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giovedì 30 ottobre 2014

SCUOLA – TFA: è record di decreti monocratici al Tar Lazio. Ammesse centinaia di ricorrenti alle prove scritte

 
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Sono già 20 i provvedimenti d'urgenza disposti dai giudici su richiesta degli avv. W. Miceli e F. Ganci dell'Anief che permettono ai candidati di sedersi alle prove scritte dopo la denuncia della violazione dell'anonimato e dell'erroneità dei quiz somministrati durante le prove preselettive.


Con decreti nn. 5007, 5191, 5193, 5195, 5229, 5230 (discussione in Camera di Consiglio del 6 novembre), 5266, 5267, 5268, 5270, 5273, 5279 (discussione in Camera di Consiglio del 20 novembre), 5307, 5308, 5309, 5330, 5331, 5332, 5333, 5335 (discussione in Camera di Consiglio del 1° dicembre), grazie anche al prezioso lavoro svolto dallo staff dell'ufficio legale dell'Anief e dall'avv. S. Russo, diversi candidati stanno partecipando in questi giorni alle prove scritte propedeutiche per l'ammissione agli orali e quindi ai corsi del 2 ciclo del TFA al fine di conseguire l'abilitazione.


"Ancora una volta - dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir - il Miur è stato condannato per aver svolto in maniera non corretta le procedure di selezione per l'ammissione ai corsi universitari a numero chiuso. È giusto che i tribunali amministrativi con un orientamento ormai ben consolidato censurino i comportamenti illegittimi dell'Amministrazione. D'altronde, saranno le stesse Commissioni universitarie che valuteranno la preparazione dei candidati al termine delle prove scritte".

Si attendono nei prossimi giorni nuovi provvedimenti d'urgenza in base alla pubblicazione in itinere delle prove in ciascun Ateneo e per ogni classe concorsuale.


Per approfondimenti:

TFA II ciclo - Tar Lazio ammette ancora una volta i ricorrenti Anief alle prove scritte

La sostenibilità energetica al confronto in Senato: on-line gli atti del Convegno

La sostenibilità energetica a confronto in Senato

Nel corso del convegno "Sostenibilità energetica: equilibrio dinamico tra contesti economici, ambientali e sociali", svoltosi lo scorso martedì 28 ottobre, nella prestigiosa Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, Senato della Repubblica, è stato lanciato Eureka!, innovativo strumento on-line (www.progettoeureka.it/crea-tua-energia-sostenibilmente) che intende accompagnare l'utente, attraverso un approccio partecipato e dinamico, in un percorso virtuale che gli permetta di simulare la realizzazione di un impianto di generazione elettrica in uno specifico contesto territoriale. Domanda dopo domanda l'utente sarà quindi chiamato a prendere decisioni sulle caratteristiche dell'impianto (tecnologia, taglia, etc.) che da una parte lo porteranno alla valutazione della sostenibilità della scelta fatta, mentre dall'altra lo renderanno pienamente consapevole delle innumerevoli implicazioni che una scelta di questo tipo comporta.

"Di certo il Progetto Eureka! sarà un utile strumento a supporto della sostenibilità globale di ogni fonte. I risultati di questo nuovo approccio ad una sostenibilità ambientale-energetica sortiranno sicuramente effetti benefici sulla qualità della vita dell'essere umano e sull'ambiente che lo circonda" ha dichiarato in un suo messaggio il Sen. Giuseppe Francesco Maria Marinello, Presidente della XIII Commissione Territorio, Ambiente, Beni ambientali del Senato.
 
Il Sen. Massimo Mucchetti, Presidente della X Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato, ha invece posto l'accento su come le risorse pubbliche in passato non siano state allocate in maniera efficiente, denotando la mancanza di una strategia energetica nazionale con obiettivi chiari e condivisi. Questo a riprova di quanto sia importante confrontarsi apertamente su settori chiave come quello energetico, e di riflesso quello ambientale, affinché si crei consapevolezza fra cittadini, istituzioni, amministrazioni locali, università ed associazioni di settore.
 
Molteplici gli interventi che si sono susseguiti e dai quali sono emersi interessanti spunti e dibattiti (ripresi sul portale www.progettoeureka.it) da parte degli altri relatori: Giorgio Ruscito Direttore Orizzontenergia, Gianmarco Paris Progetto Eureka, Fabio Bocchiola Responsabile di Repower Italia, Edo Ronchi Presidente Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Federico Testa Commissario ENEA, Stefano Besseghini Presidente/AD di RSE e Matteo Codazzi AD di Cesi.

Per ulteriori info:
 

mercoledì 29 ottobre 2014

"Strisce blu". Dev'essere annullato il verbale per ticket non pagato se non è dimostrata la nomina dell'ausiliario del traffico

Nel giudizio di opposizione al verbale, di fronte alla contestazione del trasgressore, è sull'ente che incombe l'onere della prova che l'accertatore fosse autorizzato a rilevare l'infrazione per violazione della normativa sulla sosta 

Va annullato il verbale elevato sulle strisce blu senza l'esposizione del titolo di pagamento se a contestare l'infrazione è un ausiliario del traffico non abilitato. Di fronte alla contestazione del trasgressore è all'ente che tocca provare, nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento, la dimostrazione della legittimità della nomina.

A stabilirlo è l'interessante ordinanza 22867/14, pubblicata il 28 ottobre dalla sesta sezione civile della Cassazione che Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", ritiene utile commentare per evidenziare come spesso le amministrazione comunali, prese dal "far cassa" attraverso il ricorso indiscriminato a parcheggi a pagamento e sanzioni al codice della strada, omettano di adempiere a tutti gli obblighi necessari al fine di procedere alla corretta contestazione delle infrazioni.

Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di un conducente e cassato con rinvio la sentenza impugnata del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il ricorrente, infatti, già innanzi al Giudice di Pace aveva rilevato la nullità del verbale notificatogli dal Comune perché ad accertare l'infrazione era stato un ausiliario del traffico.Il giudice togato del tribunale campano aveva al contrario, ritenuto la sua richiesta infondata: l'agente che aveva rilevato l'infrazione era legittimato all'accertamento.

A questo punto l'automobilista ricorreva in Cassazione, dove la Corte ne riteneva fondate le doglianze evidenziando che il Tribunale si fosse limitato ad affermare la legittimazione dell'ausiliario a rilevare l'infrazione, non chiarendo, però, se l'accertatore fosse abilitato a farlo.

Gli ermellini hanno rilevato che gli ausiliari del traffico (articolo 1, l. n. 127/1997) sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni al codice della strada «solo se queste concernano le disposizioni in materia di sosta, ma non sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte diverse, come quelle attinenti alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, le quali possono essere contestate, oltre che dagli agenti di cui all'articolo 12 Cds, anche dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone». Ne consegue che, «proprio perché la legittimazione degli ausiliari del traffico e dei suddetti agenti accertatori ispettivi è ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina, qualora, nel conseguente giudizio di opposizione a verbale di accertamento, l'autorità amministrativa convenuta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente, non offra la prova della legittimità della loro nomina, la domanda di annullamento del verbale deve essere accolta secondo i principi generali sulla ripartizione dell'onere probatorio in siffatto tipo di processo».


martedì 28 ottobre 2014

CONSIGLIO DI STATO - “Orizzonti scientifici e nuovi diritti della persona” Convegno - ROMA Palazzo Spada novembre 2014

CONVEGNO AL CONSIGLIO DI STATO - ROMA Palazzo Spada – Aula di Pompeo
"Orizzonti scientifici e nuovi diritti della persona"


Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, 13
Roma, 12 novembre 2014


Ore 16.00

Saluti

- Giorgio Giovannini
Presidente del Consiglio di Stato


Interventi

- Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute


- Pierpaolo Vargiu
Presidente Commissione
Affari Sociali della Camera dei Deputati


- Emilia Grazia De Biasi
Presidente Commissione
Igiene e Sanità del Senato della Repubblica

16.00
Ore 17.00

Relazioni

- Pier Giorgio Lignani
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

- Massimo Luciani
Professore Ordinario di diritto costituzionale
Università "La Sapienza" di Roma

- Giacinto Bisogni
Consigliere di Cassazione

- Maria Elisa D'Amico
Professore Ordinario di diritto costituzionale
Università degli Studi di Milano

- Lorenzo d'Avack
Professore Ordinario di filosofia del diritto
Università "Roma Tre"



Ore 18.30

Conclusioni

- Giuseppe Tesauro
Presidente Em. Corte Costituzionale



La partecipazione al convegno è aperta a tutti, previa iscrizione al seguente indirizzo email convegni.cds@giustizia-amministrativa.it


- Valerio Onida, Maria Elisa D'Amico, Achille Colombo Clerici

lunedì 27 ottobre 2014

Giusto processo e giustizia tributaria: la Corte Costituzionale chiarirà se la giustizia tributaria viola i Diritti dell’Uomo.

La questione viene sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia con una dettagliata ordinanza emessa lo scorso 23 settembre e destinata a far discutere tutti gli addetti ai lavori (allegata al presente articolo).

La Corte Costituzionale sarà chiamata a decidere se la giustizia tributaria italiana viola la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e il diritto internazionale quanto ai valori di indipendenza ed imparzialità del giudice tributario.

E' questa - in estrema sintesi - la conclusione cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia con l'ordinanza n. 280/3/2014 con la quale i giudici emiliani, in maniera minuziosa e puntuale (ben 22 pagine), hanno finalmente prospettato possibili profili di incompatibilità dell'attuale assetto ordinamentale della giustizia tributaria con l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e l'art. 111 della nostra Carta Costituzionale ed hanno sollevato un'eccezione di legittimità costituzionale di talune disposizioni "sospettate" di violare il diritto internazionale in relazione ai principi di indipendenza ed imparzialità del giudice tributario.

Nello specifico, i giudici di merito con l'ordinanza in commento hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

-         quanto al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 degli articoli:

a)      2, 15, 31, 32, 33, 34 e 35, in ordine alle attribuzioni di Presidenti, giudici, Direttore delle Segreterie e Segreterie, per quanto attiene il profilo della indisponibilità da parte del Giudice Tributario dei mezzi personali per l'esercizio della giurisdizione, nella parte in cui non assicurano, in conformità alla giurisprudenza della CEDU, la indipendenza sotto il profilo della possibilità di disporre autonomamente del personale ausiliario, attribuendo, invece, tali poteri all'Amministrazione cui appartengono le autorità che emanano gli atti sottoposti al controllo giurisdizionale;

b)     13, per quanto attiene alla lesione della apparenza di indipendenza sotto il profilo dell'assetto dei poteri di determinazione del trattamento economico per quanto concerne la previsione della determinazione, liquidazione e amministrazione del compenso da parte della stessa amministrazione cui appartengono anche gli organi che emettono gli atti sottoposti al controllo giurisdizionale, con lesione della apparenza di indipendenza in conformità alla giurisprudenza della CEDU;

c)      2, 29-bis, 31 e 35, sotto il profilo della omessa previsione di una autonomia di gestione finanziaria e contabile delle Commissioni Tributarie, nella parte in cui non assicurano, in conformità alla giurisprudenza della CEDU, la apparenza di indipendenza sotto il profilo della possibilità di disporre autonomamente dei mezzi materiali, invece attribuiti alla gestione dell'autorità che emette gli atti da sottoporre al controllo giurisdizionale.

-         quanto al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 dell'articolo 6, oltre che dell'art. 51 c.p.c., nella parte in cui non prevedono, accanto alla possibilità di astensione individuale del giudice per motivi "personali", un rimedio che consenta di rimediare al difetto di apparenza di indipendenza c.d. ordinamentale del giudice ovvero di evitare che venga adottata una decisione che, per effetto della sua adozione da parte di un giudice non apparentemente indipendente per violazione della clausola del giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost. e 6 Cedu, sia nulla per difetto di costituzione del giudice e, comunque, fonte di responsabilità dello Stato italiano per violazione dei diritti fondamentali dell'uomo.

Come noto, l'art. 111 Cost. dispone, al comma 1, che <<la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge >> ed al comma 2, che <<ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata>>.

La suddetta norma risulta dal recepimento in Costituzione dei principi di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), principi che erano già presenti nell'ordinamento italiano e nell'interpretazione giurisprudenziale delle regole di ogni modello di processo.

Fondamentale è l'affermazione del rilievo del contraddittorio che deve svolgersi in situazione di parità delle parti stesse del processo. Necessario corollario di questo principio è quello della terzietà ed imparzialità del giudice rispetto alle parti. Solo assicurando questi principi cardine si può realizzare il risultato del giusto processo al fine della garanzia della effettività della tutela giurisdizionale.

Se, invece, viene meno il momento della terzietà del giudice rispetto alle parti (il che farà legittimamente dubitare della giustezza ed imparzialità della decisione), il sistema del processo tributario non assicurerà quelle prerogative che ogni sistema processuale deve, invece, in sé contenere e garantire alla collettività.

L'ordinanza della C.T.P. di Reggio Emilia si colloca in un momento storico di grande importanza e, peraltro, proprio nell'art. 10 della legge-delega n. 23 dell'11 marzo 2014 di riforma del sistema fiscale è contenuta la delega al Governo per la revisione del contenzioso tributario anche in relazione alla garanzia di assicurare la terzietà dell'organo giudicante.

Tale questione è sempre stata ampiamente trattata dall'avvocato Maurizio Villani e rilanciata dallo  "Sportello dei Diritti" e dal  suo presidente Giovanni D'Agata, ed è attualmente contenuta nella redazione, pure apprestata dal noto tributarista, del progetto di legge di riforma del processo tributario (visionabile sul proprio sito www.studiotributariovillani.it), alla luce della legge delega (art. 10 L. n. 23/2014). 

Concludendo, come svolgimento dei principi della legge delega e di questa importante ordinanza, si auspica che quanto prima sia riformato l'intero processo tributario con la previsione, tra l'altro, della sottrazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze di ogni potere di intervento nella materia.

Lecce, 27 ottobre 2014                              


venerdì 24 ottobre 2014

LEGGE DI STABILITÀ – Doccia fredda per tutti i dipendenti pubblici: stipendio bloccato un altro anno e addio indennità vacanza contrattuale fino al 2018



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La gravità del provvedimento è che la sparizione dell'indennità di vacanza contrattuale, non più recuperabile, preannuncia l'intenzione di bloccare ulteriormente le buste paga di tre milioni di lavoratori per altri ulteriori tre anni.

 

Marcello Pacifico (Anief-Confedir): le buste paga di tre milioni di lavoratori sempre più vicino alla soglia della povertà. Non è così che si rilancia l'economia delle famiglie e del Paese.

 

La Legge di Stabilità 2015 regala ai dipendenti pubblici un'altra stangata: la legge 'bollinata' dal Quirinale, all'articolo 21 riguardante il "pubblico impiego", prevede infatti che tutti i dipendenti della pubblica amministrazione verranno lasciati con lo stipendio fermo per tutto il 2015. Inoltre, viene introdotto, si legge nella relazione illustrativa, il "rinvio di un anno del pagamento dell'IVC (indennità di vacanza contrattuale), previsto a legislazione vigente a decorrere dal 2018, con riferimento al triennio contrattuale 2018-2020".

 

Proseguendo la linea approvata un anno fa dal Governo Letta con la Legge 144/2013 si continua ad infierire su dei dipendenti pubblici che hanno il contratto bloccato già da ormai 5 anni. Si allunga, infatti, il blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, sancito dall'art. 9, comma 21 del D.L. 78/2010. Ma quel che è forse più grave è che la sparizione dell'indennità di vacanza contrattuale fino al 2018, peraltro non più recuperabile, preannuncia l'intenzione di bloccare ulteriormente le buste paga di tre milioni di lavoratori per altri ulteriori tre anni.

 

"Considerando che il blocco dei valori stipendiali del pubblico impiego si deve al comma 17 dell'art. 9 della Legge 122/2010 - spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir - tutto questo personale rischia ora di trovarsi con delle buste paga davvero sempre più vicino alla soglia della povertà: l'inflazione, infatti negli ultimi anni è salita del 12%, mentre l'incremento stipendiale medio del personale statale si è incrementato di meno di 9 punti percentuali. Quello della Scuola addirittura di 8 punti".

 

"Il provvedimento parla da solo: non occorre infatti essere degli economisti per capire che non può essere questa la strada – conclude il sindacalista Anief-Confedir – per incentivare i consumi dei lavoratori e delle loro famiglia. Né per rilanciare quella dell'intero Paese".

 

 

Per approfondimenti:

 

Il Disegno di Legge di Stabilità 2015 'bollinato' dal Quirinale in vista dell'approvazione definitiva alle Camere

 

La Relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2015

 

La Relazione illustrativa alla Legge di Stabilità 2015

SCUOLA – La Legge di Stabilità fa sparire le supplenze brevi per gli assistenti tecnici ed amministrativi

Si potranno chiamare solo collaboratori scolastici e comunque non per i primi sette giorni di assenza. E i 'bidelli' potranno anche svolgere mansioni superiori. Mentre per il personale docente si prevede la 'ciambella di salvataggio' dell'organico funzionale, gli Ata vengono così fortemente penalizzati. E le brutte sorprese nel testo non finiscono qui. Rispetto a quello approvato dal CdM, per la Scuola sparisce solo il comma che avrebbe portato a costituire già dal 2015 le commissioni della maturità con soli docenti interni.

 

Marcello Pacifico (Anief-Confedir): la manovra del Governo di dimostra sempre più una partita di giro. Se prendiamo in considerazione anche gli altri tagli al settore, si stanno gettando le basi per mettere in seria crisi l'organizzazione e la funzionalità scolastica.

 

Per la Scuola italiana la Legge di Stabilità diventa sempre più a tinte nere. Spulciando tra i meandri del testo approvato dal Quirinale, si scopre infatti che il personale amministrativo e tecnico, a seguito della digitalizzazione delle segreterie scolastiche (da finanziare con 10 milioni di euro tagliati alle scuole superiori musicali) dal prossimo 1° settembre perde oltre 2mila unità. Ma soprattutto, da una lettura più attenta dal disposto normativo incluso nel comma 8 dell'articolo n. 28, emerge che per la figura di "assistente amministrativo" e di "assistente tecnico", sempre dal "1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze".

 

Farà eccezione il "personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico", che comunque non potrà essere nominato "per i primi sette giorni di assenza" del titolare del posto. Di seguito, si specifica che "alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi". Ma soprattutto che "le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti".

 

"Il disegno del Governo – dice Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – sembra sempre più quello di fare cassa risparmiando sulla pelle del personale. Da una prima interpretazione, sembra infatti che il ruolo di amministrativi e tecnici verrà assolto, in caso di assenza del personale di ruolo in corso di anno scolastico, anche dai collaboratori. I quali hanno una busta paga ridotta. Oppure utilizzando quelli di ruolo, sempre attraverso il Mof, per le ore che svolgeranno in eccedenza anche su ruoli superiori al proprio. Così, mentre per il personale docente si prevede la 'ciambella di salvataggio' dell'organico funzionale, anche se spariranno le supplenze per un solo giorno di assenza, gli Ata vengono fortemente penalizzati".

 

"Come se non bastasse – continua il sindacalista Anief-Confedir – con questo provvedimento, si continuerà a prosciugare quello stesso Mof che è stato già ampiamente saccheggiato, di oltre la metà, per il pagamento degli scatti di anzianità del personale. Se pensiamo anche alla contemporanea sparizione della figura tradizionale dei vicari dei presidi, le possibilità di arrivare ad un regolare assolvimento del servizio pubblico scolastico diventano sempre più esigue".

 

A queste brutte sorprese, il testo della manovra di bilancio giunto alla Camera ne aggiunge diverse altre. Come il taglio al Ministero di altro personale: dal 1° gennaio 2015, il contingente di diretta collaborazione scenderà a 190 unità, con un taglio di spesa pari a 222.000 euro. Si riducono gli assegni previsti per il personale all'estero è ridotta di 3,7 mln di euro per il 2015 e di 5,1 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017.

 

Si procede anche a ridurre ulteriormente il personale comandato della scuola: "a parte alcuni casi di collocamento fuori ruolo e per le prerogative sindacali – spiega la rivista 'Orizzonte Scuola' - il personale appartenente al comparto scuola non potrà essere posto in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione "comunque denominata". Ma non è finita. Perché il Governo bloccherà il rinnovo dei contratti dei dipendenti fino al 2015 (manovra da 2,5mld di euro): "il blocco riguarda anche l'indennità di vacanza contrattuale, che non sarà più recuperata.

 

Sparisce poi il coordinatore provinciale pratica sportiva: nel testo viene modificato l'articolo 307 del Testo unico della scuola, prevedendo un solo coordinatore dei progetti di avviamento della pratica sportiva per regione, invece che uno per provincia. Coordinatori provinciali che, tra l'altro, godevano di esoneri.

 

"L'unica nota positiva della versione 'bollinata' dal Quirinale – conclude Pacifico - è che, grazie anche all'azione martellante dell'Anief, salta la norma sui commissari solo interni alla maturità che avrebbe trasformato gli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo in una farsa. Nel testo inviato alla Camera, però, rimangono troppi altri provvedimenti che se approvati con la versione definitiva porteranno le scuole, gli alunni, i docenti a vivere un 2015 di sofferenza.

 

Per approfondimenti:

 

Il Disegno di Legge di Stabilità 2015 'bollinato' dal Quirinale in vista dell'approvazione definitiva alle Camere

 

La Relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2015

 

La Relazione illustrativa alla Legge di Stabilità 2015

Diritto d'autore: Altroconsumo, Assoprovider-Confcommercio e Movimento Difesa del Cittadino inviano una diffida all'AGCOM e alla Corte dei Conti


Le associazioni: "L'AGCOM sospenda la costosa applicazione del Regolamento all'esame della Consulta per non pregiudicare i diritti costituzionali di cittadini ed  imprese"

 

 Altroconsumo, Assoprovider e Movimento Difesa del Cittadino(MDC) hanno inviato oggi una diffida all'Autorità Garante delle Comunicazioni per intimare la sospensione del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore che il Tar, su ricorso delle Associazioni, ha rinviato alla Corte Costituzionale per valutarne la legittimità.

Un atto doveroso per le Associazioni poste di fronte alla dichiarata volontà dell'Autorità di continuare ad applicare provvedimenti in base ad un regolamento che potrebbe rivelarsi lesivo di diritti costituzionalmente sanciti di cittadini ed imprese.

Le associazioni, cui il Tar Lazio ha riconosciuto il diritto di tutelare i propri associati dalle violazioni alla libertà di espressione, al diritto all'informazione e all'accesso alla rete, lesi da provvedimenti incostituzionali, invitano l'AGCOM ad attendere la Sentenza della Corte.

Per Altroconsumo, Assoprovider e MDC, l'attuale formulazione del Regolamento permette  l'inibizione dell'attività dell'utente del web senza un previo accertamento della violazione del diritto d'autore da parte dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e questo in contrasto con quanto sancito dalla Giurisprudenza Comunitaria e dalla  Costituzione Italiana.

 "Se l'Autorità prosegue nell'intento di applicare le norme del Regolamento, le ricadute in termini economici – dichiarano le associazioni – potrebbero essere molto  pesanti. Innanzitutto i provvedimenti inibitori provocheranno altrettante possibili opposizioni al Tar Lazio degli interessati e un aggravio di lavoro per l'Avvocatura dello Stato, per non parlare del dispendio di denaro e risorse dell'Autorità che ha già disposto il trasferimento di  circa  533.958,88  euro alla Fondazione Bordoni per la gestione informatica delle procedure in odore di incostituzionalità.

Altro aspetto sottolineato dalle Associazioni è che, qualora fosse accolta la questione di legittimità Costituzionale proposta, l'Autorità potrebbe essere costretta al risarcimento dei danni da lesione di diritti costituzionalmente tutelati di tutti i soggetti colpiti dagli ordini di rimozione e degli operatori costretti in base alla norma ed a proprie spese al blocco dei contenuti. Per questi motivi  l'AGCOM deve sospendere in autotutela l'applicazione del Regolamento".

I mittenti  hanno inviato la diffida anche alla Fondazione Bordoni e alla Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della  Corte dei Conti,  a cui le Associazioni chiedono l'acquisizione di tutti i documenti inerenti l'applicazione del  Regolamento all'esame della Consulta.


ASSOPROVIDER

L'Associazione Assoprovider, agisce con una costante azione a tutela della libertà d'Impresa, di auspicata parità di trattamento e concorrenza tra operatori delle telecomunicazioni, oltre che la conseguente difesa dell'interesse generale degli utenti, specie di quelli che subiscono i fenomeni di esclusione digitale.

Seguendo questa linea si è imposta e ha ottenuto importanti risultati come il recepimento della normativa europea per l'adozione del wireless nell'ordinamento italiano (Decreto Landolfi 2005) e in tempi recenti l'abolizione del patentino per gli installatori (Dm314/92) e l'accesso non discriminatorio alle licenze di operatore nei vari ambiti delle TLC (destinazione Italia 2013), con notevole abbattimento dei costi precedente sostenuti che impedivano una condizione di libero esercizio di certe attività economiche (allegato 10 Codice delle Comunicazioni).

Il Comune risponde delle lesioni subite dal cittadino scivolato sulla pavimentazione stradale disconnessa

L'ente deve risarcire i danni secondo la Cassazione che esclude il caso fortuito 

Un'altra significativa sentenza della Corte di Cassazione in materia di responsabilità degli enti proprietari o custodi delle strade è stata depositata ieri 23 ottobre.

A darne notizia Giovanni D'Agata presidente dello "Sportello dei Diritti", che evidenzia come con la sentenza n. 22528 il Comune sia ritenuto responsabile della caduta del minore scivolato sulla pavimentazione disconnessa non segnalata.

I giudici della sesta sezione civile hanno, infatti, accolto le doglianze di un giovane, all'epoca dei fatti minore, che aveva deciso di ricorrere avverso una sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dato ragione ad un Comune.Il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni da sinistro stradale, perché scivolava su un cubetto instabile della pavimentazione stradale non visibile né tanto meno segnalato che gli causava lesioni personali alla caviglia. Il punto sui cui il giovane insisteva era che la decisione dei giudici di secondo grado aveva applicato al suo caso, una giurisprudenza ormai consolidata in materia, «basata sull'insidia e il trabocchetto».

Per gli ermellini, la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, «ai sensi dell'articolo 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato».La presunzione, in queste circostanze, resta superata dalla prova del caso fortuito, «e tale non appare il comportamento del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo».

giovedì 23 ottobre 2014

SCUOLA – Da precari a presidi: parola del Consiglio di Stato



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Respinto l'appello del Miur che chiedeva la sospensione cautelare della sentenza n. 5011/14 con cui gli avvocati F. Ganci e W. Mi‎celi avevano ottenuto la validazione della partecipazione dei precari con cinque anni di servizio all'ultimo concorso per dirigenti scolastici. In tre potranno adesso sedersi dall'altra parte della scrivania senza aspettare l'immissione in ruolo da docenti.

 

Per i giudici di Palazzo Spada appare infondata, a una prima delibazione, la tesi sostenuta dall'avvocatura dello Stato a dispetto delle argomentazioni convincenti del Tar Lazio che - applicando il principio di non discriminazione sotteso alla direttiva comunitaria 1999/70 sui contratti a termine - aveva disapplicato la normativa italiana e ammesso i docenti precari alle prove concorsuali per diventare dirigenti scolastici.

 

Ora tre di essi, difesi in appello dagli avvocati S. Galleano e V. De Michele dell'Anief, possono finalmente invocare l'assunzione nei ruoli della dirigenza della scuola. Una vittoria storica che giunge con un mese di anticipo sull'attesissima sentenza della Corte di giustizia europea, chiamata ad esprimersi il prossimo 26 novembre sulla stabilizzazione dei precari della scuola e che ha già costretto il Governo Renzi, dopo le conclusioni dell'avvocato generale e la memoria della stessa Commissione UE sui ricorsi presentati anche dall'Anief, a prevedere l'immissione in ruolo di 150.000 supplenti dal prossimo 1° settembre.

 

"In nome di tale principio – afferma Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – il sindacato ha promosso ricorsi al giudice del lavoro per far restituire gli scatti di anzianità per i periodi di precariato, far riconoscere per intero tutto il servizio preruolo nella ricostruzione di carriera e far recuperare il primo gradone stipendiale tolto ai neoassunti dal 2011"

 

E' possibile ancora aderire ai ricorsi dal seguente link.

 

Per approfondimenti:

 

Tar Lazio stabilisce che anche i supplenti possono diventare presidi: due insegnanti precari promossi a capo d'istituto

 

Concorso Dirigenti Scolastici – Consiglio di Stato dà ragione all'Anief e applica la direttiva comunitaria: il servizio pre-ruolo andava valutato come quello di ruolo

mercoledì 22 ottobre 2014

SCUOLA - Consiglio di Stato: ok diploma magistrale in graduatorie ad esaurimento



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Accolte le tesi dell'Anief: il titolo è valido per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, che così saranno riaperte nei prossimi giorni per più di 4.000 ric‎orrenti che si erano rivolti al sindacato. Annullata la sentenza breve negativa del Tar Lazio. Lo Stato li ha esclusi per 13 anni ma ora la giustizia offre loro la possibilità di essere assunti a tempo indeterminato.

 

Ancora una volta la competenza dell'ufficio legale dell'Anief permette a migliaia di insegnanti di poter esercitare la professione per cui sono abilitati. I giudici di Palazzo Spada accolgono le tesi degli avvocati V. De Michele, S. Galleano e T. Sponga e sospendono la prima (n. 0858/14) delle quattro sentenze brevi con cui il TAR Lazio aveva rigettato la scorsa estate i ricorsi presentati.

 

Con l'ordinanza n. 4834/14, infatti, i giudici d'appello hanno considerato il pregiudizio grave in favore dei ricorrenti, in vista anche dello scorrimento delle graduatorie e dell'immissione in ruolo di tutti gli iscritti, come annunciato dal Governo.

 

L'ordinanza è stata pubblicata il 22 ottobre dopo che nel mese scorso sempre l'Anief, con più di 20 decreti monocratici del Tar Lazio, aveva ottenuto il reinserimento nelle Gae di circa 1.000 ricorrenti che erano stati cancellati negli anni passati.

 

"Con questa fondamentale vittoria – dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – che giunge dopo il decreto del Presidente della Repubblica che ha riconosciuto la validità del diploma magistrale conseguito entro il 2000/2001 come titolo abilitante, migliaia di docenti possono finalmente accedere alle graduatorie ad esaurimento che il premier Renzi vorrebbe eliminare dopo l'assunzione in ruolo di tutti i suoi iscritti".

 

Nei prossimi giorni il sindacato presenterà appello per tutti i 4.000 ricorrenti che avevano ricevuto analogo provvedimento negativo del Tar Lazio.

 

L'ordinanza del Consiglio di Stato

 

22 ottobre 2014                                          

LEGGE DI STABILITÀ – Ecco la versione definitiva approvata dal CdM, confermati i tagli alla Scuola



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L'articolo 28 diventa il 29, ma la sostanza non cambia: cancellati gli esoneri dei vicari dei presidi, addio alle supplenze brevi, tagliati oltre 2mila Ata, spariscono i commissari esterni degli esami di maturità, sottratti 30 milioni dal fondo per le attività a supporto della didattica, tagliato di 100 milioni il Fondo per le non autosufficienze.

 

Marcello Pacifico (Anief-Confedir): alla fine, il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e l'assunzione di quasi 150mila insegnanti verranno pagati dalla stessa Scuola. È l'ennesima manovra a costo zero.

 

 

Cambiano i numeri e i commi degli articoli, ma nella versione definitiva della Legge di Stabilità i tagli alla Scuola rimangono tutti confermati. Vengono cancellati gli esoneri dei vicari dei presidi, spariscono le supplenze brevi, vengono tagliati oltre 2mila unità di personale Ata, si abrogano i commissari esterni degli esami di maturità, vengono sottratti 30 milioni dal fondo per le attività a supporto della didattica. E viene pure tagliato di 100 milioni il Fondo per le non autosufficienze.

 

"Alla fine della fiera – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – i provvedimenti tanto pubblicizzati dal Governo e dal Ministro, il potenziamento dell'alternanza scuola lavoro e l'assunzione di quasi 150mila insegnanti, verranno pagati dalla stessa Scuola. È evidente che ci troviamo davanti all'ennesima manovra a costo zero. Ora c'è da sperare che in Parlamento possa essere modificata, evitando che ancora una volta a pagare siano i più deboli".

 

Ecco, in sintesi, i provvedimenti che penalizzeranno la Scuola pubblica italiana. L'abrogazione di esoneri e semiesoneri per i collaboratori del dirigente scolastico: dal 1° settembre 2015 su 8.400 scuole autonome complessive, ben 1.200, attualmente in reggenza, affidate in pratica al dirigente scolastico di un altro istituto, saranno private anche del responsabile di sede. E altri migliaia di plessi dovranno essere gestiti da docenti. Chi pensa che l'organico funzionale possa sopperire a questi disagi sbaglia.

 

Spariscono poi tutte le supplenze di breve durata: sempre dal prossimo 1° settembre, infatti, i dirigenti scolastici non potranno conferire le supplenze inferiori ad 8 giorni – come previsto dall'articolo 1 del comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – ad assistenti amministrativi (a meno che l'organico della scuola non sia composto da uno o due unità), tecnici di laboratorio e collaboratori scolastici. Alla loro sostituzione si potrà provvedere mediante attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti, attribuite dal dirigente scolastico. Per il personale Ata, che negli ultimi anni aveva perso 47mila unità, si prospetta l'ulteriore riduzione di 2.020posti, per portate alle casse dello Stato un risparmio di 50,7 milioni a decorrere dall'anno 2015/2016.

 

La "stretta" riguarderà pure le supplenze brevi per i docenti, che non potranno essere più sostituti quando assenti per un solo giorno. 

 

"I capi di istituto – si legge nel testo - sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica".

 

Per risparmiare ogni anno 147 milioni di euro, viene confermata anche la cancellazione dei commissari esterni degli esami di maturità: il nuovo Esame di Stato della secondaria di secondo grado, già a partire da quello che si svolgerà nel 2015, sarà affidato ad una commissione composta da sei docenti interni e il solo presidente esterno.

 

 

Viene poi decurtato di ulteriori 30 milioni di euro il Miglioramento dell'offerta formativa, che finanzia a sua volta il fondo d'istituto, costituito in ogni scuola autonoma per la realizzazione della lunga serie di attività aggiuntive connesse alla realizzazione del cosiddetto Pof scolastico: "l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 è ridotta di euro 30 milioni a decorrere dall'esercizio 2015", si legge al comma 5, sempre dell'art. 29. Il cosiddetto MOF passerà da 690 a 660 milioni di euro. Ricordiamo sempre che nel 2011, prima che venisse illegittimamente saccheggiato per garantire gli scatti di anzianità (a seguito dell'accordo scellerato sottoscritto all'Aran da parte pubblica e alcuni sindacati nel febbraio 2001), la cifra assegnata era di 1 miliardo e 400 milioni.

 

Da un'analisi complessiva del documento definitivo approvato dal CdM ed ora all'esame del Quirinale, una modifica dell'ultimo momento, non presente nelle bozze circolate in questi giorni, è stata apportata. E non è una buona notizia, perché riguarda un taglio alle risorse a favore dei disabili. Riguarda il comma 10 dell'art. 18 (Politiche invariate), la legge di bilancio prevede che "lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di euro 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015". Le associazioni che tutelano il mondo della disabilità hanno fatto osservare che non si tratta di un incremento, ma di una riduzione di 100 milioni di euro rispetto al budget annuale che veniva assegnato in passato: ora chiedono di incontrare il premier Renzi.

 

Per approfondimenti:

 

Legge di Stabilità 2015: versione definitiva approvata dal CdM

 

Disegno di Legge Stabilità 2015: relazione illustrativa

venerdì 17 ottobre 2014

Rimborso Windows preinstallato. Aduc denuncia produttori PC all'Antitrust


Firenze, 17 ottobre 2014. Abbiamo depositato questa mattina presso l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il mercato (ACGM) una denuncia contro i maggiori produttori di computer perché impediscono di fatto ai consumatori di ottenere il rimborso di Microsoft Windows preinstallato di cui non intendono usufruire. Così facendo, violano la legge, come stabilito di recente dalla Corte Suprema di Cassazione cui l'Aduc aveva ricorso (1).

Eppure, i produttori continuano come niente fosse ad impedire l'esercizio di questo diritto al consumatore. HP pretende la restituzione del computer, mentre Lenovo e Fujitsu dicono che il rimborso non esiste. Acer richiede una serie di passaggi assurdi come l'invio presso la propria sede del PC a spese dell'utente al solo scopo di effettuare la cancellazione dell'hard disk. Asus chiede l'invio presso una propria sede in Olanda. Pressoché tutti negano l'assistenza all'hardware nel caso venga rimosso il software preinstallato. La somma che verrebbe restituita è poi irrisoria, nonostante la Cassazione abbia stabilito che debba essere quella di mercato: si va da Samsung che rimborsa 1 euro fino ai 50 euro di Sony per il rimborso di Windows 8 pro, un software che vale oltre 200 euro sul mercato.

Visto l'unanime ostruzionismo al rimborso, è anche ipotizzabile che vi siano accordi commerciali tra i produttori di PC e Microsoft intesi proprio a vanificare il diritto del consumatore al rimborso. Infatti, nella licenza OEM, Microsoft Windows stabilisce che il consumatore debba attenersi alle modalità (capestro!) stabilite dai produttori (2). Abbiamo quindi chiesto all'Autorità di imporre a Microsoft la riformulazione del testo della licenza in modo da rendere chiaro che chi rifiuta il software ha diritto al rimorso senza vincoli.

Infine, dover pagare anticipatamente il software non voluto per acquistare un PC, e poi doversi attivare per ottenerne il rimborso non è accettabile e non ha eguali sul mercato.  L'Antitrust dovrebbe quindi imporre che venga preinstallato solo software con licenza "trial" (ovvero in prova per un certo periodo di tempo entro il quale l'utente decide se acquistarlo o rimuoverlo dal PC) oppure software libero gratuito.

Auspichiamo che dopo l'11 settembre, con la sentenza di Cassazione, il mercato del software possa aprirsi ad una buona liberalizzazione, con maggior concorrenza e vantaggi per tutti, soprattutto per i consumatori.

Invitiamo tutti gli utenti che hanno problemi di rimborso con i produttori di PC a segnalarlo all'Autorità usando l'apposita form a questo indirizzo: http://www.agcm.it/invia-segnalazione-online.html

Ringraziamo le associazioni che supportano questa azione e che hanno sottoscritto l'istanza presso l'AGCM:
ILS - Italian Linux Society (www.ils.org e www.linux.it)
FSFE - Free Software Foundation Europe (www.fsfe.org)

Qui il testo completo della denuncia: http://avvertenze.aduc.it/generale/files/file

Qui il nostro canale web dedicato all'argomento: http://avvertenze.aduc.it/rimborsowindows/

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(1) Con la storica sentenza n°19161/2014 dello scorso 11 settembre, la Suprema Corte ha affermato che "chi acquista un computer sul quale sia stato preinstallato dal produttore un determinato software di funzionamento (sistema operativo) ha il diritto, qualora non intenda accettare le condizioni della licenza d'uso del software propostegli al primo avvio del computer, di trattenere quest'ultimo restituendo il solo software oggetto della licenza non accettata, a fronte del rimborso della parte di prezzo ad esso specificamente riferibile".
Qui il testo della sentenza: http://avvertenze.aduc.it/rimborsowindows/notizia/sistema+operativo+windows+cassazione+ragione+aduc_130092.php
(2) La licenza di Windows 8 recita: "Il licenziatario potrà contattare il produttore o l'installatore per conoscere le modalità di restituzione del software o del computer e di rimborso del prezzo. Il licenziatario dovrà attenersi a tali modalità, che potrebbero richiedere la restituzione del software unitamente al computer sul quale il software è installato per ottenere il rimborso del prezzo, se previsto".



Il registro per gli impianti di trattamento e stoccaggio di RAEE è da oggi online


Il Centro di Coordinamento RAEE ha attivato il sistema informatico a cui sono obbligati a registrarsi tutti i titolari degli impianti.

Tutti gli impianti di trattamento e i centri di stoccaggio, che gestiscono rifiuti elettrici ed elettronici, dovranno iscriversi al Portale del Centro di Coordinamento RAEE, come previsto dal D.Lgs 49/2014 che recepisce la nuova Direttiva Europea. Sono diverse centinaia in Italia le strutture interessate dal provvedimento e, per questo, il CdC RAEE ha creato una corsia preferenziale sul proprio sito che consente di iscriversi al Registro in pochi semplici click e senza alcun onere.

L’articolo 33 del Decreto stabilisce, poi, che tutti i soggetti che trattano RAEE, sia di origine professionale che domestica, hanno l’obbligo di comunicare al Centro di Coordinamento i dati sulle quantità trattate annualmente. Il CdC RAEE ha creato, quindi, una funzione ad hoc nell’area riservata del Portale. Per coloro che non si metteranno in regola sono previste sanzioni pecuniarie da 2.000 a 20.000 euro e una diffida a iscriversi. Nel caso l’iscrizione non avvenga neanche dopo la diffida è prevista la revoca dell’autorizzazione a trattare i rifiuti. Le verifiche sugli impianti sono affidate alle Regioni e alle Province che, con il Registro, potranno pianificare le ispezioni con maggiore semplicità.

L’iscrizione al Portale – sottolinea Fabrizio D’Amico, Presidente del Centro di Coordinamento RAEE consentirà di fare un vero e proprio censimento degli impianti di messa in riserva e trattamento di questa particolare tipologia di rifiuti. Ancora più importante sarà, poi, la raccolta dei dati sui quantitativi trattati che, in aggiunta ai dati già in possesso del CdC RAEE, permetterà di avere una fotografia sulla situazione e sui trend di questo importante settore della green economy”.

Già oggi il Portale del CdC RAEE consente ai migliaia di Centri di Raccolta di richiedere il ritiro dei rifiuti da parte dei Sistemi Collettivi. Con le nuove funzioni, i gestori degli impianti di trattamento avranno a disposizione un’area riservata attraverso cui dialogare con il Centro di Coordinamento.

La scelta di creare il Registro direttamente online – spiega Fabrizio Longoni, Direttore Generale del CdC RAEEfa parte della nostra cultura che, negli anni, ha permesso di semplificare al massimo gli aspetti burocratici della gestione dei RAEE. Gli impianti di trattamento potranno perfezionare l’iscrizione in pochi click e, successivamente, comunicare i dati con estrema semplicità. Questo ci permetterà di averli disponibili in tempo reale e utilizzarli per le elaborazioni e per la reportistica, una parte importante del nostro lavoro”.

Milano, 17 ottobre 2014

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