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mercoledì 25 settembre 2013

Accertamento ai fini Iva e relative sanzioni, l’Agenzia delle Entrate può decadere da tale potere se non rispetta i tempi

L'Agenzia delle Entrate decade dal potere di accertamento ai fini IVA nonché da quello d'irrogare le relative sanzioni se non esercita l'azione entro tre anni dalla registrazione dell'atto del conferimento di azienda. Amministrazione condannata anche alle spese processuali dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce

 

L'Agenzia delle Entrate decade dal potere di accertamento ai fini IVA nonché da quello d'irrogare le relative sanzioni se non esercita l'azione entro tre anni dalla registrazione dell'atto del conferimento di azienda. È questo il principio espresso dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 415/5/2013, pronunciata il 24 aprile 2013 e depositata il 20 settembre 2013, che Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti" ritiene utile portare all'attenzione dei contribuenti, con la quale i giudici tributari hanno accolto totalmente il ricorso predisposto dall'avvocato Maurizio Villani per la società Punta Grossa S.r.l., condannando altresì l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.

La vicenda ha ad oggetto la riqualificazione da parte dell'Ufficio, mediante atto di contestazione, del conferimento effettuato dalla F.G.C.I Srl nei confronti della Punta Grossa Srl.

In particolare, l'Ufficio, ritenendo nel caso di specie trattarsi non già di un conferimento d'azienda, bensì di un conferimento di beni immobili, ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, irrogava nei confronti della Punta Grossa Srl la sanzione per omessa fatturazione ai fini Iva pari ad € 1.308.384,00.

Ebbene, i giudici di merito hanno accolto totalmente l'eccezione sollevata nel ricorso e relativa alla decadenza dell'ufficio dal potere di accertamento ai fini Iva nonché dal potere di irrogazione delle sanzioni, in quanto secondo il disposto dell'art. 76 D.P.R. 131/1986 l'azione dell'ufficio è consentita solo se esercitata entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto, mentre nel caso di specie erano decorsi ben cinque anni.

 


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