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mercoledì 26 marzo 2014

Contratti. Se non richiesti non si paga. Da oggi in vigore la norma


Roma, 26 Marzo 2014. I contratti tra il consumatore e un fornitore di beni e servizi che non vengono richiesti, non si pagano. Sembrerebbe lapalissiano ma si e' dovuti intervenire con una apposita norma per sancire l'ovvio.

Da oggi entra in vigore il decreto legislativo (1) che sancisce il diritto del consumatore a non pagare se un bene o un servizio non e' richiesto. Questa disposizione si applica ai contratti stipulati fuori dai luoghi commerciali (es. negozi), quindi, quelli sottoscritti a casa, con Internet, per strada, ecc.

Sul nostro sito, all'indirizzo  http://sosonline.aduc.it/, ci sono una serie di schede pratiche sulle regole per gli acquisti.


(1) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/3/11/14G00033/sg


Primo Mastrantoni, segretario Aduc

martedì 25 marzo 2014

Ristrutturazioni edilizie e agevolazioni fiscali: tutto quello che c'è da sapere

Se dovete ristrutturare la vostra casa questo potrebbe essere l'anno giusto. Sono state infatti promulgate diverse agevolazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione edilizia.

Le detrazioni per le ristrutturazioni, già garantite dal DPR 917/86 sono state prorogate da alcuni decreti e dalla Legge di stabilità 2014. Non è sempre facile orientarsi all'interno delle normative che regolano queste detrazioni e questo può scoraggiare chi vuole ristrutturare la propria casa, ma è spaventato dalle spese da sostenere. Cerchiamo quindi di fare un po' di chiarezza.

Le agevolazioni fiscali per chi ristruttura un immobile consistono in una detrazione della tassa Irpef variabile in base al periodo in cui sono stati effettuati i lavori.

Per le spese effettuate a partire dal 26 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2014 è detraibile dall'imposta Irpef il 50% della spesa effettuata fino ad un massimo di 96.000 euro. Queste sono le condizioni più vantaggiose quindi qualora steste pensando  di ristrutturare il vostro immobile vi consigliamo di farlo entro la fine di quest'anno, in modo da poter beneficiare di una agevolazione maggiore.

Per le spese di ristrutturazione effettuate durante tutto il corso del prossimo anno (2015) sarà possibile usufruire di una detrazione del 40%, mentre dal 1 gennaio 2016 si potrà detrarre solo il 36% delle spese effettuate e l'importo massimo detraibile scenderà a 48.000 euro.

La detrazione sarà divisa in dieci rate di uguali importo. Potranno beneficiare di queste agevolazioni tanto i proprietari degli immobili e i nudi proprietari quanto gli usufruttuari, gli affittuari e i comodatari, ma anche imprenditori individuali qualora l'immobile non sia un bene destinato al mercato o i soci di cooperative.

Se i lavori di ristrutturazione interessano singole unità le detrazioni sono applicabili solo ad interventi di manutenzione straordinaria (interventi necessari per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici nella conservazione dei volumi e delle superfici proprie degli immobili come ad esempio il rifacimento delle scale o l'installazione di ascensori) e non a quelli di manutenzione ordinaria (interventi di riparazioni e rinnovamenti dell'edificio qualora questi non modifichino i volumi e le superfici originali), detraibili solo nel caso in cui i lavori siano effettuati in parti comuni di edifici condominiali.

Si possono anche detrarre in ogni caso lavori effettuati per la rimozione di barriere architettoniche o per facilitare la mobilità di persone portatrici di handicap, per la bonifica dall'amianto, per il risanamento di danni dovuti ad eventi calamitosi, per l'installazione di dispositivi volti ad evitare illeciti e per l'adozione di misure antisismiche in zone ad alta sismicità.

Per beneficiare delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie è sufficiente riportare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile, e se i lavori sono stati fatti dal proprietario i dati di registrazione dell'atto di proprietà. In caso contrario sarà necessaria una dichiarazione di consenso da parte del proprietario dell'immobile.

Inoltre per usufruire di questi sgravi fiscali è necessario che i pagamenti siano fatti attraverso bonifico che contenga tanto il codice fiscale del pagante quanto quello (o la partita IVA) del beneficiario del pagamento. Bisogna inoltre ricordare  che la causale del bonifico deve far riferimento all'articolo 16-bis del Dpr 917/1986.

sabato 22 marzo 2014

Iscrizione in CRIF e situazione di sovraindebitamento: come uscirne?

Le soluzioni proposte dall'avvocato Gianluca Mengoni

Se per caso avete richiesto un prestito ad una banca o finanziaria e purtroppo riscontrate delle difficoltà nella restituzione, probabilmente siete iscritti nel registro dei "cattivi pagatori".
Le società finanziarie così come le banche prima elargire un credito richiedono informazioni sulla vostra capacità di ripagare il debito; queste informazioni vengo recuperate tramite centrali di rischio private e pubbliche.
Le centrali rischi private sono società di raccordo con il sistema bancario che raccolgono i dati per esposizioni da 0 ad € 31.246,00 e il loro scopo è quello di fornire alle finanziarie e banche che vi partecipano un servizio il cui fine è limitare i rischi nella concessione del credito. La CRIF è sicuramente la più nota tra le centrali richi private.
Alle centrali rischi pubbliche appartiene la centrale rischi della Banca d'Italia inerente a debiti per aperture di credito e mutui di valore superiori o pari a € 75.000.
Nel 2005 è stato emesso un codice deontologico e di buona condotta per gli organi informativi gestiti da soggetti privati sulle materie di affidabilità, puntualità nei pagamenti e credito al consumo.
Il codice è finalizzato appunto ad una corretta gestione dei dati personali effettuata dalle società private che coordinano i sistemi di informazioni creditizie a causa dei problemi emersi nella completezza delle informazioni raccolte, sui loro tempi di conservazione e sulla puntualità nell'aggiornamento delle stesse.

ISCRIZIONE IN CRIF E TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUI PAGATORI
Sia i buoni che i cattivi pagatori sono registrati in Crif.
Il codice deontologico stabilisce le modalità e tempi di conservazione delle informazioni sugli iscritti secondo questo schema:
- Domanda di finanziamento: non oltre 6 mesi dalla richiesta essenziale per l'istruttoria o 30 giorni in caso di rinuncia o rifiuto alla stessa.
- Cattivi pagatori, ritardo nei pagamenti di 2 rate successivamente risolto: non oltre 12 mesi dalla regolizzazione senza ulteriori inottemperanze o ritardi
- Cattivi pagatori, ritardo nei pagamenti superiore a 2 rate successivamente risolto: non oltre 24 mesi dalla regolarizzazione purchè non ci siano altri ritardi
- Cattivi pagatori, ritardo nei pagamenti non appianati: non oltre 36 mesi dalla data di termine del contatto o dall'ultima revisione dello status.
- Buoni pagatori, nessuno ritardo: non oltre 24 mesi dal termine del rapporto.

LA CANCELLAZIONE DAL CRIF
La cancellazione è spontanea secondo i termini appena citati senza alcuna richiesta particolare.
I buoni pagatori possono domandare la cancellazione prima dei termini e il gestore a cui perviene la domanda è obbligato a provvedere non oltre 90 giorni. 
Questo non è consigliabile in quanto finanziarie e banche analizzano la domanda di prestito/finanziamento in CRIF per raccogliere informazioni sulla storicità del richiedente e dati creditizi positivi.
Pagare rate scadute non porta automaticamente alla cancellazione tempestiva da CRIF.
Regolarizzare i ritardi dei pagamenti portano ad un'immediatato aggiornamento della situazione da parte di CRIF; ciò è di notevole importanza perchè permette ad un consumatore di chiedere altri finanziamenti nonostante l'iscrizione al registro.

ISCRIZIONE IN CRIF PER ERRORE: COSA FARE?
In una situazione di ingiustificata registrazione dei dati si può interpellare il CRIF, la finanziaria o banca per avere una pronta cancellazione.
Una risposta tardiva o non soddisfacente possono portare ad un arbitrato bancario finanziario con conseguente provvedimento non vincolante per la finanziaria o banca ma che sicuramente persuasivo. 
Nel caso in cui la soluzione stragiudiziale non sia abbastanza si deve interpellare il Giudice dando il via ad un procedimento sommario subordinato alla legge della privacy 196/03 (art. 152)

SOPRAINDEBITAMENTO: COME COMPORTARSI?
Quando i debiti non possono essere regolarizzati ci si deve affidare ad una assistenza legale qualificata per predisporre una serie di transizioni a saldo e stralcio con i creditori per poi informare successivamente il CRIF dei pagamenti effettuati.

Per ulteriori informazioni sull'argomento potete contattare l'avvocato Mengoni tramite il servizio "AVVOCATO ONLINE" oppure leggere questo articolo di approfondimento riguardo Crif e sovraindebitamento

venerdì 21 marzo 2014

Sosta su strisce blu con ticket scaduto: multa si' o no? A chi conviene l'attuale caos normativo?



Firenze, 21 marzo 2014. E' di oggi la notizia scaturita da una risposta del Ministero dei trasporti ad un'interrogazione parlamentare e pubblicata sul sito del Ministro Lupi (1), secondo la quale l'insufficiente pagamento della sosta nei parcheggi a strisce blu, quindi la sosta oltre l'orario per il quale si è pagato, non costituisce violazione di una norma di comportamento ma una semplice inadempienza contrattuale, con la conseguenza che in tal caso NON si può esser multati ai sensi del codice della strada ma si deve semplicemente pagare la differenza di tariffa.
Considerato che i Comuni hanno replicato evidenziando che sul punto vi è un parere divergente del Ministero dell'interno del 2003, il Ministro Lupi ha ritenuto necessario precisare che lo stesso Ministero ha poi riesaminato la questione cambiando linea ed emettendo pareri, nel 2010, conformi a quelli del Ministero dei trasporti (2).

Il Ministero dei trasporti chiarisce anche che:
- gli importi della tariffa di sosta non pagati (parzialmente o totalmente) possono essere riscossi dagli stessi enti gestori del parcheggio a cui il Comune può affidare -con regolamento- anche l'attività di riscossione delle tariffe e delle maggiorazioni (spese, penali), così come sancito dall'art.17 comma 132 della Legge 127/1997.
- per chi sosta senza pagare alcuna tariffa, ovvero senza munirsi del ticket, oltre alla tariffa evasa può essere comminata la sanzione amministrativa prevista dal codice della strada (41 euro, art.157 comma 8 cds).

Da parte nostra prendiamo atto della pronuncia ma dobbiamo fare delle precisazioni, per far si' che i cittadini coinvolti siano consapevoli della reale portata di questa novità anche e soprattutto in merito ad eventuali ricorsi contro sanzioni amministrative non “in linea” con l'interpretazione del Ministero dei trasporti.

Fin qui si è parlato di PARERI ed è bene sapere che essi non hanno valenza normativa nè sono vincolanti. Si tratta di interpretazioni, pur autorevoli, che cozzano tra l'altro con altre interpretazioni, certamente più forti davanti ad un organo giurisprudenziale, ovvero sentenze di Cassazione che si pronunciano su questo stesso argomento (3).

Ancora. Il parere ministeriale, per sua natura, è un documento amministrativo ad uso interno, un chiarimento diretto agli uffici locali (prefetture, comuni), emesso per sciogliere dubbi ed indicare il comportamento da seguire.
In questo caso, quindi, ha più valore “a monte”, per evitare che vengano comminate sanzioni, che “a valle”, per ottenere l'annullamento di verbali già emessi. Se poi ci sono anche sentenze di Cassazione di tenore opposto, successive... allora l'esito di un eventuale ricorso è davvero tutt'altro che scontato.

Purtroppo la dichiarazione del Ministero dei trasporti non è la pietra tombale di questa diatriba, è solo un tassello in più, un piccolo passo verso l'auspicata chiarezza. Occorrerebbe, semmai, una nuova normativa più chiara. Una normativa che non abbia bisogno di interpretazioni.
Che si aspetta a farla? O forse volutamente si preferisce lasciare questa situazione poiche', quei Comuni che continueranno a comminare multe potranno continuare a "far cassa" e in questo periodo un "aiutino economico" delle massime istituzioni e' sempre gradito...: poiche' chi fara' un ricorso davanti ad un giudice di pace per una multa mediamente di 40 euro, visto che per ricorrere dal giudice bisogna pagare un'imposta di 37 euro, scriversi o farsi scrivere il ricorso, portarlo in tribunale o spedirlo con raccomandata (costi e fila alle Poste) e poi perdere una mattinata quando ci sara' l'udienza?

(1) http://www.mauriziolupi.it/strisce-blu-niente-multa-per-chi-sosta-oltre-orario-pagato/#.UywF7I7cyrP)
(2) pareri Ministero dei trasporti n.1790 dell’11/1/2010 e n. 25783 del 22.3.2010
(3) sentenze di Cassazione n.4847/2008 e n.20308/2011 secondo le quali la sanzione amministrativa è comminabile anche in caso di ticket scaduto, pur se sulla base di un diverso articolo del codice della strada (art.7 comma 15 c.d.s., sanzione di 25 euro per ogni periodo per il quale si protrae la violazione).

Rita Sabelli, responsabile Aduc per l'aggiornamento normativo

giovedì 20 marzo 2014

Autovelox e multe. Cassazione: tipo postazione sul verbale e conferma dell'obbligo di segnalazione

Firenze, 20 marzo 2014. La Cassazione civile, con sentenza n. 5997 del 14 Marzo 2014, ha ribadito l'obbligo di segnalazione preventiva delle apparecchiature di misurazione della velocità dei veicoli (autovelox) e ha precisato che sui verbali, proprio per dar modo al trasgressore di appurare la regolarità delle segnalazioni, vi deve essere indicato il tipo di postazione, se fissa o mobile.

Nel dettaglio essa sancisce che:
“la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità”

E, in conseguenza, afferma che:
“sarebbe stato necessario, in funzione della conseguente legittimità della verbalizzazione delle inerenti operazioni, che gli accertatori avessero attestato, nel relativo verbale da redigersi ai sensi dell'art. 200 C.d.S. 1992, tale indispensabile modalità dell'accertamento e, quindi, anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, proprio al fine di porre l'assunto contravventore nella condizione di poter valutare la legittimità o meno dell'accertamento eseguito in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari.”

E' da osservare che questa importante sentenza, pur se di Cassazione, non cambia la normativa che dispone il contenuto dei verbali (art.200 del D.lgs.285/92 e art.383 disposizioni attuative), ma rappresenta un ulteriore utile riferimento nei casi in cui si voglia opporsi ad una rilevazione ritenuta illegittima.

Ma quali sono le regole di segnalazione?
Riassumiamole brevemente:
- gli autovelox devono essere ben visibili e segnalati preventivamente, sia che si tratti di apparecchiature automatiche sia che si tratti di apparecchiature utilizzate dagli agenti (telelaser);
- la segnalazione può avvenire con cartelli stradali temporanei o permanenti, con segnali luminosi a messaggio variabile oppure con dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli;
- per le postazioni mobili la segnalazione può anche esser fatta con cartelli permanenti ma solo se si tratta di appostamenti pianificati che abbiano una certa sistematicità (non occasionali);
- sulle distanze la legge fissa quella massima (4 km) e precisa che essa varia dal tipo di strada in modo che sia sempre garantito “il tempestivo avvistamento della postazione anche tenendo conto della velocità locale predominante” (su un'autostrada la distanza può essere più lunga che su una strada statale o urbana).
- riguardo alle distanze minime si fa riferimento a quelle valide per i segnali di prescrizione fissate dal regolamento di attuazione del c.d.s.: 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) e 80 metri sulle altre strade;
- per i telelaser, la distanza minima è quella intercorrente tra il cartello stradale ed il punto in cui viene effettuato il rilevamento, a prescindere da dove è collocata la strumentazione.
- in caso di intersezione stradale tra la segnalazione e la postazione il cartello di segnalazione deve essere ripetuto.

La legge interviene anche sulla distanza minima che dev'esserci, per le postazioni fisse automatiche installate fuori dai centri abitati, tra l'autovelox e il cartello che impone il limite di velocità : almeno 1 km.

Qui la sentenza 5997/2014: http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/2014/Cassazione%205997_2014%20autovelox.pdf

Per approfondimenti e riferimenti normativi si veda la scheda  Autovelox & Co: una guida: http://sosonline.aduc.it/scheda/autovelox+amp+co+guida_16230.php

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo

mercoledì 19 marzo 2014

Immigrazione. Cosa fare dopo aver ottenuto il riconoscimento dello status di apolide


Firenze, 19 marzo 2014. Ci siamo piu' volte occupati del riconoscimento dello status di apolide, evidenziando i problemi che l'assenza di norme specifiche sulle modalita' e procedure per il riconoscimento hanno causato. Parimenti, non sono disciplinati in maniera organica gli adempimenti successivi al riconoscimento giudiziale o amministrativo dello status di apolide. In questo articolo cerchiamo di mettere un po' di ordine e indicare l'iter burocratico da compiere dopo la pubblicazione della sentenza che riconosce lo status di apolide:

1) chiedere alla cancelleria del Tribunale il rilascio di piu' copie autentiche della sentenza, da esibire/produrre a richiesta dell'amministrazione pubblica;

2) con una copia autentica della sentenza di dichiarazione/riconoscimento dello stato di apolide
chiedere alla Questura – Ufficio immigrazione competente in base al luogo di dimora il rilascio del permesso di soggiorno, che avra' durata quinquennale e consentira':
- lo svolgimento di attivita' lavorativa
- l'accesso allo studio
- l'accesso al pubblico impiego
- l'iscrizione al servizio sanitario;

3) L'apolide potra'/dovra' richiedere l'iscrizione anagrafica, presentando il permesso di soggiorno e, in ottica prudenziale, copia del provvedimento che attesta/dichiara l'apolidia.
Cio' per superare i problemi legati all'accertamento dell'identita' – preliminare all'iscrizione anagrafica – che di norma avviene tramite il passaporto, o altro documento equipollente. L'impossibilita' per l'apolide di esibire un passaporto in corso di validita' e' stata superata riconoscendo valore “identificativo” al permesso di soggiorno (Min. interno - risposta a quesito del 4.7.2006) – in ossequio all'art. 25 della Convezione di Ginevra del 1951 in base al quale lo Stato deve fornire assistenza amministrativa all'apolide, rilasciando i documenti normalmente rilasciati allo straniero dalle proprie autorita' nazionali.

4) Ottenuti permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica sara' poi possibile chiedere la carta di identita' (art. 27 Convenzione New York 1954), iscriversi al Servizio sanitario, chiedere il codice fiscale.

Con il permesso di soggiorno l'apolide potra' lavorare in Italia e viaggiare per motivi di turismo nello Spazio Schengen al pari di qualsiasi straniero regolarmente soggiornante, mentre per viaggiare all'estero in Paesi non Schengen dovra' richiedere alla Questura competente per territorio il rilascio di un titolo di viaggio per apolidi (equipollente al passaporto) rilasciato ai sensi dell'art. 28 della Convenzione di New York del 1954 relativa allo status degli apolidi.

Trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia, l'apolide puo' chiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione (il termine ordinario e' 10 anni). La legge italiana in materia di cittadinanza attribuisce poi il diritto alla cittadinanza italiana a chi e' nato in Italia da genitori apolidi. Si tratta di una ipotesi decisamente residuale, applicabile solo ai casi in cui nessuno dei genitori abbia una propria cittadinanza.

La possibilita' di espulsione per un apolide e' decisamente residuale. L'art. 31 della Convenzione di New York 1954 consente l'espulsione dell'apolide solo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale. L'espulsione non potra' essere eseguita immediatamente ma, fermo restando il vaglio giurisdizionale sull'espulsione stessa, dovra' essere accordato all'apolide un lasso di tempo ragionevole per permettergli di cercare di farsi ammettere regolarmente in un altro paese.

Da ultimo, lo Stato deve garantire all'apolide assistenza amministrativa, che si concreta nel rilascio di quei certificati e documenti che lo Stato di provenienza avrebbe dovuto rilasciare al (ex)cittadino (art. 25 della Convenzione di New York del 1954). Tale certificazione sostitutiva fara' fede fino a prova contraria.
Parimenti qualora per esercitare un diritto, un apolide necessitasse normalmente della cooperazione di autorità straniere alle quali egli non può ricorrere, la relativa autorita' competente italiana dovra' attivarsi direttamente e garantire la propria cooperazione.

Emmanuela Bertucci, legale Aduc

Affitti in nero: non più canone e durata fissati per legge


Firenze, 19 maro 2014. La Corte Costituzionale, rilevando dei vizi di delega (1), ha dichiarato illegittima la normativa che da Giugno 2011 consente -con la registrazione tardiva di contratti di affitto- di applicare agli stessi una durata e un canone ex-lege, ovvero convenzionalmente fissati dalla legge stessa (2).

La tesi della Corte è che la norma in questione, contenuta nel decreto sul “federalismo fiscale” (D.lgs.23/2011) è del tutto estranea alle disposizioni dettate dalla legge-delega da cui il decreto è scaturito (Legge 42/2009), perchè si occupa di evasione fiscale -legata al fenomeno degli affitti in nero- mentre la delega riguardava altri aspetti (l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni).

Una bocciatura formale, quindi, ma che incide sostanzialmente sulle conseguenze della tardiva registrazione dei contratti di affitto.
Non più applicazione di una durata e di un canone convenzionale (quattro anni dalla registrazione con canone fissato al triplo della rendita catastale) ma semplicemente l'applicazione dei termini contrattuali.

Viene spontanea la domanda: e se il contratto non c'è?
La norma bocciata a nostro avviso comprendeva anche questi casi, ben diversi da quelli dove comunque il contratto esiste e le conseguenze dell'applicazione di condizioni convenzionali possono essere giudicate troppo severe per il proprietario o causa di squilibri di trattamento tra proprietario e inquilino (per citare alcune delle contestazioni con le quali la questione è arrivata davanti alla Corte Costituzionale).

Non basta secondo noi la norma -tutt'ora in vigore- che scatta in caso di accertamento sui redditi del proprietario, e che prevede l'assunzione, se il contratto di locazione non è registrato, di un reddito “presunto” e della preesistenza dello stesso (3).

Se non c'è un contratto da registrare (pur in ritardo), cosa può fare l'inquilino che vuole regolarizzare la propria posizione? La possibilità, agendo di propria iniziativa, di far scattare condizioni convenzionali fissate per legge, e ovviamente a lui favorevoli, sarebbe un'arma forte nelle sue mani, e per il proprietario per contro si tratterebbe di un forte deterrente a “proporre” affitti a nero.

Basterebbe riscrivere meglio le norme e soprattutto inserirle in un testo di legge appropriato, per esempio uno dei tanti decreti legge in materia fiscale che vengono emanati ogni anno.
Aspettiamo fiduciosi la prossima mossa del Governo.

(1) Sentenza Corte Costituzionale n.50/2014 in corso di pubblicazione in Gazzetta: http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/2014/Sentenza%2050_2014%20corte%20costituzionale%20affitti.pdf
(2) D.lgs.23/2011 art.3 commi 8 e 9 in vigore dal 7/6/2011:
“8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.”
(3) Dpr 600/73 art.41ter

Rita Sabelli, responsabile aggiornamento normativo dell'Aduc




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Redazione del CorrieredelWeb.it


Diritti Umani. Parrucchiere arrestato in Arabia Saudita per aver tagliato i capelli ad una donna

Abbiamo sempre cercato di evitare di commentare notizie che riguardano le tradizioni e i costumi degli altri paesi quando gli stessi non coinvolgono violazioni dei diritti umani ma una notizia che proviene dall’Arabia Saudita non può non farci interrogare su ciò che accade negli altri stati evidenziando la necessità di interventi da parte delle autorità internazionali per una più ampia tutela e riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo.

A dichiararlo Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, dopo aver appreso della notizia apparsa sul sito saudito Sabq, del parrucchiere (uomo) arrestato dalla locale polizia religiosa per il taglio di capelli di una donna. Membri della Commissione per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio avrebbero fatto irruzione sul posto di lavoro di parrucchiere nella città di Jeddah dopo aver ricevuto una denuncia.

Il barbiere è stato scoperto in  “flagrante” mentre si accingeva a tagliare i capelli di una donna che non aveva più di 20 anni, con la porta del negozio chiuso. Non resta che da interrogarci sul fatto: è possibile che un gesto simile, che fa parte della quotidianità di quasi tutti i paesi, possa portare alla privazione, anche temporanea della libertà di una persona?

 


venerdì 14 marzo 2014

Autovelox: anche la Cassazione stoppa le multe elevate con il velox

Anche la Cassazione stoppa le multe elevate con l’autovelox se l’amministrazione non prova la presenza di cartelli o dispositivi che segnalano con adeguato anticipo la presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità.

 

Un’altra importante decisione circa l’illegittimità delle multe elevate con l’autovelox quando mancano i cartelli stradali o i dispositivi luminosi che avvertono l’automobilista della presenza del  sistema elettrico di rilevamento, in quanto la preventiva segnalazione in «loco» dei sistemi elettronici costituisce un obbligo specifico per gli organi di polizia stradale anche a tutela della sicurezza degli utenti della strada. È la legge ha stabilire che i dispositivi e segnali luminosi debbano essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo dove viene effettuato il rilevamento della velocità in modo da garantirne il tempestivo avvistamento da parte dell’utente.

Questa volta - evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, - non si tratta di una sentenza di un giudice di Pace, ma è la Corte di cassazione a puntualizzarlo con l’ordinanza 5997 pubblicata il 14 marzo 2014, con la quale ha accolto il ricorso di un automobilista avverso la decisione del Tribunale di Pordenone che al contrario aveva accolto l’appello proposto dal Prefetto ed aveva ritenuto legittimo l’iter della pubblica amministrazione ribaltando la decisione del giudice di Pace cui lo stesso si era rivolto per chiedere l’annullamento di una multa elevata per eccesso di velocità..

I giudici di legittimità hanno invece ritenuto corrette le doglianze del ricorrente in merito all’illegittimità del verbale per violazione delle disposizioni in ordine alla modalità della contestata infrazione amministrativa. In particolare, l’automobilista denunciava la circostanza che gli agenti verbalizzanti non hanno indicato, per la validità dell’intero procedimento amministrativo, tutte le circostanze idonee a evidenziare i presupposti sui quali era stata fondata la complessiva attività di accertamento (compresa la tipologia mobile o temporanea del segnale di preavviso del controllo di velocità).

In tal senso i giudici della sesta sezione civile hanno evidenziato testualmente che «la pubblica amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l’apposizione “in loco” di cartelli indicanti la presenza di “autovelox” dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione. A tal riguardo si è puntualizzato che tale disposizione normativa non può essere considerata una norma priva di precettività, tale da consentire all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa ratio, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione e la cui riscontrata inosservanza non inciderebbe sulla validità dell’atto di accertamento».

Ma v’è di più: le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Cds (i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante, aggiungendosi, nello stesso articolo, che la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro km).

Insomma «la preventiva segnalazione univoca e adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico e inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa».

Quindi, «non essendo stato assolto tale compito da parte della pubblica amministrazione  … ne consegue che l’attività di verbalizzazione delle operazioni riguardanti l’accertamento eseguito non avrebbe potuto considerarsi nella fattispecie, legittima, donde l’invalidità dell’impugnato verbale».

 


domenica 9 marzo 2014

Fumo passivo in ufficio: ex dipendente non ha mai fumato in vita sua e si ammala di tumore

Fumo passivo in ufficio: ex dipendente non ha mai fumato in vita sua e si ammala di tumore. Poste Italiane condannate a 175mila euro di risarcimento.

Maxirisarcimento da 175.000 euro a un ex dipendente delle Poste Italiane di Barcellona Pozzo di Gotto ammalatosi di tumore per fumo passivo. Lo ha deciso la sezione Lavoro della Corte di Appello di Messina con l’importante sentenza che Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, porta in evidenza. 


I Giudici con il provvedimento giurisdizionale, hanno confermato la condanna inflitta in primo grado alle Poste Italiane S.p.A. riconoscendo, ad un suo dipendente che aveva lavorato per cinque ore al giorno per oltre trenta anni in un locale non areato subendo il fumo passivo di un collega, il diritto al risarcimento del danno con una somma pari a 174.176 euro. 


Il protagonista, oggi ottantacinquenne, andò in pensione nel 1994, ma a distanza di sei anni, nel 2000, si manifestò un tumore alla faringe che, cambiandogli la vita, ha compromesso l’uso delle corde vocali provocandogli afasia e, per la successiva radioterapia, la perdita di tutti i denti costringendolo a nutrirsi solo con liquidi. 


Per anni ha dovuto lavorare in un ufficio con le finestre sigillate, accanto a colleghi con le sigarette sempre accese tra le mani, inalando, suo malgrado, le particelle cancerogene sprigionate dalla combustione delle stesse. L'uomo non ha mai fumato in vita sua.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


venerdì 7 marzo 2014

Il giocatore perde mezzo milione. Casinò citato in giudizio

Dopo aver perso mezzo milione di dollari (circa 360 000 EUR) in un'intera giornata, un uomo d'affari della California ha citato in giudizio un casinò di Las Vegas. Il motivo: i gestori avrebbero dovuto impedirgli di giocare a causa del suo stato di ubriachezza manifesta. Anche se era chiaramente ubriaco, gli addetti di uno dei principali casinò della nota località americana, avrebbero continuato a servire bevande alcoliche una serata alla fine di gennaio e ripetutamente concesso credito.


Il cinquantaduenne Mark Johnston avrebbe riferito al CNN che la sua condizione era così evidente che il casinò avrebbe violato le leggi che regolano il gioco in quello stato. Secondo la ricostruzione, all'uomo sarebbero state servite non meno di 20 bevande durante la 17 ore consecutive di gioco, che era già entrato ubriaco nella sala da gioco avendo già bevuto almeno 10 bicchieri prima di accedere.


Nel frattempo, l'autorità competente per la sorveglianza dello stato del gioco d'azzardo del Nevada indagherà per verificare se il casinò abbia violato norme. Una notizia che per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, può apparire curiosa, ma la dice tutta sulla piaga del gioco d'azzardo che non conosce confini e dimostra come non conosca alcuni scrupolo chi gestisce queste attività.

 


Negozi e professionisti: obbligo di accettare il bancomat rimandato a Giugno 2014

Firenze, 7 marzo 2014. La recente conversione in legge del decreto legge cosiddetto “milleproroghe” (1) ha rimandato al 30 Giugno 2014 la data di entrata in vigore dell'obbligo per i negozi, professionisti ed in genere chi vende prodotti e/o servizi, di accettare pagamenti con carte bancomat.
Nella sua prima fase di introduzione (2) l'obbligo doveva scattare il 1 Gennaio 2014, slittato al 28 Marzo per effetto del decreto attuativo arrivato nel frattempo (3), e poi definitivamente rimandato al 30 Giugno 2014 per “consentire alla platea degli interessati di adeguarsi”.
Nel dettaglio:
- l'obbligo riguarda tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro disposti dai consumatori a favore di negozi, imprese e professionisti per l'acquisto di beni e/o servizi, anche per via telematica;
- devono essere accettati pagamenti effettuati con carte di debito, che comprendono tutte quelle carte che comportano addebiti in tempo reale, quindi bancomat o carte prepagate.
Negozi e professionisti continuano invece ad avere la facolta' di non accettare pagamenti effettuati con carte di credito o carte revolving, o con altri mezzi tipo assegni e/o bonifici. 
E' sempre possibile, comunque, pagare in contanti, nel rispetto del limite imposto dalle norme sull'antiriciclaggio (importi sotto i 1.000 euro).

(1) Dl 150/2013 convertito nella Legge 15/2014 Art.9 comma 15bis
(2) Dl 179/2012 convertito nella Legge 221/2012, art.15 comma 4
(3) Decreto Min.sviluppo economico del 24/1/2014 pubblicato nella GU del 27/1/2014 

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo




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Redazione del CorrieredelWeb.it


giovedì 6 marzo 2014

L'amministrazione comunale non può rifiutare la concessione del posto auto nella Ztl al disabile

 

L'amministrazione comunale non può rifiutare la concessione del posto auto nella Ztl al disabile, anche se questi può percorrere brevi tratti a piedi

 

Il disabile che risiede nel centro storico ha diritto alla concessione di uno spazio personale per il parcheggio per gli invalidi e l'amministrazione non può rifiutarne l'assegnazione anche se questi può percorrere brevi tratti a piedi. E l'amministrazione deve comunque approfondire la disamina della pratica anche se vi è il parere negativo della commissione dell’Istituto di Medicina, confermato addirittura dalla Commissione consultiva invalidi.

A stabilirlo il Tar della Toscana che ha accolto il ricorso - con condanna alle spese per il comune capoluogo di regione - di un residente nel centro storico di Firenze all’interno della zona a traffico limitato già titolare di una concessione per il parcheggio degli invalidi, che aveva inoltrato un'istanza per l'assegnazione di uno spazio personale per invalidi, nei pressi dell’abitazione, allegando documentazione medica. Nel caso di specie, l'amministrazione fiorentina aveva rigettato la domanda con la motivazione che la patologia riscontrata non limiterebbe gravemente né impedirebbe la deambulazione.

Evidentemente, sottolinea Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i giudici amministrativi toscani non sono stati dello stesso parere e con la sentenza numero 131 del  20 dicembre 2013 le cui motivazioni sono state pubblicate lo scorso 22 gennaio, ritenendo valide le doglianze del disabile che aveva evidenziato che l’articolo 381 del regolamento attuativo del codice della strada subordina l’assegnazione dell’apposito spazio di sosta personale per il titolare di contrassegno invalidi alla acclarata sussistenza di particolari condizioni di invalidità e l’art. 2 del regolamento comunale per la concessione di parcheggi personalizzati individua i destinatari degli stessi in coloro che presentino la domanda. I magistrati amministrativi hanno sottolineato che oltre alla certificazione medica prodotta, sussiste la circostanza che al di là dei 50 metri non vi sono parcheggi e comunque nel tratto persiste il rischio di caduta, data l’esistenza della gravi infermità.

Per i magistrati della prima sezione del tribunale amministrativo toscano, "l’Amministrazione avrebbe invece dovuto approfondire e chiarire, sulla base di un percorso logico esplicitato nel provvedimento conclusivo o nel richiamato parere, la sussistenza o meno del requisito dell’infermità che riduce gravemente la deambulazione, sulla base della copiosa certificazione medica prodotta dall’interessato e della concreta verifica delle sue attuali condizioni fisiche, nonché ponderare l’interesse pubblico connesso alle scarse disponibilità di spazi di sosta con quello del ricorrente, che ha titolo a veder tutelate ove possibile le proprie infermità (TAR Toscana, III, 2.7.2007, n. 999)".

 


mercoledì 5 marzo 2014

Multe porta telematica Lungarno Diaz, Giudice di pace di Firenze: sono nulle

Firenze, 5 marzo 2014. Il Giudice di pace di Firenze ha annullato le multe del Comune per l'accesso alla porta telematica di Lungarno Diaz. Il giudice Simone Bozzi ha infatti dato ragione ad un utente che si era rivolto all'Aduc dopo aver ricevuto verbali “seriali” nonostante fosse in possesso di un regolare contrassegno e relativo telepass che consente l'accesso a tutti i settori della Ztl.
Come abbiamo già denunciato (1), nel novembre scorso sono state attivate le porte telematiche in Lungarno Diaz, via de' Bardi e P.zza Pitti, con nuove restrizioni che andavano a colpire chi fino a quel momento poteva transitare in quelle zone. Nuove restrizioni che la segnaletica non segnala! Con la conseguenza che molti residenti e autorizzati a vario titolo a transitare in tutti i settori ZTL, o comunque nei settori A e A+, si sono visti arrivare all'improvviso decine e decine di sanzioni nonostante fossero convinti di poter continuare ad accedere attraverso quelle porte.

Avevamo invitato il Comune a rivedere la normativa o comunque la segnaletica e, nel frattempo, ad annullare le multe nei confronti di chi quantomeno ha il contrassegno per entrare in quei settori della Ztl. Non sorprendentemente, non lo ha fatto, preferendo ignorare il problema e incassare qualche multa in piu'.
Ai cittadini autorizzati all'accesso in tutti i settori Ztl, o comunque ai settori A e A+, che si sono visti arrivare multe per l'accesso in Lungarno Diaz, via de' Bardi e P.zza Pitti (solo veicoli elettrici), consigliamo di procedere con ricorso al Giudice di pace, chiedendo anche la condanna del Comune al rimborso delle spese di giudizio.

Qui come fare ricorso (1).

(1) http://www.aduc.it/comunicato/aduc+osservatorio+firenze+diaz+pitti+bardi+nuova_21944.php

lunedì 3 marzo 2014

Nullo il verbale con l'autovelox se la pattuglia della polizia aveva i lampeggianti spenti

La norma è chiara: gli autovelox devono essere segnalati in modo adeguato.

 

Ancora una decisione che bacchetta quegli enti, in particolare i comuni, che non segnalano le postazioni per il rilevamento elettronico delle infrazioni come quelle a mezzo autovelox e simili. Per il giudice di pace di Gallarate il verbale elevato a seguito di rilevazione con autovelox dev’essere annullato quando si scopre che la postazione per il rilevamento elettronico non è visibile o segnalata con congruo anticipo ai veicoli in transito: come quando l’auto della pattuglia della polizia ha i lampeggianti spenti.

Con la sentenza 101/14 del giudice di Pace del comune del varesotto, è stato accolto il ricorso di un presunto trasgressore e quindi annullato il verbale elevato dalla Municipale per violazione dell’articolo 142, comma 8 del Codice della Strada per aver superato il limite massimo di velocità per soli undici chilometri orari.

Il magistrato onorario Laura Sardini ha infatti, rilevato che l’accertamento non è stato effettuato ottemperando alla normativa che regola l’accertamento delle violazioni al codice della strada eseguito con apparecchiature che dispensano gli agenti dalla contestazione immediata di cui all’articolo 201, comma 1 bis, Cds: in particolare, il Decreto Ministeriale del 15 agosto 2007, della circolare del 3 agosto 2007 del Ministero dell’Interno e della arcinota direttiva Maroni che è intervenuta a regolamentare la materia.

Nella fattispecie, peraltro, l’apparecchiatura elettronica è posta su di un’auto che sembra a tutti gli effetti civile, perché ha solo delle scritte calamitate “Polizia Locale”, mentre la vera pattuglia della Municipale è parcheggiata soltanto indietro all’altra vettura, con i lampeggianti spenti, e non risulta ben visibile ai veicoli che circolano sulla via. Una prassi evidentemente illegittima, che ricorda Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è spesso utilizzata da molti comuni per effettuare multe seriali.

Peraltro, l’agente accertatore ascoltato come testimone conferma, anche se indirettamente, una serie di circostanze favorevoli al conducente multato, ad esempio il fatto che il segnale di rilevamento automatico della velocità che si trova a soli 150 metri dalla postazione, dunque ben al di sotto dai minimi di legge.

È certo che se il cartello si fosse trovato alla distanza minima di 400 metri l’auto sanzionata avrebbe potuto rallentare e la multa non applicata. È, infatti,  lo stesso articolo 142 del Codice a imporre che lo strumento di rilevazione deve essere distinguibile da lontano.

 


Prodotti pubblicizzati ma introvabili? Pubblicità ingannevole secondo la Corte di Giustizia UE


Firenze, 3 marzo 2014. Con sentenza del 19 dicembre 2013 (Causa C-218/12, Sez. VI), la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha espresso un importante chiarimento sul diritto dell'unione in materia di pubblicità ingannevole: non si può reclamizzare un prodotto a prezzi stracciati o a condizioni vantaggiose, prodotto che poi non viene venduto perché introvabile.
Capita spesso di veder pubblicizzato un oggetto a condizioni davvero imperdibili che poi i venditori dichiarano “esaurito”. Da oggi tale pratica commerciale può esser serenamente segnalata come pratica ingannevole e sleale, ai sensi della direttiva n. 2005/29, oltre che del codice al consumo. La questione pregiudiziale sull'interpretazione del diritto europeo è giunta dai giudici italiani (Consiglio di Stato), dopo che un'azienda che gestisce supermercati aveva impugnato una sanzione inflittale dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per aver pubblicizzato la vendita di un computer portatile a costo molto basso, poi risultato introvabile.
I giudici amministrativi hanno posto il seguente dubbio alla Corte di Giustizia: per configurare una prassi ingannevole è necessario che il consumatore acquisti il prodotto pubblicizzato o basta che compia operazioni preliminari all'acquisto quale il semplice rivolgersi al negozio in questione?
La Corte ha risolto chiarendo che è da considerarsi pratica commerciale che contiene informazioni false o non veritiere ogni informazione che “induca il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.
Ma cosa si intende per decisione commerciale? Tutto ciò che riguarda il comportamento verso una operazione commerciale relativa al prodotto, prima durante e dopo l'operazione stessa. Anche il semplice recarsi nel negozio in questione.
In altre parole, se a causa di quella sola informazione l'utente si è deciso ad entrare nel negozio, tanto basta per ricadere nell'ambito di operatività della norma.
Grazie, dunque, ad una interpretazione estensiva del concetto di decisione commerciale (contenuta peraltro e per esteso nell'art. 2 della direttiva citata), si è giunti ad anticipare la tutela del consumatore anche in situazioni che possano solo potenzialmente pregiudicarlo, attuando così pienamente lo scopo del legislatore europeo. Diversamente, ossia considerando decisione commerciale solo l'acquisto e non anche le fasi che lo precedono, si sarebbero avallate indirettamente le pratiche commerciali sleali che di fatto avvantaggiano un esercizio commerciale ai danni dei concorrenti. Infatti, è evidente che il consumatore che si reca nel negozio per cercare quel prodotto, poi introvabile, può, per ragioni di tempo o altro, acquistare altri e diversi prodotti nel medesimo contesto. Il tutto a causa dell'informazione non veritiera. Ciò è stato considerato illegittimo e sanzionabile.
Consigliamo pertanto a tutti di segnalare al Garante della Concorrenza e del Mercato i casi simili in cui capita di imbattersi, anche negli acquisti on line.

Claudia Moretti, legale Aduc



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Redazione del CorrieredelWeb.it


domenica 2 marzo 2014

Nuovo orientamento della Cassazione sulla motivazione del classamento degli immobili

Nuovo orientamento della Cassazione sulla motivazione del classamento degli immobili. È obbligatoria per gli atti catastali

 

L’obbligo della motivazione si estende agli atti catastali, trattandosi di provvedimenti amministrativi che, al lume soprattutto del nuovo consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, non possono più riportare ai fini del classamento i soli dati catastali degli immobili. Gli atti di classamento non possono più avere come motivazione la sola enunciazione degli elementi oggettivi della categoria catastale, della classe e della rendita, calcolata in base alle consistenze ricavate dagli elaborati, in quanto gli atti stessi sono incontestabilmente provvedimenti di natura valutativa e come tali devono essere adeguatamente motivati.

Questo è il nuovo principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 2357 del 3 febbraio 2014 - che Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”segnala con una  nota a commento degli avvocati tributaristi Maurizio Villani e Iolanda Pansardi - ha mutato oramai orientamento ed, in una vicenda relativa ad un riclassamento di cui all’art. 3, comma 58 della legge 662/96, ha dichiarato illecito il comportamento dell’agenzia quando, pur enfatizzando e descrivendo il rinnovato contesto urbano nel quale si trova l’immobile riclassificato, omette la precisa indicazione dell’atto. La Corte di cassazione ha affrontato quindi il delicato tema delle modalità con cui era stato operato il riclassamento, specificando che il fatto che l’agenzia avesse tenuto conto dei parametri costruttivi dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del fabbricato che la comprende, nonché del livello di capacità reddituale degli immobili della zona ma anche, appunto, dei significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, non è sufficiente a motivare la nuova rendita. Infatti, per quanto riguarda il contesto, occorre indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri della microzona, mentre per quanto riguarda l’immobile in sé e per sé si devono indicare le trasformazioni edilizie avvenute.

Tale orientamento non fa altro che ricollegarsi al precedente indirizzo delineato con sent. n. 9629 del 13 giugno 2012 (sent. n. 4507 del 25 febbraio 2009), che ha stabilito che gli uffici, quando procedono all'attribuzione (d'ufficio) di un nuovo classamento a un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, devono specificare se la variazione sia dovuta a trasformazioni specifiche subite dall'unità immobiliare, oppure a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui è ubicata l'unità stessa. Nella prima ipotesi gli uffici sono obbligati a indicare le trasformazioni intervenute, mentre nell'altra devono indicare gli atti con cui hanno provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, rendendo in tal modo chiara la conoscenza dei presupposti del nuovo classamento da parte del contribuente.

Ciò vuol dire che la motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve indicare con chiarezza se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), in ragione di trasformazioni edilizie subite dall'unità immobiliare, recando così l'analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 335 dello stesso art. 1, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi dell'art. 3, comma 58, della legge 662/1996, in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell'unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, recando così la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento.

Del resto, anche in tema di procedura Docfa (D.M. 19 aprile 1994, n. 701), l’orientamento della Cassazione è sempre fermo nel ribadire che tutta l’attività amministrativa deve comunque sottostare all’obbligo di esporre i “presupposti di fatto” e le “ragioni giuridiche” che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, ovvero l’obbligo di motivazione che è alla base di qualsiasi atto impositivo e costituisce elemento centrale e qualificante attraverso cui l’Ufficio rende palese il ragionamento in base al quale è stata indotta ad adottare il provvedimento e a dargli un determinato contenuto in linea con la previsione di cui al comma 1 dell’art. 3 della legge 241/1990. Ed infatti, con sentenza n. 3394 del 13 febbraio 2014, stabilisce che il classamento di un’unità immobiliare non deve essere solo comunicato, ma occorre anche fornire gli elementi che spieghino perché la proposta del contribuente è stata rifiutata. In particolare, l’Agenzia del Territorio aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva dato torto all’Amministrazione in relazione alla qualificazione di un’abitazione come A/2 (civile) invece di A/4 (popolare) come richiesto dal contribuente che aveva infatti presentato un Docfa con il quale proponeva un classamento della propria abitazione (dopo importanti lavori di ristrutturazione) come «abitazione popolare». Orbene, <<l'atto con cui l'amministrazione disattende le indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato deve contenere una adeguata - ancorchè sommaria - motivazione; che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria>>.

Peraltro, già con ordinanza 20 giugno 2013, n. 15495, sempre in procedura Docfa gli Ermellini esprimono un principio di diritto che in linea con quanto stabilito, secondo il recente orientamento di cui sopra (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9629 del 13/06/2012; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19820 del 13/11/2012), mette in risalto la specificità del procedimento volto ad attribuire un nuovo classamento per un immobile che ne sia già provvisto e per il quale si prospetti una sopravvenuta inadeguatezza: procedimento caratterizzato dall'impulso eminentemente officioso e connotato da peculiari presupposti e dettagliate procedure (differenziati per ciascuna delle varie causali "tipiche" normativamente previste) di cui non è possibile che non sia dato esplicito conto nel provvedimento terminale della procedura, onde consentire alla parte contribuente (che non vi ha preso parte attiva) "di conoscere i presupposti del riclassamento, di valutare l'opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento e di approntare le proprie difese con piena cognizione di causa, nonchè per impedire all'Amministrazione, nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre in un eventuale successivo contenzioso ragioni diverse rispetto a quelle enunciate". Sulla stessa linea interpretativa di tali principi, in definitiva i Supremi giudici chiariscono che se il contribuente si oppone alla rettifica di classamento di un’unità immobiliare, in variazione della proposta fatta a mezzo Docfa, l’Amministrazione è tenuta a dare concretamente conto delle ragioni attributive della rendita e della classe, mentre al giudice tributario spetta valutare, con motivazione adeguata, l’idoneità dei dati forniti dall’Ufficio a sostenere la pretesa.  

 


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