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giovedì 23 giugno 2016

Successione in banca: la dichiarazione integrale e' contro la privacy

Firenze, 23 Giugno 2016. Nei casi di successione nei contratti bancari, assicurativi e finanziari, gli intermediari esigono -tra gli altri- la copia integrale della dichiarazione di successione, non accontentandosi della sola parte di questa che riguarda i rapporti da essi intrattenuti col de cuius. La dichiarazione di successione contiene però tutta una serie di dati personali, a volte anche sensibili, la cui acquisizione da parte dell'intermediario non ha alcuna logica in funzione della procedura da attuare.

L'articolo 48 comma 4 del Testo Unico dell'imposta in materia di successioni e donazioni prevede che "le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'articolo 27, 4° comma, della dichiarazione di successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli,  o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione" .

Se è vero, quindi che senza dichiarazione di successione oppure dichiarazione che non ne sussiste l'obbligo la banca non può sbloccare la somma, la norma non dispone che occorra presentare la copia integrale, prevedendo bensì che l'intermediario debba acquisire la prova della sua presentazione o, in alternativa, la dichiarazione di insussistenza dell'obbligo di farlo. 

Da notare come le Sezioni Unite della Cassazione, nella Sentenza 14088 del 27 luglio 2004, abbiano sancito il principio secondo cui la dichiarazione di successione costituisce un momento dell'iter procedurale finalizzato all'accertamento dell'obbligazione tributaria che si conclude con l'emissione, da parte dell'ufficio, dell'atto impositivo, sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione, che avrà, per ciò stesso, esaurito la sua funzione. 

In base a tutto ciò, lo scorso 13 giugno un cittadino supportato dall'Aduc ha presentato una segnalazione al Garante Privacy. Chissà non sia la volta giusta per mettere in chiaro ciò che già appare non solo per legge, ma anche per la concreta inutilità del comunicare ad un soggetto estraneo dati personali e sensibili che niente hanno a che fare con lo scopo della procedura. 

Anna D'Antuono, legale Aduc




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