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giovedì 30 aprile 2015

Caso Rasman, giudice civile condanna Viminale al risarcimento

"Un ulteriore riconoscimento, seppur tardivo e in questo caso sul piano civile, delle responsabilità di appartenenti alle forze di polizia. Le tante sentenze pronunciate su violazioni dei diritti umani nel nostro paese, sebbene non poche volte inadeguate, confermano che in Italia negli ultimi 15 anni sono accaduti fatti gravi e continuano a dirci quanto sarebbero necessarie leggi, come quella contro la tortura, adeguate a prevenirli e a punirli".

Così Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia, ha commentato la sentenza con cui oggi il giudice civile di Trieste ha condannato il ministero dell'Interno e tre agenti di polizia - già condannati in via definitiva a sei mesi per omicidio colposo nel 2011 - a corrispondere 1.200.000 euro ai familiari di Riccardo Rasman, il disabile psichico morto a Trieste il 27 ottobre 2006 dopo un'irruzione della polizia nella sua abitazione, su segnalazione dei vicini.
 
Rasman, all'epoca 30enne, era affetto da schizofrenia paranoide con delirio persecutorio e si trovava in cura presso un centro di salute mentale.

Secondo la sentenza del giudice civile, Rasman morì per "asfissia da posizione", causata dagli agenti di polizia che, pur avendo già reso inoffensivo l'uomo immobilizzandolo e ammanettandolo, continuarono a tenerlo per alcuni minuti in posizione prona.
                                              
Roma, 30 aprile 2015

Ulteriori informazioni

La campagna "Piano per i diritti umani in Italia":  
http://www.amnesty.it/diritti-umani-in-italia

La richiesta Garantire la trasparenza delle forze di polizia e introdurre il reato di tortura:
http://www.amnesty.it/diritti-umani-in-italia-tortura-e-polizia

Dl Agricoltura: bene le misure su latte, olio ed emergenza Xylella. Ma su aspetti fondamentali è mancata la concertazione



La Cia commenta l'approvazione in Cdm del decreto legge: vanno chiariti alcuni punti sul funzionamento delle Organizzazioni Interprofessionali. Positivi gli interventi a sostegno dell'olivicoltura, mentre sul lattiero-caseario azioni necessarie ma tardive.

 

Il decreto legge varato ieri dal Governo in Cdm contiene misure importanti per il settore agricolo, a partire dall'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale anche per gli agricoltori colpiti dalla Xylella e azioni a favore del settore lattiero-caseario. Lo afferma la Cia-Confederazione italiana agricoltori, secondo cui sarebbe stata sicuramente necessaria, tuttavia, una maggiore condivisione con le organizzazioni di  settore riguardo tematiche strategiche per lo sviluppo dell'agricoltura, come il rafforzamento delle Organizzazioni Interprofessionali (OI).


Devono essere chiariti infatti -osserva la Confederazione- alcuni aspetti fondamentali sul funzionamento delle OI che nel decreto legge appaiono in contraddizione e, talvolta, in contrasto con la regolamentazione comunitaria. Positive, seppur tardive -secondo la Cia- le misure a sostegno del latte come la possibilità di ampliare la compensazione tra produttori fino al 12% e rateizzare le multe senza interessi.


Importante, inoltre, la decisione di definire un piano d'interventi per il settore olivicolo. La richiesta di un'azione strategica in questo comparto è stata da tempo avanzata dalla Cia, anche se sarebbe stato opportuno non sottrarre aiuti al settore lattiero-caseario che sta vivendo forti difficoltà. Ora si tratta di condividere con il Mipaaf le modalità d'impiego delle risorse per ristrutturare l'olivicoltura e andare incontro alle esigenze reali dei produttori.



Responsabilita' medica: per l’errore del medico generico, paga anche l’Asl

Firenze, 30 aprile 2015. Con una recente sentenza, la Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto: "la Asl è responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 1228 c.c. del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l'assistenza medico generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge".

La pronuncia è estremamente importante perché riconosce la responsabilità diretta del medico generico e, per il suo tramite, dell'Asl, e lo fa in virtù della stessa legge istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale e dei LEA. Queste normative creano un'obbligazione ex lege dell'Asl e, quindi, un diritto dell'utente, che ne è creditore.

I fatti

I ricorrenti hanno agito nei confronti dell'Asl e del medico generico perché questo, chiamato la mattina per sintomi di ischemia cerebrale, si recava in visita soltanto il pomeriggio e disponeva cure inadeguate in base ai sintomi. Il paziente rimaneva paralizzato.

In primo grado il Tribunale condannava il medico generico in ragione del comportamento colposo e l'Asl in solido. Entrambi impugnavano la sentenza. La Corte d'Appello accoglieva il gravame dell'Asl, rigettando quindi la domanda risarcitoria dei danneggiati nei suoi confronti, poiché questa avrebbe assunto soltanto un obbligo di organizzazione, e non anche obbligazioni dirette nei confronti del paziente, ed altresì per l'assenza di rapporto di subordinazione del medico, sul quale l'Asl non avrebbe potuto esercitare alcun potere di vigilanza e controllo; confermava, invece, la condanna del medico. Avverso tale sentenza, proponevano impugnazione gli eredi del danneggiato per violazione degli artt. 1228 e 2049 c.c..

La sentenza.

La Corte di Cassazione osserva che la legge istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale (l. 833 del 1978) ha stabilito che vi siano "livelli di prestazioni che debbono essere, comunque, garantiti a tutti i cittadini" (art. 3) e, tra questi, vi è l'assistenza medico-generica, che individua come specifico compito attribuito alle Unità Sanitarie Locali (art. 14, comma 3, lett. h)). In forza di queste disposizioni, le Usl provvedono ad erogare l'assistenza medico-generica in forma domiciliare, tramite il medico generico, ed ambulatoriale, assicurando i livelli di prestazione stabiliti dal piano sanitario nazionale.

Tale servizio costituisce un diritto dei cittadini, i quali scelgono il personale, sia in ambito ospedaliero, che nel territorio del Comune di residenza attraverso l'individuazione di un medico di base, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. La scelta del medico generico avviene, quindi, nei confronti dell'Usl; il medico scelto è tenuto a prestare l'assistenza medico-generica in quanto convenzionato ed in forza di tale rapporto.

Questa configurazione non è mutata con l'introduzione delle Asl, che sono dotate di maggiore autonomia: l'assistenza medico-generica è rimasta tra le competenze principali e spetta loro provvedere a garantire i livelli uniformi di assistenza nel proprio ambito territoriale (art.1, d. lgs. 502 del 1992). Il vincolo dei medici generici all'Asl, espresso nella convenzione, si evince anche dal rapporto economico fra i due soggetti: questi percepiscono remunerazione non da parte dell'utente, ma esclusivamente dalla Asl (finanziate, di fatto, dalla fiscalità generale).

Si configura, pertanto, un'obbligazione ex lege per l'Asl di prestare l'assistenza medico-generica nei confronti dell'utente. Questa viene adempiuta mediante l'attività del medico -nel caso specifico non dipendente, ma convenzionato col S.S.N., che assume carattere di rapporto "parasubordinato" perché, pur essendo autonomo, si caratterizza per una prestazione d'opera continuativa-. L'obbligazione non deriva da contratto e, pacificamente, neppure da fatto illecito, ma da "altro atto o fatto" di cui all'art. 1173 c.c..
Per la fase patologica del rapporto, la disciplina è quella degli art. 1218 e ss. e 1228 c.c.. La responsabilità contrattuale dell'Asl deriva direttamente dall'obbligazione originaria che lega il S.S.N. e l'Asl all'utente finale.

(1)  n. 6243 del 27/3/2015, la Corte di Cassazione, Sez. III: http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/2015/Sent_Cass_6243-2015.pdf

Claudia Moretti, legale Aduc
Maria Elena Pini, consulente legale Aduc

mercoledì 29 aprile 2015

CDM: COLDIRETTI, BENE DECRETO CALAMITA’ PER XYLELLA, ADEGUARE FONDI

Con il Decreto Legge Agricoltura approvato dal Governo, come avevamo chiesto, la xylella finalmente entra tra gli eventi per i quali puo' essere dichiarato lo stato di calamità ai sensi delle norme sul fondo di solidarietà nazionale. 

E' quanto afferma il Presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel commentare positivamente l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina, del Decreto Agricoltura che contiene anche importanti norme per il piano olivicolo nazionale, ma anche per il latte sulla rateizzazione delle multe e sostegno del prezzo. 

Dopo la proposta assurda e inaccettabile dell'Unione Europea arriva dal governo nazionale un segnale importante che - sottolinea Moncalvo - dovrà essere sostenuto da risorse finanziarie piu' adeguate. Ci sono le condizioni per arrivare al piu' presto alla declaratoria di stato di calamità naturale con la quale - precisa Moncalvo - sarebbero immediatamente innescate urgenti misure di sostegno in favore degli imprenditori olivicoli, quali sgravi della contribuzione previdenziale agricola ai sensi del D. Lgs. 102/2004 e del settore della trasformazione, sospensione o dilazione delle scadenze fiscali agricole previste per i soggetti agricoli professionali e postergazione di ogni scadenza di mutui e investimenti per 5 anni, interventi indispensabili a garantire un futuro ad imprese olivicole, cooperative, frantoi e vivai. 

Da parte nostra siamo mobilitati per arginare il contagio - conclude Moncalvo - con la diffusione capillare di buone pratiche agricole, ma anche con il sostegno e il coordinamento dell'attività di ricerca fondamentali per difendere le 11 milioni di piante millenarie del Salento e salvare un bene della Puglia, dell'Italia e dell'intera Umanità.  Il decreto legge approvato - conclude la Coldiretti - dispone la costituzione di un fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

 



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RIDUZIONE CONSUMO SACCHETTI IN PLASTICA: IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA

IL PARLAMENTO EUROPEO DICE SI' ALLA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SACCHETTI IN PLASTICA

Successo anche per l'Italia che vede adottato il proprio modello normativo regolamentato dalla legge 28/2012

 

Roma, 29 aprile 2015 - Con un voto a larghissima maggioranza il Parlamento Europeo ha approvato definitivamente la Direttiva che obbliga gli Stati Membri a ridurre il consumo di sacchetti in plastica per asporto merci, riconoscendo la liberta di ciascun paese a adottare le proprie strategie di riduzione.

"Si tratta di un importante traguardo per l'Europa, ma soprattutto per l'Italia, il cui modello normativo di gestione ambientale dei suddetti sacchi, entrato in vigore con la legge 28/2012, viene non solo confermato ma adottato dall'Ue come propria strategia per la riduzione dei sacchi in plastica per asporto merci" - sottolinea Marco Versari, Presidente di Assobioplastiche, l'associazione che rappresenta le principali aziende del comparto delle plastiche biodegradabili e compostabili.

Per l'Italia si tratta anche di un importante riconoscimento del proprio impegno che ha visto istituzioni, aziende e società civile congiuntamente impegnati a sostenere il modello nazionale che ha fatto del nostro paese un precursore virtuoso di dette politiche di tutela ambientale.
In particolare, i 590 voti favorevoli ottenuti ieri completano un iter che ha visto impegnati gli europarlamentari italiani e la presidenza italiana del semestre europeo grazie al ruolo svolto dal Ministro dell'Ambiente. Assobioplastiche ritiene che l'adozione della nuova direttiva rappresenti una conferma di come una importante innovazione normativa possa contribuire in modo decisivo allo sviluppo di un sistema economico, come quello delle plastiche compostabili, in linea con la tutela dell'ambiente e con gli indirizzi in materia di bioeconomia ed economia circolare, su cui ci si aspetta a breve dalla Commissione nuove e più stringenti indicazioni.

 

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Assobioplastiche - Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili – è stata costituita nel 2011 e rappresenta le imprese operanti, in Italia ed all'estero, nella produzione di polimeri biodegradabili e di prodotti finiti e nella gestione del fine vita dei manufatti realizzati con bioplastiche. Assobioplastiche ha sede a Roma ed è attualmente presieduta da Marco Versari.

martedì 28 aprile 2015

Obbligatorietà della polizza assicurativa per l’amministratore di condominio, attenzione alle bufale

Firenze, 28 aprile 2015. Affermare, semplicemente, che dopo l'entrata in vigore della legge n. 220/2012 l'amministratore di condominio deve avere una polizza assicurativa altrimenti non può assumere incarichi, è sbagliato come lo sarebbe affermare che si può chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore se non ha presentato il rendiconto entro due mesi dalla chiusura della gestione.

Le norme dettate dal codice civile e comunque le disposizioni legislative, infatti, non impongono all'amministratore condominiale di stipulare una polizza per poter assumere incarichi. Solamente un'eccezione a quest'affermazione: una diversa richiesta da parte dell'assemblea condominiale. L'art. 1129, secondo comma, c.c. recita:
L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.

Tale facoltà pone, giuridicamente parlando, una condizione sospensiva alla validità del contratto di mandato, che si andrà a stipulare tra amministratore e condominio o, al più, una parte integrante della proposta raffigurata dalla delibera di nomina.

Si converrà, allora, che l'affermazione che senza polizza non si può svolgere l'attività di amministratore condominiale è fuorviante, o meglio scorretta ed ingannevole. Chi afferma ciò dice una cosa falsa.

Non mancano siti di promozione di polizze assicurative che contengono questa indicazione; rispetto a tale comportamento sarebbe utile un intervento diretto dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Portiamo solamente tre esempi; non ce ne vogliano gli altri scorretti non citati, man mano che ci giungono le segnalazioni le terremo in considerazione:

http://www.facile.it/assicurazioni-rc-professionale/amministratore-condominio.html
http://www.assicurazionirc.it/assicurazione-rc-amministratore-condominio.html
http://www.fiaip.it/servizi/polizze-assicurative/altre-polizze/rc-amministratori-di-condominio/

Si parla addirittura di Albi! Ogni commento è superfluo.
Chiariti questi aspetti, è comunque utile evidenziare che la mancanza di obbligo non vuol significare automaticamente assenza di valide motivazioni per sottoscrivere una polizza assicurativa. Al contrario: il contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale dell'amministratore di condominio è uno strumento di garanzia e serietà in primis per lo stesso amministratore e non secondariamente anche un chiaro segno di rispetto del cliente, vale a dire del condomino.
Ricordiamo che ai sensi dell'art. 1882 c.c.

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Per sinistro bisogna intendere l'evento che corrisponde al rischio assicurato che può riguardare anche fatti connessi all'esercizio della propria attività professionale.

Sul mercato sono presenti molte polizze riguardanti la responsabilità civile professionale degli amministratori condominiali: la ricerca di quella giusta non può prescindere dalla valutazione del rischio che s'intende coprire e dalle condizioni offerte dell'assicuratore rispetto ai propri obbiettivi; sconsigliamo di scegliere quelle presentate come obbligatorie, in ragione di una scorrettezza di fondo di quell'operato commerciale.

In questo contesto è bene che chi inizia l'attività di amministratore condominiale si premunisca di una polizza adeguata al volume di affari attuale, adeguandola con il variare di questo e prediligendo almeno per l'inizio quelle di durata annuale.

Per i condòmini che non intendano subordinare la nomina alla stipula di una polizza individuale, ma che comunque vogliono incaricare un amministratore assicurato, è utile domandare informazioni al professionista sulla sua eventuale polizza professionale. In questo contesto, quindi, è consigliabile che l'amministratore inserisca nel proprio preventivo gli estremi utili a fornire tutte le necessarie informazioni sulla propria polizza, pur non essendovi alcun obbligo in tal senso.

Alessandro Gallucci, legale Aduc

venerdì 24 aprile 2015

DEF: FASSINO (ANCI), SODDISFATTI PER DOCUMENTO APPROVATO DAL SENATO, ORA LAVORARE SU ULTERIORI CRITICITA’

''Registriamo con soddisfazione l'accoglimento, da parte del Senato, della risoluzione relativa al documento di Economia e finanza presentata ieri dalla maggioranza nell'auspicio che si trovi, al contempo, il modo per ovviare ad alcune criticita' che ricadono sul sistema degli enti locali e che ancora non hanno trovato adeguata soluzione''.

Lo afferma il presidente dell'ANCI, Piero Fassino, che sottolinea: ''In particolare, accogliamo con favore l'impegno che la risoluzione affida al Governo riguardo la salvaguardia, nell'ambito delle previste riduzioni di spesa, della qualita' dei servizi e dei sistemi di protezione sociale a livello locale, nonche' l'accoglimento delle istanze piu' volte espresse dall'ANCI riguardanti la necessita' di garantire agli enti locali una reale autonomia, continuando il percorso per il superamento del Patto di stabilita' interno, limitandosi ad indicare gli obiettivi di finanza pubblica e lasciando alla responsabilita' degli enti le decisioni sulle modalita' per raggiungerli''.

''Inoltre, nell'ambito dell'impegno a definire un nuovo assetto della finanza locale fondato su semplicita' e chiarezza – prosegue Fassino – non possiamo che condividere l'obiettivo di giungere entro breve ad una definitiva revisione del sistema di tassazione locale sugli immobili in un'ottica di semplificazione, certezza sulle entrate per i Comuni e revisione delle norme sull'Imu sui terreni agricoli, estendendo le esenzioni alle aree svantaggiate e tenendo conto dell'effettiva redditivita' dei terreni''.

''Di particolare rilevanza – aggiunge poi il presidente dell'ANCI – l'impegno a realizzare in tempi brevi la revisione delle norme sugli appalti pubblici e a destinare maggiori risorse a favore degli interventi sull'edilizia scolastica, sulla messa in sicurezza dei territori e sul contrasto al dissesto idrogeologico''.

Restano invece, secondo Fassino, ''misure altrettanto indispensabili per il comparto e che al momento non hanno trovato modo di essere tradotte in modo definitivo: siamo certi che gia' nei prossimi giorni le questioni urgenti poste dall'ANCI troveranno traduzione normativa con un apposito provvedimento''.

Roma, 24 Aprile 2014



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giovedì 23 aprile 2015

Elettrodomestici: etichette energetiche anche per le vendite via Internet

Firenze, 23 Aprile 2015. Diverse le novità introdotte da quest'anno riguardo le etichette energetiche degli elettrodomestici, quelle sulle quali devono apparire diverse informazioni sul consumo energetico stigmatizzate dalla classe energetica espressa in lettere, dove i consumi più bassi sono indicati, ad oggi, dalla lettera A+++ fino ad arrivare, a seconda dei casi, alla lettera D o G (consumi più alti).
Attualmente queste etichette sono presenti su lavatrici, frigoriferi e congelatori, lavastoviglie, televisori, condizionatori d'aria, asciugabiancheria e lavasciuga, aspirapolvere, lampade elettriche e forni.

Proprio per questi ultimi e per le cappe da cucina dal 01/01/2015 ci sono nuove etichette (Regolamento UE 65/2014), mentre per le apparecchiature di riscaldamento di ambienti e per gli scaldaacqua la data di introduzione è il prossimo 26 Settembre (Regolamenti Ue 811/2013 e 812/2013).

Ma la novità più grossa è che dallo scorso 1 Gennaio per TUTTI gli elettrodomestici è diventato obbligatorio esporre l'etichetta energetica in formato elettronico anche in caso di vendita a distanza via Internet.

Il Regolamento Ue 518/2014 ha in tal senso modificato la normativa vigente che in tutti i casi di vendita a distanza prevedeva che venissero fornite determinate informazioni ma non la vera e propria etichetta.

L'obbligo, che vale per le vendita a distanza di nuovi modelli o nuove versioni di modelli esistenti, prevede l'esposizione dell'etichetta elettronica in prossimità del prezzo del prodotto, con dimensioni tali da renderla ben visibile e leggibile.

Per ragioni di spazio è consentita la visualizzazione annidata, ossia un'interfaccia visiva con cui si accede all'immagine tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile.
L'interfaccia utilizzata per accedere all'etichetta è una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto (rosso, verde, giallo, arancione) con riportata la classe stessa (A+++, A, B, etc.), con uno dei seguenti formati:

(vedi link sopra)

L'etichetta deve apparire al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

La stessa logica vale per la scheda prodotto elettronica. Il collegamento da usare nel caso di visualizzazione annidata deve indicare chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto".

Per approfondire l'argomento si veda la scheda pratica
ETICHETTE ENERGETICHE ELETTRODOMESTICI: http://sosonline.aduc.it/scheda/etichette+energetiche+elettrodomestici_17106.php

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo

Divorzio breve? L'ipocrisia e le facile acclamazioni. Lo Stato sempre e ancora sotto le lenzuola

Firenze, 23 aprile 2015. La Camera ha approvato in forma definitiva il cosiddetto divorzio breve, che ora e' legge. Avremo quindi una separazione, in attesa dello scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale, di "solo" 12 mesi (6 mesi se consensuale). Molti tripudi di positivita', con annessi foschi futuri da parte di coloro che non si rassegnano a farsi i fatti della propria confessione senza volerla imporre ad altri.  Se consideriamo la politica e la vita come un fatto ragionieristico e matematico, comprendiamo la positivita'. Ma cosi' non e', perche' tra ragionieri e matematici ci sono individui e una societa' che non e' piu' quella di 45 anni fa, quando la legge oggi in vigore fu approvata.

E' stato ancora una volta confermato che lo Stato ha il diritto di entrare sotto le lenzuola di una coppia, tre anni o un anno o sei mesi fanno solo la differenza, per l'appunto, ragionieristica. In questi 45 anni piu' di qualcosa e' cambiato, nelle coppie e negli individui. E se fino ad oggi il legislatore ha fatto finta che questi cambiamenti non ci siano stati, questo non giustifica che ancora oggi -quando si e' deciso di metter mano a questo moloch barbarico- ci si debba rassegnare a dover continuare a delegare allo Stato la propria liberta' di individuo.

Ci vorranno forse altri 90 anni perche' poi da xxs mesi si passera' a xx mesi di separazione? Tutto ci fa pensare che cosi' potra' essere, se tutto andra' bene.
Qui non stiamo mettendo in discussione i diritti degli individui e dei minori nell'ambito della coppia, perche' altri meccanismi e tutele scattano in entrambi i casi. Ma mettiamo in discussione il perdurare della pesante e insopportabile presenza di uno Stato che pretende di sindacare su intimita' e liberta' dei suoi liberi cittadini.

Sono due le categorie di persone che oggi gioiscono:
- coloro che vogliono imporre a tutti con la legge i propri convincimenti ideologici;
- la corporazione degli avvocati, che continueranno a lucrare sulle violenze che lo Stato impone ai propri sudditi.

Mentre la penalizzazione, oltre che per i liberi individui, continuera' anche per la Giustizia, costretta a continuare ad occuparsi dell'initimita' e delle liberta' degli individui. Giustizia che nella maggior parte dei casi svolgera' una mera funzione ragionieristica delle volonta' dei violentati in attesa della loro liberta', con costi per i diretti interessati e tutta la comunita'.

Vincenzo Donvito, presidente Aduc

mercoledì 22 aprile 2015

DIVORZIO BREVE \ GREGORI (PD), “UNA BUONA LEGGE, ACCORCIA I TEMPI E DIMINUISCE LE CONFLITTUALITA’"

"Accorciando i tempi, realisticamente, diminuirà la conflittualità nelle famiglie. Quella appena licenziata dalla Camera è una Legge che non sminuisce in alcun modo il valore del matrimonio, ma evita di prolungare dolorosi strascichi dovuti prevalentemente a questioni patrimoniali". 

Lo afferma Monica Gregori, Deputato del Partito Democratico, in merito all'approvazione definitiva del Legge sul 'divorzio breve' che prevede, oltre all'accorciamento dei tempi che intercorrono tra separazione e divorzio, anche l'anticipazione dello scioglimento della comunione dei beni.

"Credo - aggiunge Gregori - che si tratti di una buona Legge che interviene soprattutto nell'interesse dei minori, oltre che dei coniugi, e che consente una più rapida definizione dei rapporti patrimoniali e non pregiudica, ma anzi mantiene elevati, gli standard giuridici in tema di affidamento e gestione dei figli di genitori divorziati".



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Unioni civili, La Manif Pour Tous Italia: “Sentenza della Cassazione è un ricatto eversivo al Parlamento”

Il portavoce dell'associazione lancia l'allarme sulla sentenza della Cassazione che mantiene valido il matrimonio dopo il cambiamento di sesso di un coniuge: "Contrasta con la legge e con la giurisprudenza costituzionale e costringe il Parlamento ad approvare le unioni civili".

 

"La Cassazione ha emesso una sentenza eversiva contro la Costituzione e la sovranità popolare". Lo afferma Filippo Savarese, portavoce dell'associazione pro-family La Manif Pour Tous Italia, commentando la decisione della Corte di Cassazione di far sopravvivere il matrimonio tra due coniugi dopo il cambio di sesso anagrafico di uno dei due. Secondo Savarese, "la sentenza  è un inaudito ricatto al Parlamento: finché non si approvano le unioni civili è momentaneamente in vigore in Italia il matrimonio gay. E questo è assolutamente inaccettabile".

""Nel 2014 – continua il portavoce dell'associazione – la Corte Costituzionale ha dichiarato che «la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi provoca lo scioglimento del matrimonio», perché lo Stato ha il diritto di proteggere il matrimonio come unione esclusiva tra uomo e donna. È stata dichiarata illegittima solo la mancata previsione - in eventuale sostituzione del matrimonio comunque sciolto - di un'altra forma di protezione dei rapporti giuridici essenziali sorti tra gli ex-coniugi. La Consulta ha però specificato che rimediare a questo vulnus è un «compito del Parlamento», in quanto unico organo rappresentante della sovranità popolare".

L'associazione pro-family sostiene che "la Cassazione ha deciso di scavalcare il Parlamento", mantenendo in vita il matrimonio tra due persone dello stesso sesso anagrafico fino all'approvazione di uno statuto giuridico alternativo. "È chiaro che si sta parlando delle unioni civili in discussione al Senato, statuto che equipara le unioni omosessuali alla famiglia, aprendo all'adozione gay e all'utero in affitto", spiega Savarese. La Manif Pour Tous Italia denuncia, pertanto, il tentativo eversivo di parte della magistratura di indirizzare e costringere l'operato del Parlamento verso l'approvazione delle unioni civili e cioè di "matrimonio gay" mascherato, contro i principi più essenziali della Costituzione repubblicana e la volontà del popolo sovrano.


  

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martedì 21 aprile 2015

La responsabilità dell'ente per omicidio e lesioni colposi: profili di ascrizione sul piano oggettivo (III)

Articolo in tre parti di Luca D'Agostino


SOMMARIO:
  • Colpa cosciente e dolo eventuale: quid iuris rispetto all'ente?
  • La 'graduazione' dell'elemento soggettivo dell'agente nella prospettiva dell'ente
  • L'attività di controllo dell'organismo di vigilanza sul corretto adempimenti degli obblighi prevenzionistici: profili di responsabilità – 4. Il concetto di profitto confiscabile in relazione ai [...http://www.studiofonzar.com/blog/?p=35656]

DDL SCUOLA – Governo vacilla: cadono super poteri ai presidi e mancate assunzioni dei precari nelle graduatorie di istituto, un motivo in più per confermare lo sciopero



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La protesta indetta da Anief, Unicobas e Usb, assieme a diverse altre sigle sindacali, avrebbe convinto il primo partito della maggioranza governativa e parlamentare a rivedere alcune storture della riforma, ad iniziare dal depotenziamento degli organi collegiali, con conseguenti super poteri ai presidi, e alla chiusura delle supplenze per tutti i precari che hanno svolto 36 mesi di servizio.

Marcello Pacifico, presidente Anief e candidato al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione: è vero, si stanno cogliendo i primi effetti della sollevazione popolare del mondo della scuola contro una riforma senza capo né coda, ma la mobilitazione del 24 aprile rimane in piedi. Rimangono infatti da cambiare ancora diversi punti del disegno di legge: trasferimenti immediati per i neo-assunti, no alla chiamata diretta del personale da parte dei presidi e al merito riservato a pochi lavoratori scelti dal dirigente, ripristino di un sesto del tempo scuola tagliato dalle riforme Gelmini, mancata assunzione di 100mila docenti abilitati e 10mila Ata.

L'annuncio dello sciopero del 24 aprile contro il disegno di legge 2994 fa vacillare Partito Democratico e Governo: la protesta indetta da Anief, Unicobas e Usb, assieme a diverse altre sigle sindacali, avrebbe convinto il primo partito della maggioranza governativa e parlamentare a rivedere alcune storture della riforma, ad iniziare dal depotenziamento degli organi collegiali, con conseguenti super poteri ai presidi, e alla chiusura delle supplenze per tutti i precari che hanno svolto 36 mesi di servizio.

Le due richieste di modifica del ddl di riforma erano state richieste dall'Anief nei giorni scorsi alla Camera attraverso i 90 emendamenti presentati nel corso dell'audizione tenuta dal presidente del giovane sindacato davanti alle commissioni congiunte di Cultura e Istruzione di Montecitorio e Palazzo Madama. E fanno parte della lunga piattaforma di rivendicazioni che porterà in piazza venerdì prossimo migliaia di lavoratori della scuola a Roma, nel corso della doppia manifestazione, a piazza della Repubblica la mattina e davanti al Parlamento nel pomeriggio, che cadrà nel giorno dello sciopero generale ancora utile per fermare il ddl prima del voto in Aula.

Anief aveva chiesto, formalmente, di mantenere in vita l'armonia democratica delle scelte strategiche delle scuole autonome, da dividere con gli organi collegiali, ad iniziare dal Collegio dei Docenti, e non da delegare al preside-padrone. Come ha chiesto di stabilizzare tutti i precari della scuola, prescindendo dal tipo di collocazione in graduatoria, esattamente come ribadito pochi mesi fa dalla Corte di Giustizia europea per non incorrere in ulteriori sanzioni per la mancata equiparazione di diritti da accordare ai precari rispetto ai colleghi di ruolo.

"Anche se si stanno cogliendo i primi effetti della sollevazione popolare del mondo della scuola contro una riforma senza capo né coda – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e candidato al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in vista delle elezioni di fine mese -, la mobilitazione del 24 aprile rimane in piedi: rimangono infatti da cambiare ancora diversi punti del disegno di legge, come le rigide norme sui trasferimenti dei neo-assunti, costretti a rimanere nelle provincia dove sono stati immessi in ruolo per almeno tre anni. Va poi cancellata la chiamata diretta del personale, una norma già reputata incostituzionale dalla Consulta  - con la sentenza 76/2013, relatore l'allora giudice Sergio Mattarella, oggi Capo dello Stato - che non può essere adottata nella scuola come nella PA".

"Respingiamo poi l'assurdità del merito professionale, riservato alla stretta cerchia di lavoratori 'vicini' al dirigente scolastico, mentre tutti gli altri dovranno attendere il 2019 per vedere in busta paga la miseria di 5 euro di aumento per lo sblocco dell'indennità di vacanza contrattuale. Va ripristinato anche il tempo scuola tagliato di un sesto con le riforme Gelmini e il dimensionamento selvaggio, anche questo reputato incostituzionale: un provvedimento che aprirebbe le porte ad almeno 100mila docenti e 10mila Ata precari oggi invece esclusi dall'assunzione".

Tutti coloro che sono interessati a prenotare il pullman per raggiungere la capitale venerdì prossimo, possono scrivere entro il 21 aprile a sciopero2015@anief.net. Anief dà appuntamento il 24 aprile, alle ore 10.00 in Piazza della Repubblica dove il corteo di protesta si muoverà in direzione Piazza Sant'Apostoli per concludersi alle 13.00; poi, ancora in piazza per il sit-in a Piazza del Parlamento dalle 15.00 alle 18.00.

 

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Lettera unitaria sullo sciopero generale della Scuola del 24 aprile 2015

La Piattaforma dello sciopero Anief, Unicobas, Usb del 24 aprile 2015

1° anno di vita della rivista online Giustizia Civile con numero abbonati in crescita superiore a quello della versione cartacea




Grande soddisfazione in casa Giuffrè per il passaggio dal cartaceo al digitale della storica rivista Giustizia Civile che ha visto un aumento di oltre il 35% del numero totale di abbonati e un mantenimento del vecchio target grazie allo spin off del trimestrale cartaceo di approfondimento saggistico.


Milano, 21 aprile 2015Non tutti gli Editori professionali avrebbero scommesso che il passaggio dal cartaceo al digitale della ultrasessantenne rivista di approfondimento giuridico Giustizia Civile avrebbe mantenuto lo stesso numero di affezionati abbonati. E invece, non solo la perdita di lettori è stata contenuta (concentrata soprattutto nella fascia dei lettori maturi, oltre i 60 anni di età) ma è stata totalmente assorbita e anzi superata dalla richiesta di nuovi abbonati che ha visto un aumento di oltre il 35% che, al netto delle defezioni, risulta essere del 75% di nuove sottoscrizioni.


A illustrarci le ragioni di questo successo editoriale è uno dei due Direttori e curatori della rivista online Fabrizio Di Marzio,  Consigliere della Corte di Cassazione: "Giustiziacivile.com non ha rappresentato una mera operazione di restyling o di trasposizione dal cartaceo al digitale. Si è trattato invece di un progetto ben più complesso e articolato che, grazie alla maggior potenza dello strumento online, ha consentito di aumentare il livello e la quantità dei contenuti. Ben 10 sono infatti le aree tematiche trattate con circa 500 contributi autorevoli per un totale equivalente di 5.000 pagine in edizione cartacea. Questo vuol dire essere riusciti a riunire, in un unico ambiente web, ben 10 riviste specializzate. Risultato irraggiungibile prima, per gli elevati costi di stampa e il limitato spazio foliazione disponibile. In sintesi, Giustiziacivile.com si è rivelato un vero e proprio amplificatore del DNA della rivista, che, a parità di prezzo, ha consentito all'utente la fruizione di un contenuto completo ed esaustivo che gli permette di avere a portata di mano il dibattito su tutte le principali tematiche in essere nel Diritto Civile, proprio come accade nelle Aule dei Tribunali e nelle Sedi Universitarie. Una sorta di prodotto scientifico certificato, per poter garantire all'utente di non cadere mai in errore nell'applicazione di questi contenuti scientifici. In fondo, chi scrive la rivista è chi emette anche le sentenze. E infine, sottolineo anche il pregio della facilità ed immediatezza di accesso alla vasta e autorevole banca online Giuffrè, pregio incomparabile e impossibile da realizzarsi col cartaceo."


Conclude Antonio Giuffrè, Direttore Generale della Giuffrè Editore: "Chiudere una rivista cartacea per farla rivivere con più vigore online è una scelta totalmente in linea con la nostra visione di sviluppo evolutivo dell'offerta Giuffrè in linea con il mondo professionale che cambia. Da sempre combattiamo l'idea che la qualità culturale faccia perdere fatturato. La nostra si è rivelata essere una scelta culturale ed editoriale vincente. Abbiamo infatti guadagnato nuove fasce di utenti più giovani che prima non ci seguivano e mantenuto il target più maturo grazie allo spin-off del Trimestrale cartaceo di approfondimento, a tutto vantaggio della qualità offerta e del fatturato in crescita"


Le principali caratteristiche di Giustiziacivile.com sono massima qualità dei contenuti ottimizzati per pc, tablet e smartphone, una navigazione facile e intuitiva che consente di attivare ben 4 diverse opzioni di ricerca: a) per materia; b) per rubriche; c) per ricerca semplice e avanzata; d) per autore. Non ultima la garanzia di approfondimento a 360° offerta dall'archivio documentale della rivista dal 1975 ad oggi e dal collegamento diretto con Ius Explorer, il Google dei motori di ricerca giuridica, che consente l'accesso al grande patrimonio documentale online di Giuffrè Editore. Ai contenuti presenti sul sito Giustiziacivile.com si è affiancata una rivista trimestrale in formato cartaceo, Giustizia Civile, luogo naturale di analisi e approfondimento dei temi più complessi a cura dei maggiori esponenti della dottrina italiana. www.giustiziacivile.com

GIUSTIZIA: COLDIRETTI, BENE RIFORMA REATI ALIMENTARI, BUSINESS DA 15,4 MLD

Nel mercato globale crescono i rischi derivanti da attività di produzione e distribuzione di cibi adulterati e dalle frodi con conseguenze pesanti per la salute e per l'economia, con il business delle agromafie che, con un aumento del 10 per cento in un anno, raggiunge i 15,4 miliardi di euro nel 2014, in controtendenza alla fase di recessione.

E' quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nell'esprimere apprezzamento per l'istituzione presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, su proposta del Guardasigilli Andrea Orlando, della Commissione di studio per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare alla cui guida ci sarà  l'ex procuratore di Torino Giancarlo Caselli, che attualmente presiede il Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare promosso dalla Coldiretti.

"Anche grazie alla disponibilità di nuove tecnologie, la contraffazione e la frode nell'alimentare sono diventate un vero e proprio affare criminale che va perseguito con un sistema punitivo più adeguato", ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che "sotto questo profilo non si deve pensare solo ad un inasprimento delle pene previste, ma all'articolazione di modelli di sanzioni in grado di colpire i patrimoni economici, ad esempio, attraverso la confisca, così come sperimentato per il contrasto alla criminalità organizzata".

Garantire trasparenza negli scambi commerciali e dare una risposta certa a condotte criminali costituisce, del resto – sottolinea Moncalvo - la risposta fondamentale che lo Stato può dare per supportare la crescita e la competitività del vero Made in Italy oltre che per rimuovere i rischi per la salute. Anche in questo settore – conclude Moncalvo - l'Italia può fare da battistrada in Europa per colpire in modo esemplare gli scandali che si ripetono nel tempo, dai polli alla diossina alla carne di cavallo spacciata come manzo, che possano far crollare la fiducia del pubblico dei consumatori e bloccare il regolare funzionamento del commercio".

Della Commissione faranno parte: Alessandro Berardi, professore ordinario di diritto penale dell'Università di Ferrara; Alberto Gargani, professore ordinario di diritto penale dell'Università di Pisa; Pierluigi Di Stefano, Consigliere della Corte di Cassazione; Massimo Donini, professore ordinario di diritto penale dell'Università di Modena; Raffaele Guariniello, sostituto procuratore presso il Tribunale di Torino; Stefano Masini, membro dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare; Aldo Natalini, sostituto procuratore presso il Tribunale di Siena; Vincenzo Pacileo, sostituto procuratore presso il Tribunale di Torino; Cesare Patrone, Capo del Corpo Forestale dello Stato; Cosimo Piccinno, Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute; Vincenzo Paticchio, comandante del Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente; Mario Monopoli, funzionario del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Cnr: Diritto di navigazione e dovere di soccorso


La nuova, devastante catastrofe umanitaria, è anche conseguenza della normativa per cui gli Stati possono intervenire in alto mare su navi battenti bandiera straniera solo quando giunge una richiesta di soccorso. 

Il mare Mediterraneo è suddiviso in aree di controllo (cd zone Search and Rescue SAR) ma alcuni Stati della riva sud non eseguono tale attività: si auspica quindi  un accordo internazionale per la creazione di una SAR pan-mediterranea. Va sottolineato che esistono tutte le tecnologie per effettuare il controllo preventivo dell’intero Mediterraneo attraverso i sistemi satellitari.



La nuova, devastante catastrofe umanitaria, avvenuta secondo alcune fonti di stampa a circa 50 miglia nautiche dalle coste libiche, e quindi in una zona di alto mare non sottoposta al controllo di nessuno Stato, è certamente anche conseguenza della complessa condizione politica e giuridica del Mediterraneo, oltre che della mancanza di una politica per contenere e gestire il fenomeno delle migrazioni via mare adeguata e coerente allo standard di tutela dei diritti umani che gli Stati europei e l’Unione si sono impegnati ad assicurare dentro e fuori i propri territori.

I molti problemi giuridici relativi a eventi drammatici come questo possono essere ricondotti a due doveri degli Stati: prevenire il verificarsi di situazioni come l’uso di imbarcazioni inadeguate per il trasporto di carichi umani eccessivi e condotti in modo disumano e degradante; reprimere con maggiore intensità e rigore i responsabili di queste pericolosissime migrazioni.

Considerando che l’intercettazione dei migranti spesso avviene troppo tardi, solo quando giunge una richiesta di soccorso, occorre ricordare che i poteri degli Stati di fermare la navigazione in alto mare di navi battenti bandiera straniera sono limitati. Nel diritto internazionale, infatti, manca una norma che permetta di intervenire in assenza del consenso dello Stato della bandiera, anche se si tratta di navi stracariche di persone evidentemente sottoposte a trattamenti disumani. 

La libertà di navigazione, sancita da un principio consuetudinario e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, è garantita a tutte le imbarcazioni che espongano una bandiera. L’art.110 prevede la deroga a questo principio, consentendo di intervenire su una nave sospetta anche senza il consenso dello Stato di appartenenza della nave, solo nei casi di pirateria, tratta di schiavi, trasmissioni abusive. Ciò significa che il controllo in alto mare di imbarcazioni che trasportano migranti, sia pure in evidente stato di pericolo o di sofferenza, può essere effettuato anche prima di aver ricevuto una richiesta di aiuto solo su imbarcazioni che non hanno nessuna bandiera.

Il trasporto illecito di migranti (cd smuggling) è stato oggetto di regolamentazione da parte del Protocollo delle Nazioni Unite sul Traffico di Migranti (Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime), entrato in vigore nel 2004 in 121 Stati tra cui Libia, Italia e UE. Sicuramente questo Protocollo dovrebbe essere maggiormente valorizzato, soprattutto nell’intento di prevenire disastri umanitari come questo, tuttavia, in termini concreti, rimane l’obbligo di contattare lo stato della bandiera prima di intervenire. 

Quando invece arriva una richiesta - spesso troppo tardi per poter garantire un intervento tempestivo delle autorità che abbiano la professionalità per gestire al meglio la situazione – il soccorso (art. 98 della Convenzione) diviene un atto dovuto in qualunque zona, quindi anche in alto mare, e da parte di tutti, anche dei privati. 

Molti soccorsi, non a caso, avvengono grazie all’intervento di piccole imbarcazioni o di mercantili privati, come è accaduto in quest’ultimo caso. Esistono peraltro anche altre convenzioni internazionali che prevedono il dovere di prestare assistenza alle persone in difficoltà in mare e di portarle in un “luogo sicuro”, cioè la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS - Safety of Life at Sea), firmata a Londa nel 1974 e ratificata dall'Italia nel 1988, e la Convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio in mare (SAR), del 1979 e ratificata dall’Italia nel 1989.


Il mare Mediterraneo è suddiviso in zone di Search and Rescue (cd zone SAR) che sono rivendicate dagli Stati come aree di controllo per il soccorso e per garantire la sicurezza della navigazione sia marittima che aerea. Alcuni Stati della riva sud del Mediterraneo di particolare debolezza politica e istituzionale come la Libia, tuttavia, non rivendicano zone SAR e comunque non eseguono attività di controllo. 

La questione presenta anche altri elementi problematici, come la mancata attività di controllo da parte di Malta, che è nell’impossibilità di gestire la propria ampissima SAR. In questo contesto, da più parti si auspica la conclusione di un accordo internazionale per la creazione di una SAR pan-mediterranea nella quale le competenze e le responsabilità del soccorso in mare siano condivise tra tutti gli Stati rivieraschi. 

Questa ipotesi sarebbe in linea con quanto previsto dall’art. 98 della Convenzione del 1982, cioè l’obbligo dello stato costiero di promuovere un servizio di adeguato soccorso e ricerca in mare collaborando tramite accordi regionali.
In tal senso va sottolineato che allo stato attuale esistono tutte le tecnologie e le competenze per effettuare il controllo preventivo dell’intero Mediterraneo attraverso i sistemi satellitari.

lunedì 20 aprile 2015

Bonus bebè in arrivo: chi può fruirne e come

Firenze, 20 Aprile 215. Entro questa settimana l'INPS dovrebbe rendere disponibile, sul proprio sito (1), il modulo per accedere al cosiddetto "bonus bebè", il contributo che lo Stato eroga alle famiglie "al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno".

Si tratta di un assegno di 960 euro annui erogato mensilmente alle famiglie con reddito/ISEE fino a 25.000 euro annui (1.920 euro annui se il reddito/ISEE non supera 7.000 euro) per ogni figlio nato o adottato nel triennio 2015, 2016 e 2017.

La previsione di spesa per questo bonus è di 202 milioni di euro per l'anno 2015, 607 milioni di euro per l'anno 2016 e 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, con fondi riservati anche per gli anni successivi da riconfermare con ulteriori disposizioni (fino al 2020).

L'importo dell'assegno e la soglia di reddito potrebbero cambiare per decreto, previa sospensione dell'accettazione delle domande, se l'INPS rilevasse uno sforamento di questi tetti per tre mesi consecutivi.

Vediamo chi può fruirne e come si presentano le domande.

Cos'è
Si tratta di un assegno di 960 euro annui erogato mensilmente (per 80 euro) ai nati o adottati dal 1/1/2015 al 31/12/2017 a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare e viene corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero fino al terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.

L'importo suddetto riguarda nuclei familiari con reddito/ISEE fino a 25.000 euro e sale a 1.920 euro annui (160 euro al mese) nel caso di reddito/ISEE non superiore a 7.000 euro.

Chi può chiederlo
è corrisposto a figli di cittadini italiani, di uno stato UE o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia, nati o adottati negli anni 2015, 2016 e 2017.

Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve essere in condizioni economiche corrispondente ad un ISEE non superiore a 25.000 euro annui. Se l'ISEE non supera 7.000 euro annui l'importo dell'assegno annuale è raddoppiato.

L'ISEE da produrre è quello nuovo (rilasciato secondo le regole dettate dal Dpcm 159/2013) e al momento della presentazione della domanda non deve essere scaduto.

Come si chiede
L'assegno è corrisposto dall'INPS dietro domanda da presentarsi da parte di uno dei genitori conviventi col figlio esclusivamente con modalità telematica, utilizzando un modulo che l'INPS dovrà approntare e rendere disponibile sul proprio sito entro il 25 Aprile 2015 (*).

Se si procede entro 90 giorni dalla nascita o dall'ingresso dell'adottato in famiglia, oppure, in caso di nascite avvenute tra il 1/1 e il 10/4/2015, entro il 24/7/2015 (**), l'erogazione parte dal giorno della nascita o adozione.
Se invece si procede successivamente l'erogazione parte dal mese di presentazione della domanda.

Va presentata una domanda una sola volta per ciascun figlio, auto-certificando il possesso dei requisiti e allegando l'ISEE.
La domanda può essere ripresentata dall'altro genitore o da un terzo solo in alcuni casi di decadenza (vedi più avanti).

In alternativa al diretto accesso al sito la domanda può essere presentata rivolgendosi alle sedi INPS territoriali per fruire di procedure telematiche assistite.
Se il genitore convivente è stato dichiarato incapace di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal suo legale rappresentante.

E' disponibile anche un call center INPS al numero 803.164.

Decadenza del beneficio
Il nucleo familiare decade dal beneficio nel caso di:
- perdita del requisito legato al reddito;
- decesso del figlio o revoca dell'adozione;
- affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda. In tal caso l'assegno può essere erogato al genitore affidatario solo se questi è in possesso dei requisiti per accedervi e presenta la domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento da parte del giudice. Se la domanda viene presentata successivamente l'assegno viene erogato a decorrere dal mese di presentazione.
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha presentato la domanda. In questo caso l'assegno può essere chiesto dall'altro genitore nelle modalità viste alla voce precedente.
- affidamento del figlio a terzi. In questo caso l'assegno può essere richiesto dall'affidatario nelle modalità previste alle voci precedenti. Il requisito ISEE è verificato in tal caso in riferimento al minore affidato, anche se questi fosse considerato nucleo a sé stante.

Il genitore richiedente deve comunicare tempestivamente all'INPS il verificarsi di una delle cause di decadenza; in caso contrario L'INPS, oltre ad interrompere l'erogazione, può recuperare le somme erogate indebitamente. L'erogazione viene interrotta dal mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza.

Note
(*) http://www.inps.it/portale/default.aspx
 sul punto l'INPS ha precisato, con messaggio n.2390/2015, che non saranno accettate domande con modelli non ufficiali presentati a mano o con posta elettronica certificata: occorre il modulo ufficiale che va presentato esclusivamente via web.
(**) ovvero entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Dpcm, 25/4/2015.

Riferimenti normativi
- Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art.1 commi 125/126/127
- DPCM 27/2/2015 pubblicato sulla GU del 10/4/2015

(1) http://www.inps.it/portale/default.aspx

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo

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