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giovedì 26 settembre 2013

Treno in ritardo per "cause di forza maggiore"? Il passeggero ha comunque diritto al rimborso. MDC: "Rinegoziazione della conciliazione ed estensione del rimborso agli altri mezzi di trasporto"

Treno in ritardo per "cause di forza maggiore"? Il passeggero ha comunque diritto al rimborso

 

MDC: "Rinegoziazione della conciliazione ed estensione del rimborso agli altri mezzi di trasporto"

 

 

"Il pronunciamento della Corte di Giustizia restituisce al passeggero un suo diritto. Non esiste più la cosiddetta causa di forza maggiore usata spesso come scusa per giustificare il ritardo del treno, considerato che oggi il 60% dei treni a lunga percorrenza e circa il 90% dei notturni arrivano a destinazione oltre l'orario previsto, possiamo affermare che è una bella conquista per i cittadini".

 

Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) accoglie positivamente il pronunciamento della Corte di Giustizia Ue che ha stabilito il rimborso dei passeggeri anche in caso di causa di forza maggiore, superata la soglia di un'ora di ritardo. In questo caso infatti l'impresa ferroviaria ha l'obbligo di rimborso parziale del prezzo del biglietto di viaggio come compensazione di un servizio che non è stato eseguito conformemente al contratto di trasporto.

 

"Auspichiamo quindi che da questi buoni segnali derivi anche una rinegoziazione della conciliazione come strumento di tutela extragiudiziale per i cittadini e che questa nuova forma di indennizzo prevista dall'impresa ferroviaria sia estesa anche a tutti gli altri mezzi di trasporto, soggetti allo stesso tipo di disagi".

 


Risponde del reato di cui alla legge Mancino chi indossa alla manifestazione sportiva la t-shirt con l'immagine del Duce

Condannato ad un'ammenda il giovane con la maglietta di Mussolini alla gara di hockey poiché la fattispecie sussiste per il solo uso dei simboli del regime anche senza adesione ai gruppi nazionalisti

 

  

Esemplare punizione per i "nostalgici" del fascismo e non poteva essere altrimenti se si vuole perseverare nella tutela dei valori della costituzione antifascista che devono essere sempre vivi e applicati dalla magistratura quando c'è chi continua ad inneggiare all'odio fascista e nazista violando apertamente quel sistema ideale che è uno dei punti fermi della Nostra Carta.

Arriva con una significativa sentenza la conferma della condanna per il reato di cui all'articolo 2 comma secondo d.l. 26 aprile 1993 n. 122 con modifiche in legge 25 giugno 1993 n. 205, nota come legge Mancino, per il giovane tifoso che mentre assiste ad un evento sportivo indossa una maglia con l'immagine del Duce e riproducente scritte proprie dell'ideologia fascista.

Ed ha l'autorevolezza del precedente di legittimità, rileva Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti", in quanto la decisione in questione viene dalla prima sezione penale della Cassazione che con la sentenza 39860/13, pubblicata in data odierna ha confermato per l'appunto la condanna, per violazione della legge Mancino, alla pena pecuniaria di 2.280 euro di ammenda che aveva commutato quella precedente a due mesi di arresto inflitta dalla Corte d'Appello di Bolzano a un giovane che aveva indossato una t-shirt con i simboli di organizzazioni nazionaliste durante una gara di hockey.

A nulla è valso il ricorso della difesa secondo cui «indossare una maglietta o altro capo di abbigliamento richiamante motti, scritte o simbologia del partito fascista non può in sé integrare le fattispecie di reato previste dalla legge». Né è rilevante l'assunto per il quale il giovane sosteneva che «non aveva alcuna intenzione di discriminare ed offendere l'altrui dignità».

Sul punto gli ermellini sono duri nel rilevare che «il reato all'art 2 comma secondo d.l. 26 aprile 1993 n. 122, con modif in legge 25 giugno 1993 n. 205  sussiste per il solo fatto che taluno acceda ai luoghi di svolgimento di manifestazioni agonistiche recando con sé emblemi o simboli di associazioni o gruppi razzisti e simili, nulla rilevando che a tali gruppi o associazioni egli non sia iscritto»; in tal senso, infatti, non si può non tenere conto anche del luogo di consumazione del fatto e dell'occasione in cui è stata posta in essere la condotta.

Ed in più: «L'essersi presentato esibendo la maglietta con le scritte e i simboli inneggianti al regime fascista ed ai valori dell'ideologia fascista nel contesto dello specifico incontro sportivo di hockey svoltosi in Alto Adige, notoriamente caratterizzato da contrasti delle opposte tifoserie, integra la condotta di uso di simboli propri delle organizzazioni nazionaliste ed i comportamenti vietati e sanzionati dalla legge»

 


mercoledì 25 settembre 2013

Accertamento ai fini Iva e relative sanzioni, l’Agenzia delle Entrate può decadere da tale potere se non rispetta i tempi

L'Agenzia delle Entrate decade dal potere di accertamento ai fini IVA nonché da quello d'irrogare le relative sanzioni se non esercita l'azione entro tre anni dalla registrazione dell'atto del conferimento di azienda. Amministrazione condannata anche alle spese processuali dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce

 

L'Agenzia delle Entrate decade dal potere di accertamento ai fini IVA nonché da quello d'irrogare le relative sanzioni se non esercita l'azione entro tre anni dalla registrazione dell'atto del conferimento di azienda. È questo il principio espresso dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 415/5/2013, pronunciata il 24 aprile 2013 e depositata il 20 settembre 2013, che Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti" ritiene utile portare all'attenzione dei contribuenti, con la quale i giudici tributari hanno accolto totalmente il ricorso predisposto dall'avvocato Maurizio Villani per la società Punta Grossa S.r.l., condannando altresì l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.

La vicenda ha ad oggetto la riqualificazione da parte dell'Ufficio, mediante atto di contestazione, del conferimento effettuato dalla F.G.C.I Srl nei confronti della Punta Grossa Srl.

In particolare, l'Ufficio, ritenendo nel caso di specie trattarsi non già di un conferimento d'azienda, bensì di un conferimento di beni immobili, ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, irrogava nei confronti della Punta Grossa Srl la sanzione per omessa fatturazione ai fini Iva pari ad € 1.308.384,00.

Ebbene, i giudici di merito hanno accolto totalmente l'eccezione sollevata nel ricorso e relativa alla decadenza dell'ufficio dal potere di accertamento ai fini Iva nonché dal potere di irrogazione delle sanzioni, in quanto secondo il disposto dell'art. 76 D.P.R. 131/1986 l'azione dell'ufficio è consentita solo se esercitata entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto, mentre nel caso di specie erano decorsi ben cinque anni.

 


Liti e controversie tra condomini. Risponde di molestie il vicino che cova rancore e che lava le scale condominiali con il detersivo che causa allergia all'altro condomino

Liti e controversie tra condomini. Risponde di molestie il vicino che cova rancore e che lava le scale condominiali con il detersivo che causa allergia all'altro condomino.

Condannata la signora dispettosa ad un'ammenda, alle spese processuali e mille euro alla cassa delle ammende: risultano «biasimevoli» i motivi di  chi si vendica per una vecchia lite usando sostanze irritanti

 

Dispetti frequenti nei condomini italiani che possono costare una condanna penale come per esempio il "vizio" di pulire il pianerottolo e la parte di scale dell'edificio di pertinenza con detersivi che causano allergia alla vicina, specie se ciò è fatto per vendicarsi di vecchi rancori risalenti a una lite arrivata in tribunale. Ed  è così che la Cassazione penale con la sentenza 39197/13 pubblicata in data odierna, relativamente ad un accadimento curioso ma frequente, ha condannato all'ammenda di 100 euro, oltre al pagamento di mille euro alla cassa delle ammende e delle spese processuali alla parte civile.

I giudici della prima sezione penale della Suprema Corte nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla vicina con la mania delle pulizie hanno ritenuto sussistenti i «biasimevoli motivi» stabiliti dall'articolo 660 del codice penale: i detersivi usati risultano insopportabili per la vicina, tanto da causarle reazioni allergiche nonostante fosse stato richiesto di utilizzare prodotti meno irritanti, tanto che due testimoni della parte civile avevano confermato tale richiesta. A nulla vale il tentativo di tirare in ballo l'impresa di pulizia poiché il vizio di lavare il pianerottolo non è altro che un dispetto per dar fastidio alla vicina: circostanza confermata dal rancore dovuto a una serie di liti condominiali sfociate finite nelle aule di tribunale.

Per Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti" la decisione in questione conferma che quello che appare come un dispetto a volte può causare conseguenze ben più importanti sia per chi lo subisce ma anche per chi lo compie.

 


lunedì 23 settembre 2013

Nulla la multa col Tutor

Nulla la multa col Tutor se l'omologazione dell'apparecchio è richiesta da una società di servizi e non da quella richiedente

Il giudice di pace accoglie il ricorso elevato con il sistema "Vergilius"

 

Un precedente significativo in materia di Tutor, il sistema elettronico che consente il controllo a posteriori della velocità dei veicoli in tratti di strada predeterminati, con la sentenza n. 344/2013 del Giudice di Pace di Pozzuoli che ha esaminato i presupposti autorizzativi per porre in essere rilevando un importante gap nel procedimento di omologazione degli apparecchi.

Nel caso di specie è stata evidenziata dal giudice onorario flegreo una carenza del sistema "Vergilius", per il quale sono stati ritenuti nulli i verbali perché l'omologazione è stata originariamente richiesta da un noto gruppo che poi l'ha girata alla sua società di servizi.

Accolta, quindi, l'opposizione a sanziona amministrativa ex articolo 23 della legge 689/81 ed annullata la multa di 212 euro di cui al verbale notificato dalla polizia stradale per l'eccesso di velocità rilevato dal sistema elettronico di rilevamento Sicve (Tutor).

Osserva correttamente il giudice che da una certa data in poi alla società che aveva proposto originariamente la richiesta per l'omologazione era subentrata un'altra società nelle attività ed in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla gestione di zone a traffico limitato e ai Sicve.

Tale atto di trasferimento non consentito dalla normativa ai fini della validità della richiesta dell'omologazione, rende nulle le sanzioni rilevate in virtù all'articolo 192 del regolamento di attuazione del codice della strada, secondo cui «la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi».

È pur vero che la seconda azienda risulta soltanto un società di servizi del gruppo che originariamente aveva fatto la richiesta, ma costituisce comunque una distinta compagine con organi societari diversi.

Ovviamente, evidenzia, Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti", tale principio rilevato dal giudice di Pace è analogicamente applicabile tutte quelle volte che dalle società specializzate in materia di rilevazioni elettroniche non è rispettato il dettato regolamentare che disciplina puntualmente l'iter autorizzativo o di omologazione degli strumenti. Procedimenti che sono volti alla tutela della correttezza e trasparenza dell'agire amministrativo.


sabato 21 settembre 2013

Nell'accertamento del reddito l'Agenzia delle Entrate deve tenere conto anche delle particolari condizioni del contribuente

La Commissione Regionale Tributaria di Lecce rileva che non possono applicarsi rigidamente gli studi di settore specie nel caso in cui il cittadino versi in gravi condizioni di salute. Appello del Fisco rigettato e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento 

 

Il Fisco deve prestare la massima alla singola situazione del contribuente e non applicare come con la scure in mano i rigidi parametri degli studi di settore per determinare presuntivamente il reddito. A ribadirlo è Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti" dopo aver ricevuto l'ennesima conferma da un'importantissima sentenza della Commissione Regionale Tributaria di Lecce, sezione 24, la numero 225/24/13, depositata il 18 settembre, che, in tema di studi di settore, ha ribadito in toto l'annullamento dell'avviso di accertamento già invalidato in primo grado, perché l'Agenzia delle Entrate non ha tenuto conto della particolare situazione familiare del contribuente applicando rigidamente e senza alcuna valutazione soggettiva gli studi di settore adeguando i redditi alla specifica situazione, specie quando si versa in gravi condizione di salute.

Il caso trae spunto da un avviso di accertamento per l'anno 1998 con il quale erano stati accertati maggiori ricavi determinati esclusivamente sulla base degli studi di settore in virtù di ricostruzione parametrica con conseguente accertamento di maggiori imposte irpef, irap ed iva oltre le relative sanzioni.

Avverso tale avviso il contribuente, difeso dal tributarista avvocato Maurizio Villani, proponeva ricorso rilevando che lo stesso era stato effettuato solo in virtù delle presunzioni derivanti dalla suddetta ricostruzione parametrica senza che vi fossero altri elementi probatori a sostegno della presunzione stessa. Al contempo, il ricorrente dimostrava con documentazione sanitaria di aver avuto gravi problemi di salute personali e familiari che avevano giustificato lo scostamento del reddito dichiarato da quello ricostruito.

Tali motivi erano stati ritenuti validi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che aveva annullato l'avviso al quale proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, poi rigettato con la decisione in commento.

Rileva, infatti, la corte regionale che seppur formalmente corretto l'iter accertativo così come le determinazioni reddituali anch'esse formalmente corrette, "occorre tuttavia ricordare che l'applicazione degli studi di settore consente di ottenere risultati che non possono essere considerati prove, ma solo presunzioni sulle quali lavorare per ottenere risultati finali. Ed inoltre "Gli automatismi della ricostruzione reddituale necessitano sempre della valutazione critica del caso specifico in cui trovasi il contribuente. Lo strumento degli studi di settore deve gungere da supporto per l'attività accertatrice, ma non può sostituirsi ad essa…"

Nel caso in questione, come correttamente evidenziato dai giudici, il contribuente ha dimostrato sia innanzi alla commissione di primo grado ma anche in contraddittorio con i funzionari del fisco la drammatica situazione familiare venutasi a creare per i gravi problemi di saluti suoi e dei membri della sua famiglia che hanno fortemente ridotto l'attività aziendale. Elementi non adeguatamente considerati dall'Agenzia delle Entrate tanto da far ritenere che "non vi sia stata quella valutazione critica degli elementi concreti che doveva portare ad una profonda revisione del calcolo matematico applicato rigidamente".

Ma v'è di più. Sottolineano i giudici tributari che "l'accertamento dell'Ufficio non ha tenuto in debito conto le difficoltà di salute e familiari attraversate dal ricorrente, ma ha applicato rigidamente le risultanze degli studi di settore". Ribadisce quindi la corte di secondo grado: "nel caso in discussione l'accertamento doveva tenere conto della situazione personale del ricorrente ed adeguare i redditi alla situazione. La determinazione del maggior reddito accertato dall'Ufficio quindi non poteva essere applicato senza alcuna modifica ma andava adeguatamente adattato alla situazione del contribuente".

Lo "Sportello dei Diritti" fa presente che la sentenza in questione è importante soprattutto in questo periodo di presentazione del modello unico.

 


giovedì 19 settembre 2013

Rimosse le ganasce fiscali al proprietario dell'auto che non pagò il bollo

Dev'essere cancellato il fermo amministrativo sul veicolo del contribuente se non esiste o non viene fornita la prova della notifica delle ingiunzioni di pagamento

Rimosse le ganasce fiscali al proprietario dell'auto che non pagò il bollo. Il credito risulta prescritto non risulta l'interruzione del termine

 

La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo con la sentenza 189/04/13 ha annullato il provvedimento con cui veniva disposto il fermo amministrativo all'auto di un contribuente  per il bollo non pagato perché il credito dell'agente della riscossione è ormai estinto laddove non risulta fornita la prova che nelle more erano stati notificati gli atti di intimazione ex articolo 50, comma secondo, del Dpr 602/73.

Nel caso di specie, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti", è stato accolto il ricorso del proprietario della vettura con vittoria di spese di causa per il contribuente, a seguito della declaratoria d'illegittimità del provvedimento disposto per le tasse automobilistiche non versate, tributi che risalgono, fra l'altro a vent'anni or sono.

La corte tributaria siciliana non ha potuto che dichiarare prescritto il credito risultante dalle cartelle esattoriali prodromiche al preavviso di fermo amministrativo perché l'agente della riscossione non ha provato di aver interrotto il termine prescrizionale per l'esercizio della pretesa erariale.

L'esattore, infatti, ha provato in giudizio la sola notifica delle cartelle di pagamento e del provvedimento relativo alle ganasce fiscali, ma non dell'atto presupposto: è carente, quindi, la prova di ogni atto interruttivo della prescrizione e il credito dell'amministrazione deve essere dichiarato estinto.

 


mercoledì 18 settembre 2013

Truffa chi vende un'auto a un prezzo superiore con un chilometraggio più basso

È una prassi mai realmente sconfitta quella di alcuni venditori di automobili usate che dichiarando un chilometraggio rispetto a quello, sempre superiore intascano un prezzo maggiore. Ma dopo la sentenza n. 38085 della Cassazione penale, del 17 settembre scorso, questi furbetti dovranno prestare maggiore attenzione se non vorranno incorrere in una condanna penale. A rilevarlo è Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti".

Si tratta, infatti, di vera e propria truffa, la vendita di un'automobile a un prezzo più alto rispetto a quello reale, se il contachilometri è stato manomesso facendo risultare una minore distanza di quella realmente percorsa dal veicolo, inducendo così in errore l'acquirente e procurandosi un indebito profitto.

I  giudici della seconda sezione penale hanno rigettato il ricorso di un imputato accusato del reato di truffa stabilito dall'articolo 640 del codice penale, ai danni di un acquirente avverso la condanna inflittagli dalla Corte d'Appello di Catanzaro a quattro mesi di reclusione e al pagamento di 200 euro di multa, oltre al rimborso delle spese processuali, che aveva in precedenza ribaltato l'assoluzione del venditore da parte del Tribunale di Cosenza.

A nulla sono valse le prove fornite, secondo le quali sarebbe emersa la buona fede dell'imputato, tra cui quella di aver personalmente proposto all'acquirente di andare insieme a ritirare la vettura. Tale prova era già stata confutata in quanto il chilometraggio, dopo l'acquisto, era risultato il doppio di quello riportato sul contachilometri. Circostanza che aveva indotto l'acquirente ad acquistare l'auto a un prezzo più alto perché vittima del raggiro del truffatore. Non risulta favorevole al reo anche il fatto di non aver mai rivelato all'acquirente il nome del precedente proprietario, impedendo così al cliente di verificare le condizioni della vettura.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


martedì 17 settembre 2013

Equitalia e Comune condannati a risarcire il danno biologico per illegittima iscrizione dell'ipoteca

Equitalia e Comune condannati a risarcire il danno biologico per illegittima iscrizione dell'ipoteca

Rilevato il trauma da stress conseguente all'ipoteca non legittima iscritta pregiudizialmente e relativa a tributi locali: utilizzati i criteri per la liquidazione del danno biologico di lieve entità

 

È una decisione esemplare e che certamente farà discutere, ma che rende giustizia nei confronti di quei cittadini – contribuenti  vessati da Equitalia e dai comuni per il recupero non  sempre legittimo di tributi e che subiscono danni alla salute a causa del grave stress causato da tali comportamenti. Ad evidenziarlo è Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti" dopo la pubblicazione della sentenza 3013/13 con cui il Giudice di pace di Lecce avvocato Cosimo Rochira, ha riconosciuto sussistente quale "danno – conseguenza" la lesione psicofisica a titolo di inabilità temporanea subita da una contribuente a seguito di un'iscrizione ipotecaria illegittima effettuata da Equitalia per tributi richiesti dal Comune di Lecce.

Nel caso di specie, il giudice onorario ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta da un'imprenditrice: dalla documentazione depositata agli atti di causa risulta effettivamente provato  che l'attrice ha subìto l'iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà, illegittimamente. E sia l'agente della riscossione che l'amministrazione comunale leccese non hanno potuto nulla per provare il contrario.

A causa di tale illegittimo comportamento conseguente alla notifica del provvedimento illegittimo sui propri beni, la donna ha subìto una vera e propria reazione traumatica da stress da mettere in rapporto causa diretto con l'"atto stressogeno". Tale illegittimo  comportamento è, infatti, idoneo a causare un danno non patrimoniale come ha riconosciuto la giurisprudenza della Cassazione con la sentenza n. 21428/07.

Peraltro, la Ctu disposta dal magistrato ha accertato il danno biologico patito tanto che il giudice di Pace ha ritenuto applicabile la tabella per il danno biologico di lieve entità per le cosiddette "micro permanenti" stabilito dal codice delle assicurazioni e ha condannato gli enti in solido al pagamento di ben 2059,50 euro suddivisi in virtù di tre giorni di invalidità temporanea assoluta, più altri quaranta di invalidità temporanea al 50 per cento e venti giorni al 25 per cento  nonché  per le spese mediche documentate anche se non è stato riconosciuto alcun postumo permanente.

Non riconosciuto, nella fattispecie, il danno morale perché non risultano documentate particolari sofferenze fisiche e psichiche, mentre le residue possono ritenersi assorbite nelle micropermanenti liquidate. Equitalia e Comune, condannati, inoltre, alle spese di causa e  di consulenza d'ufficio.

 


mercoledì 11 settembre 2013

Verbale e decurtazione punti sulla patente non validi se il modulo di contestazione non indica se il telelaser era segnalato

Il verbale e la decurtazione dei punti sulla patente di guida non validi se il modulo di contestazione non indica se il telelaser era segnalato. Non ammissibile la prova orale dell'agente accertatore ad integrazione delle carenze del verbale

 

Più trasparenza nella redazione dei verbali: in caso contrario la multa è nulla. Lo ripete da anni lo "Sportello dei Diritti" che in tal senso riporta all'attenzione i principi contenuti in un esemplare sentenza la 422/13 del giudice Antonino Fazio del tribunale di Piacenza, che in particolare ha stabilito che il verbale e la decurtazione dei punti sulla patente di guida devono essere annullati se il modulo di contestazione non indica la presenza del cartello che segnala ai conducenti in transito la presenza del famigerato telelaser.

Il giudice togato, sottolinea Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", ha rilevato come l'ente accertatore debba sempre ispirarsi ai principi costituzionali dell'efficienza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e dunque predisporre i prestampati utilizzati dalla polizia municipale in modo che l'obbligo di segnalazione del telelaser o dell'autovelox risulti espressamente rispettato.

Nel caso di specie è stato accolto l'appello, con conseguente declaratoria d'invalidità del verbale, ad una sentenza di rigetto del giudice di pace che aveva confermato la validità della contestazione perché il giudice onorario "avrebbe dovuto attenersi alle risultanze dell'atto fidefacente (ndr il verbale), così concludendo per l'assenza sui luoghi dell'apparecchio di rilevamento della velocità". Dev'essere sottolineato, infatti, che dopo l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legge 117/07, che ha modificato il codice della strada, è stato introdotto l'obbligo di segnalazione dell'accertamento delle infrazioni in maniera automatica che ovviamente vale anche per il telelaser e altri apparecchi simili gestiti dalla polizia. Rileva il giudice, che il principio di imparzialità impone all'amministrazione di documentare in qualche modo di aver adempiuto all'incombente di segnalare agli automobilisti la presenza dell'apparecchio: in tal senso si spiega la ragione per cui il modulo di contestazione, anche se prestampato, deve contenere l'indicazione sulla presenza o l'assenza della segnaletica mobile.

Ma il giudice di pace, per il giudice dell'appello, aveva commesso un altro errore nell'ammettere la testimonianza dell'ufficiale di polizia che ha elevato la contravvenzione, in quanto il verbale in questione non risulta impugnato con querela di falso e quindi non è contestabile dalla parte, tanto che eventuali prove orali contrarie sono inammissibili.

Proprio per tale motivo, quindi, va ritenuta inammissibile la prova orale "integrativa" del vigile urbano che testimonia per suffragare il corretto accertamento dell'infrazione. Non è possibile, infatti, che l'ente, che nel caso di specie è rappresentato dall'Unione dei piccoli Comuni della Bassa Val Trebbia e Val Luretta, si trasformi «in parte privilegiata», "riscontrando una posizione di supremazia solo apparentemente connessa all'esercizio di poteri autoritativi, ma in realtà contraria al corretto esercizio degli stessi; con ciò concedendo una posizione di favor priva di addentellati normativi".

Annullato il verbale, restituiti i punti ed esemplare condanna alle spese per l'amministrazione soccombente.

 


lunedì 9 settembre 2013

Il gattaro del condominio fermato dalla Corte d'Appello di Roma: costituisce "molestia possessoria"

Il gattaro del condominio fermato dalla Corte d'Appello di Roma: costituisce "molestia possessoria" contro il vicino dar da mangiare ai randagi. Attività lecita e amorevole ma può limitare il libero possesso dell'immobile altrui

 

Inibito dalla Corte d'Appello di Roma il "gattaro" del condominio che lascia il mangiare ai gatti, con i felini liberi di girovagare per l'edificio. Per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" una sentenza che farà discutere ma che da via libera ad azioni analoghe tra vicini.

Nel caso in questione la quarta sezione civile della corte capitolina, ha accolto l'azione possessoria del vicino stanco delle ciotole di cibo lasciate in prossimità del suo garage, che lo costringono a stare con le finestre chiuse per evitare che gli animali possano entrare anche nel suo appartamento: l'attività del singolo proprietario esclusivo amante dei gatti, per quanto «apprezzabile», costituisce comunque una molestia.

Ribaltata, quindi, la sentenza di primo grado del tribunale di Latina, su una questione avvenuta in un condominio di Gaeta, anche perché i giudici dell'appello hanno ritenuto persuasive le testimonianze di coloro che avevano potuto assistere al libero scorrazzare dei gatti randagi all'interno del condominio e sino alla proprietà del vicino esausto da un'attività perfettamente lecita per il singolo proprietario affezionato alle bestiole e in teoria consentita dal regolamento condominiale.

Se però, rilevano i togati, che tale "attività è animata da apprezzabile intenzione e da comprensibile e condivisibile amore per gli animali", tuttavia nel caso di specie è configurabile la "molestia possessoria" perché la presenza dei randagi limita gli altri condomini nel loro possesso sugli immobili, ad esempio quando il vicino è costretto ad assumere contromisure contro i felini vagabondi nel fabbricato. Per non parlare degli escrementi lasciati sulle auto in sosta.

Inibita, quindi, la possibilità di lasciare il cibo per i gatti randagi in prossimità dell'appartamento del vicino.

 


sabato 7 settembre 2013

Il vicino dev'essere risarcito dal Comune per le immissioni rumorose causate dalle grida dei bambini provenienti dalla scuola

Per le Sezioni Unite della Cassazione, il vicino dev'essere risarcito dal Comune per le immissioni rumorose causate dalle grida dei bambini provenienti dalla scuola

L'azione del cittadino contro l'inosservanza da parte della pubblica amministrazione di canoni di diligenza e prudenza dev'essere esperita davanti al Giudice ordinario sia che sia rivolta al risarcimento che per ottenere un determinato comportamento (facere o non facere)

 

Il vicino della scuola elementare ha diritto al risarcimento del danno da parte del Comune per le immissioni rumorose provenienti dall'edificio scolastico. L'azione per l'inosservanza da parte della pubblica amministrazione dei canoni di diligenza e prudenza, dev'essere esperita dal privato dinanzi al Giudice ordinario. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 20571 del 6 settembre 2013.

Nel caso di specie, è stato rigettato il ricorso dell'amministrazione comunale di Trezzano sul Naviglio, comune del milanese, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva ordinato all'ente di limitare a un'ora e mezza al giorno l'accesso al gioco e la presenza di bimbi nell'intera area esterna.

In particolare, un residente del quartiere in cui è situata la scuola comunale aveva agito in sede civile per denunciare gli eccedenti rumori provenienti dalla scuola elementare e domandando il risarcimento dei danni subiti per la lesione della salute.

La Suprema Corte in composizione a Sezioni Unite, sulla scia del giudice di merito dell'appello, ha confermato l'inosservanza da parte della pubblica amministrazione di regole tecniche, cioè di canoni di diligenza e prudenza, stabilendo che possono essere azionata innanzi al giudice ordinario sia la richiesta di condanna della pubblica amministrazione, sia quella per il risarcimento del danno, giacché la domanda non investe allora scelte e atti autoritativi dell'amministrazione, bensì un'attività materiale, soggetta al rispetto del principio generale del "neminem laedere".

Per gli ermellini, quindi, sussiste il diritto del privato al godimento pieno della sua abitazione, con le correlative esigenze di riposo e di quiete influenti anche sulla salute, con le esigenze della scuola pubblica materna ed elementare rappresentanti valori tutelati tutti dalla Costituzione: nel caso in esame, il ristoro richiesto dal vicino, è una richiesta di tutela che, in relazione al medesimo fatto pregiudizievole «si atteggia come risarcitoria quanto al passato e come inibitoria quanto al futuro».

Per Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dell'associazione "Sportello dei Diritti", l'importante decisione dei giudici del Palazzaccio e ancor più persuasiva perché resa a Sezioni Unite, è eloquente perché stabilisce testualmente il principio secondo cui «l'inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella gestione (e manutenzione) dei beni che a essa appartengono, (delle regole tecniche, ovvero) dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della p.a. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove miri alla condanna della stessa a un facere (o a un non facere), giacché la domanda non investe scelte e atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere"».

 


venerdì 6 settembre 2013

Il progetto di legge di riforma del processo tributario. Lo "Sportello dei Diritti" per una riforma a misura di contribuente

Il progetto di legge di riforma del processo tributario. Lo "Sportello dei Diritti" per una riforma a misura di contribuente. I media diano la massima pubblicità all'iniziativa parlamentare

 

Nell'ottica dell'attività dello "Sportello dei Diritti"" a tutela dei contribuenti e per una seria e concreta riforma del processo tributario che ponga sullo stesso piano fisco e contribuenti, Giovanni D'Agata presidente e fondatore dell'associazione segnala l'articolo del tributarista avvocato Maurizio Villani in merito al progetto di legge di riforma del processo tributario, presentato al Senato dal Sen. Giorgio Pagliari (PD), composto da 121 articoli e dalla relazione illustrativa di 14 pagine (il tutto in allegato all'articolo di pagg. 19).

Nella disamina si evince l'apprezzamento per l'interessante iniziativa legislativa ma anche allo stesso tempo vengono suggerite una serie di modifiche ed integrazioni per rendere il processo tributario più aderente ai principi costituzionali (artt. 24 e 111, comma 2, della Costituzione).

Tra queste, alcune variazioni e perfezionamenti ai principi della legge delega fiscale in tema di contenzioso tributario (art. 10), attualmente in discussione presso il comitato unico ristretto Camera-Senato (presieduto dall'On. Daniele Capezzone – PDL – C282), i cui lavori riprendono martedì 10 settembre p.v..

Come "Sportello dei Diritti", ricordiamo che il mondo professionale, imprenditoriale ma i cittadini tutti, attendono da anni una seria ed urgente riforma del processo tributario, per cui, è necessario che i media diano la massima pubblicità alle due iniziative parlamentari (progetto di legge e delega fiscale) per sollecitare il Parlamento attraverso la pressione del pubblico, ad una rapida ed auspicata approvazione definitiva entro l'anno, anche perché nel Nostro Paese, l'iniziativa legislativa, specie in materie così delicate come quella fiscale, è troppo spesso mortificata e non arriva mai al dunque.

Auspichiamo, inoltre, che a tutti i livelli, nazionale e locale, si creino dei forum sull'argomento ed eventi sul tema in modo che i contribuenti, gli imprenditori, i professionisti ed i giudici tributari possano suggerire eventuali altre correzioni od integrazioni oppure confermare i termini e le proposte contenuti nell'articolo dell'avvocato Villani, di seguito pubblicato unitamente al "Codice del Processo Tributario" e alla relativa "Relazione Illustrativa" reperibili sul sito dello  "Sportello dei Diritti" www.sportellodeidiritti.org in allegato, da inviare al Parlamento per le relative considerazioni ed approvazioni.

Lecce, 06 settembre 2013

Giovanni D'AGATA

 

 

 

DELEGA FISCALE

IL PROGETTO DI LEGGE DI RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

 

Il progetto di legge di riforma del processo tributario d'iniziativa del Sen. Giorgio Pagliari (in allegato al presente articolo) è un ottimo e condivisibile intervento legislativo per modificare finalmente il processo tributario nel senso di adeguarlo alle nuove regole del processo civile ed inoltre di parificare processualmente il cittadino-contribuente (con il suo difensore) ed il fisco (nazionale e locale), anche in vista dell'approvazione della delega fiscale (vedi n. 24 del presente articolo).

La redazione del suddetto progetto di legge è meritoria opera del Prof. Cesare Glendi, del Prof. Alberto Comelli nonché del loro allievo Dott. Carlo Soncini, che ringrazio pubblicamente per l'ottima e coraggiosa stesura.

Prima di suggerire modestamente quali potrebbero essere le ulteriori modifiche ed integrazioni da inserire per rendere il processo tributario ancora più aderente al precetto costituzionale dell'art. 111, comma 2("Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"), è importante, intanto, sottolineare le principali (ma non uniche) positive novità previste.

 

A)    ELEMENTI POSITIVI –

Come opportunamente rilevato nella relazione illustrativa allegata, il progetto di legge è improntato a criteri di generalità, riguardando tutte le liti tributarie, individuate in rigorosa aderenza ai precetti costituzionali, di equilibrata salvaguardia delle parti, enti titolari del potere impositivo ed esattivo e destinatari dei relativi provvedimenti nonchè, infine, di semplicità regolamentare, integrando ed adeguando la disciplina attualmente contenuta nel D.Lgs. n. 546/92, senza, peraltro, trascurare, ed anzi preservando, tutte le positività che hanno connotato la predetta normativa, che già aveva segnato un notevole miglioramento rispetto a quella precedentemente contenuta nel DPR n. 636/72.

Alla luce dei suddetti criteri, i principali (ma non unici) elementi positivi dell'allegato progetto di legge possono così sintetizzarsi (si citano i relativi articoli):

1)     innanzitutto, la nuova terminologia "codice del processo tributario", senza più fare riferimento al generico termine di contenzioso tributario, nonché l'organica disposizione dei 121 articoli;

2)     la giurisdizione tributaria esercitata dai (art. 1):

-          Tribunali tributari;

-          Corti d'appello tributarie;

-          Sezione tributaria della Corte Suprema di Cassazione;

3)     l'ammissione della testimonianza, anche in forma scritta (art. 15, commi 3, 4 e 5);

4)     la sospensione in appello dell'atto impugnato (art. 111), nonché la sospensione in appello dell'esecuzione della sentenza di primo grado (art. 84) e la sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello nel caso di ricorso per Cassazione (art. 373 c.p.c.); è importante codificare i suddetti principi, già riconosciuti dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione – Sezione tributaria - (sentenza n. 2845 del 24 febbraio 2012), ma spesso oggi ignorati da molte Commissioni tributarie di merito, con motivazioni non condivisibili;

5)     la possibilità di conciliare anche in grado di appello (art. 119);

6)     il nuovo giudizio davanti alla Sezione tributaria della Corte di Cassazione (artt. 97-99), soprattutto per quanto riguarda la mancata partecipazione al procedimento del pubblico ministero (art. 98, comma 5, cit.), come peraltro previsto dall'art. 75 D.L. n. 69 del 21/06/2013, confermato dalla legge di conversione n. 98/2013 (in G.U. n. 194 del 20/08/2013), che modifica sensibilmente la disciplina sull'intervento del PM nei processi civili davanti al giudice di legittimità;

7)     l'adeguamento alle nuove norme del codice di procedura civile, soprattutto per quanto riguarda:

-          la translatio iudicii (art. 5);

-          la rimessione in termini (art. 5, comma 4, e 46, comma 1), anche se per ipotesi limitate;

8)     gli effetti della tardiva costituzione in giudizio della parte resistente (art. 47, comma 5);

9)     la previsione che la sentenza non sottoscritta è nulla e la relativa nullità può sempre essere fatta valere anche oltre i limiti ed al di fuori delle regole proprie dell'appello e del ricorso per Cassazione (art. 64, comma 4);

10) sempre la discussione in pubblica udienza (art. 60, comma 1, e 96);

11) la possibilità per il giudice tributario di condannare al risarcimento dei danni nei casi tassativi previsti dalla legge (artt. 12, comma 4, 20, 21, comma 4 e commi 8 e 9);

12) l'organica normativa sui difensori delle parti (artt. 19 e 20);

13) la possibilità di proporre il ricorso collettivo e cumulativo, anche se in casi limitati (art. 23 e 24).

 

B)    EVENTUALI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI -

Segnalo le eventuali modifiche (correttive ed integrative) che potrebbero essere inserite per rendere il processo tributario ancora più aderente ai precetti costituzionali in tema di "giusto processo" (art. 111 Cost.) e diritto di difesa (art. 24 Cost.), anche in vista dell'approvazione della delega fiscale.

Il riferimento è fatto seguendo gli stessi articoli dell'allegato progetto di legge.

 

1)     Art. 2, comma 3 –

Secondo me, il citato comma dovrebbe essere




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Redazione del CorrieredelWeb.it


Redditometro: nessuna norma stabilisce la retrodatazione degli scostamenti ad annualità prescritte

L'applicazione del nuovo e temuto redditometro sta creando, com'era prevedibile, non pochi problemi applicativi. Ecco perché Giovanni D'Agata presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti" suggerisce la lettura dell'articolo scritto a due mani dai due tributaristi avvocati Maurizio Villani e Francesca Giorgia Romana Sannicandro di seguito riportato e pubblicato in anteprima sul sito www.sportellodeidiritti.org, in particolare circa la carenza di connessione tra vecchia disciplina e nuova, specie per ciò che concerne gli scostamenti con le annualità prescritte. In particolare, è possibile verificare che in assenza di una norma transitoria, per l'anno 2008 gli uffici fiscali non possono notificare gli accertamenti in base alla vecchia normativa, in quanto l'anno 2007 risulta essere prescritto (salvo l'omessa dichiarazione).

Lecce, 06 settembre 2013

Giovanni D'AGATA

 

Non era difficile immaginare che le problematiche sottese al redditometro si moltiplicassero alla luce delle nuove disposizioni che non sono mai state connesse con la vecchia disciplina, ancora applicabile  per le annualità ante 2009.

La vecchia formulazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73 (ovvero quella in vigore fino al periodo 2008), prevedeva che:

"L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dell'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.".

Il D.L. 31.05.2010, n. 78, art. 22, conv. con modif. con L. 30.07.2010, n. 122,  ha modificato la citata norma ai commi 4,5,6,7 ed 8; infatti la nuova formulazione della norma prevede che:

"L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato."

Dette modifiche entrano in vigore per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 (cioè per le annualità dal 2009 in poi). Vi è,  pertanto,  un periodo di necessaria coesistenza delle due discipline. Dal 2005, (annualità in scadenza ai fini accertativi, salvi i casi di raddoppio dei termini e l'ipotesi dell'aumento di un anno in caso di omessa dichiarazione, al 31/12/2010) al 2008 compreso troverà applicazione l`articolo 38 del D.P.R. 600/73 nella versione precedente, dal 2009 in poi invece il redditometro e l'accertamento sintetico verranno disciplinati sulla base delle nuove disposizioni.

Fatta questa necessaria premessa, si vuol prendere spunto dall'articolo riportato sul quotidiano "Il sole24ore" del 03.09.2013, a firma di Dario Deotto, per formulare alcune osservazioni ed eccepire il grossolano errore in cui si incorrerebbe prendendo per effettivo quanto in esso riportato.

Infatti, risulta evidente che, a seconda delle annualità che saranno oggetto di accertamento da parte dell'amministrazione, ci troveremo a dover seguire una diversa disciplina sia in termini di calcolo che in termini di vero e proprio funzionamento dello strumento.

Il problema sollevato nell'articolo in questione riguarda la ricostruzione induttiva del reddito relativamente agli anni d'imposta 2007 – 2008, anni che seguono la vecchia disciplina, sia in termini di calcolo dello scostamento (pari al 25%) sia in relazione alla tempistica che segue questo scostamento (nella vecchia formulazione la norma dice: "quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta").

E' importante subito chiarire che, per quanto riguarda il 2007, il periodo a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per effettuare un accertamento sulle dichiarazioni presentate si è prescritto nel 2012, mentre per quanto riguarda il 2008 potranno ancora essere esperiti gli accertamenti fino al 31.12.2013.

Quello che lascia perplessi è che nella nota divulgata dal Sole 24 Ore, non si tenga conto del dettato normativo, ovvero della consecutività prevista dalla norma di cui all'art. 38, così come formulata ante 2010;  infatti, nell'articolo si paventa l'idea di un legittimo accertamento relativo all'anno 2008, sulla base di presupposti presenti in una dichiarazione presentata nel 2007, anno orami prescritto ai fini dell'accertamento e, pertanto, non più sindacabile fiscalmente.

Questo per tre ordini di motivi:

1.         La consecutività richiesta ai fini dell'accertamento effettuato con la vecchia disciplina, prevede, nel caso de quo, il verificarsi, per due o più annualità, di uno scostamento; nel caso di specie ci si riferisce  al 2007, che ormai fiscalmente è chiuso;

2.         In mancanza di tale consecutività e con riferimento alla vecchia disciplina (applicabile esclusivamente fino al 2008), non vi possono essere accertamenti induttivi il cui presupposto riguardi uno scostamento di un solo anno d'imposta ( perché di questo si tratterebbe, visto che soltanto al 2008 è applicabile la vecchia disciplina);

3.         Non da ultimo, non vi è nessuna norma che disciplini il raccordo tra la vecchia e la nuova disciplina, anzi, la circolare 24/E del 31 luglio 2013, ribadisce e scandisce il momento applicativo della nuova formulazione del redditometro: "ai fini dell'applicazione delle nuove regole è sufficiente uno scostamento più ridotto rispetto a quello previsto dalla disciplina applicabile fino agli accertamenti relativi alle annualità precedenti al 2009 (pari al 25%); è, inoltre, sufficiente lo scostamento per un solo periodo d'imposta e non più biennale".

Risulta, pertanto, oltremodo temerario, da parte dell'autore, dare una interpretazione di questo tenore – in termini di contenuti e di assenza di riferimenti normativi – in relazione alla "non congruità retrodatata", perché non può essere effettuato un accertamento sulla base di un presupposto  relativo ad un anno d'imposta fiscalmente prescritto e che, per di più, non preveda la possibilità per il contribuente di potersi difendere, come previsto dalla normativa.

Infatti, soprattutto nei casi degli accertamenti da redditometro (e lo vediamo con l'introduzione del contraddittorio obbligatorio nella nuova formulazione), il contribuente deve essere sempre messo nella condizione di poter dimostrare la provenienza dei redditi presuntivamente accertati; se l'accertamento sull'anno 2008, si basasse (come scritto nell'articolo in questione) sui presupposti di un annualità prescritta, vi sarebbe una grave lesione del diritto di difesa del contribuente, che non potrebbe usufruire dell'unico potere che ha a disposizione in un sistema impositivo ormai continuamente invasivo e anticostituzionale.

Per completezza, si fa presente che, l'unico caso in cui, il presupposto potrebbe allinearsi con la vecchia disciplina, e quindi nel caso del 2008 risulterebbe accertabile induttivamente unitamente al 2007, riguarda il solo caso di omessa presentazione della dichiarazione, diversamente non sarà esperibile il redditometro sulla base di una normativa che non ha mai espresso nulla in relazione al passaggio tra vecchia e nuova disciplina.

Al fine di non creare ulteriori questioni di incostituzionalità, è importante ribadire che la non congruità per il 2007, in quanto anno prescritto, non potrà e non dovrà consentire l'accertamento anche per il 2008, perché nessuna norma lo prevede e perché sarebbe grossolanamente leso il diritto di difesa del contribuente costituzionalmente garantito.

                                  

                                                                       Avv. Maurizio Villani                                       Avv. Francesca Giorgia Romana Sannicandro

 


giovedì 5 settembre 2013

Multe scontate del 30% a chi paga entro 5 giorni: lo Sportello dei Diritti segnala il vademecum del Ministero degli Interni

Multe scontate del 30% a chi paga entro 5 giorni: lo Sportello dei Diritti segnala il vademecum del Ministero degli Interni. Una circolare del Viminale dice che devono essere informati trasgressore e obbligato solidale

Il Decreto del Fare, com'è ormai noto ai più, ha introdotto dopo le modifiche apportate all'articolo 202 del Codice della Strada, convertito dalla legge 98/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 194/13, la facoltà della possibilità del pagamento in misura ridotta del 30 % delle sanzioni pecuniarie. Ovviamente il termine decorre dal giorno dopo la contestazione se immediata, o da quello della notificazione del verbale in caso di differimento della stessa.É però una circolare del Ministero degli Interni ad illustrare alcuni punti ancora non completamente chiariti. Insomma, una sorta di vademecum per agenti accertatori e enti, ma che per Giovanni D'Agata presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti" offre importanti spunti anche agli automobilisti ed utenti della strada ai fini di una maggiore conoscenza di come comportarsi in caso di verbale, oltreché per contestare le multe che non presentano i requisiti indicati.Come ripetuto, la modifica al codice consente al trasgressore e all'obbligato in solido il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di circa un terzo se il versamento risulta effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, invece che nei canonici sessanta giorni. L'agente accertatore ha l'obbligo di avvertire il trasgressore in sede di contestazione e comunque informare gli interessati, compreso l'obbligato in solido, tramite il verbale notificato in caso di impossibilità di contestazione immediata.Al momento della riscossione della somma nella misura del 30 %, sottolinea il Ministero, l'operatore dell'ufficio verbali deve controllare la presenza dei dati della contestazione nel sistema informatico della sezione della Polizia stradale, in base alla copia dell'atto esibito dal cittadino, e poi procedere alla verifica del rispetto del termine di cinque giorni dalla contestazione o, se più favorevole, dalla notificazione del verbale. Il termine, ricorda la circolare, decorre dal giorno successivo la contestazione su strada: per il verbale redatto il giorno 21 del mese, ad esempio, il termine utile di pagamento è il giorno 26. E se tale termine cade in un giorno festivo slitta a quello feriale successivo. In caso di pagamento su strada, inoltre, gli agenti non possono servirsi del Pos: solo contanti, quindi. Si ricorda, inoltre, che la riduzione non si applica alle violazioni per le quali è prevista per la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o della confisca del veicolo e per le infrazioni ove non è ammesso il pagamento in misura ridotta, oltre che per quelle sì connesse alla circolazione stradale, ma la cui disciplina non è riferita al codice della strada, salvo che nelle relative norme non vi sia un rinvio ad hoc al Cds.

 


Cassazione. Cartelle nulle in assenza di motivazione. Dalila Loiacono (MDC): "Finalmente tutela per i cittadini, il 90% delle cartelle che arrivano al nostro sportello sono prive di specifiche"

 

 

Dalila Loiacono (MDC): "La sentenza finalmente tutela i cittadini, il 90% delle cartelle che arrivano al nostro sportello sono prive di specifiche"

 

 

"La sentenza mette fine a un abuso perpetrato per lungo tempo dai concessionari della riscossione che, senza indicare la specifica della causale, pretendevano il saldo della cartella esattoriale. Finalmente scatta la tutela per i cittadini che hanno il diritto di verificare l'effettiva richiesta del fisco e la sua aderenza alla realtà. La trasparenza quindi inizia dall'emissione della richiesta di pagamento, diritto fino a questo momento negato".

 

Dalila Loiacono, responsabile dello sportello MDC "Sos Equitalia", commenta così la deposizione della sentenza 20211 della Corte di Cassazione che afferma che sono nulle le cartelle di pagamento prive di parte motiva e che l'indicazione di un "omesso o carente versamento" non costituisce adeguata motivazione di una pretesa fiscale. 

 

"Coprono il 90% del totale le cartelle prive di questo riferimento giunte al nostro sportello. In tutto questo tempo è venuto a mancare il rispetto e l'applicazione dell'articolo  54 D.P.R. n. 633 del 1972 riguardante la causale in chiaro, che stabilisce invece che al destinatario debba essere possibile l'agevole identificazione della causale delle somme pretese" conclude Loiacono.

Assunzioni per scorrimento nella PA: va data precedenza alla graduatoria di data anteriore in presenza di più graduatorie

Nelle assunzioni per scorrimento della Pubblica amministrazione dev'essere data precedenza alla graduatoria di data anteriore in presenza di più graduatorie valide relative allo stesso profilo professionale che s'intende assumere.


É questo il principio con cui la Corte d'Appello Sezione Lavoro di Lecce con un'importante sentenza resa all'udienza dello scorso 10 giugno - che Giovanni D'Agata presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti" porta a conoscenza del pubblico, stanti i numerosi casi pendenti nella PA italiana -, ha riformato la decisione di primo grado del Tribunale salentino che aveva avallato la scelta dell'ASL Lecce di assumere per scorrimento attingendo equamente da due graduatorie entrambe valide, anziché solo da quella approvata in data anteriore.


La Corte, ci spiega l'avvocato Alfredo Matranga del Foro di Lecce, ha condiviso le ragioni degli appellanti principali statuendo che, in assenza di norme specifiche sul punto, va preferito, per ragioni di imparzialità, il criterio per cui - in presenza di più graduatorie valide da cui assumere - occorre attingere da quella più antica.

 


mercoledì 4 settembre 2013

Incidenti stradali con feriti: cosa fare

Roma, 4 Settembre 2013. Di ritorno dalle vacanze alcuni utenti ci hanno chiesto se il loro comportamento, in caso di incidente stradale con feriti, era conforme alle disposizioni di legge. Vediamo di chiarire.

L'utente (automobilista, motociclista, ciclista e pedone), che provochi un incidente, ha l'obbligo di fermarsi a prestare soccorso. In caso contrario sono previste sanzioni penali e amministrative (sospensione della patente). Il soccorso non e' il "pronto soccorso",  cioe' cure mediche.

E' necessario chiamare  l'ambulanza, tramite il numero 118, attenderne l'arrivo e non rimuovere i veicoli interessati. Succede che, preso dal panico, l'utente fugga e non presti il soccorso dovuto. In questo caso e' previsto anche l'arresto, a meno che l'utente non ci ripensi e si metta a disposizione dell'autorita' entro le successive 24 ore.

Primo Mastrantoni, segretario Aduc
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori


Giustizia civile. E le spese di registrazione della sentenza?

Firenze, 4 settembre 2013. Vi è per caso capitato negli ultimi mesi di ricevere un avviso di liquidazione per mancato pagamento delle spese di registrazione di una sentenza civile? No? Leggete comunque questo comunicato, da quanto ci consta non è escluso che possiate riceverlo in futuro. Naturalmente se negli ultimi anni siete stati parti di un processo civile.

La nostra seppur piccola esperienza ci mostra infatti che negli ultimi mesi stiano pervenendo da parte dell'Agenzia delle Entrate avvisi di liquidazione per mancato pagamento delle spese di registrazione "errati". Errati, in quanto il pagamento è avvenuto, ma all'Agenzia non risulta, oppure errati, perchè il pagamento non è avvenuto, ma non è dovuto. Certamente nessuno vi impedirà di pagare comunque. Ma se doveste decidere di no, potrebbero esservi utili le parole seguenti. Innanzitutto sarà opportuno parlarne con l'avvocato che vi ha patrocinato nella causa.

Nel primo caso, è bene che abbiate tenuto con voi la ricevuta del pagamento; farete poi la vostra fila  all'Agenzia delle Entrate dove depositerete un'istanza di cancellazione in autotutela del provvedimento di liquidazione allegando copia della ricevuta e chiedendo un provvedimento espresso. Il tutto entro i 60 giorni utili per impugnare l'avviso. Nel secondo caso la questione è un po' più complessa, e diciamo che sarebbe più semplice se se ne occupasse il vostro avvocato di fiducia:  alle volte le spese per la registrazione non sono dovute, come per es. se vi è ammissione al gratuito patrocinio. Anche in questi casi può succedere che l'avviso di liquidazione, con annessi interessi, parta comunque. In tal caso, sempre entro i 60 giorni, il cittadino o chi per lui (l'avvocato?) dovrà aprire una piccola "istruttoria" per capire dove si è inceppato il meccanismo burocratico, farlo ripartire e anche qui fare un'istanza di cancellazione del provvedimento in autotutela diretta all'Agenzia.

E' bene procurarsi l'annullamento o,  più facilmente, il solo estratto di avvenuta registrazione -entro i 60 giorni dalla notifica, tempo utile per ricorrere contro il provvedimento e quindi sollevare la questione eventualmente non risolta d'avanti alla Commissione Tributaria. Ma è decisamente opportuno fare il possibile per risolvere la questione in via di autotutela, dato il valore esiguo della controversia e la tendenza, più attuale che mai, che vuole addossare al cittadino, anche vittorioso, le spese di giudizio (compensandole) o quelle di mediazione tributaria (non riconoscendo dovuti gli onorari del professionista a cui il cittadino si rivolge). All'Agenzia delle Entrate chiediamo maggiore attenzione nell'assolvimento delle proprie funzioni.

Valentina Papanice, legale Aduc
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori

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