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giovedì 25 maggio 2017

La Corte D'Appello condanna BNL al rimborso di mezzo milione di euro

Sono nulli i contratti derivati che non proteggono dall'aumento dei tassi

La Corte D'Appello di Torino condanna BNL al rimborso di mezzo milione di euro

 

Ancora una volta BNL sul banco degli imputati per aver emesso derivati a chiaro intento speculativo. A denunciarla una società alberghiera piemontese, La Gombe Srl, firmataria di 5 contratti Swap stipulati a copertura di un mutuo. Decisiva la sentenza n. 858/17 depil 19/04/17 della Corte D'Appello di Torino, che ha condannato suddetta banca a rimborsare 523 mila euro a titolo di risarcimento, ribadendo e rafforzando così il principio della nullitàdi quei contratti derivati che vengono proposti dalle banche, e sottoscritti dai clienti, con la dichiarata finalità di copertura contro il rischio di aumento dei tassi di interesse di un indebitamento sottostante ma che, in realtà, non sono idonei a soddisfare tale scopo proprio per la struttura finanziaria che li caratterizza.

La vicenda inizia nel 2012, quando la società Gombe, che gestisce alcune attività alberghiere sul lago Maggiore, chiede una consulenza alla società specializzata Antares S.r.l. di Como e appura che i contratti Swap stipulati con BNL per proteggersicontro il possibile andamento al rialzo dei tassi di interesse su un mutuo societario hanno tutt'altra natura. Parte quindi una causa, patrocinata dagli avvocati Fabiani e Dalla Zanna dello studio legale Fabiani, per ottenere l'accertamento della invalidità e delle responsabilità di BNL in relazione a detti contratti, sottoscritti tra il 2000 ed il 2004. Già la perizia tecnica disposta in primo grado dal Tribunale di Verbania accerta che la natura dei contratti non risulta essere di copertura, ma speculativaLo stesso Tribunale li dichiara pertanto nulli per assenza di causa con sentenza n. 449/15. In aggiunta a ciò, e con valenza altrettanto decisiva, nella stessa istanza il Tribunale accerta che 3 dei 5 contratti fossero stati conclusi senza la preventiva stipulazione in forma scritta degli accordi quadro, sottoscritti solo successivamente. Viene per questo dichiarata un'ulteriore ragione di nullità degli stessi per violazione dell'art. 23TUF: la successiva sottoscrizione degli accordi quadro che ne tratteggiano le modalità operative non convalida i contratti già esecutivi e tantomeno può sanare la loro conseguente nullità per mancata comunicazione della normativa. 

Un ulteriore aspetto, sempre toccato dalla sentenza di primo grado, riguarda l'accertamento di un disallineamento tra il mutuo ed il contratto derivato che ne avrebbe dovuto offrire copertura, sia per differenza di valori – solo il primo contratto derivato era calcolato su un importo corrispondente al valore del mutuo – che per difformità dei piani di ammortamento. E, peraltro, le successive rimodulazioni contrattuali avevano esteso il nozionale anche ad un generico indebitamento sul sistema bancario, oltretutto regolato con tasso fisso, perdendosi così di vista qualsiasi residuo collegamento funzionale.

Da qui la sentenza di primo grado del Tribunale che, superando ogni questione in merito alla valenza della dichiarazione di operatore qualificato rilasciata dall'investitore con la sottoscrizione del consueto modulo, dichiara la nullità di tutti i contratti e la responsabilità di BNL, condannandola alla restituzione di oltre 540mila euro, corrispondente alla perdita generata alla società dalla sottoscrizione dei contratti.

Ma BNL si presenta in appello, difendendo la legittimità e la correttezza del proprio operato, sostanzialmente fondata sulla competenza ed esperienza del sottoscrittore suffragata dalla sua autocertificazione di operatore qualificato, da cui desumere la sua conoscenza delle caratteristiche specifiche dei contratti, e dalla avvenuta sottoscrizione dei contratti operativi. A sua discolpa asserisce poi che le perdite generate dai contratti erano stateoggetto di mero addebito contabile sul conto corrente con saldo già negativo, e non di effettivo versamento.

L'ultima parola l'ha avuta la Corte di Appello di Torino, che ha integralmente respinto i motivi di appello confermando così, assieme alla sentenza di primo grado, gli importanti vizi giuridici diffusamente presenti in questa tipologia di contratti derivati. BNL deve fare ammenda.



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