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martedì 29 aprile 2014

Bollette "pazze". Se il fornitore del servizio ha sostituito il contatore senza avvisare l’utente non è dovuta la somma riportat

Bollette "pazze". Se il fornitore del servizio ha sostituito il contatore senza avvisare l'utente non è dovuta la somma riportata dalla maxi-bolletta. Lede il principio di buona fede l'iniziativa unilaterale del gestore che ha l'obbligo di controllare periodicamente i consumi

 

Maxi bolletta addio. Il cittadino che si è visto sostituire il contatore dell'acqua dal fornitore del servizio senza essere avvisato non deve pagare le somme pretese in eccesso perché costituisce condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di somministrazione.

A stabilirlo in un'interessante e motivata decisione, il giudice di pace di Agrigento avvocatessa Marilia Montalbano.

Con la sentenza numero 163/14, è stata accolta la domanda formulata con atto di citazione da un utente che si era visto recapitare una bolletta di quasi 900 euro dopo che gli era stato sostituito il contatore.

Per il magistrato onorario anche se esiste l'autolettura, tale strumento costituisce un mero onere per il cliente del servizio e l'inadempimento dell'utente che non comunica al gestore il consumo effettivo determina solamente la necessità di pagare l'eventuale conguaglio in caso di rilevamento di consumo superiore a quello preventivato.

Ma per il giudice siciliano spetta al fornitore l'obbligo di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del consumo per accertare se eventualmente il titolare dell'utenza abbia pagato somme superiori al dovuto. E il vero consumo si può accertare soltanto con la lettura del contatore.

Giova ricordare che in un'ipotesi del tutto analoga è stata la stessa autorità garante per l'energia, all'articolo 11 comma 11.2 della deliberazione 28.12.1999, a stabilire che la sostituzione del contatore può avvenire unicamente con il consenso scritto del cliente, che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.

Rileva il giudicante che conformemente all'orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, in materia di contratti, il principio di buona fede oggettiva, deve presiedere non soltanto alla fase di esecuzione del contratto stesso, ma anche in quella successiva: la clausola generale di correttezza deve ritenersi operante sia con riguardo ai rapporti intercorrenti tra le parti nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (articolo 1175 Cc), sia con riguardo al complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione del contratto (articolo 1375 Cc): è dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte in modo da conservare integre le reciproche ragioni, determinando così integralmente il contenuto e gli effetti del contratto.  

Pertanto, conclude il giudice, "nella specie, la fatturazione contestata, non può ritenersi certa ed esente da vizi, poiché si fonda sull'irregolare lettura eseguita sul vecchio contatore sostituito, senza il necessario contraddittorio con l'utente, circostanza questa che ha escluso la necessaria verifica che il nuovo contatore sostituito misurasse "zero" al momento dell'installazione, precludendo la possibilità all'odierno attore di comunicare una diversa lettura in caso di contestazione".

Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", i principi rappresentanti in sentenza, tutti condivisibili, sono nei fatti applicabili in tutte quelle migliaia di casi analoghi che si verificano sul territorio nazionale e che riguardano le bollette "pazze" relative ad utenze, come quelle di acqua, luce, gas, telefono e corrente elettrica.



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Redazione del CorrieredelWeb.it


lunedì 28 aprile 2014

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: diritti e doveri del consumatore nella rinnovata normativa


Firenze, 28 aprile 2014. Il 12/4/2014 e' entrato in vigore il D.lgs. 49/2014 che ha recepito la Direttiva 2012/19/UE sulla gestione dei Raee, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il nuovo decreto legislativo ha sostituito la normativa precedentemente vigente in Italia, il D.lgs. 151/2005, che aveva a suo tempo recepito le norme europee superate dalla nuova direttiva.
A livello sostanziale non cambia molto, almeno dal punto di vista del consumatore.

Per quanto riguarda i doveri, rimane l'obbligo di destinare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (elettrodomestici piccoli e grandi, telefonini, televisori, computer, giocattoli elettrici, lampade, etc.) alla raccolta differenziata gestita localmente dal Comune, tramite consegna diretta ai punti di raccolta o alle isole ecologiche, oppure organizzandosi per il ritiro a domicilio da parte della società locale che si occupa della gestione dei rifiuti.

Non rispettare questo obbligo, oltre a costituire un comportamento che non esitiamo a definire incivile, può comportare il dover pagare sanzioni, da quella prevista dal codice ambientale per l'abbandono dei rifiuti (da 300 a 3.000 euro, comminata dalla provincia, vedi art.255 D.lgs.152/2006) a quelle eventualmente previste dal Comune nei propri regolamenti.

Tra i diritti, invece, quello di affidare il rifiuto di un apparecchio elettrico od elettronico direttamente al venditore all'atto dell'acquisto di un prodotto analogo nuovo. Già dal Giugno 2010, infatti, i venditori di queste apparecchiature sono obbligati al ritiro gratuito del rifiuto ogni qual volta vendono un prodotto nuovo dello stesso tipo, in rapporto "uno contro uno" (per esempio: rifiuto di telefonino contro telefonino nuovo).

Del vero e proprio smaltimento di questi rifiuti si occupano poi i produttori, sui quali le normative fanno gravare diversi adempimenti, dalla raccolta presso i centri organizzati localmente all'organizzazione del riciclo anche tramite terzi.
E' proprio sui diritti del consumatore che si inserisce un'interessante novità introdotta dal D.lgs.49/2014, per l'attuazione della quale però si deve attendere un decreto del Ministro dell'ambiente.

In futuro i consumatori potranno lasciare ai venditori di grosse dimensioni (superficie di vendita al dettaglio di almeno 400 mq) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (fino a 25 cm,) ANCHE senza acquisto del nuovo. Questo nuovo servizio, denominato "uno contro zero", sara' disponibile anche nei piccoli negozi ma solo se questi vorranno aderirvi, visto che per esercizi con superficie di vendita inferiore a 400 mq NON c'e' alcun obbligo.

Informazioni ed approfondimenti sull'argomento si trovano sulla scheda pratica, completamente revisionata,
RICICLO RIFIUTI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI (RAEE): le regole: http://sosonline.aduc.it/scheda/riciclo+rifiuti+apparecchi+elettrici+elettronici_17633.php

Rita Sabelli, responsabile Aduc per l'aggiornamento normativo

domenica 27 aprile 2014

Privacy. I droni ci guardano. Un fenomeno che esplode a livello globale

Un fenomeno che esplode a livello globale per catturare le "bellezze" del Paese, ma che pone anche problemi per la potenziale violazione del diritto alla riservatezza di ciascuno di noi


Potenza della tecnologia e della rete che rende possibile la condivisione istantanea d'informazioni ma anche la diffusione delle tendenze, i droni per uso civile, che non sono altro che apparecchi volanti radiocomandati dotati di telecamere, sono fra noi.


Negli ultimi mesi, sembra ci sia stata una vera e propria esplosione del loro utilizzo, grazie alla diffusione di video in rete sui canali più noti tipo "Youtube" ma anche con la complicità dei social network e di siti più o meno specializzati, sono saliti alla ribalta della Rete e promettono di diffondersi a macchia d'olio.


E l'evoluzione tecnologica con il conseguente abbassamento dei costi che ci troviamo innanzi ci fa propendere per pensare che presto non sarà più possibile uscire di casa senza percepire il loro caratteristico brusio da tagliaerba.

Se da un lato forniscono opportunità insospettabili agli indiscreti, dall'altro lato aprono nuovi orizzonti agli esteti e ai cineasti con più o meno talento. Queste immagini seducenti hanno risvegliato l'interesse degli operatori del settore turistico, che hanno capito quanto profitto possono trarne in termini d'immagine promozionale, ma anche tra molti profani che vogliono cimentarsi in questo che può essere considerato un nuovo hobby che presto potranno permettersi in tanti.


Tecnicamente si chiamano Apr, Aeromobili a pilotaggio remoto, e c'entrano poco con gli omonimi veivoli spediti in zone di guerra, tranne per il fatto che non hanno pilota. Il grande vantaggio è che si può mostrare un monumento tanto imponente quanto una cattedrale nella sua integralità, da ogni angolo. Mentre con i mezzi tradizionali, o si resta al suolo e si filma la parte inferiore o si noleggia una gru di 20 metri e si filma solamente la parte alta. Il drone si rivela particolarmente efficace anche per filmare e fotografare panorami e paesaggi.


Dal punto di vista finanziario, il drone costa infinitamente meno del noleggio di un elicottero. Qualche regolazione effettuata in meno di un'ora ed eccolo operativo.

Ma venendo agli aspetti legali, in Italia la legislazione sui droni si ispira alla legge sull'aeromodellismo.

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC - con delibera del C.d.A. nr. 42/2013 in data 16/12/2013 ha stabilito un regolamento in attuazione dall'articolo 743 del Codice della Navigazione, per chi utilizza mezzi aerei a pilotaggio remoto. Ovviamente, le regole stabilite dall'ENAC devono essere osservate anche dai soggetti che realizzano riprese aeree con l'utilizzo di "Droni".


Tra le prescrizioni vigenti, si annoverano l'impossibilità di far volare gli apparecchi oltre i 150 metri d'altezza, purché sempre a vista del pilota, a più di 50 metri da persone e oggetti e per un estensione massima di 500 metri. Il pilota deve avere in permanenza il drone nel suo campo visivo e averne il controllo in ogni momento. I voli vanno effettuati fuori dagli spazi aerei controllati e lontano dagli aerodromi. Vi sarà poi un registro, con relative certificazioni, per quei dispositivi di grandi dimensioni – oltre i 25 chili – che potrebbero essere pericolosi per il normale traffico aereo.


Un aspetto sinora sottovalutato, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", riguarda la potenziale violazione della privacy da parte di tutti quei soggetti che si cimentano con le riprese attraverso l'utilizzo di questi strumenti. É a dir poco banale riflettere sul fatto che con un semplice aeromodello - perchè come detto così è considerato dalla normativa vigente uno di quelli che ormai comunemente vengono utilizzati per le riprese aeree di natura anche hobbistica di cui parliamo - è possibile nei fatti entrare nella "finestra" di un qualsiasi appartamento, riprendere un balcone o le stanze e quindi la vita quotidiana delle persone.


Ed è su questo profilo, che la nostra associazione vuole richiamare l'attenzione non solo del Garante per la Protezione dei Dati Personali" affinché emani un provvedimento ad hoc date le dimensioni anche prospettiche che sta assumendo il fenomeno, ma anche di tutti quei curiosi che lungi dal volersi cimentare nella sola arte cinematografica o nella fotografia, si dilettano nello spiare ignari cittadini con le possibili conseguenze anche di natura penale che la compiuta normativa nazionale a partire dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali") ed europea determina per chi ne viola i precetti.

Come "Sportello dei Diritti", attraverso i nostri consulenti ed esperti siamo già pronti a segnalare al Garante ed alla autorità giudiziaria ogni violazione della privacy che i cittadini dovessero farci pervenire.

 


giovedì 24 aprile 2014

Concorso a cattedra: per il Tar Lazio potevano partecipare tutti i laureati anche dopo il 2002



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Ancora una volta Anief ottiene una sentenza favorevole 4329/2014 che accoglie le sue tesi e conferma le precedenti. Pacifico, presidente Anief, lo aveva denunciato dal settembre 2012 ma il ministro Profumo non lo aveva ascoltato. E ora la prima di diversi ricorrenti che erano stati ammessi con riserva dal tribunale amministrativo e che hanno superato tutte le prove concorsuali può essere proclamata idonea.

 

Il Tar conferma le sentenze già emesse nn. 1078/2013, 835/14 e 884/2014 e annulla il D.M. n. 82/12, laddove all'art. 2, c. 3 non prevede la partecipazione dei laureati dopo il 2002. Così come chiaramente espresso dai legali dell'Anief, gli avv. Ganci e Miceli, domiciliati presso l'avv. Russo, i giudici condividono la tesi secondo cui le previsioni transitorie richiamate dal decreto del 1998 riguardavano necessariamente l'espletamento del concorso nel 2002 e non quello svoltosi dieci anni dopo. Un'interpretazione diversa porterebbe a un'evidente disparità di trattamento che rende di fatto arbitraria la scelta dell'amministrazione e irragionevole.


Per il TAR "tale riproduzione letterale, avvenuta a fronte di un bando di concorso pubblicato dopo circa un decennio dalla data fissata dal D.M. n. 460 del 1998 (1° maggio 2002), e pertanto in spregio alla regola della ordinaria frequenza triennale scolpita nell'art. 400, comma 1 del d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297, finisce con l'eludere la ratio giustificatrice originaria delle disposizioni transitorie e cagiona una irragionevole disparità di trattamento tra i diversi candidati alla procedura selettiva. Appare invero evidente che la clausola di salvaguardia prevista nel D.M. n. 460 del 1998 (art. 2, comma 2) era tarata sul primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale, non certo su quello che sarebbe stato effettivamente bandito dopo circa un decennio. Ne consegue che l'Amministrazione, all'atto di recepirne il contenuto nel bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto attualizzarlo, così da lasciarne intatta la ratio giustificatrice, ovvero permettere la partecipazione al concorso quanto meno a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione delle domande di partecipare alla procedura selettiva".


Alla gioia per l'ennesima vittoria in tribunale, chiude Pacifico, si aggiunge un rimpianto perché soltanto poche migliaia di laureati avevano aderito al ricorso nonostante l'appello lanciato al ministro. Magari se avessero ricorso con l'Anief, oggi sarebbero stati immessi in ruolo.


Nel frattempo, entro il prossimo inverno saranno decise le restanti cause collettive, considerato che ancora non sono state completate da tutte le commissioni le valutazioni su tutto il territorio nazionale.

 

 

giovedì 17 aprile 2014

Annullate le intimazioni di pagamento di Equitalia se l'agente della riscossione produce solo le ricevute delle raccomandate "ar" senza le cartelle esattoriali

Devono essere annullate le intimazioni di pagamento se Equitalia produce in corso di causa solo le ricevute delle raccomandate "ar" senza le cartelle esattoriali che sostiene di aver notificato al contribuente. Nei casi in questione, infatti, al giudice non è consentito il controllo effettivo del contenuto del provvedimento e, dunque, la legittimità della pretesa vantata dall'agente della riscossione. Lo stabilisce una decisione della commissione tributaria provinciale di Chieti che ha anche condannato  l'esattore alle spese di causa.


La sentenza numero 153/13 rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" ha, infatti, accolto il ricorso di un contribuente con conseguente annullamento di ben ventidue atti impositivi notificati da Equitalia, in quanto l'esattore avrebbe violato lo statuto del contribuente, in quanto la legge 212/00 delinea il minimo delle garanzie concesse al cittadino nei rapporti col fisco.


Un  principio cardine sta nel fatto che ogni azione esecutiva deve essere sorretta da un adeguato titolo giudiziale: non sono sufficienti, in tal senso le copie delle relate di notifica che Equitalia deposita agli atti sostenendo che siano riconducibili alla notifica delle cartelle esattoriali, cioè gli atti prodromici alle intimazioni di pagamento contestate.


Nel caso di specie è inesistente la prova incontrovertibile che le ricevute "ar" siano effettivamente connesse agli impositivi, restando a carico dell'agente della riscossione l'onere di depositare i titoli posti a fondamento di quanto vantato.


Senza le cartelle, peraltro, il giudice tributario non può neanche verificare se è competente o meno circa la lite. E comunque non può esaminare il titolo, la natura e il quantum delle somme richieste. L'avviso di ricevimento, così come gli estratti di ruolo relativi alle cartelle esattoriali non bastano da soli a legittimare le pretese dell'esattore. Non va scordato, peraltro, in via generale, che per tutti gli atti giudiziari, la produzione della ricevuta "ar" senza il deposito materiale del provvedimento risulta inadeguata a dimostrarne il contenuto.

 


LAVORO – Il tribunale di Parigi reintegra due prof precari licenziati dall’Istituto italiano di Cultura

LAVORO - Il tribunale di Parigi reintegra due prof precari licenziati dall'Istituto italiano di Cultura, condannata la Farnesina



Un altro caso di abuso di reiterazione dei contratti a tempo determinato ben oltre i 36 mesi consentiti, sui cui i giudici d'oltre confine si pongono in modo perentorio: lo Stato italiano condannato a risarcire i contributi di 10 anni di precariato illegittimo.



Marcello Pacifico (Anief-Confedir): la sentenza transalpina conferma quanto il nostro sindacato sostiene da tempo, è finito il tempo di calpestare l'articolo 117 della Costituzione. E ripropone la mai risolta doppia questione sui mancati contributi versati al personale a tempo determinato, con il "buco" Inps da 23 miliardi, e sull'illegittima trattenuta del 2,5% a chi è stato assunto dopo il 2001. 



L'Italia si deve rassegnare: la pessima abitudine dello sfruttamento del personale statale a tempo determinato, i cui contratti a tempo determinato vengono reiterati anche per decenni, sta arrivando al capolinea. L'ultima conferma è arrivata in queste ore, dalle pagine del "Fatto Quotidiano", con un servizio - denuncia sulla richiesta dei giudici francesi allo Stato italiano di regolarizzare i contratti di due precari assunti per oltre 10 anni dall'Istituto italiano di Cultura a Parigi solo con contratti con scadenza semestrale: l'Italia è stata condannata a reintegrare i due insegnanti e a risarcirli dei contributi, mai versati, con delle quote che vanno dai 45 ai 50 mila euro. Il fatto che a tre anni di distanza, la sentenza non abbia ancora trovato applicazione, con i due precari arrivati alle soglie della pensione, non fa altro che aggravare la situazione di uno Stato, quello italiano, che si ostina a vivere nell'inadempienza.



Quel che conta è che i giudici francesi, applicando giustamente la normativa europea in materia, hanno stabilito che i supplenti devono essere stabilizzati e ricevere correttamente i contributi previdenziali e l'intero tfr, senza trattenute. Si tratta di una decisione davvero indicativa, che giunge proprio mentre cresce l'attesa dei 140 mila precari della scuola italiana sui contenuti del parere espresso dal procuratore generale Corte di Giustizia europea, il 27 marzo scorso, proprio sull'abuso di contratti a termine perpetrato nel nostro paese. Perché quella sentenza potrebbe fare giustizia, una volta per tutte, dopo che la Cassazione si è espressa esattamente all'opposto malgrado la maggior parte dei giudici del lavoro italiani abbia espresso parere favorevole sull'assoluta equiparazione del personale a tempo determinato rispetto a quello assunto a titolo definitivo. In alcuni casi, come a Napoli e a Trani, è stato anche stabilito che lo Stato italiano è tenuto ad assumere i docenti ricorrenti. In diversi, invece, è stato deciso di porre la questione della puntuale inadempienza dell'assunzione in ruolo di chi ha svolto almeno 36 mesi di servizio.



La sentenza transalpina ripropone, inoltre, la doppia annosa doppia questione sui mancati versamenti statali ai danni sempre dei dipendenti a tempo determinato: da una parte per il mancato pagamento dei contributi pensionistici dello Stato nei confronti dei suoi dipendenti a tempo determinato, tanto che l'Inps ha ereditato dall'Inpdap almeno 23 miliardi di "buco", con l'amministrazione che si rende artefice di quello che non permette di fare alle imprese private; l'altra inadempienza riguarda il personale assunto a partire dal 2001, cui lo Stato ha obbligato illegittimamente di versare il contributo previdenziale del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968 n. 152 e dall'art. 37 del DPR 1032/1973 n. 1032. E questo perché qualsiasi datore di lavoro, anche lo Stato quindi, non può versare un TFR inferiore a quello di un'azienda privata.



"L'espressione dei giudici non italiani - commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir - fa tornare in mente la nota frase del vangelo 'nemo propheta in patria': di recente, un'altra sentenza sovranazionale ha fatto emergere che i lavoratori a tempo determinato, persino gli atipici, hanno pieno diritto alla rappresentanza sindacale. Quella che in Italia si chiama Rsu, ma che viene riservata solo al personale di ruolo. Anche questa discriminazione sta quindi venendo meno. I 140 mila dipendenti della scuola, i 30 mila della sanità e i 70-80 mila tra Regioni ed Enti locali hanno pieno diritto ad essere difesi sul luogo di lavoro". 



"Anche le recenti sentenze Carratù e Papalia - continua Pacifico - parlano chiaro: i giudici di Lussemburgo hanno bocciato la legislazione italiana sull'abuso dei contratti flessibili nella PA. Perché quanto avviene in Italia è in palese contrasto con la direttiva 1999/70/CE, con i vantaggi derivanti dall'abuso dei rapporti a tempo determinato caricati sulle 'spalle' dei lavoratori. A questo punto - conclude il sindacalista Anief-Confedir - è bene che lo Stato italiano non attenda l'esito degli eventi, armonizzando da subito il dettato normativo previsto dall'articolo 117 della Costituzione. Con l'ordinamento comunitario finalmente considerato prevalente. E non più un'imposizione da aggirare".



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Redazione del CorrieredelWeb.it


Assegni familiari e stranieri non comunitari: la Corte EDU di Strasburgo dice no alle discriminazioni

Firenze, 17 Aprile 2014. Ancora un altro colpo assestato a chi vorrebbe negare assistenza sociale allo straniero con permesso di soggiorno, in nome della ragion di Stato e di bilancio. E' dello scorso 8 aprile la pronuncia della CEDU (Dhahbi c. Italia) che accoglie il ricorso di un cittadino tunisino regolarmente soggiornante (con permesso di lungo periodo, peraltro) che aveva richiesto all'Inps il riconoscimento del diritto all'assegno per nuclei familiari numerosi di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998. Tale normativa, infatti, prevede che il beneficio spetti solo al cittadino italiano o europeo. Ricorrendo prima al Tribunale di Marsala, poi alla Corte d'Appello di Palermo, infine in Cassazione, ha ottenuto giustizia solo oltre frontiera.
La sentenza conferma una tendenza giurisprudenziale degli ultimi anni ad estendere l'assistenza alle famiglie anche a coloro che non risiedono da tempo in Italia, purché, ovviamente, siano regolari. Tale tendenza trova nel Consiglio d'Europa (l'Organizzazione internazionale di cui la Cedu è espressione) il massimo promotore. Con la Carta Sociale Europea* molti diritti (o aspettative) sociali stanno penetrando nelle sentenze della Corte, ben al di là dei diritti umani per la cui tutela la stessa Corte è nata. E mano a mano che gli Stati nazionali si chiudono a riccio contro "l'invasore" per limitare fughe di emolumenti assistenziali a "terzi", l'Europa sembra, invece, imporre rispetto e non discriminazione per lo straniero regolarmente residente. La contraddizione si accentua proprio nelle vicende dell'assistenza alla famiglia: proprio su questi temi la Cedu e la legislazione UE hanno chiarito che non sono ammesse discriminazioni legate alla nazionalità, ma al contempo, sono spesso gli stranieri non comunitari ad avere le famiglie più numerose e meno abbienti.
Nel caso del cittadino tunisino ricorrente, la Corte ha ravvisato la violazione degli art. 14 (non discriminazione) e 8 (rispetto della vita familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Si tratta di un percorso giuridico argomentativo già utilizzato dai giudici di Strasburgo, per agevolare la protezione dei soggetti più deboli: "se il beneficio lo concedi all'italiano, lo devi concedere allo straniero".
L'assegno al nucleo familiare è solo uno degli emolumenti assistenziali che il legislatore nazionale ha inteso riservare agli italiani ed ai comunitari. Lo stesso vale per l'assegno di maternità di base (art. 74 d.lgs 151/2001, esclude le cittadine extracomunitarie non in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). Altrettanto dicasi per la c.d. Carta acquisti sperimentale (da ultimo modificata dalla L. 99 del 9 agosto 2013).
Occorre tener presente che esiste una direttiva europea (2011/98) che introduce la procedura unica di rilascio del permesso di soggiorno degli stranieri, che è destinata ad operare al di sopra delle leggi nazionali e che fa riferimento al divieto di discriminazione in punto di sicurezza sociale.
Nel concetto di sicurezza sociale, ad oggi, secondo il diritto dell'Unione Europea (Regolamento CE n. 884/2004), vi è ricompreso ogni "prestazione familiare" ovvero quelle "prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari".
In definitiva, se non si vuol dare adito ad un importante contenzioso, occorre che le amministrazioni ed i giudici prendano atto della cornice legale europea ove viviamo e che lo Stato si adegui presto alla legge sovranazionale.
Del resto, la sentenza  Dhahbi c. Italia porta con sé un ulteriore e non più ignorabile principio: se nel giudizio interno la parte chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione per probabile conflitto fra norme nazionali e sovranazionali, il giudice (ed in particolare quello di ultima istanza nel caso nostro la Cassazione) che non ritenga di effettuare tale rinvio, deve necessariamente motivare il perché, altrimenti si violano i precetti del equo processo di cui all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Claudia Moretti, legale del foro di Firenze, consulente Aduc




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Redazione del CorrieredelWeb.it


mercoledì 16 aprile 2014

LAVORO – Il tribunale di Parigi reintegra due prof precari licenziati dall’Istituto italiano di Cultura




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Un altro caso di abuso di reiterazione dei contratti a tempo determinato ben oltre i 36 mesi consentiti, sui cui i giudici d'oltre confine si pongono in modo perentorio: lo Stato italiano condannato a risarcire i contributi di 10 anni di precariato illegittimo.

 

Marcello Pacifico (Anief-Confedir): la sentenza transalpina conferma quanto il nostro sindacato sostiene da tempo, è finito il tempo di calpestare l'articolo 117 della Costituzione. E ripropone la mai risolta doppia questione sui mancati contributi versati al personale a tempo determinato, con il "buco" Inps da 23 miliardi, e sull'illegittima trattenuta del 2,5% a chi è stato assunto dopo il 2001.

 

L'Italia si deve rassegnare: la pessima abitudine dello sfruttamento del personale statale a tempo determinato, i cui contratti a tempo determinato vengono reiterati anche per decenni, sta arrivando al capolinea. L'ultima conferma è arrivata in queste ore, dalle pagine del "Fatto Quotidiano", con un servizio – denuncia sulla richiesta dei giudici francesi allo Stato italiano di regolarizzare i contratti di due precari assunti per oltre 10 anni dall'Istituto italiano di Cultura a Parigi solo con contratti con scadenza semestrale: l'Italia è stata condannata a reintegrare i due insegnanti e a risarcirli dei contributi, mai versati, con delle quote che vanno dai 45 ai 50 mila euro. Il fatto che a tre anni di distanza, la sentenza non abbia ancora trovato applicazione, con i due precari arrivati alle soglie della pensione, non fa altro che aggravare la situazione di uno Stato, quello italiano, che si ostina a vivere nell'inadempienza.

 

Quel che conta è che i giudici francesi, applicando giustamente la normativa europea in materia, hanno stabilito che i supplenti devono essere stabilizzati e ricevere correttamente i contributi previdenziali e l'intero tfr, senza trattenute. Si tratta di una decisione davvero indicativa, che giunge proprio mentre cresce l'attesa dei 140 mila precari della scuola italiana sui contenuti del parere espresso dal procuratore generale Corte di Giustizia europea, il 27 marzo scorso, proprio sull'abuso di contratti a termine perpetrato nel nostro paese. Perché quella sentenza potrebbe fare giustizia, una volta per tutte, dopo che la Cassazione si è espressa esattamente all'opposto malgrado la maggior parte dei giudici del lavoro italiani abbia espresso parere favorevole sull'assoluta equiparazione del personale a tempo determinato rispetto a quello assunto a titolo definitivo. In alcuni casi, come a Napoli e a Trani, è stato anche stabilito che lo Stato italiano è tenuto ad assumere i docenti ricorrenti. In diversi, invece, è stato deciso di porre la questione della puntuale inadempienza dell'assunzione in ruolo di chi ha svolto almeno 36 mesi di servizio.

 

La sentenza transalpina ripropone, inoltre, la doppia annosa doppia questione sui mancati versamenti statali ai danni sempre dei dipendenti a tempo determinato: da una parte per il mancato pagamento dei contributi pensionistici dello Stato nei confronti dei suoi dipendenti a tempo determinato, tanto che l'Inps ha ereditato dall'Inpdap almeno 23 miliardi di "buco", con l'amministrazione che si rende artefice di quello che non permette di fare alle imprese private; l'altra inadempienza riguarda il personale assunto a partire dal 2001, cui lo Stato ha obbligato illegittimamente di versare il contributo previdenziale del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968 n. 152 e dall'art. 37 del DPR 1032/1973 n. 1032. E questo perché qualsiasi datore di lavoro, anche lo Stato quindi, non può versare un TFR inferiore a quello di un'azienda privata.

 

"L'espressione dei giudici non italiani – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – fa tornare in mente la nota frase del vangelo 'nemo propheta in patria': di recente, un'altra sentenza sovranazionale ha fatto emergere che i lavoratori a tempo determinato, persino gli atipici, hanno pieno diritto alla rappresentanza sindacale. Quella che in Italia si chiama Rsu, ma che viene riservata solo al personale di ruolo. Anche questa discriminazione sta quindi venendo meno. I 140 mila dipendenti della scuola, i 30 mila della sanità e i 70-80 mila tra Regioni ed Enti locali hanno pieno diritto ad essere difesi sul luogo di lavoro".

 

"Anche le recenti sentenze Carratù e Papalia – continua Pacifico – parlano chiaro: i giudici di Lussemburgo hanno bocciato la legislazione italiana sull'abuso dei contratti flessibili nella PA. Perché quanto avviene in Italia è in palese contrasto con la direttiva 1999/70/CE, con i vantaggi derivanti dall'abuso dei rapporti a tempo determinato caricati sulle 'spalle' dei lavoratori. A questo punto – conclude il sindacalista Anief-Confedir – è bene che lo Stato italiano non attenda l'esito degli eventi, armonizzando da subito il dettato normativo previsto dall'articolo 117 della Costituzione. Con l'ordinamento comunitario finalmente considerato prevalente. E non più un'imposizione da aggirare".

 

venerdì 11 aprile 2014

Rilevazione automatica della mancata copertura assicurativa RC Auto non può essere accertata con il photored

Per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti non può essere accertata con il photored o con gli altri apparecchi che rilevano elettronicamente il passaggio al semaforo rosso. Lo dice una circolare

 

Com’è noto con la legge di stabilità 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183) che ha modificato l'articolo 193 del codice della strada introducendo gli articoli dal 4 ter al 4 quinques, è stato reso possibile da parte delle forze di polizia stradale, l'accertamento della mancata copertura assicurativa dei veicoli anche mediante il raffronto dei dati delle compagnie assicuratrici con le risultanze delle multe per eccesso di velocità e transito vietato accertate con dispositivi automatici.


In poche parole, a chi passa davanti a un autovelox o transita abusivamente in un varco che presidia elettronicamente una zona a traffico limitato possono essere comminate anche le pesanti sanzioni connesse alla mancata copertura assicurativa.


Ma per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti questo tipo di violazione del Codice della Strada non può essere ancora facilmente collegata anche ad una violazione del rosso semaforico. A chiarirlo è il parere n. 988 del 27 febbraio 2014 che lo “Sportello dei Diritti”, pubblica di seguito al presente comunicato.


La nota è stata emessa dopo i chiarimenti richiesti da una società appaltatrice che ha sollevato la questione sulla possibilità di effettuare accertamenti sulla copertura assicurativa prendendo come riferimento le multe automatiche al passaggio con il semaforo rosso (lett. b e g-bis) in ragione del rinvio letterale solo alle lettere e, f e g del comma 1-bis dell'art. 201 del codice stradale operato dal modificato articolo 193.


Secondo il Dipartimento per i trasporti, la navigazione e sistemi informativi statistici -Direzione Generale per la sicurezza stradale - Divisione 2° - ai sensi del dettato legislativo questa possibilità non è ancora ricompresa nel codice.

Solo i riscontri delle apparecchiature omologate per il controllo della velocità e degli accessi vietati dei veicoli al momento possono essere utilizzati per sanzionare la mancata copertura assicurativa.


Morale della favola, i trasgressori dell'obbligo di fermarsi con il semaforo rosso possono stare tranquilli almeno per ciò che riguarda il controllo della copertura assicurativa in via automatica, anche se evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è un obbligo normativo, ma anche prima di tutto un segno di civiltà circolare con il proprio veicolo provvisto di polizza rcauto.


Va da sé che è da evidenziare comunque che almeno in astratto nessuna disposizione normativa impedisce agli organi di polstrada di effettuare accertamenti a seguito di qualsiasi tipologia di verbale.

E se agli agenti risulterà l’assenza della copertura Rc auto di un determinato veicolo potrà essere comunque inoltrato un invito a fornire chiarimenti presso il comando interessato che potrà svolgere gli accertamenti del caso e procedere con la sanzione del trasgressore.

 

 

 

M.I.T. - Parere 27/02/2014 n. 988

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e
i sistemi informativi statistici
Direzione Generale per la sicurezza stradale
Divisione 2

Roma, 27 febbraio 2014

Prot. 988

Oggetto: Richiesta informazioni.

 

Con riferimento alla nota margine si comunica che l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria attraverso la procedura di cui all'art. 193 comma 4-ter e seguenti del codice della strada, puoi già essere svolta.

Le norme richiamate non prevedono specifiche nuove omologazioni di apparecchiature, ma l'utilizzo delle risultanze di quelle già omologate o approvate per svolgere gli accertamenti delle violazioni di cui all'art. 201, comma 1-bis, lett. e), f), g) del CdS.

Pertanto i dispositivi per il rilevamento delle infrazioni semaforiche non possono essere utilizzati per questo specifico accertamento, non essendo state ricomprese nel comma 4 dell'art. 193 le lettere b) e g-bis) dell'art. 201.

Non si concorda con l'interpretazione fornita da codesta Società in riferimento alla lettera e) del comma 1-bis dell'art. 201 del CdS, in quanto la stessa si riferisce ai sistemi di controllo infrazioni che permettono la determinazione dell'illecito in tempi successivi ma che sono direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e non operano in modalità non presidiata (esempio pistola laser), pertanto i dispositivi di rilevamento delle infrazioni al semaforo rosso, a parere di quest'ufficio, non possono essere ricompresi in questa specifica lettera e).

Il dirigente tecnico
(Dott. Ing. Francesco Mazziotta)

 


Liti condominiali. Condannato penalmente il condomino che innaffiando le piante sporca il balcone del vicino

Per la Cassazione integra il reato di getto pericoloso di cose che si risolve nell’altrui molestia se gli episodi si ripetono in presenza di lamentele e segnalazioni

 

Tempi duri per quei condomini che se ne infischiano del quieto vivere e imbrattano il balcone del piano di sotto con perdite di acqua e terriccio delle proprie piante. Per la Cassazione penale,infatti, con la sentenza 15956 del 10 aprile 2014, la condotta del proprietario del piano di sopra integra il reato di getto pericoloso di cose che si risolve nell’altrui molestia. A nulla vale la lamentata rottura dell’impianto d’irrigazione se i «versamenti» sono ripetuti nel tempo e proseguiti nonostante ripetute lamentele e segnalazioni.  


Nel caso di specie, i giudici di legittimità della terza sezione penale hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un condomino avverso la sentenza del Tribunale penale di Roma che lo aveva condannato ad un'ammenda per il reato di getto pericoloso di cose perché, innaffiando i fiori del suo appartamento gettava acqua e terriccio nell’appartamento sottostante imbrattandone il davanzale e i vetri nonostante avesse ricevuto segnalazioni e lamentele anche tramite l'amministratore condominiale che le aveva confermate nel corso del processo.


Per la Suprema Corte, che ha ritenuto corretta la decisione del giudice del giudice per le indagini preliminari del tribunale capitolino, la condotta dell'imputato configura il reato in questione in quanto «con la contravvenzione prevista dall’articolo 674 Cp viene punito il gettare o versare, in luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone, ovvero il provocare, nei casi non consentiti dalla legge, emissioni di gas, vapori o fumo atti a cagionare gli effetti predetti».


Un comportamento simile, quindi, può essere certamente qualificato come «versamento» nei termini delineati dall’articolo 674 Cp e che l’esito di tale azione rientra nell’altrui «offesa», «imbrattamento» o «molestia», essendo dotata di quella capacità offensiva che la disposizione richiede.


Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di una decisione esemplare e da rendere nota perché potrebbe costituire un significativo precedente tale da essere un deterrente per ridurre cospicuamente la miriade di liti condominiali che accadono nelle nostre città per fatti analoghi.

 


Assistenza sanitaria in ambito europeo: sono entrate in vigore le nuove norme

Firenze, 11 Aprile 2014. Il 5/4/2014 è entrato in vigore il D.lgs.38/2014 che ha recepito la Direttiva 2011/24/UE di disciplina dell'assistenza sanitaria in ambito europeo, “concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera”.

Le nuove norme sono andate ad integrare quelle già esistenti in materia di “coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale” (Regolamento CE 883/2004), e quindi anche di assistenza sanitaria diretta, che già offre al cittadino di un Paese europeo (UE, SEE e la Svizzera) la possibilità di fruire di assistenza sanitaria all'estero previa autorizzazione della ASL, con pagamento diretto da parte del servizio sanitario nazionale, quando i tempi di attesa nel proprio Paese risultino inadeguati rispetto alle esigenze terapeutiche.

Qual'è quindi la novità? A parte la maggiore omogeneità e chiarezza delle norme, il più funzionale coordinamento delle informazioni tra Paesi diversi, i più stretti e precisi controlli sulla qualità delle prestazioni sanitarie, viene sancito il diritto del cittadino europeo a scegliere dove fruire di cure, con la possibilità di mettere le stesse a carico del sistema sanitario nazionale (tramite rimborso delle spese sostenute) anche nei casi diversi dall'assistenza diretta già detta, quindi anche se è stata scelta una struttura privata o una cura particolarmente specializzata.

La condizione per fruire del rimborso è l'ottenimento di una autorizzazione preventiva da parte della ASL di residenza; quest'ultima fissa l'importo rimborsabile, calcolato in base alle tariffe regionali vigenti, tenendo conto delle normative nazionali e regionali. La legge consente di ottenere il rimborso solo per le prestazioni comprese nei “livelli essenziali di assistenza”, ma le Regioni possono prevedere coperture anche per gli interventi di livello diverso (come per esempio le operazioni di chirurgia estetica o particolari cure dentistiche) nonché per le spese si viaggio e di accompagnamento.

Le due soluzioni (assistenza diretta e indiretta) coesistono e il cittadino può essere in difficoltà a capire a quale possa aver diritto. Un aiuto in tal senso deve venire dalle autorità sanitarie (Ministero salute, ASL), che son tenute a suggerire al paziente la soluzione per lui più vantaggiosa. La ASL di residenza è il punto di riferimento per ogni informazione e adempimento.

Resta da vedere come si svilupperà la cosa e se le nuove norme risulteranno davvero efficaci, soprattutto in merito ai rimborsi che, a detta di molti, rischiano di rivelarsi difficili da ottenere e, visto il criterio con il quale vengono calcolati, insufficienti a coprire la cifra effettivamente spesa.

Per i dettagli si veda la nuova scheda pratica
Assistenza sanitaria in ambito europeo e rimborsi: una guida

Rita Sabelli, responsabile Aduc per l'aggiornamento normativo

Professione forense in Italia made in Spagna e Romania




---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: d'agata giovanni <dagatagiovanni@virgilio.it>
Date: 11 aprile 2014 07:58
Oggetto: Professione forense in Italia made in Spagna e Romania
A: d'agata giovanni <dagatagiovanni@virgilio.it>


COMUNICATO STAMPA

Per la Corte di Giustizia UE non è abuso del diritto acquisire il titolo di legale dove è più facile. L’Italia non può creare pregiudizio alla professione dei suoi cittadini che hanno ottenuto la qualifica all’estero. La prassi di rifiuto compromette funzionamento e obiettivi della direttiva europea

Per qualcuno di  fatto una scorciatoia che elude l’esame di abilitazione nazionale che non si riesce a superare mentre per altri è un diritto di ciascun cittadino europeo. Alla fine Lussemburgo si schiera con gli Abogados "spagnoli" e Avocat "rumeni". Per l’avvocato generale della Corte di giustizia Ue Nils Wah non costituisce un abuso del diritto la condotta dei cittadini italiani che scelgono di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro, come ad esempio la Spagna, per beneficiare di una normativa più favorevole.


Di più: la prassi italiana di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Paese comunitario l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all’estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva Ue e compromette i suoi obiettivi. Queste le conclusioni del “procuratore” Ue nelle cause riunite C-58/13 e C‑59/13 che contrappone due abogados a un Consiglio dell’Ordine forense delle Marche. Bisognerà tuttavia aspettare la sentenza dei giudici comunitari, comunque.


Secondo l’avvocato generale Wahl, affinché si configuri un abuso, si richiede il concorso di circostanze oggettive e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento). Spetta comunque al giudice nazionale accertare l’esistenza dei due elementi conformemente in base alla normativa interna, a condizione che l’efficacia del diritto dell’Unione non ne risulti compromessa.


La direttiva non consente che l’iscrizione di un avvocato nello Stato Ue ospitante possa essere subordinata a ulteriori condizioni, come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine. Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Paese comunitario.


Insomma: non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l’avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all’albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all’estero. Non resta ora che aspettare il verdetto dei giudici di Lussemburgo.


Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,  il fenomeno da ora in poi sarà in crescita. Saranno centinaia infatti i cittadini italiani che ogni anno si recheranno all’estero per accedere alla professione forense soprattutto per chi butta la spugna già al secondo tentativo e sceglie la via facile dell’abilitazione professionale all’estero, dove non c’è alcun esame. All’origine di tutto una normativa europea con la quale si fornisce la possibilità agli avvocati iscritti negli altri ordini europei di esercitare la professione forense anche in altri paesi della comunità al termine di un triennio.


Attualmente gli Ordini forensi che contano il maggior numero di avvocati “stabiliti” di nazionalità italiana, iscritti nell’elenco speciale, sono Roma (1058), Milano (314), Latina (129) Foggia (126). Un fenomeno anche che nasconde abusi “commerciali”, pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole, da parte di agenzie, società, associazioni che millantano risultati immediati con messaggi ingannevoli tipo “diventa avvocato senza fare l’esame”, magari ad alti costi.


Anche su internet esistono diversi siti che pubblicizzano la possibilità di diventare avvocato iscrivendosi all’ordine di questo o quel paese europeo, convertendo poi facilmente il titolo in Italia ad alti costi economici. Addirittura sono nate molteplici associazioni e/o scuole volte unicamente ad assistere il candidato nell’iter volto a ottenere il titolo abilitativo all’estero: insomma, come con i tour operator, si vende un vero e proprio “pacchetto professionale” per chi decide di intraprendere questa strada.

 


mercoledì 9 aprile 2014

Web e Legalità. Il Futuro del diritto d'autore. Domani, giovedì 10 aprile ore 15,00

Web e Legalità, il futuro del diritto d'autore

Giovedì 10 aprile 2014 dalle 15:00
LUISS Guido Carli - Aula Magna Mario Arcelli
Viale Pola, 12 – Roma

I dati sulla pirateria sono allarmanti: nell'audiovisivo superati i 255 milioni di atti di pirateria (fisica e digitale)

Gina Nieri (CdA Mediaset)
Antonio Marano (Vicedirettore Generale RAI)
Riccardo Tozzi (Presidente ANICA)
Giulio Scarpati (Presidente Sindacato Attori)
Stefano Previti ( Studio Previti)

Modera Mario Giordano (Direttore TG4)

domenica 6 aprile 2014

Casellario giudiziario per presenza di minori al lavoro

Come trasformare un sacrosanto diritto e la lotta contro e per la prevenzione della pedofilia:

DIRETTIVA 2011/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio
considerando ....(40) Qualora sia reso opportuno dal [...]


In un assurdo dovere:

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39
Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051) (GU n.68 del 22-3-2014 )

[...]

«Art. 25-bis

Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita’professionali o attivita’ volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attivita’ che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
2. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Esempi:
Azienda che accetta stages da scuole professionali: deve richiedere il certificato penale per tutti i dipendenti che possono essere affiancati allo studente durante lo stage con i seguenti costi unitari: per tutte le tipologie di certificato occorre:
1 marca da bollo da 16 euro
1 marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza
1 marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza
E quindi le aziende non accetteranno più minori in stage (minor formazione al lavoro=minore sicurezza)
Scuole e simili dovranno soccombere nelle carte (richiesta di certificati ogni 6 mesi per quasi tutti i dipendenti)
Enti di assistenza ai minori, società sportive con un dipendente, ….. come per le scuole

sabato 5 aprile 2014

Uccide il figlio di overdose con il latte materno. Condannata una mamma dalla giustizia americana a 20 anni di carcere


Uccide il figlio di overdose con il latte materno. Condannata una mamma dalla giustizia americana a 20 anni di carcere. La donna è stata dichiarata consapevole dei rischi legati nell'assumere antidolorifici durante la gravidanza e l'allattamento

 

Il latte materno è l'alimento migliore che esista non però se la mamma assume droghe, anche solo occasionalmente. La giustizia americana ha condannato una mamma, S. G., di 39 anni a 20 anni di carcere per aver ucciso la sua bambina di sei settimane con una overdose di morfina tramite l'allattamento al seno. La donna, era un'infermiera e, secondo la giustizia americana, per tale ragione consapevole dei rischi legati nell'assumere antidolorifici durante la gravidanza e l'allattamento. La donna aveva perso il suo lavoro nel 2004 per aver cercato di ottenere illegalmente medicinali. Nel corso dell'udienza, S. G. era presente in tribunale e non ha pronunciato una parola. La sua condanna sarebbe potuta anche essere peggiore, dopo che la giuria l'aveva riconosciuta colpevole di omicidio poiché aveva nascosto la sua gravidanza ai medici in modo che continuassero a prescriverle medicinali.. S. G. dovrà trascorrere 16 anni in prigione prima di poter godere della libertà condizionata. I suoi legali hanno assicurato che presenteranno appello perché nessuna mamma negli Stati Uniti è stata mai processata per aver ucciso suo figlio con sostanze trasmesse dal latte materno.

Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, questa storia evidenzia come la maggior parte delle droghe, dei farmaci e della nicotina assunti dalla donna durante l’allattamento, vengano assorbite dall’organismo e trasmesse nel latte materno, modificandone la composizione, la quantità prodotta e le proprietà del latte stesso. Assumere alcool, droghe o farmaci durante l’allattamento può avere delle conseguenze serie sulla salute del bambino e causarne addirittura la morte. Per tali ragioni in generale, si raccomanda di astenersi completamente dal consumo di droga durante l'allattamento, perché le sostanze posso passare direttamente dalla madre al neonato. Gli effetti dell’alcool, delle droghe e dei farmaci dunque, non si manifestano solo sulla madre che li assume, ma attraverso il latte, si rifletterono sulla salute del bambino..

 


venerdì 4 aprile 2014

Carrozzieri il 9/04 a Roma: la carta di Bologna diventa proposta di Legge

Carrozzieri: Il 9 Aprile a Roma i punti della carta di Bologna diventano proposta di Legge.

Più Concorrenza Più Diritti - Verso una riforma della RC Auto.

Presente un grande numero di parlamentari e Associazioni

La protesta si fa proposta, per favorire un mercato assicurativo concorrenziale e garantire le opportunità di scelta del danneggiato e ottenere un equo risarcimento.


Si terrà il 9 Aprile, a Roma, alle ore 10:00, presso l'Auletta del Gruppo parlamentari, via di Campo Marzio 74, Roma, il convegno "Più Concorrenza Più Diritti - Verso una riforma della RC Auto", organizzato da: Mobast, Federcarrozzieri, Associazione Familiari Vittime Strada, Assoutenti,  CUPSIT, Associazione Valore Uomo, OUA - Commissione Responsabilità Civile, UNARCA, SISMLA, Sportello dei Diritti.

In questa occasione i punti della carta di Bologna diventeranno una proposta di legge. Sarà un giorno importante dove la nostra protesta scaturita dalle inique misure contenute nell'art. 8 del decreto Destinazione Italia, poi stralciate, diventerà una proposta, dove la partecipazione attiva di tante organizzazioni sarà il segno per proseguire verso una seria riforma della RC Auto.

Saranno presenti numerosi rappresentanti politici: il Dott. Cosimo Maria Ferri - Sottosegretario - Ministero Giustizia), On. Daniele Capezzone - Presidente Commissione Finanze della Camera, On. Andrea Colletti (M5S) - Commissione Giustizia - Camera, On. Marco Di Stefano (PD) - Commissione Finanze - Camera, Sen. Altero Matteoli (FI) - Presidente Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni - Senato, On Antonio Boccuzzi (PD) - Commissione Lavoro - Camera, On. Paolo Russo (FI) - Commissione Agricoltura - Camera.

Tra i rappresentanti delle Associazioni promotrici: Prof.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, Presidente AIFVS Associazione Familiari Vittime della Strada, Dott. Furio Truzzi - Presidente Assoutenti, Dott. Stefano Mannacio - Presidente CUPSIT Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani, Davide Galli - Presidente Federcarrozzieri, Avv. Settimio Catalisano - Coordinatore Commissione Responsabilità Civile Organismo Unitario dell'Avvocatura, Avv. Marco Bona, PEOPIL - Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers, Mario De Crescenzio - Presidente - MO BAST!, Prof. Dott. Raffaele Zinno - Segretario SISMLA Sindacato italiano specialisti medicina legale e delle assicurazioni.

"Il danneggiato deve essere libero di scegliere dove farsi curare, dove farsi riparare il veicolo, dove rivolgersi per ottenere i servizi di tutela migliori. L'assicurato Rc Auto non deve invece essere costretto ad alcun vincolo per la parte obbligatoria della polizza. Il sistema assicurativo nel nostro paese va profondamente riformato e posto un tetto alla concentrazione monopolitica oltre che vietare alle compagnie di assicurazione di avere a libro paga periti, medici e carrozzieri" ha dichiarato Furio Truzzi, Presidente Assoutenti.

"Non è più sopportabile varare con cadenza annuale misure tese a decurtare i risarcimenti per il danno alla persona e consolidare un oligopolio assicurativo, bisogna al contrario usare pochi e semplici strumenti proposti dalla carta di bologna utili per salvaguardare i diritti delle vittime in un contesto di maggiore concorrenza sul mercato" spiega Stefano Mannacio, Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani.

"Gli artigiani non vogliono diventare terzisti delle imprese assicuratrici che con il loro enorme potere contrattuale potrebbero impoverire il settore al punto tale che potrebbe risentirne la bontà e la sicurezza delle riparazioni. Rispondiamo a chi vuole accordi al ribasso con le compagnie assicuratrici con la carta di Bologna che propone trasparenza nel mondo della riparazione e questo è sicuramente un beneficio per tutti" ha dichiarato Davide Galli Presidente Federcarrozzeri.

"Per ridurre le tariffe assicurative la strada da percorrere è un'altra: bisogna diminuire gli incidenti e le truffe assicurative, senza privare del giusto risarcimento le vittime che, a causa di condotte altrui, devono sopportare per tutta la vita la perdita dell'integrità della salute. I tentativi di abbassare i risarcimenti alle vittime della strada contrastano clamorosamente con il record di utili che le imprese assicuratrici conseguono nel ramo della RC Auto e sui quali le Assicurazioni,
in una società civile, devono sentire il dovere di fare un passo indietro" afferma Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, Presidentessa Associazione Familiari Vittime della Strada.

"Tutti i progetti di legge devono porsi come obiettivo la centralità della tutela della salute del paziente e il risarcimento integrare" commenta Giuseppe Mazzucchiello, Presidente Associazione Vaore Uomo.

Oltre ad Assoutenti hanno aderito all&#8217;evento anche: La Casa del Consumatore, Confconsumatori e l'Unione nazionale consumatori.

La manifestazione di Gennaio a Bologna e quella di Febbraio a Genova, con l'ulteriore tappa di Torino per il prossimo 29 marzo, sono un prezioso tassello per consolidare un movimento composto da artigiani, consumatori, Vittime della Strada e professionisti che si battono per un mercato assicurativo concorrenziale e in grado di garantire le opportunità di scelta del danneggiato di decidere il proprio medico e il proprio riparatore e di ottenere un giusto ed equo risarcimento.

Il movimento che si è creato ha sparigliato le carte di rappresentanze che ragionano con logiche ambigue o consociative. Le Compagnie assicuratrici, abituate a dialogare solo con gli anelli deboli delle categorie interessate, si sono ritrovate spiazzate. L'inedita coalizione della carta di Bologna ha fatto comprendere al Legislatore che le proposte avanzate non erano frutto di un ragionamento corporativo, ma di una elaborazione complessa e sofisticata di proposte liberali e del tutto in linea con i più recenti orientamenti giurisprudenziali e legislativi sia in Italia che all'estero.


Di seguito l'elenco completo dei punti contenuti all'interno della Carta di Bologna:
1. Portabilità delle polizze (Loi Hamon)
2. Riduzione tasso concentrazione sul mercato delle compagnie assicuratrici
3. Reale indipendenza di Ivass e Antitrust
4. Rottamazione risarcimento diretto
5. Libertà di scelta del riparatore (Loi Hamon)
6. Libera circolazione dei diritti di credito
7. Tutela delle Vittime con integrali risarcimenti
8. Libertà di scelta nelle cure
9. Libertà di valutazione del medico legale
10. Pene certe per i pirati della strada
11. Attenzione alla sicurezza attiva e passiva
12. Agenzia antifrode in campo assicurativo

L'attuale scenario del mercato assicurativo risulta essere pressoché privo di concorrenza, con una situazione di oligopolio dove tre grandi gruppi assicurativi si dividono quasi il 70% del mercato RC Auto, cercando di massimizzare i propri profitti. In questo quadro contrasta clamorosamente il record di utili che le imprese assicuratrici conseguono nel ramo RC Auto con la crisi dei diciassette mila artigiani carrozzieri e con i tentativi di colpire le Vittime della Strada riducendo i valori dei risarcimenti per le lesioni gravi e gravissime, riducendo, di conseguenza, il valore che il legislatore assegna alla vita umana.

Per maggiori informazioni www.mobilitazionedecretorcauto.it

martedì 1 aprile 2014

Ecobonus: le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica 2014

Da tempo anche i governi hanno compreso l'importanza di temi quali il risparmio energetico ed hanno dunque iniziato a promulgare politiche e sgravi fiscali per incentivare lavori di ristrutturazioni edilizie che mirino proprio a ridurre i consumi energetici. Quasi il 36% delle emissioni inquinanti delle nostre città derivano proprio dai consumi delle nostre abitazioni e la maggioranza di quelle in classe energetica G o comunque bassa è ancora schiacciante.


Come infatti è possibile verificare dal sito dell'Agenzia delle Entrate sulle spese che sono state sostenute per interventi di riqualificazione enrgergetica su singole abitazioni dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2014 sarà possibile detrarre dall'imposta Irpef fino al 65% dell'importo impiegato. Per tutto il 2015 la percentuale detraibile sarà invece del 50% per poi scendere dal 1° gennaio 2016 al 36%, percentuale ordinaria prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Per quel che riguarda invece le parti comuni di strutture condominiali la detrazione del 65% è prorogata fino al 30 giugno 2015, mentre quella del 50% interesserà il periodo che va dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.


Sembra dunque questo l'anno giusto in cui vi sono gli incentivi più convenienti per trasformare le abitazioni in case a risparmio energetico, è dunque utile capire bene per quali interventi possono essere richieste le detrazioni fiscali.

Le detrazioni sono applicabili per interventi di riqualificazione volti che riescono ad apportare una riduzione di almeno il 20% del fabbisogno annuo di energia primaria rispetto ai parametri definiti dal decreto del ministero dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 e secondo le modifiche del decreto 26 gennaio 2010. In questo caso l'importo massimo detraibile è 100.000 euro.
Poi possono essere detratte quelle spese che interessano lavori per il miglioramento termico dell'abitazione (ad esempio tramite pavimentazioni, coibentazioni, infissi e finestre) per un importo massimo detraibile di 60.000 euro.
Inoltre si possono scalare dall'imposta Irpef le spese per l'installazione di pannelli solari fino ad una cifra massima di 60.000 euro. Tuttavia l'installazione di impianti fotovoltaici sul tetto è considerata un'opera di ristrutturazione edilizia per la quale è prevista la detrazione del 50% delle spese sostenute.
Infine possono essere detratte anche le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale fino a 30.000 euro.


Concludiamo ricordando che per beneficiare delle detrazioni fiscali i lavori debbono riguardare abitazioni già esistenti e non in costruzione. Possono beneficiare dell'ecobonus inoltre sia privati che società e tanto i proprietari di un'abitazione quanto gli affittuari.
Infine è doveroso ricordare che questo tipo di di detrazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali per gli stessi interventi, come ad esempio quelle sulla ristrutturazione edilizia.

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