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lunedì 30 marzo 2020

I rischi della propria identità digitale ai tempi del coronavirus

IMPRENDITORI E TOP MANAGER: RISCHI DELLA PROPRIA IDENTITÀ DIGITALE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS


In diretta sul canale Youtube  https://youtu.be/aH3hFBhmrZg mercoledì 8 aprile alle ore 10:00



 
  
Le tecnologie digitali e internet creano nuovi modi e forme di comunicazione, condivisione della conoscenza, intrattenimento, studio, fare amicizia ed esperienze, ma d'altra parte amplificano l'esposizione ai rischi dell'Identità Digitale con cui tutti ci presentiamo nel mondo digitale e connesso: i danni conseguenti però non sono limitati alla sfera virtuale, ma impattano anche la sfera personale, familiare, reputazionale ed economica o aziendale. L'Identità Digitale è la nostra identità. Su questo tema, l'8 aprile alle ore 10:00, Claudio Zamarion intervisterà in diretta Alessandro Rossetti, Intelligence Team Leader in Soft Strategy. 

I rischi e i danni sono tanto più eclatanti, quanto più è attrattiva la vittima di un criminale, ad esempio: imprenditori, top manager e altre key people delle nostre aziende. E tutto questo è purtroppo un rischio in aumento continuo in questi tempi in cui siamo tutti sempre connessi, l'assuefazione da digitale aumenta e il livello di attenzione ai rischi diminuisce.


«In questo webcast mostreremo esempi concreti di quattro fattispecie di crimini e di come possono essere combinati per danneggiare una vittima particolarmente attrattiva- spiega Rossetti, sotto tutti i punti di vista: personale, reputazionale, familiare, economico. Soprattutto mostreremo anche quali misure adottare, sia di autodifesa sia di contrasto avvalendosi d professionisti e Forze dell'Ordine» 

domenica 29 marzo 2020

Disabilità e diritto al trasporto: importante vittoria di Federconsumatori Campania contro Caremar in tribunale

Disabilità e diritto al trasporto: Federconsumatori Campania batte in tribunale Caremar

Per la compagnia di navigazione il giudice ordina l'adeguamento della flotta in 12 mesi.

Importante battaglia vinta da Federconsumatori Campania in tribunale contro Caremar. L'associazione di consumatori aveva portato due anni fa davanti ai giudici del Tribunale di Napoli la compagnia di navigazione accusandola di non garantire il diritto alla mobilità delle persone disabili negli spostamenti da e per l'isola di Procida.

La Federconsumatori regionale ha abbracciato la battaglia della signora Milena Aurelio e attraverso i suoi legali Felice Petillo e Mara Di Carluccio ha fatto valere le sue ragioni nelle opportune sedi, arrivando alla storica pronuncia di oggi che obbliga la Caremar a rendere l'intera flotta "a misura di disabile" in non più di 12 mesi.

"Riconoscendo la condotta discriminatoria di Caremar - spiega il presidente di Federconsumatori Campania Rosario Stornaiuolo - viene confermato anche da un punto di vista giuridico e legale che la compagnia di navigazione di fatto non permetteva ai disabili di utilizzare autonomamente le sue navi. Una situazione imbarazzante nel 2020, che dimostra anche che il diritto alla mobilità è ancora lontano dall'essere raggiunto. Ce n'è ancora di strada da fare prima che questo cambio culturale venga recepito da quanti dirigono le aziende di trasporto pubblico".

La sentenza, sono convinti da Federconsumatori, è destinata a fare storia "perché crea un precedente - spiegano gli avvocati Di Carluccio e Petillo - che adesso non può essere ignorato anche nelle altre isole". "Dal nostro canto - conclude Stornaiuolo - non cederemo di un centimetro dalla battaglia per uguali diritti per tutti. Nel terzo millennio queste situazioni non sono più tollerabili".


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lunedì 23 marzo 2020

Coronavirus. Dpcm 22 marzo 2020: il condominio e i servizi ancora attivi

Coronavirus. Dpcm 22 marzo 2020: il condominio e i servizi ancora attivi

Firenze, 23 marzo 2020. L'hanno chiamato decreto "chiudi Italia", perché nelle intenzioni dello sfavillante messaggio di sabato 21 marzo del Presidente Conte, il dpcm avrebbe messo un'ulteriore stretta alla possibilità di lavorare.
Così è stato?
Nì: una domenica di passione, voci incontrollate di chiusure di quasi tutto.
E poi?
Poi, invece, le attività autorizzate sono un'ottantina, rispetto alla classificazione Ateco che ne prevede molte di più. Certo è che non si può fermare tutto, questo è comprensibile. Cosa debba essere realmente fermato, però, è opinabile. È necessario farsi arrivare a casa in questi giorni un gioco per il pc o una cyclette? E tutte le attività di manutenzione degli edifici sono equiparabili?
Passiamo al condominio.
Che cosa possiamo desumere dal dpcm 22 marzo 2020?
L'attività dell'ufficio dell'amministratore (attività ateco 68.32.00) è sospesa. Si badi: ciò vuol dire che l'ufficio resta chiuso, al pubblico, ma l'attività dell'amministratore (personale) può proseguire (da casa) e quella dei collaboratori e dipendenti… anche, ma da casa loro (lavoro agile). Sul punto è chiaro il d.p.c.m. art. 1 lett. A e C.
Possono proseguire nella erogazione del loro servizio le imprese di pulizia e disinfestazione, che eseguono spesso anche movimentazione dei bidoni condominiali (codice attività 81.20.), nonché i portieri (97.00.00).
Sicuramente non si può iniziare la manutenzione della facciata; andremmo più cauti per interventi di assoluta ed improcrastinabile urgenza, sempre che non possano essere chiamati i vigili del fuoco.
Installazione ascensori e dispositivi antiincendio, ad esempio, possono essere eseguiti, così come la manutenzione degli impianti elettrici ed il servizio di manutenzione ascensori (codice attività 43.2).
Ricordiamo, infine, che non sono sospesi i pagamenti di fatture e bollette. L'ARERA ha sospeso le procedure di distacco delle forniture luce, acqua e gas in itinere fino al 3 aprile (quelle iniziate dal 10 marzo): i condòmini dovranno versare all'amministratore, mediante bonifico, ovvero bollettino postale, e questi a sua volta corrispondere gli importi dovuti ai fornitori per i servizi prestati.
In condominio, quindi, possiamo dire che nella sostanza l'essenziale prosegue. Tutto ciò fino al 3 aprile, data rispetto alla quale va considerato in vigore il divieto di svolgere assemblee. Dopo si vedrà (difficile ipotizzare un ritorno immediato alla "vecchia vita"), ci vorrà tempo, molto tempo.
L'elenco è sempre aggiornabile (con aggiunte, che sicuramente ci saranno, o eliminazioni) con provvedimento del Ministero dello Sviluppo economico.
Un'ultima considerazione, infine, di carattere generale. È opinione molto diffusa che nell'affrontare la situazione vi sia una certa impreparazione. Non lo si può negare; certo, il fatto che il governo stia, abbastanza evidentemente, zoppicando (per carità, con tutte le scusanti del caso), non vuol dire che automaticamente chi lo critica sia più bravo. Anzi, quasi mai saper riconoscere una buona camicia vuol dire saperla realizzare. Andiamo avanti, rispettiamo le regole, critichiamo costruttivamente e facciano un nodo al fazzoletto. Il tempo dei rendiconti verrà dopo.

Alessandro Gallucci, legale, consulente Aduc
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori


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giovedì 19 marzo 2020

Rimborso viaggi e coronavirus. Chi paga? Il consumatore. No, così non va bene

Rimborso viaggi e  coronavirus. Chi paga? Il consumatore. No, così non va bene

Firenze, 19 Marzo 2020. Le norme dei decreti speciali in materia sono contraddittorie (1), e abbiamo sperato che, via via che avanzavano un giorno dopo l'altro, qualcosa cambiasse. Ma al momento non è accaduto nulla.
Quindi ci ritroviamo con viaggi annullati (quelli dentro le date di validità delle restrizioni alla mobilità) per i quali non è chiaro se si possa pretendere un rimborso o un voucher di uguale valore da utilizzare entro un tot tempo. Allo stato dei fatti, a differenza di quanto prevede il codice del consumo, la decisione su "rimborso o voucher", gli organizzatori del viaggio la interpretano, più o meno tutti, solo con l'opzione voucher.
Vedremo gli sviluppi della situazione, soprattutto in virtù del fatto che il decreto in vigore sarà definitivo solo dopo l'approvazione, che deve avvenire entro 60 giorni dal 2 marzo 2020.

Di seguito la risposta "standard" che diamo ai numerosi viaggiatori che ci stanno chiedendo come comportarsi.

Il decreto legge (02/03/2020) che ha disciplinato in emergenza la questione, oltre a stabilire che sia il consumatore a chiedere il rimborso, è entrato in vigore PRIMA delle misure di contenimento che hanno investito l'intero territorio nazionale. E quindi dovrebbe riguardare (art.28) solo le persone in quarantena, persone domiciliate o residenti nelle "prime" zone rosse, persone che dovevano recarsi nelle "prime" zone rosse, persone che dovevano andare all'estero in un Paese che non consente accesso a stranieri in ragione dell'emergenza pandemia.
Il decreto prevede espressamente che queste persone possono esercitare il diritto di recesso e che l'organizzatore del viaggio può rimborsare in denaro o voucher con validità di un anno o con un viaggio equivalente o superiore.
Il decreto può quindi essere interpretato che per chi non abita nelle "prime" zone rosse" si applica il solo codice civile, art. 1463, che prevede la sola restituzione di quanto pagato (e non il voucher).
E' bene ricordare che il decreto NON SI OCCUPA delle cancellazioni da parte dei tour operator o dei vettori. Quindi in casi del genere il consumatore ha diritto al rimborso integrale del viaggio.
Infine, il decreto legge dovrà essere convertito in legge e in quell'occasione le sue norme, inclusa questa, potrebbero essere modificate.
Cautelativamente quindi suggeriamo di inviare la propria richiesta di rimborso a mezzo raccomandata AR o pec e di attendere, per valutare se sarà possibile pretendere il rimborso economico e non accontentarsi del voucher, la conversione in legge che dovrà avvenire entro 60 giorni dal 2 marzo 2020: http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php

1 - https://sosonline.aduc.it/scheda/coronavirus+misure+sostegno+ai+cittadini_30769.php


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mercoledì 18 marzo 2020

Coronavirus. La richiesta di riduzione o sospensione del canone di locazione commerciale

Coronavirus. La richiesta di riduzione o sospensione del canone di locazione commerciale

Firenze, 18 Marzo 2020. Il DPCM del 09.03.2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale le restrizioni previste per le "zone rosse" disponendo la chiusura obbligatoria di moltissime attività aperte al pubblico, che, in aggiunta alla severa limitazione negli spostamenti prescritta dal Governo, ha lasciato migliaia di commercianti in gravi difficoltà economiche, attività di servizi e del terziario improvvisamente chiuse o senza lavoro, sempre più aziende costrette a fermare il ciclo produttivo. Tale situazione presumibilmente perdurerà per ancora molte settimane, fatta salva l'emanazione di nuove misure urgenti governative sul punto.
Molti conduttori di locali commerciali si trovano pertanto in una situazione di emergenza anche per l'adempimento contrattuale delle proprie obbligazioni, considerata la drastica, fulminea ed inattesa contrazione e importante diminuzione delle proprie entrate in questa difficile situazione emergenziale.
Tale attuale drammatica situazione potrebbe ricadere nell'ipotesi di impossibilità sopravvenuta, che libera il debitore dall'obbligazione in quanto integra i requisiti previsti dall'art. 1256 c.c., ossia l'impossibilità in tal caso è sopravvenuta, ovvero si è verificata dopo che è sorta l'obbligazione; oggettiva, è indipendente dalle condizioni personali e/o organizzative del debitore; assoluta, l'impedimento non può essere superato con nessuna intensità di sforzo; non imputabile, l'impedimento non deriva da dolo o colpa del debitore; temporanea, in questo caso il debitore non è responsabile del ritardo nell'adempimento.
E' possibile quindi per il conduttore invocare il combinato disposto delle norme del codice civile di cui agli artt. 1218 (non responsabilità nel ritardo della prestazione a causa dell'impossibilità non imputabile al debitore), 1256 (impossibilità sopravvenuta), 1258 e 1464 (riduzione della prestazione per prestazione parzialmente impossibile).
Tuttavia, va precisato che nella locazione commerciale, i divieti disposti dai DPCM in ordine all'emergenza sanitaria, non incidono sulla prestazione principale del locatore, ovvero la messa a disposizione di locali idonei all'uso che ne è consentito ai sensi del contratto. Essi non hanno infatti alcuna attinenza all'immobile in cui si svolge l'attività, alle sue caratteristiche o alla sua idoneità all'uso pattuito.
Del pari non è affatto scontato che, in termini di rigorosa causalità, la chiusura temporanea dell'attività renda impossibile la prestazione principale del conduttore consistente nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie. E' bene infatti ricordare che non è impossibile la prestazione che possa essere adempiuta con la normale diligenza, tanto più alla luce del recente intervento normativo emanato dal Governo con decreto legge del 16 marzo 2020 che prevede che "al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1".
Sarà quindi opportuno che il conduttore formalizzi tempestivamente al locatore, con le relative motivazioni, la richiesta di riduzione o sospensione del canone di locazione, adducendo le ragioni di sopravvenuta impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore (motivi straordinari e imprevedibili), al fine di giungere ad una soluzione conciliativa, fermo restando che sarà comunque rimessa alla discrezionalità del locatore l'accettazione o meno della proposta di riduzione o sospensione.

Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori



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mercoledì 4 marzo 2020

CORONAVIRUS, SCUOLE. CASTELLI, “SCUOLE CHIUSE? ALLO STUDIO MISURA PER CONSENTIRE AI GENITORI DI ASSENTARSI DAL LAVORO”

CORONAVIRUS, SCUOLE \ CASTELLI, "SCUOLE CHIUSE? ALLO STUDIO MISURA PER CONSENTIRE AI GENITORI DI ASSENTARSI DAL LAVORO"


Roma - "Siamo consapevoli dell'impatto che una misura come la chiusura delle scuole potrà avere sui nuclei familiari e sul Paese, per questo ci stiamo muovendo con la massima celerità e determinazione a tutela dei lavoratori pubblici e privati.

È in fase di definizione una norma che prevede la possibilità per uno dei genitori, in caso di chiusura delle scuole, di assentarsi dal lavoro per accudire i figli minorenni. Ne ho già parlato con il Ministro Gualtieri e gli altri Ministri competenti: faremo tutto quello che è necessario per venire incontro ai bisogni dei cittadini e delle famiglie e per ridurre al massimo i disagi".


Lo dice il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli.



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