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mercoledì 18 febbraio 2015

Viaggi in BUS e normative europee: dal reclamo alla sanzione dell'Autorita'

Firenze, 18 Febbraio 2015. Lo scorso Novembre sono finalmente arrivate in Gazzetta, in ritardo, le norme che fissano le sanzioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto passeggeri in autobus in caso di mancato rispetto delle regole fissate dal Regolamento UE 181/2011 in vigore dal Marzo 2013 (1).

La nuova Autorità garante in ambito trasporto, l'"Autorità di regolazione dei trasporti" (ART), ha conseguentemente emanato un regolamento che disciplina il procedimento sanzionatorio precisando che esso possa prender vita d'ufficio o a seguito dei reclami dei passeggeri (2).

I reclami devono essere redatti compilando una modulistica specifica ed inviati all'Autorità per raccomandata a/r o pec (o anche telematicamente) dopo che siano decorsi almeno 90 giorni dall'invio del reclamo al vettore (impresa, società) che gestisce il servizio di trasporto con autobus. Per i servizi di linea di competenza locale (regionale, comunale) i reclami possono essere inoltrati anche alle sedi locali dell'Autorità che faranno da tramite con la sede nazionale.

QUI il sito dell'Autorità (ART) con informazioni e modulistica: http://www.autorita-trasporti.it/diritti-dei-passeggeri-trasporto-su-autobus/

Oltre a comminare le sanzioni a carico delle imprese ferroviarie, l'Autorità garante potrà anche decidere se intervenire in urgenza per far cessare le condotte in contrasto con le norme dettate dal Regolamento UE 181/2011.

Da precisare, considerando che si tratta di normativa europea, che le tutele valgono principalmente per i viaggi facenti parte di servizi di linea con tratte da 250 km in su, nazionali e internazionali. Per gli altri tipi di viaggi (con tratte inferiori o non di linea, quindi occasionali) ci sono delle limitazioni e delle deroghe, soprattutto riguardo ai rimborsi e all'assistenza in caso di ritardo o annullamento. Il Regolamento inoltre non riguarda i viaggi in bus facenti parte di un pacchetto viaggio (viaggio organizzato, crociera, etc.), disciplinati a parte dal Codice del turismo.

Ma vediamo quali sono i principali obblighi a carico dei gestori di servizi di trasporto in bus per i quali il passeggero può fare segnalazione.
vedi la tabella al link

Le sanzioni pagate andranno ad alimentare un fondo che, almeno sulla carta, dovrebbe essere utilizzato per finanziare progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti.

Per ogni dettaglio sui diritti dei passeggeri nell'ambito del trasporto ferroviario si veda la scheda
VIAGGI IN AUTOBUS: I DIRITTI EUROPEI PER I PASSEGGERI: http://sosonline.aduc.it/scheda/viaggi+autobus+diritti+europei+passeggeri_21193.php

(1) D.lgs. 169/2014 in vigore dal 6/12/2014
(2) Regolamento Autorità di regolazione dei trasporti del 20/1/2015

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo

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