità della disciplina sussistente prima dell'intervento della Corte Costituzionale di una medesima situazione (notificazione a soggetto "relativamente irreperibile") non è apparsa alla Consulta riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Notifica delle cartelle esattoriali in caso di irreperibilità del contribuente
La Corte Costituzionale, con l'importante e condivisibile sentenza n. 258 del 19/11/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile….si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario….si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del DPR 29 settembre, n. 600".
Per comprendere l'importanza della suddetta sentenza,
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Redazione del CorrieredelWeb.it
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