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mercoledì 23 novembre 2016

RIFORMA COSTITUZIONALE in 12 punti - Sintesi in una scheda sinottica a cura dell'Istituto Europa Asia IEA - Referendum 4 Dicembre 2016

I punti salienti toccati dalla riforma costituzionale sottoposta a referendum:



- 1  Superamento del bicameralismo paritario o perfetto e nuova configurazione del Senato della Repubblica.

Viene abbandonato il sistema che vede Camera e Senato partecipare paritariamente al procedimento legislativo – occorrendo che la legge sia approvata in identico testo da entrambe le Assemblee ed essere paritariamente determinanti nel rapporto fiduciario con il Governo. Per effetto della riforma, la Camera rimane la sola Assemblea parlamentare chiamata a dare la fiducia al Governo e ad avere la parola definitiva nell' approvazione delle leggi. Il Senato diventa, invece, la Camera eletta dagli enti territoriali, viene estromesso dal rapporto fiduciario col Governo e si vede attribuite nuove funzioni. I senatori saranno eletti dai Consigli delle Regioni, in conformità alle scelte espresse dai cittadini, tra consiglieri regionali e sindaci. Il numero dei senatori, espressione degli enti territoriali, si abbassa da 315 a 100. Di questi, 95 saranno eletti secondo le modalità  indicate, 5 saranno nominati dal Presidente della Repubblica.

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Solo la camera esprime la fiducia al governo

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Senatori a vita saranno solo gli ex presidenti della Repubblica: non vi saranno piu' senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica



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- 2    I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.


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- 3  Nuovo procedimento legislativo

Solo per alcune leggi (ad es. leggi di revisione costituzionale, quelle che disciplinano i referendum, l'elezione del Senato stesso, le funzioni fondamentali dei Comuni) il procedimento rimane uguale a quello oggi vigente, prevedendo la partecipazione paritaria di Camera e Senato. In tutti gli altri casi, il Senato avrà solo la possibilità di 'richiamare' il testo approvato dalla Camera ed eventualmente di proporre modifiche, che la Camera non è però costretta a recepire avendo l'ultima parola nel procedimento legislativo.



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4- Nuovo riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni

L'art. 117 della Costituzione oggi vigente prevede un elenco di materie di competenza esclusiva dello Stato, un elenco di materie di competenza concorrente (i principi spettano allo Stato, le norme di dettaglio a ciascuna Regione), una clausola residuale che assegna tutte le altre materie alla competenza regionale. La riforma costituzionale interviene su questo assetto, eliminando la categoria delle competenze concorrenti, riassegnando alla competenza centrale dello Stato alcune materie prima rientranti in questa categoria (ad es. Immigrazione - protezione civile -  infrastrutture  - commercio con l'estero - grandi reti di trasporto e di navigazione - distribuzione nazionale dell'energia - disposizioni generali sul governo del territorio, sulle attivita' culturali, sul turismo ), elencando le materie di competenza regionale e, ancora una volta, stabilendo che quelle non espressamente riservate allo Stato siano da intendersi assegnate alle Regioni.



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- 5 I rapporti con la U.E.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali. ( nuovo testo dell'art. 117)

Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia alla Unione europea sono approvate da entrambe le Camere (nuovo testo dell'art. 80)



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- 6  Modifiche inerenti l'elezione di cinque membri della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica

La legge di riforma costituzionale stabilisce che i 5 giudici costituzionali di nomina parlamentare, oggi eletti dal Parlamento in seduta comune, saranno eletti in numero pari a 2 dal Senato e in numero pari a 3 dalla Camera. Quanto all'elezione del Presidente della Repubblica, la riforma innalza i quorum richiesti. Dal quarto scrutinio non sarà più sufficiente la maggioranza assoluta, ma la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dal settimo scrutinio, invece, sarà richiesta la maggioranza dei tre quinti dei presenti.




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- 7 Introduzione di un controllo preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali

Si stabilisce che le leggi per l'elezione della Camera e del Senato possano essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo della Corte costituzionale su ricorso di componenti politiche di minoranza del Parlamento. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non potrà essere promulgata.



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- 8 Modifiche relative agli istituti di democrazia diretta - Introduzione del referendum propositivo e di indirizzo.

La disciplina del referendum abrogativo viene modificata nel senso che, se il comitato promotore raccoglierà 800.000 firme, il quorum di partecipazione alla consultazione non sarà pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto, ma alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati. Se invece ne raccoglierà 500.000, la disciplina sul quorum rimarrà quella oggi prevista.
Oggetto di modifica è anche la disciplina sull'iniziativa legislativa popolare. Viene elevato il numero di elettori richiesto per presentare il progetto di legge (non più 50.000 ma 150.000) e si stabilisce al contempo che, a differenza di quanto accade oggi, il Parlamento dovrà discutere e deliberare su tali proposte entro tempi che saranno indicati dai regolamenti parlamentari. Si stabilisce, infine, che una legge costituzionale dovrà regolare il nuovo istituto del referendum popolare propositivo e di indirizzo.



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- 9 Il disegno di legge con voto a data certa e la nuova disciplina sul decreto legge


Il Governo potrà chiedere alla Camera di deliberare entro 70 giorni sui progetti di legge che ritenga essenziali per l'attuazione del proprio programma politico. Allo stesso tempo il nuovo art. 77 Cost. fissa più stringenti limiti all'uso di questo strumento di natura eccezionale.


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- 10 La eliminazione delle Province e del Cnel -



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- 11 Lo statuto delle opposizioni - le norme sull'equilibrio di genere

La legge di riforma costituzionale stabilisce che i regolamenti parlamentari dovranno prevedere norme di tutela per le minoranze e, con riferimento alla Camera dei deputati, norme volte a definire lo "statuto delle opposizioni", di quelle forze politiche, cioè, che non fanno parte della maggioranza. Infine, la riforma costituzionale tocca il principio di pari opportunità nell'ambito della rappresentanza politica, richiedendo che le leggi elettorali di Camera e Senato favoriscano un riequilibrio di genere.



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- 12 Elezione del Presidente della Repubblica.

Il presidente della Repubblica viene eletto da deputati e senatori: dal 1• al 3•  scrutinio con maggioranza dei 2/3; dal 4• al 6• scrutinio con i 3/5 degli aventi diritto e dal 6• in poi con i 3/5 dei votanti.


Foto:

Achille Colombo Clerici pres. IEA






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