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giovedì 25 maggio 2017

La Corte D'Appello condanna BNL al rimborso di mezzo milione di euro

Sono nulli i contratti derivati che non proteggono dall'aumento dei tassi

La Corte D'Appello di Torino condanna BNL al rimborso di mezzo milione di euro

 

Ancora una volta BNL sul banco degli imputati per aver emesso derivati a chiaro intento speculativo. A denunciarla una società alberghiera piemontese, La Gombe Srl, firmataria di 5 contratti Swap stipulati a copertura di un mutuo. Decisiva la sentenza n. 858/17 depil 19/04/17 della Corte D'Appello di Torino, che ha condannato suddetta banca a rimborsare 523 mila euro a titolo di risarcimento, ribadendo e rafforzando così il principio della nullitàdi quei contratti derivati che vengono proposti dalle banche, e sottoscritti dai clienti, con la dichiarata finalità di copertura contro il rischio di aumento dei tassi di interesse di un indebitamento sottostante ma che, in realtà, non sono idonei a soddisfare tale scopo proprio per la struttura finanziaria che li caratterizza.

La vicenda inizia nel 2012, quando la società Gombe, che gestisce alcune attività alberghiere sul lago Maggiore, chiede una consulenza alla società specializzata Antares S.r.l. di Como e appura che i contratti Swap stipulati con BNL per proteggersicontro il possibile andamento al rialzo dei tassi di interesse su un mutuo societario hanno tutt'altra natura. Parte quindi una causa, patrocinata dagli avvocati Fabiani e Dalla Zanna dello studio legale Fabiani, per ottenere l'accertamento della invalidità e delle responsabilità di BNL in relazione a detti contratti, sottoscritti tra il 2000 ed il 2004. Già la perizia tecnica disposta in primo grado dal Tribunale di Verbania accerta che la natura dei contratti non risulta essere di copertura, ma speculativaLo stesso Tribunale li dichiara pertanto nulli per assenza di causa con sentenza n. 449/15. In aggiunta a ciò, e con valenza altrettanto decisiva, nella stessa istanza il Tribunale accerta che 3 dei 5 contratti fossero stati conclusi senza la preventiva stipulazione in forma scritta degli accordi quadro, sottoscritti solo successivamente. Viene per questo dichiarata un'ulteriore ragione di nullità degli stessi per violazione dell'art. 23TUF: la successiva sottoscrizione degli accordi quadro che ne tratteggiano le modalità operative non convalida i contratti già esecutivi e tantomeno può sanare la loro conseguente nullità per mancata comunicazione della normativa. 

Un ulteriore aspetto, sempre toccato dalla sentenza di primo grado, riguarda l'accertamento di un disallineamento tra il mutuo ed il contratto derivato che ne avrebbe dovuto offrire copertura, sia per differenza di valori – solo il primo contratto derivato era calcolato su un importo corrispondente al valore del mutuo – che per difformità dei piani di ammortamento. E, peraltro, le successive rimodulazioni contrattuali avevano esteso il nozionale anche ad un generico indebitamento sul sistema bancario, oltretutto regolato con tasso fisso, perdendosi così di vista qualsiasi residuo collegamento funzionale.

Da qui la sentenza di primo grado del Tribunale che, superando ogni questione in merito alla valenza della dichiarazione di operatore qualificato rilasciata dall'investitore con la sottoscrizione del consueto modulo, dichiara la nullità di tutti i contratti e la responsabilità di BNL, condannandola alla restituzione di oltre 540mila euro, corrispondente alla perdita generata alla società dalla sottoscrizione dei contratti.

Ma BNL si presenta in appello, difendendo la legittimità e la correttezza del proprio operato, sostanzialmente fondata sulla competenza ed esperienza del sottoscrittore suffragata dalla sua autocertificazione di operatore qualificato, da cui desumere la sua conoscenza delle caratteristiche specifiche dei contratti, e dalla avvenuta sottoscrizione dei contratti operativi. A sua discolpa asserisce poi che le perdite generate dai contratti erano stateoggetto di mero addebito contabile sul conto corrente con saldo già negativo, e non di effettivo versamento.

L'ultima parola l'ha avuta la Corte di Appello di Torino, che ha integralmente respinto i motivi di appello confermando così, assieme alla sentenza di primo grado, gli importanti vizi giuridici diffusamente presenti in questa tipologia di contratti derivati. BNL deve fare ammenda.



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giovedì 18 maggio 2017

Farmacie multate per cannabis, sanzioni dal Ministero ma non per morfina e oppiacei

Si può parlare di cannabis medica in Italia? A quanto pare no, almeno se sei un farmacista. Questa la situazione paradossale emersa dalla segnalazione con consecutiva multa di oltre 8mila Euro comminata ad almeno sei farmacie che effettuavano, tra le altre cose, preparazioni di farmaci a base di cannabis. Tra gli esercizi dei quali si ha notizia: Farmacia Dr. Ternelli - Bibbiano RE; Farmacia S.Carlo - Sant'Agostino FE; Farmacia Dell'Amarissimo - Riccione RN; Farmacia Santini - Cesena FC; Farmacia Di S. Giuseppe - Grosseto GR; Farmacia Nenna - Orsogna CH.

Così Dolce Vita, la rivista dedicata agli stili di vita alternativi denuncia sul proprio sito la recente vicenda http://www.dolcevitaonline.it/farmacie-multate-per-cannabis/. Secondo il Ministero della Salute il solo fatto di essere presenti sui motori di ricerca che mostrano le farmacie che effettuano preparazioni a base di cannabis, equivale a violare i dettami dell'art. 84 del DPR 309/90 (la legge che regola gli stupefacenti in ogni aspetto legale e illegale, dalla produzione, vendita, spaccio, sanzioni, ecc…) il quale recita: "La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'articolo 14, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata".

Tutto giusto, se non fosse che su internet è possibile trovare decine di siti che offrono lo stesso servizio, segnalando decine di farmacie che ad esempio effettuano preparazioni a base di morfina od oppiacei, senza che nessuna sanzione fosse mai stata comminata in questo senso. Basta una semplice ricerca sui motori più noti e compaiono numerosi siti come cercafarmaco.it, wikipharm.it oppure dica33.it.

"Io non potrei in assoluto parlare di cannabis, anche il solo dire la parola cannabis, in quanto farmacista, secondo il ministero della Salute equivale a fare pubblicità", ci ha spiegato il dottor Paolo Mantovani, titolare di una farmacia galenica di quelle che sono state raggiunte dalla sanzione. "Siamo in imbarazzo ed i nostri stessi legali ai quali abbiamo affidato il ricorso, fanno fatica a capire quale sia il capo d'imputazione. Ci dovremo rimettere ad un prefetto e dopo andare da un giudice, spendendo soldi e perdendo tempo, perché un paziente che ha bisogno di queste terapie, attraverso i mezzi informatici, non può sapere quali siano le farmacie che hanno laboratori attrezzati per questo tipo di preparazioni".

Gli operatori avevano provato a chiarire la propria posizione con una dirigente dell'Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute, ma, secondo la dottoressa, come racconta il dottor Mantovani, anche il solo essere presenti su dei motori di ricerca, equivale a fare "pubblicità indiretta".

Stessa situazione per il dottor Marco Ternelli, che lavora presso l'omonima farmacia, al quale è stata contestata la presenza su alcuni siti che segnalano farmacie che effettuano preparati a base di cannabis. "Da stamattina", ci ha spiegato il dottore, "abbiamo messo offline il sito della farmacia. È stata una scelta nostra, avremmo anche potuto non farlo perché non siamo stati raggiunti da un ordine restrittivo, però, in forma di protesta, non togliamo solo la cannabis dal nostro sito, togliamo tutto, perché se non possiamo parlare di cannabis, allora vuol dire che non possiamo parlare degli altri farmaci galenici o dei servizi che la farmacia fa".

Conclude Matteo Gracis, direttore di Dolce Vita: "È incredibile come venga permessa tanta liberà in rifermento a sostanze come oppiacei e morfina che determinano importanti controindicazioni, in alcuni casi anche letali. L'uso della cannabis in qualsiasi forma, invece, è provato ad oggi non abbia mai provocato effetti pericolosi e quantomeno morte".

 

intervista dottor Paolo Mantovani

https://www.youtube.com/watch?v=tK10N0giGmU




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martedì 16 maggio 2017

LOGiCO: ECCO PERCHE’ LE TASSE DELLE SLOT NON SI POSSONO SCARICARE SULL’ONLINE


LOGiCO, l'associazione degli operatori di gioco online, apprende del tentativo, da parte delle sigle che rappresentano i gestori delle slot machines nei bar e nelle sale, di scaricare le proprie tasse sull'online, cercando di convincere il legislatore della necessità di colpire un altro settore per ottenere uno sconto sul proprio.

I gestori degli apparecchi, che raccolgono oltre il 50% del gioco in Italia, vorrebbero trascinare nel loro fallimento l'online, che sviluppa solo il 5% e che soprattutto è l'unico ambito del gioco legale che è in grado di riconoscere e tutelare il giocatore, tracciare ogni singola vincita di denaro e produrre il 20% di incremento di gettito fiscale per lo Stato nel solo ultimo anno.

L'obiettivo che deve guidare la tassazione del gioco non è quello di "bilanciare" il mercato, ma di contrastare la ludopatia, e il problema sono le macchinette. La recente indagine dell'IPSOS dimostra che i giocatori delle slot spendono in media 9000€ l'anno, ossia 12 volte quanto spendono i giocatori online (2,5€ al giorno).   

Per fortuna l'On.Baretta, sottosegretario all'economia con delega ai giochi, conosce molto bene la materia e auspichiamo che si opponga a queste pressioni e prosegua la propria paziente opera per costruire un gioco pubblico razionale e moderno. Infatti LOGiCO non si tira indietro nella discussione e ritiene sia possibile continuare ad aumentare in modo intelligente il contributo fiscale del gioco online, così come è avvenuto nella manovra 2016. Reclama però la necessità che questo non venga fatto in modo affrettato in questa manovra, dicendosi disponibile a proporre, insieme all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, interventi mirati ed efficaci per far crescere il gettito, ma senza mettere a rischio il sistema e potendo continuare a contrastare il gioco illegale con la competitività di quello legale.

 

Associazione LOGiCO

(bet365, bwin, betfair, betsson, Pokerstars, Tombola, William Hill, Winga, Sky bet)

 

Il presidente

Moreno Marasco 

Il vicepresidente 
Marco Trucco



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venerdì 12 maggio 2017

Sandra Babcock in Statale: la pena di morte negli Stati Uniti e nel mondo, l'università per la tutela dei diritti umani - Lunedì 15 maggio







Giustizia: 77 italiani su 100 non conoscono la legge sulla mediazione civile e commerciale.


 

A.N.P.A.R. (Associazione Nazionale per l'Arbitrato & la Conciliazione)

Organismo di mediazione Iscritto nel Registro Min. Giustizia con P.D.G. n. 24 del 29/01/2008
Organismo di formazione per mediatore specializzato - Min. Giustizia con P.D.G. n. 22 del 21/09/2007
Certificato UNI EN ISO 9001:2008
Incluso nella lista degli "Organisations Civil Justice ADR" (european Code of Conduct for Mediators)
 

Giustizia: 77 italiani su 100 non conoscono la legge sulla mediazione civile e commerciale.

77 italiani su 100 ignorano la legge 28/2010, che garantisce ai cittadini il diritto di accesso alla giustizia extragiudiziale e  al credito d'imposta per chi prosegue per un accordo e/o mancato accordo. Il 77% dei cittadini non la conosce. E' il dato che emerge  dalla prima indagine conoscitiva effettuata dall'Osservatorio volontario, per il monitoraggio  della mediazione civile  e commerciale dell'Associazione Nazionale Per l'Arbitrato e la Conciliazione. Lo rende noto il presidente dell'associazione Giovanni Pecoraro in occasione dell'approvazione del Bilancio 2016. L'analisi dei dati, in collaborazione con le 100 sedi operative a livello nazionale - spiega Pecoraro - sono stati ricavati  da 437.306 schede di rilevazione,  inviate  a privati cittadini, aziende, istituzioni, diffuse e raccolte  dall'osservatorio mostra l'interesse civico sui temi della Giustizia alternativa e la presa di coscienza su quanto c'è ancora molto da fare  per vedere  attuata la legge 28/2010 su tutto il territorio nazionale. I dati permettono di sottolineare che la legge è ancora oggi poco nota: questo vuoto di conoscenza" - sottolinea Pecoraro - impone un maggior coinvolgimento dello Stato che deve sempre più allargare "l'obbligatorietà dell'esperimento del tentativo di mediazione ad altri diritti disponibili e all'aumento di un credito d'imposta  per le parti che corrispondono indennità al mediatore". Occorre rendere costante l'azione di stimolo e di supporto alle istituzioni – sottolinea l'Osservatorio – affinché si realizzi una collaborazione efficace per formare di più la classe dei mediatori anche attraverso una formazione dedicata ai temi previsti dalla legge, che inizia negli organismi di mediazione e prosegue con piani strutturati di percorsi professionalizzanti. L'analisi offre però anche un dato positivo: le parti che partecipano al procedimento di mediazione, sono soddisfatte di come sono state attenzionate e sono pronte a consigliare questa esperienza a chiunque debba averne bisogno. "La nostra funzione di conoscenza e sensibilizzazione della popolazione su questi temi diventa un obbligo – ha dichiarato Pecoraro, presidente dell'organismo di mediazione A.N.P.A.R. , iscritto al n. 24 del R.O.M. tenuto presso il ministero di Giustizia – quando comprendiamo, proprio dalla lettura dell'analisi dell'Osservatorio che c'è un elevato grado di soddisfazione dei cittadini nel momento in cui accedono alla mediazione. Si tratta di un percorso di civiltà che porteremo avanti anche grazie al monitoraggio dell'Osservatorio e, ne sono certo, con il supporto delle istituzioni". "Il monito che arriva dai dati è piuttosto chiaro – commenta Pecoraro – Solo un cittadino  su tre conosce la legge, il 77% non conosce l'utilità della mediazione per risolvere una controversia senza andare davanti a un Giudice. Credo che tra gli aspetti centrali ci sia il ruolo del mediatore,  anello fondamentale fra l'organismo di mediazione, il raggiungimento o meno di un accordo e il ministero di Giustizia. Va detto però che i mediatori, almeno per quelli iscritti all'albo, stanno sviluppando una sempre maggiore consapevolezza e cultura professionale su questi temi, ed è questo un dato incoraggiante.

Credo che organismi  e ministero di Giustizia – conclude Pecoraro – abbiano un compito comune da affrontare soprattutto in materia di informazione e comunicazione.  "Ritengo inaccettabile che chi non conosce la mediazione riceve inadeguate informazioni. Compito primario della legge 28/2010 è quello di costruire una giustizia extragiudiziale, con l'aiuto degli organismi, dei mediatori, dei consulenti e del Ministero di Giustizia. Colpisce constatare che troppi cittadini  non sono a conoscenza  di sistemi alternativi alla Giustizia, sebbene il Ministero, attraverso l'agenzia delle Entrate, ogni anno riconosce un credito d'imposta  per la conciliazione di controversie civili e commerciali  entro il limite massimo di euro 500 in caso di successo della mediazione, in caso di insuccesso, invece, il credito è ridotto a metà al netto di altre agevolazioni ficali, come ad esempio l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura o l'esenzione dall'imposta di registro  entro il limite di valore di 50.000 euro per ogni parte che ha sottoscritto l'accordo.

Per questo, occorre impegnarsi affinché nessuno resti solo di fronte a una giustizia obsoleta, lenta e costosa.

Ufficio stampa ANPAR

A.IANNO



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domenica 7 maggio 2017

RIUSO EDILIZIO E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - Seminario al POLITECNICO DI MILANO

POLITECNICO DI MILANO
Milano, 8 maggio 2017, via Ampère 2, AULA B


I Seminari Giuridici del Politecnico
RIUSO EDILIZIO E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA


PRESIEDE
- Ilaria Valente, Preside della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni

PARTECIPANO
- Chiara Braga, Commissione Ambiente e territorio Camera dei deputati
- Maria Agostina Cabiddu, Politecnico di Milano
- Stefano Calzolari, Ordine degli ingegneri di Milano
- Achille Colombo Clerici (in foto), Assoedilizia
- Leopoldo Freyrie, Fondazione Riuso
- Pierluigi Mantini, Politecnico di Milano, Vice Pres. Giustizia Amministrativa
- Pierfrancesco Maran, Assessore Urbanistica Comune di Milano
- Gabriele Pasqui, Direttore DASTU Politecnico di Milano


Presentazione del tema
Se vogliamo semplificare la nostra vita dalla burocrazia, se vogliamo contenere il consumo di nuovo suolo, se vogliamo le nostre città più belle, competitive e sostenibili, recuperando valori nella logica dell' "economia circolare", dobbiamo promuovere e semplificare di più il riuso edilizio, favorire la cura delle nostre case e degli immobili produttivi.

Dobbiamo consentire il recupero di superfici utili all'interno degli edifici, il miglioramento energetico e antisismico, la libertà di usare al meglio gli spazi costruiti, nel rispetto della sicurezza e dei soli vincoli architettonici.

Con la legge "Sblocca Italia" del 2014 ed il nuovo art. 3, comma 1, del Codice dell'edilizia, si è fatto un bel passo in avanti, ma non basta, perché molti comuni e regioni non la applicano: occorre che diventi un "livello essenziale nazionale", che sia un diritto di tutti.

Con le modifiche introdotte nel testo unico dell'edilizia del 2001 dalla legge n.164/2014, la manutenzione straordinaria risulta consentita anche se da essa deriva un ampliamento della superficie utile interna, ossia a prescindere dalla vetusta nozione di "carico urbanistico" e, quindi , della disciplina urbanistica della zona, i cui parametri restano applicabili ma agli interventi di nuova edificazione.

Questo punto resta di fondamentale rilievo poiché le diverse interpretazioni che ne vengono date vanificano la riforma legislativa che è quella di favorire il riuso edilizio e incentivare la rigenerazione urbana, contenendo il consumo di nuovo suolo.

Inoltre, con il "frazionamento libero" delle unità immobiliari si risponde alle nuove esigenze abitative, si evita il consumo di nuovo suolo e si incrementa il reddito, usando meglio ciò che già abbiamo.

Il regolamento nazionale per la "semplificazione, il riuso edilizio e l'upgrade energetico" deve diventare realtà, a partire da Milano.

Violazione di domicilio e legittima difesa "di giorno e di notte". Cosa NON cambia con l'art. 52 del Codice Penale?

Risultati immagini per Violazione di domicilio
LEGITTIMA DIFESA. L’articolo 52 del Codice Penale, fino ad oggi ha due commi: il primo prende in considerazione la legittima difesa in senso generale, il secondo prevede la legittima difesa in caso di VIOLAZIONE DI DOMICILIO

Ebbene, la modifica sulla legittima difesa notturna, interviene solo sul secondo comma e spiega come e se può difendersi quando un qualcuno entra in casa.

Se vado a leggere il secondo comma modificato dalla Camera, trovo che “nei casi di violazione di domicilio, è legittima difesa la reazione ad un’aggressione commessa in tempo di notte, OVVERO la reazione a seguito dell’introduzione nel domicilio con violenza alle persone o sulle cose, o con minaccia o con inganno”.

Ecco, tutto il problema è nell’uso del termine "OVVERO", il quale può avere due significati: "OSSIA" o "OPPURE"
Se gli diamo il significato di OSSIA (CIOE’), allora è vero che l’aggressione deve avvenire solo di notte per dar luogo alla legittima difesa.

In pratica parrebbe che per difenderti, il malintenzionato deve entrare a casa tua di notte o procurare, nell’introdursi, dei danni alle cose o alle persone (ma sempre di notte!) o intrufolarsi con l’inganno o con la minaccia (ma sempre di notte!).

In realtà nel linguaggio giuridico, il termine "ovvero" indica sempre e solo una "disgiunzione" e quindi va tradotto con "OPPURE". 

Se ora sostituiamo “ovvero” con “oppure”, ecco che capiremo che non è vero che la notte è l’elemento fondamentale che consente la legittima difesa : “nei casi di violazione di domicilio, è legittima difesa la reazione ad un’aggressione commessa in tempo di notte, OPPURE la reazione a seguito dell’introduzione nel domicilio con violenza alle persone o sulle cose, o con minaccia o con inganno" (MA ANCHE NON DI NOTTE!).

Attenzione, però, perché sul COME difendersi non è cambiato poi nulla. 
Infatti rimane in vigore il vecchio secondo comma (che ora diviene il terzo), il quale precisa che la difesa deve essere sempre proporzionata all’offesa….OVVERO? 

Ovvero, cioè, ossia, non è che appena lo vedi gli spari. 
Puoi far uso di un’arma solo quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione fisica.

Fabrizio Rossi
Barbara Aurelia Dionisio

ADUC - Associazione Diritti Utenti e Consumatori: "legalizzazione cannabis. Non parliamoci addosso. Intervenga il leader, altrimenti è solo tempo perso"

Firenze, 7 Maggio 2017. Ci risiamo. Per l'ennesima vola la questione della legalizzazione cannabis e' tornata al centro dell'attenzione politica. Grazie al quotidiano La Repubblica e ad una manifestazione in cui alcuni magistrati hanno ribadito le loro posizioni legalizzatrici (1). Ovviamente si e' scatenato il can can dei contrari e dei favorevoli solo nelle dichiarazioni. Quanto durera' questa volta? Qualche giorno e poi tornera' tutto nel dimenticatoio, nonostante ci sia una caterva di parlamentai che hanno firmato il progetto di legge presente in Parlamento.

Sulla vicenda i Radicali si sono svenati e continuano a farlo, con anche un referendum qualche decina d'anni fa, che non e' servito a nulla, e strascichi giudiziari per iniziative che, per essere ascoltate, spesso hanno dovuto assumere la forma di disobbedienza civile. E siccome i Radicai su questo non sono nati oggi, stanno in queste ore ribadendo che continueranno con queste disobbedienze (2). Ma anche qui -e' sconfortante ammetterlo, ma e' cosi'- siamo alla rappresentazione scenica, che ormai anche le forze dell'ordine e i giudici che dovrebbero riempire di radicali disobbedienti le galere della Penisola, hanno capito l'andazzo e -per senso civico-giuridico o strategia di elusione che sia- fanno finta di nulla.

Il problema, ovviamente, esiste ed e' drammatico. Da un punto di vista sanitario, di ordine pubblico e di diritti individuali.
Non crediamo che la soluzione sia dietro l'angolo. Semplicemente perche' la politica va altrove e non ha nel proprio calendario questa riforma. Per esempio, il neo-presidente francese, in materia, non e' per niente un legalizzatore (3) e -sembra- che questo astro emergente della politica francese ed europeista, sia un importante punto di riferimento per tutti gli innovatori democratici del Continente. Qualcuno lo potra' contraddire, visto che al momento e' tra i pochi che e' stato in grado di contrastare l'avanza del populismo nel suo Paese, mettendo un'ipoteca considerevole sul suo metodo, che' possa essere utilizzato un po' dovunque? Ne dubitiamo.

Quindi, chi come noi percepisce invece la drammaticita' del continuare a farsi male con l'attuale politica proibizionista, che deve fare? Aspettiamo che all'iniziativa de La Repubblica di questi giorni, si aggiunga quella di altri autorevoli media? Sembra che questa sia una politica che non paghi. Come non ricordarsi la campagna referendaria sulla fecondazione assistita, con tutti i grandi media schierati per l'abrogazione, e gli italiani che diedero ragione agli anti-abrogazionisti semplicemente non andando a votare al referendum?

E come non prendere atto che, al di la' e nonostante la vittoria di Macron in Francia, siamo sempre in una comunita' civica dove il disamore per tutto quello che e' istituzionale e' pane quotidiano? Come non pensare che il fronte dei parlamentari legalizzatori non possa sfaldarsi al primo sommovimento della propria fazione, visto che le elezioni legislative ci saranno a breve, anche se non anticipate? E, di conseguenza, se ne parlera' nella prossima legislatura, comunque condizionata dalle caratteristiche di quanto accaduto in Francia e in Usa (dove Trump non e' proprio un alleato dei legalizzatori).

Abbiamo davanti a noi -quindi e come in passato- tanto tempo perso. In cui tutti, anche se apparentemente piu' numerosi, si parlano addosso, mentre i decisori pensano e fanno altro. E, siccome quando le leggi sono urgenti non c'e' iter parlamentare da rispettare che tenga, spetta al manipolo di convinti legalizzatori far si' che l'urgenza della decisione sia messa all'ordine del giorno. In questo contesto, non vediamo alternative al rivolgersi in modo pressante al leader dello schieramento democratico innovativo. Cioe' Matteo Renzi. Bando alle distinzioni, alle differenze, alle divisioni e tutto il corollario tipico della politica partitica. Solo se lui in prima persona si fa carico dell'opzione legalizzatoria (che e' bene ricordare che taglia i partiti, gli schieramenti e le ideologie, almeno in quella opzione che ci sembra piu' importante, riduzione del danno) ci sara' una qualche possibilita' di non continuare a parlarsi addosso ed a farsi male. Noi

crediamo che e' qui, con questa opzione, che bisogna concentrare le energie e le iniziative -realisticamente, e anche se viene piu' di un dubbio sulla reale portata democratica del metodo. E lo devono fare i nostri rappresentanti istituzionali. Noi, associazione civica e di informazione, possiamo fare solo da stimolo di idee e opzioni.

Vincenzo Donvito, presidente Aduc


1 - http://droghe.aduc.it/notizia/legalizzazione+cannabis+input+dei+magistrati_133765.php
2 - http://droghe.aduc.it/notizia/legalizzazione+cannabis+radicali+continueremo_133762.php
3 - http://droghe.aduc.it/articolo/legalizzazione+cannabis+presidenziali+francesi_25875.php

ADUC - Associazione Diritti Utenti e Consumatori: il legislatore cialtrone: dalla lotta ai portoghesi del bus al telemarketing selvaggio, gli errori delle leggi “un tanto al chilo”

Firenze, 7 maggio 2017.  Già fare le leggi non è un mestiere semplice, perché ogni norma disciplina una situazione astratta, e la realtà è sempre più complessa. In più i nostri parlamentari sottovalutano l'attività di produzione legislativa, motivo per cui siedono in Parlamento.  L'ultimo caso è quello del telemarketing selvaggio, che il ddl concorrenza da poco licenziato dal Senato ha espressamente autorizzato, con scandalo nostro, del Garante Privacy e dei cittadini (1).

Di fatto si consentono le telefonate selvagge grazie ad un articolo che recita: "Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati: 1) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale chiamano; 2) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione".

Inserire in una norma la frase "contatto anche non sollecitato" vuol dire che ovviamente il contatto non sollecitato, cioè senza il consenso del consumatore che dovrà poi specificare che non vuole ulteriori contatti, è possibile. Leggendo le varie dichiarazioni sulla stampa, viene fuori che questo emendamento è stato proposto da alcuni parlamentari 5 Stelle che ribadiscono di averlo pensato con l'intento opposto a quello che invece viene fuori dalla lettura della norma.

Il che mi pare ugualmente grave rispetto all'eventualità che cercassero di ottenere l'effetto di aprire al telemarketing selvaggio. Perchè dimostra che, senza un minimo di riflessione e di tecnica legislativa, si fanno danni.

Il problema non è dei soli 5 stelle. Il penultimo esempio è la "manovrina" economica, fra le cui norme si annuncia con gran fasto la "lotta ai portoghesi del bus". A parte che nella sostanza cambia poco, quand'anche fosse una grande innovazione resta comunque carta straccia, poiché la norma è frutto di un copia incolla maldestro, nel quale gli obblighi del viaggiatore sono contenuti ai commi 9 e 10 dell'articolo 48 e le relative sanzioni sono contenute al comma 11 e recita: "La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 [...]". Peccato che i commi 1 e 2 di quell'articolo riguardino altro e che si siano dimenticati di correggere il numero dei commi malamente "copiaincollati" da uno dei decreti attuativi della riforma Madia…

E di esempio in esempio potremmo continuare, anche con incursioni nella "tecnica legislativa del rimando", il richiamo di comma in comma: "Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 nonchè ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo". Di cosa tratta questo comma? Cosa dice? Un qualsiasi lettore è in grado di capirci qualcosa? Il primo destinatario di una norma è il cittadino, che deve essere posto nelle condizioni di comprenderne il testo e non deve essere costretto a chiedere all'avvocato (il quale peraltro, per dare un senso a quanto legge dovrà decriptarlo come un codice segreto…) cosa significa.


Emmanuela Bertucci, legale Aduc


1 - www.aduc.it/comunicato/telemarketing+lacrime+coccodrillo+segretario_26018.php

venerdì 5 maggio 2017

CCPB apprezza la prima approvazione del Testo Unico del biologico

La Camera ha dato il primo via libera al Testo Unico del biologico, la proposta di legge ora passerà al Senato. La legge si propone di rafforzare un settore produttivo del bio, fortemente in crescita in questi anni, dotandolo di strumenti innovativi e di risorse economiche.

"Il biologico ha bisogno di promozione, formazione e investimenti. Il testo unico soddisfa queste necessità" commenta Fabrizio Piva, amministratore delegato CCPB: "riteniamo positivo che il Parlamento tuteli e promuova con misure concrete un settore che sta ottenendo ottimi risultati per lo sviluppo dell'economia agroalimentare del nostro Paese e per la difesa dell'ambiente".

Il testo ha avuto 269 sì, nessun contrario e 57 astenuti: "questo mostra la bontà del lavoro svolto finora in Commissione agricoltura – continua Piva – una legge così condivisa avrà la possibilità di essere più incisiva". 

Sul sito web della Camera dei deputati sono pubblicati il testo completo del provvedimento e tutte le informazioni sul percorso parlamentare.

Come si legge nel testo la produzione agricola biologica sarà "attività di interesse nazionale con funzione sociale, in quanto attività economica basata, tra l'altro, sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali e sulla riduzione delle emissioni inquinanti". 

I 16 articoli approvati contengono norme sulla produzione agricola e agroalimentare, introducono il "Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica" e uno specifico "Fondo per lo sviluppo" che comprende anche la formazione professionale e la nascita dei cosiddetti "distretti biologici". 

Resta fuori il sistema di controllo e certificazione, già regolato dalla normativa comunitaria Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08.


giovedì 4 maggio 2017

Bonus nascita di 800 euro: al via le richieste all’INPS

Firenze, 4 Maggio 2017. Da oggi è fruibile il nuovo bonus nascita di 800 euro introdotto dall'ultima Legge di Stabilità e per il quale l'INPS ha predisposto una modalità di richiesta telematica (1), corrisposto in un'unica soluzione in relazione a nuove nascite od adozioni che si verificano nel 2017.

La futura madre può presentare domanda dopo il compimento del settimo mese di gravidanza (dall'ottavo mese) oppure alla nascita o adozione o affido, e comunque improrogabilmente entro un anno dall'evento.
Per nascite/adozioni verificatesi dal 1 Gennaio al 4 Maggio 2017 il termine di un anno decorre dal 4 Maggio.

Occorre che la richiedente sia cittadina italiana o comunitaria oppure extracomunitaria in possesso di permesso di soggiorno UE di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE.

Queste le modalità di accesso telematiche:
- via WEB, utilizzando i servizi telematici del portale (2)
- chiamando il Contact Center Integrato al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure al numero 06164164 per le chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell'utente;
- tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per la certificazione dello stato di gravidanza nella domanda si può indicare una delle seguenti opzioni:
- presentazione allo sportello del certificato originale o di copia autentica, oppure spedizione dello stesso a mezzo raccomandata;
- indicazione del numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o convenzionato ASL;
- indicazione di avvenuta trasmissione del certificato all'Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
- per le sole madri non lavoratrici, indicazione del numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso.

Se la domanda è presentata a parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare nella domanda il codice fiscale del bambino.

Le cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno valido ai fini dell'assegno di natalità devono certificare il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica.

Qui la pagina del sito INPS di riferimento: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50898

Da sapere anche che entro il 18 Maggio inoltre l'INPS dovrebbe rendere fruibile anche il bonus asili nido, previsto sempre dall'ultima Legge di Stabilità e destinato ai genitori di bambini sotto ai 3 anni affetti da gravi patologie croniche per pagare l'asilo nido o forme di supporto alternative.

Per ogni informazione sugli incentivi dedicati a singoli e famiglie si veda la scheda pratica
Incentivi 2017: agevolazioni e bonus per gli individui e le famiglie: http://sosonline.aduc.it/scheda/incentivi+2017+agevolazioni+bonus+individui_25497.php

(1) Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 comma 353 e circolare INPS del 28/4/2017
2 -  www.inps.it, accessibili direttamente dalla richiedente tramite PIN: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50898

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo

mercoledì 3 maggio 2017

Privacy e Regolamento UE: Convegno a Milano – 8 maggio 2017

Privacy Italia e Key4biz sono lieti di invitarti al convegno
“A poco più di vent’anni dal primo intervento normativo in materia di privacy:
la riforma della protezione dei dati personali e il nuovo Regolamento UE 679/2016"
Lunedì 8 maggio 2017 – ore 15.30
Università di Milano Bicocca - Aula Martini U6
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1
Milano
La privacy e la protezione dei dati personali possono dirsi effettive nella società dell’informazione o piuttosto si tratta di un singolare ossimoro dei tempi moderni?

Mai come oggi potremmo dire, a ragione, che la tutela della privacy e la protezione dei dati personali sono una vera e propria sfida regolatoria: Social Network, IoT e Big Data sono solo alcune delle principali “temibili” variabili socio-economiche e tecnologiche che occorre disciplinare in modo equilibrato, bilanciando contrapposti interessi.

Temi fondamentali regolati nello scenario globale secondo differenti modelli di tutela e prospettiva: quello europea rafforzato e basato su diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti, quello USA più flessibile e basata su un approccio settoriale, case by case, spesso soccombente rispetto alle non sempre evidenti esigenze di sicurezza nazionale e talvolta semplicemente mercatorie, come pare nel recente caso dell’abrogazione degli obblighi privacy degli ISP.

La Commissione UE ha raccolto la sfida della tutela della privacy e della protezione dei dati personali con l’approvazione del nuovo Regolamento Ue 679/2016 (il General Data Protection Regulation) – in sostituzione dell’ormai storica Direttiva CE 95/46 – anche se ancora resta da scrivere il fondamentale tassello della privacy digitale?
PROGRAMMA
 
ore 15.30 Saluti
  • Maria Cristina MESSARettore
  • Anna MARZANATIDirettore DISEADE
ore 15.45 Apertura lavori
  • Emilio TOSIUniversità di Milano Bicocca
    Passato, presente e futuro della protezione dei dati personali: dalle origini della riservatezza alla privacy digitale
ore 16.00 Relazione
  • Giovanni BUTTARELLIGarante Europeo della Protezione dei Dati
    Il nuovo quadro normativo europeo ad un anno dalla sua piena applicazione
ore 16.45 Tavola Rotonda, discuteranno sul tema:
  • Alberto Maria GAMBINOUniversità Europea di Roma
    Privacy e proprietà intellettuale
  • Monica BONINIUniversità di Milano Bicocca
    Privacy e flussi transfrontalieri
  • Pier Filippo GIUGGIOLIUniversità di Milano
    Privacy e consumatori
  • Emanuele LUCCHINI GUASTALLAUniversità Bocconi
    Privacy: i principi generali
  • Marilù CAPPARELLIGeneral Counsel Google Italia
    Privacy e oblìo
  • Marco MENEGAZZOComandante Nucleo Privacy Guardia di Finanza
    Privacy: sanzioni e contrasto
Modera: Raffaele BARBERIOPresidente Privacy Italia
 
ore 18.15 Chiusura lavori:
  • Vincenzo FRANCESCHELLIUniversità di Milano Bicocca
 
www.privacyitalia.eu

martedì 2 maggio 2017

Tariffe telefoniche. Tlc e modifiche unilaterali del contratto. Troppi gestori telefonici ne abusano!

Firenze, 2 maggio 2017.  Molti dei grandi gestori telefonici italiani sembrano aver preso il vizietto di modificare di continuo, in modo unilaterale, i contratti in essere con gli utenti. 

E' pur vero che la legge - inspiegabilmente - glielo consente a determinate condizioni: devono darne comunicazione agli utenti, i quali potranno avere un periodo di almeno trenta giorni per non accettare le modifiche e recedere senza alcun costo (Codice comunicazioni elettroniche, art. 70). 

Ma la frequenza con cui ormai accade, unitamente ad una normativa chiaramente sbilanciata a favore delle compagnie telefoniche, sta diventando un serio problema per gli utenti. 

In primo luogo, per la comunicazione agli utenti è sufficiente un messaggio riportato sulla bolletta, di solito nelle ultime pagine in mezzo ad altre comunicazioni che in pochi leggono. 

In secondo luogo, anche quei (relativamente) pochi utenti che si accorgono in tempo delle modifiche tariffarie ed esercitano il diritto di recesso oppure cambiano gestore, ricevono spesso fatture contenenti costi (vietati!) per recesso anticipato. Questo li costringe poi a doversi attivare per contestare quelle fatture e ottenere il rimborso (con diffide, tentativo di conciliazione, ecc.). 

Insomma, un vero percorso ad ostacoli per il consumatore, esasperato come detto dalla ormai vorticosa frequenza con cui le tariffe vengono variate da alcuni gestori telefonici, spesso in concomitanza tra loro.

Questi i nostri consigli:

1. scegliere compagnie telefoniche che negli ultimi anni non hanno effettuato continue modifiche unilaterali dei contratti in essere;
2. dare sempre un'occhiata a tutte le pagine delle fatture per verificare se vi sono comunicazioni di modifiche unilaterali;
3. qualora il gestore, come spesso accade, addebiti costi di recesso anticipato nonostante la modifica unilaterale del contratto, ecco come agire:
- fare una segnalazione all'Agcm (1) per pratica commerciale scorretta e all'Agcom (2);
- non pagare gli importi non dovuti (anche attraverso la revoca del Rid bancario, se utilizzato) e inviare una diffida al gestore per intimarne lo storno, oltre a richiedere un congruo risarcimento per le spese e seccature sostenute; se non si otterranno risposte soddisfacenti, si dovrà tentare la conciliazione ed eventualmente la definizione al Corecom (3) o direttamente all'Agcom.

1 - http://www.agcm.it/
2 - https://www.agcom.it/299
3 - http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php

Piero Moretti, vicepresidente Aduc




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TRASPORTI: M5S PRESENTA IL PROGRAMMA DI GOVERNO

Roma, 2 maggio 2017 - Diritto alla mobilità, nuove tecnologie, infrastrutture dei trasporti sostenibili e smart cities, aeroporti e futuro Alitalia: il programma trasporti del M5S sarà presentato mercoledì 3 maggio alle ore 17.30 presso la sala stampa della Camera dei Deputati (ingresso via della Missione).

La conferenza sarà trasmessa in streaming.

Presenti i parlamentari: Michele Dell'Orco, Arianna Spessotto, Diego De Lorenzis (Camera) e Andrea Cioffi (Senato)



Per accreditarsi, scrivere a: sg_ufficiostampa@camera.it


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Codacons su vaccini Ddl obbligatorietà scuole

VACCINI: PARTE OGGI IN SENATO ESAME DDL SU OBBLIGATORIETA' VACCINAZIONI PER SCUOLE E ASILI

CODACONS SI RIVOLGE A COMMISSIONE SANITA': OBBLIGO E' VIOLENZA E ABUSO VERSO FAMIGLIE. PRIMA REPERIRE VACCINO ANTIDIFTERICO INESISTENTE IN ITALIA



Parte oggi in Commissione Igiene e Sanità del Senato l'esame del Ddl 2679 sull'obbligatorietà dei vaccini, recante "Disposizioni per la reintroduzione dell'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'ammissione alle scuole di ogni ordine e grado".

Il provvedimento, spiega il Codacons, mira a reintrodurre "il requisito necessario per  l'accesso ai  servizi educativi pubblici e privati e  alle  scuole di  ogni ordine e  grado, statali, paritarie e degli enti locali, l'aver assolto agli obblighi vaccinali  previsti  dalla  normativa vigente", venuto meno con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355.

Una norma che, tuttavia, vede la netta contrarietà del Codacons, pronto ad aprire una battaglia legale in caso di approvazione del Ddl.

"Abbiamo scritto oggi alla 12ª Commissione permanente Igiene e Sanità del Senato chiedendo di bocciare il disegno di legge – spiega il presidente Carlo Rienzi – Ciò non perché siamo contrari ai vaccini, che anzi riteniamo assolutamente indispensabili, ma perché l'obbligo di vaccinazione come requisito per accedere alle scuole si tradurrebbe, allo stato attuale, in una violenza e in un abuso nei confronti delle famiglie".

"In Italia infatti non è possibile per le famiglie ricorrere alle sole 4 vaccinazioni obbligatorie per legge, poiché non è reperibile sul mercato il vaccino antidifterico in forma singola – prosegue Rienzi – Il requisito della vaccinazione per la frequentazione di scuole e asili costringerebbe così i genitori a somministrare ai figli il vaccino esavalente, senza alcuna possibilità di scelta e nonostante tale vaccinazione contenga due vaccini facoltativi che, secondo gli stessi giudici italiani, in nessun caso possono essere imposti alle famiglie".

Per tale motivo il Ddl all'esame del Senato è di fatto inapplicabile, circostanza che ha portato oggi il Codacons a scrivere alla Commissione Sanità chiedendo di bocciare la norma.

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