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venerdì 8 aprile 2016

Rette Rsa: le impegnative di ricovero firmate dai parenti sono sempre revocabili. Sentenza Corte d'Appello Bologna

Firenze, 8 Aprile 2016. La Corte d'Appello di Bologna, con sent. n. 448/2016 del 16 febbraio 2016 ha ribadito un principio generale del diritto: i contratti a tempo indeterminato sono sempre revocabili. Non è possibile né tollerabile che un'obbligazione sorta sine die non possa esser interrotta.

Il caso è quello di una figlia che aveva sottoscritto un'impegnativa al pagamento della retta di ricovero della madre non autosufficiente, in una Casa protetta nel Comune di Ferrara.

Oltre alla nullità per contrarietà alle norme imperative e all'annullabilità per violenza morale, la stessa aveva prodotto in giudizio e fatto valere la raccomandata con cui, successivamente all'ingresso in struttura, aveva effettuato il recesso dal suddetto impegno.

La Corte d'appello ha ritenuto che dopo l'esercizio del suddetto recesso, nulla è dovuto da parte del parente obbligato. Diversamente dalla posizione del debitore principale (la madre) che beneficia della prestazione, il terzo (la figlia), infatti, non può dirsi contraente di un "contratto di assistenza e cura" in quanto non è il soggetto sul quale si dispiegano gli effetti del rapporto. Essa non gode, appunto, né di cure né di assistenza, il che significa che ogni suo contratto con la struttura dovrà trovare una diversa qualificazione giuridica.

La Corte di chiede se si tratti di espromissione o di promessa unilaterale di prestazione futura. Nel primo caso si instaura un rapporto diretto fra la figlia e la struttura (ossia tra terzo e creditore), autonomo e svincolato tra quello esistente tra terzo ed obbligato, a differenza del secondo caso dove le due posizioni sono collegate.

Tuttavia, in buona sostanza, che si tratti di espromissione, o di fideiussione, o promessa unilaterale che dir si voglia poco importa: si avrà comunque la "facoltà del recesso unilaterale, prevista ex art.1373 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, che rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, in sintonia con i principi di buona fede nell'esecuzione del contratto".

Tale recesso, inoltre, non può e non deve determinare alcun effetto pregiudizievole per il paziente, che ha un distinto rapporto (nel caso pubblicistico) con la struttura che lo accoglie.

Altra giurisprudenza ha altresì ritenuto nulli i contratti in esame, il ché significa che non producono effetti anche nel caso in cui il parente non abbia esercitato il diritto di recesso.

Si consiglia, ad ogni modo, a tutti coloro che si trovano nelle condizioni di aver firmato impegnative per un proprio parente al momento del ricovero, e che non intendono e/o non possono sopportarne i costi (costi che la legge non attribuisce loro!), di esercitare il recesso con raccomandata ar da, inviarsi direttamente alla struttura


* si ringrazia l'Avv. Francesco Trebeschi per la segnalazione

Claudia Moretti, legale Aduc



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