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venerdì 6 settembre 2013

Il progetto di legge di riforma del processo tributario. Lo "Sportello dei Diritti" per una riforma a misura di contribuente

Il progetto di legge di riforma del processo tributario. Lo "Sportello dei Diritti" per una riforma a misura di contribuente. I media diano la massima pubblicità all'iniziativa parlamentare

 

Nell'ottica dell'attività dello "Sportello dei Diritti"" a tutela dei contribuenti e per una seria e concreta riforma del processo tributario che ponga sullo stesso piano fisco e contribuenti, Giovanni D'Agata presidente e fondatore dell'associazione segnala l'articolo del tributarista avvocato Maurizio Villani in merito al progetto di legge di riforma del processo tributario, presentato al Senato dal Sen. Giorgio Pagliari (PD), composto da 121 articoli e dalla relazione illustrativa di 14 pagine (il tutto in allegato all'articolo di pagg. 19).

Nella disamina si evince l'apprezzamento per l'interessante iniziativa legislativa ma anche allo stesso tempo vengono suggerite una serie di modifiche ed integrazioni per rendere il processo tributario più aderente ai principi costituzionali (artt. 24 e 111, comma 2, della Costituzione).

Tra queste, alcune variazioni e perfezionamenti ai principi della legge delega fiscale in tema di contenzioso tributario (art. 10), attualmente in discussione presso il comitato unico ristretto Camera-Senato (presieduto dall'On. Daniele Capezzone – PDL – C282), i cui lavori riprendono martedì 10 settembre p.v..

Come "Sportello dei Diritti", ricordiamo che il mondo professionale, imprenditoriale ma i cittadini tutti, attendono da anni una seria ed urgente riforma del processo tributario, per cui, è necessario che i media diano la massima pubblicità alle due iniziative parlamentari (progetto di legge e delega fiscale) per sollecitare il Parlamento attraverso la pressione del pubblico, ad una rapida ed auspicata approvazione definitiva entro l'anno, anche perché nel Nostro Paese, l'iniziativa legislativa, specie in materie così delicate come quella fiscale, è troppo spesso mortificata e non arriva mai al dunque.

Auspichiamo, inoltre, che a tutti i livelli, nazionale e locale, si creino dei forum sull'argomento ed eventi sul tema in modo che i contribuenti, gli imprenditori, i professionisti ed i giudici tributari possano suggerire eventuali altre correzioni od integrazioni oppure confermare i termini e le proposte contenuti nell'articolo dell'avvocato Villani, di seguito pubblicato unitamente al "Codice del Processo Tributario" e alla relativa "Relazione Illustrativa" reperibili sul sito dello  "Sportello dei Diritti" www.sportellodeidiritti.org in allegato, da inviare al Parlamento per le relative considerazioni ed approvazioni.

Lecce, 06 settembre 2013

Giovanni D'AGATA

 

 

 

DELEGA FISCALE

IL PROGETTO DI LEGGE DI RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

 

Il progetto di legge di riforma del processo tributario d'iniziativa del Sen. Giorgio Pagliari (in allegato al presente articolo) è un ottimo e condivisibile intervento legislativo per modificare finalmente il processo tributario nel senso di adeguarlo alle nuove regole del processo civile ed inoltre di parificare processualmente il cittadino-contribuente (con il suo difensore) ed il fisco (nazionale e locale), anche in vista dell'approvazione della delega fiscale (vedi n. 24 del presente articolo).

La redazione del suddetto progetto di legge è meritoria opera del Prof. Cesare Glendi, del Prof. Alberto Comelli nonché del loro allievo Dott. Carlo Soncini, che ringrazio pubblicamente per l'ottima e coraggiosa stesura.

Prima di suggerire modestamente quali potrebbero essere le ulteriori modifiche ed integrazioni da inserire per rendere il processo tributario ancora più aderente al precetto costituzionale dell'art. 111, comma 2("Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"), è importante, intanto, sottolineare le principali (ma non uniche) positive novità previste.

 

A)    ELEMENTI POSITIVI –

Come opportunamente rilevato nella relazione illustrativa allegata, il progetto di legge è improntato a criteri di generalità, riguardando tutte le liti tributarie, individuate in rigorosa aderenza ai precetti costituzionali, di equilibrata salvaguardia delle parti, enti titolari del potere impositivo ed esattivo e destinatari dei relativi provvedimenti nonchè, infine, di semplicità regolamentare, integrando ed adeguando la disciplina attualmente contenuta nel D.Lgs. n. 546/92, senza, peraltro, trascurare, ed anzi preservando, tutte le positività che hanno connotato la predetta normativa, che già aveva segnato un notevole miglioramento rispetto a quella precedentemente contenuta nel DPR n. 636/72.

Alla luce dei suddetti criteri, i principali (ma non unici) elementi positivi dell'allegato progetto di legge possono così sintetizzarsi (si citano i relativi articoli):

1)     innanzitutto, la nuova terminologia "codice del processo tributario", senza più fare riferimento al generico termine di contenzioso tributario, nonché l'organica disposizione dei 121 articoli;

2)     la giurisdizione tributaria esercitata dai (art. 1):

-          Tribunali tributari;

-          Corti d'appello tributarie;

-          Sezione tributaria della Corte Suprema di Cassazione;

3)     l'ammissione della testimonianza, anche in forma scritta (art. 15, commi 3, 4 e 5);

4)     la sospensione in appello dell'atto impugnato (art. 111), nonché la sospensione in appello dell'esecuzione della sentenza di primo grado (art. 84) e la sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello nel caso di ricorso per Cassazione (art. 373 c.p.c.); è importante codificare i suddetti principi, già riconosciuti dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione – Sezione tributaria - (sentenza n. 2845 del 24 febbraio 2012), ma spesso oggi ignorati da molte Commissioni tributarie di merito, con motivazioni non condivisibili;

5)     la possibilità di conciliare anche in grado di appello (art. 119);

6)     il nuovo giudizio davanti alla Sezione tributaria della Corte di Cassazione (artt. 97-99), soprattutto per quanto riguarda la mancata partecipazione al procedimento del pubblico ministero (art. 98, comma 5, cit.), come peraltro previsto dall'art. 75 D.L. n. 69 del 21/06/2013, confermato dalla legge di conversione n. 98/2013 (in G.U. n. 194 del 20/08/2013), che modifica sensibilmente la disciplina sull'intervento del PM nei processi civili davanti al giudice di legittimità;

7)     l'adeguamento alle nuove norme del codice di procedura civile, soprattutto per quanto riguarda:

-          la translatio iudicii (art. 5);

-          la rimessione in termini (art. 5, comma 4, e 46, comma 1), anche se per ipotesi limitate;

8)     gli effetti della tardiva costituzione in giudizio della parte resistente (art. 47, comma 5);

9)     la previsione che la sentenza non sottoscritta è nulla e la relativa nullità può sempre essere fatta valere anche oltre i limiti ed al di fuori delle regole proprie dell'appello e del ricorso per Cassazione (art. 64, comma 4);

10) sempre la discussione in pubblica udienza (art. 60, comma 1, e 96);

11) la possibilità per il giudice tributario di condannare al risarcimento dei danni nei casi tassativi previsti dalla legge (artt. 12, comma 4, 20, 21, comma 4 e commi 8 e 9);

12) l'organica normativa sui difensori delle parti (artt. 19 e 20);

13) la possibilità di proporre il ricorso collettivo e cumulativo, anche se in casi limitati (art. 23 e 24).

 

B)    EVENTUALI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI -

Segnalo le eventuali modifiche (correttive ed integrative) che potrebbero essere inserite per rendere il processo tributario ancora più aderente ai precetti costituzionali in tema di "giusto processo" (art. 111 Cost.) e diritto di difesa (art. 24 Cost.), anche in vista dell'approvazione della delega fiscale.

Il riferimento è fatto seguendo gli stessi articoli dell'allegato progetto di legge.

 

1)     Art. 2, comma 3 –

Secondo me, il citato comma dovrebbe essere




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Redazione del CorrieredelWeb.it


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