CorrieredelWeb.it Arredo&Design Arte&Cultura Cinema&Teatro Eco-Sostenibilità Editoria Fiere&Sagre Formazione&Lavoro Fotografia


IltuoComunicatoStampa ICTechnology Marketing&Comunicazione MilanoNotizie Mostre Musica Normativa TuttoDonna Salute Turismo




Ultime news sulla Normativa

Cerca nel blog

sabato 29 novembre 2014

GIUSTIZIA TRIBUTARIA, PROSPETTIVE DELLA RIFORMA


 


Legge delega fiscale e giustizia tributaria

«Solo un sistema equo ed efficiente può contrastare l'evasione»

Il presidente Odcec Ct Truglio: "Riforma del processo tributario necessaria a tutela della legalità"

 

CATANIA – «Efficienza, semplificazione, chiarezza nel rapporto tra Stato e contribuente, tutela dei diritti». Riassume così il Rettore dell'Università di Catania Giacomo Pignataro, l'annosa "questione" della Giustizia tributaria


Lo fa in un'occasione importante, che questa mattina (29 novembre) ha visto riuniti alcuni tra i principali rappresentanti a livello provinciale, regionale e nazionale per il convegno sul tema promosso dall'Associazione Magistrati tributari Amt (sez. Catania) e dal Dipartimento di Economia e Impresa, con il patrocinio dell'Ordine dei commercialisti di Catania, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dell'Associazione nazionale tributaristi italiani (sez. Sicilia Occidentale)


Una riforma che si attende da oltre vent'anni per "difendere" il contribuente e contrastare l'evasione offre un quadro che non è dei più incoraggianti: «Solo se il sistema è ben gestito, seguendo principi di efficienza ed equità, può realmente funzionare», ha sottolineato il prof. Salvo Muscarà (Diritto Tributario e presidente f.f. A.N.T.I. sez. Sicilia Orientale), ribadendo che «i tempi sono lunghi, c'è troppa burocrazia e poca chiarezza con il contribuente. Un sistema funzionante è quello che colpisce il vero evasore e non chi ha comportamenti errati ma in buona fede». 


Conseguenza anche della poca considerazione che lo Stato negli anni ha rivolto alla giustizia tributaria italiana, ignorando il suo ruolo come fattore di crescita, come precisato dal presidente Commissione tributaria regionale CTR Sicilia Giovanni Battista Macrì, in apertura dei lavori. 


Viene da sé l'importanza strategica di affiancarsi a un consulente esperto e aggiornato che abbia ben chiari i confini tra tutela del contribuente e giustizia: compito al quale sono chiamati i commercialisti, rappresentati in questa occasione dal presidente dell'Ordine etneo Sebastiano Truglio: «Condivido l'idea di una riforma del processo tributario necessaria e oggi più che mai centrale – ha affermato - e aggiungo che in questa fase storica ed economica sia altrettanto necessario fare in modo che il sistema giudiziario risponda sempre più alle giuste esigenze di efficienza e chiarezza dei professionisti e dei cittadini. I commercialisti sono spesso additati come "difensori" degli evasori, quando, invece, svolgiamo un ruolo sociale chiamato a tutelare chi rispetta la legge, condannando chi, di fatto, non si allinea alle norme». 


L'inizio dei lavori è stato preceduto dai saluti del vice presidente Amt Sicilia Antonino Lo Franco e del prof. Emilio Giardina, a seguire le relazioni - introdotte e coordinate  dal presidente dell'Associazione magistrati tributaristi (Amt) di Catania Umberto Puglisi - di Ennio Sepe (presidente Amt e Sost. P.G. Corte di Cassazione) che ha sottolineato come in questi anni le categorie professionali interessate siano state tagliate fuori dal processo di riforma e non potendo dare il proprio contributo di conoscenza ed esperienza si sono ritrovate di fronte a prodotti normativi finiti che non rispondono alle reali esigenze riformatrici; il responsabile Cultura e Formazione - G.E. A.M.T. e Sost. P.G. Corte di Cassazione Raffaele Ceniccola è intervenuto sugli aspetti ordinamentali della riforma; il prof. Muscarà ha approfondito il tema delle prospettive evolutive del processo tributario. A seguire gli interventi programmati di Salvino Pillitteri (vicepresidente vicario Amt); Pasquale Saggese, commercialista in Napoli e ricercatore della Fondazione Nazionale dei Commercialisti; Daniela Gobbi (segretario generale Amt); Silvio Raffiotta (presidente C.T.P. Enna - G.E. A.M.T. Sicilia); Giuseppe Foti (presidente Sezione C.T.P. Catania); Filippo Impallomeni (vicepresidente Sez. C.T.P. Catania). Le conclusioni sono state affidate a Fausto Alberghina, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

8 per mille. La lezione della Corte dei Conti. Come cambiare



Firenze, 29 novembre 2014. La bacchettata della Corte dei Conti al meccanismo per l'attribuzione dell'8 per mille (1), potrebbe essere l'avvio di una svolta storica nei rapporti tra Stato italiano e confessioni religiose (essenzialmente -e' ovvio- la Chiesa cattolica romana), nonche' l'opportunita' per i nostri ordinamenti di rivedere i meccanismi di finanziamento del no-profit in generale.
La Corte dei Conti ha bacchettato sul meccanismo dell'attribuzione, che consente di assegnare i contributi anche di chi non ha dato nessuna indicazione sulla denuncia dei redditi, in base alle percentuali di chi invece ha dato questa indicazione; un meccanismo che obbliga tutti i contribuenti a comunque devolvere ad una confessione religiosa l'8 per mille dell'Irpef che deve all'Erario, con la sola alternativa della scelta delle azioni caritatevoli dello Stato (soldi che, talvolta, finiscono anche a finanziare le missioni di guerra).
Il Concordato con la Chiesa romana risale al 1929 ed e' stato aggiornato nel 1984, e la parte economica e' stata poi ratificata dal Parlamento nel 1985 (2).

Noi abbiamo sempre criticato il Concordato ed ai suoi meccanismi che hanno portato quasi tutte le confessioni religiose (a parte -tra le piu' note e per il momento- comunita' islamiche e Testimoni di Geova) a partecipare a questo banchetto anche in dispregio di alcuni loro principi (per esempio, la Chiesa Valdese i primi tempi rifiutava la redistribuzione oggi bacchettata dalla Corte dei Conti, ma, siccome i soldi non hanno colore, alla fine l'ha accettata lo stesso).
Inoltre, le trasparenze sull'uso di questi soldi, da parte di tutti (Stato incluso) sono sempre state dubbie, anche se la Chiesa cattolica ha sempre fatto enormi sforzi per evitare questi dubbi. Un contesto in cui la bacchettata della Corte dei Conti, pur se tardiva appare opportuna.

La domanda che noi ci poniamo e' la seguente: perche' i finanziamenti alle associazioni no-profit devono essere in questo modo? Cioe' dando una somma xx e poi piu' o meno verificare i bilanci per una presupposta verifica che siano stati spesi come di dovere (meccanismo uguale a quello del finanziamento pubblico ai partiti). L'Italia e' un Paese di evasori ed elusori fiscali, comportamento che non c'e' modo di negare che possa essere anche appannaggio di chi ci vuole salvare l'anima o aiutare i piu' demuniti, e allora perche' non usare meccanismi che scoraggino moltissimo questo comportamento? Per esempio: non soldi in assoluto con meccanismi piu' o meno strampalati e tendenziosi (come quello dell'8 per mille) o erogazioni decise da politici per favorire chi appartiene alla propria parte, ma agevolazioni fiscali dirette sull'operato, tipo: riduzione Iva e fisco in genere, sconti per l'informazione, la comunicazione, i trasporti, etc..

Ma questo forse e' un libro dei sogni che non appartiene a noi terreni che, proprio perche' non vogliamo niente avere a che fare con queste logiche, rifiutiamo ogni forma di finanziamento pubblico (compresa la forma giuridica Onlus), si' da farci meglio capire da chi -consumatori e utenti, nel nostro caso- e' vittima di uno Stato che favorisce e promuove questi meccanismi oggi bacchettati.

(1) http://www.aduc.it/notizia/mille+corte+conti+rivedere+meccanismo_130429.php
(2) http://avvertenze.aduc.it/lapulce/otto+mille+della+serie+bell+39+archivio+guasta+mai_7303.php

Vincenzo Donvito, presidente Aduc

venerdì 28 novembre 2014

Corte di Cassazione: l'indennità di accompagnamento non è prerogativa dei non deambulanti




CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 novembre 2014, n. 25255

Previdenza - Indennità di accompagnamento - Inabile al lavoro - Inabile in grado di deambulare

1 - Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
(Con sentenza n. 560/2011, depositata in data 28 febbraio 2011, la Corte di appello di Bari, pronunciando sull’impugnazione proposta da D.G. nei confronti dell’I.N.P.S., del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Regione Puglia, disposto il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, confermava la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva escluso il diritto del D.G. all’indennità di accompagnamento. Riteneva la Corte territoriale che l’appellante, ancorché inabile al lavoro, fosse in grado di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita.
Avverso tale sentenza D.G. ricorre per cassazione con due motivi.

L’I.N.P.S. ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso.
Sono rimasti solo intimati il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Puglia.

Con i due motivi il ricorrente denuncia: "Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 18/1980, dell’art. 1 della legge n. 508/1988 e dell’art. 115 cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)" nonché "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)".

Lamenta che il giudice di merito abbia ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della prestazione reclamata considerando il G. autosufficiente in relazione al compimento degli atti quotidiani della vita, senza considerare che gli stessi test IADL cui il consulente tecnico officiato dalla Corte territoriale aveva fatto riferimento avevano evidenziato che il predetto necessitava di "essere accompagnato per qualsiasi acquisto nei negozi", di "avere preparati i cibi e serviti", oltre che "di aiuto per ogni operazione di governo della casa" e che il medesimo consulente aveva sottolineato che il periziato, presentante un quadro clinico caratterizzato da "un rendimento mentale quasi del tutto compromesso per la marcata incapacità di memorizzare e stare attento, ovvero da una ipovalidismo psichico, con manifestazione classiche della oligofrenia", era dal punto di vista comportamentale, "inibito e passivo, nonché incapace di elaborare correttamente gli stimoli ambientali esterni".

Il motivo è manifestamente fondato.

Va osservato, in termini generali, che l’indennità di accompagnamento è una prestazione del tutto peculiare in cui l’intervento assistenziale non è indirizzato - come avviene per la pensione di inabilità - al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro (tanto è vero che l’indennità può essere concessa anche a minori degli anni diciotto e a soggetti che, pur non essendo in grado di deambulare senza l’aiuto di un terzo, svolgano tuttavia un’attività lavorativa al di fuori del proprio domicilio), ma è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiare a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (cfr. Cass. 28 agosto 2000, n. 11295; id. 21 gennaio 2005, n. 1268; 23 dicembre 2011, n. 28705).

Va, poi, specificato che il diritto all’indennità di accompagnamento spetta sia nel caso in cui il bisogno dell’aiuto di un terzo si manifesti per incapacità di ordine fisico, sia per malattie di carattere psichico.

Quanto alle incapacità di ordine materiale questa Corte ha precisato che la nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all’aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che il soggetto debba compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell’aiuto di terzi, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva (così Cass. 11 aprile 2003, n. 5784).

Quanto alle malattie psichiche, questa Corte ha precisato che l’indennità di accompagnamento, va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall’art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n.18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri.
 
Va, al riguardo citata la giurisprudenza di questa Corte in materia di psicopatie con incapacità di integrarsi nel proprio contesto sociale. Così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento: 

·         a persona, che per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita si presentava incapace di «stabilire autonomamente se, quando e come» svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l’incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri «ma anche a quelli direttamente strumentali, che l’uomo deve compiere normalmente nell’ambito della società» (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299);
·         a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericoloso per sé e per altri (Cass. 21 aprile 1993, n. 4664); 

·         a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l’aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667);
 
·         a persona, che anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l’altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una «incapacità di tipo funzionale», di compiere cioè «l’atto senza l’incombente pericolo di danno (per l’agente o per altri)» (Cass. 27 marzo 2001 n. 4389); 

·         a persona, che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di non riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l’incapacità materiale dì compiere l’atto, ma anche «per la necessità di evitare danni a sé e ad altri» (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017). Si veda anche Cass. 23 dicembre 2011, n. 28705 con riguardo ad una diagnosi di «psicosi schizofrenica paranoidea (demenza precoce)».

In un siffatto contesto ricostruttivo va, dunque, ritenuto che la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica; e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell’ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l’incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua «dignità» come persona (anche l’incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l’imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto: Cass. 11 settembre 2003, n. 13362).
Nel caso di specie la Corte di appello ha affermato che il G certamente inabile al lavoro, non aveva diritto (anche) all’indennità di accompagnamento essendo in grado di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita. Sta di fatto che la sentenza in questione, pur enunciando la malattia diagnosticata dal c.t.u. ("oligofrenia di grado medio - grave in soggetto affetto da cerebropatia"), e, dunque, pur nella chiara consapevolezza della sussistenza di una infermità psichica, trascura del tutto di considerare alcuni dati, puntualmente riportati in ricorso dall’odierno ricorrente, evidenzianti le necessità del G. e le sue peculiarità comportamentali oltre che "un rendimento mentale quasi del tutto compromesso".  

In conseguenza la condivisione del giudizio finale espresso dal consulente ("non sussistono le condizioni per un’assistenza continua in ordine al compimento da parte del ricorrente degli atti quotidiani della vita") - invero influenzato da una interpretazione del concetto di autonomia riferito a "pazienti in sala rianimazione, pazienti guardati a vista per rischio imminente di suicidio, pazienti affetti da fasi terminali di malattie, anziani e non affetti da demenza grave" e, dunque, non del tutto in linea con i principi affermati da questa Corte e sopra riportati - risulta incoerente. 

Gli evidenziati elementi imponevano al giudice innanzitutto di attenersi alla giurisprudenza sopra citata, specificamente dedicata agli effetti delle malattie psichiche sulla capacità di attendere agli atti del vivere quotidiano, e di raccordare la sua statuizione di rigetto della domanda ad un motivato esame delle condizioni reali del G. come descritte negli atti di causa ed accertate dall’ausiliare, secondo le regole del sillogismo giudiziario, che impongono di assumere per la decisione postulati verificati e corrispondenti a regole di esperienza condivise. 

Viceversa la sentenza impugnata si è sottratta al compito fondamentale che le era commesso, congetturando la capacità del ricorrente di compiere gli atti quotidiani della vita in presenza di dati obiettivamente inconciliabili con una capacità dell’assistito di comprendere autonomamente il significato, la portata e l’importanza di tali atti e quando gli stessi debbano essere compiuti.

In conclusione, la sentenza impugnata è da considerare affetta dai denunciati vizi di motivazione e, per tale ragione se ne propone la cassazione, con rinvio della causa ad altro giudice di merito per la rinnovazione dell’accertamento di fatto, il tutto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.).
2 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo.
3 - Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.

giovedì 27 novembre 2014

PRECARI – La sentenza di Strasburgo va allargata a tutto il pubblico impiego



nlogoanief

Su questa posizione convergono i tanti legali e giuristi intervenuti al convegno Anief sulla 'Sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla stabilizzazione del precariato scolastico', svolto in Parlamento. 


Il giudice Paolo Coppola di Napoli, promotore della richiesta di intervento dei giudici sovranazionali, ha quantificato in 6 miliardi di euro il risarcimento dello Stato per le mancate assunzioni: il calcolo deriva dalle canoniche 15 mensilità di indennizzo, cui si aggiunge il 2,5 per cento di 'collegato al lavoro', che corrisponde a circa 24mila euro a precario. Una compensazione che va moltiplicata per almeno 250mila precari coinvolti, come indicato da Ragioneria Generale dello Stato e Corte di Conti.


Marcello Pacifico (Anief-Confedir): il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, che in Italia avrebbe dovuto dare un seguito normativo alla direttiva Ue richiamata ieri dalla Curia di Lussemburgo, è cambiato nel corso degli ultimi 13 anni ben 34 volte. L'ultima volta nel Job Acts. Ora basta, con questa sentenza si volta pagina.


La sentenza emessa ieri dalle Corte di Giustizia europea non si riduce al personale della scuola, ma va allargata a tutto il pubblico impiego. È la posizione unanime espressa dai tanti legali ed esperti di giustizia intervenuti al convegno Anief, svolto stamane in Parlamento, all'interno di Palazzo Marini, sulla 'Sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla stabilizzazione del precariato scolastico'.


In particolare, l'avvocato Sergio Galleano, del foro di Milano, ha ricordato che "quanto stabilito dalla sentenza di Lussemburgo riguarda tutti i pubblici dipendenti, compresi gli enti locali. Noi, come avvocati, torneremo ora dai giudici italiani per dire loro che la Corte europea si è espressa in modo chiaro. Prima, certamente, si farà un tentativo di tipo legislativo, visto l'enorme danno erariale che ne deriverebbe: che è pari, di norma, ad una quota che varia tra le 12 e le 15 mensilità stipendiali non godute. Oltretutto, qualora lo Stato decida di non proceda all'assunzione di tante migliaia di precari della PA coinvolti, il risarcimento sarebbe ben più alto".


A quantificare il potenziale danno pubblico è stato Paolo Coppola, giudice del lavoro di Napoli, promotore della richiesta alla Corte di Lussemburgo e 'disobbediente' alla Corte di Cassazione, a seguito dell'esame della vertenza mossa da unità di personale scolastico non di ruolo che rivendicava l'immissione in ruolo: "il danno erariale per le mancate assunzioni potrebbe costare allo Stato – ha detto Coppola - anche 6 miliardi di euro: non è la sentenza isolata di 10mila o 15mila euro a creare problemi. Ma le centinaia di migliaia di persone che poi rivendicherebbero lo stesso trattamento. E non è una novità: la questione della Scuola fu posta da me già nel 2007, quando lo Stato si difese in modo meraviglioso", adducendo generiche motivazioni di bilancio pubblico e di tutela dello studio.


"Quando si affrontano certe questioni, quasi sempre tremano i polsi – ha continuato Coppola –, perché il potenziale danno per l'erario è enorme: se si considerano almeno 250mila-260mila precari coinvolti, come indicato da Ragioneria Generale dello Stato e Corte di Conti, ognuno di loro potrebbe infatti rivendicare un risarcimento danni per la mancata assunzione pari a 15 mensilità, cui si aggiunge il 2,5 per cento di 'collegato al lavoro', si arriva ad un rimborso di circa 24mila euro a precario. Se si moltiplica questa cifra per almeno 250mila aspiranti all'assunzione con almeno 36 mesi di servizio svolto, si arriva a 6 miliardi di euro. Ma si tratta di una stima in difetto, perché nel computo bisognerebbe inserire anche coloro che sono stati già stabilizzati e che per il principio di non discriminazione potrebbero richiedere a loro volta i danni per l'assunzione ritardata".  


L'avvocato Coppola, emerito studioso del lavoro precario, ha anche indicato "in maniera laica" le risposte alla sentenza di Lussemburgo, con i possibili costi e benefici, che ora lo Stato italiano potrebbe decidere di attuare: "è un terreno complicato, perché non riguarda solo la scuola, ma tutto il precariato italiano. E quindi va inquadrato nel futuro. Perché la sentenza Mascolo lascia ampi spazi di attuazione di atti legislativi. Gli scenari possibili sono diversi: il primo è quello che l'Italia non si adegui, esponendosi alle salate ed inevitabili multe dell'Unione Europea. Ce ne sono poi altri, ma se invece dovesse decidere di risarcire il danno ai precari, prima dovrebbe approvare un intervenire un intervento della Corte Costituzionale, per fornire 'un accesso legittimo'".


Il Governo farebbe bene quindi a voltare pagina, ha ribadito Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir, moderatore del convegno. Dopo aver letto all'affollata platea la sentenza letta ieri a Lussemburgo, il sindacalista ha ricordato che il vulnus su cui si è soffermata la Corte è stato il mancato recepimento delle direttiva 1999/70/CE. Pacifico quindi poi sottolineato che "il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, che in Italia avrebbe dovuto dare un seguito normativo proprio a quella direttiva Ue, è cambiato nel corso degli ultimi 13 anni ben 34 volte. L'ultima volta nel recente Job Acts".

 

Il presidente Anief ha quindi ricordato come la Legge 106 del 2011, comma 4 bis art. 168, abbia sottratto l'Italia dall'applicazione della direttiva Ue sostenendo che è prioritario il diritto allo studio. Successivamente la Corte di Cassazione, con la sentenza 10127 del 2012 (nella quale scriveva: "non vi è alcun spazio per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea"), "ha avallato l'operato del legislatore sostenendo, paradossalmente, la particolare condizione, 'favorevole', del precario italiano perché lavorando ha comunque la possibilità di acquisire punti in graduatoria ed essere gradualmente assunto. Inoltre, i vari Governi hanno sempre affermato che le prerogative di risparmio pubblico sovrastano quelle dei singoli lavoratori". Nel corso del suo intervento, anche Michele De Luca, presidente emerito della Corte di Cassazione, ha puntato il dito contro quella sentenza della Cassazione italiana.


"Ma la sentenza storica di ieri a Lussemburgo – ha ricordato il leader del giovane sindacato – conferma che avevamo ragione: tutto è nato da una denuncia dell'Anief, dalle pagine del quotidiano 'La Repubblica' del 22 gennaio 2010, quando scoprimmo che vi era una direttiva che vessava i nostri lavoratori precari. È stata dura arrivate a questa sentenza, però siamo sempre stati fiduciosi. Perché diverse altre emesse dai tribunali italiani erano state già favorevoli, producendo risarcimenti medi pari a 30mila euro". 


Durante il convegno, l'avvocato Walter Miceli, del foro di Palermo, ha ricordato l'anomalia italiana nel "mantenere dei docenti per tutta la vita lavorativa, dai 24 anni, subito dopo la laurea, sino alla pensione, in stato di precariato. Con un'evidente danno alla loro carriera, sotto forma di mancati scatti di anzianità, e ferie, oltre che ridotta malattia, tredicesima e via discorrendo. Un sindacato audace e 'corsaro', fuori dai patti e dai giochi consociativi, ha permesso quanto accaduto. Ma anche senza il libero convincimento dei giudici, che si fanno guidare dalla propria coscienza, non saremmo arrivati a porre il quesito alla Corte di Giustizia europea". 


"E ora? Diciamo subito che la pensiamo come il Governo, che ha intenzione di varare un maxi piano di assunzioni. Ma non siamo d'accordo su come attuare queste assunzioni: le posizioni rimangono distanti. Sono ignorate dal piano Renzi, infatti, i non docenti, i collaboratori scolastici e la vasta platea dei docenti abilitati inseriti nelle graduatorie d'istituto. Infine, non possiamo accettare la decisione presa dal Governo italiano nel 2011 di lasciare al palo lo stipendio dei precari assunti: vengono assorbiti dallo Stato, ma con la busta paga che rimane praticamente bloccato. È un uovo di Colombo che non possiamo accettare", ha concluso Miceli.


A chiudere il convegno sono stati alcuni deputati. L'on. Silvia Chimienti ha ricordato il piano alternativo del Movimento 5 Stella alla 'Buona Scuola' di Renzi, con la priorità di "svuotare prima di tutto le graduatorie ad esaurimento". L'on. Fabrizio Bocchino (Gruppo Misto) ha ricordato che il contratto di lavoro a tempo determinato è la collocazione 'principe' del rapporto di lavoro. Il tentativo, condotto in Italia, di non recepire questo principio rappresenta una vera ingiustizia. Ma la sentenza di ieri getta anche un'ombra sul meccanismo proposto dalla Buona Scuola' del Governo: su questo, sul rivedere alcuni meccanismi delle assunzioni, c'è un riconoscimento dei miei colleghi della maggioranza in Senato", ha detto ancora Bocchino.


Ulteriori approfondimenti:


Dal 2001 assunti 258 mila insegnanti ma dovevano essere molti di più: in pensione in 295 mila e 311 mila posti liberi


Legge Stabilità e Buona Scuola, c'è un buco inspiegabile: la mancata assunzione di 17mila Ata


Commissione europea condanna Italia per abuso precariato, si aprono le porte dell'assunzione per 140mila docenti supplenti


Precariato, il Ministro Giannini sbaglia se crede di cancellarlo con 150mila assunzioni: vanno immessi in ruolo altri 100mila docenti e 17mila Ata


Sentenza nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13 Raffaella Mascolo e a. / Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.


Precariato: per la Corte di Giustizia europea le norme italiane sulla scuola violano la direttiva comunitaria, Anief-Confedir aveva ragione


27 novembre 2014     

                        www.anief.org



--
Redazione del CorrieredelWeb.it


GIUSTIZIA TRIBUTARIA, FOCUS A CATANIA


Sabato 29 novembre, ore 9, Aula Magna Dipartimento Economia Impresa (C.so Italia 55)

GIUSTIZIA TRIBUTARIA: "QUESTIONI ATTUALI" E PROSPETTIVE

Focus e dibattito con la partecipazione di magistrati, commercialisti, avvocati, docenti


CATANIA – Processo tributario, abuso del diritto e prospettive evolutive: se ne parlerà sabato 29 novembre, alle ore 9, nell'aula magna del Dipartimento di Economia e Impresa dell'Università di Catania (Corso Italia 55), in occasione del convegno "Questioni attuali sulla Giustizia Tributaria", promosso dall'Associazione Magistrati tributari (sez. Catania) e dal Dipartimento, con il patrocinio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Catania, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dell'Associazione nazionale tributaristi italiani (sez. Sicilia Occidentale).


Sarà un'occasione di approfondimento sul tema, che vedrà il contributi dei principali esponenti del settore. L'incontro sarà aperto dai saluti introduttivi di: Michela Cavallaro (direttore Dip. Economia e Impresa), Giovanni Battista Macrì (presidente Commissione tributaria regionale CTR Sicilia), Giovanni Tinebra (presidente Commissione tributaria provinciale CTP Catania), Vittorio Aliquò (presidente Associazione magistrati tributari Sicilia), Sebastiano Truglio (presidente Odcec Catania).


L'introduzione dei lavori sarà affidata al presidente Amt di Catania Umberto Puglisi, seguiranno le relazioni di: Ennio Sepe presidente Amt e Sost. P.G. Corte di Cassazione; Raffaele Ceniccola resp. Cultura e Formazione - G.E. A.M.T. e Sost. P.G. Corte di Cassazione; Salvo Muscarà ordinario Diritto Tributario e presidente f.f. A.N.T.I. sez. Sicilia Orientale.


Gli interventi saranno a cura di: Salvino Pillitteri (vicepresidente vicario Amt); Pasquale Saggese, commercialista in Napoli e ricercatore della Fondazione Nazionale dei Commercialisti; Daniela Gobbi (segretario generale Amt); Silvio Raffiotta (presidente C.T.P. Enna - G.E. A.M.T. Sicilia); Giuseppe Foti (presidente Sezione C.T.P. Catania); Filippo Impallomeni (vicepresidente Sez. C.T.P. Catania). Le conclusioni saranno affidate a Fausto Alberghina, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.


mercoledì 26 novembre 2014

SCUOLA – Precariato: per la Corte di Giustizia europea le norme italiane sulla scuola violano la direttiva



nlogoanief

 

Vittoria storica del sindacato, cinque anni dopo la denuncia alla stampa e un contenzioso avviato presso le Corti del lavoro per migliaia di supplenti. E ora 250mila precari possono chiedere la stabilizzazione e risarcimenti per due miliardi di euro, oltre agli scatti di anzianità maturati tra il 2002 e il 2012 dopo il primo biennio di servizio e le mensilità estive su posto vacante. Coinvolto tutto il pubblico impiego: il sindacato avvia ricorsi anche per precari Afam, Sanità, Regioni, Enti locali.

 

"Quella scritta oggi a Lussemburgo è una pagina storica che pone fine alla precarietà nella scuola e in tutto il pubblico impiego: ora è assodato che non esistono ragioni oggettive per discriminare personale docente e Ata assunto a tempo determinato nella scuola italiana dal 1999". Così sintetizza Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir, la decisione dei giudici di Lussemburgo dopo la lettura della sentenza avvenuta stamane presso la Corte di Giustizia europea sull'abuso dei contratti a termine.

 

I giudici sovranazionali hanno spiegato che la direttiva comunitaria osta a una normativa nazionale che autorizza, in attesa dell'assunzione del personale di ruolo, il rinnovo dei posti vacanti e disponibili, senza indicare tempi certi ed escludendo possibilità di ottenere il risarcimento danno. Pertanto, ha spiegato la Corte, non esistono criteri oggettivi e trasparenti per la mancata assunzione del personale con oltre 36 mesi di servizio, né si prevede altra misura diretta a impedire il ricorso abusivo al rinnovo dei contratti.

 

È una sentenza che coinvolge un numero altissimo di lavoratori precari italiani: solo nella scuola, l'Anief ha calcolato, sulla base dei dati Miur e Inps, che sono infatti più di un milione e mezzo le supplenze annuali (fino al 31 agosto) e al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) conferite in questi anni ai docenti, a fronte di 250mila immissioni in ruolo e 300mila pensionamenti: "ora quei precari devono essere tutti assunti e risarciti", sottolinea Pacifico.

 

"Nel 2010 – continua il sindacalista, che ripercorre il lungo iter giudiziario avviato proprio dall'Anief - si attiva la prima procedura d'infrazione, ancora in corso, contro lo Stato italiano per la mancata stabilizzazione di un supplente ATA; negli anni successivi sono in migliaia i precari docenti e ATA che inoltrano agli uffici della Commissione denunce circostanziate sulla violazione della normativa comunitaria".

 

La Legge italiana 106/2011 cerca di mettere un argine e deroga espressamente all'esecuzione del diritto dell'Unione per via di ragioni oggettive che nell'estate del 2012 sono state individuate dai giudici di Cassazione nella particolare condizione della scuola italiana: per il nostro Stato, i precari sarebbero addirittura "fortunati", perché con il servizio accumulano in graduatoria punti per entrare di ruolo. Mentre gli organici non sarebbero prevedibili e il pareggio di bilancio imporrebbe risparmi.

 

"Tutti motivi – sottolinea Pacifico - che la Corte europea nelle cinque cause riunite oggi e rinviate dal giudice Coppola del lavoro di Napoli e dalla Consulta ha ritenuto inesistenti, condividendo le tesi dell'Avvocato generale, della stessa Commissione e dei legali Ganci, Miceli, Galleano, De Michele che rappresentano per l'Anief i ricorrenti: in primo luogo, il fare punteggio non garantisce l'immissione in ruolo come si è dimostrato con i numeri forniti dai legali dell'Anief; in secondo luogo, sempre dalle carte risultano ogni anno chiamati centinaia di migliaia di supplenti; infine, le ragioni finanziarie non possono comprimere diritti inalienabili, ancorché vere visto che il costo della chiamata dei precari avrebbe di fatto aumentato di due terzi la spese corrente".

 

"Il Governo, temendo le conseguenze della sentenza, è già corso ai ripari: nel piano di riforma "La Buona Scuola" – prosegue il sindacalista - ha previsto un piano di assunzioni di tutti i docenti inseriti nelle Gae (150mila), principio ribadito nel disegno di legge di stabilità 2015. Eppure rimangono esclusi i 100mila docenti che sono abilitati ma non inclusi nelle Gae nonché i circa 20mila ATA chiamati in supplenza annuale che potranno ricorrere al giudice del lavoro. Ma anche chi è stato assunto può portare in tribunale lo Stato italiano per aver violato sistematicamente le norme comunitarie".

 

Ma l'Anief non si ferma e annuncia ricorsi per l'applicazione del principio della parità di trattamento impugnando i decreti di ricostruzione di carriera che riconoscono solo parzialmente il servizio pre-ruolo, come la tabella di valutazione dei titoli dei servizi delle domande di mobilità. Sarà richiesto, come già riconosciuto dalle Corti di Appello, il pagamento degli scatti di anzianità per il periodo di precariato nonché le mensilità estive per un ammontare che potrà essere superiore a 20mila euro.

 

Il giovane sindacato impugnerà anche il CCNL del 4 agosto 2011 perché costringe i neo-assunti dopo il 2011 a percepire uno stipendio da precari praticamente a vita, considerato l'accordo sindacale che garantisce l'invarianza finanziaria contro una precisa sentenza della stessa Corte di giustizia e le intenzioni del Governo di abolire gli scatti di anzianità.

 

I legali dell'Anief non si fermano qui: grazie alla collaborazione con Radamante, Prodirmed e Confedir hanno annunciato l'avvio di ricorsi per tutti dipendenti e dirigenti medici del pubblico impiego perché la sentenza avrà effetti sul sistema di assunzioni nell'amministrazione pubblica.

 

 

L'Anief per commentare la storica sentenza di Lussemburgo ha organizzato un convegno in Parlamento: si svolgerà domani, 27 novembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la Sala della Mercede, Palazzi Marini. Aprirà i lavori Marcello Pacifico, relatori il giudice P. Coppola, gli avv. Miceli, S. Galleano, De Michele, De Grandis, Zampieri, chiude il presidente emerito della Corte di Cassazione, dott. M. De Luca. Invitati parlamentari e rappresentanti del Governo. A seguire conferenza stampa.

 

Approfondimenti:

 

Dal 2001 assunti 258 mila insegnanti ma dovevano essere molti di più: in pensione in 295 mila e 311 mila posti liberi

 

Legge Stabilità e Buona Scuola, c'è un buco inspiegabile: la mancata assunzione di 17mila Ata

 

Commissione europea condanna Italia per abuso precariato, si aprono le porte dell'assunzione per 140mila docenti supplenti

 

Precariato, il Ministro Giannini sbaglia se crede di cancellarlo con 150mila assunzioni: vanno immessi in ruolo altri 100mila docenti e 17mila Ata

 

Il Governo decide di assumere 150mila docenti precari per non essere condannato dall'Europa

 

Precariato: Convegno in Parlamento sulla sentenza della Corte europea del 26.11 organizzato da Anief

SCUOLA – Corte di Giustizia europea dice basta al precariato: ecco il testo della sentenza



nlogoanief

 

Anief-Confedir propone in anteprima il dispositivo finale completo della sentenza emessa questa mattina dalla Corte di Giustizia europea sulle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13 Raffaella Mascolo e a./Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: con questo parere si aprono le porte dell'assunzione per 250mila precari della scuola e per i tutti i dipendenti a tempo determinato della PA che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio.

 

La sentenza:

"…per questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara

La clausula 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale , di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali corrisponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a prevedere nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti a tempo determinato".

 

Interpretazione della sentenza:

La normativa italiana esclude il risarcimento del danno subito a causa del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore dell'insegnamento. Esso non consente neanche la trasformazione di tali contratti in contratti a tempo indeterminato. Il fatto che un lavoratore che abbia effettuato supplenze non possa ottenere un contratto a tempo indeterminato se non con l'immissione in ruolo per effetto dell'avanzamento in graduatoria è aleatorio e non costituisce quindi una sanzione sufficientemente effettiva e dissuasiva ai fini di garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro.

La Corte sottolinea che, sebbene il settore dell'insegnamento testimoni un'esigenza particolare di flessibilità, lo Stato italiano non può esimersi dall'osservanza dell'obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

Per tali motivi, la Corte giunge alla conclusione che l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non ammette una normativa che, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali dirette all'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, autorizzi il rinnovo di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo il risarcimento del danno subito a causa di un siffatto rinnovo.

Tale normativa, infatti, non prevede criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo risponda ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine. Essa non contempla neanche altre misure dirette a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a siffatti contratti.

 

Per maggiori informazioni sull'iter che ha condotto, dopo una lunga battaglia legale, alla sentenza emessa oggi dalla Corte di Lussemburgo cliccare su Sentenza nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13 Raffaella Mascolo e a. / Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

 

 

Ulteriori approfondimenti:

 

Dal 2001 assunti 258 mila insegnanti ma dovevano essere molti di più: in pensione in 295 mila e 311 mila posti liberi

 

Legge Stabilità e Buona Scuola, c'è un buco inspiegabile: la mancata assunzione di 17mila Ata

 

Commissione europea condanna Italia per abuso precariato, si aprono le porte dell'assunzione per 140mila docenti supplenti

 

Precariato, il Ministro Giannini sbaglia se crede di cancellarlo con 150mila assunzioni: vanno immessi in ruolo altri 100mila docenti e 17mila Ata

 

Il Governo decide di assumere 150mila docenti precari per non essere condannato dall'Europa

 

Precariato: Convegno in Parlamento sulla sentenza della Corte europea del 26.11 organizzato da Anief

 

Precariato: per la Corte di Giustizia europea le norme italiane sulla scuola violano la direttiva comunitaria, Anief-Confedir aveva ragione

Disclaimer

Protected by Copyscape


Il CorrieredelWeb.it è un periodico telematico nato sul finire dell’Anno Duemila su iniziativa di Andrea Pietrarota, sociologo della comunicazione, public reporter e giornalista pubblicista, insignito dell’onorificenza del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Il magazine non ha fini di lucro e i contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali Industrie dell'Editoria o dell'Intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Società dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che così divengono contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete.

Da qui l’ambizione ad essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.

Il CorrieredelWeb.it oggi è un allegato della Testata Registrata AlternativaSostenibile.it iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 (Direttore Responsabile: Andrea Pietrarota).

Tuttavia, non avendo una periodicità predefinita non è da considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 07/03/2001.

L’autore non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da terze persone, ma si riserva la facoltà di rimuovere prontamente contenuti protetti da copyright o ritenuti offensivi, lesivi o contrari al buon costume.

Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle istituzioni o imprese di cui si scrive.

Alcune fotografie possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di pubblico dominio.

Eventuali detentori di diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla redazione, che provvederà all'immediata rimozione oppure alla citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.

Per contattare la redazione basta scrivere un messaggio nell'apposito modulo di contatto, posizionato in fondo a questa pagina.

Modulo di contatto

Nome

Email *

Messaggio *