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lunedì 25 marzo 2013

Multe e autovelox. Annullato il verbale non immediatamente contestato elevato sulla strada priva di banchina o uscite dagli stalli di sosta

Multe e autovelox. Annullato il verbale non immediatamente contestato elevato sulla strada priva di banchina o uscite dagli stalli di sosta. Non è applicabile il decreto prefettizio che individua la via come arteria «a scorrimento» se è carente di anche uno solo dei requisiti previsti dal Codice della Strada

Interessante sentenza del Giudice di Pace di Terni che ha annullato il verbale contestato in maniera differita a seguito di rilevazione a mezzo autovelox nel caso in cui la strada risulta carente di uno dei requisiti indicati dal Codice della Strada per la legittimità dei controlli remoti, e tra questi in particolare la banchina o le uscite dagli di sosta prescritti dall'articolo 2, comma 3, del suddetto decreto legislativo.

Con la sentenza 1214/13, pubblicata il 20 febbraio 2013, il Giudice di Pace di Terni ha accolto il ricorso di un automobilista che era stato sanzionato su una del Alfonsine del capoluogo di provincia Umbro ed aveva ricevuto la contestazione successiva del verbale.

Secondo il giudice onorario la multa elevata per superamento del limite di velocità sul tratto in questione dev'essere annullata perché la strada cittadina è carente delle caratteristiche tassativamente richieste dal codice della strada per evitare che il veicolo cui si dovrebbe contestare l'infrazione, sia fermato nell'immediatezza dalle forze di polizia stradale.

In tal senso la legge vigente è assolutamente chiara: si può considerare «a scorrimento» soltanto la «strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate». Ma la norma è anche più completa: «Per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate». In tal senso l'articolo 4, comma 2, del d.l.121/02 non permette all'autorità prefettizia d'inserire nell'apposito elenco una strada che sia priva delle caratteristiche in questione secondo l'articolo 2 comma 3 del Codice della Strada.

Proprio per tali ragioni, se il Prefetto nonostante l'assenza dei requisiti richiesti va oltre i limiti prefissati dalla norma del codice della strada, il giudice ordinario può disapplicarne, in via incidentale, l'atto o il provvedimento amministrativo. Nel caso di specie, peraltro, sono carenti due specifici requisiti.

Ancora una volta, rileva Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", è il provvidenziale intervento dei giudici di Pace attraverso decisioni esemplari ad evidenziare come troppo spesso le P.A., spinte dalla necessità di recuperare quante più risorse è possibile, siano scarsamente attente alla legittimità della rilevazione delle infrazioni che per tali ragioni, come da tempo andiamo a sottolineare, sembrano più orientate al concetto di "far cassa" piuttosto che da primarie esigenze di sicurezza stradale che dovrebbero essere il faro guida delle amministrazioni anche locali.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


:Danni alla persona. Per il danno non patrimoniale arrivano le tabelle del Tribunale di Milano 2013

Danni alla persona. Per il danno non patrimoniale arrivano le tabelle del Tribunale di Milano 2013. Aumento i parametri anche per i giorni d'inabilità assoluta: nell'ottica della "personalizzazione" il range passa da 91-136 euro a 96-144 euro. Cambiano in melius anche i valori minimo e massimo per risarcire la perdita dei prossimi congiunti

 

Possiamo dire in anteprima che arriva finalmente il via libera alle tabelle 2013 del Tribunale di Milano per la determinazione del danno alla persona di natura "non patrimoniale". Ne dà notizia Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", che ricorda come a seguito di autorevoli pronunce giurisprudenziali, a partire dalla sentenza 12408 del giugno 2011 della Corte di Cassazione, le stesse sono quelle genericamente utilizzate dai tribunali italiani per la liquidazione del danno "non patrimoniale", mettendo peraltro non del tutto la parola "fine" ad una vera e propria Babilonia a causa delle diverse valutazioni, per non dire sperequazioni, da parte della miriade di corti delle varie province italiane che utilizzavano parametri assai diversi ed anche non costantemente aggiornati come se le persone valessero più a Milano piuttosto che a Siracusa.

Con l'adeguamento delle nuove tabelle aumentano tutti i valori sia per quanto riguarda il valore monetario dei punti d'invalidità permanente che per quello dei giorni di inabilità assoluta che ora partono da un minimo di 96 euro, fino a 144 euro nell'ottica della "personalizzazione" del danno auspicata dalla stessa Suprema Corte. A tal proposito si ricorda che due anni fa il range era compreso tra 91 e 136 euro.

L'approvazione dei parametri è stato effettuato, come in precedenza, dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. In particolare, bisogna sottolineare che l'aggiornamento dei valori di liquidazione è stato effettuato in base agli indici Istat, sulla scorta di quanto accaduto gli anni scorsi.

In virtù di tale ratio, gli importi, sono stati aumentati del 5,6 % sui valori ricavati dalle variazioni del costo della vita fra il 2011 e il 2013 e arrotondati a un euro nella tabella sui danni da lesione permanente e temporanea all'integrità psico-fisica e alla decina di euro nella tabella sui danni da perdita e grave lesione del rapporto parentale.

Sul punto pubblichiamo in anteprima i parametri per il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale in favore di:

- ciascun genitore per la morte di un figlio: da 163.080 a 326.150 euro;

- figlio per la morte di un genitore: da 163.080 a 326.150 euro;

- coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto: da 163.080 a 326.150 euro;

- fratello per la morte di un fratello: da 23.600 a 141.620 euro;

- nonno per la morte di un nipote: da 23.600 a 141.620 euro.

Come già precisato il range individuato dall'Osservatorio meneghino permette ai danneggiati, ma soprattutto all'operatore del diritto che dovrà applicare i parametri al caso concreto, di prendere in esame tutte le circostanze variabili di ogni fattispecie, e nel caso della perdita del "prossimo congiunto" partendo in primo luogo dalla qualità e dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta; ma anche la sopravvivenza o meno di altri congiunti, il rapporto di convivenza o meno di questi ultimi, e la qualità e l'intensità della relazione affettiva residua.

Alla luce di tale importante novità che adegua la quantificabilità dei danni al costo della vita attuale, lo "Sportello dei Diritti" si augura che i tribunali applichino le nuove tabelle su tutto il territorio nazionale per evitare le frequenti sperequazioni e diseguaglianze che, nonostante il valore estremamente persuasivo delle decisioni della Corte di Cassazione in tal senso, persistono a verificarsi nel Nostro Paese. Allo stesso modo, continua costante l'impegno dell'associazione affinché tali ingiustizie non si verifichino e per consentire il massimo ristoro possibile a tutti i danneggiati.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


venerdì 22 marzo 2013

Multe ingiuste: risarcito all'automobilista anche il danno patrimoniale

 

 

Risarcito dei danni patrimoniali e non, l'automobilista che ha subito la contestazione di multe ingiuste dagli ausiliari del traffico perché è in possesso dell'abbonamento alle strisce blu

Il giudice di pace di Reggio Emilia liquida in via equitativa i danni da stress e perdita di tempo per i verbali illegittimi elevate

 

I comuni e le municipalizzate alla ricerca esasperata di liquidità per rimpinguare le casse esauste e che multano a raffica i cittadini, dovranno stare attenti se il principio applicato in una sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia dovesse essere applicato genericamente.

Con la sentenza 152/13 il giudice onorario ha riconosciuto un risarcimento di 500 euro a seguito dell'accoglimento di un ricorso da parte di un cittadino multato dieci volte per aver sostato sugli spazi dedicati alla sosta a pagamento asseritamente senza titolo.

Risarciti in via equitativa sia i danni patrimoniali che non patrimoniali all'automobilista cui sono stati notificati dieci verbali, ritenuti illegittimi perché il proprietario del veicolo è risultato titolare di un regolare abbonamento mensile sottoscritto con la società di gestione dei parcheggi cittadini.

Nella fattispecie, infatti, il ricorrente aveva ricevuto la notifica delle multe in questione elevate in pochi mesi nonostante avesse sottoscritto un abbonamento con il consorzio che amministra la sosta a pagamento. Nonostante ciò gli ausiliari del traffico dipendenti della società consortile avevano proceduto ad elevare i verbali.

Nel motivare la decisione il giudice ha rilevato che le parti in causa hanno concluso un contratto per il parcheggio di autovettura in area pubblica non custodita: il tipo negoziale attuato e la relativa disciplina devono essere individuati nella locazione di uno spazio e, dunque, il locatore ha l'obbligo di garantire il pacifico godimento durante la locazione, impedendo molestie o turbative. Circostanza che, nel caso di specie evidentemente non è accaduta giacché gli ausiliari hanno elevato comunque , i verbali illegittimi.

La conseguenza, sottolinea Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", è la liquidazione del risarcimento per l'ansia ingiustamente subìta e per il tempo trascorso al comando della Municipale o alla sede operativa della municipalizzata che gestisce i parcheggi per farsi annullare i verbali, nonché la condanna alle spese di giudizio per la stessa società consortile.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it

lunedì 18 marzo 2013

La Corte Costituzionale dice si all'indennità di accompagnamento anche ai cittadini extracomunitari senza carta di soggiorno

La Corte Costituzionale dice si all'indennità di accompagnamento anche ai cittadini extracomunitari senza carta di soggiorno

Incostituzionale una norma della finanziaria 2001 che la negava. Ok anche alla pensione di inabilità

 

Con una sentenza destinata a far scalpore la Corte costituzionale ha stabilito che l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità ai cittadini non comunitari può essere concessa anche a chi non è titolare della carta di soggiorno purché gli stessi siano legalmente soggiornanti in Italia.

La sentenza n. 40 del 15 marzo 2013, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale di un comma dell'articolo 80 della legge 388/2000 (legge finanziaria del 2001).

Secondo i giudici della Consulta che hanno esaminato la fattispecie, in ragione delle gravi condizioni di salute di portatori di handicap fortemente invalidanti, sono coinvolti una serie di valori di essenziale risalto - quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie.

Il ricorso al  giudice a quo che a sua volta aveva presentato questione di legittimità costituzionale innanzi alla Consulta, era stato presentato dai genitori di un minore i quali avevano subìto il rigetto da parte dell'Inps della richiesta d'indennità di accompagnamento.

Nella motivazione adottata dai giudici costituzionale è stato rilevato che è priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo, che poggia su principi di ordine temporale o economico, nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico.

Com'è è noto, l'articolo ritenuto incostituzionale prevedeva che indennità di accompagnamento e pensione di inabilità possano essere concessi solo in presenza di determinate condizioni di reddito, alloggio e con un permesso di soggiorno valido da almeno 5 anni. Proprio per tali ragioni, sostiene la Corte, la norma si rivela fortemente restrittiva anche rispetto alla generale previsione dettata in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore dei cittadini extracomunitari dall'art. 41 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale, al contrario stabilisce che gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale.

Alla luce di questa straordinaria sentenza di civiltà, Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", dichiara che l'associazione è pronta a coadiuvare e sostenere con i suoi esperti e collaboratori, tutti i cittadini extraUE e le famiglie che si trovano nelle condizioni per chiedere l'indennità di accompagnamento e la pensione d'inabilità,




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Redazione del CorrieredelWeb.it


Il d.l. di marzo 2005 conferma la possibilità di prestito di cessione del quinto ai dipendenti privati



Grazie alle modifiche normative introdotte dal decreto legge nel marzo 2005 anche i dipendenti privati hanno la possibilità di accedere al prestito con cessione del quinto del proprio stipendio. Fino ad allora la possibilità di utilizzare la cessione del quinto come forma di finanziamento con rimborso in busta paga era solo un beneficio dei dipendenti pubblici. Sempre dal 2005 le modifiche normative al testo unico hanno previsto l’accesso al credito anche ai pensionati che possono, così, alla stregua dei dipendenti privati e pubblici, richiedere un prestito e ripagarlo mediante formula di rimborso dalla pensione ricevuta.

La cessione del quinto diventa così una valida alternativa di prestito per garantire a tutti nuova liquidità ad un tasso agevolato. Oltre al tasso fisso previsto dalla pratica di cessione del quinto, altri vantaggi riguardano l’importo della rata predeterminata e costante per tutta la durata del finanziamento, il rimborso diretto in busta paga o pensione, la possibilità di richiedere un prestito senza la necessità di presentare garanzie accessorie. Data la particolarità del prodotto, però, la concessione del prestito ai dipendenti privati è successiva alla presenza comprovata, da parte della società che elargisce il prestito, di alcuni requisiti fondamentali, legati essenzialmente alla propria persona o alla propria posizione lavorativa. Tra questi l’assunzione del richiedente con contratto a tempo indeterminato, l’esistenza di un minimo di anzianità di servizio già maturato, l’assolvimento degli obblighi di leva, la mancata sospensione dal lavoro, ancora, la sana costituzione fisica o comunque il non essere in stato di malattia, aspettativa o gravidanza. Per i pensionati, invece, è sufficiente essere titolari di una pensione (di anzianità, vecchiaia, invalidità), che verrà comunque analizzata in sede di consulenza prima di decidere per l’approvazione di un prestito in forma di cessione del quinto.

giovedì 7 marzo 2013

Multa se mandi un sms per strada mentre si cammina

 E' la proposta di legge presentata da un deputato in Nevada

 

Dal Nevada rimbalza la notizia vietato scrivere messaggini sul cellulare mentre si cammina a testa bassa sul proprio telefonino. E' quanto prevede una proposta di legge presentata dal deputato democratico americano Harvey Munfrod che ha presentato al Parlamento dello Stato del Nevada una proposta che consiste nel multare coloro che "messaggiano" mentre passeggiano.

Secondo il testo, sia che uno si trovi in una stradina di campagna, sia in una arteria affollata di citta', la Polizia locale puo' può interveniree dopo tre avvertimenti scatta una multa di 250 dollari.

Munfrod ha spiegato di aver avanzato questa proposta vedendo cosa accade all'uscita delle scuole: ''I ragazzi a cui è stato vietato di usare il cellulare per diverse

ore, si immergono immediatamente sui loro telefonini per mandarsi messaggi. Ma spesso lo fanno mentre attraversano la strada. E questo mette a rischio la loro vita. E' una piaga a cui bisogna porre la parola fine''.

Ovviamente la proposta di Munford prevede alcune eccezioni: e' permesso mandare sms se si tratta di comunicazioni urgenti di carattere medico, o se si segnalano crimini.

Per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", a chi non è capitato di camminare a testa bassa sul proprio telefonino tra le vie della propria città, rischiando, alle volte, di scontrarsi con qualcuno. Una pratica comune che nasconde i suoi rischi, soprattutto quando lo fanno mentre attraversano la strada mettendo a rischio la sicurezza personale.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


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