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lunedì 30 giugno 2014

Finalmente più trasparenza fiscale. Negli USA addio al segreto bancario.

Dal 1° luglio 2014 gli Stati uniti esigono tutti i dati sui capitali detenuti nel mondo da persone assoggettate all'obbligo fiscale statunitense. Con la normativa Fatca, il fisco americano si attende un aumento degli introiti fiscali pari a quasi un miliardo di dollari ed un sostegno necessario nella loro lotta contro l'evasione fiscale 

Dal 1° luglio entra in vigore la normativa americana Fatca: le banche di tutto il mondo sono chiamate a fornire periodicamente a Washington i dati dei clienti soggetti al fisco USA. Anche l'Italia si vede costretta a a collaborare. La normativa Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act), pone in pratica fine al segreto bancario nei confronti degli Stati uniti.

Con la normativa Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) gli Stati uniti intendono lottare contro l'evasione fiscale dei propri contribuenti e tassare tutti i capitali detenuti all'estero presso banche, assicurazioni o altre società da persone assoggettate al fisco USA. In base alla normativa, gli istituti finanziari esteri devono registrarsi presso il fisco americano (IRS) e fornire rapporti periodici sugli averi detenuti dai contribuenti americani. I primi flussi di notifiche sono attesi entro il 30 aprile 2015.In una fase iniziale dovranno essere notificati solo gli averi che superano determinati importi, ad esempio 50'000 dollari per i conti privati.

La notifica sarà in seguito estesa a tutti i capitali.Su questa normativa si basano in buona parte i nuovi standard elaborati dall'OCSE per l'introduzione dello scambio automatico d'informazioni a livello mondiale.Si tratta di una procedura molto complessa con la quale bisogna identificarli, contattarli, spiegare di cosa si tratta e chiedere se sono disposti a lasciar trasmettere i loro dati.I clienti possono rifiutare la consegna dei loro dati. In tal caso, le banche sono infatti tenute a notificare a Washington il numero e il valore complessivo degli averi non dichiarati. Per ottenere le informazioni richieste, l'IRS potrà far scattare una domanda di assistenza amministrativa per tutto il gruppo di clienti recalcitranti.

La normativa prevede un potente arsenale di sanzioni contro banche o clienti recalcitranti, a cominciare da una ritenuta del 30% su tutti i pagamenti di titoli, interessi o altri redditi di origine americana. Gli istituti finanziari rischiano inoltre di essere estromessi dal mercato interbancario internazionale.Al programma americano devono pure aderire tutti i gestori patrimoniali, i fiduciari, gli assicuratori e perfino le grandi aziende industriali, dal momento che hanno importanti attività finanziarie. Tutte queste società sono tenute a registrarsi presso l'IRS per evitare di essere considerate non cooperative.

Un cambiamento per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", che imporrà severi limiti al segreto bancario e alla possibilità di mantenere dei "paradisi fiscali", con riferimento anche alla lotta contro il riciclaggio dei capitali, contro le attivita' criminali organizzate e il terrorismo. L'augurio è che per il principio della reciprocità gli Stati uniti saranno disposti a fornire i loro dati bancari agli altri paesi sottomessi al nuovo regime Fatca, con lo scambio automatico d'informazioni tra le autorità fiscali volta a combattere elusione ed evasione fiscale.

Arriva la conciliazione anche per l’acqua

Anche per il servizio idrico sarà possibile risolvere le incomprensioni fra azienda e clienti, alternativa economica e veloce alla causa legale. Il nuovo regolamento definito con le associazioni dei consumatori

Poche e chiare regole per mettersi attorno a un tavolo e risolvere eventuali incomprensioni fra azienda e cliente, senza ricorrere alla via giudiziaria. E' questo il senso della conciliazione paritetica che da domani, 1 luglio, il Gruppo Hera estende anche al servizio idrico, dopo la pluriennale esperienza maturata con gas ed energia elettrica.

 

La collaborazione con le associazioni di consumatori

Il nuovo regolamento sulla conciliazione, che ora contempla anche il servizio idrico, è stato definito dopo un'articolata fase di confronto con le principali associazioni dei consumatori (ACU, A.Di.Do., Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Arco Consumatori, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del cittadino, Unione Nazionale Consumatori) e sarà reso disponibile anche sul sito web di Hera.

 

Conciliazione: alternativa economica e veloce alle vie legali

La conciliazione, completamente gratuita per il cliente, ha l'obiettivo di raggiungere un accordo transattivo tra le parti ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile. E' uno strumento a disposizione del cliente privato per la risoluzione di situazioni chiuse in maniera ritenuta non soddisfacente dalla gestione ordinaria del reclamo e per le quali non resterebbe che la via giudiziaria.

Operativamente, la conciliazione si svolge con l'ausilio di due conciliatori, che rappresentano le due parti interessate e hanno il compito di individuare la proposta da sottoporre alle parti. Per il cliente si tratta quindi di un'alternativa economica e veloce alle cosiddette "vie legali", fermo restando che in caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono sempre attivare una causa giudiziale.

 

Lo svolgimento

La conciliazione si avvia solo se il cliente non si ritiene soddisfatto da risposta motivata a reclamo scritto e prevede tempi precisi di svolgimento, con la sua conclusione entro 120 giorni dalla richiesta (sia nel caso di avvenuta che di mancata conciliazione). Durante la procedura di conciliazione sono sospese eventuali interruzioni del servizio e di recupero forzoso dei crediti fino a quel momento maturati.

 

Un impegno più ampio verso il dialogo

"L'ampliamento della conciliazione al servizio idrico rientra nel più ampio e continuo impegno del Gruppo Hera nel miglioramento del dialogo con i propri clienti", spiega Cristian Fabbri, Amministratore Delegato di Hera Comm. "In questo senso ha assunto particolare rilievo l'attivazione del nuovo canale web dedicato alle associazioni dei consumatori e l'introduzione della nuova bolletta, sviluppata attraverso il coinvolgimento diretto dei clienti stessi".

sabato 28 giugno 2014

In Australia via libera oggi alle nozze gay. Il primo matrimonio a Sydney

 Gordon Stevenson e Peter Fraser sono stati la prima coppia omosessuale a dire sì in Australia. Grande passo avanti nei diritti civili.

La prima coppia omosessuale australiana si è sposata a Sydney. Alle 15:00, Gordon Stevenson e Peter Fraser si sono sposati circondati da un piccolo gruppo di familiari e amici che sono arrivati da tutto il paese nel consolato britannico della città, per testimoniare la prima cerimonia del suo genere. Lo segnala Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti".

La coppia, che convive insieme da 19 anni, ha detto che era un sogno di essere finalmente legalmente sposati. Questa unione rappresenta un segno di profondo cambiamento in un Paese che sino a poco più di dieci anni fa aveva una legge che vietava la "promozione" dell'omosessualità. La maggior parte dei cittadini australiani è favorevole ai matrimoni fra persone dello stesso sesso, perché nei sondaggi sono due terzi quelli che li sostengono, con il maggior appoggio tra i giovani. I due sono stati sposati dal Console Generale Britannico Nick McInnes, che ha parlato di "un enorme passo nei diritti civili.

Lecce, 28 giugno 2014                 


giovedì 26 giugno 2014

Multe stradali e Manovra finanziaria 2014: calpestati i diritti dei cittadini. Aumenta il contributo unificato

Costa di più fare ricorso al GdP. Italiani sempre più tartassati per l'ultima beffa dell'aumento del 15 %. La manovra estiva correttiva, infatti, con gli aumenti tariffari vuole impedire l'accesso alla giustizia per i meno abbienti e si amplifica lo squilibrio fra Enti o pubbliche amministrazione con poteri sanzionatori da una parte e cittadini dall'altra. Anche aumentato da oggi il bollo per il passaporto che passa da € 40,00 a 73,00.

La manovra correttiva approvata il 24 giugno 2014 Decreto Legge 24 giugno 2014 , n. 90, art. 53. dal Consiglio dei Ministri introduce una serie di novità in materia di giustizia, secondo Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", destinate a produrre effetti dirompenti sul sistema e sulle tasche dei cittadini.Altro che equità e sviluppo come vorrebbe far intendere Renzi con la manovra correttiva di quest'estate.

Persino il contributo unificato, la famigerata tassa per intraprendere azioni giudiziarie, ha subito un aumento generalizzato del 15% ed a pagare sono sempre i cittadini meno abbienti che oltre al danno che la Finanziaria 2010 aveva introdotto l'obbligo del pagamento del contributo unificato nelle cause d'opposizione a sanzioni amministrative ora subiscono a distanza un ulteriore beffa consistente nell'aumento tariffario che di fatto impedirà l'accesso alla giustizia per le fasce meno abbienti o che comunque avrà un effetto dissausivo sulla facoltà d'intraprendere azioni giudiziarie specie sulle cause di minore entità a partire dalle opposizioni a sanzioni amministrative ingiuste.

Riportiamo per brevità l'esempio di un cittadino erroneamente o illegittimamente sanzionato dalla Polizia Municipale per aver omesso di reiterare il pagamento della sosta sulle "strisce blu" (la cosiddetta multa per "grattino scaduto"), la cui sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada è pari ad appena 22,00 euro, dovrà pagarne ben euro 43,00 per poter proporre ricorso innanzi al Giudice di Pace, con ciò evidenziandosi un'evidente sproporzione tra il valore della controversia e le spese che devono in ogni caso essere anticipate dal ricorrente, confermando la violazione del principio di ragionevolezza scaturente dall'art. 3 della Costituzione. L'ulteriore aumento non fa che amplificare squilibrio fra Enti o pubbliche amministrazioni con poteri sanzionatori da una parte e cittadini dall'altra, violando e vulnerando, quindi, il diritto alla difesa di quest'ultimi. Il contributo unificato, è dovuto parametrandolo al valore della causa, valore che viene determinato in base ai criteri dettati dall'art. 12 del DLgs. 546/92, per cui si prende come riferimento il valore delle somme richieste a titolo di imposta al netto di sanzioni e interessi.

Il contributo, ai sensi dell'art. 37 comma 6 del DL 98/2011, sarà dovuto nella seguente misura:

- 43 euro per le controversie di valore sino a 1.100,00 euro;

- 98 euro per le controversie di valore superiore a 1.100,00 e fino a € 5.200,00 euro;

- 237 euro per le controversie di valore superiore a 5.200,00 e fino a € 26.000,00 euro;

- 518 euro per le controversie di valore superiore a 26.000,00 e fino a € 52.000,00 euro;

- 759 euro per le controversie di valore superiore a 52.000,00 e fino a € 260.000,00 euro;

- 1.214 euro per le controversie di valore superiore a 260.000,00 e fino a € 520.000,00 euro;

- 1.686 euro per le controversie di valore superiore a 520.000,00 eruro.

Il valore della lite deve risultare inoltre da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso.

Per tutte le cause civili di valore superiore ad € 1.100 è dovuta a titolo di anticipazione forfettaria una marca da € 8,00 (salvo esenzioni), ora € 27 come aumentato dalla Legge di Stabilità 2014.

Lecce, 26 giugno 2014    


mercoledì 25 giugno 2014

Uno Stato non può vietare le nozze gay. Lo ha sancito una sentenza della Corte federale americana

I giudici della Corte di appello di Denver, Colorado, hanno giudicato incostituzionale la legge dello Utah che vieta i matrimoni gay. Nella fattispecie la Corte ha sentenziato che in base alle clausole sul giusto processo e all'uguale protezione contenute nella Costituzione, "coloro che desiderano sposarsi con una persona dello stesso sesso possono esercitare lo stesso fondamentale diritto riconosciuto a coloro che desiderano sposarsi ad una persona del sesso opposto".Per i gay americani si tratta di una nuova vittoria. Infatti per la prima volta, una corte federale ha stabilito che uno Stato non può vietare le nozze omosessuali.

La decisione segue la sentenza della Corte Suprema che nel giugno 2013 ha abrogato il Defense of Marriage Act secondo cui il matrimonio è quello tra uomo e donna.Una analoga sentenza è stata emessa anche da un giudice federale dello Stato dell'Indiana, con una decisione che apre immediatamente la strada a matrimoni tra persone dello stesso sesso. Il giudice Richard Young ha stabilito che il divieto imposto dallo stato viola la Costituzione degli Stati Uniti perché considera in maniera differente le coppie, in base al loro orientamento sessuale.Si tratta di una decisione, così come quella della Corte di appello di Denver, contro cui verrà prevedibilmente presentato ricorso davanti alla Corte Suprema, che dovrà così tornare ad occuparsi della questione.

A darne notizia, Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti". che evidenzia come una sentenza simile è già stata emessa in Virginia e altre sullo stesso argomento sono attese in Ohio, Nevada, Tennessee, Michigan e Kentucky.

Lecce, 26 giugno 2014                   


L'immunità e la separazione dei poteri. Una soluzione facile facile


Firenze, 26 giugno 2014.  L'immunità parlamentare, il cui abuso ha portato a situazioni di manifesta impunità, avrebbe lo scopo di proteggere il potere legislativo da quello giudiziario. Cosi' come l'indipendenza e la sostanziale immunità (leggi, impunità) dei magistrati che sbagliano ha lo scopo di proteggere il potere giudiziario dalla politica. Così ci è stato insegnato, in ossequio alla separazione dei poteri.
Possiamo farne a meno oggi? Probabilmente sì, ma solo abolendole entrambe: il magistrato, assumendosene la responsabilità in prima persona, potrà far arrestare il parlamentare. E il parlamentare, se ingiustamente arrestato, potrà rivalersi sul magistrato colpevole.
Entrambi avrebbero la consapevolezza di dover rispondere pienamente di ogni loro azione.

Pietro Yates Moretti, vicepresidente Aduc

Violazione dei diritti umani. Clamore suscitato in Egitto per un articolo che elogia la strage di massa dei “bambini di strada”

Un cattedratico egiziano ha fatto un parallelo con il Brasile dei primi anni '90. Lo "Sportello dei Diritti": non sottovalutiamo queste assurde iniziative

Un professore universitario egiziano, Nassar Abdullah, ha pubblicato un articolo in corso di stampa in cui difende l'assassinio dei bambini abbandonati che vivono per le strade come avrebbero fatto le forze di sicurezza brasiliane nel 1990. Secondo la sua stima fino ad un milione di bambini potrebbero vivere per le strade in Egitto. Senza usare mezzi termini, per Abdullah, poeta e professore di morale e Filosofia politica presso l'Università di Sohag, la "soluzione" al problema dei bambini di strada in Egitto sarebbe quella di adottare la "Soluzione brasiliana".

"Negli anni 90 i bambini di strada delle principali città del Brasile sono passati da essere un fastidio perchè causavano terrore, commettere crimini come lo stupro, l'omicidio e la prostituzione mentre la situazione economica in Brasile era simile a quello attuale in Egitto", dice Abdullah nella sua rubrica, pubblicata venerdì scorso sul quotidiano Al Masry al Youm '. Abdullah ritiene che la riabilitazione di questi bambini di strada sia molto costoso ", dunque, ha ricordato che le forze di sicurezza brasiliane lanciarono una campagna per dare la caccia e uccidere i bambini come cani randagi."

"Questa dura soluzione ha permesso di pulire le strade delle principali città del Brasile dai bambini di strada. Questa è la lezione che tutti dovrebbero imparare dal caso del Brasile", conclude. L'articolo è apparentemente riferito al famigerato massacro di Candelária a Rio de Janeiro, alla vigilia del 23 luglio 1993 che ha creato scalpore locale e internazionale. L'incidente riguardò il massacro di otto bambini senza casa fuori la cattedrale Candelária da un gruppo di uomini, tra cui la polizia. Due degli uomini sono stati giudicati colpevoli e hanno ricevuto condanne severe per il loro crimine.

Migliaia di egiziani hanno criticato l'articolo sui social media invitando il giornale a ritirarlo. Nel momento drammatico che vive l'Egitto da alcuni anni, che ha determinato una grande instabilità politica ed una profonda crisi economica, sottovalutare tali tipi di "parallelismi" sarebbe erroneo oltrechè superficiale, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti". Ecco perchè è necessario che la comunità internazionale non abbassi mai la guardia e verifichi le condizioni dei diritti umani che alla luce di questi annunci appaiono messi a dura prova ed a rischio.

Lecce, 25 giugno 2014    


martedì 24 giugno 2014

Diritti umani e civili. Subì lesioni dopo l’arresto: Italia condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per i danni morali

 Carente l'inchiesta sulle responsabilità

La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato all'unanimità l'Italia per violazione dell'art. 3 (per aver esposto il ricorrente al rischio di trattamenti inumani o degradanti). Si tratta di una sentenza molto attesa, che certamente suscitaterà un giusto clamore mediatico e numerose reazioni politiche sostiene Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti". La sentenza della Grande Camera, che è definitiva, è infatti una di quelle destinate a restare nella memoria e stabilisce che lo Stato italiano dovrà risarcire un cittadino che lamenta di essere stato picchiato dalle forze dell'ordine: non risulta compiuta dalla magistratura un'approfondita indagine. I fatti da cui il caso traeva origine riguarda un nostro italiano che sostiene di essere stato picchiato dai carabinieri dopo l'arresto. 

Nella sentenza si rileva che le lesioni riportate dal cittadino italiano residente a Verona, in seguito al suo arresto avvenuto in un bar nel marzo 2010, non sono compatibili, come sostenuto dalle autorità italiane, con un uso legittimo della forza da parte dei carabinieri. Per tali ragioni ottiene 15 mila euro di danni morali. La Corte di Strasburgo ha condannato le autorità di Roma per la violazione dell'articolo 3 della convenzione europea dei diritti umani, che proibisce i trattamenti inumani o degradanti: la magistratura non ha condotto un'inchiesta approfondita per determinare le loro responsabilità. I giudici sottolineano inoltre che le lesioni riportate dall'uomo, la frattura di tre costole e un ematoma al testicolo sinistro, non sono compatibili neanche con la tesi che l'arrestato se le sia inflitte da solo, come dicono le forze dell'ordine. 

Secondo i giudici di Strasburgo poi la magistratura non ha condotto «un'inchiesta effettiva» per verificare se la denuncia di maltrattamenti dell'uomo fosse confortata dai fatti. I giudici italiani hanno sposato la tesi di un uso appropriato della forza da parte dei responsabili delle forze dell'ordine, concentrandosi su quanto era successo durante l'arresto, invece che su quanto è accaduto nelle quattro ore tra l'arresto e quando il cittadino è arrivato al carcere di Verona, in cui la Corte ritiene siano avvenuti i maltrattamenti.

Lecce, 24 giugno 2014         



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Redazione del CorrieredelWeb.it


sabato 21 giugno 2014

Cure mediche all’estero. Corte di giustizia dell’Unione europea: “Stato obbligato ad autorizzarle se carente di mezzi di prima necessità"

Anche l'Italia dovrà adeguarsi alla sentenza. Uno Stato membro è obbligato ad autorizzare la prestazione di un servizio medico in un altro Stato dell'Unione quando l'impossibilità di prestarlo sul suo territorio dipenda da una carenza di carattere contingente e transitorio nei suoi centri ospedalieri

In forza del diritto dell'Unione1, un lavoratore può essere autorizzato a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere cure adeguate al suo stato, e ricevere in tale Stato le prestazioni necessarie come se fosse iscritto al regime previdenziale di detto Stato, con rimborso dei relativi costi da parte dello Stato di residenza. Lo Stato membro di residenza non può negare detta autorizzazione quando l'assistenza di cui ha bisogno il lavoratore ricade tra le prestazioni ricomprese dalla propria normativa e non può essere opportunamente erogata nel proprio territorio in considerazione dello stato di salute del lavoratore e della probabile evoluzione della sua malattia. Per contro, l'avvocato generale ritiene che in caso di problemi di carattere strutturale, lo Stato membro non è obbligato a autorizzare la prestazione di tale servizio in un altro Stato, salvo nel caso in cui tale autorizzazione non metta in pericolo la sostenibilità economica del suo sistema di previdenza sociale.

La causa in questione, segnala Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", riguarda il caso della sig.ra Petru, cittadina rumena, ammalata di una grave patologia che, in esito a un peggioramento, ha dato luogo al suo ricovero in un istituto specializzato a Timisoara (Romania), in cui si è attestato che il suo stato era così grave da rendere necessario un intervento chirurgico urgente. Durante il periodo di degenza, la sig.ra Petru ha constatato che detto istituto non disponeva di materiali medici di prima necessità ed era saturo, sicché, in considerazione, inoltre, della difficoltà dell'intervento chirurgico al quale doveva sottoporsi, ha chiesto l'autorizzazione ad essere sottoposta all'intervento in Germania. Anche se la sua richiesta è stata respinta, la sig.ra Petru ha deciso di essere operata in Germania. Il costo complessivo dell'intervento è stato di circa EUR 18 000, di cui essa chiede rimborso alle autorità rumene.

Il Tribunale di Sibiu (Romania), chiamato a decidere la controversia, ha chiesto alla Corte di giustizia se la carenza generalizzata di materiali medici di prima necessità nello Stato di residenza costituisca una situazione in cui risulti impossibile prestare il trattamento, sicché il cittadino di tale Stato membro possa esercitare il suo diritto ad essere autorizzato a ricevere tale trattamento in un altro Stato membro a carico del regime di previdenza sociale del suo Stato di residenza. Nonostante la sussistenza di una giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, è la prima volta in cui la necessità di ricevere assistenza medica in un altro Stato membro trova giustificazione nella carenza di mezzi dello Stato di residenza. Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Cruz Villalón analizza due distinte questioni: 1) se la mancanza o carenza di mezzi in un centro ospedaliero, in determinate circostanze, possa equivalere a una situazione in cui non è possibile praticare in tempo utile in uno Stato una determinata prestazione sanitaria compresa tra le prestazioni dispensate dal proprio sistema di previdenza sociale e 2) se lo stesso si verifichi quando tali carenze o mancanze nelle strutture sanitarie siano di carattere strutturale.

Dopo aver ricordato che i servizi sanitari, compresi quelli pubblici, costituiscono servizi di carattere economico assoggettati alla libera circolazione dei servizi, l'Avvocato generale sostiene che gli Stati membri, anche se possono sottoporre ad autorizzazione la prestazione di tali servizi in un altro Stato membro con spese a carico dello Stato di residenza, potranno rifiutare l'autorizzazione solo nell'ipotesi in cui possa conseguirsi tempestivamente nel loro territorio un trattamento identico o che presenti lo stesso grado di efficacia. L'Avvocato generale riprende la giurisprudenza in materia segnalando che un paziente di uno Stato membro, iscritto ad un sistema sanitario pubblico, ha il diritto di recarsi in un altro Stato dell'Unione, ponendo le spese a carico del sistema di previdenza sociale del suo Stato di residenza, quando in questo altro Stato, e non nel suo Stato di residenza, possa essere ottenuto tempestivamente un trattamento identico o che presenti lo stesso grado di efficacia. In tal caso, il sistema assicurativo del paziente coprirà le spese sostenute all'estero. Se tali condizioni non sono soddisfatte, il paziente può recarsi all'estero e ottenere il servizio al quale aveva diritto nel suo Stato di iscrizione, potendo però chiedere solo il rimborso al costo previsto in tale Stato e non a quello fatturato nel luogo di prestazione del servizio.

Quanto alla prima questione, l'Avvocato generale sottolinea che, dal momento che il diritto dell'Unione non opera distinzioni in merito alle ragioni per le quali una determinata prestazione non possa essere praticata tempestivamente, si deve ritenere che la carenza occasionale di mezzi materiali equivalga a una mancanza dovuta a carenze di personale medico. Conseguentemente, a suo parere, lo Stato membro è obbligato ad autorizzare la prestazione, in un altro Stato dell'Unione, di un servizio medico compreso nelle prestazioni coperte dal proprio sistema di previdenza sociale, nel caso in cui carenze delle proprie strutture ospedaliere, di carattere congiunturale, rendano effettivamente impossibile la prestazione stessa. Per contro, rispondendo alla seconda questione esaminata, l'Avvocato generale ritiene che, laddove la carenza di mezzi materiali necessari ai fini dell'effettuazione della prestazione sanitaria in questione dipenda da una mancanza strutturale, lo Stato membro non è obbligato ad autorizzare la prestazione, in un altro Stato dell'Unione, di un servizio compreso nelle prestazioni coperte dal proprio sistema di previdenza sociale, sebbene ciò possa comportare che determinate prestazioni sanitarie non possano essere effettivamente praticate.

Tale obbligo sussisterà solamente qualora l'autorizzazione non metta in pericolo la sostenibilità economica del suo sistema di previdenza sociale. Al riguardo, l'Avvocato generale fa presente che lo Stato membro che si trovi in tale situazione di carenza strutturale non potrebbe far fronte agli oneri economici derivanti da un'emigrazione sanitaria di massa degli iscritti al proprio sistema di previdenza sociale e sottolinea che uno dei limiti all'esercizio della libera prestazione dei servizi nel settore dei servizi sanitari consiste proprio nel non mettere in pericolo né la prestazione dei servizi stessi né tutti gli sforzi di pianificazione e di razionalizzazione effettuati in tale settore vitale nello Stato di residenza del paziente.

Lecce, 21 giugno 2014                 


E' reato utilizzare la fotocopia pass per invalidi

Risponde dei reati previsti dagli articoli 477 e 482 del codice penale chi espone sul parabrezza dell'auto la fotocopia del permesso per invalidi anche nel caso in cui la macchina corrispondente non sia poi utilizzata. Lo stabilisce la Cassazione penale con la sentenza 26799/14, pubblicata in data di ieri 20 giugno. Nella fattispecie i giudici della quinta sezione penale hanno respinto il ricorso di un imputato già condannato dalla Corte d'appello di Milano. Per gli ermellini, infatti, è irrilevante che la vettura del ricorrente fosse guasta ed inutilizzabile per tale motivo.

La Suprema Corte, nella decisone ha evidenziato che integrano l'articolo 482 del codice penale, «le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, qualora il relativo documento abbia l'apparenza dell'originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica». Per i giudici di legittimità sono, quindi, inappuntabili le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito meneghina, secondo cui la condotta dell'imputato ha certamente leso il bene giuridico protetto dalla norma. In tal senso, «nella prospettiva dell'elemento soggettivo, non rileva che l'immutatio veri sia stata commessa non solo senza l'animus nocendi vel decipiendi, ma anche con la certezza di non produrre alcun danno, essendo sufficiente che la falsificazione sia avvenuta consapevolmente e volontariamente». Ma v'è di più. Per i giudici di Piazza Cavour, anche in caso di inutilizzabilità dell'autovettura dell'imputato, questi avrebbe potuto tranquillamente portare con sé il pass sull'altro veicolo adoperato, invece di predisporre un duplicato.

Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", quindi, arrivano tempi duri per quei furbetti che pensano di farla franca utilizzando questo stratagemma ormai assai comune per parcheggiare ovunque ed evitare di pagare multe e perdere punti della patente di guida.

Lecce, 21 giugno 2014               


mercoledì 18 giugno 2014

La loro Italia e il Diritto. Il caso Yara

Firenze, 18 Giugno 2014. L'Italia della politica, della giustizia e della cultura e' quella che tra ieri e oggi e' esplosa dietro l'individuazione del presunto assassino di Yara Gambirasio. In un primo momento sembrava che il ministro dell'Interno, Angiolino Alfano, avesse raccontato tutto quello che aveva saputo, senza il consenso della Procura che, infatti, si era lamentata: "Era intenzione della Procura mantenere il massimo riserbo", ha spiegato il procuratore Francesco Dettori - anche a tutela dell'indagato in relazione al quale, secondo la Costituzione, esiste la presunzione di innocenza". Il magistrato ha anche puntualizzato che gli inquirenti puntavano a mantenere la vicenda sotto silenzio. Ma poi il ministro Alfano ha precisato di avere solo detto che era stato arrestata una persona fortemente sospettata di essere l'assassino, e di non aver fornito altri particolari.

Probabilmente non sapremo mai chi dice la verita': se il ministro dell'Interno che ha spifferato tutto per farsi bello e la Procura che ha fatto la garantista sui diritti dell'indagato, oppure se il ministro e' stato ligio e tutto e' stato spifferato dalla Procura, che si e' arrabbiata perche' lo scoop gli e' stato soffiato dal ministro e quindi si e' messa a fare la garantista.
Questa e' la nostra politica, la nostra giustizia e la nostra cultura? Diciamo che e' la loro, e noi ne siamo coinvolti in quanto sudditi di questa politica, di questa giustizia e -purtroppo anche- di questa cultura.

Qui abbiamo un ministro che sembra essere garantista e sembra non esserlo: sembra esserlo quando gli torna meglio (ricordiamo, a suo tempo, le strenue e legittime difese dell'imputato -non condannato- Silvio Berlusconi) ma non quando spiffera tutto ai media di una persona non ancora giudicata. E poi abbiamo una Procura che si indigna per i diritti degli indagati o che forse se ne frega di questi diritti e li strumentalizza per farsi bella. Una baillame in cui ci sono tre vittime: l'imputato che ancora deve considerarsi innocente e che nonostante ciò è stato sbattutto su tutti i media, chi fruisce di questa informazione, lo Stato di diritto.

Non ci addentriamo nella ricerca della verita', ma prendiamo atto di quanto accade: anche quando lo Stato potrebbe vantare un successo, prevalgono i personalismi e le polemiche tra istituzioni. Sicuramente, quando un ministro viene accusato dalla magistratura di aver violato la riservatezza delle indagini per farsi pubblicita', le alternative dovrebbero essere due e solo due: il ministro ha torto e deve dimettersi; oppure, la Procura ha torto e deve risponderne.
Ma come sappiamo gia', il ministro Alfano non si dimetterà, visto che non l'ha fatto in passato per casi piuttosto gravi (vedi caso Shalabayeva). E sappiamo già che nessun magistrato pagherà mai perché, di fatto, non esiste alcuna responsabilita' civile dei magistrati nonostante i cittadini lo avessero chiesto con un referendum del 1987.

Anche questa volta finirà tutto a tarallucci e vino...

Vincenzo Donvito, presidente Aduc

giovedì 12 giugno 2014

Il presidente dell’ANCI Piero Fassino sulle nuove norme per lo spettacolo dal vivo


SPETTACOLO DAL VIVO: FASSINO (ANCI), GRANDI NOVITA' PER IL SETTORE GRAZIE A CONCERTAZIONE ANCI-MIBACT

 

''Esprimiamo il nostro piu' vivo apprezzamento sullo schema di decreto sui nuovi criteri di attribuzione dei contributi per lo Spettacolo dal vivo, che sarà oggi esaminato in Conferenza Unificata''. Lo afferma il presidente dell'ANCI, Piero Fassino, parlando di un ''provvedimento che configura una riforma generale del sistema, nella direzione del miglioramento della qualità e della varietà dell'offerta culturale rivolta ai cittadini''.

''Il decreto, che sarà varato dal ministro Franceschini nei prossimi giorni, contiene degli importanti elementi di innovazione. In particolare – sottolinea Fassino - riteniamo molto importanti alcuni punti strategici della riforma, fra cui: la triennalizzazione dei contributi, che consentirà di effettuare una programmazione dell'offerta certamente più razionale; la forte attenzione data alle produzioni giovanili e contemporanee; la maggiore 'leggibilità' e trasparenza dei criteri e delle procedure di valutazione delle domande; l'indicazione di regole di contabilità più omogenee; l'impulso dato alla multidisciplinarietà e alle azioni trasversali; il maggior raccordo fra il sistema di sostegno nazionale e quello locale''.

''Abbiamo particolarmente apprezzato – continua il presidente dell'ANCI - il metodo 'concertativo' adottato dal Ministro, che ha consentito di migliorare il testo in alcune sue parti fondamentali, anche grazie a un'ampia consultazione che l'Associazione dei Comuni ha condotto insieme agli assessori alla Cultura delle principali città italiane. Un caso emblematico, in questo senso, riguarda l'inserimento delle 'musiche popolari contemporanee di qualità' (fra cui il jazz, il rock ecc) fra le espressioni culturali sostenute dal Fus, proposta fatta dall'ANCI e recepita dal Mibact. Ora per questo settore così importante per il nostro Paese – conclude Fassino - si apre certamente una stagione nuova.

 

Roma, 12 Giugno 2014

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


Stupefacenti. Ministero Giustizia pubblica norma sbagliata in Gazzetta Ufficiale. Urge rimediare, o si rischiano condanne sulla base di norme errate

Firenze, 12 giugno 2014. Come l'Aduc ha denunciato in un articolo dell'avv. Carlo Alberto Zaina (1), uno dei maggiori esperti giuridici della materia, il Ministero della Giustizia ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale un testo errato dell'art. 73 della normativa sugli stupefacenti, ignorando la sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato la cosiddetta Fini-Giovanardi.
La questione è stata denunciata anche sul quotidiano Il Manifesto (2) da Giulio Manfredi (Radicali Italiani), cui il Ministero stamani risponde. Ebbene, invece di porvi rimedio, il Ministero difende la pubblicazione (3) di un testo sbagliato e dichiarato incostituzionale affermando quanto segue: è vero, avete sicuramente ragione sulla sentenza della Corte Costituzionale, ma "il dubbio non può in nessun modo essere risolto dalle Gazzette Ufficiali".
Ma quale di quale dubbio parla il Ministero? Forse dubita che vi sia stata la sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale? O forse dubita che una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale, quella sentenza è efficace e le norme dichiarate incostituzionali spariscono dall'ordinamento giuridico?
Nessuno chiede alle Gazzette Ufficiali di risolvere alcun dubbio, trattandosi di una pubblicazione incapace di pensare, ma al Ministero della Giustizia sì, eccome! Specialmente se non c'è alcun dubbio sulla norma vigente, ben diversa da quella emanata e pubblicata dal Ministero lo scorso 20 maggio 2014.
L'art. 73 del Testo Unico sugli stupefacenti, articolo importantissimo che contiene le pene, è costituito dal testo della Jervolino-Vassalli sul quale si innestano i nuovi comma 5 e 5 bis del recente d.l. Lorenzin. Ogni modifica effettuata nel 2006 dalla legge Fini-Giovanardi è stata espunta dalla Corte Costituzionale. Su questo non possono esserci dubbi, almeno per chi ha qualche minima nozione di diritto. Per un approfondimento, si rimanda a quanto già scritto dall'avv. Zaina (1).
Ribadiamo con la massima forza e urgenza: il Ministero rimedi! Infatti ad oggi, in Gazzetta Ufficiale, sul sito del Dipartimento antidroghe, e su molte banche dati giuridiche utilizzate da avvocati e magistrati, viene riportato un testo errato e dichiarato incostituzionale. Con il concreto rischio di processi celebrati in base ad una norma non vigente quale la Fini-Giovanardi.

(1) http://www.aduc.it/articolo/stupefacenti+ministero+giustizia+gazzetta+ufficiale_22290.php
(2) http://ilmanifesto.info/droghe-nessun-dubbio/
(3) http://ilmanifesto.info/droghe-nessun-dubbio/

Pietro Yates Moretti, vicepresidente Aduc




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Redazione del CorrieredelWeb.it


mercoledì 11 giugno 2014

Francia: prete solidale con immigrati multato dalla giustizia francese

La giustizia francese ha richiesto oggi una multa di circa 12.000 euro contro Gérard Riffard, il prete di Saint-Etienne, convocato oggi in tribunale per aver ospitato un gruppo di immigrati senza tetto nella sua parrocchia. La sentenza verrà pronunciata il 10 settembre. Il prete è finito sotto accusa per aver violato una delibera comunale che vieta di dare ospitalità in quell'edificio religioso, che non è completamente a norma per l'accoglienza del pubblico. Durante l'udienza, il prete, 70 anni, - che ha ricevuto tanti messaggi di solidarietà - si è difeso dicendo che "lo Stato è obbligato dalla legge ad ospitare i richiedenti asilo, cosa che non fa completamente". Piena solidarietà e l'augurio che presto don Gérard Riffard possa essere di nuovo in grado di continuare il suo impegno pastorale. Con questa nota dall'Italia esprime così, Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" la "solidale e fraterna vicinanza e agli ospiti che lì sono accolti" .

Lecce, 11 giugno 2014                                 


Corte Costituzionale. Lui cambia sesso, nozze valide

La Consulta accoglie ricorso e il pronunciamento va letto come un forte invito al legislatore a provvedere nella direzione delle unioni civili

La Corte Costituzionale italiana ha dichiarato illegittima la norma che annulla le nozze se uno dei due coniugi cambia sesso nella parte in cui non consente "ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata". La sentenza si riferisce al caso di una coppia di Bologna. In sostanza - afferma la Consulta nella sentenza depositata questa sera - la legge n. 164 nel 1982, contenente norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, è incostituzionale perché, sciolto il matrimonio in conseguenza del cambiamento di sesso, non prevede la possibilità che intervenga un'altra forma di convivenza giuridicamente riconosciuta "che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore". Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti"  il pronunciamento, quindi, va letto come un forte invito al legislatore a provvedere nella direzione delle unioni civili (o simili) per regolare forme di convivenza al di fuori del matrimonio.

Lecce, 11 giugno 2014    


Codacons su responsabilità giudici

RESPONSABILITA' TOGHE: PER CODACONS E' ATTO DI CIVILTA' ATTESO DA ANNI

 

MA NON DEVONO ESSERE I MAGISTRATI A DECIDERE SUL COMPORTAMENTO DI ALTRI MAGISTRATI

 

 

Un atto di civiltà che l'Italia attendeva da anni. Così il Codacons giudica il via libera della Camera alla legge comunitaria che introduce la responsabilità civile dei magistrati.

"L'Italia è uno dei pochi paesi dove i magistrati rappresentano l'unica categoria non chiamata a rispondere dei propri errori – afferma il Presidente Carlo Rienzi – La responsabilità civile dei giudici rappresenta una ulteriore forma di garanzia in favore degli utenti della giustizia, troppe volte danneggiati da errori o comportamenti sbagliati dei magistrati che rimanevano oltretutto impuniti".


"In attesa del passaggio del provvedimento al Senato, riteniamo che il giudizio sull'operato di un magistrato non possa essere però affidato ad altri magistrati, perché in tal caso si creerebbe una situazione di evidente conflitto in grado di snaturare il fine della norma" – conclude Rienzi.

Responsabilità civile dei magistrati, bene il voto alla Camera dei Deputati

Firenze, 11 giugno 2014. In tempi di grandi inchieste giudiziarie sulla corruzione dilagante, è facile far passare l'idea che la decisione della Camera dei Deputati di approvare una norma sulla responsabilità civile dei magistrati sia una "vendetta" dei politici cattivi e corrotti contro l'eroica magistratura.
Ma la norma approvata dalla Camera quasi per sbaglio va nella giusta direzione, peraltro già richiesta dagli italiani con un referendum del 1987, ovviamente aggirato da politici impauriti da una apparente opinione pubblica forcaiola.
Ebbene, la disperata sete di giustizia che esprime l'opinione pubblica è perfettamente in linea con una norma seria ed efficace sulla responsabilità civile dei magistrati.

Contrariamente a qualsiasi altro dipendente pubblico o professionista privato, il magistrato non risponde mai dei danni provocati ai cittadini dai propri errori anche quando sono gravissimi e manifestamente in violazione di legge.
Anche la magistratura, come qualsiasi altra categoria, è formata di persone fisiche, di esseri umani, alcuni bravissimi e scrupolosi, altri poco preparati.
La responsabilità civile dei magistrati, come quella già esistente per i medici, dipendenti pubblici, professionisti, poliziotti, etc., non punisce una categoria, ma responsabilizza l'enorme potere che pubblici ministeri e giudici hanno sui cittadini.

Dare a migliaia di persone fisiche, anche se in partenza tutte oneste e specchiatissime, un potere così ampio come quello di privare un cittadino della libertà personale o di decidere le sorti della sua attività commerciale, senza che ne rispondano civilmente neanche di fronte a gravissime violazioni di legge e di principi costituzionali, è una ricetta che porta dritti dritti a situazioni di abuso e ingiustizia.

Molto probabilmente, anche questa volta tutto finirà in caciara politica tra berlusconiani e anti-berlusconiani, tra politici "onesti" e politici "corrotti". Ma chiunque abbia avuto modo di vivere sulla propria pelle lo stato pessimo della giustizia italiana e l'arroganza di taluni magistrati che si sentono intoccabili e onnipotenti anche quando violano la legge che dovrebbero applicare, non potrà che concordare con la necessità di responsabilizzare tutte le categorie. Nessuna esclusa.

Pietro Yates Moretti, vicepresidente Aduc

Arriva la Banca dati delle multe, con buona pace della privacy. Il Grande Fratello è sempre più presente tra noi


Ddl di riforma del Codice della Strada. Si preannuncia un ennesimo Nuovo Codice della Strada. Arriva la Banca dati delle multe, con buona pace della privacy. Il Grande Fratello è sempre più presente tra noi.

Mercoledì 28 maggio scorso è stato licenziato ufficialmente dalla "Commissione Trasporti della Camera dei Deputati in un testo unificato, il disegno di legge delega di riforma del codice della strada (ac 731–1588). Pochi hanno avuto modo di sapere che tra le principali novità vi è una nuova forma di schedatura dei cittadini attraverso la realizzazione di una banca dati univoca delle infrazioni stradali.

Ciò, nell'intenzione del legislatore, consentirà di rendere più ardua la furbata di chi preferisce la sanzione pecuniaria ai punti della patente. Specifica infatti il disegno di legge che dovrà essere limitata a casi specifici e tassativi la possibilità di sostituire la decurtazione di punti con il pagamento di sanzioni pecuniarie. Così come sarà più difficile sfuggire ai controllori automatici del traffico che cresceranno in maniera esponenziale.

Il ddl entro i prossimi 12 mesi, dovrebbe rivoluzionare l'intero assetto del codice vigente con una rivisitazione delle norme stradali, partendo da un potenziamento dei poteri dello Stato nei confronti dei gestori stradali spesso poco osservanti della legge.Se quindi, ci sarà l'ennesima revisione della normativa vigente, dall'altra è prevista una netta semplificazione delle regole attraverso la realizzazione di un codice snello, composto di pochi articoli.

Al di là della nuova schedatura di governo attraverso la nuova banca dati, che costituisce una questione delicata e per la quale Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" chiede il massimo coinvolgimento degli esperti del settore, tra le novità positive spunta la revisione della disciplina sanzionatoria laddove il ddl prevede una maggiore graduazione delle sanzioni in funzione della gravità della condotta nonchè l'introduzione di meccanismi premiali per i conducenti più virtuosi.

Lecce, 11 giugno 2014     


martedì 10 giugno 2014

Insidia Stradale: Guida al Risarcimento per il Danneggiato

A cura dello Studio Legale Avvocato Gianluca Mengoni

Hai subito una lesione fisica o un danno materiale per via di marciapiedi sconnessi, caditoie non a livello con il manto stradale, crollo improvviso di alberi, mancanza di visibilità per presenza vegetazione, olio o ghiaccio sul manto stradale ecc... e vorresti sapere se sussistono le condizioni per un risarcimento?

COSA FARE
Se ti fossi trovato in una delle circostanze sopra descritte (o simili) ci potrebbero essere gli estremi per ottenere risarcimento per danni da insidia stradale da parte della Pubblica Amministrazione in qualità di gestore / proprietario del bene pubblico statale. Servendosi di una valida assistenza legale va presentata per raccomandata al Comune o Provincia, o Autostrade per l'Italia o Anas (ecc...) una richiesta danni.

MATERIA DI RESPONSABILITA' DELLA P.A.: COSA DICE LA GIURISPRUDENZA
In passato era problematico per il danneggiato ottenere il risarcimento, in quanto veniva sostenuta la tesi per cui fosse arduo per la P.A. mettere in atto controlli della rete stradale per la sua vastità e l'uso generalizzato della stessa. Il danneggiato doveva farsi carico di dimostrare la propria buona condotta, il danno subito, il nesso di causalità ed elemento soggettivo della colpa della P.A. ai sensi dell'art. 2043.
La sentenza della Cassazione n. 15384/06 cambia il punto di vista giuridico attestando ai sensi dell’art. 2051 cc una responsabilità oggettiva alla P.A. per la preservazione dei beni demaniali quando è presente il nesso di causalità tra  danno e bene in affidamento.
La sentenza della Cassazione 79637/12 stabilisce che il danneggiato dovrà fornire prova che il sinistro è avvenuto come conseguenza lesiva o potenziale tale propria della cosa e la P.A. per scongiurare proprie responsabilità dovrà dimostrare la cattiva condotta del danneggiato o di essere in presenza di un caso fortuito.

P.A.: ESCLUSIONE O ATTENUAZIONE DELLA PROPRIA RESPONSABILITA'
Caso fortuito
Un cantiere stradale recintato (zona sotto controllo dell'appaltatore) oppure una calamità naturale potrebbero essere le situazioni in cui la P.A. sostenga un caso fortuito riconducibile ad una causa di forza maggiore, fatto del terzo o danneggiato stesso o ad un elemento esterno.
Comportamento del danneggiato
Esclusione o attenuazione della responsabilità della P.A. quando la condotta del soggetto danneggiato è in contrasto con il principio di autoresponsabilità regolamentato dall'art. 1227 CC in relazione ai criteri di diligenza e attenzione; in questo caso il danneggiato deve dimostrare la sua buona condotta.

COMPORTAMENTO DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI DELLE P.A.
Il consiglio è sempre quello di coinvolgere le Autorità e dimostrare il sinistro, avvalendosi dell'assistenza di un legale: per consuetudine le compagnie assicuratrici delle P.A. cercano infatti di trovare un motivo di esclusione di responsabilità e con difficoltà si può essere risarciti in maniera completa.

CASI DI INSIDIE STRADALI
Ecco alcuni esempi di insidia stradale e come la giurisprudenza si sia pronunciata a riguardo:
- Impianto semaforico
Tribunale di Firenze 23/11/94: vi è una situazione di insidia quando ad un incrocio stradale un semaforo segnali luce verde per i veicoli provenienti da una data direzione di marcia e proietti nessuna luce o luce intermittente per i veicoli provenienti dalla direzione di marcia perpendicolare
- Scala mobile
Tribunale di Roma 21/7/83: i danni dall’utilizzo di scala mobile possono costituire insidia: l’Ente pubblico avendone la custodia, risponde dei danni subiti dal cittadino a causa della caduta (salvo caso fortuito o colpa del danneggiato)
(per altre situazioni di "insidia stradale" vi rimandiamo all'articolo completo: "Danni da insidia stradale: come e quando ottenere il risarcimento" )

PARERE ONLINE
l'Avv. Mengoni può darvi un parere iniziale sulla risarcibilità o meno del sinistro in cui siete stati coinvolti risparmiandovi inutili spese legali e mediche tramite il servizio "Avvocato OnLine" .
Per procedure ed eventuali costi leggete l'articolo sulle insidie stradali presente nel sito dello Studio Legale Mengoni.

Corruzione. Serve l'aumento delle pene?


Roma, 10 Giugno 2014. Serve l'aumento delle pene nei casi di corruzione? Le vicende di questi ultime settimane hanno riportato all'attenzione dell'opinione pubblica gravi casi di corruzione che, comunque, dovranno essere valutati dalla magistratura. Da piu' parti si e' chiesto un aumento delle pene, dirette e indirette, la nomina di commissari e la messa al bando dei corrotti. Chi auspica la pena di morte, chi i calci nel fondo schiena, e cosi' via. Nel saggio "Dei delitti e delle pene", pubblicato nel 1764, a cura di Cesare Beccaria, si affermava che non e' l'entita' della pene che ha funzione deterrente ma la certezza della pena stessa. Visto lo stato della nostra giustizia, la certezza della pene non e' sempre certa. Il pubblico ministero Carlo Nordio, che si occupa dell'inchiesta sul Mose, dichiara:

"La nomina di un commissario straordinario conta molto poco. La madre della corruzione, 20 anni fa come oggi, e' la complessità delle leggi. Se devi bussare a cento porte invocando cento leggi diverse per ottenere un provvedimento, e' quasi inevitabile che qualcuna resti chiusa e qualcuno ti venga a dire che devi imparare a oliarla". Dunque non rimane che semplificare le norme esistenti e questo e' compito dei nostri legislatori e amministratori, alcuni dei quali, invece, invocano maggiori pene, non riflettendo sul fatto che l'inasprimento non serve, semmai occorre agire sulle procedure per rendere semplice e trasparente cio' che oggi e' complesso.

Dunque? Diffidare dal polverone che e' sollevato da chi propone nuove norme o l'inasprimento di quelle esistenti, anche in altri settori.
Di giocolieri ne abbiamo fin troppi.

Primo Mastrantoni, segretario Aduc

lunedì 9 giugno 2014

Caccia, "richiami vivi": la Camera voterà l'abolizione. Lipu-Wwf-Lav-Enpa: momento atteso da decenni

Le Associazioni: un momento atteso da decenni. È l'occasione per sanare

l'infrazione comunitaria e mettere fine a una tradizione orribile.

Governo e Parlamento non la perdano

 e approvino l'emendamento all'articolo 15 della legge Europea

 

50mila firme raccolte dalla Lipu in poche settimane a sostegno della modifica di legge, una mobilitazione in rete che nelle ultime ore ha già coinvolto oltre mezzo milione di persone, una procedura di infrazione comunitaria che chiede di intervenire, l'emendamento abolizionista sottoscritto da deputati di molti gruppi e persino la volontà del Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti: tutto sembra pronto per l'evento storico dell'abolizione dei richiami vivi, una delle pratiche più violente contro gli uccelli selvatici.

 

Il momento della verità è la legge Europea 2013, che da martedì 10 giugno sarà in Assemblea della Camera dei Deputati per il voto finale. Al centro dell'attenzione l'articolo 15, che riguarda proprio la questione dei richiami vivi, dopo la messa in mora dell'Italia da parte dell'Unione europea, visto che la cattura degli uccelli selvatici a fini di richiamo è vietata dalla direttiva comunitaria.

 

"L'articolo 15, predisposto dal Governo – osservano Enpa, Lav, Lipu-BirdLife Italia, Wwf Italia - è del tutto insufficiente al suo scopo. L'articolo non vieta affatto la cattura e l'utilizzo dei richiami ma si limita semplicemente a prevederli in deroga. Una soluzione blanda e anzi molto negativa, non solo perché andrebbe ad appesantire il già impossibile sistema delle deroghe italiane sulla caccia, ma perché non risponde affatto alle richieste dell'Europa, secondo cui si può fare del tutto a meno dell'utilizzo dei richiami vivi.

 

"Per non parlare della pratica in sé - aggiungono le associazioni - tanto futile quanto cruenta: i piccoli uccelli migratori, una volta catturati con le reti, sono costretti in gabbie minuscole e tenuti al buio, spesso in condizioni igieniche indegne, tra ferite, pessimo stato del piumaggio e grave stress psicofisico. Una situazione cui possiamo finalmente dire basta con l'emendamento all'articolo 15, sottoscritto da numerosi parlamentari che in un solo colpo risolverebbe il contenzioso con l'Europa e volterebbe, dopo decenni, questa brutta pagina riservata agli uccelli selvatici. Il Governo, a cominciare dal Ministro Galletti, dia parere favorevole, e il Parlamento approvi l'emendamento. Dimostriamo – concludono le associazioni – che l'Italia tiene alla legalità ambientale, alla biodiversità e al rispetto della vita selvatica".

 

 

Roma, 9 giugno 2014

sabato 7 giugno 2014

Prostituzione in Svezia: pesanti multe per i clienti. In Italia un disegno di legge per regolarizzarla


​Se le prostitute svedesi non temono la giustizia, i loro clienti, al contrario, possono essere rintracciati, arrestati e multati.
 
In nome della parità di genere che la Svezia cerca di sradicare la prostituzione. La prostituzione è una violenza dell'uomo contro la donna Pagare per avere sesso è diventata una vergogna profonda La normativa svedese è un esempio per tutta Europa varata nel 1999, l'unica in Europa che, ad oggi, si sia dimostrata capace di contrastare il crimine organizzato legato al mercato del sesso. Funziona anche grazie al consenso dell'80% della popolazione.


Una ricetta che funziona, un atto coraggioso applicato ormai da 15 anni considerando che secondo le rilevazioni delle autorità ha visto calare la prostituzione nelle strade di Stoccolma.Mentre l'Italia ha preso la direzione opposta evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti". L'obiettivo è proprio quello di regolarizzarla con una legge conferendo un patentino professionale che prevede l'apertura di una partita IVA per pagare le tasse con l'opportunità di prostituirsi in appartamenti in base ad un permesso ottenuto dal Comune e dei controlli psicofisici da effettuare.

Attualmente la prostituzione in Italia è regolamentata dalla legge Merlin, Legge 20 febbraio 1958, n. 75, con cui viene recepita la Convenzione di New York, appellandosi al modello abolizionista.

La legge porta il nome della deputata socialista che la propose e portò alla chiusura delle case chiuse con il divieto di praticare la prostituzione anche in case private. Il principio è quello della limitazione della prostituzione non con il divieto diretto ma tramite lo "sfruttamento di un'altra persona anche se consenziente", tra cui anche il "mantenimento, direzione o amministrazione o contributo a finanziare una casa chiusa". In Europa i modelli di riferimento sono tre: il modello proibizionista, il modello abolizionista e il modello regolamentarista.


Come l'Italia, la maggior parte dei Paesi europei adotta il modello abolizionista, quello cioè che punta alla sua abolizione senza colpire a livello penale le persone che la praticano. Tre grandi paesi del Nord (Svezia, Norvegia e Islanda) applicano il modello neo-proibizionista per cui si punisce il cliente, pur vietando la pratica della prostituzione a livello generale. Molti sono anche i paesi che hanno scelto il modello proibizionista, soprattutto nell'Europa dell'Est.


Alcune nazioni hanno invece optato per il modello regolamentarista, quello che non vieta la prostituzione ma dà delle regole: Olanda, Germania, Turchia, Austria, Svizzera, Grecia, Ungheria e Lettonia hanno reso la prostituzione legale. Per regolamentarla si sono introdotte tasse e restrizioni, come luoghi preposti (i famosi "quartieri a luci rosse"), l'obbligo di controlli sanitari e di segnalazione della residenza per chi la pratica. Ovviamente è vietata la prostituzione minorile e ogni tipo di attività criminale.

Lecce, 7 giugno 2014                    

venerdì 6 giugno 2014

Privacy: oltre 41mila richieste a Google di cancellazione del link dopo una settimana da quando è stato riconosciuto il diritto



Fonti vicine alla compagnia americana Google ha riferito al Financial Times di avere ricevuto dai cittadini europei più di 41mila richieste di rimozione di link a loro riferiti, dopo che l'azienda ha reso disponibile venerdì scorso un modulo da compilare online per inoltrare le richieste. Solo nel primo giorno l'azienda di Mountain View ha ricevuto 12mila richieste di cancellazione di link.

Il meccanismo di richieste online è stato introdotto da Google dopo la sentenza della Corte Europea del 13 maggio, relativa al caso di un cittadino spagnolo, in cui ha riconosciuto il diritto all'oblio e alla rimozione di link giudicati "inadeguati o irrilevanti". Delle 41mila richieste, una parte consistente arriverebbe da cittadini della Germania e del Regno Unito.

Tra queste, ci sarebbe anche quella di un uomo che in passato ha cercato di uccidere la sua famiglia e chiede che il link relativo alla notizia e agli articoli venga rimosso. Sempre secondo il quotidiano, i primi link saranno rimossi dal web a partire dalla metà di giugno. Ancora una volta rileva Giovanni D'Agata presidente dello "Sportello dei Diritti" è la prova che internet è uno degli elementi più invasivi della sfera di riservatezza dei cittadini.

6 giugno 2014     

giovedì 5 giugno 2014

Contratti di telefonia fissa, gas, luce, acqua: nulli se attivati da chi non ha titolo di possesso sulla casa. Questa e le altre novità del decreto “piano casa” diventato legge

​Firenze, 5 giugno 2014. Nell'ambito delle nuove norme sull'occupazione abusiva di immobili, il decreto cosiddetto "piano casa", recentemente convertito in legge (1), ha introdotto una novità che riguarda TUTTI i nuovi contratti stipulati per fruire di pubblici servizi (telefonia fissa, servizi idrici, gas, elettricità).

In pratica dal 28/5/2014 tutti i nuovi contratti per pubblici servizi devono riportare, oltre ai dati identificativi del richiedente, il titolo che questi può vantare riguardo la proprietà o comunque la reale detenzione dell'unità immobiliare per la quale viene chiesta la fornitura.

A tal scopo i richiedenti devono fornire al gestore del servizio documentazione che provi l'esistenza di tale titolo (contratto di compravendita, contratto di affitto, atto che certifichi l'acquisizione di altri diritti come usufrutto, diritto di abitazione, etc.) o al limite un'autocertificazione.

Nel caso in cui il richiedente sia diverso dal proprietario o inquilino o altro avente titolo, e comunque abiti nell'unità immobiliare per la quale viene chiesto il servizio, a nostro avviso, per attivare il contratto dell'utenza, e' valido titolo anche solo la delega (scritta) di chi il titolo ce l'ha.

Le nuove disposizioni scattano sia per le nuove attivazioni che per le volture e i rinnovi. In caso di mancato rispetto può scattare, se rilevata da chi ne ha interesse, la nullità dei contratti.

La novità è rilevante perche' rafforza e rende piu' efficaci i principi di legge gia' esistenti per ottenere tale nullità da parte magari dei proprietari che si vedono attivare contratti a loro insaputa, non solo e non tanto da occupanti abusivi, ma anche da conviventi non autorizzati.

Il controllo obbligatorio preventivo da parte del gestore -controllo che fino ad oggi era facoltativo ed effettuato a discrezione dello stesso gestore per ragioni di cautela- dovrebbe evitare "a monte" le attivazioni indebite o non autorizzate. Nello stesso tempo si affilano gli strumenti in mano ai proprietari per agire di fronte ad eventuali errori od omissioni del gestore.

Il decreto "piano casa" contiene anche altre novità soprattutto riguardanti le case popolari, dai contributi per l'acquisto da parte degli inquilini alla possibilità di sottoscrivere nuove convenzioni che prevedono il riscatto dopo sette anni di locazione.

Qui la nostra scheda pratica sul tema:
http://sosonline.aduc.it/scheda/case+popolari+locazioni+genere+novita+decreto+piano_22268.php

Questi gli argomenti approfonditi:
RIFINANZIAMENTO DI "FONDI AFFITTI" COMUNALI
VENDITA IMMOBILI PUBBLICI
NUOVA EDILIZIA SOCIALE
CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI CASE POPOLARI DA PARTE DEGLI INQUILINI
RECUPERO ALLOGGI POPOLARI con ASSEGNAZIONE A CATEGORIE DISAGIATE
OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI
DATI RELATIVI AL TITOLO DI POSSESSO SU TUTTI I NUOVI CONTRATTI PER PUBBLICI SERVIZI
VALIDI FINO A TUTTO IL 2015 I CONTRATTI DI AFFITTO "EMERSI" DAL NERO CON ATTRIBUZIONE DI DURATA E CANONE CONVENZIONALE
DETRAZIONI IRFEF PER INQUILINI DI CASE POPOLARI
RISCATTO DELLE CASE POPOLARI DOPO SETTE ANNI DI LOCAZIONE (Rent to buy)
RIDUZIONE CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI AFFITTO A CANONE CONCORDATO
RIFERIMENTI NORMATIVI


(1) Dl 47/2014 diventato Legge 80/2014 art.5

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo


mercoledì 4 giugno 2014

Internet negli uffici pubblici. Rischia grosso per peculato d’uso il dipendente pubblico che si collega a siti hot a pagamento


Internet negli uffici pubblici. Rischia grosso per peculato d'uso il dipendente pubblico che si collega a siti hot a pagamento dal pc dell'ufficio. E' reato contro l'amministrazione

Commette reato di peculato d'uso il dipendente dell'ente pubblico che durante l'orario di lavoro si connette ad internet dal pc dell'ufficio a siti hot a pagamento per fini non istituzionali, anche se con danno insignificante e condotta occasionale.Per la Corte di cassazione che, con la sentenza 23352 del 4 giugno 2014 della sesta sezione penale, ha annullato senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, il dipendente pubblico rischia il carcere per il reato di peculato d'uso per essersi connesso a siti hot a pagamento.

Il caso ha riguardato un collaboratore scolastico che durante le ore di servizio in sostituzione di un collega, si è appropriato dell'energia necessaria per realizzare connessioni internet dal pc della scuola per un totale di 53 accessi a siti a pagamento risultati pornografici per una spesa complessiva di 660 euro. Il fatto configura reato anche se l'uso di internet per fini non istituzionali è occasionale e produce un danno insignificante sul piano patrimoniale.

La Corte d'appello di Venezia lo ha condannato a due anni di reclusione e all'interdizione temporanea dai pubblici uffici.Per gli ermellini sbaglia la difesa ad affermare che non costituirebbe peculato un comportamento occasionale, produttivo di un danno insignificante sul piano patrimoniale, avente a oggetto un quid non riconducibile al concetto di cosa mobile o di energia elettrica, non comprovatamente attinente a un utilizzo della rete internet per fini non istituzionali (argomento connesso alla dedotta inutilizzabilità di tutta la documentazione pertinente alle connessioni instaurate).

Per questo, i giudici di Piazza Cavour, sottolinea Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti": è errato non considerare il collaboratore scolastico un incaricato di pubblico servizio. I giudici di Piazza Cavour confermando la sentenza di prime cure ha sottolineato che in relazione all'abuso di linee e apparecchi telefonici, l'art. 314 Cp, e dunque nel «peculato d'uso», la norma incriminatrice correttamente applicabile afferma che «la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative».

E ancora, riguardo la qualifica di incaricato di pubblico servizio, nel momento in cui avrebbe abusato del computer e della relativa connessione egli rivestiva il ruolo di «bidello» il quale, «accanto a prestazioni di carattere meramente materiale, che sono la maggioranza, svolge anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro meramente manuale, ma che, implicando conoscenza e applicazione delle relative normative scolastiche sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaborativi, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica. Nei limiti di queste ultime incombenze, compete ai bidelli la qualifica di incaricati di un pubblico servizio».

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