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sabato 31 agosto 2013

Sì al danno esistenziale per chi riporta una grave invalidità a causa del sinistro stradale

Sì al danno esistenziale per chi riporta una grave invalidità a causa del sinistro stradale. Inversione di rotta della Cassazione che conferma il ritorno al vecchio orientamento in tema di danno alla vita di relazione che costituisce una componente del pregiudizio psico-fisico che dev'essere risarcita

Una sentenza di grande portata sancisce una nuova inversione di rotta della Corte di Cassazione in tema di danno alla vita di relazione che sancisce, nei fatti, un ritorno al vecchio orientamento in materia di danno esistenziale. Per la Suprema Corte con la sentenza n. 19963 del 30 agosto 2013 dev'essere risarcita tale voce di danno a causa di una vita di relazione compromessa il grave infortunato a seguito di un sinistro stradale.

Nella fattispecie, i giudici della terza sezione civile, hanno accolto il ricorso di un uomo, che in qualità di terzo trasportato a seguito di un brutto incidente stradale aveva riportato una grave invalidità che aveva compromesso in modo irreparabile la sua vita di relazione.
Ribaltata cosi la decisione della Corte d'Appello di Venezia, poiché gli ermellini hanno ritenuto più corretto inquadrare questa voce di danno come componente del danno biologico.

La conseguenza più rilevante, al di là della singola decisione che rende giustizia al caso umano, é per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", la riapertura di nuovi importanti orizzonti in tema di danno esistenziale per una più ampia tutela dei danneggiati a seguito di gravi infortuni.
Ma ritornando al caso di specie, la vicenda prende spunto da un grave incidente stradale nel quale l'autista del veicolo affrontando una curva della strada a velocità non moderata, perdeva il controllo del mezzo che si ribaltava più volte finendo contro la banchina stradale. In conseguenza del drammatico sinistro il trasportato subiva gravissime lesioni tanto da riportare un'invalidità totale.

Quest'evento ha causato un peggioramento delle condizioni di vita, in soggetto cranioleso, emiplegico e con paresi facciale sinistra, non autosufficiente e che necessita di diuturna assistenza, tale da determinare la integrale ed equa rideterminazione del danno.

«Su tale punto – rilevano i giudici del Palazzaccio - la motivazione appare alla evidenza illogica e insufficiente e lesiva del diritto al risarcimento integrale del danno da perdita della vita di relazione che è una componente del danno biologico ma che appartiene anche alla esplicazione della vita attiva e sociale, che viene a essere totalmente disintegrata».

Tale significativo assunto, che come detto comporta una brusca frenata da parte della più autorevole giurisprudenza che aveva in precedenza limitato i risarcimenti con decisioni che non rendevano giustizia alle vittime di gravi infortuni, spiega Giovanni D'Agata, ci porta a ravvivare e continuare la battaglia dello "Sportello dei Diritti" alla ricerca di una più equa e ampia tutela delle vittime della strada e più in generale di tutti coloro che hanno subito gravi danni, come da anni continuiamo a fare nelle vertenze che sono  sottoposte alla nostra attenzione.

mercoledì 7 agosto 2013

La Cassazione riconosce nuovamente il danno "esistenziale"

In caso di sinistro mortale ai congiunti superstiti si presume come voce di danno a prescindere da quello morale La morte di una persona cara costituisce di per sé un fatto noto dal quale desumere che i familiari più stretti hanno patito una sofferenza tale da cambiare la loro vita

 

Un importante inversione di rotta nella giurisprudenza della Suprema Corte, si spera definitiva, che s'inserisce nel dibattito giurisprudenziale e dottrinario circa l'ammissibilità di voci di danno diverse dal "biologico" e dal "morale", seppure non autonome, nella categoria di quello non patrimoniale. Per tali ragioni Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", ritiene doveroso segnalare la sentenza 18659/13, pubblicata il 6 agosto dalla Corte di Cassazione. I giudici della terza sezione civile, partendo dall'assunto che il danno esistenziale non costituisce una «categoria autonoma» di pregiudizio non patrimoniale, ma resta comunque «un sintagma ampiamente invalso nella prassi giudiziaria», ritengono che questo tipo di lesione dev'essere risarcita ai congiunti della vittima del sinistro stradale anche se in loro favore è stato riconosciuto anche il danno morale, laddove quest'ultima voce non sia espressamente estesa anche ai profili relazionali, ma risulti limitata a compensare il patema d'animo conseguente al sinistro. In tal senso, gli ermellini rilevano una circostanza che dovrebbe ritenersi inequivocabile, ma che forse una giurisprudenza troppo restrittiva aveva escluso, ossia che la morte di una persona cara costituisce di per sé un fatto noto dal quale desumere secondo quanto stabilito dall'articolo 2727 del codice civile, che i parenti di chi è morto nell'incidente stradale hanno patito una sofferenza interiore tale da cambiar loro la vita e a indurli quindi a scelte esistenziali che diversamente non avrebbero compiuto. E nella causa per il risarcimento spetta al danneggiante dimostrare l'inesistenza di un pregiudizio siffatto. Nel dettaglio, é stato rigettato il motivo di ricorso incidentale proposto dall'assicurazione contro la liquidazione del danno esistenziale in favore di genitori e fratelli del giovane che era deceduto a causa di un'assurda gara fra automobilisti su una strada di provincia, sfida  improvvisata alla quale era del tutto estranea l'incolpevole vittima. Nella fattispecie, risulta confermata la sentenza della Corte d'Appello che aveva riformato la sentenza di primo grado per l'appunto riconoscendo ai congiunti superstiti della vittima del sinistro anche il danno esistenziale. L'atto di citazione nel quale era stato richiesto il risarcimento di «tutti i danni», fra i quali quelli «materiali, biologici e morali» ha fatto rientrare anche quella voce nel petitum. In tal senso, stabiliscono i giudici del Palazzaccio, non conta che gli attori abbiano domandato soltanto in sede di conclusioni il cosiddetto "danno esistenziale". É sufficiente chiedere prima il risarcimento di tutti i danni e poi specificare in corso di causa i peculiari aspetti che tali pregiudizi hanno assunto nel caso particolare. Bocciata, quindi, l'eccezione della compagnia assicurativa circa la mancata prova del danno esistenziale. L'uccisione di un parente a causa di un incidente stradale determina il danno non patrimoniale nei confronti dei prossimi congiunti. Significativa, peraltro, é la motivazione dei giudici di Piazza Cavour nello spiegare che la lesione del vincolo parentale viola il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della solidarietà che connota la famiglia nucleare; si tratta, infatti, di un valore protetto dalla Costituzione laddove la comunità familiare costituisce il luogo dove si esplica la personalità di ciascuno attraverso la quotidianità della vita.In definitiva: il danno esistenziale costituito dall'alterazione delle abitudini di vita da parte degli stretti congiunti si presume, senza necessità di dimostrare caso per caso l'intensità dell'affetto. Ma v'é di più: doveva essere l'assicurazione a fornire la prova contraria.

 


Ancora una sentenza che sulla scia della Cassazione "stoppa" Equitalia sulla notifica della cartella esattoriale a mezzo posta

 Esclusa la sanatoria. L'esattore non é legittimato alla notifica a mezzo raccomandata fin dal 1999

 

Ancora una nuova decisione che boccia Equitalia in materia di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale. Questa volta, rileva Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti", é la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con la sentenza 191/04/12 che conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è inesistente la notifica della cartella di pagamento effettuata per posta dall'agente della riscossione. Anche per la corte di capitanata, l'incombente della consegna dell'atto impositivo effettuato da un soggetto non abilitato determina l'inesistenza della notifica.

Non vi é dubbio, infatti, rilevano i giudici tributari, che la giurisprudenza della Cassazione a partire dalla sentenza 563/94, abbia chiarito che se la notificazione risulta effettuata al di fuori delle modalità previste dalle leggi vigenti o dal codice di procedura civile, nessuna sanatoria può avvenire.

La Commissione Tributaria del capoluogo dauno ha ritenuto in tal senso che il legislatore ormai dal lontano primo luglio 1999 abbia voluto escludere l'esattore, oggi concessionario della riscossione, dalla facoltà di notificare mediante l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento. In caso contrario, é fuor di dubbio che si esula dal procedimento stabilito dalla legge.

A nulla valgono le doglianze di Equitalia che cita la sentenza 14327/09 della Cassazione laddove la controparte lamentava il difetto di notifica per omessa compilazione della relata di notifica sulla copia da lui ricevuta, circostanza che al contrario determina una nullità sanabile.

 


Cosa fare se l'iPhone cade in acqua... ma vi auguriamo buon Ferragosto!

Cosa fare se l'iPhone cade in acqua


Tempo di vacanze sole e mare. Se il vostro iPhone (o smartphone o telefonino) è caduto in acqua, non perdete subito le speranze.

Non tutto è perduto, non fatevi prendere dal panico! C'è, infatti, la possibilità di salvarlo ancora, se si sa cosa fare immediatamente.

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Auguri di buon Ferragosto dalla Redazione del CorrieredelWeb.it

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