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giovedì 7 novembre 2013

Corte di giustizia europea .Può essere riconosciuto lo status di rifugiato al cittadino omosessuale extraUE, ma solo se nel paese d'origine l'omosessualità è davvero punita col carcere

Tocca all'autorità dello Stato europeo dopo la domanda di asilo verificare se nella patria del richiedente tale tipo di discriminazione è punita con una pena detentiva concretamente applicata

 

La Corte di giustizia europea con la sentenza emessa nella causa 199/12, pubblicata il 7 novembre dalla quarta sezione mette dei punti fermi sulla possibilità di ottenere lo status di rifugiato in Unione Europea al cittadino extra UE omosessuale.

Ad evidenziarlo, Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", dopo l'importante decisione che avrà certamente ampio eco in tema di tutela dei diritti e contro le discriminazioni.

Tale possibilità, è concessa secondo i giudici comunitari ad una determinata condizione: ossia se nel paese di provenienza l'omosessualità non soltanto è considerata quale reato ma viene anche punita in concreto con una pena detentiva che risulta davvero applicata nella prassi.

Nella fattispecie, la questione portata innanzi alla Corte UE riguardava tre richiedenti asilo d'origine africana, in particolare da Sierra Leone, Uganda e Senegal che avevano chiesto di essere accolti dai Paesi Bassi.

Secondo i giudici un cittadino non comunitario gay per ottenere lo status di rifugiato in Europa deve dimostrare che «gli atti di persecuzione devono essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave di diritti umani fondamentali».

Nel caso di cui ci si occupa i tre extracomunitari sostenevano di avere il fondato timore di subire una persecuzione nelle loro patrie a causa del loro orientamento sessuale.

Ed è vero che in tutti e tre gli Stati, gli atti omosessuali sono perseguibili penalmente e per i quali sono previste pene severe: si passa da pesanti sanzioni pecuniarie per arrivare addirittura all'ergastolo.

L'orientamento sessuale, evidenziano i giudici comunitari, costituisce una caratteristica tanto fondamentale per l'identità di una persona che nessuno dovrebbe essere costretto a rinunciarvi. L'esistenza di una legislazione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali consente di affermare che queste costituiscono «un gruppo a parte, percepito dalla società circostante come diverso». Dev'essere però specificato che affinché una violazione dei diritti fondamentali possa essere ritenuta alla stregua di una persecuzione ai sensi della convenzione di Ginevra, la discriminazione deve comunque raggiungere un determinato livello di gravità. E la condanna alla prigione per gli atti omosessuali può ben rappresentare un atto di persecuzione a patto che la pena detentiva nella pratica trovi effettivamente applicazione.

 


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