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venerdì 30 maggio 2014

Diritto all'oblio. Google non dimentica di far dimenticare

A disposizione degli utenti, un form attraverso cui Mountian View riceverà le segnalazioni di coloro che ritengono di poter rivendicare il diritto all'oblio. 

Sarà Google a trovare un equilibrio con il diritto all'informazione.

Roma, 30 maggio 2014- Google ha annunciato l'esordio in Europa di un nuovo modulo web che permetterà di chiedere la rimozione di determinati risultati dal suo motore di ricerca.

Si tratta di una mossa dovuta da parte di Mountain View: sono state numerose le richieste di rimozione subito ricevute dal motore di ricerca, a partire dalla recente decisione della Corte di Giustizia Europea che ha stabilito l'obbligo da parte di Google di ricevere segnalazioni dei cittadini e eventualmente di accogliere le richieste di rimozione di certi link dai propri risultati di ricerca nel caso in cui ritenga che il diritto alla privacy debba prevalere sul diritto alla libera circolazione dell'informazione.

È direttamente il CEO Larry Page a spiegare le novità introdotte ed in particolare la volontà di Google di valutare ogni singola richiesta cercando di bilanciare i diritti toccati dall'intervento europeo.

lunedì 26 maggio 2014

Anagrafe condominiale e accesso al conto corrente del condominio: chiarimenti del Garante della privacy


Firenze, 26 maggio 2014. Tra le tante novità della recente riforma del condominio (1) c'e' l'obbligo, per l'amministratore, di munirsi di determinati registri, tra cui il "registro dell'anagrafe condominiale" contenente -per ogni unità immobiliare- i dati catastali e le generalità dei proprietari e degli eventuali diversi titolari di diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione, etc.), nonché di eventuali conduttori (inquilini) di contratti di affitto; i dati comprendono anche il codice fiscale e la residenza -o domicilio- di ognuno.
Se i dati in possesso dell'amministratore sono incompleti questi può chiederli al condomino inviandogli una richiesta formale, alla quale dev'essere data risposta entro 30 giorni; stessa cosa se l'inquilino non comunica l'eventuale variazione dei dati entro 60 giorni.
In assenza di una risposta l'amministratore può procurarsi i dati da altre fonti, coinvolgendo anche terzi professionisti ed addebitando al condomino i costi.
Sul punto e' recentemente intervenuto il Garante della Privacy (2) specificando che il condomino, stanti gli obblighi già detti, non è però tenuto a fornire prove documentali riguardo le informazioni date (per esempio la copia del contratto di compravendita dell'unità immobiliare).
E' bene in merito precisare che, sempre grazie alla riforma, in caso di vendita dell'unità immobiliare al proprietario/venditore conviene comunque trasmettere all'amministratore copia autentica dell'atto di compravendita, perché fino a quel momento egli rimane solidalmente responsabile con l'acquirente (nuovo condomino) per il pagamento dei contributi condominiali (3).
Riguardo al conto corrente condominiale, diventato obbligatorio, il Garante ribadisce il diritto di accesso di ogni condomino, sancito dalla legge ed esplicabile visionando -od estraendo copia, a proprie spese- l'estratto conto ed ogni atto o documento inerente i movimenti, tramite l'amministratore. Tale principio è già stato sancito in linea generale dal Garante nelle "Linee guida in ambito bancario".

Informazioni in materia di condominio aggiornate con la riforma si trovano nella scheda pratica
IL CONDOMINIO: UNA GUIDA: http://sosonline.aduc.it/scheda/condominio+guida_21395.php

(1) Art.1130 codice civile modificato dalla Legge 220/2012 entrata in vigore il 18/6/2013
(2) http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3070028#2
(3) Art. 63 disposizioni attuative del codice civile modificato dalla Legge 220/2012 entrata in vigore il 18/6/2014

Rita sabelli, responsabile Aduc per l'aggiornamento normativo

venerdì 23 maggio 2014

Guantanamo: per la giustizia americana chi fa sciopero della fame può essere nutrito a forza

Negli Stati Uniti un giudice federale ha dato il permesso al Pentagono di 'nutrire a forza' un siriano detenuto da 12 anni. alla base di Guantanamo, da tempo in sciopero della fame. Il detenuto è rinchiuso nel carcere di massima sicurezza senza una incriminazione formale.

La sentenza stabilisce che l'alimentazione forzata può avvenire solo in caso di pericolo di vita, e anche se il prigioniero può attraverso la procedure della cannula inserita nella gola sentire dolore. Il verdetto è stato firmato dal giudice distrettuale Gladys Kessler, che ha intimato però alle autorità di esplorare metodi alternativi che risparmino sofferenze non necessaria.

"Sono stata di fronte ad una scelta angosciante" - ha scritto Kessler - emettere un ordine che bloccasse i militari dall'alimentare forzatamente Abu Wàel Dhiab "nonostante la possibilità molto tangibile della sua morte", oppure permettere al personale di Guantanamo di agire "al possibile costo di grande dolore per il detenuto". "Ma la Corte anche se non in posizione di raggiungere decisioni mediche complesse sul come tenere in vita il prigioniero - dice la sentenza - non può semplicemente permettere che il signor Dhiab muoia".

Oggi, 23 maggio, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" fa un anno da quando Obama fece la sua promessa di chiudere il carcere di massima sicurezza di  Guantanamo. Per Amnesty International "un anno dopo poco è cambiato perché gli Usa continuano a non mettere il rispetto dei diritti umani al centro della strategia anti-terrorismo, loro che si dichiarano da sempre i campioni dei diritti umani".

Negli Stati Uniti d'America pena di morte verso la fine?

La Corte Suprema ha nuovamente fermato il boia rinviando l'iniezione letale per un condannato in Missouri

Gli Stati Uniti hanno un legame strettissimo con la pena capitale fin dalla loro nascita, ma questa pratica ha ricevuto sempre maggiori consensi dall'inizio degli anni Ottanta del Novecento fino ad oggi. Ma da oggi sembrerebbe che la pena di morte in America forse è davvero in ritirata. Ieri notte è la terza volta dopo il fiasco del boia in Ohio e in Oklahoma che, una condanna a morte con un'iniezione letale, questa volta in programma in Missouri, viene rinviata. A fine aprile la notizia della lunga agonia di Clayton Lockett, l'uomo morto in Oklahoma in seguito a una lunga agonia per l'inefficacia dell'iniezione letale,. aveva provocato shock nel mondo.

Un segnale importante.Questa volta il caso del detenuto Russell Bucklew, condannato per l'uccisione nel 1996 del suo rivale in amore, è molto specifico: soffre di una malattia congenita che gli provoca frequenti emorragie e rischia di morire "soffocato nel suo stesso sangue" nel lettino dell'iniezione: una punizione "eccezionalmente crudele, e dunque incostituzionale", hanno sostenuto i suoi avvocati. I togati di Washington, nelle cui mani era stato messo il destino di Bucklew dal collega italo-americano conservatore e cattolico Sam Alito, hanno deciso di non intromettersi nella polemica girando la patata bollente all'Ottavo Circuito delle Corti d'Appello che 48 ore prima aveva bloccato l'esecuzione a collegio ristretto per poi dare luce verde in sessione plenaria.

Per Bucklew le speranze di non venire giustiziato sono in realtà davvero molto esili.E tuttavia, la decisione della Corte, è una inversione di rotta rispetto alla pratica di respingere i ricorsi in extremis dei condannati a morte. Potrebbe essere un segnale che i massimi giudici degli Stati Uniti, dopo aver visto Lockett morire di infarto 43 minuti dopo l'inizio dell'iniezione letale in Oklahoma, siano anche loro preoccupati che la carenza di farmaci da impiegare nelle iniezioni letali hanno costretto gli Stati a far uso di laboratori non ufficiali per procurarsi le sostanze delle iniezioni letali e che queste sostanze possano non essere regolamentari. Sino ad oggi i metodi di esecuzione sono stati molteplici e sono cambiati nel corso del tempo.

La sedia elettrica, l'impiccagione e la camera a gas, a seguito di una lunga fase di contestazioni da parte dell'opinione pubblica, sono state analizzate dalla Corte Suprema degli Stati Uniti che, malgrado non le abbia definite incostituzionali, le ha sospese in quanto potrebbero essere considerate punizioni crudeli e inusuali in alcuni casi. Anche l'iniezione letale è stata portata sul tavolo della Corte Suprema - che l'ha definita, con voto quasi unanime, costituzionale. In alcuni Stati dove la pena di morte è in vigore al condannato viene concesso di scegliere il metodo; in Florida la sedia elettrica è tra le opzioni, in Utah può essere applicata la condanna, su richiesta del condannato, tramite un metodo ormai fuori uso in tutti gli altri stati, la fucilazione.

Un'altra violazione dei diritti umani e civili tutto americano è il criterio razzista nelle decisioni delle giurie. Per esempio in Georgia la pena di morte è ancora oggi presente e utilizzata come punizione per i crimini più gravi. In questo Stato, in tutta la sua storia, un omicida bianco, accusato di aver assassinato un nero, non è mai stato giustiziato.

Negli Stati Uniti d'America gli studi scientifici e le ricerche condotte dalle università per capire se l'esistenza e l'applicazione della pena di morte influiscono sull'aumento o la diminuzione della criminalità, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", sono state centinaia nel corso del tempo, e sono arrivate alla stessa conclusione di una ricerca fatta nel 1988 dalle Nazioni Unite: non esistono prove che confermino che l'essere a conoscenza della pena capitale possa avere un effetto deterrente sui criminali.

Gli Stati Uniti d'America sono attualmente uno dei 76 stati del mondo in cui è prevista l'applicazione della pena capitale, mentre in 120 altri stati tale pena è stata abolita.Amnesty International si oppone incondizionatamente alla pena di morte, ritenendola una punizione crudele, disumana e degradante ormai superata, abolita nella legge o nella pratica (de facto), da più della metà dei paesi nel mondo. La pena di morte viola il diritto alla vita, è irrevocabile e può essere inflitta a innocenti. Non ha effetto deterrente e il suo uso sproporzionato contro poveri ed emarginati è sinonimo di discriminazione e repressione.

giovedì 22 maggio 2014

Saluto fascista non punibile in Svizzera. Dure critiche dall'estero per la sentenza del Tribunale federale svizzero

Annullata una sentenza che condannava un manifestante di estrema destra che aveva compiuto il saluto nazi-fascista sul praticello del Grütli l'8 agosto del 2010.

 Fare il saluto nazista in pubblico per esprimere le proprie convinzioni personali non è punibile penalmente: lo diventa se l'autore intende promuovere a terzi l'ideologia del Terzo Reich. È quanto precisa oggi il Tribunale federale (TF),

annullando la condanna inflitta a un partecipante a una manifestazione di estrema destra tenutasi sul praticello del Grütli l'8 agosto del 2010. Il gesto, che riporta al secolo dei totalitarismi, delle guerre e delle immani tragedie della storia europea, in Svizzera di principio non è vietato. In Repubblica Ceca, Austria, Germania e Italia il saluto romano è vietato per legge.

Il tema che ha fatto il giro del mondo ha suscitato reazioni contrastanti e ha infiammato il dibattito sui blog e sui forum. Nel 2013 il Tribunale cantonale urano, in seconda istanza, aveva riconosciuto colpevole l'uomo di discriminazione razziale. Nel corso di un raduno organizzato dal Partito degli svizzeri di orientamento nazionale (PNOS) aveva alzato il braccio destro per una ventina di secondi mentre veniva recitato il giuramento del Grütli, estratto dal "Guglielmo Tell" di Friedrich Schiller. Oltre a 150 estremisti, sul posto c'erano anche escursionisti e turisti.Il TF accoglie ora il ricorso dell'interessato e annulla la condanna inflitta ad Altdorf, che prevedeva 10 aliquote giornaliere da 50 franchi e 300 franchi di multa. In base alla legge - scrivono i giudici di Losanna nella loro sentenza - è punibile soltanto la propagazione di una ideologia razzista, come quella nazionalsocialista, ciò che non si è verificato nel caso in questione.

Secondo il Giudice, colui che compie il saluto romano in pubblico per mostrare ad amici o sconosciuti le proprie convinzioni di estrema destra non è punibile fin tanto che il suo gesto non li influenza, spingendoli ad aderire alle stesse posizioni. Motivando la sua decisione, l'Alta Corte ricorda infine come in un rapporto del 30 giungo 2010 sul divieto di esibire in pubblico simboli razzisti il Consiglio federale si sia espresso allo stesso modo. (Sentenza 6B_697/2013 del 28 aprile 2014).Sono pochi coloro che comprendono la decisione del Tribunale federale. Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" , la sentenza è sprezzante della storia e offensiva per le vittime dei regimi che hanno vissuto la guerra, la tragedia, la sofferenza dei campi di concentramento, delle camere a gas, le montagne di cadaveri e le lacrime di bambini.

mercoledì 21 maggio 2014

Ambiente. E' reato abbandonare un’auto in pessime condizioni nell’area pubblica. La carcassa della vettura è un rifiuto pericoloso

Abbandonare una carcassa di auto è sintomo di inciviltà ed è un reato perseguibile penalmente. È quanto sancisce la Cassazione con la sentenza n. 20492, depositata oggi dalla terza sezione penale,che conferma la pena inflitta dal Tribunale di Termini Imerese per il reato previsto dall'articolo 6 della l. n. 210/2008 al proprietario dell'automobile che l'abbandona in pessimo stato in un parcheggio pubblico.

La colpa addebitata al ricorrente era di aver abbandonato un rifiuto pericoloso, la sua auto, in un'area pubblica. Il ricorrente contestava la riqualificazione del reato operata dal giudice di merito, che aveva definito la carcassa dell'auto un «veicolo fuori uso» e «rifiuto speciale». 

L'ammenda comminata ammontava a 2mila euro. Il giudice di merito ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in merito alla categorizzazione in rifiuto speciale, «che insegna come, per qualificare un veicolo fuori uso e quindi rifiuto speciale, rilevano la volontà di abbandono da parte del proprietario e l'oggettiva inidoneità del veicolo a svolgere la sua funzione».

In tema di gestione dei rifiuti, continua Piazza Cavour, «deve essere considerato fuori uso in base alla disciplina di cui all'articolo 3 D.Lgs. 209/03, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata».

Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il proprietario condannato alle spese processuali.

A seguito di tale sentenza Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" evidenzia come le nostre città, tra i vari problemi permanenti che l'assillano, ne hanno uno che in teoria non dovrebbe essere difficile da risolvere quello dell'abbandono delle automobili in pessimo stato o delle vere e proprie carcasse. Infatti girando per le strade del centro e della periferia è facile imbattersi nelle carcasse fatiscenti, malsane e fonti d'inquinamento ambientale e sociale.

Non passa settimana senza che tale problema non venga ripreso dai media locali o non susciti dibattiti, proteste e prese di posizione da parte dei cittadini o dei politici che provano ad affrontarlo. Inoltre molte auto abbandonate si presentano con abitacoli sventrati che ospitano senza tetto e tossicodipendenti, in condizioni igieniche e di degrado indegne di un paese civile.

Il problema delle "carcasse d'auto" in Italia non è secondario se pensiamo che ogni anno sono rottamati nella sola città di Roma 130.000 veicoli, che se fossero messi in fila formerebbero una coda di 500 kilometri, otto volte il raccordo anulare!


martedì 20 maggio 2014

Un altro verbale elevato con autovelox annullato per la non corretta procedura di rilevazione.

Il Gdp di Venezia dice stop alla multa contestata con l'apparecchio elettronico se il limite di velocità non è segnalato anche a sinistra sulla strada a più corsie. La segnaletica dev'essere poter visibile per tutti gli automobilisti

 

Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" segnala ancora un'importante decisione in materia di multe elevate con autovelox, anch'essa destinata a far discutere.

Il Giudice di pace di Venezia, Nadia Santambrogio ha ritenuto non valido il verbale contestato con autovelox su una strada a più corsie poiché il cartello con il limite di velocità si trova soltanto a destra e non anche a sinistra della carreggiata. Non vi è dubbio, infatti, che il segnale debba essere visibile anche per coloro che percorrono le corsie interne in virtù dell'articolo 104 Dpr 495/92. Peraltro, la presenza di lavori stradali non esonera l'amministrazione dall'indicare la velocità consentita sul tracciato, anzi aumenta le esigenze di tutela dei veicoli in circolazione.

Con la sentenza 892/14 è stato, infatti, accolto il ricorso di un automobilista per un verbale rilevato sul ponte della Libertà del capoluogo veneto.

Il magistrato onorario, nel caso di specie ha rilevato che risulta violato l'articolo 104, comma 3, del Dpr 495/92 secondo cui quando le strade hanno due o più corsie per senso di marcia il segnale o il divieto posto a destra della carreggiata non è sufficiente: bisogna adattarsi alle condizioni locali, ripetendo la segnalazione a sinistra oppure posizionare i cartelli che pongono obblighi o divieti al di sopra della carreggiata.

Ciò per consentire anche agli automobilisti che percorrono le corsie interne di avere contezza della disciplina della circolazione stradale in quel determinato tracciato.

Sono le fotografie prodotte in giudizio dal ricorrente ad inchiodare l'ente accertatore: la strada in questione risulta inequivocabilmente essere composta da più di due corsie e non vi è alcun segnale con il limite di velocità sulla sinistra (o al di sopra della carreggiata).

A nulla vale la doglianza della PA secondo cui sul tratto di strada interessato sia in corso un cantiere stradale nel momento in cui il veicolo del trasgressore sfreccia a 67 chilometri orari mentre il limite è fissato a 40. Per il giudice la presenza di lavori in corso sul tracciato, infatti, rende ancor più contingenti le esigenze di sicurezza e, dunque, anche l'obbligo dell'amministrazione di far conoscere all'utente della strada le prescrizioni da rispettare.

lunedì 19 maggio 2014

Il Web 3.0 è alle porte e il regolamento privacy Ue si avvicina


Nuove leggi e privacy officer per difendersi dalle insidie della rete e sfruttarne i vantaggi 


19 maggio 2014 - Si è appena conclusa la 4° Edizione del Privacy Day Forum, ma il Convegno annuale di Federprivacy dello scorso 9 maggio è tutt'altro che archiviato: la sua eco è proseguita nel vivace dibattito dei giorni successivi nei tweets, alimentata anche dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia UE su Google e il cosiddetto "diritto all'oblio".

Se l'avvocato Rosario Imperiali aveva aperto il Privacy Day richiamando la necessità di nuove regole e invocando "un nuovo patto che richiede una iniezione etica", è stato l'ex garante Prof. Francesco Pizzetti a dare la scossa attraverso Twitter: "La decisione della Corte di Giustizia sui motori di ricerca, scioglie positivamente un nodo del Regolamento che ora è più vicino".

La Corte di giustizia, decretando Google come responsabile a tutti gli effetti del trattamento dei dati personali che elabora e pubblica nei risultati di ricerca, concede ai cittadini il diritto di richiedere l'immediata cancellazione dei propri dati sui motori web. In un quadro più ampio, questa decisione rimuove di fatto un ostacolo importante che finora aveva rallentato il nuovo regolamento privacy europeo, ponendo circostanze favorevoli per la sua approvazione definitiva durante il semestre di presidenza italiana nella UE.

L'entrata in vigore della nuova normativa, in discussione a Bruxelles dal 2012, oltre a regole più attuali e in linea con i nuovi strumenti tecnologici, porterà a una crescente richiesta sul mercato di profili professionali come quello del "privacy officer", figura ancora poco diffusa in Italia, ma considerata di fondamentale importanza negli Stati Uniti e in molti altri Paesi ".

Al Privacy Day era stato proprio Pizzetti a trattare questa tematica davanti a una platea di oltre 500 addetti ai lavori:"Non si può pensare di diventare data protection officer con un corso di tre o quattro giorni".  In seguito all'approvazione del nuovo regolamento, verrà imposta alle amministrazioni pubbliche e alle grosse Aziende private, la responsabilità di tutti i dati trattati e l'introduzione del privacy officer, sarà  considerata sempre più strategica per l'attuazione corretta delle nuovi leggi e per una maggiore competitività.

Nel rincorrersi dei "cinguettii" anche Nicola Bernardi Presidente di Federprivacy e organizzatore dell'evento introduce il concetto di privacy officer etico, "non freddo applicatore della legge, ma rivolto anche al diritto sancito dall'art.12 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo".

Secondo la ricerca del professor Alessandro Acquisti, in videoconferenza dalla Carnegie Mellon University di Pittsburgh, la realtà aumentata, combinata tra strumenti innovativi come i google glass e tecnologie di riconoscimento facciale, prefigurino dietro l'angolo "una vera guerra per la difesa della privacy", che richiederà la professionalità di veri specialisti della materia."

I risultati degli studi del Professor Acquisti condotti negli Stati Uniti saranno approfonditi in occasione di una lectio magistralis dal vivo, il prossimo 20 giugno, presso il CNR di Pisa.

Quello delle nuove tecnologie è un problema che impegna non poco l'Authority per la privacy che, nel tutelare i diritti dei cittadini, è chiamata ad operare un bilanciamento senza alcuna esitazione anche quando la lente è puntata sui colossi del web. "Abbiamo cercato di aprire una finestra di dialogo" ha dichiarato  la prof.ssa Lucia Califano, Membro del Garante: "Ciò non ci ha impedito, recentemente, di sanzionare Google per 1 milione di euro in relazione al servizio Street View".

Ma il futuro, con la sua promessa di strumenti tecnologici sempre più avanzati, porterà anche notevoli vantaggi per aziende e cittadini: "L'utilità, anche ai fini investigativi derivanti dall'utilizzo della videosorveglianza, e' sotto gli occhi di tutti", ha rimarcato il Prefetto di Pisa Francesco Tagliente, che lo scorso anno ha avviato il progetto integrato sull'anagrafe. "Ne è un esempio – ha proseguito il Prefetto - quanto si è verificato recentemente proprio nella nostra città, in occasione dell'aggressione mortale a un cittadino bengalese. Per la rapida soluzione di questo caso sono state fondamentali la capacità investigativa degli operatori di polizia combinata alla disponibilità delle telecamere, messe a disposizione delle Forze di Polizia"

L'era del web 3.0 è sempre più vicina, o forse è già iniziata a nostra insaputa, sta di fatto che il Privacy Day Forum di quest'anno ha evidenziato come il progresso tecnologico sia portatore di molti vantaggi, ma anche di tanti pericoli dove la sfera privata del cittadino sembra destinata ad essere azzerata in nome del profitto o della sicurezza. Sono necessarie più che mai nuove regole in materia di data protection e per questo c'è molta attesa per l'approvazione della nuova normativa europea sulla privacy, in discussione nel secondo semestre del 2014.

www.federprivacy.it
Twitter: @Federprivacy


Federprivacy è la prima associazione professionale di categoria  sul territorio nazionale: rappresenta tutti i privacy officer e i consulenti della privacy d'Italia, e ogni altro  addetto ai lavori le cui attività sono incentrate sul trattamento e sulla protezione dei dati personali come responsabili privacy, amministratori di sistema, responsabili del trattamento, investigatori privati, avvocati, incaricati del trattamento, titolari del trattamento, consulenti, security manager, liberi professionisti e le varie figure aziendali che si occupano delle tematiche della privacy. Federprivacy è stata fondata nel 2008, conta oltre 3.000 iscritti, di cui più di 800 soci. L'associazione organizza per il quarto anno consecutivo il Privacy Day Forum, il principale appuntamento italiano dedicato al mondo della privacy, con professionisti e relatori a confronto e l'immancabile apprezzamento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

martedì 13 maggio 2014

Donna autrice di abuso sessuale accusata di stupro digitale

Avrebbe abusato sessualmente della vicina 20enne con atti di penetrazione digitale, nella notte tra venerdì e sabato

Una 27enne francese è sospettata di aver abusato sessualmente della sua vicina di casa, una 20enne, nella notte tra il 9 e il 10 maggio. Lo scrive midilibre.fr, secondo cui la donna è stata interrogata lunedì pomeriggio a Nîmes e il procuratore pubblico ne ha chiesto l'incarcerazione. La 27enne avrebbe violentato la vicina tramite non meglio specificati "atti di penetrazione digitale".

Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", una notizia clamorosa. Immaginare che una donna possa essere sessualmente "attiva", sia per quanto riguarda i desideri e le fantasie, che i comportamenti agiti, rappresenta una sorta di "tabù" con il quale, ancora oggi, ci confrontiamo. Riconoscere l'esistenza di "perversioni sessuali" femminili appare alquanto difficile e fuori dalla "coscienza", anche se non impossibile come ha egregiamente evidenziato nella narrazione delle fantasie di Madame Bovary.

La società è satura di pregiudizi e di luoghi comuni e ciò favorisce false credenze che influenzano atteggiamenti e comportamenti. La donna, essendo percepita come passiva, pura, dolce e debole dell'umanità, da una società satura di pregiudizi e di luoghi comuni è automaticamente allontanata da atteggiamenti violenti, aggressivi, cattivi o perversi. La sessualità femminile, infatti, è sempre stata intesa come "risposta passiva" al "richiamo del corteggiamento maschile". Infatti, fino a non molto tempo fa, parlando del fenomeno dell'abuso sessuale sui minori, si dava per scontato che l'autore fosse un uomo; adesso si sta facendo largo, grazie ai risultati di studi e ricerche, l'idea che violenze e abusi sessuali a danno di bambini possano essere agiti anche da donne.

Tuttavia, i tassi di prevalenza di questo fenomeno sono piuttosto eterogenei e cambiano da uno studio all'altro. Bumby & Bumby (1997) riportano percentuali che variano dal 2% al 78%. Da un'indagine sui racconti delle vittime si evince che tra il 14% e il 24% dei casi in cui la vittima è un maschio e tra il 6% e il 14% dei casi in cui è una femmina, l'abuso è stato compiuto da una donna (Green 1999) Denov (2003) constata che, sebbene i dati ufficiali suggeriscano tassi di prevalenza che vanno dal 1,8% al 8%, i dati provenienti da questionari self-report aumentano le stime fino ad arrivare al 58%. Cortoni et col. (2009), in accordo con altri ricercatori (Bunting, 2005; Sandler & Freeman, 2007) hanno concluso che le donne sono responsabili del 4-5% di tutti i reati sessuali e che il rapporto tra sexual offenders maschi e femmine è approssimativamente di 1:20.

I dati più recenti provenienti dal Regno Unito mostrano che su 12.268 chiamanti ad un servizio di assistenza riservato ai bambini con disagio o in pericolo (ChildLine) che hanno riferito di essere vittime di abusi sessuali, il 6% delle femmine e il 36% dei maschi, ha individuato una donna come colpevole, per un totale del 17% (NSPCC, 2009) I tassi di prevalenza delle donne che commettono reati sessuali riportati da Muskens et col. (2011) sono del 1,7%, anche Grattagliano et col. (2012) affermano che le donne sono responsabili solo di una piccola percentuale di reati sessuali contro i bambini e che gli uomini restano gli autori più comuni degli abusi sessuali sui minori. I dati emergenti dalle ricerche, tuttavia, hanno portato ad un aumentato riconoscimento del fatto che le donne possano svolgere un ruolo attivo nell'abuso sessuale, dimensione, fino a poco tempo fa, negata.

Corte Ue e Internet. Diritto a oblio anche sul web. Lo sanciscono i giudici della Corte Europea di Giustizia

"Il gestore di un motore di ricerca è responsabile del trattamento effettuato dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi".

Così si sono espressi i giudici della Corte Ue che si sono pronunciati su una causa contro Google.

Lo rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti". La causa era stata introdotta da un cittadino spagnolo contro Google.

Per semplificare, nel caso in cui, in seguito di una ricerca effettuata a partire da un nome, l'elenco dei risultati mostri un link verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può rivolgersi direttamente.

Il portavoce di Google commettando ha dichiarato."Si tratta di una decisione deludente per i motori di ricerca e per gli editori online in generale. Siamo molto sorpresi che differisca così drasticamente dall'opinione espressa dall'Advocate General Ue e da tutti gli avvertimenti e le conseguenze che lui aveva evidenziato. Adesso abbiamo bisogno di tempo per analizzarne le implicazioni".

Corte tedesca vieta lo spioncino della porta di casa digitale. "Massiccia violazione della privacy degli altri inquilini".

Fa discutere in Germania la notizia di un provvedimento della Corte Distrettuale di Monaco di Baviera, rubricato con numero di riferimento 413 C 26749/13 che ha ordinato al proprietario di un immobile la rimozione dello spioncino "digitale" per "massiccia violazione di un diritto fondamentale dei co-inquilini e visitatori" quale la privacy.

Sono passati, infatti, i tempi in cui lo spioncino era un semplice buco, un foro attraverso la porta, mediante il quale l'occhio si sforzava di carpire chi si trovasse dall'altra parte.

Ma le moderne tecnologie lanciate dall'evolversi costante e progressivo della fotografia digitale e della relativa riduzione dei costi, hanno consentito di ottenere immagini straordinarie attraverso una semplice microcamera che possiede un'ottica in grado di offrire una visione grandangolo. E così gli "spioncini" più recenti sono completamente digitali, un sensore da videocamera riprende chi si ha di fronte e trasmette l'immagine su un display LCD posto all'interno dell'immobile.

Il principio è identico a quello di un moderno telefono cellulare dotato di fotocamera: il sensore davanti alla porta riprende l'immagine, e questa viene rappresentata nel display LCD posto all'interno dell'appartamento.

Un apparecchio in apparenza discreto e pressoché invisibile, anche perché alcuni modelli assomigliano in tutto e per tutto ai normali spioncini. Alcuni tipi permettono di scattare fotografie o persino di effettuare riprese video. Addirittura ce n'è qualcuno che, grazie agli infrarossi, offre una visione notturna (nightvision).

La funzione più innovativa è lo scatto automatico con un sensore di movimento, in pratica ogniqualvolta una persona passa nel raggio di azione del sensore viene scattata una fotografia e memorizzata all'interno di una scheda di memoria MicroSD. Ciò avviene in maniera del tutto automatica, anche quando non si è in casa.

Un ottimo sistema per controllare chiunque salga le scale del condominio o comunque passi davanti la nostra porta, insomma una sorta di telecamera di sorveglianza camuffata da semplice spioncino e proprio per questo pericoloso "aggeggio" che, almeno in astratto può essere lesivo del diritto alla riservatezza di qualunque persona si trovasse nel raggio d'azione.

Ecco perché per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" - anche alla luce della decisione del tribunale tedesco che comunque ha rilevato i problemi aperti dall'utilizzo indiscriminato di questo strumento - è opportuno segnalare a coloro che decidano di dotare le proprie residenze di tali apparecchi, che l'obiettivo della telecamera deve essere posizionato in modo da riprendere solo la porta d'ingresso e non il pianerottolo; analogamente se si vuole sorvegliare il proprio garage, la telecamera potrà riprendere solo il posto auto e non l'intero garage. In tal senso, l'angolo visuale delle riprese deve essere rigorosamente limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, corridoi, scale, garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini; ciò, anche al fine di evitare di incorrere nel "reato di interferenze illecite nella vita privata".

Sul punto, peraltro, è intervenuto nuovamente il Garante della Privacy che nel confermare tutti i precedenti provvedimenti in materia, ha ulteriormente chiarito a mezzo di una propria circolare facilmente reperibile nel sito dell'Autorità, anche in seguito alla recente entrata in vigore della riforma del "condominio", che l'installazione di sistemi di sorveglianza video che inquadrino esclusivamente l'area della porta dell'appartamento del condomino o l'ingresso del suo box, senza riprendere anche le parti comuni, non sono assolutamente in violazione della normativa vigente e sono quindi lecite e consentite.

Le  videoregistrazioni però devono rispettare la disciplina sulla privacy in particolare il noto "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. A proposito, vale la pena ricordare, oltre al citato e fondamentale divieto di riprendere le parti comuni, che le immagini possono essere conservate per un massimo di 24-48 ore.

lunedì 12 maggio 2014

INCONTRO SUL TEMA DELLA PEDOFILIA E PEDOPORNOGRAFIA ONLINE CON MARCO FACCIOLI E ROBERTA ARBRUN


GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2014 ALLE ORE 21.00
GRANDE INCONTRO SULLO SCOTTANTE TEMA DELLA PEDOFILIA

In questi ultimi anni si è sentito parlare molto di pedofilia e soprattutto di pedopornografia sul web. Per questo motivo il "Progetto Alef" organizza questa importante serata che tratta del fenomeno ospitata dal circolo ARCI "Rainbow – Il ritrovo dei viaggiatori", sito nello storico quartiere di Torino "Quadrilatero Romano" e che vedrà come relatori l'avvocato Marco Faccioli e la psicologa Roberta Arbrun.

"Mi occupo della questione da tempo e in questi ultimi anni il fenomeno è cresciuto esponenzialmente. Io mi occupo di pedopornografia in ambito giuridico e ritengo che pubblici convegni come questi possano ben sensibilizzare su questo problema." dice Marco Faccioli, avvocato in Torino, esperto di diritto di internet e delle nuove tecnologie, membro del network giuridico Cendon & Partner.

Insieme a lui partecipa la dottoressa Roberta Arbrun, psicologa, specializzata in Psicoterapia Cognitiva e esperta in educazione sessuale. Attualmente è la vicepresidente del Centro Studi Psicologia e Nuove Tecnologie.

Giovedì 15 maggio ore 21.00
c/o "Rainbow – Il ritrovo dei Viaggiatori"
Via San Domenico, 6
Torino

per INFO
Progetto Alef
tel. 3285626069
www.progettoalef.org
www.facebook.com/progettoalef

domenica 11 maggio 2014

Usura bancaria e mutui usurari. Arriva la prima sentenza di merito dopo quella della Cassazione del gennaio 2013

Il giudice di Pace di Domodossola dice che al fine della determinazione del tasso effettivamente applicato si calcola anche quello di mora. Rileva l'"usurarietà originaria" e condanna la banca a restituire gli interessi pagati. Lo "Sportello dei Diritti": le banche restituiscano il maltolto. Più convinzione nel proseguire le azioni a tutela degli utenti

 

Dopo che sono state avviate migliaia di azioni a tutela dell'utenza bancaria sulla scia dell'interpretazione data dalla recente e arcinota decisione della Cassazione Civile n. 350/2013, arriva finalmente la prima deliberazione di merito che applica, correttamente la legge, e rileva l'usura "originaria" o "contrattualizzata" in un contratto di mutuo, stabilendo la restituzione degli interessi versati.

È il giudice di Pace di Domodossola, avv. Carlo Crapanzano, che per primo a chiare lettere, con la sentenza n. 88/2014, a corroborare l'orientamento della Suprema Corte, che nei fatti ha chiarito che la gran parte dei contratti di mutuo e molti di credito al consumo, sono già originariamente "usurari".

Secondo la citata posizione giurisprudenziale, infatti, era stato rilevato che già l'indicazione nel contratto del T.A.N. (tasso annuo globale) sommata a quella del tasso di mora, evidenziasse in gran parte dei casi il superamento del "tasso soglia", con la conseguenza che ai sensi dell'articolo 1815 comma 2 del codice civile il contratto di mutuo in relazione alle pattuizioni relative agli interessi fosse nullo. Logico effetto: si è aperta la strada per migliaia di mutuatari e di consumatori sia di recuperare gli interessi versati e indebitamente percepiti dalla banca sia di vedersi annullare quelli ancora da versare.

Al contrario, le banche, aiutate anche dall'"aggancio" loro dato dalla Banca d'Italia, hanno sempre sostenuto che il tasso di mora, non andasse conteggiato ai fini dello sforamento o meno del "tasso soglia" che costituisce la scriminante tra "mutuo usurario" e "non usurario".

Il giudice di legittimità, ai fini del controllo sull'usurarietà - applicando correttamente la normativa antiusura di cui alla L. 108/96 ed in particolare la L. 24/2001 che testualmente recita all'art. 1: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento" – aveva evidenziato come si dovesse tener conto del tasso di mora stabilito contrattualmente.

Nella fattispecie il magistrato onorario piemontese ha dichiarato che il mutuo così com'era strutturato dalla banca, fosse da considerarsi usurario condannando alla restituzione della quota parte d'interessi già versata per come domandata dall'attore.

Per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", associazione che è impegnata da mesi in azioni analoghe in tutt'Italia, previe le obbligatorie procedure di mediazione promosse innanzi al "Centro Nazionale di Mediazione e Conciliazione – Aprile Group" con sede principale a Lecce, si tratta di una prima importante conferma di quanto sino ad oggi sostenuto e di una pesante sconfitta per gli istituti di credito, che almeno sino ad ora avevano deciso di declinare l'invito (bonario) presso i centri di mediazione dimostrando protervia ed inutile arroganza di fronte alla possibilità di rinegoziare in sede conciliativa i contratti di mutuo e di finanziamento.

Le banche, quindi, restituiscano il maltolto o continueremo nelle azioni avviate confidando sia che la magistratura adotti univocamente il corretto orientamento tracciato dalla citata sentenza n. 350/2013, che nella correttezza del governo che in passato ha invece più volte salvato con decreti legge tristemente noti come "salva banche" la lobby dei banchieri calpestando i diritti sacrosanti, per come sanciti dalla legge, di consumatori ed utenti.

sabato 10 maggio 2014

Francia condannata per "colpa grave" dopo l'omicidio di una donna vittima di violenza domestica

Una decisione storica e che certamente farà discutere in Europa, dato il tema caldissimo delle violenze "domestiche" in particolare quelle subite dalle donne.

In una sentenza dello scorso mercoledì 7 maggio il Tribunal de Grande Instance di Parigi ha ritenuto colpevole lo stato francese per "il fallimento colposo e ripetuto della gendarmeria che costituisce una grave e diretta colpa dell'omicidio di Audrey Vella".

Il 23 marzo 2007, una giovane donna fu colpita a morte dal suo ex compagno, e morì di emorragia interna in ospedale. Audrey Vella, questo il nome della vittima aveva ricevuto nove coltellate sul corpo. Due anni dopo, il colpevole, Hervé Vincent Sully è stato condannato a 25 anni di reclusione, confermati in appello nel settembre 2011.

Ma la cosa non era finita lì, evidentemente. Per quanto ritenuto dalla famiglia della vittima, il dramma poteva essere evitato. Molestata per mesi dal suo ex compagno, Audrey Vella, madre di una bambina di 7 anni, aveva allertato la polizia circa le ripetute minacce contro di lei. Evidentemente, invano.

La famiglia di Audrey Vella non si è data per vinta ed è riuscita ad ottenere una pesantissima condanna hanno evidenziato "l'incapacità del servizio pubblico della giustizia di compiere la missione fondamentale a lei attribuita, ossia proteggere i cittadini", ed hanno sottolineato in riferimento al"la violenza contro le donne che è una priorità nazionale".

Nella sua sentenza, la Corte ha osservato che la mancanza di risposta da parte dei servizi di polizia "ha mantenuto, ovviamente, una sensazione di impunità" nell'ex compagno di Audrey Vella, che ha portato a "ripetere la violenza più grave". E così riconoscendo la grave negligenza da parte dell'apparato dello stato hanno ordinato di pagare quasi 150.000 euro di danni alla figlia della vittima e di altri membri della famiglia.

Per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" si tratta di una decisione epocale a livello europeo che apre importanti ripercussioni nello stato di diritto e nell'apparato dello stato non solo in Francia, ma anche in Italia. Non è la prima volta, infatti, che fatti analoghi si verificano anche nel Nostro Paese anche se l'introduzione del reato di "stalking" ha portato ad una drastica riduzione dei casi di molestie continuate nei confronti delle donne.

Tuttavia, quando si dovesse verificare una vera e propria negligenza da parte delle istituzioni e carenze così gravi, siamo pronti ad avviare, come associazione che da anni tutela i diritti anche delle donne e da ogni tipo di abuso, azioni analoghe a tutela delle vittime e delle famiglie.

venerdì 9 maggio 2014

Consulta conferma legittimità blocco stipendi Statali ma rimangono dubbi su conformità al diritto dell’Unione

La Consulta conferma la legittimità del blocco degli stipendi per gli Statali ma rimangono dubbi sulla conformità al diritto dell'Unione

Con l'ordinanza n. 113/2014, i giudici della Corte costituzionale confermano il precedente orientamento espresso con le sentenze n. 304 e n. 310 del 2013 con cui ritengono manifestamente infondata l'illegittimità costituzionale del blocco degli automatismi di carriera per il personale non contrattualizzato, ritenendo gli interventi del Governo congrui alla particolare crisi finanziaria attraversata dal Paese.

Mentre nelle precedenti sentenze, sui principi già scritti nella sentenza n. 223/12, ribadiscono la peculiare posizione occupata dalla Magistratura nel sistema dell'equivalenza dei poteri del nostro ordinamento al punto da giustificare un aumento contrattuale del 5% dal dicembre 2012 legato ai costi dell'inflazione soltanto per i giudici e per l'avvocatura dello Stato, allorquando sulla trattenuta del 2,5% del TFR gli stessi giudici si definiscono dipendenti dello Stato, in quest'ultima pongono l'accento sulle esigenze degli equilibri di bilancio innalzando da un anno a tre anni, in sintonia con la trasformazione delle finanziarie in legge di stabilità, la legittimità dell'eventuale eccezionale blocco degli stipendi apprezzato in passato - oggi, peraltro, prorogato di un anno. 

Secondo la Corte, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica. In ragione delle necessarie attuali prospettive pluriennali del ciclo di bilancio, tali sacrifici possono interessare periodi che occorre siano definiti, ma possono essere più lunghi rispetto a quelli presi in considerazione dalle sentenze della Corte, pronunciate con riguardo alla manovra economica del 1992 (sentenza n. 245 del 1997).

Ma la stessa Commissione europea nelle osservazioni scritte sulla stabilizzazione dei precari, nei ricorsi appena discussi il 27 marzo a Lussemburgo, ha ribadito come le ragioni finanziarie non possono essere annoverate come ragioni imperative per comprimere i diritti dei lavoratori. Tale posizione della Consulta, inoltre, appare debole rispetto a un altro ricorso che lo stesso tribunale di Roma, nella persona del giudice Fedele, ha avuto modo di apprezzare sollevando questione di pregiudiziale costituzionale della stessa legge 122/2010 per violazione di diversi articoli della Costituzione in merito al blocco contrattuale, non previsto dalla Costituzione (in ultimo, l'art. 39 ma anche gli artt. 2, 3, 35, 36, 53). 

La Confedir si costituirà nei prossimi giorni accanto alla FLP che ha patrocinato il ricorso e chiederà di rinviare alla Corte di Giustizia Europea gli atti per violazione anche dell'ultima direttiva comunitaria 2002/14/UE che garantisce il diritto alla consultazione e informazione dei lavoratori e dell'art. 27 del Trattato dell'Unione. Il personale della scuola e i dirigenti del Pubblico Impiego che vogliono aderire gratuitamente al ricorso possono scrivere a info@confedir.it.

Esiste un'Europa dei diritti cui il cittadino italiano, in quanto lavoratore, può chiedere tutela.


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Redazione del CorrieredelWeb.it


giovedì 8 maggio 2014

Violenza di genere. Avv. Licheri: molte vittime non conoscono i loro diritti


Violenza di genere. L'8 Maggio Passione/Ossessione

Avv. Licheri: "Molte vittime non conoscono i propri diritti. Combattere la disinformazione può rappresentare un aiuto concreto". 

E' possibile accedere a una tutela giudiziaria, anche senza denunciare il reato, nominare il proprio difensore di fiducia e avere il diritto al gratuito patrocinio. 

In un anno la Procura della Repubblica di Roma ha emesso circa 20 condanne agli arresti domiciliari, 132 decreti di divieto di avvicinamento all'abitazione o al luogo di lavoro della vittima, 18 ordini di allontanamento dalla casa familiare.

Si terrà domani 8 Maggio, alle ore 19:30, in via Giano Parrasio, 15, il convegno Passione/Ossessione, The Dark Side of Love. 

L'Avvocato Anna Luce Licheri interverrà all'incontro per parlare della disinformazione sui diritti delle donne vittime di violenza: "Dobbiamo sottoscrivere il fatto che il fenomeno della violenza sulle donne, è purtroppo in sostanziale aumento: nel solo 2012, sono state uccise 154 donne basti pensare che nel corso dell'ultimo anno giudiziario, ovvero dal mese di giugno
2012 a giugno 2013, la sola Procura della Repubblica di Roma ha emesso circa 20 condanne agli arresti domiciliari, 132 decreti di divieto di avvicinamento all'abitazione o al luogo di lavoro della vittima, 18 ordini di allontanamento dalla casa familiare.   

In un solo anno, si è riscontrato un aumento di applicazione delle sole misure di sicurezza penali, di circa il 140%. - spiega l'Avv. Annaluce Licheri - A questi numeri, poi, vanno aggiunti 218 arresti in flagranza di reato, che da soli sono incrementati di circa il 41%. Nonostante vi sia una sempre maggiore attenzione al fenomeno, da parte del nostro Legislatore, come avvocato riscontro spesso, con dispiacere, una grande disinformazione anche della vittima, in merito ai suoi diritti.  

La donna offesa dalla violenza familiare anche quando trova il coraggio di denunciare la condotta criminosa del suo persecutore sente sola:  non sa,  ad esempio, che quando viene iscritta la notizia di reato, lei deve, per legge, essere informata
della possibilità di nominare il proprio difensore di fiducia, che la assisterà poi nelle fasi successive del processo.  

Non sa che può accedere al gratuito patrocinio.  Così, succede spessissimo che la vittima di offese vada in aula a rendere le proprie dichiarazioni, senza sapere che può essere assistita da un difensore.  E non sa che può accedere a una tutela giudiziaria, anche senza denunciare il reato. La vittima ha la possibilità di  trovare una doppia tutela, perché può rivolgersi in ogni momento al giudice civile, anche senza ricorrere a un avvocato, per ottenere l'allontanamento di chi la offende o perseguita dalla  casa familiare, o dal luogo di lavoro. 

Sarà il Giudice che emette il decreto con l'ordine di protezione, a stabilire tutte le modalità di esecuzione, ed eventualmente a condannare l'aggressore/persecutore a pagare un assegno di mantenimento a favore della vittima. Ricordiamoci  - conclude Licheri - che sono due tutele concorrenti e alternative, una non esclude l'altra. Le persone più vulnerabili vanno informate che  debbono poter contare sulla professionalità dell'avvocato, e sulla disponibilità del Magistrato".




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Redazione del CorrieredelWeb.it


Fondatore di un sito internet condannato per offese all’Islam.

La condanna: 10 anni di carcere, mille frustrate e una multa di 270mila euro. Il controllo sui social network sta diventando una pratica sempre più diffusa nei paesi musulmani 

Il fondatore della "Rete liberale saudita", Raef Badaui, è stato condannato oggi a dieci anni di carcere e a mille frustate per "oltraggio all'Islam". Lo ha reso noto la presidente di questa rete Suad Shammari. Il militante, arrestato nel giugno 2012, dovrà anche pagare una multa equivalente a circa 270.000 euro. La condanna del giovane blogger sta riaprendo l'eterno dibattito sull'estremismo religioso dei governi di ispirazione musulmana e sui limiti alle libertà individuali imposti dai dettami dell'Islam.

Sul suo sito ora chiuso dalle autorità, Raef Badaui aveva "criticato la polizia religiosa e alcuni comportamenti ed editti religiosi (fatwa) degli ulema" (religiosi islamici). L'Arabia Saudita applica una versione ultra-rigorosa dell'islam, i vertici religiosi sono molto potenti e la polizia religiosa controlla il rispetto della morale islamica. Un gruppo su Facebook sta addirittura chiedendo la sua esecuzione.

Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", questo tipo di monitoraggio sui social network e i conseguenti arresti stanno diventando una pratica sempre più diffusa nei paesi musulmani. I proprietari degli internet cafè sono costretti a controllare l'attività online dei loro clienti e allertare gli agenti dell'intelligence se individuano qualcosa che possa andare in qualche modo contro l'Islam. Intanto in Syria, Facebook è stato totalmente bandito.



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Redazione del CorrieredelWeb.it


mercoledì 7 maggio 2014

L'8 Maggio Passione/Ossessione. Violenza di genere. Avv. Licheri: molte vittime non conoscono i loro diritti


Avv. Licheri: "Molte vittime non conoscono i propri diritti. Combattere la disinformazione può rappresentare un aiuto concreto". 

E' possibile accedere a una tutela giudiziaria, anche senza denunciare il reato, nominare il proprio difensore di fiducia e avere il diritto al gratuito patrocinio. 

In un anno la Procura della Repubblica di Roma ha emesso circa 20 condanne agli arresti domiciliari, 132 decreti di divieto di avvicinamento all'abitazione o al luogo di lavoro della vittima, 18 ordini di allontanamento dalla casa familiare.

Si terrà domani 8 Maggio, alle ore 19:30, in via Giano Parrasio, 15, il convegno Passione/Ossessione, The Dark Side of Love. 

L'Avvocato Anna Luce Licheri interverrà all'incontro per parlare della disinformazione sui diritti delle donne vittime di violenza: "Dobbiamo sottoscrivere il fatto che il fenomeno della violenza sulle donne, è purtroppo in sostanziale aumento: nel solo 2012, sono state uccise 154 donne basti pensare che nel corso dell'ultimo anno giudiziario, ovvero dal mese di giugno
2012 a giugno 2013, la sola Procura della Repubblica di Roma ha emesso circa 20 condanne agli arresti domiciliari, 132 decreti di divieto di avvicinamento all'abitazione o al luogo di lavoro della vittima, 18 ordini di allontanamento dalla casa familiare.   

In un solo anno, si è riscontrato un aumento di applicazione delle sole misure di sicurezza penali, di circa il 140%. - spiega l'Avv. Annaluce Licheri - A questi numeri, poi, vanno aggiunti 218 arresti in flagranza di reato, che da soli sono incrementati di circa il 41%. Nonostante vi sia una sempre maggiore attenzione al fenomeno, da parte del nostro Legislatore, come avvocato riscontro spesso, con dispiacere, una grande disinformazione anche della vittima, in merito ai suoi diritti.  

La donna offesa dalla violenza familiare anche quando trova il coraggio di denunciare la condotta criminosa del suo persecutore sente sola:  non sa,  ad esempio, che quando viene iscritta la notizia di reato, lei deve, per legge, essere informata
della possibilità di nominare il proprio difensore di fiducia, che la assisterà poi nelle fasi successive del processo.  Non sa che può accedere al gratuito patrocinio.  

Così, succede spessissimo che la vittima di offese vada in aula a rendere le proprie dichiarazioni, senza sapere che può essere assistita da un difensore.  E non sa che può accedere a una tutela giudiziaria, anche senza denunciare il reato. La vittima ha la possibilità di  trovare una doppia tutela, perché può rivolgersi in ogni momento al giudice civile, anche senza ricorrere a un avvocato, per ottenere l'allontanamento di chi la offende o perseguita dalla  casa familiare, o dal luogo di lavoro. 

Sarà il Giudice che emette il decreto con l'ordine di protezione, a stabilire tutte le modalità di esecuzione, ed eventualmente a condannare l'aggressore/persecutore a pagare un assegno di mantenimento a favore della vittima. Ricordiamoci  - conclude Licheri - che sono due tutele concorrenti e alternative, una non esclude l'altra. Le persone più vulnerabili vanno informate che  debbono poter contare sulla professionalità dell'avvocato, e sulla disponibilità del Magistrato".



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Redazione del CorrieredelWeb.it


lunedì 5 maggio 2014

Spiare oggi: pericolosamente facile! Ma attenzione alla legge

Sospettate della scorrettezza dei vostri dipendenti e soci? Dubitate della fedeltà del coniuge o del partner? Credete che i vostri partner commerciali vi stiano imbrogliando? Tutte situazioni molto comuni che potrebbero portarvi ad improvvisarvi detective per scoprire se i vostri timori sono fondati.
Il grande avanzamento della tecnologia, unito alla globalizzazione ed alla grande diffusione dei negozi online potrebbero offrirvi il destro per procuravi dispositivi, informazioni e guide per l’organizzazione del vostro piano di spionaggio home made.
Le dimensioni del fenomeno sono preoccupanti e si manifestano sotto innumerevoli casistiche.
Molto diffusi sono i software spia che una volta installati sul computer dello spiato hanno il compito di registrare e monitorare tutto ciò che succede. Siti visitati, password salvate, email inviate e conversazioni via chat. Online se ne trovano diversi, gratuiti e con tanto di recensioni e punteggi degli utenti.
Seguono le app per spiare i cellulari. L’app MSpy per esempio ha il compito tracciare in remoto tutto quello che succede sul cellulare, dalle chiamate agli sms, dalle conversazioni su Wazup ai dati immessi da tastiera. Anche in questo caso il numero di utenti e di forum in cui se ne parla è straordinariamente elevato.
Per i più geek invece possiamo arrivare alle microspie, alle telecamere nascoste, ai localizzatori GPS fino ad arrivare alle tecnologie GSM, in assoluto le più potenti della categoria.
Sembra facile vero? Eppure in un batter d’occhio potreste ritrovarvi dalla parte del torto. Non agendo secondo la normativa vigente infatti potreste ledere i diritti e soprattutto la privacy di chi volete osservare. Meglio affidarsi a dei professionisti come l’agenzia investigativa di Udine Van Gogh che da anni opera per risolvere per privati ed aziende questioni relative ad infedeltà lavorativa e coniugale, comportamenti scorretti a livello commerciale.


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