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mercoledì 15 gennaio 2014

Cassazione. Sì al danno esistenziale anche in assenza del biologico

Sì al danno esistenziale anche in assenza del biologico. Risarcita la famiglia del danneggiato a seguito di un incidente se l'evento ha alterato profondamente l'assetto dei rapporti personali

Importantissima sentenza della Corte di Cassazione in materia di risarcibilità di danni ed in particolare del danno alla vita di relazione. Dopo le famose sentenze del 2010 che avevano messo in discussione questa voce di danno, arriva la sentenza n. 531 del 14 gennaio 2014 della Suprema Corte che stabilisce come il pregiudizio esistenziale possa essere liquidato anche in assenza di danno biologico.

Per la corte di legittimità il giudice è quindi tenuto a riconoscere il risarcimento alla famiglia della vittima quando l'incidente, che nella fattispecie era avvenuto sul lavoro, ha alterato profondamente l'assetto dei rapporti personali.

I giudici della terza sezione civile, nel caso di specie hanno rigettato il ricorso di una ditta individuale che era stata condannata a risarcire la famiglia di un giovane operaio che era rimasto gravemente ferito in seguito a una rovinosa caduta da un'impalcatura. Nonostante l'archiviazione in sede penale sia i giudici di merito, che infine quelli di legittimità con la decisione in questione, hanno confermato il risarcimento del danno morale ed esistenziale.

È a dir poco interessante la lunga motivazione, con cui i giudici di Piazza Cavour hanno chiarito, con una sentenza la cui portata, per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", segna un a dir poco significativa nuova riapertura circa il dibattito sul danno alla vita di relazione  o esistenziale che dir si voglia, che «la mancanza di danno biologico  (qual è stato ritenuto, nella specie, per i due genitori) non esclude la configurabilità in astratto di un danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) e di un danno dinamicorelazionale, quale conseguenza, autonoma, della lesione medicalmente accertabile, che si colloca e si dipana nella sfera dinamico-relazionale del soggetto». E, nel caso in cui il fatto lesivo abbia profondamente alterato il complessivo assetto dei rapporti personali all'interno della famiglia, provocando, come è stato ritenuto nella fattispecie, una «rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del genitore in relazione all'esigenza di provvedere perennemente ai (niente affatto ordinari) bisogni del figlio, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, deve senz'altro trovare ristoro nell'ambito della tutela ulteriore apprestata dall'art. 2059 cod. civ. in caso di lesione di un interesse della persona costituzionalmente protetto».

 


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