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giovedì 31 marzo 2016

Concorso a cattedra: salgono a 10 i provvedimenti d'urgenza del Tar Lazio

Concorso a cattedra: salgono a 10 i provvedimenti d'urgenza del Tar Lazio che inseriscono centinaia di esclusi. Laureati, ITP, diplomati magistrale indirizzo linguistico 

 

Con decreti monocratici n.1430, 1451, 1453, 1454, 1461-66, grazie alle misure cautelari, diversi insegnanti e candidati che hanno presentato le domande cartacee perché esclusi dal sistema on line, in attesa della discussione in Camera di consiglio del prossimo 21 aprile, possono partecipare alle prove scritte, mentre sono in corso di deposito i ricorsi patrocinati dall'Anief per più di 25mila aspiranti . 

 

A tal proposito, il sindacato ricorda che sono stati prorogati i termini per aderire al ricorso avverso l'esclusione dalla procedura concorsuale. Entro il 06/04 dovranno pervenire le ultime adesioni previo invio della domanda cartacea al USR di riferimento entro la data perentoria del 30/03. 

 

Infine, si ricorda che sarà sempre possibile aderire al ricorso avverso la tabella valutazione dei titoli fino alla pubblicazione dell'esito degli scritti.

 

Per i corsi di preparazione organizzati da Eurosofia, si potrà sempre svolgerli in modalità on line.

 



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martedì 29 marzo 2016

Aggiornarsi subito su fisco, previdenza e lavoro: arriva il nuovo Compendio Inaz 2016

È uscita l'ultima edizione della pubblicazione più usata dagli specialisti del personale. Abbinata al servizio online e all'app consente di avere sempre sotto mano le ultimissime novità giuslavoristiche

 

Anche quest'anno arriva in libreria e online il Compendio Inaz sulle norme del lavoro, del fisco, e della previdenza. Dal 1957 il Compendio Inaz è lo strumento di riferimento per chi si occupa di amministrazione e gestione delle risorse umane. Un aiuto indispensabile per districarsi fra le norme giuslavoristiche: sempre al passo con i tempi, oggi è affiancato dal Compendio online e dall'app per dispositivi mobili, che garantiscono un tempestivo aggiornamento sulle norme che disciplinano il lavoro dipendente e i relativi adempimenti fiscali e previdenziali.

 

Il Compendio 2016, a cura del Centro Studi Inaz con la collaborazione di Luciano Rimoldi, è aggiornato ai decreti attuativi del Jobs Act, alle ultimissime novità della Legge di Stabilità 2016 e alle circolari di approfondimento dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.

È uno strumento chiaro e conciso, con un'impostazione operativa orientata a dare soluzioni pratiche per i tanti problemi che si presentano nella realtà lavorativa di tutti i giorni. La divisione in sezioni (Lavoro, Previdenza, Dirigenti e Fisco) consente di consultare i contenuti in modo semplice e rapido. Il Compendio è un concentrato dell'esperienza e del know-how del Centro Studi Inaz, struttura dialoga con imprese e professionisti avvalendosi dei migliori esperti.

 

La monografia cartacea si affianca al Compendio online, fornito a chi si abbona alla rivista l'Informatore Inaz: uno strumento fondamentale per rimanere allineati con cadenza trimestrale a tutte le novità.

Completa l'offerta l'app del Centro Studi Inaz, disponibile su Apple Store e Google Play, per accedere con i dispositivi mobili a tutti i contenuti del Centro Studi Inaz: Informatore, Compendio e video multimediali e podcast per una formazione professionale completa.

 

Compendio Inaz 2016

Norme del lavoro e amministrazione del personale

a cura del Centro Studi Inaz

con la collaborazione di Luciano Rimoldi

29,00 €

Si può acquistare online sullo shop Inaz: www.inaz.it

 

Inaz Srl è una delle più importanti realtà italiane nella produzione software ed erogazione servizi per l'amministrazione e la gestione delle risorse umane. Con una rete di agenzie e punti assistenza in tutta Italia, Inaz offre le sue soluzioni a più di 10mila clienti fra aziende, pubblica amministrazione, studi professionali, consulenti del lavoro e associazioni di categoria. Inaz, con il suo Centro Studi, è anche punto di riferimento per imprese e professionisti in tema di aggiornamento, consulenza e formazione. La sede centrale è in Viale Monza 268 a Milano.



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Acqua pubblica. Proposta di legge nazionale e regionale n.135: Parlamento e Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia tradiscono il referendum. L'acqua non è una merce

Servizio idrico integrato: l'acqua non è una merce.
Parlamento e Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia tradiscono il referendum, porte aperte al gestore privato. Il caso Puglia, politica riacquisti la sovranità del governo dell'acqua: il presidente di Regione PD riconosce l'acqua bene comune pubblico e servizio idrico.
 http://www.serenapellegrino.it/acqua-pubblica-pdl-nazionale-pdl-regione-fvg-parlamento-consiglio-regionale-tradiscono-il-referendum/

 

 

"Le contraddizioni del Partito democratico, già emerse prima del voto referendario, si tornano a manifestare e sono evidenti nelle posizioni delle amministrazioni regionali del Friuli Venezia Giulia e della Puglia, entrambe a presidenza PD, che procedono verso direzioni opposte."
Lo dichiara la parlamentare Serena Pellegrino ( SI - SEL) vicepresidente della commissione Ambiente a Montecitorio.  

" Il presidente Michele Emiliano, sostenuto totalmente dai movimenti "acqua bene comune", ha dichiarato che "L'acqua deve essere considerata un bene comune pubblico e il servizio idrico, privo di rilevanza economica, deve essere gestito da un ente di diritto pubblico con la più ampia partecipazione della cittadinanza nella gestione e nel controllo" e chiede ai deputati pugliesi di battersi perché la legge nazionale torni ad essere riscritta come nella versione originaria. È l'unica garanzia per salvare l'acquedotto pugliese dal capitale privato."
"Tutt'altra direzione il Friuli Venezia Giulia. Nessuna opposizione alla legge nazionale così come imposta e stravolta dai deputati PD e, in totale armonia con questa, domani l'assemblea regionale voterà una legge fotocopia di quella in discussione in queste ore alla Camera dei deputati, per la quale Sinistra Italiana - SEL ha presentato una pregiudiziale di incostituzionalità.

L'irriconoscibile testo uscito dalla commissione nega e ribalta le finalità del testo originario e apre le porte al gestore privato tradendo di fatto l'esito referendario del 2011. È per questo che abbiamo presentato tutti gli emendamenti necessari per il ripristino del testo così come voluto dai cittadini."

" Il FVG invece sta consegnando l'acqua al mercato ed alle regole del profitto privato, contro la volontà dei cittadini e nonostante la ribellione di sindaci, amministratori e movimenti per l'acqua che stanno osteggiando l'approvazione della proposta di legge 135. Quel che più sconcerta è la motivazione: se non si procede verso l'unico gestore - ovvero una delle tante multiutilities che danno ai loro soci dividendi sicuri e più proficui di qualsiasi altro rischioso investimento - e non si apre al capitale privato, la regione FVG non saprà come far fronte a sanzioni europee pari a 58 milioni di euro."

"È vergognosamente arrivato quel giorno in cui, per colpa della mala gestione - conclude Pellegrino - anziché bonificare la pubblica amministrazione vendiamo i gioielli più preziosi. Oggi è il turno dell'acqua, a quando la fontana di Trevi?"




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domenica 27 marzo 2016

Disabilità e calcolo dell'ISEE: le indennità riconosciute ai disabili NON sono reddito perchè non sono una remunerazione

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/02/2016 n° 842 - Pubblicato il 21/03/2016 - Il Consiglio di Stato era chiamato a pronunciarsi sulla burrascosa questione relativa alle modalità di determinazioni dei contributi assistenziali calcolati con modello indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Prima di affrontare il fatto, occorre premettere che il modello ISEE viene introdotto nel 1998, ed ha lo scopo di fissare criteri uniformi per la valutazione economica di coloro che richiedono servizi sociali o assistenziali. Il legislatore del 2012, alla luce delle numerose problematiche sorte con i criteri fissati nel 1998, delegava al governo l’elaborazione di nuovi regolamenti che avessero ad oggetto la revisione delle modalità di determinazione.Il fatto oggetto della controversia nasce da soggetti disabili, o congiunti di disabili non autosufficienti, che percepiscono diversi trattamenti assistenziali o sociosanitari,i quali dinanzi all’introduzione del predetto regolamento attuativo, ritenendo talune disposizioni illegittime, perchè limitative del loro accesso alla prestazioni assistenziali, sono insorti innanzi al TAR LazioIl TAR adito accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l'art. 4, c. 2, lett. f) del DPCM 159/2013, nella parte in cui ha incluso, tra i dati da considerare ai fini ISEE per la situazione reddituale, anche i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti dai soggetti portatori di disabilità;
e annullando così l'art. 4, c. 4, lett. d) del DPCM, soltanto nella parte in cui, nel fissare le franchigie da detrarre dai redditi, aveva introdotto “… un'indistinta differenziazione tra disabili maggiorenni e minorenni, consentendo un incremento di franchigia solo per quest'ultimi, senza considerare l'effettiva situazione familiare del disabile maggiorenne…”.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri del lavoro e dell’economia e finanze appellavano la sentenza, deducendo vizi procedurali e argomentando nel merito.

Il Collegio rigettava le eccezioni preliminari.

Riguardo al merito del gravame principale rilevava quanto segue.

Va precisato che la motivazione del TAR sta nella stigmatizzazione del fatto che l’ordinamento ponga a compensazione della oggettiva situazione di svantaggio, anche economico, che ricade sui disabili e sulle loro famiglie i proventi derivanti da trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti da tali soggetti, peraltro senza darne adeguata e seria contezza.

Il Collegio, confermando la statuizione del Tar sul punto, non ravvisa alcuna ragione per cui le indennità siano non solo o non tanto reddito esente, quanto reddito rilevante ai fini ISEE.  
Indipendentemente dal nomen juris assegnato a ciascun emolumento per il calcolo ISEE, se determinate somme sono erogate al fine di attenuare una situazione di svantaggio, tendono a dar effettività al principio di uguaglianza, pertanto ne consegue la loro non equiparabilità ai redditi già di per sé, ossia indipendentemente dalla loro inserzione nel calcolo dell'ISEE.In altre parole, da un lato è vero che l’ISEE possa, anzi debba, ai fini di un’equa e seria ripartizione dei carichi per i diversi tipi di prestazioni erogabili per il cui accesso tal indicatore è necessario, tener conto di tutti i redditi che sono esenti ai fini IRPEF, purché però tali entrate sia qualificabili come reddito. Però dall’altro non si può non considerare che ai fini dell’ISEE, prevalgano considerazioni di natura assicurativa ex art. 38, commi II e IV, Cost., che integrano il diritto alla salute di cui al precedente art. 32, I c..

Quindi l'assetto introdotto nel 2012 sarebbe corretto fintanto che tali contributi vengano ascritti al perimetro concettuale del reddito; in tal caso, infatti, anche secondo il Supremo Consesso amministrativo, l’obbligo di contribuzione assicurativa non tributaria può assumere anche valori e basi imponibili più adatte allo scopo redistributivo e di benessere senza per forza soggiacere allo stretto principio di progressività, che comunque in vario modo il DPCM assicura.

Tuttavia quando si vuol sussumere alla nozione di reddito un quid di economicamente diverso ed irriducibile, non può il legislatore dimenticare che ogni forma impositiva va comunque ricondotta al principio ex art. 53 Cost. e che le esenzioni e le esclusioni non sono eccezioni alla disciplina del predetto obbligo e/o del presupposto imponibile.

E secondo il Consiglio di Stato, i contributi in questione sono da considerarsi delle indennità o di risarcimento vero e proprio, pertanto non possono rientrare in una qualunque definizione di reddito assunto dal diritto positivo.

In particolare, rileva il collegio che sia le indennità che i risarcimenti difettano di un valore aggiunto, per potersi considerare reddito, ossia la remunerazione d’uno o più fattori produttivi (lavoro, terra, capitale, ecc.) in un dato periodo di tempo, con le correzioni che la legge tributaria se del caso apporta per evitare forme elusive o erosive delle varie basi imponibili.

Infatti l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. 
Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una "migliore" situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la «capacità selettiva» dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile.

Con riferimento al sistema delle franchigie, previste dall’impugnato decreto, non può compensare in modo soddisfacente l’inclusione nell’ISEE di siffatte indennità compensative, per l’evidente ragione che tal sistema s’articola sì in un articolato insieme di benefici ma con detrazioni a favore di beneficiari e di categorie di spese i più svariati, onde in pratica i beneficiari ed i presupposti delle franchigie stesse sono diversi dai destinatari e dai presupposti delle indennità.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio, ritiene che ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito - come se fosse un lavoro o un patrimonio - ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una "remunerazione" del suo stato di invalidità.

Ciò vale anche per il soggetto disabile che abbia conseguito la maggiore età, quantunque il possa far nucleo a sé stante, infatti non solo la maggior età in sé non abbatte i costi della disabilità, ma non v’è un’evidenza statistica significativa sull’incidenza dei disabili facenti nucleo a sé rispetto alla popolazione dei disabili ed al gruppo di chi non costituisce tal nucleo.

Ad avvalorare le proprie motivazioni il Collegio cita l’art. 7 della Convenzione ONU di New York sui diritti dei disabili (ratificata dalla L. 3 marzo 2009, n. 18) secondo cui non può determinare, a parità di doveri di assistenza ex art. 38 Cost., un trattamento deteriore verso soggetti parimenti disabili per il sol fatto dell’età, ché, anzi, la disabilità tende a crescere man mano che il soggetto avanza nell’età. Sicché, venendo al secondo e correlato aspetto, il “far nucleo a sé” non compensa la decurtazione delle detrazioni, a cagione di tal aumentare dei disagi della disabilità connessi ad un’età più anziana.

Di Riccardo Bianchini

FONTE:
www.altalex.com/documents/news/2016/03/03/isee-disabili-indennita

sabato 26 marzo 2016

Tim Prime. Anche l’Agcom diffida Telecom Italia Spa. Verso la class action


Firenze, 26 Marzo 2016- E' notizia di oggi pomeriggio che sul caso Tim Prime è intervenuta su nostra segnalazione (1)  anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) diffidando la società Telecom Italia Spa dall'attivare Tim Prime.
Correttamente ritiene l'Autorità che Telecom Italia non possa utilizzare il sistema di modifica delle condizioni contrattuali (rimodulazione dei profili base di telefonia mobile) asservendolo ad altro fine, cioè l'attivazione di un servizio a pagamento.
Ma l'Autorità va anche oltre: "l'attivazione non richiesta di nuovi servizi in cambio di una controprestazione economica […] rappresenta una […] vera e propria introduzione di prestazioni (e costi) nuovi e mai richiesti dall'utente. L'operatore, in questo caso, trasformerebbe dei profili tariffari base "a consumo" in profili con un addebito settimanale fisso di euro 0,49, […] (opzione non concordata tra le parti del contratto). In sostanza TIM utilizza illegittimamente la procedura prevista dal Codice delle comunicazioni per l'esercizio dello jus variandi, al fine di attivare nei confronti di un numero rilevantissimo di clienti una nuova offerta con la tecnica dell'opt-out, peraltro incidendo in maniera sostanziale sulla natura dell'offerta base originaria, che cesserebbe di essere "a consumo", comportando un addebito fisso settimanale. L'addebito del costo settimanale di euro 0,49 si registrerebbe, tra l'altro, a prescindere dalla scelta del
"numero amico" da parte del cliente, con il rischio che - a seguito della manovra - l'aggravio di costo a carico degli utenti avvenga senza nessun vantaggio compensativo".
A questo punto se Telecom Italia Spa procederà comunque all'attivazione di Tim Prime, incorrerà in pesanti sanzioni fino a 2 milioni e mezzo di euro.
Ma tali sanzioni non comporterebbero comunque la restituzione agli utenti degli importi illegittimamente sottratti. Per questo motivo, dal canto nostro, abbiamo intimato a Tim/Telecom di modificare le modalità di attivazione del servizio TIM Prime rendendole conformi a legge, cioè attivando il servizio solo su richiesta del cliente.
In caso contrario, proporremo una class action a tutela dei consumatori. Si tratta di un'impresa complessa, visto le norme scoraggianti del nostro codice e, soprattutto, molto costosa per chi la promuove.
 
Nel frattempo, mettiamo in guardia tutti gli utenti che siano titolari di una sim ricaricabile della TIM. Se non vi interessa il servizio TIM Prime, appena ricevuto il messaggio di prossima attivazione del servizio vi consigliamo di:
- disattivarlo subito, chiamando il numero 409162;
- inviare, via pec o a mezzo raccomandata AR una lettera di diffida;
- inviare una segnalazione all'Antitrust (2);
- tenerci aggiornati (3) su quanto accade.

Qui la notizia dell'Agcom: http://www.aduc.it/notizia/tim+pride+denuncia+aduc+agcom+diffida+rimodulare_132309.php

(1) http://tlc.aduc.it/articolo/tim+prime+come+vodafone+exclusive+pratica_24021.php
(2) http://www.agcm.it/
(3) http://www.aduc.it/info/consulenza.php

Emmanuela Bertucci, legale Aduc



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venerdì 25 marzo 2016

Otto mesi di applicazione della Legge sugli Ecoreati

Una nuova agenda per il Parlamento dopo la Legge sugli Ecoreati e il Collegato

Toscana al 3° posto per Ecoreati accertati in 8 mesi di applicazione della Legge:
73 reati, 108 denunce, 22 sequestri di beni

Ferruzza: "Un dato bifronte, da leggere con attenzione: da una parte la Toscana al centro di tanti appetiti criminosi, ma anche terra di grande contrasto alle mafie!"

Sono 947 i reati e le violazioni amministrative accertati, 1.185 le persone denunciate e 229 i beni sequestrati per un valore complessivo di quasi 24 milioni di euro. Contestato in 118 casi il nuovo delitto di inquinamento e per 30 volte il disastro ambientale. La regione dove sono stati accertati più ecoreati è il Lazio (134), seguita da Campania (95) e Toscana (73). Il maggior numero di sequestri è stato riscontrato in Puglia (28), seguita da Calabria (25) e Toscana (22).

La legge n. 68 del 2015, che ha introdotto nel nostro Codice penale il Titolo VI-bis dedicato ai delitti ambientali, comincia a dare i suoi frutti. I numeri dei reati contestati e dei conseguenti sequestri e denunce raccolti, dimostrano che l'impianto legislativo entrato in vigore il 29 maggio ha determinato l'avvio di una nuova stagione per il contrasto delle ecomafie, grazie a nuovi delitti specifici da contestare, come l'inquinamento e il disastro ambientale, con limiti di pena adeguati, tecniche investigative efficaci e tempi di prescrizione raddoppiati.

"I risultati dei primi 8 mesi di applicazione della nuova legge sugli ecoreati, fortemente voluta dalla nostra associazione, stanno dimostrando tutta l'efficacia del nuovo sistema sanzionatorio. – dichiara Fausto Ferruzza, Presidente di Legambiente Toscana –  La legge sugli ecoreati ha fornito un valido strumento operativo alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria che fino a ieri dovevano ricorrere con scarsa fortuna ad articoli e commi previsti per tutt'altro (dall'art. 434, con il cosiddetto disastro innominato, al getto pericoloso di cose, piuttosto che l'insudiciamento delle colture o il danneggiamento di beni), per poter fermare gli eco/criminali. Oltre all'inquinamento e al disastro ambientale, la legge prevede altri quattro delitti (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, traffico e abbandono di materiale radioattivo, impedimento al controllo e omessa bonifica), una lunga serie di aggravanti (tra cui quelle contro l'ecomafia o i pubblici funzionari corrotti), misure molto drastiche come la confisca dei beni come per i mafiosi e sanzioni severe contro la responsabilità giuridica delle imprese!" – conclude Ferruzza.

Grazie alla collaborazione del Corpo Forestale dello Stato, del Comando Tutela Ambiente dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto, Legambiente ha raccolto i dati relativi all'applicazione delle legge 68 nel periodo che va dal 29 maggio 2015 (giorno di entrata in vigore della norma) al 31 gennaio 2016. A fronte di 4.718 controlli effettuati, sono stati contestati 947 reati penali e violazioni amministrative, con 1.185 persone denunciate e il sequestro di 229 beni per un valore complessivo di quasi 24 milioni di euro.

Le prescrizioni (previste per i reati minori che non hanno arrecato danno o pericolo di danno all'ambiente, con un meccanismo di estinzione della pena, che prevede la messa in regola dell'attività in tempi prestabiliti e il successivo pagamento delle sanzioni) hanno riguardato ben 774 infrazioni contravvenzionali, con la denuncia di 948 persone e 177 sequestri, per un valore di 13,2 milioni di euro. Particolarmente significativo, vista la complessità delle indagini e la brevità del periodo considerato, è il dato relativo ai casi di applicazione del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 bis), che sono stati ben 118, con la denuncia di 156 persone e 50 sequestri, per un valore di oltre 10,6 milioni di euro. Da sottolineare anche le 30 contestazioni di disastro ambientale (art. 452 quater), con la denuncia di 45 soggetti, gli 11 casi di impedimento al controllo (art. 452 septies), i 12 casi di delitti colposi (art. 452 quinques) e le 2 ipotesi di delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 ter).

A livello regionale è il Lazio è la regione dove si è concentrato il più alto numero di contestazioni della legge 68, ben 134, con 121 denunce e 17 sequestri; subito dopo spicca la Campania (95), dove si registra il maggior numero di persone denunciate, 137; al 3° posto figura la Toscana (73), seguita da Umbria (68), Emilia Romagna (67), Puglia (62), e Lombardia (58). Il maggior numero di sequestri è stato riscontrato in Puglia (28), seguita dalla Calabria (25) e dalla Toscana (22).

"Il 2016 è un anno strategico per l'attività legislativa in campo ambientale - dichiarano Rossella Muroni e Fausto Ferruzza, rispettivamente presidenti nazionale e regionale di Legambiente -, perché offre finalmente la possibilità di approvare nuovi provvedimenti a tutela e valorizzazione dell'ambiente con i quali dare concretezza alle idee di sviluppo sostenibile ed economia legale. In particolare, l'approvazione definitiva del DDL sulla riforma delle agenzie regionali di protezione ambientale, che arriverà in aula in Senato nelle prossime settimane, darebbe un contributo importante al miglioramento dei controlli pubblici sul territorio nazionale e alla piena applicazione della legge sugli ecoreati. La legge sul consumo di suolo, inoltre, contribuirebbe ad avviare una nuova filiera economica e imprenditoriale basata sulla riqualificazione dell'esistente in chiave innovativa e sostenibile. Dalla riforma della legge 394, invece, ci aspettiamo che consenta ai parchi e alle aree protette di veder finalmente riconosciuti il valore e il ruolo che in questi 25 anni hanno avuto, quello della conservazione ambientale ma anche di sviluppo, coesione ed identità territoriali con ricadute estremamente positive per le comunità coinvolte".

Sono 8 le proposte di Legambiente per rendere più incisiva l'azione di prevenzione e contrasto dell'illegalità ambientale. Si tratta di un pacchetto di provvedimenti, attuabile in questa legislatura, che consentirebbe dopo l'approvazione della legge sugli ecoreati e del Collegato ambientale, di rafforzare il quadro normativo a sostegno della riconversione ecologica del nostro Paese:
1) formare sulla nuova legge tutti gli attori del sistema di repressione dei reati ambientali (forze dell'ordine e Capitanerie di Porto, magistrati, Arpa, polizia municipale, aree protette, etc.);
2) definire linee guida nazionali per garantire l'applicazione uniforme della parte delle legge sui reati minori che non rientrano tra i delitti ambientali, fino ad oggi non completamente garantita;
3) istituire un Fondo nazionale presso il ministero dell'Ambiente, dove far confluire le sanzioni per i reati minori da utilizzare solo per bonificare i siti orfani sul modello del Superfund statunitense;
4) potenziare le attività d'indagine contro gli ecoreati attraverso un corpo di polizia ambientale specializzato e sempre più strutturato sul territorio, approfittando della definizione del decreto sull'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri;
5) approvare definitivamente il progetto di legge sul sistema delle Agenzie regionali di protezione ambientale, calendarizzato in aula al Senato per il prossimo 5 aprile per migliorare il sistema dei controlli pubblici in campo ambientale;
6) approvare una legge efficace per lo stop al consumo di suolo e definire quanto prima nuove regole per procedere in modo più spedito all'abbattimento degli ecomostri e delle costruzioni abusive;
7) calendarizzare la discussione del testo sulle agro/mafie, in corso di definizione dal gruppo di lavoro costituito del ministro della Giustizia Andrea Orlando e presieduto da Giancarlo Caselli;
8) lavorare per la definizione dei delitti contro gli animali, recuperando il lavoro fatto durante la fase di discussione della legge sugli ecoreati.

I risultati dell'applicazione della nuova legge sugli ecoreati



Controlli effettuati
Infrazioni accertate
Denunce
Sequestri
Valore sequestrato
Inquinamento ambientale
441
118
156
50
10.695.030
Morte o lesione come conseguenza dell'inquinamento ambientale
0
2
0
0
0
Disastro ambientale
29
30
45
1
0
delitti colposi contro l'ambiente
33
12
22
1
0
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
1
0
0
0
0
Impedimento di controllo
10
11
14
0
0
D.Lgs 152/06 Parte Sesta-bis disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali
4.204
774*
948
177
13.230.016
Totale
4.718
947
1.185
229
23.925.046
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell'ordine e Capitanerie di porto (dal 29/5/2015 al 31/1/2016)
* Dato comprensivo degli illeciti amministrativi e penali




Regione
Infrazioni accertate*
Denunce
Sequestri
1
Lazio
134
121
17
2
Campania
95
137
12
3
Toscana
73
108
22
4
Umbria
68
59
5
5
Emilia Romagna
67
81
8
6
Puglia
62
79
28
7
Lombardia
58
67
11
8
Molise
47
43
21
9
Abruzzo
40
77
10
10
Piemonte
40
59
8
11
Basilicata
38
30
5
12
Veneto
28
38
2
13
Calabria
23
29
25
14
Liguria




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