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martedì 30 aprile 2013

E' reato di sostituzione di persona chi crea un falso profilo per la chat

 

Risponde del reato di sostituzione di persona chi crea un falso profilo per la chat anche se l'ignaro titolare compare solo con il "nickname" e viene diffuso il suo numero di cellulare

La Cassazione interpreta estensivamente l'articolo 494 del Codice penale anche perché non vi sono norme incriminatrici aggiornate ai tempi: sussiste il reato se lo pseudonimo nel sito hard danneggia la parte offesa, molestata e offesa via cellulare

 

Ancora una volta la tecnologia e lo sconfinato mondo di internet nel mirino della giurisprudenza. Si rivela per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", infatti, un precedente interessante la sentenza della quinta sezione penale della Cassazione numero 18826/13, pubblicata il 29 aprile, che mette sotto la lente d'ingrandimento la prassi ormai diffusissima di creare falsi pseudonimi a carico di ignari cittadini da utilizzare nelle chat, specie per quelle a contenuto erotico.

Secondo la Suprema Corte è passibile di condanna penale anche per il reato di sostituzione di persona, oltre che di ingiurie e molestie, chi crea un falso profilo in una chat erotica assegnando un nickname all'ignaro titolare, il quale viene bersagliato da molestie e ingiurie dopo la diffusione in rete del numero del suo cellulare. In tal senso, infatti, devono essere inquadrate le circostanze che portano agli approcci delle persone che contattano l'utenza convinti di rivolgersi a una persona interessata a incontri a sfondo sessuale. Gli ermellini, peraltro, evidenziano come l'ordinamento sia carente di norme adeguati ai tempi e non al passo con la continua evoluzione della tecnologia.

Nel caso di specie, una dipendente in causa con l'ex datrice di lavoro è stata condannata anche a  5 mila euro di euro di danni, oltre alle spese processuali, per aver creato un profilo chat riconducibile a quest'ultima nel canale telematico erotico riservato agli incontri. La persona offesa, era  stata  infatti oggetto continuo di   messaggi e telefonate a sfondo sessuale.

Per i giudici del Palazzaccio, a rendere operante il reato di sostituzione di persona è sufficiente aver creato un nickname che contiene le iniziali di nome e cognome della malcapitata, seguita dall'inequivocabile suffisso "sex". Per carità, si tratta sempre di uno pseudonimo, ma nella rete costituisce comunque un contrassegno identificativo che individua una specifica persona fisica. Peraltro, la diffusione del numero di cellulare della parte offesa è assolutamente indicativo: e oltrre ai messaggi giungono anche MMS con immagini piuttosto esplicite. È inequivocabile, per la Corte la configurabilità dell'elemento soggettivo necessario per l'integrazione dell'articolo 494 del Codice Penale: il falso profilo formalmente riconducibile alla detestata ex titolare è stato realizzato certamente per procurarle dei danni, esponendola alle molestie e alle ingiurie, con circostanze che ledono l'immagine e la dignità della parte offesa. Non passa inosservato il fatto che anche gli autori dei messaggi si sono ritrovati invischiati nelle indagini giudiziarie mentre credevano di contattare una persona disponibile agli incontri.

Esemplare anche la pena che è risultata superiore al minimo edittale per la durata delle molestie e per la particolare «capacità inventiva» dimostrata dall'agente.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it

Separazione e divorzio: i figli possono incontrare su Skype il genitore non affidatario

Skype può sostituire il diritto di visita se i figli hanno difficoltà a incontrare il genitore non affidatario. In attesa del divorzio la videochat può favorire il riavvicinamento allo scambio emotivo tra i minori refrattari e la madre lontana. L'impulso dalla Corte Europea di Strasburgo

 

Sicuramente una decisione che aprirà un ampio dibattito, non solo giurisprudenziale, l'ordinanza  depositata il 16 aprile scorso del Tribunale di Milano in tema di diritto di visita dei genitori sui figli. Perché per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", dopo il provvedimento reso dal giudice della nona sezione civile Olindo Canali, le nuove tecnologie apriranno un fronte amplissimo sulle questioni che riguardano la delicata materia nelle controversie matrimoniali, se nell'ambito della causa di divorzio, all'esito di un rapporto molto conflittuale è stata concessa la possibilità di utilizzare Skype, la famosa applicazione di videoconferenza su scala globale, quando i figli minori hanno difficoltà emotive a incontrare il genitore non affidatario.

La soluzione prescelta dal tribunale è proprio quella di una videochat la settimana per sette volte in via sperimentale. Ciò in attesa che si concluda il processo relativo al divorzio nel quale le figlie che hanno difficoltà a rapportarsi con la madre, peraltro, lontana, sono collocati presso il padre. La donna, nel frattempo, è rientrata nel villaggio d'origine situato in Francia. Ed, in tal senso, Skype può essere lo strumento per favorire il "rapido riavvicinamento" allo scambio emotivo tra la madre lontana e i minori che hanno serie difficoltà a incontrarsi con la madre dal vivo.

L'ordinanza in questione, fra l'altro, fa espresso riferimento alla più recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha specificato che «le misure deputate a riavvicinare il genitore con suo figlio devono essere attuate rapidamente, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui». L'Italia, infatti, è stata sanzionata da Strasburgo che ha puntualizzato come i provvedimenti dell'autorità non solo non devono essere costituiti da «misure stereotipate ed automatiche» ma soprattutto "devono essere attuate rapidamente, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui" (Cfr Sent. Corte Europea Dir. Dell'Uomo, sez. II, 29 gennaio 2013).

Il giudice del Tribunale meneghino è intervenuto, quindi, puntualmente anche per predisporre gli obblighi a carico dei genitori per assicurare il collegamento Skype, le volte in cui dovrà essere garantita la connessione e le modalità, imponendo oneri ad entrambi i genitori anche in termini di collaborazione.

Ovviamente tale nuova modalità di approccio dovrà essere monitorata dai servizi sociali del Comune di Milano anche per giungere gradualmente ad un incontro "dal vivo" con la madre.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it

sabato 20 aprile 2013

Diritti civili: Corte di Strasburgo, stop alla schedatura degli innocenti

Diritti civili: Corte di Strasburgo, stop alla schedatura degli innocenti. Detenere le impronte digitali di una persona non condannata viola il diritto alla privacy. Il fatto: un cittadino francese assolto perché innocente chiese alle autorità di rimuovere i suoi dati sensibili dall'archivio telematico nazionale

 

Detenere le impronte digitali di una persona non condannata per un reato viola il suo diritto al rispetto della vita privata. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo con una sentenza di condanna emessa il 18 u.s. nei confronti della Francia, che teoricamente può essere applicata a tutti i 47 Paesi che aderiscono al Consiglio d'Europa e quindi anche all'Italia.

Il caso riguarda un cittadino francese oggetto di due diverse indagini sul furto di libri a cui sono state prelevate le impronte digitali nel 2004 e poi nel 2005. La prima indagine si è conclusa con un'assoluzione, la seconda con un non luogo a procedere. Quando l'uomo ha chiesto alle autorità di rimuovere le sue impronte digitali dal database nazionale, queste hanno acconsentito solo per quelle prelevate nel 2004.

Motivazioni che hanno indotto Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", a ripetere un fermo e chiaro invito alla moderazione nell'uso di questi strumenti, in quanto è troppo invasivo della sfera personale e della libertà individuale. Ciò per evitare gravi ripercussioni per i diritti individuali in caso di violazione delle misure di sicurezza, di accessi di persone non autorizzate o comunque di abuso delle informazioni memorizzate. La tecnica delle impronte digitali, inoltre, non solo non è sicura ma, sfidata com'è anche dalle tecnologie della falsificazione, diviene pericolosa, rendendo possibile la disseminazione delle impronte all'insaputa dell'interessato, in occasioni e luoghi che questi non ha mai frequentato. Senza contare, inoltre, che solo nelle apparenze le impronte digitali possono essere definite uno strumento neutrale. Hanno un forte valore simbolico: chi le raccoglie sembra quasi che si impadronisca del corpo altrui.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


giovedì 18 aprile 2013

La coltivazione di cannabis non costituisce reato. Duro colpo alla criminalità organizzata

La coltivazione di cannabis non costituisce reato. Duro colpo alla criminalità  organizzata. Un'altra  interpretazione  discordante dall'orientamento delle Sezioni unite. La condotta non mette in pericolo la sicurezza pubblica, che è il bene tutelato dalla norma incriminatrice

 

Imputati assolti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. È quanto emerge dalla sentenza 1176/13, pubblicata dal tribunale di Ferrara che stabilisce" Vanno esenti da censure, all'esito del rito abbreviato, i due giovani arrestati perché coltivano in casa quattro piantine di canapa fra i quaranta e i sessanta centimetri ciascuna. Se infatti il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è rappresentato dall'ordine e dalla sicurezza pubblica, non possono risultare irrilevanti elementi come il numero delle piante, la destinazione a uso personale dello stupefacente e il luogo di detenzione della sostanza in un appartamento, dunque luogo non accessibile al pubblico.

La vicenda riguardava due ragazzi che avevano comprato semi e attrezzature in negozio dopo essersi documentati tramite internet su come coltivarli. I due giovani, arrestati dai carabinieri due settimane fa in seguito a una perquisizione domiciliare in cui erano state rinvenute quattro piantine di marijuana e otto grammi di sostanza stupefacente non erano spacciatori ed avevano una vita normale. Erano solo consumatori di cannabis stanchi di procurarsela in strada. È per questo che il Giudice monocratico ha assolto gli imputati: perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Pertanto risulta dunque disatteso l'orientamento delle Sezioni unite penali secondo cui ogni coltivazione di cannabis costituisce reato, al di là dell'utilizzo.

Secondo il giudice del merito le argomentazioni non  sono «aderenti alla realtà che si sperimenta quotidianamente nei palazzi di giustizia». Con tutta la droga che gira in Italia, fa capire il magistrato, non sono le quattro piantine coltivate in casa da due giovani non collegati ai clan che fanno aumentare in modo apprezzabile la quantità in circolazione. Paradossalmente il consumatore che produce cannabis in proprio per il consumo personale «evita di contribuire all'incremento dei traffici legati alla criminalità organizzata». Inoltre il concetto di coltivazione, secondo il giudice del merito, deve essere interpretato in senso restrittivo e quella "domestica" deve essere assimilata alla semplice detenzione di stupefacenti.

Per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", un'altra storica decisione in materia in materia di consumo di cannabis e derivati che dovrebbe persuadere il legislatore ad una modifica della  disciplina  troppo severa di fronte  ad un  fenomeno di massa che in questi anni  con le leggi vigenti ha foraggiato le mafie  che hanno trovato terreno fertile nel mercato  illegale.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it

lunedì 15 aprile 2013

Dare del «Terrone» può comportare una condanna per ingiuria aggravata dal razzismo


Dare del «Terrone» può comportare una condanna per ingiuria aggravata dal razzismo. Condannato non solo ad una multa, ma anche a risarcire i danni alla parte offesa per un importo di 4mila euro se l'offesa ha «finalità di discriminazione» sulle origini meridionali della persona offesa. Il caso a seguito di una banale lite per motivi vicinato

 

L'orgoglio meridionale potrà sentirsi risollevato alla lettura della sentenza n. 67/2013, pubblicata il 29 marzo dal tribunale di Varese (giudice monocratico Davide Alvigini).

Dare del «Terrone di m.!» può costare caro al reo nei confronti dei vicini di origine meridionale e non potrebbe essere diversamente, rileva Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", quando quest'ingiuria viene espressa con un vero e proprio odio razziale. Non si tratta, infatti, solo di beccarsi una multa che nel caso affrontato è stata inflitta nell'importo di 400 euro con pena sospesa perché l'imputato risultava incensurato, ma il giudice può riconoscere il danno alle parti civili oltre al pagamento delle spese processuali.

Vi è da sottolineare, infatti, che il reato d'ingiuria di cui all'articolo 594 del codice penale, in casi del genere può risultare "appesantito" dall'aggravante stabilita dall'articolo 3 della legge 133/93 per avere commesso il fatto per «finalità di discriminazione o di odio etnico o razziale».

Nel caso di specie, infatti, un anziano residente di un paese non lontano dal lago Maggiore è stato riconosciuto colpevole del reato d'ingiuria con l'aggravante di cui sopra e condannato al risarcimento equitativo di mille euro per ciascuna delle due donne offese, oltre altri 2mila euro di spese processuali.

La questione è arrivata al tribunale a seguito di una lite scaturita da divergenze relative ad un parcheggio che ha fatto emergere i rancori esistenti con la famiglia di origine meridionale che abitano al piano terra. In particolare, l'anziano inquilino del piano superiore è solito parcheggiare la propria auto in modo da impedire l'uscita al veicolo delle vicine. A seguito delle lamentele delle donne avrebbe risposto con una serie d'improperi e di insulti contro i meridionali («solo dei terroni possono parcheggiare in quel modo… siete una categoria di m.») alla presenza di alcuni ospiti delle persone offese.

Rileva il giudice che l'aggravante a sfondo razzista è operante perché l'agente esprime «in maniera inequivocabile» un sentimento di «grave pregiudizio e un giudizio di disvalore» nei confronti della categoria dei cittadini italiani del Mezzogiorno intesa come popolazione distinta per origini e tradizioni. Inoltre, è da ritenersi esclusa l'esimente della provocazione di cui all'articolo 599, comma secondo del codice penale laddove non risulta accertata l'illegittimità del posteggio rispetto al veicolo "incriminato" né che il reo si sia rivolto alla polizia municipale per farlo rimuovere.

 




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sabato 13 aprile 2013

Estimi catastali. Dopo la prima ordinanza di sospensiva arrivano le ulteriori da parte della Commissione Provinciale Tributaria di Lecce

Estimi catastali. Dopo la prima ordinanza di sospensiva arrivano le ulteriori da parte della Commissione Provinciale Tributaria di Lecce. Alla luce di queste prime decisioni lo "Sportello dei Diritti" invita l'Agenzia del Territorio a interrompere la notifica degli avvisi di accertamento in attesa del merito.

Lunedì 15 ore 11.30 conferenza stampa dello "Sportello dei Diritti" e dell'avv. Maurizio Villani  

 

Arrivano le prime ordinanze di sospensione (che alleghiamo al presente comunicato) degli accertamenti relative alle procedure di rilassamento degli estimi catastali avviate dall'Agenzia del Territorio su input dell'amministrazione comunale leccese e notificate in massa a migliaia di cittadini proprietari di immobili che di fatto preannunciavano un vero e proprio salasso per tantissimi leccesi in un momento di crisi economica.

Questione, che vale la pena di ricordare, è balzata come notizia delle cronache nazionali per l'incredibile numero di accertamenti attivati e per i devastanti effetti economici preannunziati per tutti i  proprietari d'immobili colpiti dalla revisione.

La novità odierna delle due nuove ordinanze di oggi della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sezione Prima – che hanno accolto le istanze di sospensione degli estimi catastali su ricorso dell'avv. Maurizio Villani, è una lettura del merito del ricorso nonostante la "valutazione sommaria" che ha comunque anticipato la fondatezza dei ricorsi presentati sulle motivazioni addotte, nonché la valutazione di un pregiudizio in capo ai ricorrenti insito nel fatto che un eventuale pagamento dell'IMU alla luce dei nuovi parametri derivanti dalle nuove rendite possa costituire un fatto irrimediabile per il contribuente.

Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", alla luce delle ordinanze di sospensione di ieri ed oggi, sufficientemente motivate anche nel merito, auspica che l'Agenzia del Territorio sospenda le ulteriori notifiche degli avvisi di accertamento, che tante preoccupazioni stanno dando ai cittadini leccesi, in attesa delle decisioni definitive.

Ad ogni modo, lo "Sportello dei Diritti", con la consulenza dell'avv. Villani sta continuando a depositare i ricorsi collettivi a tutela dei contribuenti e anticipa all'opinione pubblica una conferenza stampa prevista lunedì 15 aprile p.v. alle ore 11.30 presso lo studio legale dell'avv. Francesco D'Agata in via G. D'Annunzio n. 37 per conoscere i dettagli e lo stato della vicenda.




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