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venerdì 31 maggio 2013

Passibile di condanna per lesioni personali e omessa custodia il padrone del cane che morde l'ospite

A nulla vale la circostanza che il pastore tedesco reagisca all'involontario pestone sulla zampa durante una festa. L'animale doveva almeno avere la museruola

 

Padroni degli animali attenti perché anche secondo la Cassazione può essere condannato per lesioni personali gravi e omessa custodia il proprietario del cane di grossa taglia che, lasciato incustodito, aggredisce e morde un terzo. A nulla rileva l'accidentalità del fatto che ha causato la reazione dell'animale, in quanto sarebbe stato facilmente evitabile se fosse stato custodito in un luogo non accessibile a terzi o almeno munito di museruola.

È una sentenza della Corte di cassazione penale la numero 23352 del 30 maggio 2013 a stabilirlo  nel rigettare il ricorso di un giovane condannato per i reati di lesioni personali gravi e omessa custodia, dal Giudice di Pace di Belluno che lo aveva dichiarato colpevole per aver lasciato libero e incustodito senza museruola il proprio cane pastore tedesco che aveva aggredito e morsicato un ospite provocando gravi lesioni personali.

Nella fattispecie il 27enne proprietario dell'animale domestico, lo aveva lasciato libero e senza museruola nel corso di una festa tenutasi nel giardino di casa in presenza di molti ospiti: il cane aveva aggredito un invitato a seguito di una pestata involontaria della zampa da parte di un altro dei presenti.

In tal senso, per la Suprema Corte non assume alcun rilievo la circostanza che l'episodio sia stato generato da un fatto accidenta: è al contrario importante dal punto di vista penale, la circostanza che l'animale non sia stato custodito in un luogo non accessibile agli ospiti o, quanto, meno sia stato munito di museruola. «La norma prudenziale che impone la custodia di un animale, ancor più, quando trattasi di un cane di razza di grossa taglia e tendenzialmente pericoloso, è stata, dunque, violata dal proprietario, e di conseguenza alcuna censura può muoversi alla sentenza impugnata».

Una sentenza che per Giovanni D'Agata presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti", da una parte dovrebbe portare ad elevare il livello d'attenzione di chiunque possiede un "fido" e dall'altra pone interessanti profili risarcitori per le vittime di aggressioni da parte di ogni tipo di animale domestico lasciato incustodito.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it

domenica 12 maggio 2013

Tasse e balzelli. Tarsu ridotta per i campeggi

Il Comune deve ricalcolare la Tarsu intimata al campeggio con la cartella esattoriale. I bungalow devono essere equiparati alle civili abitazioni e i comuni non possono pretendere aumenti ingiustificati

 

I comuni le inventano tutte pur di "far cassa". E la giustizia, anche quella tributaria può censurare gli eccessi delle amministrazioni comunali che a volte pretendono più di quanto la legge consenta d'imporre.

E da segnalare, in tal senso, la recentissima sentenza della seconda sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, numero 177/2/13 depositata il 7 maggio scorso, su ricorso redatto dall'avvocato Maurizio Villani, che in tema di TARSU ha stabilito l'importante principio che le strutture fisse abitative dei campeggi (per esempio i bungalow) devono essere tassate con l'aliquota unica delle civili abitazioni pari ad € 2,30, che logicamente è molto più bassa rispetto alle tariffe previste genericamente per i campeggi pari ad € 3,30.

In questo modo, un campeggio nella arcinota località turistica di Gallipoli pagherà una TARSU sensibilmente inferiore rispetto a quella imposta dal Comune.

Giovanni D'Agata, fondatore e presidente dello "Sportello dei Diritti" rileva che la sentenza è particolarmente importante, anche a livello nazionale, per far comprendere ai Comuni che le strutture fisse abitative devono sempre essere tassate come le civili abitazioni e non devono subire un ingiustificato aumento soltanto perché inserite in strutture alberghiere o campeggi.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


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