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venerdì 31 gennaio 2014

Pubblicato il decreto per le Zone Franche Urbane della Sicilia: e Lecce cosa sta aspettando?

È stato pubblicato il decreto direttoriale del 23 gennaio 2014 con cui è stato adottato il bando per l’attuazione dell’intervento in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane (ZFU) della Regione Sicilia di cui al Decreto interministeriale del 10 aprile 2013.

L’intervento, per il quale sono disponibili circa 182 milioni di euro, prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 5 marzo 2014 e fino alle ore 12:00 del 23 maggio 2014, esclusivamente  tramite una procedura telematica accessibile nella sezione “ZFU Convergenza e Carbonia Iglesias” sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

È bene ricordare che, di recente, sono partite anche le agevolazioni fiscali e contributive in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane della Campania e della Calabria con risorse economiche disponibili per la concessione delle agevolazioni pari complessivamente a 98 milioni di euro per la Campania, ed a 54,88 milioni di euro per la Calabria.

E Lecce cosa sta aspettando?

Sono trascorsi oltre sette anni dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 istitutiva delle Zone Franche Urbane e finalmente le procedure si stanno attivando per la Campania, la Calabria, ora anche per la Sicilia mentre la Puglia, ed in particolare Lecce, sono totalmente ignorate.

Infatti, Lecce sta perdendo la possibilità, sino al 2014, di diventare non solo zona franca urbana ma anche zona a burocrazia zero e di conseguenza, sfruttarne i relativi vantaggi.

Più volte l’avvocato Maurizio Villani e Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,   hanno lanciato l’appello alle istituzioni politiche affinché si attivassero nel più breve tempo possibile per beneficiare delle opportunità rappresentate dall’interessante meccanismo di esenzione da imposte sui redditi, Irap, imposta sugli immobili, nonché allo stesso tempo delle semplificazioni di carattere amministrativo per le imprese ribadite dal decreto “Del Fare” come zone a burocrazia zero.

Da una parte, infatti, vengono individuate le cosiddette zone franche urbane quali aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro-imprese, il cui obiettivo prioritario è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri e aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse.

Dall’altra le cosiddette zone a burocrazia zero che puntano ad uno snellimento burocratico nello start up di un’impresa, considerato che accelerano lo svolgimento degli adempimenti burocratici, garantendo il silenzio-assenso decorsi 30 giorni dall’avvio dei procedimenti amministrativi ed alcuni vantaggi fiscali.

Ci si augura che a seguito dei numerosi appelli lanciati da Maurizio Villani e dallo “Sportello dei Diritti”, a partire dal dicembre 2011, finora caduti sorprendentemente nel vuoto, Lecce possa finalmente diventare zona franca urbana, e la classe politica ponga impegno e attenzione per il rilancio dell’economia pugliese- leccese.

Ancora una volta Giovanni D'Agata e l’avvocato Maurizio Villani, ribadiscono che non si può certo ignorare un provvedimento strategico che darà un contributo decisivo per sostenere lo sviluppo del nostro tessuto industriale, e che offrirà al mondo delle imprese opportunità concrete per investire sul territorio.

 


mercoledì 29 gennaio 2014

Lite temeraria per Equitalia che iscrive il fermo amministrativo illegittimo

Stop Equitalia! In caso fermo amministrativo illegittimo perché relativo a tributi prescritti deve  pagare i danni per lite temeraria al cittadino che si trova l’auto bloccata dalle ganasce fiscali.

Risarcita in via equitativa l’insegnante che a causa dell’erroneo provvedimento risulta avere difficoltà per raggiungere il posto di lavoro. Per la responsabilità aggravata è sufficiente provare la scarsa prudenza dell’esattore e non il dolo o la colpa grave

 

È proprio il caso di dirlo: un brutto, ennesimo stop per Equitalia viene dalla sentenza n. 182 del 23 dicembre 2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che ha ritenuto giusto condannare per lite temeraria l’esattore, ordinando il risarcimento in via equitativa ad un contribuente cui era stato emesso un provvedimento di fermo amministrativo illegittimo perché relativo a crediti prescritti.

Nel caso di specie, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i giudici tributari hanno accolto il ricorso di un’insegnante che era stata messa in difficoltà a raggiungere il posto di lavoro a seguito del blocco fiscale della sua automobile a causa del mancato pagamento di alcune cartelle per crediti Inps nonostante tale richiesta fosse ormai prescritta, essendo decorsi, addirittura, oltre dieci anni.

La corte molisana ha quindi disposto l’annullamento dell’atto impositivo e ha anche concesso il risarcimento dei danni subiti a causa delle difficoltà conseguenti al mancato uso della propria automobile rilevando che ai fini della sussistenza della responsabilità per lite temeraria, stabilita dall’articolo 96 del Codice di Procedura Civile, dell’agente della riscossione che esegua il fermo di un autoveicolo per un credito tributario già prescritto, non si richiede né il dolo né la colpa grave, ma trattandosi di misura cautelare è sufficiente il difetto della normale prudenza, agevolmente configurabile nell’ipotesi in cui la prescrizione sia rilevabile dallo stesso provvedimento notificato al contribuente.

Ma v’è di più,  per i giudici, la liquidazione del danno da lite temeraria può essere effettuata secondo equità dal giudice (anche tributario) poiché è costituito non già dalla lesione della posizione materiale della parte vittoriosa, ma dagli oneri di ogni genere che essa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata pretesa della parte avversa e dai disagi sopportati per effetto di quella iniziativa, danni desumibili dalla comune esperienza.

Nella fattispecie, l’agente per la riscossione è stato condannato, quindi, non  solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a  versare 500 euro extra.

 


Devono essere risarciti dall'ente autostradale i danni subiti dall'autovettura a causa della gomma abbandonata sull'asfalto

Il custode della strada è responsabile per gli ostacoli sulla carreggiata che non segnala agli utenti

 

I pedaggi autostradali aumentano e nonostante ciò i gestori cercano di farla franca anche dalle proprie responsabilità. Ma per la giustizia, non si può sottrarre alla propria responsabilità la concessionaria che gestisce l’autostrada quando accade un sinistro cagionato da un ostacolo al centro della carreggiata e non segnalato dai pannelli luminosi in esercizio lungo il tracciato.

In tali casi, come sovente afferma la giurisprudenza e come viene confermato dalla sentenza 16/2013, pubblicata dal giudice di pace di Santhià (Vercelli) che Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ritiene opportuno diffondere, la società proprietaria o custode dell’infrastruttura ha l’obbligo di risarcire i danni patrimoniali subiti dall’autovettura che era entrata in collisione con un grosso pneumatico di camion che si trovava sulla strada.

Nel caso di specie, il magistrato onorario ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento di un automobilista cui sono stati liquidati circa 4.500 euro per i danni subiti dalla propria autovettura, nonché le spese di giudizio, a seguito dello scontro contro lo pneumatico di un autoarticolato abbandonato sull’asfalto e che era apparso all’improvviso innanzi al proprio veicolo mentre percorreva nella prima mattinata il tratto stradale in cui era competente il giudice di pace adito.

Il  vero e proprio ostacolo risultava quindi «non visibile né prevedibile» perché non segnalato con un avviso di pericolo, ed è quindi certamente configurabile la responsabilità stabilita dall’articolo 2051 del Codice civile a carico dell’ente custode della strada perché lo scontro risulta comunque cagionato da un’omissione di vigilanza di chi gestisce l’infrastruttura.

Peraltro, nel corso dell’istruttoria un assistente al traffico sentito come testimone ha confermato che  al call center dell’ente era giunta una segnalazione che aveva avvisato circa la presenza dell’ostacolo in piena carreggiata, ma prima dell’orario in cui si è verificato il sinistro.

Né può essere invocata da parte della convenuta società la circostanza che il mezzo di servizio e soccorso si trovasse a cinquanta chilometri dal luogo del sinistro: in attesa che la squadra giungesse sul posto sarebbe stato opportuno avvisare dell’ostacolo le auto in transito mediante i pannelli ad hoc che veicolano (ad esempio) i messaggi con i limiti di velocità, la presenza del tutor o gli eventuali incidenti sul tracciato. Va, inoltre, esclusa la sussistenza del caso fortuito che scriminerebbe il custode dell’infrastruttura.

 


lunedì 27 gennaio 2014

Come evitare le lunghe e costose cause civili


Le controversie civili e commerciali? Cittadini in lite che devono
attendere anni, e pagare fior di parcelle agli avvocati, per far
valere le loro ragioni?

Conflitti tra controparti destinati a perdersi nelle sabbie mobili dei
tempi della giustizia ordinaria, resi ancora più problematici dagli
accorpamenti della riforma della geografia giudiziaria? Da oggi,
cittadini, imprese, aziende istituzioni pubbliche e private possono
risolvere da soli la controversia e se d'accordo anche singolarmente,
senza necessariamente rivolgersi ad un avvocato. Non tutti sanno che
è obbligatorio partecipare al primo incontro di mediazione
personalmente, la Legge richiede questa obbligatorietà alle parti
proprio per capirne il procedimento e i numerosi vantaggi che la
mediazione offre, in modo da decidere se proseguire o meno. Se non si
prosegue nulla si paga. L'errore più grave che commette chi è
chiamato a mediare è quello di non partecipare alla mediazione o non
chiedere conto al proprio avvocato perchè non si è presentato in
mediazione. Disinteressarsi o non informarsi di come effettivamente
sono andati i fatti potrebbe comportare gravissime conseguenze per
entrambe le parti. Ricordatevi sempre che la prestazione dell'avvocato
è una prestaziione di mezzi e non di risultato e dunque, comunque
vadano le cose il responsabile è e resta sempre il cittadino e/o
l'impresa.

Tanto per fare un esempio: in materia di trasferimento di un diritto
reale oltre al risparmio di spese legali, dei costi di giustizia,
della brevità del procedimento (max tre mesi), del credito d'imposta
fino a 500 euro in caso di accordo, si risparmiano ulteriori 4.500
euro per spese di registrazioni per ogni parte. L'organismo
internazionale di conciliazione e arbitrato dell'A.N.P.A.R. con circa
50 sedi operative già attive sull'intero territorio nazionale in
grado di coprire la quasi totalità delle circoscrizioni giudiziarie.

L'A.N.P.A.R. è in grado di offrire assistenza gratuita non solo in
materia di mediazione ed arbitrato ma anche in diversi settori (quali
ad esempio richiesta di esperti in materia legale, di amministratori
condominiali,di revisori legali per certificazioni di bilancio,
consulenti in materie fiscale, bancaria, assicurativa e del lavoro,
esperti in controllo aziendale interno ed esterno, esperti in recupero
crediti. Una volta ricevuto la consulenza gratuita puoi scegliere
secondo la materia i professionisti iscritti al nostro "albo dei
consulenti" per avere un preventivo certo dei costi e dei tempi di
evasione della pratica.

Se, poi sei un laureato o diplomato (amministratore condominio),
potresti frequentare uno dei tanti corsi che periodicamente vengono
calendarizzati.Di seguito riportiamo un prospetto con la tipologia dei
corsi più frequenti. Per gli orari, i nominativi dei docenti, i
programmi e le quote di partecipazione, cliccare sui titoli.
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CORSO PER ARBITRO
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CORSO DI SPECIFICITA'
<http://www.anpar.it/2010/cartelle/corsi-di-formazione-per-mediatore-civile-a-commerciale/139-corsi-di-specificita>

CORSO PER REVISORE LEGALE
<http://www.anpar.it/2010/cartelle/corsi-di-formazione-per-mediatore-civile-a-commerciale/761-calendario-corsi-revisori-legali>

CORSO PER AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
<http://www.anpar.it/2010/cartelle/corsi-di-formazione-per-mediatore-civile-a-commerciale/762-calendario-corsi-amministratori-condominio>

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venerdì 24 gennaio 2014

Danni alla persona. Il danno esistenziale dev'essere risarcito quando è causa di uno «sconvolgimento» della vita

Per la Cassazione deve essere riconosciuto questo ristoro ai familiari e al convivente della vittima. Dev'essere riconosciuto anche il danno da "perdita della vita" trasmissibile agli eredi

 

Lo diciamo da anni che non è sufficiente angustiare entro il limite di tabelle predefinite i danni conseguenti alla perdita di un congiunto per poter offrire un minimo di ristoro ai cari sopravvissuti. Ma ne siamo ancor più convinti, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", tanto da continuare ad insistere nelle numerose azioni intraprese in questi anni a tutela dei danneggiati da gravi eventi, dopo l'importantissima sentenza n. 1361 pubblicata ieri 23 gennaio 2014 dalla Corte di Cassazione.

Infatti, con una decisione destinata a cambiare ancora una volta le "carte in tavola" a tutti coloro che intendevano limitare i danni conseguenti a gravi eventi della vita, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice deve liquidare qualunque pregiudizio a prescindere dal nome per dare integrale ristoro a chi li subisce. Per gli ermellini, è risarcibile il danno esistenziale quando provoca uno «sconvolgimento» della vita. Quindi, rilanciando l'importanza di questa voce di danno dopo alcune posizioni altalenanti, con una sentenza di ben centodieci pagine, i giudici della terza sezione civile–– ne hanno riconosciuto la possibilità del ristoro ai familiari, ai partner, anche per pregiudizi estetici o sessuali.

In sintesi, purché se ne fornisca dimostrazione, qualunque sconvolgimento dell'esistenza consente la possibilità di chiederne il risarcimento.

Nel lungo iter logico giuridico seguito dalla corte di legittimità si evidenzia come la liquidazione di tali tipi di danni debba essere effettuata necessariamente in via d'equità.

Ma v'è di più. I giudici del Palazzaccio hanno riconosciuto l'esistenza del danno alla perdita della vita come categoria autonoma del danno non patrimoniale e non annoverabile nel danno tanatologico o morale terminale.

Nella fattispecie la Suprema Corte ha stabilito, l'obbligo risarcitorio a carico di una compagnia di assicurazione, nei confronti dei figli di un uomo depresso, che si era suicidato a distanza di due anni dalla morte della moglie avvenuta in un incidente stradale.

Per spirito di brevità evidenziamo che i giudici di Piazza Cavour sottolineano che  «il danno da perdita del rapporto parentale o cosiddetto danno esistenziale (che consiste nello sconvolgimento dell'esistenza sostanziatesi nello sconvolgimento delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione – sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare – in fondamentali e radicali scelte di vita diversa) risulta integrato in caso come nella specie di sconvolgimento della vita subito dal coniuge ( nel caso, il marito ) a causa della morte dell'altro coniuge ( nel caso, la moglie )».

Da mettere in evidenzia che con la stessa sentenza il collegio di nomofiliachia apre la strada al risarcimento del danno non patrimoniale da "perdita della vita", trasmissibile, in quanto categoria autonoma, agli eredi. Secondo i giudici tale tipo di voce riparatoria è ammessa anche se l'agonia della vittima è durata poche ore. La liquidazione di tale voce è equitativa e non è contemplata dalle Tabelle di Milano.

È interessante riportare le motivazioni che portano i giudici di legittimità a stabilire sul punto che: «costituisce danno non patrimoniale altresì il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte dell'ordinamento, anche sul piano della tutela civilistica». Inoltre, non essendo il danno da perdita della vita della vittima contemplato dalle Tabelle di Milano, è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice di merito l'individuazione dei criteri di relativa valutazione che consentano di pervenire alla liquidazione di un ristoro equo, nel significato delineato dalla giurisprudenza di legittimità, non apparendo pertanto idonea una soluzione di carattere meramente soggettivo, né la determinazione di un ammontare uguale per tutti, a prescindere cioè dalla relativa personalizzazione, in considerazione in particolare dell'età delle condizioni di salute e delle speranze di vita futura, dell'attività svolta, delle condizioni personali e familiari della vittima».

In ultimo è da evidenziare la precisazione della Corte che, rilevato il cambiato di rotta in materia, ha sottolineato come tale interpretazione non ha come conseguenza la cosiddetta "prospective overruling",  ossia che il cambiamento di orientamento è applicabile anche retroattivamente.

 


mercoledì 15 gennaio 2014

Cassazione. Sì al danno esistenziale anche in assenza del biologico

Sì al danno esistenziale anche in assenza del biologico. Risarcita la famiglia del danneggiato a seguito di un incidente se l'evento ha alterato profondamente l'assetto dei rapporti personali

Importantissima sentenza della Corte di Cassazione in materia di risarcibilità di danni ed in particolare del danno alla vita di relazione. Dopo le famose sentenze del 2010 che avevano messo in discussione questa voce di danno, arriva la sentenza n. 531 del 14 gennaio 2014 della Suprema Corte che stabilisce come il pregiudizio esistenziale possa essere liquidato anche in assenza di danno biologico.

Per la corte di legittimità il giudice è quindi tenuto a riconoscere il risarcimento alla famiglia della vittima quando l'incidente, che nella fattispecie era avvenuto sul lavoro, ha alterato profondamente l'assetto dei rapporti personali.

I giudici della terza sezione civile, nel caso di specie hanno rigettato il ricorso di una ditta individuale che era stata condannata a risarcire la famiglia di un giovane operaio che era rimasto gravemente ferito in seguito a una rovinosa caduta da un'impalcatura. Nonostante l'archiviazione in sede penale sia i giudici di merito, che infine quelli di legittimità con la decisione in questione, hanno confermato il risarcimento del danno morale ed esistenziale.

È a dir poco interessante la lunga motivazione, con cui i giudici di Piazza Cavour hanno chiarito, con una sentenza la cui portata, per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", segna un a dir poco significativa nuova riapertura circa il dibattito sul danno alla vita di relazione  o esistenziale che dir si voglia, che «la mancanza di danno biologico  (qual è stato ritenuto, nella specie, per i due genitori) non esclude la configurabilità in astratto di un danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) e di un danno dinamicorelazionale, quale conseguenza, autonoma, della lesione medicalmente accertabile, che si colloca e si dipana nella sfera dinamico-relazionale del soggetto». E, nel caso in cui il fatto lesivo abbia profondamente alterato il complessivo assetto dei rapporti personali all'interno della famiglia, provocando, come è stato ritenuto nella fattispecie, una «rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del genitore in relazione all'esigenza di provvedere perennemente ai (niente affatto ordinari) bisogni del figlio, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, deve senz'altro trovare ristoro nell'ambito della tutela ulteriore apprestata dall'art. 2059 cod. civ. in caso di lesione di un interesse della persona costituzionalmente protetto».

 


sabato 11 gennaio 2014

Condannato penalmente avvocato che esercita senza essere iscritto all'albo

Condannato penalmente avvocato che esercita senza essere iscritto all'albo, anche se risulta in possesso dell'abilitazione. Per la Cassazione Penale per far scattare il carcere per esercizio abusivo della professione è sufficiente curare le pratiche legali e non è necessaria la presenza in udienza. La spendita del titolo costituisce anche "falsa dichiarazione a pubblico ufficiale". 4 mesi di reclusione a leccese

Dura sentenza per un leccese da parte della Cassazione penale che ha ritenuto colpevole di esercizio abusivo della professione e di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale un avvocato che pur avendo conseguito l'abilitazione esercitava la professione senza essere iscritto all'albo.

Per la Suprema Corte, peraltro, ai fini del perfezionamento del reato non è necessaria la spendita del nome davanti a giudici o altri pubblici ufficiali: l'esercizio abusivo della professione si configura per il solo fatto che il professionista curi pratiche legali per clienti senza comparire in udienza come avvocato.

La sentenza 646/14 della quinta sezione penale della Corte di Cassazione depositata in data di ieri 10 gennaio ha, infatti,.confermato la decisione per un professionista, rinviato a giudizio per i reati previsti dagli articoli 348 e 495 del Codice Penale, ossia per aver esercitato la professione legale senza alcuna iscrizione all'albo e per la spendita del nome davanti a giudici e altri pubblici ufficiali.

Nel ricorrere innanzi ai giudici di legittimità, l'imputato aveva sostenuto che, affinché si configuri il reato di esercizio abusivo non è determinante la mancata iscrizione all'albo, ma la mancanza di abilitazione che lui invece aveva conseguito.

Per i giudici di Piazza Cavour, che hanno rigettato il ricorso proposto dal professionista, ai fini della configurazione del delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato è sufficiente la condotta di chi, conseguita l'abilitazione statale, eserciti l'attività professionale prima di aver ottenuto l'iscrizione all'albo professionale.

Ciò secondo l'interpretazione più recente delle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno statuito che: «La norma incriminatrice dell'articolo 348 c.p., che punisce chi abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, trova la propria ratio nella necessità di tutelare l'interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge».

Neanche il richiamo alla sentenza 199/93 della Corte costituzionale scrimina il reo, non solo perché non è compito della Consulta interpretare le norme di diritto, ma soprattutto perché la ricordata decisione non affermava affatto un principio in contrasto con quello dichiarato dalla Corte di legittimità.

In buona sostanza con la richiamata sentenza delle Sezioni Unite, i giudici di legittimità hanno stabilito che «ciò che la norma penale individua come elemento necessario e sufficiente per l'integrazione della fattispecie è l'assenza di quella speciale abilitazione che lo Stato richiede per l'esercizio della professione, mentre il contenuto ed i limiti propri di ciascuna abilitazione, non rifluiscono - come ritiene il giudice a quo - all'interno della struttura del fatto tipico, ma costituiscono null'altro che un presupposto di fatto che il giudice è chiamato a valutare caso per caso».

Infine, anche il motivo di ricorso circa il concorso dei reati di esercizio abusivo e spendita del titolo risulta essere infondato. Gli ermellini rilevano che «l'esercizio abusivo della professione legale, ancorché riferito allo svolgimento dell'attività riservata al professionista iscritto nell'albo degli avvocati, non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta, sicché il reato si perfeziona per il solo fatto che l'agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato; ne deriva che quando quest'ultima condotta si accompagna alla prima, viene leso anche il bene giuridico della fede pubblica tutelato dall'art. 495 Cp e si configura il concorso dei detti reati».

Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", si tratta di un precedente significativo che chiarisce ancor più precisamente gli angusti limiti per il pieno esercizio della professione forense; ciò anche a tutela della platea dei clienti e dei cittadini stante l'interesse generale sotteso al delicato compito che spetta ai difensori.

 


domenica 5 gennaio 2014

Mala Giustizia. 22300 errori giudiziari accertati ad oggi, per mezzo miliardo di euro di indennizzi complessivamente versati

Mala Giustizia. 22300 errori giudiziari accertati ad oggi, per mezzo miliardo di euro di indennizzi complessivamente versati. I dati depositati presso il Ministero dell'Economia e Finanze e che pochi hanno il coraggio di denunciare

 

Un fenomeno di massa che ha fatto nascere associazioni, siti specializzati, blog, e movimenti d'opinione perché ha riguardato e continua a riguardare milioni d'italiani e di cittadini residenti sul territorio nazionale. Parliamo degli errori giudiziari che nel corso degli anni hanno comportato esborsi milionari da parte dello Stato per gli indennizzi aventi valore riparatorio che sono stati concretamente versati. Anche se migliaia di vittime della malagiustizia non sono mai state risarcite perché o non hanno fatto apposita richiesta forse perché quasi mai l'indennizzo versato dallo Stato può riparare i danni che un errore può portare ad una vita e a quella dei propri cari o perché le proprie istanze indennitarie sono state rigettate.

E così sono passati oltre 24 anni dall'introduzione dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, ed oggi ciò che colpisce profondamente è il dato relativo al numero di persone rimasti vittime della giustizia dal Dopoguerra: oltre 4 milioni.

Non si tratta solo di errori giudiziari o ingiuste detenzioni in senso stretto, quanto di uomini e donne finiti nelle maglie della giustizia e poi usciti assolti o prosciolti completamente.

I dati precisi relativi agli individui per i quali è stato accertato che sono finiti ingiustamente in carcere o hanno subito incolpevolmente una misura restrittiva ed ai quali è stato "concesso" l'indennizzo previsto dallo Stato sono depositati presso l'Ufficio IX del Ministero dell'Economia e delle Finanze e fino ad oggi pochi sono andati a spulciarli e altrettanto pochi ne hanno denunciato le dimensioni.

Sono circa 50 mila,  infatti, i cittadini che hanno ricevuto il relativo indennizzo per una spesa complessiva che tocca quasi i 600 milioni di euro.

Correva l'anno 1988 quando, finalmente, lo Stato si decise ad introdurre una misura che potesse almeno lenire le conseguenze di palesi ingiustizie: fu così creato l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione introducendo due specifici articoli il 314 ed il 315 nel codice di procedura penale.

Le prime liquidazioni, però sono arrivate solo tre anni più tardi, ossia nel 1991 e contabilizzati nel 1992: nel periodo compreso tra il 91 ed oggi, a distanza di 22 anni, dunque, sono oltre 22 mila e 300, per la precisione 22.323, le persone per le quali è stata accertata l'ingiusta detenzione o un errore giudiziario per il quale è stato riconosciuto il relativo indennizzo.

Secondo alcuni analisti, però le cifre sarebbero destinate più che a raddoppiare se si contano anche  coloro che fanno richiesta del risarcimento che viene rigettata. Corrisponderebbero solo ad un terzo, al massimo due terzi, le domande che hanno un esito positivo.

Anche il dato complessivo degli esborsi è esorbitante: oltre mezzo miliardo di euro.

Tra riparazioni per ingiusta detenzione e indennizzi per gli errori giudiziari veri e propri (quelli cioè sanciti dopo un processo di revisione nei confronti di un condannato con sentenza definitiva, da cui quest'ultimo è stato dichiarato innocente), lo Stato ha sborsato dal 1991 (anno dei primi 5 casi di risarcimento contabilizzati) a oggi ben 575.698.145 euro. Quasi tutto (545.460.908) per risarcire le decine di migliaia di ingiuste detenzioni scontate da innocenti in carcere o agli arresti domiciliari.

Basta scorrere gli anni gli nella tabella del ministero dell'Economia e delle Finanze per verificare che sono stati spesi oltre 56 milioni del 2004, 49 milioni e passa nel 2002, più di 47 milioni nel 2011. Il dato più basso riguarda il 1997 con un milione e mezzo di euro complessivamente registrati. Si tratta in media di circa 30 milioni di euro all'anno che sono stati prelevati dalle casse dello Stato per indennizzare le vittime d'ingiuste detenzioni e di errori giudiziari.

Nella colonna degli importi pagati per errore giudiziario, per esempio, balza agli occhi come il 2012 sia stato l'anno in cui più si è speso per i soli errori (poco meno di 7 milioni di euro).

Ciò che colpisce ulteriormente è però ciò che sta accadendo negli ultimi anni nei quali la famigerata spending review sta colpendo anche questo settore nel quale lo Stato dovrebbe farsi garante degli errori commessi a danno dei cittadini senza consentirsi alcun risparmio sulla pelle di chi ha  sofferto e soffre.

Fonti del Ministero dell'Economia e delle Finanze riferiscono che negli ultimi due anni, gli importi liquidati e le domande di risarcimento sono nettamente diminuiti quali conseguenza diretta della ridotta disponibilità finanziaria sui capitoli di bilancio, con ulteriore probabile effetto di una stretta nella valutazione delle istanze di risarcimento.

Una politica, quella tenuta in questo settore in questi ultimi anni da parte dei governi succedutisi che non è tollerabile  per le ragioni poc'anzi individuate, spiega Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", associazione da anni impegnata in maniera attiva anche nella tutela delle vittime della Malagiustizia.

Ecco perché nei casi che verranno affrontati non lesineremo la possibilità di rivolgerci sino alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ed alla Corte di Giustizia Europea affinché ogni cittadino che abbia subìto queste gravissime forme d'ingiustizia da parte della stessa Giustizia, sia assicurato adeguato ristoro a carico dello Stato che serva almeno a lenire le sofferenze patite.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


giovedì 2 gennaio 2014

Stranieri in Italia. Chi diventa italiano può cambiare il suo nome con uno tipico del Nostro Paese per integrarsi meglio

Il Tar Lombardia dichiara illegittimo il diniego all'istanza del cittadino che da ex extra-Ue è diventato italiano e si fa chiamare abitualmente "Emilio"

 

Tutti lo chiamano Emilio da quando sta in Italia. Ed il nome di nascita Erzen non gli va più bene specie da quando ha acquisito il passaporto italiano a seguito del matrimonio con una nostra connazionale.

Quello che apparentemente sembrerebbe un diritto, il cambio del nome in uno italiano, ossia quello con cui amici e colleghi lo chiamano da sempre gli viene negato dal prefetto.

Ma il Tar Lombardia con una sentenza importante, la 2899/13 ritiene illegittimo il diniego dell'autorità amministrativa ritenendo l'esigenza di integrazione nella comunità italiana dell'ormai ex cittadino extracomunitario superiore all'interesse pubblico alla stabilità del nome.

Nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno annullato il provvedimento dell'ufficio territoriale del Governo.

La vicenda nasce dal fatto che il cittadino d'origine albanese è costretto a varcare il confine italo-svizzero per lavoro, ma il suo nome straniero sui documenti attira l'attenzione dei doganieri che lo sottopongono spesso ad accurati controlli, creandogli situazioni di «lacerante vergogna».

Anche per tutelare il figlio di sei anni il lavoratore si rivolge al prefetto, che ora dovrà dargli ragione: siccome l'ex cittadino extracomunitario vive e lavora da anni nel nostro Paese, chiamarsi ufficialmente "Emilio" come tutti già lo conoscono lo aiuterà a integrarsi ancora di più nella collettività italiana.

Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" una storia su cui la Giustizia ha posto un lieto fine, ma anche un precedente che apre la possibilità a tanti cittadini d'origine straniera perfettamente integrati che aspirano anche a cambiare il proprio nome dato alla nascita.

 


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