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giovedì 31 luglio 2014

Normative, sicurezza, sviluppo e utilizzo professionale dei droni al centro del programma di convegni di Dronitaly


Dronitaly - Definita la lista dei Convegni ufficiali
Milano, 31 luglio 2014
Definito il programma dei Convegni nazionali a Dronitaly

Normative, sicurezza, sviluppo e utilizzo professionale dei droni al centro del programma di convegni di Dronitaly

Il 24 e 25 ottobre a Dronitaly (Centro Congressi NH di Assago-Milano) appuntamento col mondo dei droni civili per approfondire temi quali il loro utilizzo professionale, le normative e le prospettive di sviluppo del settore

A tre mesi dal via, inizia ad arricchirsi il programma dei convegni, dei seminari e dei workshop di Dronitaly (www.dronitaly.it), la manifestazione professionale dedicata alla filiera dei droni civili che si terrà il 24-25 ottobre 2014 ad Assago (Mi) presso il Centro Congressi NH.
Definiti argomenti e struttura degli appuntamenti a breve si provvederà a un'armonica collocazione nel calendario dell'evento, pubblicato sul sito.

Da parte di aziende, costruttori e operatori c'è grande attesa per il convegno nazionale organizzato da Dronitaly con ENAV (patrocinatore della manifestazione) e ENAC, dedicato a sviluppi e criticità sull'attuazione del regolamento ENAC per i droni a sei mesi dall'emanazione.
Il convegno vuole essere un momento di confronto mirato a valutare l'applicabilità, la funzionalità e la completezza delle procedure di accreditamento e approvazione al volo dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR/RPAS).

Per quanto riguarda il delicato versante della sicurezza per le operazioni dei droni civili, la Fondazione 8 ottobre 2001, associazione che fa della sicurezza nel volo l'obiettivo della propria missione, organizzerà un convegno dal titolo: "La cultura della safety nell'utilizzo dei droni: necessità o opzione?". Occasione per diffondere la conoscenza dei criteri fondamentali in materia tra costruttori, operatori e utenti di SAPR/RPAS.

"L'impiego dei droni per il rilievo e la salvaguardia dei beni culturali e del territorio" è il titolo del convegno organizzato in collaborazione con la Società Italiana di Fotogrammetria e Fotografia  (Sifet). L'obiettivo è mettere in evidenza tutte le potenzialità dei velivoli a pilotaggio remoto per le professioni legate alla tutela e al rilievo del patrimonio italiano.

"Volare assicurati" è invece il tema del convegno organizzato dalla rivista di settore Dronezine, per trattare di rischi, costi delle polizze e requisiti dei contraenti in un settore in cui, finora, solo pochi grandi gruppi assicurativi sono riusciti a entrare parzialmente in azione. Accanto alla Responsabilità Civile (RC) verso terzi sono infatti molte le problematiche aperte, tra cui i danni al mezzo e alla sensoristica di bordo: nel convegno si toccheranno tutti gli aspetti normativi, legali e contrattuali legati all'assicurazione dei SAPR professionali.

Infine, poiché i droni stanno avendo un grande impatto anche sulle professioni tecnico-ingegneristiche, Dronitaly sta organizzando, in collaborazione il CNI, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, un articolato convegno con l'obiettivo di presentare le potenzialità applicative, la strumentazione e i vantaggi pratici e economici dell'impiego dei SAPR/RPAS.

Insieme ai convegni, durante Dronitaly si svolgeranno workshop e seminari che vedranno il coinvolgimento e la partecipazione di relatori esperti, per affrontare tutti i nodi e le problematiche che ancora influiscono sulla crescita e sull'affermazione dei droni come strumenti professionali.

Al termine di ogni evento verrà riservato ampio spazio per domande e discussioni sui temi trattati.


Dronitaly, il primo evento professionale per il mondo RPAS

Dronitaly è il primo evento professionale italiano dedicato alla filiera dei droni civili: produttori di dispositivi e equipaggiamenti; distributori di componenti, softwarehouse, operatori; società di gestione e di venture capital, compagnie di assicurazione, scuole per piloti; utenti pubblici e privati, enti di regolazione e controllo, s'incontrano tutti il 24-25 ottobre 2014 ad Assago (Mi) presso il Centro Congressi NH di Milanofiori, per realizzare opportunità commerciali e far crescere il settore insieme. Dronitaly è anche un blog curato e aggiornato quotidianamente da un top esperto del settore, ricco di contenuti originali su ogni tematica inerente al volo dei droni civili.

La manifestazione è patrocinata da "Fondazione 8 ottobre 2011", ENAC e ENAV, l'associazione delle imprese operanti nel settore Rpas ASSORPASS; dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal Consiglio Nazionale dei Geometri, dalla Società Italiana di Fotogrammetria e Fotografia e dal Consiglio Nazionale dei Geologi. La collaborazione con le associazioni, gli enti e gli ordini si concretizzerà in un intenso programma di workshop, convegni e seminari focalizzati su aspetti e problematiche regolamentari, tecnologiche, economiche e sociali relative ai droni.

Dronitaly è l'investimento promozionale più utile e efficace per consentire agli addetti ai lavori di entrare in contatto diretto con potenziali clienti, fornitori e sviluppare business.

Tutte le info sull'evento sono sul sito www.dronitaly.it: iscrivendosi alla newsletter c'è la possibilità di essere informati tempestivamente dal nostro staff media con le notizie più importanti sulla filiera; inoltre, a disposizione degli utenti sul blog c'è una ricca sezione con la rassegna stampa italiana e internazionale sul mondo dei droni. Potete seguire Dronitaly anche sui principali social network come Facebook e Twitter.
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Diritti del bambino violati? Il Grande Fratello entra in sala parto con una diretta

Il Grande Fratello entra in sala parto con una diretta. 12'500 euro a biglietto, tutti venduti. La protagonista non ha potuto partecipare all'edizione inglese del reality show e voleva abortire. Ora vende i biglietti per assistere al parto

E' giusto che per esigenze di soldi o di spettacolo ci si spinga fino a tanto? Josie Cunningham, un nome tristemente noto in Gran Bretagna. Tristemente perché, la ragazza in questione, voleva abortire solo e unicamente per poter partecipare al Grande Fratello. Il programma non l'avrebbe infatti presa incinta. Probabilmente a suon di insulti, il web l'ha poi convinta a portare avanti la gravidanza. Rinunciando al 'sogno' del GF.Ora Josie ha trovato il modo di far fruttare la sua gravidanza.

E rifarsi così della mancata apparizione in televisione. Ha messo in vendita 5 biglietti a 12'500 euro l'uno. Il tutto per assistere dal vivo al suo parto. Per Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti", la ragazza in questione ha deciso di rendere "social" un'esperienza intima come quella del parto al confine dettato dai diritti del bambino e, più semplicemente, della decenza. A rendere la cosa più bizzarra, il fatto che i biglietti sono stati venduti tutti, in 14 minuti dalla messa in vendita.

mercoledì 30 luglio 2014

Cassazione. E' truffa mettersi in malattia e svolgere altro lavoro

Non si può escludere la truffa senza accertare che il lavoro svolto durante la malattia ritardò la guarigione 

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della questione delle assenze dal lavoro per malattia durante le quali il dipendente è stato colto a svolgere altro che curarsi il malanno.Con la sentenza depositata oggi dalla seconda sezione penale, gli ermellini hanno sancito la condanna per truffa aggravata per il dipendente che durante la malattia svolge altri lavori per conto di terzi. Con la sentenza 33743/14, Piazza Cavour annulla con rinvio il provvedimento emesso dal Gup del Tribunale di Rovigo che proscioglieva un lavoratore dall'imputazione per truffa aggravata. Per il giudice dell'udienza preliminare il fatto non sussisteva, perché non era stato provato in che misura l'attività lavorativa alternativa svolta dall'imputato avesse ostacolato il processo di guarigione dalle lesioni conseguenti a un infortunio. Il difensore del datore, costituitosi parte civile, ricorreva per Cassazione, chiedendo che la sentenza fosse annullata.

A giudizio degli "ermellini" il ricorso dell'azienda è fondato e la sentenza va, perciò, annullata con rinvio al tribunale di Rovigo.La Cassazione ricorda che la previsione dell'articolo 425, comma terzo, c.p.p., secondo la quale «il gup deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori, è qualificata dall'ultima parte del suddetto comma terzo che impone tale decisione soltanto dove i predetti elementi siano comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio». Ne deriva che «solo una prognosi d'inutilità del dibattimento relativa all'evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto, può condurre a una sentenza di non luogo a procedere».Il giudice dell'udienza preliminare, pertanto, può pronunciare sentenza di non luogo a procedere «non quando pervenga a una valutazione d'innocenza dell'imputato, ma solo nei casi in cui non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire a una diversa soluzione e più in particolare quando l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti rivestano caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente superabili nel giudizio». Ne consegue, concludono i giudici di legittimità, che il giudice, anche in tal caso, «deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi elementi siano destinati a rimanere tali all'esito del giudizio, non potendo esprimere, quindi, un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato».

Per Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti", non è una semplice infedeltà lavorativa, ma un vero e proprio reato di truffa aggravata e falso ideologico quello che pone il dipendente pubblico che si mette in malattia e poi svolge un'altra attività parallela. Ricordiamo che, insieme all'obbligo di fedeltà, il lavoratore è soggetto anche all'obbligo di riservatezza o di segretezza. Esso vieta al lavoratore di divulgare o di utilizzare, a vantaggio proprio o altrui, informazioni attinenti l'impresa, in modo da poterle arrecare danno. A differenza del divieto di concorrenza, che cessa al momento dell'estinzione del rapporto di lavoro, l'obbligo di riservatezza permane intatto anche dopo la cessazione del rapporto, per tutto il tempo in cui resta l'interesse dell'imprenditore a tale segretezza, ossia fino a quando l'azienda svolgerà la sua attività, nello specifico settore imprenditoriale in cui opera attualmente.

Lecce, 30 luglio 2014

Stranieri in Italia. L’espulsione di Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako è illegittima

La Cassazione invalida il suo rimpatrio. 

Ennessima brutta figura dell'Italia Il Viminale condannato dalla Cassazione alle spese di giudizio perchè il giudice di pace non può convalidare il trattenimento dell'immigrato ritenuto irregolare nel Cie senza verificare che il provvedimento di espulsione sotteso non sia manifestamente illegittimo. Il caso trattato da Piazza Cavour è quello di Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako ed ex banchiere Mukhtar Ablyazov, oppositore del presidente Nursultan Nazarbayev. Da Roma la signora fu messa in fretta e furia su di un volo per il Kazakistan insieme alla figlia Alua di soli sei anni. Deve inoltre ritenersi che lo straniero abbia interesse a ottenere l'annullamento del decreto di convalida, nonostante l'annullamento in autotutela dell'espulsione.

E ciò sia per ottenere il risarcimento dei danni sia per poter rientrare e soggiornare liberamente in Italia. È quanto emerge dall'ordinanza 17407/14, pubblicata il 30 luglio dalla sesta sezione civile della Cassazione.È radicalmente nullo il provvedimento di convalida del giudice di pace di Roma, per la manifesta illegittimità dell'atto presupposto. È risultato pienamente valido il passaporto centroafricano della donna mentre il provvedimento è stato adottato in assenza anche di una minima istruttoria. Le particolari modalità del fatto, con l'irruzione notturna delle forze dell'ordine in casa della signora, inducono a ritenere il titolo espulsivo ab origine privo delle condizioni di legittimità. Il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero nel Cie, centro di trattenimento ed espulsione, non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'articolo 13, comma 4 bis e 14 primo comma d.lgs. 286 del 1998 (nel caso della Shalabayeva il trattenimento fu molto breve, dato il rimpatrio-lampo).

Il giudice di pace deve inoltre verificare l'esistenza e l'efficacia del provvedimento espulsivo: è necessario controllare la sussistenza di condizioni di manifesta illegittimità dell'atto perché si tratta di un presupposto indefettibile laddove risulta disposta privazione della libertà personale. Vale l'insegnamento della Corte europea dei diritti dell'uomo: non tutte le ragioni d'illegittimità dell'espulsione possono determinare l'annullamento del titolo detentivo; secondo i giudici di Strasburgo c'è differenza tra i casi in cui la violazione della libertà personale è grave e manifesta da quelli nei quali l'irregolarità della detenzione si manifesta solo successivamente ad uno specifico accertamento giudiziale. Nella prima categoria ricade il caso Shalabayeva.

Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", l'Italia della diplomazia non sta facendo belle figure negli ultimi tempi. I casi diplomatici e i pasticci internazionali con protagonista il corpo diplomatico e le più alte autorità, sembrano ripetersi senza soluzione di continuità. Come nel cosiddetto caso Shalabayeva o caso Kazakistan che ha riempito le pagine dei quotidiani, un vero scandalo, ricco di misteri e di punti oscuri, che imbarazza l'Italia e che coinvolge una donna, moglie di un rifugiato politico kazako e la sua bambina di sei anni. Senza dubbio una vicenda avvolta da svariati dubbi e misteri, su cui le istituzioni non hanno cercato di fare luce.

Lecce,  30 luglio 2014

domenica 27 luglio 2014

COSTITUZIONE: "RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE" - Convegno Universita'' Studi Milano - Marilisa D'Amico

Convegno all'Università Statale in concomitanza con il primo anniversario di VOX-Osservatorio Italiano sui Diritti

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

Marilisa D'Amico: "Un parere certamente positivo sull'impianto del progetto di legge anche se permangono alcuni interrogativi"

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Da oltre vent'anni, la Costituzione italiana è al centro di disegni di legge e progetti di modifica che mirano a modificarne la seconda parte, ovvero quella che disciplina i ruoli e i rapporti delle istituzioni come il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica. Il tema, di scottante attualità, è stato oggetto del convegno, organizzato dalla costituzionalista Marilisa D'Amico,   "L'impianto della riforma della seconda parte della Costituzione", che si è tenuto all'Università degli Studi di Milano. E' seguito il festeggiamento del primo compleanno di Vox – Osservatorio Italiano sui Diritti, l'associazione di cui la stessa D'Amico è cofondatrice.



Al convegno hanno preso parte i Professori Vittorio Angiolini (Università degli Studi di Milano), Enzo Balboni (Università cattolica del Sacro Cuore), Francesco Clementi (Università degli Studi di Perugia), Marilisa D'Amico (Università degli Studi di Milano, Vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa), Lorenza Violini (Università degli Studi di Milano). I lavori si sono aperti coi saluti dell'Assessore del Comune di Milano Filippo Del Corno e si sono conclusi con un intervento del Prof. Valerio Onida (Presidente emerito della Corte costituzionale).



Oggetto di riflessione è stato il progetto di legge di revisione costituzionale attualmente all'esame del Parlamento, il cui principale obiettivo è riformare il Senato rendendolo camera delle autonomie territoriali sganciata dal rapporto di fiducia col Governo, nonché ridefinire la ripartizione delle competenze statali e regionali.

Pur nella differenza delle letture e nonostante siano state evidenziate talune problematiche presenti nel testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato il 10 luglio, i relatori intervenuti al convegno hanno nel complesso espresso un sostanziale apprezzamento per il lavoro che il Parlamento sta svolgendo.

                

Secondo D'Amico, che riassume i punti forti del dibattito, "occorre interrogarsi a fondo sulle ragioni e sulle finalità di questa riforma. Da una parte, essa si propone un miglioramento del regionalismo italiano, dall'altra un "dimagrimento" dei luoghi di potere. Si tratta però di capire se i due obiettivi siano tra loro compatibili e se la riforma vada nel senso del solo "dimagrimento" delle istituzioni o di una vera e propria trasformazione.

Entrando più specificamente nel merito della disciplina proposta, certamente positive le modifiche da ultimo apportate al testo sulla composizione del Senato, che risulterà rappresentativo delle autonomie territoriali, soprattutto delle Regioni.

Ci si chiede invece se, alla luce della nuova configurazione del Senato, il sistema della conferenza Stato-Regioni non rischi di indebolirlo, e se non sia quindi opportuno, in questo ambito, un ripensamento o un intervento di raccordo che renda il sistema più funzionale. Inoltre, come messo in luce anche da altri relatori, la nuova formulazione dell'art. 117 Cost., che mira a una riduzione delle competenze legislative regionali, presenta qualche ambiguità, che rischia di creare problemi sul piano interpretativo. Anche su questo aspetto, dunque, occorrerà un'ulteriore riflessione.

Nel complesso, però, si può esprimere un parere certamente positivo sull'impianto della riforma, e un apprezzamento per i miglioramenti che sono stati apportati al testo originario grazie alle modifiche intervenute al termine dell'esame svolto dalla Commissione Affari costituzionali del Senato.

Su altro versante rispetto agli obiettivi principali della riforma, condivisibile anche la scelta di delimitare il ricorso alla decretazione d'urgenza, soprattutto prevedendo in Costituzione il requisito della omogeneità del contenuto normativo del decreto legge, così come positiva è la novità consistente nella possibilità di richiedere alla Corte costituzionale di espletare uno scrutinio preventivo sui disegni di legge elettorale, in modo da individuare eventualmente subito profili di illegittimità di una disciplina così importante e delicata.

Ad ogni modo, va chiarito come nonostante la buona disciplina alla quale si sta lavorando, né questa modifica costituzionale, né l'elaborazione di una nuova legge elettorale, saranno di per sé sole in grado di risolvere tutte le criticità del nostro sistema e, in particolare, le problematiche proprie del sistema dei partiti italiani. Ciò non toglie che si tratti di un intervento importante e condivisibile, che potrà peraltro costituire un punto di partenza per eventuali ulteriori riforme".



Onida, nelle sue conclusioni, si è espresso in termini favorevoli anche sul "metodo" della riforma. In particolare, apprezzabile è la scelta di essersi limitati ad un'opera di manutenzione della Costituzione. In un contesto politico-economico come quello in cui ci si muove, sarebbe stato invece inopportuno spingere per un intervento di riforma più ampio ma non politicamente condiviso, e quindi inevitabilmente " di rottura".

Condivisibile, poi, con riferimento ai procedimenti di produzione delle fonti del diritto, la scelta di aver modificato in senso più restrittivo la disciplina sul decreto legge e di aver previsto che il governo possa chiedere una corsia di accelerazione per l'esame in Parlamento dei disegni di legge considerati essenziali per il proprio programma politico.

Come altri relatori, invece, Onida ha constatato come il nuovo articolo art. 117 Cost. rischi di rendere poco chiara la stessa logica della modifica.



Al termine del convegno numerosi esponenti della cultura, della politica, della società organizzata si sono ritrovati  al ReFosco Bar per festeggiare il primo anniversario di Vox, il primo Osservatorio sui Diritti in Italia. Un'associazione no profit, nata per fare "cultura dei diritti", nella consapevolezza che senza la conoscenza dei propri diritti non si ha coscienza dei propri doveri e delle proprie responsabilità di cittadino. Un luogo per confrontarsi, uno spazio di dibattito e riflessione per contribuire a creare nuove idee, lavorare sulla formazione, ascoltare e offrire supporto, dare risposte sul piano legislativo.


Foto : Marilisa d'Amico, Valerio Onida con il pres. dell'Istituto Europa Asia Achille Colombo Clerici!


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Redazione del CorrieredelWeb.it

venerdì 25 luglio 2014

Il Tribunale di Roma dà ragione a Il Nuovo Male e a Frigidaire (e condanna Guido Bertolaso): la satira non è reato

Il Nuovo Male, mensile indipendente di satira e idee diretto da Vincenzo Sparagna e coordinato e impaginato da Maila Navarra, torna in edicola in questi giorni con un nuovo numero estivo. All'interno l'edizione straordinaria di Frigidaire con la sentenza integrale della vittoria in tribunale contro l'ex ministro Guido Bertolaso.

Il Tribunale di Roma dà ragione a Il Nuovo Male e a Frigidaire (e condanna Guido Bertolaso): la satira non è reato

Respinta la querela dell'ex Capo della Protezione Civile, che chiedeva oltre 100 mila euro di danni al direttore delle due riviste Vincenzo Sparagna per un suo articolo, e condanna per Guido Bertolaso al pagamento delle spese processuali.

La satira non è un reato. E così Il Nuovo Male e il suo fondatore e direttore Vincenzo Sparagna, direttore anche di Frigidaire, incassano un'importante vittoria nel segno della libertà di espressione e opinione. Il giudice Massimo Crescenzi del Tribunale di Roma ha infatti respinto la querela di Guido Bertolaso - ex Capo della Protezione Civile - che chiedeva oltre 100 mila euro di danni per l'articolo "Bertoldo, Bertoldino e Bertolaso" di Sparagna (difeso dall'avvocato Nino Marazzita), pubblicato a febbraio 2010 sul numero 222 di Frigidaire, la nota rivista che insieme a Il Nuovo Male rappresenta una voce fondamentale della satira e del giornalismo italiano degli ultimi trent'anni. 

Una sentenza modello che condanna Bertolaso al pagamento delle spese processuali, ma soprattutto riconosce il diritto della satira di sbeffeggiare i potenti e quello del giornalista di esprimere le sue opinioni e le sue critiche politiche, che nel caso specifico riguardavano il sistema di corruzione della protezione civile e del governo Berlusconi nel suo insieme. Così, con l'arrivo dell'estate, Il Nuovo Male (coordinato e impaginato come sempre da Maila Navarra) non va in vacanza, ma torna in edicola con il nuovo numero (il 20) che ospita al suo interno l'edizione straordinaria di Frigidaire (n.249), dedicata alla sentenza (www.frigolandia.eu).

Il Nuovo Male apre con l'amaro editoriale "Progresso & Barbarie" di Tersite (alias Sparagna) sulle drammatiche conseguenze dello sviluppo capitalistico. Tra gli altri testi: la classica "Rassegna dei Mali più diffusi", curata da Cleono Zanzara; "Il Malinteso", giochi di parole di Marino Ramingo Giusti; "Economania planetaria" con le paradossali misure economiche del dott. Mariano Rafisco; la "Storia ucronica" di Andrea Panzironi su Rino Gaetano; un altro capitolo delle avventure western dell'eroe napoletano "Mario Veramente" narrate da Guido Giacomo Gattai; un reportage di Paolo Pontoniere dagli USA sui megaedifici che celebrano il potere delle multinazionali; un articolo di Arcangelo Gabriele (Gabriele Paci) sui complotti vaticani contro Papa Francesco. I fumetti di questo numero sono di Marco Pinna ("Eravamo quattro amici al Sap" dedicato a Lino Aldrovandi), Maurizio Ercole ed Emiliano Balistreri ("Nubi d'argento"), Giorgio Franzaroli ("Donazione assistita"), Fabrizio Fabbri ("Red Man"). Le vignette e le illustrazioni portano le firme di Giuliano (sua la copertina), Ugo DelucchiFrago, Giulio Laurenzi, Giuseppe Del Buono, Gianni Cossu, Walter Angelici, Andrea Moresco, Maila Navarra. Infine, su Frigidaire, anche una interessante testimonianza di Sabina Gorini, su una cura innovativa della "sclerosi multipla" da lei sperimentata personalmente.

Da segnalare, per tutta l'estate, la speciale campagna abbonamenti che regala albi storici, collezioni e disegni originali (per saperne di più si può vedere il sito www.frigolandia.eu o telefonare ai numeri 0742 90570 - 334 2657183).



foto: Vincenzo Sparagna

Università: alla Camera un emendamento PD al decreto di riforma PA rivoluziona la legge Gelmini



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 Attraverso sei punti, approvati della I Commissione 'Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni', si rivede l'organizzazione degli atenei, la gestione del personale accademico e delle assunzioni: spariscono i concorsi annuali; vengono ridotti i professori ordinari per formare commissioni e settori scientifico-disciplinari; CUN e ANVUR avranno un ruolo attivo sulla valutazione; viene prorogata la validità dell'abilitazione; si elimina l'esperto internazionale dalla commissione; si dà priorità nella valutazione alla produzione scientifica dei neo-assunti ai fini del reclutamento; scendono a dieci le pubblicazioni minime.

 

Marcello Pacifico (Anief-Confedir): molti punti introdotti dall'emendamento al decreto di riforma erano necessari, è mancato però il coraggio di ripristinare la figura del ricercatore a tempo indeterminato, sul cui ruolo insiste il maggiore carico della didattica e il cui reclutamento, rispetto a quello di associati o ordinari, porterebbe evidenti risparmi di finanza pubblica: sono già più di 40mila i giovani ricercatori che non trovano posto nei nostri atenei. È bene che l'Aula di Camera e Senato riflettano bene su questi punti.

 

L'Università italiana cambia faccia. A distanza di quattro anni dall'approvazione della Legge 240/2010, la riforma sottoscritta dall'ex ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Maria Stella Gelmini, un emendamento approvato in I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) introduce importanti cambiamenti e modifiche al suo assetto organizzativo: spariscono i concorsi annuali; si riduce il numero degli ordinari per formare commissioni e settori scientifico-disciplinari; arrivano nuove regole per la valutazione, sottoposte a parere del CUN e dell'ANVUR, che tengano conto della specificità della materia; viene prorogata la validità dell'abilitazione; si elimina l'esperto internazionale dalla commissione; si dà priorità nella valutazione alla produzione scientifica dei neo-assunti, ai fini dell'autorizzazione al reclutamento negli atenei; scendono a dieci le pubblicazioni minime possedute.

 

Le modifiche erano nell'aria, soprattutto dopo le polemiche suscitate dalla gestione della prima sessione 2012 relativa alla procedura concorsuale per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale e i diversi ricorsi proposti al Tar Lazio avverso le valutazione negative. Oltre che le critiche sollevate pure da diversi costituzionalisti, tra cui Valerio Onida, sulle "mediane" che non tenevano conto in alcuni settori accademici della specificità della produzione scientifica rispetto a meri criteri numerici.

 

Ma il cambiamento si è reso necessario anche a seguito delle difficoltà riscontrate nel bandire le prime due sessioni nel 2012 e nel 2013. E per i ritardi accumulati nei lavori delle commissioni, finanche già dalla loro formazione. Alla Camera si è così deciso di non fare più concorsi annuali, tanto è vero che l'attuale sessione prevista per il 2014 slitterà al mese di febbraio 2015. Non prima, comunque, dell'adozione di nuovi regolamenti che modifichino le regole sulla valutazione, sentito il parere del CUN e dell'ANVUR.

 

Entrando nel dettaglio delle novità normative, saranno cambiati, dunque, i criteri di valutazione. I quali verranno associati ai settori scientifico-disciplinari. Non più, quindi, alle aree disciplinari: una decisione, che aveva provocato non poche perplessità in diverse componenti del mondo accademico. Comunque sia, i nuovi criteri, come quelli passati, dovranno essere sottoposti a periodica valutazione biennale. La stessa difficoltà riscontrata nella formazione delle commissioni, derivanti dalla penuria di professori ordinari, in taluni settori ha portato alla riduzione da 30 a 20, in alcuni casi anche ad appena 10, del numero di prof ordinari per formare rispettivamente i settori scientifico-disciplinari e le commissioni concorsuali. Dalla rosa dei cinque commissari rimane comunque escluso l'esperto internazionale, il quale avrebbe invece potuto garantire una maggiore obiettività nella valutazione della produzione scientifica oggi affidata ai soli professori accademici italiani.

 

La proroga del blocco del turn-over fino al 2018, approvata con la Legge di Stabilità 2014, ha portato a posticipare di due anni anche la validità dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita, che sale dunque da 4 a 6 anni (anche per gli idonei delle sessioni 2012 e 2013), mentre finalmente si elimina la penalizzazione di due anni inflitta a chi era stato respinto e non poteva ripresentarsi alla successiva selezione. Si riduce invece ad un anno lo stop per la partecipazione a nuovi concorsi in caso di bocciatura, regole applicate anche per chi ha partecipato alle sessioni già svolte nel 2012 e nel 2013 e potrà ripresentarsi nel marzo del 2015. La produzione scientifica dei nuovi assunti a seguito dell'idoneità sarà prioritaria nella valutazione delle procedure autorizzative di reclutamento degli atenei.

 

Scende a dieci il numero minimo di pubblicazioni per poter partecipare alle procedure selettive, anche se una seria riflessione dovrà essere fata in sede regolamentare sull'applicazione delle attuali "mediane" che comunque non tengono conto dell'originalità della produzione scientifica, spesso preclusa per via di un ordine numerico o di una mancata referenza legata a una particolare rivista scientifica di serie A.

 

"Molti punti introdotti dall'emendamento al decreto di riforma erano necessari – dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – e sono quindi condivisibili. È mancato però il coraggio di ripristinare la figura del ricercatore a tempo indeterminato, sul cui ruolo insiste il maggiore carico della didattica e il cui reclutamento, rispetto a quello di associati o ordinari, porterebbe evidenti risparmi di finanza pubblica. Sono già più di 40mila i giovani ricercatori che non trovano posto nei nostri atenei. Né è stata adottata ancora la Carta europea dei Ricercatori che annovera come ricercatori tutti coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca, hanno avuto un assegno o svolto attività di docenza".

 

"Su questi punti – conclude il rappresentante Anief-Confedir - è bene che l'Aula della Camera e di Palazzo Madama riflettano bene, perché senza sapere non c'è speranza di rilanciare il nostro Paese: abbiamo già bruciato diverse intelligenze sacrificandole negli altari del pareggio di bilancio".

 

 

Per approfondimenti:

 

L'emendamento completo PD al DL riforma della PA

 

LA SINTESI DELLE NOVITÀ APPROVATE:

Le procedure per indire la terza sessione per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale relative all'anno 2014 sono rinviate all'adozione di nuovi regolamenti che disciplinino la stessa valutazione entro comunque il marzo 2015

E' modificata la legge Gelmini all'articolo 15 e 16 in diversi punti relativi il reclutamento:

-       Scende da trenta a venti, a regime, il numero dei professori di prima fascia componenti dei settori concorsuali

-       L'abilitazione nazionale avrà durata di 6 anni rispetto ai 4 precedenti

-       I criteri di valutazione saranno rivisti alla luce dei parametri relativi al settore concorsuale con un nuovo decreto del ministro e con il parere del CUN e ANVUR

-       Scendono da 12 a 10 il numero minimo di pubblicazioni da valutare

-       La previsione di una verifica biennale dei criteri di valutazione adottati

-       Non più sessioni annuali ma soltanto previste dallo stesso regolamento

-       E' eliminato l'esperto internazionale nella valutazione dei candidati come membro della commissione

-       La riduzione da trenta a dieci professori ordinari nel sorteggio per la formazione della commissione relativa al settore scientifico-disciplinare

-       La ripresentazione della domanda di partecipazione, dopo la bocciatura, ad un anno di distanza del biennio di interdizione precedente

-       I candidati bocciati nel 2012 e nel 2013 possono ripresentare la domanda per la prossima sessione se bandita entro febbraio 2015

-       L'idoneità alle precedenti sessioni del 2012 e del 2013 rimane valida per sei anni rispetto ai quattro inizialmente previsti

-       La valutazione della produzione scientifica dei nuovi idonei assunti dagli Atenei sarà preponderante per la valutazione delle politiche di reclutamento

 

25 luglio 2014                                                              

Equitalia condannata a pagare le spese di causa se ha iscritto un'ipoteca nonostante lo sgravio del Fisco

Le comunicazioni telematiche fra ente impositore ed esattore sono valide a tutti gli effetti

Stop alla società di riscossione e condanna alle spese di giudizio se avvia il procedimento di riscossione senza una preventiva verifica della pretesa tributaria.E' con una significativa decisione della Cassazione, sezione tributaria, l'ordinanza n. 16948 del 24 luglio 2014, che l'esattore è condannato a pagare le spese di causa nel caso in cui abbia iscritto ipoteca sui beni del contribuente nonostante l'avvenuto sgravio del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Per la Suprema Corte sottolinea Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", sono valide a tutti gli effetti le comunicazioni telematiche fra ente impositore ed esattore.

Ed è una norma di legge a sancirlo, in particolare l'articolo 15 della legge 59 del 1997 che ha stabilito la validità e la rilevanza a tutti gli effetti della trasmissione con strumenti informatici di atti formati con strumenti informatici o telematici.Nonostante ciò la Serit Sicilia spa aveva impugnato dinanzi al giudice di legittimità la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva attribuito la responsabilità della lite, anche ai fini della regolazione delle spese, sulla base dell'affermazione che "lo sgravio è atto telematico, per cui il concessionario, prima di procedere all'iscrizione ipotecaria, avrebbe dovuto controllarne la tempestività mediante l'uso del terminale allo stesso accessibile". Gli ermellini, si sono uniformati a questo orientamento in quanto: l'affermazione si articola in un implicito giudizio di fatto, secondo il quale l'agente della riscossione poteva conoscere lo sgravio "mediante l'uso del terminale allo stesso accessibile" indipendentemente dalla comunicazione dello sgravio pervenutagli per flusso telematico.

Lecce, 25 luglio 2014                      


giovedì 24 luglio 2014

Bioshopper: approvato emendamento sulle sanzioni


LE COMMISSIONI AMBIENTE E INDUSTRIA DEL SENATO APPROVANO EMENDAMENTO  SULLA IMMEDIATA ENTRATA IN VIGORE DELLE SANZIONI PER CHI COMMERCIALIZZA BUSTE NON COMPOSTABILI
 

 

Roma, 24 luglio 2014  - Ieri  è stato approvato dalle commissioni Ambiente e Industria del Senato  l'emendamento presentato dal Senatore Massimo Caleo del PD che fa entrare in vigore, con decorrenza immediata, le sanzioni per chi commercializza sacchetti di plastica che non rispettano la normativa europea UNI EN 11432.

La legge, la cui storia è cominciata con un emendamento del Sen. Francesco Ferrante del PD alla Legge Finanziaria 2007, ha poi visto la definitiva entrata in vigore con il Ministro Prestigiacomo nel 2011 ed è stata successivamente aggiornata dal Governo Monti nel 2012.

L'Italia è stato il primo paese in Europa ad introdurre il divieto e ha fatto da apripista contribuendo  - con il sostegno del Ministro Andrea Orlando - alla proposta di nuova  Direttiva UE che è stata già esaminata in prima lettura dal Parlamento Europeo che a larghissima maggioranza l'ha integrata, prevedendo, tra l'altro, un'importante riduzione dell'utilizzo dei sacchetti di plastica nei prossimi anni. Il rapido completamento dell'iter europeo è appena stato auspicato a Bruxelles dallo stesso Ministro Galletti durante l'illustrazione del Programma per il Semestre di Presidenza Italiana.

 

"L'approvazione del Decreto Competitività rappresenta per il settore delle bioplastiche  il completamento dell'iter normativo sugli shopper e serve a dare finalmente quella chiarezza che tutto il settore chiede, a sostegno della raccolta differenziata della frazione organica che ormai si sta diffondendo con successo in tutto il territorio nazionale generando importanti progetti industriali nel settore della green economy su cui tanto sta puntando l'Unione Europea", ha dichiarato Marco Versari, Presidente di Assobioplastiche.

***

Assobioplastiche - Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili – è stata costituita nel 2011 e rappresenta le imprese operanti, in Italia ed all'estero, nella produzione di polimeri biodegradabili e di prodotti finiti e nella gestione del fine vita dei manufatti realizzati con bioplastiche. Assobioplastiche ha sede a Roma ed è attualmente presieduta da Marco Versari.

www.assobioplastiche.org

mercoledì 23 luglio 2014

Illegittima segnalazione alle banche dati dei "cattivi pagatori". Un'importante sentenza del Tribunale di Lecce


Sono sempre più numerosi i cittadini, piccoli imprenditori e artigiani rivoltisi allo "Sportello dei Diritti",  lamentando situazioni di estrema difficoltà determinate dalle incalzanti richieste di somme di denaro, sempre maggiori e sproporzionate, provenienti da banche e finanziarie che usano il sistema della "comunicazione dati alla CRIF" quale strumento, spesso illegittimo, per costringerli a pagare.Tipico esempio di ciò che è successo ad una imprenditrice leccese la quale rivoltasi nel 2006 ai legali dell'associazione finalmente oggi vede fatta giustizia, anche se forse troppo tardi, dati i tempi della macchina giudiziaria. Il fatto: l'amministratore della Sas V.L. adiva le vie giudiziarie con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Toto. 

Il Tribunale di Lecce accoglieva appieno la domanda già con sentenza del 7 luglio 2006 confermando quanto la piccola imprenditrice denunciava da tempo, ma inutilmente: la natura prepotente, pretestuosa, illecita e vessatoria della comunicazione del suo nominativo alla CRIF (centrale rischi finanziari presso la banca centrale italiana) ad opera di una banca locale, a seguito e causa della quale era stata costretta a chiudere battenti la sua attività.

Nei giorni scorsi, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", è giunta la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2791/2014 del 7 luglio u.s. che segna un punto a favore dei consumatori, oltre che della signora V.L., la quale con la netta condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni patiti, riconosce il giusto ristoro alla denunciante.I legali dell'associazione, avvocati Francesco Toto e Francesco D'Agata, già da tempo combattono al fianco di imprenditori e piccoli artigiani, famiglie e pensionati, contro il fenomeno dei mutui usurai, truffe assicurative, i bond parmalat, lo scandaloso fallimento Alitalia, i bond argentini, ecc. Oggi un'altra vittoria.

lunedì 21 luglio 2014

Obesità e discriminazione sul lavoro. Per la Corte di giustizia UE l’obesità patologica può comportare una «disabilità».

Stop ai pregiudizi contro le persone dalle "taglie forti".  Lo Sportello dei diritti "Subito una legge unica valida in tutta Europa"

Alcuni studi condotti nei decenni precedenti avevano messo in luce quanto i pregiudizi sull'obesità in ambito lavorativo si fondassero su alcuni stereotipi negativi frequentemente attribuiti alle persone grasse o sovrappeso quali l'essere pigri, poco coscienziosi, meno competenti o emotivamente instabili. Una recente sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-354/13 FOA, tra Karsten Kaltoft / Kommunernes Landsforening (KL), per conto del Comune di Billund ha dichiarato che l'obesità patologica può comportare una «disabilità» ai fini della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione.

Secondo l'avvocato generale Jääskinen, riporta il comunicato della Corte "mentre non sussiste un principio generale del diritto UE che vieti la discriminazione fondata sull'obesità in sé, l'obesità patologica può ricadere nel concetto di «disabilità» se è di un livello tale da ostacolare la piena partecipazione alla vita professionale o un livello paritario con gli altri lavoratori. Ai fini di favorire il principio della parità di trattamento, la direttiva per la parità di trattamento in materia di occupazione1 stabilisce un quadro generale contro la discriminazione in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Ai sensi di tale direttiva, in materia di occupazione è vietata la discriminazione basata su motivi di religione, di credo, di disabilità, di età e di orientamento sessuale. Inoltre, diversi articoli dei Trattati e della Carta dei diritti fondamentali riguardano la questione della discriminazione e della disabilità, segnatamente l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sugli handicap".

Nessuna di tali norme contiene un riferimento esplicito all'obesità.Karsten Kaltoft ha lavorato per quindici anni per il Comune di Billund in Danimarca come babysitter occupandosi, nel proprio domicilio, di bambini di altri, sino a quando è stato licenziato in data 22 novembre 2010. Il calo del numero di bambini veniva menzionato quale ragione del licenziamento, sebbene non fosse stata data una ragione esplicita per la scelta del sig. Kaltoft. Durante la sua occupazione il sig. Kaltoft non ha mai avuto un peso inferiore a 160 kg e, dato il BMI pari a 54, era pertanto considerato obeso. Benché l'obesità del sig. Kaltoft sia stata argomento di discussione all'audizione per il licenziamento, le parti sono in disaccordo quanto al modo in cui si è giunti a discuterne e il Comune nega che tale argomento abbia costituito parte della motivazione della decisione di licenziamento. Il sig. Kaltoft, comunque, considerando che il suo licenziamento trova origine in un'illegittima discriminazione nei suoi confronti in ragione del suo peso ha agito dinanzi ad un Tribunale distrettuale danese chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a tale discriminazione.Il Retten i Kolding (Tribunale di Kolding, Danimarca), nel corso dell'esame del ricorso del sig. Kaltoft, ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se il diritto UE, segnatamente il Trattato e la Carta, includa un autonomo divieto di discriminazione in ragione dell'obesità.

In subordine, chiede se l'obesità possa essere qualificata quale disabilità e pertanto ricada nella sfera della nella direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione. Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Niilo Jääskinen sottolinea che nessuno degli articoli del Trattato o della Carta si riferisce espressamente all'obesità quale ragione, vietata, di discriminazione. Pertanto, un siffatto divieto potrebbe sussistere solo quale parte di un divieto generale di qualsivoglia tipo di discriminazione nel mercato del lavoro, derivante dal tenore indeterminato dell'articolo 21 della Carta. La Carta, comunque, è vincolante per gli Stati membri solo quando questi ultimi attuano il diritto UE, e non sussisteva alcuna indicazione nel senso che la Danimarca stesse attuando una disposizione di diritto UE posta a fondamento di un divieto generale di discriminazione nel mercato del lavoro.

L'avvocato generale sottolinea che tutti gli atti normativi dell'Unione che vietano comportamenti discriminatori si riferiscono a specifiche ragioni di discriminazione nell'ambito di determinate aree tematiche, piuttosto che precludere qualsiasi trattamento discriminatorio in termini generici. L'avvocato generale Jääskinen, pertanto, conclude che non sussiste un autonomo divieto generale di discriminazione in ragione dell'obesità nel diritto UE. Quanto alla questione se l'obesità possa essere classificata quale «disabilità» secondo la direttiva per la parità di trattamento in materia di occupazione, l'avvocato generale sottolinea che, mentre il concetto di disabilità non è definito dalla direttiva, la Corte ha statuito che una «disabilità» in tale contesto si riferisce a limiti risultanti da menomazioni durature fisiche, mentali o psicologiche che, interagendo con svariati ostacoli, possono limitare la piena ed effettiva partecipazione della persona ad una vita professionale su base paritaria con altri lavoratori. Anche se non ogni infermità ricadrebbe in tal modo nell'ambito di tale nozione di disabilità, talune infermità, se diagnosticate clinicamente e risultanti in limitazioni durature, possono essere classificate quali disabilità ai fini della direttiva. 

L'avvocato generale Jääskinen evidenzia che la disabilità risulta dall'interazione tra le persone con menomazioni e gli ostacoli di atteggiamento ed ambientali che limitano la loro piena ed effettiva partecipazione sul luogo di lavoro. Dato che la direttiva è intesa a lottare contro ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità, non deve effettuarsi alcun collegamento tra il lavoro considerato e la disabilità in questione. Anche se una condizione non incide sulla capacità di quella persona di svolgere lo specifico lavoro in questione, può ancora sussistere un impedimento alla piena ed effettiva partecipazione su base paritaria con gli altri. Possono sussistere menomazioni durature, fisiche, mentali o psicologiche, che non rendono impossibili taluni lavori, ma che rendono lo svolgimento di quel lavoro o la partecipazione alla vita professionale oggettivamente più difficili e impegnativi. Tipici esempi in tal senso sono costituiti da handicap che pregiudicano gravemente la mobilità o riducono in modo significativo sensi quali la vista o l'udito.

Pertanto, non occorre che sia impossibile per il sig. Kaltoft svolgere il proprio lavoro di babysitter per il Comune di Billund perché questi possa fondarsi sulla tutela contro la discriminazione fondata sulla disabilità fornita dalla direttiva. L'avvocato generale chiarisce che, pur non sussistendo alcun obbligo di mantenere l'impiego di un individuo che non sia in grado di svolgerne le relative funzioni essenziali, dovrebbero essere adottate misure ragionevoli per agevolare gli individui disabili a meno che l'onere per il datore di lavoro sia sproporzionato. Pertanto, l'avvocato generale Jääskinen considera che l'obesità, se ha raggiunto un livello tale da ostacolare chiaramente la partecipazione alla vita professionale, può costituire una disabilità.

A suo parere, solo un'obesità estrema, grave o patologica, vale a dire un BMI superiore a 40, potrebbe essere sufficiente a creare limitazioni, quali problemi di mobilità, resistenza e umore, che corrispondono alla «disabilità» ai sensi della direttiva. Sarà compito del giudice nazionale determinare se l'obesità del signor Kaltoft ricada in tale definizione.Infine, l'avvocato generale aggiunge che non rileva l'origine della disabilità. La nozione di disabilità è oggettiva e non dipende dalla circostanza che il ricorrente abbia contribuito a causare la sopravvenienza della propria disabilità con un eccessivo apporto di energie «auto-provocato». Diversamente ragionando una disabilità fisica risultante dall'avventata assunzione di rischi alla guida o nello sport sarebbe esclusa dalla nozione di disabilità". 

Per  Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", il requisito della "bella presenza", anche quando non richiesto, spesso diventa un fattore di selezione determinante. Per esempio per una donna preparata e anche attraente è più semplice trovare lavoro. Negli Usa, dove l'allarme obesità ha da tempo superato il livello di guardia, alcune aziende pubblicano annunci chiedendo di inserire nel CV l'indice di massa corporea: l'unico stato in America ad aver legiferato contro la discriminazione delle persone in sovrappeso è il Michigan. Anche in Italia la situazione comincia a farsi seria.

Da noi le persone che lottano con la bilancia sono oltre il 36% (gli uomini più numerosi delle donne, 45,6% contro 28,1%) e dal 1994 gli obesi sono aumentati del 25%. Oggi le persone in sovrappeso in Italia sono 6milioni, il 10% della popolazione. Per questo motivo, lo "Sportello dei Diritti" chiede all'Italia misure da porre in essere per contrastare questa forma di discriminazione. In ogni caso, se una persona obesa viene discriminata nell'accesso al lavoro, nelle mansioni assegnate o nella paga per la sua obesità, può rivolgersi alla nostra associazione, che la aiuterà a far valere i propri diritti.

domenica 20 luglio 2014

La vedova di un fumatore risarcita con 23,6 miliardi di dollari.Riconosciuto il " danno punitivo "

Un tribunale della Florida ha stabilito al produttore di sigarette americane RJ Reynolds Tobacco Company a pagare un risarcimento di 23,6 miliardi di dollari alla vedova di un fumatore che è morto di cancro ai polmoni a soli 36 anni.Si tratta dell'importo più alto mai fissato da una Corte di giustizia nella storia della Florida che prevede una provvisionale da versare subito di un importo di 16 milioni alla vedova del defunto Michael Johnson Sr.Durante le udienze svoltesi in quattro settimane, gli avvocati che difendevano la vedova del signor Johnson, Cynthia Robinson, hanno sostenuto che la RJ Reynolds hanno omesso di informare i consumatori sui pericoli del tabacco, una negligenza che avrebbe permesso al signor Johnson di contrarre il cancro ai polmoni.Essi hanno sostenuto che il signor Johnson era diventato dipendente del fumo tanto da consumare da uno a tre pacchetti di sigarette al giorno per oltre due decenni avendo cominciato quando era appena tredicenne. "Non poteva smettere. Fumò anche il giorno in cui morì", ha detto l'avvocato della signora Robinson, Chris Chestnut.

La giuria della contea di Escambia ha depositato il suo verdetto dopo circa 15 ore di camera di consiglio.La corte ha voluto chiarire che l'industria del tabacco non può continuare a mentire al popolo e al governo degli Stati Uniti sulla dipendenza e sulle sostanze chimiche letali contenute nelle sigarette."Speriamo che questo verdetto invierà a RJ Reynolds e altri tabacchi principali aziende un messaggio per costringerli a fermarsi a mettere in pericolo la vita di persone innocenti".La causa della signora Robinson era inizialmente parte di una vasta class-action contro le società produttrici di sigarette. Nel 2000 una sentenza diede ragione ai querelanti stabilendo in 145 miliardi di dollari l'entità dei "danni punitivi", una somma che all'epoca era la più alta mai concessa in un giudizio di questo tipo nella storia Usa. Quella sentenza fu annullata nel 2006 dalla Corte suprema della Florida con la motivazione che la causa era stata intentata per casi molto diversi tra loro.

Ma i querelanti potevano adire di nuovo le vie legali  a livello individuale. E la signora Robinson è una delle circa mille persone che l'anno fatto. Nel braccio di ferro giudiziario che ormai da decenni contrappone i cittadini statunitensi alle compagnie del tabacco va inoltre segnalato che il mese scorso la Corte suprema Usa ha rifiutato di occuparsi di una serie di ricorsi presentati dalle società, principalmente dalla Reynolds, contro verdetti dei tribunali della Florida che prevedono risarcimenti per oltre 70 milioni di dollari.

Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", con questa storica sentenza, la salute pubblica entra in un nuovo mondo coraggioso per il controllo del tabagismo. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità che ha la sua sede a Ginevra, il fumo uccide 6 milioni di persone all'anno e se non si interviene la cifra salirà a 8 milioni entro il 2030.

Lecce, 20 luglio 2014                                           


venerdì 18 luglio 2014

Dev'essere specificata la qualifica del verbalizzante altrimenti la multa è da annullare

La semplice indicazione di «ausiliario del traffico», non è sufficiente: è necessario un atto dell'ente ad hoc per conferire la funzione di accertamento delle violazioni, o la provare che l'operante era abilitato. 

Ancora uno stop "ai vigilini" meglio noti come ausiliari del traffico. A stabilirlo, rileva Giovanni D'Agata presidente dello "Sportello dei Diritti",  una sentenza del Tribunale di Arezzo, la numero 1197/2014, che ha annullato la multa elevata dalla polizia municipale nei confronti di un automobilista, della sanzione amministrativa pecuniaria di circa 50 euro per la violazione dell'art. 156/6-8 Cds per aver sostato in area destinata a parcheggio, con dispositivi di controllo senza azionare il parcometro.

Per il togato del tribunale toscano, dev'essere annullato il verbale per aver lasciato l'autovettura in sosta omettendo il pagamento se non è specificata la qualifica del verbalizzante, dipendente della ditta appaltatrice: in caso di contestazione, spetta all'ente accertatore provare che la violazione sia stata accertata da un soggetto specificamente abilitato, non essendo sufficiente che eventualmente il verbale rechi la mera qualificazione dell'operante come «ausiliario del traffico».

Secondo il tribunale, dev'essere accolto la doglianza, già rilevata in primo grado del proprietario dell'autovettura, sulla mancanza del potere di accertamento dell'infrazione e sanzionatorio in capo al personale della società appaltatrice cui il Comune ha affidato la gestione delle aree di parcheggio nel suo territorio.

Nella specie, la legge n. 127 del 15 maggio 1997, all'art. 17, comma 132, ha stabilito che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La norma ha, inoltre, stabilito che i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla suddetta legge 127/1997, art. 17, commi 132 e 133 disponendo che a detto personale può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 158.

Occorre, quindi, l'adozione di uno specifico atto amministrativo di conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti delle società incaricate della gestione dei parcheggi, con indicazione anche nominativa degli stessi, senza che tale conferimento di funzioni possa ritenersi conseguenza implicita e automatica del generale affidamento del servizio di gestione.

Nella controversia oggetto di appello alla sentenza del giudice di pace che aveva rigettato il ricorso dell'automobilista, nonostante la contestazione, l'amministrazione comunale non ha dato prova che l'accertatore indicato nel verbale (ausiliario della sosta dipendente della società) fosse stato individuato con specifico provvedimento di nomina (e dunque fosse soggetto legittimato all'accertamento della violazione), così come richiesto dalla normativa. «In caso di contestazione, incombe sull'amministrazione opposta dimostrare che la violazione sia stata accertata da soggetto specificamente abilitato, non essendo sufficiente che eventualmente il verbale rechi la mera qualificazione dell'operante come "ausiliario del traffico". Infatti, proprio per la necessità che gli ausiliari del traffico siano muniti di specifici requisiti fissati dalla legge, la loro nomina deve avvenire con provvedimento amministrativo soggetto a verifica in sede di accesso agli atti dell'amministrazione o nel giudizio in cui tale nomina rilevi».

Lecce, 18 luglio 2014                         


giovedì 17 luglio 2014

Sentenza Corte Giustizia europea precari, avvocato generale apre porte ad assunzione oltre 100mila supplenti

Maciej Szpunar, si è espresso positivamente sulle motivazioni che hanno portato l'Anief a ricorrere al giudice sovranazionale per l'abuso di precariato adottato da troppi anni in Italia nei confronti di chi ha svolto più di 36 mesi di servizio: secondo il legale Maciej Szpunar, le cui motivazioni sono state pubblicate oggi, la modalità organizzativa tutta italiana di assegnazione reiterata di supplenze su posti vacanti e disponibili al ruolo "non può essere considerata come giustificata da ragioni obiettive".

 

Marcello Pacifico (Anief-Confedir): l'ultima parola spetterà in autunno alla Corte europea, ma lo Stato farebbe bene a prepararsi. Anche perché i giudici del lavoro non potranno opporsi. E in caso di ulteriori rimandi condannerebbero i contribuenti a pagare multe salatissime: fino a 4 miliardi di euro.

 

 

Potrebbe avere i giorni contati lo stato di precarietà dei 140mila supplenti della scuola italiana: anche l'avvocato generale, Maciej Szpunar, si è espresso positivamente sulle motivazioni che hanno portato l'Anief a ricorrere, prima di tutti, più di quattro anni fa, alla Corte di Giustizia europea per denunciare l'abuso di precariato dello Stato italiano anche laddove i lavoratori, in particolare docenti e Ata, abbiano superato i 36 mesi di servizio, in totale differimento della direttiva comunitaria n.70 del 1999.

 

Nelle conclusioni dell'avvocato generale, pubblicate oggi, si ripercorre la lunga vicenda giudiziaria, ormai giunta quasi al suo epilogo: Szpunar ricorda che il motivo del contendere è "una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, che, da una parte, autorizza il rinnovo di contratti a tempo determinato per provvedere alla copertura di posti vacanti d'insegnamento e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole pubbliche, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, senza che vi sia la benché minima certezza sulla data in cui tali procedure si concluderanno".

 

Secondo Szpunar, quindi, questa modalità tutta italiana viene adottata da diversi anni "senza definire criteri obiettivi e trasparenti che consentano di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale e sia di natura tale da raggiungere l'obiettivo perseguito e necessario a tal fine, e, dall'altra, non prevede alcuna misura per prevenire e sanzionare il ricorso abusivo alla successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico".

 

La conclusione per l'avvocato generale è quindi che il modello organizzativo di assegnazione reiterata di supplenze su posti vacanti e disponibili al ruolo "non può essere considerata come giustificata da ragioni obiettive ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato". Szpunar sottolinea che è "ai giudici del rinvio, tenuto conto delle considerazioni che precedono, che spetterà valutare se ricorrano tali circostanze nell'ambito dei procedimenti principali".

 

Il giovane sindacato, che ha già ottenuto presso diversi tribunali del lavoro sentenze positive in primo grado in tema di stabilizzazione e/o risarcimenti danni, pienamente cosciente che l'esito finale sul ricorso sovranazionale è ancora da definire, reputa la posizione dell'avvocato generale davvero incoraggiante: "anche se l'ultima parola spetterà alla Corte Giustizia europea – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – le indicazioni che arrivano oggi fanno crescere le nostre speranze e quelle di migliaia di lavoratori della scuola che hanno creduto nell'operato dell'Anief".

 

Per almeno 125mila dei 140mila precari annuali della scuola italiana, infatti, una pronuncia positiva della Corte europea obbligherebbe tutti i giudici nazionali del lavoro ad esprimersi favorevolmente per l'assunzione a tempo indeterminato dei supplenti con almeno 36 mesi di servizio alle spalle, ad iniziare dai docenti abilitati. Anche su questo punto, sulla non opposizione del giudice nazionale ad una sentenza proveniente da Lussemburgo, si è espressa già chiaramente la Commissione Europea.

 

Secondo Pacifico "sulla questione precariato, per il Governo e il Miur siamo alla resa dei conti: negli stessi giorni in cui alcuni rappresentanti del Governo ammettono la volontà di eliminare le graduatorie d'istituto, con i quasi 500mila supplenti che vi sono dentro, e nelle stesse ore in cui il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan prefigura un "contratto unico con forme di tutela progressiva" e da Viale Trastevere non giungono risposte alla richiesta formulata dall'Anief di immettere in ruolo 100mila docenti e 25mila Ata precari, dall'Europa arrivano indicazioni che porteranno alla loro assunzione per altra via".

 

"E lo Stato non potrà che darne seguito: altrimenti incorrerebbe in sanzioni salatissime, fino a 4 miliardi di euro, qualora continui a lasciare al palo così tanti dipendenti. Che poi andrebbero a carico dei contribuenti. Aspettiamo, a questo punto, con sempre maggiori speranze, la sentenza definitiva che salvo impedimenti – conclude il presidente Anief – arriverà in autunno".

 

Per approfondimenti:

 

LE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MACIEJ SZPUNAR (presentate il 17 luglio 2014)

 

Sui 140 mila precari la Corte di Giustizia europea prende tempo, l'Italia ne approfitti

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