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sabato 22 giugno 2013

Eutanasia: proposta-choc in Belgio. "Sì alla dolce morte per i minori"

 

Il Belgio apre l'eutanasia anche ai minorenni con 4 proposte di legge e potrebbe diventare il secondo paese dopo l'Olanda in cui sarà legalmente consentita la morte assistita per i bimbi afflitti da malattie incurabili. Tale progetto prevede la scelta eutanasica per bambini e giovani, ritenuti in grado per "maturità e giudizio" di "valutare tutte le conseguenze" del loro gesto. I medici potrebbero mettere fine alla vita di un bambino, nel caso in cui questo si trovasse "in una situazione medica senza uscita, in uno stato di sofferenza fisica o psichica costante e insopportabile, e che formula una domanda di eutanasia". In Olanda l'eutanasia non può essere chiesta dai minori di meno di dodici anni ma, come emerso anche in Belgio, sono numerosi i casi di 'aiuto' a morire somministrati ai più piccoli senza speranze di guarigione. Per questo nella stessa Olanda esiste un protocollo che inquadra le procedure di fine vita per i bimbi, che toccano tra l'altro anche una ventina di neonati l'anno. Nella bozza si contempla anche come obbligatorio il consenso dei genitori. Gli autori della proposta non hanno fissato una soglia d'età minima, preferendo farla valutare da psicologi e psichiatri dell'età evolutiva.

Per Giovanni D'AGATA, fondatore dello "Sportello dei Diritti", il fenomeno dell'eutanasia appare ormai fuori controllo. Infatti secondo lo studio condotto in merito dall'Istituto europeo di Bioetica, le morti ufficiali per morte assistita sarebbero quintuplicate, passando dai 235 casi del 2003 ai 1.133 del 2011. In Olanda il 47% dei decessi per eutanasia non verrebbe riportato, mentre il 32% delle vittime non avrebbe richiesto di morire inoltre non sarebbe più neanche necessario presentare richiesta scritta. La preoccupazione è che tale liberalizzazione si estenda nella pratica, anche con violazioni della norma, che le Istituzioni non saranno in grado di arginare come è già successo nei Paesi Bassi dove la stessa commissione di vigilanza appositamente istituita si sarebbe dichiarata "impotente" nello svolgere il proprio compito. Una vera e propria anomalia da tener presente, anche nel nostro paese.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it

Danno da perdita parentale: risarcito il cognato e la nipote

Hanno diritto al risarcimento del danno da perdita parentale anche gli affini della vittima di un sinistro. Se esiste ed é dimostrato un rapporto stretto anche senza convivenza, la perdita dev'essere risarcita: paragonabile al legame tra fratelli quello con la cognata- zia, deceduta a causa dell'esplosione della caldaia. Risarcito il cognato e la nipote

 

La perdita di un congiunto a causa di un sinistro o di un qualsiasi incidente é un evento che sconvolge non solo i parenti più stretti, ma tutta la famiglia, specie se i legami anche con i congiunti meno prossimi per linea di parentela é forte. L'ha compreso bene il giudice togato del Tribunale di Bologna che con una sentenza che Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" ritiene utile portare all'attenzione perché di fatto sfata un falso mito giurisprudenziale secondo cui non possono ricevere alcun ristoro dal pregiudizio subito, anche gli affini e i parenti meno "stretti" nel caso di perdita di un congiunto a causa dell'evento determinato da fatto doloso o colposo altrui..Nella sentenza in questione il giudice della terza sezione civile del Tribunale emiliano, dottor Giovanni Salina, ha stabilito con un principio sacrosanto che dev'essere risarcito il danno da perdita parentale ai congiunti della vittima dell'incidente anche se essi non sono veri e propri consanguinei della vittima, ma soltanto meri affini e neppure conviventi. Tale inequivocabile circostanza nasce dal fatto che le lesione di natura non patrimoniale può ben configurarsi, al di là dei legami di sangue nel caso di un rapporto stretto e intenso; ad esempio quello fra cognati, che può essere assimilato a quello tra fratelli e nipoti.

Nel caso di specie, é stata accolta la domanda giudiziale del cognato e del nipote della vittima dell'incidente, deceduta a causa dell'esplosione di una caldaia. Ai due affini della de cuius, é stato riconosciuto un risarcimento rispettivamente di 18 mila euro e 1.800 euro, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale a carico del titolare della ditta individuale che aveva installato la caldaia all'interno di un garage. Tali importi sono stati liquidati anche perché é emerso un concorso di colpa del 40 % nell'evento, mentre nell'indagine penale la posizione dell'installatore della caldaia era stata archiviata. Il forte vincolo esistente tra la signora deceduta e il cognato e la nipote della vittima consistente in un rapporto continuo e duraturo, era emerso dalle testimonianze raccolte nell'istruttoria. Va precisato, peraltro, che i due attori abitavano vicino alla  scomparsa e uno di loro era stato nominato erede dalla stessa. Sussiste, quindi, anche in questo

tipo di rapporto una lesione di carattere non patrimoniale da risarcire in via equitativa con l'aiuto dei parametri a forbice delle tabelle del tribunale di Milano generalmente applicate.

Per Giovanni D'AGATA, fondatore dello "Sportello dei Diritti" , un'importante decisione che apre la possibilità di analoghi interventi e che rende giustizia anche perché una perdita di una persona cara é un fatto che comporta un dolore tale che può essere liquidato dal giudice utilizzando i criteri individuati dai precedenti giurisprudenziali per i prossimi congiunti come individuati dalle tabelle milanesi ed applicati analogicamente anche a casi simili per i parenti meno "prossimi".

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it

venerdì 21 giugno 2013

Diritti dei detenuti. Decisone storica del Tribunale di Sorveglianza di Lecce. Il detenuto via dalla cella angusta.

 

Diritti dei detenuti. Decisone storica del Tribunale di Sorveglianza di Lecce. Il detenuto via dalla cella angusta. Dovrà essere "spostato in una cella adeguata alla normativa vigente".

 

Con una decisione di portata storica il Tribunale di Sorveglianza di Lecce getta un raggio di luce sui diritti umani di cui siamo tutti indistintamente portatori, e quindi anche i detenuti, e potrebbe causare un effetto domino sul sistema carcerario italiano, ormai al collasso. L'ordinanza 2013/1324 che non risulta avere precedenti in Italia: il Tribunale di sorveglianza ha accolto il ricorso di un carcerato che condivideva la cella con altri tre detenuti e ha ordinato all'amministrazione penitenziaria di concedere a un detenuto condizioni migliori così come stabilisce la legge, di fatto mai applicata per le condizioni cui é giunto il nostro sistema di detenzione. Non si tratta, come ha sottolineato il difensore, avvocato Alessandro Stomeo, del detenuto originario della provincia di Lecce del problema del divieto di tortura o dell'articolo 27 della Costituzione. La soluzione alla questione é insita, infatti, nel sistema normativo che in particolare all'articolo 6 dell'ordinamento penitenziario e al decreto ministeriale del 5 luglio del 1975, stabilisce delle misure minime per le strutture che ospitano il detenuto.

Tali parametri "minimi" evidentemente non sono stati ritenuti sussistenti nel carcere di Lecce dal dirigente della Asl Lecce Alberto Fedele che ha definito "non conformi", quelli esistenti, alle normative in questione. Per lo "Sportello dei Diritti", associazione impegnata da anni anche nella difesa dei diritti dei detentuti, spiega il fondatore Giovanni D'Agata, tale decisione se correttamente applicata anche in via analogica alle migliaia di situazioni analoghe che possono essere verificate nella generalità degli istituti di detenzione, potrebbe avere un effetto domino su tutto il sistema carcerario per la miriade di ricorsi che potrebbero essere presentati.

Ci attendiamo, quindi, che per evitare ciò, lo Stato italiano s'impegni immediatamente per risolvere l'annosa piaga del sovraffollamento carcerario, con provvedimenti urgenti che contemperino l'esigenza della certezza della pena e del rispetto del principio di Legalità con i diritti umani dei detenuti illegittimamente calpestati.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it

mercoledì 19 giugno 2013

Stop Equitalia: la cartella esattoriale è da annullare se non vi è la chiara indicazione della causale delle somme

Stop Equitalia: la cartella esattoriale è da annullare se non vi è  la chiara indicazione della causale delle somme richieste dall'Erario. A nulla rileva l'eventuale conoscenza da parte del contribuente del suo debito con il Fisco

 

La trasparenza è essenziale in tutti gli atti amministrativi, tanto più in quelli impositivi ed esattoriali. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15188 del 18 giugno 2013, secondo cui dev'essere annullata la cartella esattoriale se non risulta essere chiara al suo interno la causale delle somme avanzate dall'Erario. Ma v'è di più, per la Suprema Corte è del tutto irrilevante la conoscenza da parte del contribuente del suo debito con il Fisco.

Nel caso di specie, la sesta sezione tributaria della Corte di legittimità nel rigettare un ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, ha ricordato che in ipotesi di liquidazione di imposta, ai sensi degli artt.36 bis del dpr n.600/1973 o 54 bís del dpr n.633/1972, la cartella di pagamento costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente motivata.

Peraltro evidenzia Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti"  che i giudici del Palazzaccio, hanno ribadito che la cartella esattoriale deve contenere indicazioni sufficienti a consentire alla contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria. Non sussiste alcuna equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell'atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia avuto il contribuente, «giacché nessuna equipollenza assume rilievo, essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell'obbligo di motivazione del ruolo e della cartella».

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


martedì 18 giugno 2013

Condominio: al via le nuove norme, scheda pratica dell'Aduc

Oggi 18/6/2013 entra in vigore la cosiddetta "riforma" del condominio disciplinata dalla Legge 220/2012 che interviene, modificandoli, sul codice civile e sulle norme attuative dello stesso. Una legge approvata in "fretta e furia" dalla Commissione Giustizia del Senato, perché i tempi della legislatura volgevano al termine e migliorare il testo (cosa che gli stessi relatori ritenevano fortemente auspicabile) avrebbe significato non cambiare nulla. Queste, in sintesi, sono state le parole dette a novembre dai senatori chiamati a decidere sull'approvazione della legge (http://leg16.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/293041.pdf). Se questo è riformismo...

Al di là delle condizioni nelle quali è maturata l'approvazione della legge n. 220, sono molte le novita' introdotte nel codice civile, alcune delle quali in verità rappresentate solamente dal recepimento del lavoro della giurisprudenza.

Tra le piu' importanti:
- la disciplina riguarda anche i "super-condomini",  finora presi in considerazione solo dalla giurisprudenza;
- l'obbligo di avere un amministratore scatta se i condomini sono piu' di otto (in precedenza questo limite era di quattro);
- la carica dell'amministratore si proroga di anno in anno, a meno che non intervenga una revoca;
- i condomini possono pretendere che l'amministratore abbia una polizza assicurativa e che persegua i condomini morosi entro sei mesi dall'approvazione del rendiconto annuale definitivo;
- l'amministratore puo' agire verso i condomini morosi (con un decreto ingiuntivo) di sua iniziativa, anche senza autorizzazione degli altri condomini;
- nasce l'obbligo di tenere un conto corrente condominiale (i cui estratti conto possono essere consultati dai condomini in qualsiasi momento),  una contabilita' trasparente ed una serie di registri;
- su richiesta dei condomini e' possibile avere un sito web del condominio;
- chi vuole puo' staccarsi dall'impianto di climatizzazione centralizzata (riscaldamento o raffreddamento) se non vi sono aggravi per gli altri condomini;
- i creditori del condominio non possono rivolgersi ai condomini in regola con i pagamenti senza prima tentare di riscuotere i loro crediti, con le dovute procedure esecutive di legge,  dai condomini morosi;
- cresce a 200 euro la sanzione per chi viola il regolamento di condominio (anche se poi non è chiaro chi potrà irrogarla....);
- il regolamento di condominio votato dall'assemblea non puo' vietare la tenuta di animali domestici;
- cambiano, infine, alcune maggioranze per le votazioni in assemblea.

Ma questa riforma e' anche, lo ripetiamo, soprattutto un'occasione mancata: nessun effettivo miglioramento per le questioni relative ai creditori dei condominii e molta confusione sulla così detta anagrafe condominiale. Per non parlare della formazione degli amministratori e della mancanza di norme transitorie che, vista l'importanza e la consistenza delle modifiche, sarebbe stato meglio inserire. Modificare per la semplice necessità di poter affermare d'aver fatto alle volte è peggio dell'immobilismo…

Qui, per gli approfondimenti, la nostra nuova scheda pratica
http://sosonline.aduc.it/scheda/condominio+guida_21395.php

COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori



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Redazione del CorrieredelWeb.it


lunedì 17 giugno 2013

Contatori condominiali. Nuova legge condominio vieta distacco per tutti se un condomino non paga



Firenze, 17 giugno 2013. Con la nuova legge sul condominio (22/2012) che entra in vigore il 18 giugno, i gestori di servizi idrici dovranno continuare ad erogare l'acqua a tutto il condominio anche se un utente non ha pagato la bolletta. .Almeno fino a quando, siano risultati vani tutti i tentativi di legge per la riscossione dal singolo debitore, perche' solo in quel caso debitore diventa tutto il condominio.
E' una nuova norma che coinvolge diverse citta' che hanno ancora contatori condominiali per specifiche utenze (Publiaqua a Firenze per l'acqua, per esempio), con gestori che fino ad oggi hanno ignorato una sentenza di Cassazione a sezioni unite che si era espressa in merito (n.9148/2008). In alcuni casi, alcuni di questi gestori non solo ignoravano questa sentenza ma sostenevano gia' nei mesi scorsi, quando la nuova legge sul condominio non era in vigore, che invece lo fosse e che dava loro la possibilita' di staccare il servizio a tutto un condomìnio anche se un solo condomino non pagava.
Ma non e' proprio cosi'. Sono gli effetti dell'art.18 di detta legge (1) che recepisce quanto sentenziato dalla Cassazione modificando l'art.63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, che dice: "....I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini....", Il creditore, quindi, potrebbe agire contro i condomìni che hanno pagato solo dopo che ha fatto tutti gli atti di legge (inclusi quelli esecutivi e pignoramenti) nei confronti del condòmino che non ha pagato la propria bolletta. Importante sara' che l'eventuale ditta letturista dei singoli contatori e che poi paga al fornitore in base al contatore condominiale, abbia versato al fornitore le quote raccolte tra chi ha pagato; importante perche' ci risulta che molte di queste aziende letturiste paghino al fornitore solo quando hanno raccolto i soldi delle bollette di tutti i condòmini, trattenendo, nel caso di una o piu' morosita', nelle proprie casse i soldi gia' raccolti, per versarli solo quando tutti abbiano pagato.


(1) Art. 18 1. L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente:  «Art. 63. - Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, puo' ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore puo' sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti su unita' immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui e' trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto».


COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
URL: http://www.aduc.it

venerdì 14 giugno 2013

L'Anas risarcisce il conducente dei danni subiti per un incidente causato dalla strada scivolosa e bagnata

L'Anas risarcisce il conducente dei danni subiti per un incidente causato dalla strada scivolosa e bagnata. La società custode della strada risponde anche se ha adottato tutte le misure necessarie per segnalare il pericolo

 

Prendendo spunto da una sentenza della Cassazione civile resa in data 13 giugno 2013, la numero  14856, lo "Sportello dei Diritti" ritorna sulla questione del diritto al risarcimento dei danni subiti per responsabilità del custode della strada o dell'ente proprietario. Nel caso in questione i giudici di legittimità hanno confermato l'orientamento più recente e maggioritario secondo cui deve  risarcire  i danni provocati al conducente dell'autovettura che subisce un sinistro a causa del manto stradale viscido e scivoloso ribadendo che la responsabilità dell'ente o della società custode sussiste anche se se sono state adottate tutte le misure necessarie per segnalare il pericolo.

Nel caso di specie i giudici della terza sezione civile della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso dell'Anas che aveva impugnato la sentenza di secondo grado del Tribunale che a sua volta aveva confermato l'esito di una sentenza del giudice di pace che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del conducente che aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente, avvenuto a causa di un tratto stradale particolarmente bagnato e viscido.

Sottolineano gli ermellini che: "La responsabilità ex art. 2051 c.c. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa dì agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato, anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno".

Per quanto concerne le strade aperte al pubblico transito, peraltro, i giudici di piazza Cavour hanno evidenziato che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada, "essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere".

Anche la sentenza che abbiamo portato all'attenzione, rileva Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", evidenzia ulteriori importanti profili risarcitori per tutte le vittime di incidenti stradali dovuti a responsabilità dell'ente proprietario o custode della strada cui è demandata una maggiore attenzione per la più ampia tutela di tutti gli utenti anche in ragione di decisioni di tale tipo che stanno divenendo l'orientamento maggioritario delle corti nel Nostro Paese.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


mercoledì 5 giugno 2013

Malasanità: il congiunto ha diritto al risarcimento del danno morale per la diagnosi errata

Ha diritto al risarcimento del danno morale autonomamente il coniuge del paziente rimasto vittima della vittima di malasanità anche a causa della depressione che rende complicata la vita affettiva

Il fatto illecito dei sanitari sul paziente, danneggiato da un intervento a seguito della diagnosi errata di cancro, ha una sua potenzialità lesiva anche sullo stretto congiunto

 

È un principio sacrosanto, quello rilevato dalla sentenza 14040/13 della terza sezione civile della Cassazione pubblicata il 4 giugno, secondo cui anche chi vive accanto a una persona che è stata vittima di un caso di malasanità ha diritto all'autonomo risarcimento del danno morale, laddove l'illecito perpetrato a carico di chi ha subito un intervento inutilmente invasivo, frutto di una sbagliata diagnosi di cancro, risulta avere una sua indipendente potenzialità lesiva anche nei confronti di chi è costretto a convivere con chi è convinto di essere a un passo dalla morte per via dell'errore dei medici. Il danno psichico consistente nello stato depressivo può ben avere rilievo tale da doversi ritenere gravemente invalidante.

Nel caso di specie è stato accolto uno dei motivi del ricorso incidentale proposto da una coppia di coniugi. Secondo gli ermellini è errata la decisione della Corte d'appello che aveva negato i danni morali anche alla moglie del paziente vittima di un intervento «superfluamente distruttivo».

In particolare, nella fattispecie l'intervento di asportazione di un banale neo alla gamba si era trasformato in un calvario per l'incolpevole paziente: gli era stato diagnosticato un melanoma e soltanto la biopsia aveva smentito la diagnosi sbagliata, con la lieta novella che risulta comunicata con un notevole ritardo, tanto che il paziente si era convinto che gli era stata riferita una pietosa bugia per lasciarlo morire in pace. A causa di tanto e quindi del fatto che pensava gli restasse poco da campare, l'uomo era fatalmente caduto in depressione.

È ingiustificata, quindi da parte dei giudici di secondo grado il mancato riconoscimento del risarcimento del danno morale anche nei confronti della moglie motivando sulla circostanza che i congiunti potrebbero far valere i danni cosiddetti "riflessi" soltanto di fronte a lesioni seriamente invalidanti della persona cara. Per i giudici del Palazzaccio però anche la depressione può essere causa di conseguenze molto serie. E soprattutto non può essere escluso che anche la moglie del paziente dato per spacciato non possa aver patito sofferenze gravi, tanto da compromettere lo svolgimento delle relazioni affettive.

La Suprema Corte ritenendo valide le doglianze del ricorso incidentale ha deciso di rinviare la causa nuovamente nel merito ad altra Corte, che dovrà anche quantificare il risarcimento a carico della Regione che risponde per il policlinico universitario citato per danni.

Per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", a seguito della decisione in questione si aprono importanti profili di tutela per tutti i familiari che si trovano nelle medesime condizioni. Come "Sportello dei Diritti" avevamo infatti avviato azioni in tal senso per il risarcimento dei danni anche per i prossimi congiunti e la sentenza in questione rafforza il convincimento che la strada di agire anche per costoro è quella giusta.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


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