CorrieredelWeb.it Arredo&Design Arte&Cultura Cinema&Teatro Eco-Sostenibilità Editoria Fiere&Sagre Formazione&Lavoro Fotografia


IltuoComunicatoStampa ICTechnology Marketing&Comunicazione MilanoNotizie Mostre Musica Normativa TuttoDonna Salute Turismo




Ultime news sulla Normativa

Cerca nel blog

giovedì 17 aprile 2014

Assegni familiari e stranieri non comunitari: la Corte EDU di Strasburgo dice no alle discriminazioni

Firenze, 17 Aprile 2014. Ancora un altro colpo assestato a chi vorrebbe negare assistenza sociale allo straniero con permesso di soggiorno, in nome della ragion di Stato e di bilancio. E' dello scorso 8 aprile la pronuncia della CEDU (Dhahbi c. Italia) che accoglie il ricorso di un cittadino tunisino regolarmente soggiornante (con permesso di lungo periodo, peraltro) che aveva richiesto all'Inps il riconoscimento del diritto all'assegno per nuclei familiari numerosi di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998. Tale normativa, infatti, prevede che il beneficio spetti solo al cittadino italiano o europeo. Ricorrendo prima al Tribunale di Marsala, poi alla Corte d'Appello di Palermo, infine in Cassazione, ha ottenuto giustizia solo oltre frontiera.
La sentenza conferma una tendenza giurisprudenziale degli ultimi anni ad estendere l'assistenza alle famiglie anche a coloro che non risiedono da tempo in Italia, purché, ovviamente, siano regolari. Tale tendenza trova nel Consiglio d'Europa (l'Organizzazione internazionale di cui la Cedu è espressione) il massimo promotore. Con la Carta Sociale Europea* molti diritti (o aspettative) sociali stanno penetrando nelle sentenze della Corte, ben al di là dei diritti umani per la cui tutela la stessa Corte è nata. E mano a mano che gli Stati nazionali si chiudono a riccio contro "l'invasore" per limitare fughe di emolumenti assistenziali a "terzi", l'Europa sembra, invece, imporre rispetto e non discriminazione per lo straniero regolarmente residente. La contraddizione si accentua proprio nelle vicende dell'assistenza alla famiglia: proprio su questi temi la Cedu e la legislazione UE hanno chiarito che non sono ammesse discriminazioni legate alla nazionalità, ma al contempo, sono spesso gli stranieri non comunitari ad avere le famiglie più numerose e meno abbienti.
Nel caso del cittadino tunisino ricorrente, la Corte ha ravvisato la violazione degli art. 14 (non discriminazione) e 8 (rispetto della vita familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Si tratta di un percorso giuridico argomentativo già utilizzato dai giudici di Strasburgo, per agevolare la protezione dei soggetti più deboli: "se il beneficio lo concedi all'italiano, lo devi concedere allo straniero".
L'assegno al nucleo familiare è solo uno degli emolumenti assistenziali che il legislatore nazionale ha inteso riservare agli italiani ed ai comunitari. Lo stesso vale per l'assegno di maternità di base (art. 74 d.lgs 151/2001, esclude le cittadine extracomunitarie non in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). Altrettanto dicasi per la c.d. Carta acquisti sperimentale (da ultimo modificata dalla L. 99 del 9 agosto 2013).
Occorre tener presente che esiste una direttiva europea (2011/98) che introduce la procedura unica di rilascio del permesso di soggiorno degli stranieri, che è destinata ad operare al di sopra delle leggi nazionali e che fa riferimento al divieto di discriminazione in punto di sicurezza sociale.
Nel concetto di sicurezza sociale, ad oggi, secondo il diritto dell'Unione Europea (Regolamento CE n. 884/2004), vi è ricompreso ogni "prestazione familiare" ovvero quelle "prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari".
In definitiva, se non si vuol dare adito ad un importante contenzioso, occorre che le amministrazioni ed i giudici prendano atto della cornice legale europea ove viviamo e che lo Stato si adegui presto alla legge sovranazionale.
Del resto, la sentenza  Dhahbi c. Italia porta con sé un ulteriore e non più ignorabile principio: se nel giudizio interno la parte chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione per probabile conflitto fra norme nazionali e sovranazionali, il giudice (ed in particolare quello di ultima istanza nel caso nostro la Cassazione) che non ritenga di effettuare tale rinvio, deve necessariamente motivare il perché, altrimenti si violano i precetti del equo processo di cui all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Claudia Moretti, legale del foro di Firenze, consulente Aduc




--
Redazione del CorrieredelWeb.it


Nessun commento:

Posta un commento

Disclaimer

Protected by Copyscape


Il CorrieredelWeb.it è un periodico telematico nato sul finire dell’Anno Duemila su iniziativa di Andrea Pietrarota, sociologo della comunicazione, public reporter e giornalista pubblicista, insignito dell’onorificenza del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Il magazine non ha fini di lucro e i contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali Industrie dell'Editoria o dell'Intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Società dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che così divengono contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete.

Da qui l’ambizione ad essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.

Il CorrieredelWeb.it oggi è un allegato della Testata Registrata AlternativaSostenibile.it iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 (Direttore Responsabile: Andrea Pietrarota).

Tuttavia, non avendo una periodicità predefinita non è da considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 07/03/2001.

L’autore non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da terze persone, ma si riserva la facoltà di rimuovere prontamente contenuti protetti da copyright o ritenuti offensivi, lesivi o contrari al buon costume.

Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle istituzioni o imprese di cui si scrive.

Alcune fotografie possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di pubblico dominio.

Eventuali detentori di diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla redazione, che provvederà all'immediata rimozione oppure alla citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.

Per contattare la redazione basta scrivere un messaggio nell'apposito modulo di contatto, posizionato in fondo a questa pagina.

Modulo di contatto

Nome

Email *

Messaggio *