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mercoledì 4 settembre 2013

Giustizia civile. E le spese di registrazione della sentenza?

Firenze, 4 settembre 2013. Vi è per caso capitato negli ultimi mesi di ricevere un avviso di liquidazione per mancato pagamento delle spese di registrazione di una sentenza civile? No? Leggete comunque questo comunicato, da quanto ci consta non è escluso che possiate riceverlo in futuro. Naturalmente se negli ultimi anni siete stati parti di un processo civile.

La nostra seppur piccola esperienza ci mostra infatti che negli ultimi mesi stiano pervenendo da parte dell'Agenzia delle Entrate avvisi di liquidazione per mancato pagamento delle spese di registrazione "errati". Errati, in quanto il pagamento è avvenuto, ma all'Agenzia non risulta, oppure errati, perchè il pagamento non è avvenuto, ma non è dovuto. Certamente nessuno vi impedirà di pagare comunque. Ma se doveste decidere di no, potrebbero esservi utili le parole seguenti. Innanzitutto sarà opportuno parlarne con l'avvocato che vi ha patrocinato nella causa.

Nel primo caso, è bene che abbiate tenuto con voi la ricevuta del pagamento; farete poi la vostra fila  all'Agenzia delle Entrate dove depositerete un'istanza di cancellazione in autotutela del provvedimento di liquidazione allegando copia della ricevuta e chiedendo un provvedimento espresso. Il tutto entro i 60 giorni utili per impugnare l'avviso. Nel secondo caso la questione è un po' più complessa, e diciamo che sarebbe più semplice se se ne occupasse il vostro avvocato di fiducia:  alle volte le spese per la registrazione non sono dovute, come per es. se vi è ammissione al gratuito patrocinio. Anche in questi casi può succedere che l'avviso di liquidazione, con annessi interessi, parta comunque. In tal caso, sempre entro i 60 giorni, il cittadino o chi per lui (l'avvocato?) dovrà aprire una piccola "istruttoria" per capire dove si è inceppato il meccanismo burocratico, farlo ripartire e anche qui fare un'istanza di cancellazione del provvedimento in autotutela diretta all'Agenzia.

E' bene procurarsi l'annullamento o,  più facilmente, il solo estratto di avvenuta registrazione -entro i 60 giorni dalla notifica, tempo utile per ricorrere contro il provvedimento e quindi sollevare la questione eventualmente non risolta d'avanti alla Commissione Tributaria. Ma è decisamente opportuno fare il possibile per risolvere la questione in via di autotutela, dato il valore esiguo della controversia e la tendenza, più attuale che mai, che vuole addossare al cittadino, anche vittorioso, le spese di giudizio (compensandole) o quelle di mediazione tributaria (non riconoscendo dovuti gli onorari del professionista a cui il cittadino si rivolge). All'Agenzia delle Entrate chiediamo maggiore attenzione nell'assolvimento delle proprie funzioni.

Valentina Papanice, legale Aduc
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori

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