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sabato 31 agosto 2013
Sì al danno esistenziale per chi riporta una grave invalidità a causa del sinistro stradale
mercoledì 7 agosto 2013
La Cassazione riconosce nuovamente il danno "esistenziale"
Un importante inversione di rotta nella giurisprudenza della Suprema Corte, si spera definitiva, che s'inserisce nel dibattito giurisprudenziale e dottrinario circa l'ammissibilità di voci di danno diverse dal "biologico" e dal "morale", seppure non autonome, nella categoria di quello non patrimoniale. Per tali ragioni Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", ritiene doveroso segnalare la sentenza 18659/13, pubblicata il 6 agosto dalla Corte di Cassazione. I giudici della terza sezione civile, partendo dall'assunto che il danno esistenziale non costituisce una «categoria autonoma» di pregiudizio non patrimoniale, ma resta comunque «un sintagma ampiamente invalso nella prassi giudiziaria», ritengono che questo tipo di lesione dev'essere risarcita ai congiunti della vittima del sinistro stradale anche se in loro favore è stato riconosciuto anche il danno morale, laddove quest'ultima voce non sia espressamente estesa anche ai profili relazionali, ma risulti limitata a compensare il patema d'animo conseguente al sinistro. In tal senso, gli ermellini rilevano una circostanza che dovrebbe ritenersi inequivocabile, ma che forse una giurisprudenza troppo restrittiva aveva escluso, ossia che la morte di una persona cara costituisce di per sé un fatto noto dal quale desumere secondo quanto stabilito dall'articolo 2727 del codice civile, che i parenti di chi è morto nell'incidente stradale hanno patito una sofferenza interiore tale da cambiar loro la vita e a indurli quindi a scelte esistenziali che diversamente non avrebbero compiuto. E nella causa per il risarcimento spetta al danneggiante dimostrare l'inesistenza di un pregiudizio siffatto. Nel dettaglio, é stato rigettato il motivo di ricorso incidentale proposto dall'assicurazione contro la liquidazione del danno esistenziale in favore di genitori e fratelli del giovane che era deceduto a causa di un'assurda gara fra automobilisti su una strada di provincia, sfida improvvisata alla quale era del tutto estranea l'incolpevole vittima. Nella fattispecie, risulta confermata la sentenza della Corte d'Appello che aveva riformato la sentenza di primo grado per l'appunto riconoscendo ai congiunti superstiti della vittima del sinistro anche il danno esistenziale. L'atto di citazione nel quale era stato richiesto il risarcimento di «tutti i danni», fra i quali quelli «materiali, biologici e morali» ha fatto rientrare anche quella voce nel petitum. In tal senso, stabiliscono i giudici del Palazzaccio, non conta che gli attori abbiano domandato soltanto in sede di conclusioni il cosiddetto "danno esistenziale". É sufficiente chiedere prima il risarcimento di tutti i danni e poi specificare in corso di causa i peculiari aspetti che tali pregiudizi hanno assunto nel caso particolare. Bocciata, quindi, l'eccezione della compagnia assicurativa circa la mancata prova del danno esistenziale. L'uccisione di un parente a causa di un incidente stradale determina il danno non patrimoniale nei confronti dei prossimi congiunti. Significativa, peraltro, é la motivazione dei giudici di Piazza Cavour nello spiegare che la lesione del vincolo parentale viola il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della solidarietà che connota la famiglia nucleare; si tratta, infatti, di un valore protetto dalla Costituzione laddove la comunità familiare costituisce il luogo dove si esplica la personalità di ciascuno attraverso la quotidianità della vita.In definitiva: il danno esistenziale costituito dall'alterazione delle abitudini di vita da parte degli stretti congiunti si presume, senza necessità di dimostrare caso per caso l'intensità dell'affetto. Ma v'é di più: doveva essere l'assicurazione a fornire la prova contraria.
Ancora una sentenza che sulla scia della Cassazione "stoppa" Equitalia sulla notifica della cartella esattoriale a mezzo posta
Ancora una nuova decisione che boccia Equitalia in materia di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale. Questa volta, rileva Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti", é la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con la sentenza 191/04/12 che conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è inesistente la notifica della cartella di pagamento effettuata per posta dall'agente della riscossione. Anche per la corte di capitanata, l'incombente della consegna dell'atto impositivo effettuato da un soggetto non abilitato determina l'inesistenza della notifica.
Non vi é dubbio, infatti, rilevano i giudici tributari, che la giurisprudenza della Cassazione a partire dalla sentenza 563/94, abbia chiarito che se la notificazione risulta effettuata al di fuori delle modalità previste dalle leggi vigenti o dal codice di procedura civile, nessuna sanatoria può avvenire.
La Commissione Tributaria del capoluogo dauno ha ritenuto in tal senso che il legislatore ormai dal lontano primo luglio 1999 abbia voluto escludere l'esattore, oggi concessionario della riscossione, dalla facoltà di notificare mediante l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento. In caso contrario, é fuor di dubbio che si esula dal procedimento stabilito dalla legge.
A nulla valgono le doglianze di Equitalia che cita la sentenza 14327/09 della Cassazione laddove la controparte lamentava il difetto di notifica per omessa compilazione della relata di notifica sulla copia da lui ricevuta, circostanza che al contrario determina una nullità sanabile.
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